08.038 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2007 del 14 maggio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2007.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai Dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2007.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che erano applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Rispetto all'anno precedente il numero di trattati contenuti nel rapporto è rimasto stabile.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei Dipartimenti 4021 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 4021 2.1.1 Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 4021 2.1.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro di politica di sicurezza (GCSP) concernente un mandato all'Ambasciatore Shambuh Ram Simkhada, concluso il 14 maggio 2007 4021 2.1.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il contributo al progetto di efficacia dell'aiuto per la riduzione della povertà e il raggiungimento degli OSM, concluso il 27 marzo 2007 4022 2.1.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il contributo al progetto di terza tavola rotonda sulla gestione dello sviluppo fondata sui risultati, concluso il 28 febbraio 2007 4023 2.1.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente il programma di lavoro del Centro di sviluppo 2007­2008, concluso il 27 luglio 2007 4024 2.1.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente il programma di lavoro 2007­2008, concluso l'11 luglio 2007 4025 2.1.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo alla terza conferenza del gruppo di Adelboden, concluso il 19 giugno 2007 4026 2.1.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente un contributo al Programma di sviluppo delle capacità per l'educazione per tutti (Capacity Building for Education for All), concluso il 23 ottobre 2007 4027

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2.1.1.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica dell'ONU per l'Africa (UNECA) concernente i premi dei media in occasione della 3a Conferenza globale sul sapere (GK3) e della Conferenza preparatoria africana organizzata in vista della GK3, concluso l'8 maggio 2007 4028 2.1.1.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) concernente il Vertice «Connettere l'Africa, ottobre 2007», concluso il 10 ottobre 2007 4029 2.1.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente il programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione (IPDC), concluso il 12 dicembre 2006 4030 2.1.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali (UNDESA) concernente l'Alleanza mondiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (GAID), concluso il 19 settembre 2007 4031 2.1.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (UNESCAP) concernente la promozione di politiche locali e regionali in materia di commercio e d'investimento nella subregione del Greater Mekong per favorire l'integrazione dei Paesi in sviluppo nel commercio mondiale nell'ottica di una globalizzazione equa, concluso il 22 ottobre 2007 4032 2.1.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) concernente il censimento e la classificazione sistematici delle barriere commerciali non tariffali, concluso il 24 ottobre 2007 4033 2.1.1.14 Accordo tra il Governo svizzero e la Repubblica popolare del Bangladesh nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica concernente un progetto nel settore della formazione scolastica e professionale («Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project ­ PLCEHD-2»), concluso il 24 maggio 2007 4034 2.1.1.15 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il programma nazionale di costruzione di un ponte sospeso, concluso il 27 settembre 2007 4035 2.1.1.16 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un sostegno al sistema nazionale di ricerca sulle risorse naturali rinnovabili, concluso il 1° febbraio 2007 4036

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2.1.1.17 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente l'istituzione di una commissione di lotta contro al corruzione, concluso il 20 febbraio 2007 2.1.1.18 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto comunale di gestione forestale, concluso il 27 settembre 2007 2.1.1.19 Accordo tra la Svizzera e il Governo della provincia di Cao Bang in Vietnam concernente il sostegno della riforma dell'amministrazione pubblica a Cao Bang, concluso il 27 aprile 2007 2.1.1.20 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 2 marzo 2007 2.1.1.21 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il miglioramento del sistema di valutazione nepalese nel settore della formazione professionale, concluso il 15 febbraio 2007 2.1.1.22 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il Programma subsettoriale di costruzione di ponti sospesi, concluso il 15 febbraio 2007 2.1.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Divisione politica IV e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo concernente la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo in Nepal, concluso l'11 settembre 2007 2.1.1.24 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente l'infrastruttura locale per migliorare le condizioni di vita e aumentare i redditi, concluso il 2 marzo 2007 2.1.1.25 Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la buona gestione degli affari pubblici e la riforma dell'amministrazione pubblica, concluso l'11 luglio 2007 2.1.1.26 Accordo tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il sostegno e il rafforzamento delle capacità tecniche necessarie alla realizzazione di un censimento della popolazione, concluso il 18 ottobre 2007 2.1.1.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Enhancing aid effectiveness and coordination in Syria», concluso il 30 settembre 2007 2.1.1.28 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il sostegno della Svizzera alle assicurazioni sanitarie (Mutuelles de Santé ­ ASMS), concluso il 9 luglio 2007 2.1.1.29 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il sostegno della Svizzera al rafforzamento del Governo locale nel Dipartimento del Borgou, concluso il 9 luglio 2007

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2.1.1.30 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente un ssotegno della Svizzera nel settore sanitario (Appui Suisse à la Sante ­ ASS), concluso il 9 luglio 2007 4050 2.1.1.31 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente un programma di sostegno del settore artigianale (Programme d'Appui aux Artisans et Artisanes ­ PAAA), concluso il 9 luglio 2007 4051 2.1.1.32 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di decentralizzazione nel settore educativo («Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education ­ PADE») nelle circoscrizioni di Sikasso, Koutiala e Youwarou, concluso l'11 maggio 2007 4052 2.1.1.33 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di pianificazione del territorio e delle acque a livello locale («Programme d'Accompagnement à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement à travers la Maîtrise de l'Eau par les Acteurs Locaux/AM-EAU»), concluso l'11 maggio 2007 4053 2.1.1.34 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un contributo ai programmi d'investimento delle collettività territoriali per lo sviluppo regionale nel Mali, concluso l'11 maggio 2007 4054 2.1.1.35 Accordo tra la Svizzera e il Ciad concernente il programma di sostegno ai distretti sanitari del Wadi Fira dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, concluso l'8 gennaio 2007 4055 2.1.1.36 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un partenariato nel settore della sanità e dello sviluppo sociale, concluso il 2 aprile 2007 4056 2.1.1.37 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un programma di sostegno alla formazione professionale, concluso il 2 aprile 2007 4057 2.1.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della Sanità (Minisanté) concernente il programma di sanità pubblica lanciato nei distretti di Karongi e Rutsiro, concluso il 5 marzo 2007 4058 2.1.1.39 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, della buona gestione del governo, dello sviluppo comunitario e degli affari sociali (MINALOC), concernente il programma di pace e decentralizzazione lanciato nei distretti di Karongi, Rutsiro, Nyamasheke e Rusizi nella provincia dell'Ovest, concluso il 19 luglio 2007 4059

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2.1.1.40 Accordo tra il Governo della Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo a un programma di sostegno al processo di decentralizzazione nel Burundi, concluso il 21 maggio 2007 2.1.1.41 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente un progetto sanitario nel centro della Tanzania (Community-based health initiatives project), concluso il 12 settenbre 2007 2.1.1.42 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto Inventaire RDC, concluso il 26 settembre 2007 2.1.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera, e la Repubblica del Mozambico, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, concernente il sostegno svizzero al settore sanitario, concluso il 9 febbraio 2007 2.1.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo (SETCO), concernente il programma di microfinanza PROMIFIN, concluso il 18 dicembre 2006 2.1.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura (IICA) concernente la promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale, concluso il 30 novembre 2006 2.1.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la quarta fase del programma di microfinanza PROMIFIN, concluso il 12 dicembre 2006 2.1.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale «Miglioramento delle qualifiche professionali dei giovani in Nicaragua», concluso il 5 luglio 2007 2.1.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di promozione delle piccole imprese Proempresa, concluso il 2 marzo 2007 2.1.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero dell'ambiente (SERNA), concernente un sostegno nel settore delle risorse idriche sotterranee, concluso il 28 febbraio 2007

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2.1.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dall'amministrazione nazionale delle acque (ANDA), concernente la quarta fase del progetto reltivo al rafforzamento istituzionale di ANDA per la valutazione della qualità della nappa freatica, concluso il 17 gennaio 2007 4070 2.1.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dal Fondo sociale di sviluppo locale (FISDL), concernente la formazione di specialisti nel settore dell'approvvigionamento di base di acqua potabile, concluso il 22 gennaio 2007 4071 2.1.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Rafforzamento della ricerca e miglioramento della produzione di piante di patate, FORTIPAPA», concluso il 1° giugno 2007 4072 2.1.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Formazione professionale e sviluppo delle capacità nel settore del lavoro e dello sviluppo locale in zone rurali, Reto Rural», concluso il 5 febbraio 2007 4073 2.1.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Promozione del sistema di risparmio e di credito rurale in Ecuador, COOPFIN-CREAR», concluso il 12 marzo 2007 4074 2.1.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di tecnologia (INATEC), concernente un programma di formazione professionale destinato ai giovani, concluso il 1° luglio 2007 4075 2.1.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo specifico 2007 alla «Health Action in Crises» (HAC), concluso il 2 agosto 2007 4076 2.1.1.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «Red Cross/Red Crescent Centre on Climate Change and Disaster Preparedness», concluso il 4 luglio 2007 4077

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2.1.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «International Disaster Response Laws, Rules and Principles» (IDRL) dell'IFRC, concluso il 4 maggio 2007 4078 2.1.1.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo annuale 2007 al segretariato dell'IFRC, concluso l'8 maggio 2007 4079 2.1.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 26 marzo 2007 4080 2.1.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 26 ottobre 2007 4081 2.1.1.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo al budget di sede 2007, concluso il 10 maggio 2007 4082 2.1.1.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il contributo annuale 2007 al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 14 agosto 2007 4083 2.1.1.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo 2007 al «Central Emergency Response Fund» (CERF), concluso il 24 aprile 2007 4084 2.1.1.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività sul terreno, concluso il 10 aprile 2007 4085 2.1.1.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo 2007, concluso il 5 marzo 2007 4086 2.1.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo specifico 2007 ai programmi «Field Coordination Support Section» (FCSS), concluso il 28 settembre 2007 4087

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2.1.1.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo annuale 2007, concluso il 28 settembre 2007 4088 2.1.1.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente un contributo alla «Evaluation and Studies Section» (ESS) a Ginevra, concluso il 28 settembre 2007 4089 2.1.1.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo specifico 2007 ai progetti della «Civil Military Coordination Section» (CMCS), concluso il 28 settembre 2007 4090 2.1.1.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il contributo annuale 2007/2008 agli «Office of Emergency Programmes» (EMOPS) dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 24 settembre 2007 4091 2.1.1.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 al progetto «Prevention and Preparedness», concluso il 21 maggio 2007 4092 2.1.1.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 al progetto «Protection», concluso il 23 maggio 2007 4093 2.1.1.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno, concluso il 26 marzo 2007 4094 2.1.1.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno, concluso il 3 agosto 2007 4095 2.1.1.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico all'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 20 aprile 2007 4096 2.1.1.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento del programma di coordinamento dell'aiuto in caso di catastrofe nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 5 ottobre 2007 4097

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2.1.1.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Moldova, rappresentata dal Ministero della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia, concernente la donazione di 10 assortimenti di 25 letti ospedalieri muniti dei relativi accessori, concluso il 7 agosto 2007 4098 2.1.1.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Austrian Development Agency (ADA), concernente il programma «Acqua e igiene nella Repubblica di Moldova», concluso il 10 gennaio 2007 4099 2.1.1.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, rappresentata dal presidente della Repubblica, concernente l'istituzione di alloggi permanenti per favorire l'integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti forzati provenienti dalla Georgia e dall'Ossezia del Sud nella Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, concluso il 5 marzo 2007 4100 2.1.1.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Inguscezia, rappresentata dal presidente della Repubblica, concernente l'istituzione di alloggi permanenti per favorire l'integrazione a lungo termine di famiglie sfollate all'interno del Paese originarie della Cecenia, che non possono ritornare nel loro Paese e che hanno deciso di stabilirsi nella Repubblica di Inguscezia, concluso il 5 giugno 2007 4101 2.1.1.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Georgia, rappresentata dal Ministero del lavoro, della sanità e degli affari sociali (MoLHSA), dal Ministero dei rifugiati e dell'alloggio (MRA) e dalla Città di Tiflis, a sua volta rappresentata dalla City Hall, concernente la prima fase del progetto di costruzione di alloggi sociali, concluso il 4 settembre 2007 4102 2.1.1.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Governo della Bielorussia e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento della componente «coordinamento e integrazione locali» del programma «Cooperation for Rehabilitation», concluso l'11 dicembre 2006 4103 2.1.1.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Lussemburgo, rappresentato dal Ministero degli affari esteri (AMLUX), concernente il versamento di un contributo al progetto di risanamento della scuola 39 di Grozny-Aldy, Cecenia/Federazione Russa, concluso
il 12 dicembre 2006 4104 2.1.1.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale (PAM) concernente il contributo specifico 2007 all'attività del PAM sul terreno, concluso l'11 luglio 2007 4105

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2.1.1.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, rappresentata dal Ministero della pianificazione rurale e dello sviluppo (MRRD) e dal Ministero delle finanze (MoF), concluso il 4 luglio 2007 4106 2.1.1.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lo Sri Lanka, rappresentato dal Ministero della sanità e dell'alimentazione, concernente il il risanamento degli impianti idrici e delle installazioni sanitarie dell'ospedale Point Pedro Base, Jaffna, concluso il 10 settembre 2007 4107 2.1.1.88 Memorandum d'intesa tra il Governo della Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo libanese (GOL), rappresentato dall'Ufficio nazionale di sminamento (National Demining Office, NDO), concernente il contributo alle operazioni di sminamento in Libano, concluso il 17 gennaio 2007 4108 2.1.1.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il versamento di un contributo non specifico al gramma di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2007, concluso il 3 aprile 2007 4109 2.1.1.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il versamento di un contributo non specifico al budget globale 2007 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 2 marzo 2007 4110 2.1.1.91 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il versamento di un contributo alle attività operative dell'UNHCR in Marocco, concluso il 6 marzo 2007 4111 2.1.1.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Ascemita di Giordania, rappresentato dal Dipartimento degli affari palestinesi (DPA), concernente l'estensione delle prestazioni (Capacity Building) offerte ai rifugiati palestinesi, concluso il 9 ottobre 2007 4112 2.1.1.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo al progetto di risanamento del campo di rifugiati
Neirab in Siria, concluso il 17 settembre 2007 4113 2.1.1.94 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un sostegno tecnico del PNUS in Siria, concluso il 16 ottobre 2007 4114

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2.1.1.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), rappresentato dal suo ufficio in Giordania, concernente il versamento di un contributo di progetto per l'istituzione di un piano di gestione integrale per ridurre i rischi in caso di terremoti ad Amman, concluso il 30 luglio 2007 4115 2.1.1.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la trattazione rapida delle offerte umanitarie («UNDP/OCHA Support to HAC Implementation of Fast Track for Darfur Procedures»), concluso il 17 giugno 2007 4116 2.1.1.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale di Cacak, concernente il programma «Professional Development for Education Personnel, phase III», concluso il 4 luglio 2007 4117 2.1.1.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Integrated Local Development Project», concluso il 23 ottobre 2007 4118 2.1.1.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della ricerca, concernente lo sviluppo di scuole nelle regioni rurali della Macedonia, concluso il 7 maggio 2007 4119 2.1.1.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Tirana, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Montenegro, concernente il progetto «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», concluso il 14 maggio 2007 4120 2.1.1.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Sarajevo, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Bosnia ed Erzegovina, concernente il progetto «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», concluso il 21 marzo 2007 4121

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2.1.1.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Sarajevo, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Croazia, concernente il progetto «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», concluso il 21 marzo 2007 4122 2.1.1.103 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria, concluso l'11 maggio 2007 4123 2.1.1.104 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Arilje, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007 4124 2.1.1.105 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Cacak, concernente l'istituzione di un fondo comunale sostenibile a favore delle organizzazioni non governative e dei loro progetti («Sustainable Municipal Funding for NGO Projects»), concluso il 21 marzo 2007 4125 2.1.1.106 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Cajetina, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007 4126 2.1.1.107 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Pozega, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007 4127 2.1.1.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Country Office Bulgaria, concernente il progetto «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources ­ Phase 4», concluso il 5 aprile 2007 4128 2.1.1.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Country Office Serbia, concernente il progetto «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources ­ Phase 4», concluso il 5 aprile 2007 4129

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2.1.1.110 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero delle scienze e della protezione dell'ambiente, concernente una cooperazione tecnica del settore scientifico («Technical Cooperation in the field of science ­ SCOPES»), concluso il 12 febbraio 2007 4130 2.1.1.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dalla Conferenza permanente delle Città e dei Comuni, concernente il programma «Support to increased Citizen's Participation in Serbia, phase II», concluso il 16 marzo 2007 4131 2.1.1.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Municipal Development in South West Serbia, Second Phase», concluso il 21 settembre 2007 4132 2.1.1.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale per lo sviluppo professionale di Uzice, concernente il progetto «Professional Development for Education Personnel, phase III», concluso il 14 giugno 2007 4133 2.1.1.114 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Cacak, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007 4134 2.1.1.115 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Arilje, concernente l'istituzione di un fondo comunale sostenibile a favore delle organizzazioni non governative e dei loro progetti, concluso il 15 dicembre 2006 4135 2.1.1.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato idrometeorologico nazionale del Gabinetto ministeriale della Repubblica del Turkmenistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 14 marzo 2007 4136 2.1.1.117 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Ministero dell'agricoltura e della protezione dell'ambiente del Tagikistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 9 marzo 2007 4137 2.1.1.118 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio
idrometeorologico del Ministero dell'ambiente della Repubblica del Kazakhistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso l'8 marzo 2007 4138

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2.1.1.119 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per il mare di Aral (IFAS) concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 15 marzo 2007 2.1.1.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dall'Hukumat della provincia autonoma di Gorno-Badakhshan, concernente il progetto di sviluppo locale/gestione autonoma nel Sud-Est e nell'Est del Tagikistan, concluso il 19 aprile 2007 2.1.1.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, concernente il progetto sanitario lanciato congiuntamente dal Kirghizistan, dalla Svizzera e dalla Svezia, concluso il 23 marzo 2007 2.1.1.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dall'Hukumat della provincia autonoma di Gorno-Badakhshan concernente il programma di sviluppo nelle montagne del Pamir, concluso il 25 maggio 2007 2.1.1.123 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione interstatale di coordinamento delle acque in Uzbekistan (ICWC) concernente l'istituzione di una piattaforma regionale di scambio di informazioni sulle questioni legate all'acqua («Central Asia Regional Water Information Base CAREWIB»), concluso il 2 agosto 2007 2.1.1.124 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Ministero del Kirghizistan per la gestione delle crisi concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 9 marzo 2007 2.1.1.125 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Gabinetto ministeriale della Repubblica dell'Uzbekistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 6 marzo 2007 2.1.1.126 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di consulenza su domanda nei settori della riforma agraria e dello sviluppo regionale in Georgia, concluso il 16 ottobre 2007 2.1.1.127 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'«International Centre for Diarrhoeal Disease Reserach, Bangladesh ­ ICDDR,B» concernente un contributo generale, concluso il 22 ottobre 2007

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2.1.1.128 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza dei ministri dell'educazione dei Paesi francofoni (CONFEMEN) concernente un contributo al finanziamento dei programmi di attività della CONFEMEN, concluso il 17 agosto 2007 4148 2.1.1.129 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente un partenariato pubblico-privato nel settore della microassicurazione a cui sono associate la DSC, il Zurich Financial Services Group e l'OIL, firmato il 5 febbraio 2007 4149 2.1.1.130 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il progetto «Création d'emploi pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreunariale pour les jeunes», concluso il 25 settembre 2007 4150 2.1.1.131 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla sua ambasciata in Bangladesh, e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, Divisione delle relazioni economiche, concernente il programma «Gestion communautaire de la zone humide de Tanguar Haor», concluso il 18 gennaio 2007 4151 2.1.1.132 Accordo tra la Svizzera e il Governo del Nicaragua concernente il progetto «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», concluso il 1° marzo 2007 4152 2.1.1.133 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma di utilizzazione produttiva dell'energia idroelettrica su piccola scala in Nicaragua, concluso il 1° marzo 2007 4153 2.1.1.134 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla sua ambasciata in Perù, e il Governo della Repubblica del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un programma regionale di lotta contro l'inquinamento atmosferico, concluso il 31 maggio 2007 4154 2.1.1.135 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia, rappresentata dall'autorità per le risorse minerali petrolifere (Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, MRPAM) subordinata al Ministero dell'industria e del commercio (MIT), concernente il sostegno a un progetto di sfruttamento minerario artigianale, concluso il 2 maggio 2007 4155

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2.1.1.136 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero delle risorse naturali e dell'ambiente, concernente il programma di eliminazione e di gestione sostenibile dei PCB, concluso il 29 gennaio 2007 4156 2.1.1.137 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un aiuto finanziario al meccanismo di sostegno ai programmi forestali nazionali, concluso il 15 ottobre 2007 4157 2.1.1.138 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica del Mali, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alle collettività locali della circoscrizione di Youwarou per una gestione sostenibile dell'ambiente, concluso l'11 maggio 2007 4158 2.1.1.139 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, a sua volta rappresentata dal suo ufficio di cooperazione in Ecuador, e l'agenzia di cooperazione tedesca «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit» (GTZ) concernente il progetto «Gestione razionale delle risorse naturali nella cordigliera El Condor» (El Condor), concluso il 31 maggio 2007 4159 2.1.1.140 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata di Svizzera ­ DSC ­, e la Repubblica del Perù, rappresentata dal Ministero delle relazioni con l'estero ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale (APCI), relativo al programma regionale di gestione degli ecosistemi delle foreste andine (ECOBONA), concluso il 25 luglio 2007 4160 2.1.1.141 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD) concernente un contributo al processo di elaborazione di un piano strategico decennale, la partecipazione dei delegati di Paesi in sviluppo all'8a conferenza delle Parti e la preparazione dei documenti che dovranno essere considerati nella prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (CSD), concluso il 29 giugno 2007 4161 2.1.1.142 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il progetto di partenariato Giura ­ Gobi Altai, concluso il 27 novembre 2007 4162 2.1.1.143 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente la formazione nello sviluppo rurale, concluso l'11 dicembre 2007 4163

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2.1.1.144 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma per migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale («Public Service Provision Improvement Programme in Agriculture and Rural Development»), concluso l'11 dicembre 2007 4164 2.1.1.145 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica delle Maldive, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, dell'energia e dell'acqua, concernente la Conferenza dei piccoli Stati insulari sulla dimensione umana dei cambiamenti climatici, concluso il 12 novembre 2007 4165 2.1.1.146 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) concernente un contributo finanziario alle attività svolte dalla Commissione della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (CSTD) per garantire il seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (SMSI), concluso il 14 dicembre 2007 4166 2.1.1.147 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento dell'attuazione del progetto di aiuto d'urgenza e di ripristino a seguito del terremoto di Rasht in Tagikistan, concluso il 5 dicembre 2007 4167 2.1.1.148 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) a favore delle vittime dell'uragano «Noël» che ha colpito i Caraibi nel 2007, concluso il 7 dicembre 2007 4168 2.1.1.149 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2007 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi, concluso il 20 novembre 2007 4169 2.1.1.150 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCDH), concluso il 6 dicembre 2007 4170 2.1.1.151 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica araba di Siria, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di ristrutturazione a favore di istituti scolastici, concluso il 26 novembre 2007 4171 2.1.1.152 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) concernente il contributo al progetto METAGORA fase II, «Measuring Democracy, Human Rights and Governance», concluso il 25 ottobre 2007 4172

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2.1.1.153 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Missione amministrativa interinale delle Nazioni Unite in Kosovo (MINUK), su mandato e a favore del Ministero della giustizia delle istituzioni provvisorie del Governo autonomo del Kosovo (PISG) concernente il programma di sostegno al sistema penitenziario kosovaro («Swiss Support to Kosovo Correctional Service»), concluso il 14 dicembre 2007 4173 2.1.1.154 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Amministrazione del distretto di Alagirsky, rappresentata dal suo responsabile, e la Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, rappresentata dal suo primo ministro, concernente la trasformazione del centro di accoglienza OAO «Zaramagskie GSE» di Alagir, concluso il 17 novembre 2007 4174 2.1.1.155 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di modernizzazione del sistema di formazione continua in Georgia, concluso il 27 novembre 2007 4175 2.1.1.156 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un contributo (aiuto budgetario) alla riforma del settore sanitario («Sector Wide Approach»; SWAP) nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 10 dicembre 2007 4176 2.1.1.157 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un aiuto budgetario per la realizzazione di uno studio diagnostico comune nell'ambito della riforma del sistema giudiziario nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 10 dicembre 2007 4177 2.1.1.158 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente il progetto di formazione professionale («Skills Development»), concluso il 28 novembre 2007 4178 2.1.1.159 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente il sostegno alle elezioni parlamentari organizzate nella Repubblica del Kirghizistan il 16 dicembre 2007, concluso il 15 novembre 2007 4179 2.1.1.160 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il progetto di servizi medici a favore delle madri e dei loro bambini («Mother and Child Care Services») in Tagikistan, concluso il 17 dicembre 2007 4180

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2.1.1.161 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera di Bishkek, e l'associazione di diritto pubblico LARC concernente il progetto di assistenza giuridica alla popolazione rurale del Kirghizistan, concluso il 5 dicembre 2007 2.1.1.162 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Repubblica di Moldova, rappresentata dal Ministero di giustizia, concernente la donazione di equipaggiamenti di cucina e di impianti sanitari, concluso il 23 novembre 2007 2.1.1.163 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero per le situazioni straordinarie, concernente la donazione di 20 veicoli (accessori inclusi), concluso l'11 novembre 2007 2.1.1.164 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Sudan, a favore delle persone rifugiati nella Repubblica del Sudan, concernente la donazione di 20 veicoli (accessori inclusi), concluso il 7 dicembre 2007 2.1.1.165 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, relativo al programma di sostegno al sistema sanitario della provincia di Ngozi, concluso il 17 ottobre 2007 2.1.1.166 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto di sostegno del ciclo elettorale congolese 2007­2011, concluso il 10 dicembre 2007 2.1.1.167 Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo di sostegno all'«African Peer Review Mechanism» (APRM), concluso il 17 dicembre 2007 2.1.1.168 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD) concernente un contributo al processo di riforma interno del segretariato, concluso il 2 novembre 2007 2.1.1.169 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, dalla municipalità di Quito e dalla municipalità di Cuenca, concernente il programma di riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico nelle Città di Quito e Cuenca, concluso il 31 ottobre 2007

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2.1.1.170 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernente la messa a disposizione di mezzi finanziari per il fondo di dotazione, concluso il 21 novembre 2007 2.1.1.171 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale («Consultative Group on International Agricultural Research CGIAR»), concluso il 2 novembre 2007 2.1.1.172 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 17 dicembre 2007 2.1.1.173 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) dell'ONU concernente il contributo annuale 2007, concluso il 14 dicembre 2007 2.1.1.174 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il «National Mine Action Office» Khartum, Sudan (NMAO) concernente il contributo specifico al progetto di primi soccorsi realizzato nell'ambito dell'aiuto alle vittime delle mine, concluso il 26 novembre 2007 2.1.1.175 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il primo contributo aggiuntivo 2007, concluso l'11 dicembre 2007 2.1.1.176 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il secondo contributo aggiuntivo 2007, concluso il 17 dicembre 2007 2.1.1.177 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo generale all'appello 2007, concluso il 20 novembre 2007 2.1.1.178 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) concernente il contributo specifico 2007 all'ufficio di rappresentanza dell'UNRWA a Ginevra, concluso il 19 novembre 2007

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2.1.1.179 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il contributo 2007­2008 versato nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 10 dicembre 2007 2.1.1.180 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il contributo al Fondo Svizzera -ONU a favore dei giovani in Turchia, concluso il 5 dicembre 2007 2.1.1.181 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il secondo contributo della DSC all'appello urgente 2007, concluso il 4 dicembre 2007 2.1.1.182 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unione postale universale concernente il programma di formazione dei quadri della posta algerina, concluso l'8 novembre 2007 2.1.1.183 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di stanziamento di piccoli crediti in relazione con il Fondo per l'ambiente mondiale in Tunisia, concluso il 12 dicembre 2007 2.1.1.184 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo al fondo fiduciario per il programma di aiuto d'urgenza («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­TF070598»), concluso il 21 dicembre 2006 2.1.1.185 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al programma di decentralizzazione in Afghanistan, concluso il 13 dicembre 2007 2.1.1.186 Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM), concluso il 30 novembre 2007 2.1.1.187 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente l'attuazione dell'azione parziale 1 del progetto «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», concluso il 13 dicembre 2007

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2.1.1.188 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione parziale 3 del progetto «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», concluso il 13 dicembre 2007 4208 2.1.1.189 Accordo tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il sostegno finanziario al programma quadro per lo sviluppo sostenibile della montagna ­ Sostegno alle attività del Segretariato per il Partenariato della Montagna, concluso il 12 dicembre 2007 4209 2.1.1.190 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN-DESA) concernente un contributo a favore del Forum della cooperazione allo sviluppo («Development Cooperation Forum»), concluso il 29 novembre 2007 4210 2.1.1.191 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente PNUA) concernente le attività del punto focale incaricato delle questioni ambientali in seno al Segretariato per il Partenariato della Montagna, concluso il 29 novembre 2007 4211 2.1.1.192 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma «One ONU» in Pakistan, concluso il 13 dicembre 2007 4212 2.1.1.193 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma «One ONU» in Albania, concluso il 13 dicembre 2007 4213 2.1.1.194 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Ecuador, rappresentato dal Ministero della coesione economica e sociale (MIES), e la Fondazione svizzera di cooperazione per lo sviluppo tecnico (Swisscontact), concernente il rafforzamento istituzionale della Direzione Nazionale delle Cooperative, concluso il 22 ottobre 2007 4214 2.1.1.195 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organo di mediazione della Bolivia, concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 1° giugno 2007 4215 2.1.1.196 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, la DSC, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e altri uffici federali, concluso il 4 ottobre 2007 4216

4004

2.1.1.197 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto relativo al potenziamento della ricerca e al miglioramento della produzione di piantine di patate «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», concluso il 9 ottobre 2007 2.1.1.198 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di promozione delle piccole imprese «Agropyme», concluso il 12 novembre 2007 2.1.1.199 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Cipro concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-cipriota volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.200 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Estonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-estone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.201 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-lettone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.202 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Lituania concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-lituano volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.203 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Malta concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-maltese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.204 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-polacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 2.1.1.205 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Slovacchia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-slovacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

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2.1.1.206 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-sloveno volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 4226 2.1.1.207 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ceco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 4227 2.1.1.208 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ungherese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 4228 2.1.1.209 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dall'Istituto di promozione dell'educazione, concernente la terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 28 dicembre 2007 4229 2.1.1.210 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale Cacak, concernente un contributo alla terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 21 dicembre 2007 4230 2.1.1.211 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale Uzice, concernente un contributo alla terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 21 dicembre 2007 4231 2.1.1.212 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato della cooperazione, concernente la quarta fase del programma di approvvigionamento di acqua potabile AGUASAN, concluso il 5 dicembre 2007 4232 2.1.1.213 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un progetto di aiuto d'urgenza condotto nel quadro del programma settoriale di sviluppo rurale PRORURAL (Nicaragua), concluso il 13 dicembre 2007 4233

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2.1.1.214 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernente il programma nell'ambito dell'acqua potabile e delle acque luride SANBASUR, concluso il 23 novembre 2007 4234 2.1.1.215 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Amministrazione sismologica cinese concernente la cooperazione nel settore del salvataggio, concluso il 25 settembre 2007 4235 2.1.1.216 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero argentino dell'economia, concluso il 31 agosto 2007 4236 2.1.1.217 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UNOHRLLS) concernente il cofinanziamento di due conferenze regionali, concluso l'8 maggio 2007 4237 2.1.1.218 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), concluso l'11 aprile 2007 4238 2.1.1.219 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) delle Nazioni Unite, concluso il 14 maggio 2007 4239 2.1.1.220 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il cofinanziamento di progetti di aiuto umanitario nei Paesi del Terzo mondo, firmato il 29 ottobre 2007 4240 2.1.1.221 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Araba Siriana, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di riabilitazione a favore degli istituti scolastici, concluso il 26 novembre 2007 4241 2.1.1.222 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero dell'interno e della sicurezza pubblica, concernente il Programma di sostegno alla decentralizzazione nei due comuni della provincia di Ngozi, concluso il 24 ottobre 2007 4242 2.1.1.223 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività sul campo, concluso il 14 agosto 2007 4243

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2.1.1.224 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione fisica, concernente il progetto relativo all'attuazione di un piano di gestione per il parco nazionale del Pelister («Soutien à la mise en place du plan de gestion du parc national du Pelister»), concluso il 2 maggio 2007 2.1.1.225 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Serbia, rappresentato dall'Istituto per la promozione dell'educazione, concernente il progetto di formazione professionale a favore del corpo insegnante (fase III), concluso il 22 giugno 2007 2.1.1.226 Accordo con gestione fiduciaria di fondi tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione svizzera a Tirana, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo Ufficio nazionale in Albania, concernente il progetto «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», concluso il 14 maggio 2007 2.1.1.227 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC), concernente il progetto «Support to the Roma Preschool Children and Children living with disabilities» condotto a favore dei bambini rom, fase II, concluso il 27 aprile 2007 Accordo di servizio (Service Agreement) a favore della Fondazione Bota tra la Banca mondiale, il Governo degli Stati Uniti d'America, la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007 Memorandum d'intesa tra la Confederazione Svizzera, il Governo degli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007 Protocollo d'intesa tra la Confederazione Svizzera e le Nazioni Unite concernente la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti dell'uomo, concluso il 14 giugno 2007 Scambio di note del 28 febbraio/25 giugno 2007 tra la Svizzera e la Francia complementare all'Accordo del 14 gennaio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe o sinistro grave Scambio di note del 29 giungo/10 luglio 2007 tra la Svizzera e la Repubblica del Montenegro concernente il mantenimento in vigore degli accordi applicabili tra la Svizzera e la ex Serbia e Montenegro

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2.1.7 Dichiarazione comune del 1° novembre 2007 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi relativa alla Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna 4253 2.1.8 Accordo di esecuzione tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione delle armi chimiche a Leonidovka, nell'oblast di Penza, nella Federazione di Russia, concluso il 23 novembre 2007 4254 2.1.9 Accordo relativo all'agente di esecuzione tra la Svizzera, la Norvegia, la Spagna e l'Agenzia NATO per la manutenzione del materiale e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio, concluso il 3 dicembre 2007 4255 2.1.10 Accordo di gestione finanziaria tra la Svizzera, la Norvegia, la Spagna e la NATO, concluso il 3 dicembre 2007 4256 2.2 Dipartimento federale dell'interno 4257 2.2.1 Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica dall'altro, concluso il 25 giugno 2007 4257 2.2.2 Scambio di lettere dell'8 febbraio/4 luglio 2007 tra il Bureau of Pharmaceutical Affairs, Department of Health (BPA/DOH) a Taipei e Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici facente parte del Dipartimento federale dell'interno, concernente lo scambio di informazioni nel settore dei dispositivi medici e più in particolare per quanto concerne le esigenze poste in materia di sistemi di qualità e di audit dei sistemi di qualità 4258 2.2.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 10 luglio 2007 4259 2.2.4 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica italiana relativo all'accesso alle istituzioni culturali pubbliche, concluso il 31 luglio 2007 4260 2.2.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 7 dicembre 2007 4261 2.3 Dipartimento
federale di giustizia e polizia 4262 2.3.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica slovacca relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 12 ottobre 2006 4262 2.3.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 24 novembre 2006 4263 2.3.3 Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, firmato il 7 marzo 2006 4264 4009

2.3.4 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri e del commercio internazionale del Canada concernente lo scambio di giovani, concluso il 6 febbraio 2007 4265 2.3.5 Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso il 3 giugno 2006 4266 2.3.6 Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica francese in vista delle misure di sicurezza per il Campionato europeo di calcio 2008, concluso il 3 agosto 2007 4267 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 4268 2.4.1 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cold Response 07» in Norvegia, firmata il 18 dicembre 2006 4268 2.4.2 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e gli USA concernente l'acquisto reciproco di armamenti, concluso il 15 febbraio 2007 4269 2.4.3 Accordo fra la Svizzera e i Paesi Bassi in materia di esercitazioni militari, formazione e istruzione, concluso il 12 aprile 2007 4270 2.4.4 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Elite 07» in Germania, firmata l'11 maggio 2007 4271 2.4.5 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Longbow/Lancer» in Albania, firmata il 1° giugno 2007 4272 2.4.6 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Red Baron» e «Wittmund 07» in Germania, firmata il 25 luglio 2007 4273 2.4.7 Accordi sulla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Open Spirit 33/07» in Grecia, firmati il 20 giugno e il 10 luglio 2007 4274 2.4.8 Accordo in forma di scambio di note fra la Svizzera e la Grecia concernente l'invio di elicotteri militari per la lotta contro gli incendi in Grecia, concluso il 30 agosto 2007 4275 2.4.9 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Arctic Tiger 07» in Norvegia, firmata il 19 settembre 2007 4276 2.4.10 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nordic Airmeet 07» in Svezia, firmato il 25 settembre 2007 4277 2.4.11 Adesione della Svizzera all'«Accord partiel élargi sur le sport» (APES) del Consiglio d'Europa, notificata il 1° ottobre 2007 4278 2.4.12 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nightway 07» in Norvegia,
firmata il 5 novembre 2007 4279 2.4.13 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e la Spagna per la cooperazione nel settore degli armamenti, concluso il 20 novembre 2007 4280 2.4.14 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Danimarca concernente la collaborazione nel settore dell'armamento, concluso il 27 novembre 2007 4281

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2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.5.1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrain sull'esenzione reciproca da imposte in materia di reddito e patrimonio, conseguiti mediante attività svolte nella navigazione aerea e marittima internazionale, concluso il 9 novembre 2004 2.5.2 Memorandum d'intesa (MoU) fra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e le autorità di vigilanza in materia di assicurazione della Romania e della Bulgaria, conclusi rispettivamente il 21 dicembre 2006 e il 7 maggio 2007 2.5.3 Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni di imprese della navigazione aerea internazionale, concluso il 1° giugno 2007 2.5.4 Accordo quadro finanziario fra il commando del Corpo delle guardie di confine del Dipartimento federale delle finanze e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), concluso il 4 giugno 2007 2.5.5 Accordo operativo fra il commando del Corpo delle guardie di confine del Dipartimento federale delle finanze e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), concluso il 4 giugno 2007 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.6.1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Honduras concernente la riduzione di debiti dell'Honduras, concluso il 6 febbraio 2007 2.6.2 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Brasile inteso alla costituzione di una commissione mista per il commercio e le relazioni economiche, concluso l'8 febbraio 2007 2.6.3 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia sul rimborso anticipato dei debiti della Macedonia, concluso il 7 marzo 2007 2.6.4 Convenzione fra il Governo svizzero e la Banca mondiale relativo al cofinanziamento del progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, conclusa il 21 marzo 2007 2.6.5 Accordo fra il Governo svizzero e la Banca mondiale concernente il progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, concluso il 21 marzo 2007 2.6.6 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il sostegno finanziario al progetto «Energy Loss Reduction», concluso il 2
aprile 2007 2.6.7 Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'UNIDO e la Repubblica del Ghana per il rafforzamento delle capacità del Ghana nel settore delle norme industriali e delle prove di conformità, conclusa il 19 aprile 2007

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2.6.8 Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica araba d'Egitto relativo alla seconda fase del progetto svizzero-egiziano «Upgrading of Radiology Services at the Hospitals of the MoHP», concluso il 9 maggio 2007 4294 2.6.9 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania per la concessione di un aiuto budgetario per il periodo luglio 2007­giugno 2009, concluso il 9 maggio 2007 4295 2.6.10 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in collaborazione con «Food and Agriculture Organisation» delle Nazioni Unite, e la Repubblica socialista del Vietnam, Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, relativo al «Zoonotic and animal diseases affecting trade projekt», concluso l'8 giugno 2007 4296 2.6.11 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Camerun concernente la riduzione e il riporto del pagamento di debiti del Camerun, concluso il 13 luglio 2007 4297 2.6.12 Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam intesa al rafforzamento delle autorità vietnamite della concorrenza, conclusa il 16 luglio 2007 4298 2.6.13 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam concernente lo «Swiss-Vietnamese Intellectual Property Project», concluso il 16 luglio 2007 4299 2.6.14 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) concernente un contributo al Fondo dell'OMC nell'ambito delle agevolazioni commerciali, concluso il 17 luglio 2007 4300 2.6.15 Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo della Confederazione Svizzera e il «People's Committee» vietnamita della Provincia Ba Ria ­ Vung Tau concernente il progetto «Ba Ria Wastewater Collection and Treatment», concluso il 18 luglio 2007 4301 2.6.16 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e l'India relativo alla protezione della proprietà intellettuale, concluso il 7 agosto 2007 4302 2.6.17 Accordo fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la «Royal Scientific Society» riguardante la «Contribution to the Cleaner Production Project» in Giordania, concluso il 30 agosto 2007 4303
2.6.18 Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica araba d'Egitto, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale, riguardante il rafforzamento della cooperazione in materia di sviluppo economico, concluso il 31 agosto 2007 4304

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2.6.19 Accordo fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Perù, Lima, e l'«Agencia Peruana di Cooperación Internacional», Lima, concluso il 17 settembre 2007 2.6.20 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Ministero delle finanze della Repubblica di Tanzania riguardante l'assistenza tecnica al Ministero delle finanze, concluso il 25 settembre 2007 2.6.21 Accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'inclusione del Principato del Liechtenstein nell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso il 27 settembre 2007 2.6.22 Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica Popolare Democratica del Laos, rappresentata dal Ministero per la pianificazione e gli investimenti (MPI), nel settore dei negoziati OMC, concluso il 1° novembre 2007 2.6.23 Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica dell'Azerbaigian, Ministero degli Affari esteri, concluso il 14 novembre 2007 2.6.24 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno di Giordania riguardante il progetto «Healthcare Waste Management» nel Nord della Giordania, concluso il 26 novembre 2007 2.6.25 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Benin concernente un aiuto budgetario, concluso il 4 dicembre 2007 2.6.26 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto budgetario per il periodo 2007­2009, concluso l'11 dicembre 2007 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 2.7.1 Accordo multilaterale M 180 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT, in relazione con la sottosezione 1.1.4.2, concluso l'8 giugno 2007 2.7.2 Accordo multilaterale M 183 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante il trasporto in conformità con la sottosezione 1.1.3.6 e con la necessaria informazione nel documento di trasporto, concluso l'8 giugno 2007

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2.7.3 Accordo multilaterale M 183 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante l'applicazione della deroga del paragrafo 1.1.4.2.1 al trasporto delle materie della classe 9, non soggette al Codice IMDG o alle istruzioni tecniche dell'ICAO, in una catena di trasporto che include un trasporto marittimo o aereo, concluso l'8 giugno 2007 2.7.4 Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sugli oneri d'esercizio della sistemazione idroelettrica di Emosson dovuti al canone per i diritti d'acqua, conclusa il 22 febbraio 2007 2.7.5 Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana riguardante il riconoscimento reciproco dei certificati di origine per la corrente elettrica prodotta da energia rinnovabile, concluso il 6 marzo 2007 2.7.6 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Cambogia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 6 febbraio 2007 2.7.7 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea, concluso il 17 aprile 2007 2.7.8 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Sudafricana concernente il traffico aereo, concluso l'8 maggio 2007 2.7.9 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania concernente il traffico aereo di linea, concluso il 9 maggio 2007 2.7.10 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente il traffico aereo di linea, concluso l'11 maggio 2005 2.7.11 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran concernente il traffico aereo, concluso il 24 maggio 2004 2.7.12 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda concernente il traffico aereo di linea, concluso il 9 settembre 1999 2.7.13 Convenzione di finanziamento e di realizzazione dei lavori riguardanti l'ammodernamento della linea Parigi­Digione­Dole­ Losanna/Neuchâtel-Berna (Arco del Giura), fra il Governo della Repubblica francese, il Consiglio federale svizzero, la Regione Franche-Comté, la Regione Borgogna e Réseau Ferré de France, conclusa il 19
febbraio 2007 2.7.14 Convenzione fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario, conclusa il 14 settembre 2007

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4315

4316

4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324

4325

4326

2.7.15 Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Ex-Vessel Melt Coolability and Concrete Interaction During a Severe Accident» (MCCI-2), concluso il 1° aprile 2006 4327 2.7.16 Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Halden Reactor Project», concluso il 9 febbraio 2007 4328 2.7.17 Accordo fra la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) svizzera e la Commissione di regolazione nucleare statunitense (USNRC) per la cooperazione e lo scambio di informazioni tecniche nel settore della sicurezza nucleare, concluso il 18 settembre 2007 4329 2.7.18 Convenzione particolare della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), Maastricht 2002 sull'utilizzo della banda di frequenze 1452­1479,5 MHz per la radiodiffusione digitale terrestre (T-DAB), riveduta a Constanza il 4 luglio 2007 4330 2.7.19 Convenzione particolare della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), Wiesbaden 1995 per l'introduzione della radiodiffusione sonora digitale terrestre (T-DAB), riveduta a Constanza il 4 luglio 2007 4331 2.7.20 Convenzione sull'uso in comune di radiogoniometri a onde corte da parte di Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), concluso il 15 ottobre 2007 4332 2.7.21 Carta TV5, conclusa a Bruxelles il 19 settembre 2005 4333 2.7.22 Convenzione fra la Svizzera, la Germania e la Francia sulla protezione dei diritti nazionali previsti nel piano GE06 (televisione digitale terrestre) contro le stazioni di telefonia mobile estere, conclusa il 14 novembre 2007 4334 3 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 3.1 Dipartimento federale degli affari esteri 3.2 Dipartimento federale dell'interno 3.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3.4 Dipartimento federale delle finanze 3.5 Dipartimento federale dell'economia 3.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

4335 4335 4345 4347 4350 4351 4355

4015

Elenco delle abbreviazioni ADA AELS AIEA ASA BIRS/IBRD CAS/DAC CEA-ONU CEPT CICR CONFEMEN CRS CSD CSTD DDPS DSC/SDC ECOSOC ERI FAO GAID GRE HSK IBRD ICT IDA IFRC

4016

Austrian Development Agency Associazione europea di libero scambio Agenzia internazionale per l'energia atomica Rete per l'educazione allo sviluppo Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo/International Bank for Reconstruction and Development Comitato per l'aiuto allo sviluppo [dell'OCSE]/Development Assistance Committee Commissione economica dell'ONU per l'Africa European Conference of Postal and Telecommunications Administrations/Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni Comitato internazionale della Croce Rossa Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage Croce Rossa Svizzera United Nations Commission on Sustainable Development/ Commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Commission on Science and Technology for Development/ Commissione della scienza e della tecnologia al servizio dello sviluppo Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Direzione dello sviluppo e della cooperazione/ Swiss Agency for Development and Cooperation United Nations Economic and Social Council/Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite Educazione, ricerca, innovazione Food and Agriculture Organization of the United Nations/ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Global Alliance for ICT and Development Garanzia svizzera contro i rischi d'esportazione Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen/Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari Cfr. BIRS Cfr. TIC International Development Association/Associazione internazionale per lo sviluppo International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies/Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

IMDG IPDC ISDR LGV MINUK MoU NATO NGO/ONG OACI OCHA OCSE OIL OIM OMC/WTO OMS/WHO OSM PAM PCB PCT PfP PNUA/UNEP PNUS/UNDP PPIAF PQRS REC SECO SEE SERV SHAPE

International Maritime Code for Dangerous Goods/Codice marittimo internazionale delle merci pericolose International Program for the Development of Communication/ Programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ Strategia internazionale dell'ONU per la prevenzione delle catastrofi Linea (ferroviaria) ad alta velocità Cfr. UNMIK Memorandum of Understanding/Memorandum d'intesa North Atlantic Treaty Organization/Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico Non-Governmental Organization/Organizzazione non governativa Organizzazione dell'aviazione civile internazionale Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari/United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Organizzazione internazionale del lavoro Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio/World Trade Organization Organizzazione mondiale della sanità/World Health Organization Obiettivi di sviluppo del Millennio Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite Policlorobifenile Patent cooperation treaty/Trattato di cooperazione in materia di brevetti Partnership for Peace/Partenariato per la pace Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/ United Nations Environment Programm Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo/ United Nations Development Program Public Private Infrastructure Advisory Facility Programma quadro di ricerca e sviluppo Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe/ Centro ambientale regionale per l'Europa centrale e l'Europa dell'Est Segreteria di Stato per l'economia Spazio economico europeo Assicurazione svizzera contro i rischi d'esportazione Supreme Headquarters Allied Powers Europe 4017

SSR T-DAB TIC UE UIT UNCCD UNCTAD UNDESA UNESCO UNFPA UNHCHR UNHCR UNICEF UNIDO UNIFEM UNMIK/MINUK UNRWA USNRC WSIS

4018

Società svizzera di radiotelevisione Terrestrial Digital Audio Broadcasting Information and Communication Technology/Tecnologia dell'informazione e della comunicazione Unione europea Unione internazionale delle telecomunicazioni United Nations Convention to Combat Desertification/Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione United Nations Conference on Trade and Development/Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari sociali ed economici United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura United Nations Population Fund/Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo United Nations High Commissioner for Refugees/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati United Nations Childern's Fund/Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia United Nations Industrial Development Organization/Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale United Nations Development Fund for Women/Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/ Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente United States Nuclear Regulatory Commission World Summit on the Information Society/Vertice mondiale sulla società dell'informazione

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai Dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2007 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio e un piccolo numero di trattati conclusi prima della fine del 2006 che, per motivi di tempo, non è stato possibile integrare nel rapporto del 2006. Vi figurano inoltre, per motivi di attualità, gli accordi firmati il 20 dicembre 2007 con i nuovi Stati membri dell'UE sulla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (cfr.

n. 2.1.199­2.1.2.208) anche se essi saranno ratificati solo nel corso del 2008.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti apportate durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un Dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nell'ambito della propria competenza.

Come negli scorsi anni, il rapporto comprende anche le decisioni dei comitati misti o di altri organi contrattuali se hanno la natura di un trattato o di modifica di un trattato esistente. Per stabilire se ciò è il caso, il Consiglio federale esamina la portata della decisione.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato o la modifica in
questione affinché li esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, anche il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in funzione delle competenze materiali di ogni Dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

4019

A: contenuto; breve presentazione del contenuto dell'accordo.

B: motivi; esposizione dei motivi che hanno portato a concludere l'accordo.

C: ripercussioni finanziarie; indicazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'accordo. Per gli accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D: base legale; indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere l'accordo del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E: entrata in vigore e modalità di denuncia; indicazione dell'entrata in vigore dell'accordo (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventualmente indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori dell'accordo nel caso in cui, per ragioni di tempo, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

4020

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei Dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

2.1.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro di politica di sicurezza (GCSP) concernente un mandato all'Ambasciatore Shambuh Ram Simkhada, concluso il 14 maggio 2007

A.

Finanziamento da parte della DSC di un mandato affidato dal GPSP all'Ambasciatore Shambuh Ram Simkhada per un lavoro di ricerca concernente le «3D» (difesa, diplomazia, sviluppo) per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal 1° marzo 2007.

B.

L'oggetto della ricerca dell'Ambasciatore Simkhada rientra nell'ambito del programma del GCSP. Si tratta di un tema innovativo che mette in relazione il soccorso umanitario, le missioni di mantenimento della pace e le operazioni di combattimento che sono ora strettamente legate nell'ambito del mantenimento della pace e della soluzione dei conflitti. La DSC si impegna in questa direzione, ma tale approccio pluridisciplinare deve ancora essere sviluppato e studiato. L'Ambasciatore Simkhada, con il suo percorso professionale e accademico, risponde alle esigenze elevate della ricerca. La posizione della Ginevra internazionale è peraltro rafforzata dal lancio di questo studio in una delle sue istituzioni di ricerca.

C.

203 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 30 novembre 2007. Termina quando le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

4021

2.1.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il contributo al progetto di efficacia dell'aiuto per la riduzione della povertà e il raggiungimento degli OSM, concluso il 27 marzo 2007

A.

Il PNUS a New York gestisce un fondo che consente di finanziare il soggiorno di rappresentanti delle autorità di Paesi in sviluppo per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro sull'efficacia dell'aiuto allo sviluppo, a Parigi. Il PNUS è l'unico responsabile della gestione di questi fondi.

B.

La Svizzera contribuisce al fondo delle Nazioni Unite con altri Paesi che condividono le stesse opinioni per consentire uno svolgimento ottimale delle riunioni. Va osservato che la DSC ha dato il suo consenso affinché una parte del suo contributo serva a finanziare anche il soggiorno di rappresentanti di ONG dei Paesi in sviluppo che partecipano alle riunioni.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Termina quando le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4022

2.1.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il contributo al progetto di terza tavola rotonda sulla gestione dello sviluppo fondata sui risultati, concluso il 28 febbraio 2007

A.

Un'importante riunione sul tema della «gestione dello sviluppo fondata sui risultati » è stata organizzata in Vietnam dalla Banca mondiale. Due rappresentanti della DSC, che segue le riflessioni in atto in un gruppo di lavoro del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC), hanno partecipato all'incontro.

B.

La Banca mondiale ha formulato una domanda di cofinanziamento dal momento che non disponeva dei fondi necessari e intendeva dividere il costo dell'operazione con altri partner. Per l'approvazione da parte della DSC, oltre al contenuto stesso, è stato determinante il fatto che con una somma relativamente modesta si ottenesse una grande visibilità.

C.

37 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4023

2.1.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente il programma di lavoro del Centro di sviluppo 2007­2008, concluso il 27 luglio 2007

A.

Nell'ambito del Programma di lavoro per il 2007­2008 del Centro di sviluppo dell'OCSE, si è convenuto che la Svizzera avrebbe sostenuto le attività seguenti: spese di esercizio del Centro; ricerche sulle nuove forme di finanziamento dello sviluppo; sostegno al Forum globale concernente «l'architettura dell'aiuto»; patronato dell'Agenda economica dell'America latina «Latin American Economic Outlook» e sostegno alle attività della rete del DAC sulle questioni inerenti alla comunicazione nel settore dello sviluppo.

B.

Il Centro di sviluppo dell'OCSE è un luogo di riflessione che occupa una posizione di punta nell'ambito della ricerca sullo sviluppo. La DSC vi collabora da anni. Le relazioni e i contatti con il Centro consentono agli esperti attivi in questo settore di ottenere importanti informazioni di prima mano che sono utili sia per i lavori di riflessione alla Centrale sia per le attività sul terreno.

C.

1,036 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Termina quando le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4024

2.1.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente il programma di lavoro 2007­2008, concluso l'11 luglio 2007

A.

La Svizzera sostiene le attività del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE e dei suoi organi, in particolare i gruppi di lavoro sulle statistiche e sull'efficacia dell'aiuto, ma anche le diverse reti sulla valutazione, la parità uomo-donna, l'ambiente, la riduzione della povertà, la governance, i conflitti e gli Stati fragili.

B.

L'impegno attivo della Svizzera nelle diverse attività del DAC/OCSE consente scambi di esperienze e di conoscenze. Un importante settore di attività del DAC è quello delle statistiche nel settore della cooperazione allo sviluppo. La DSC è rappresentata in diversi gruppi di lavoro che stabiliscono norme e standard per la collettività internazionale e può in tal modo far sentire la voce del nostro Paese.

C.

1,004 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Termina quando le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4025

2.1.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il contributo alla terza conferenza del gruppo di Adelboden, concluso il 19 giugno 2007

A.

Contributo alla terza conferenza del gruppo di Adelboden. Con questo contributo, la Svizzera sostiene la FAO nell'ambito dell'esecuzione del progetto SARD-M («Sustainable Agriculture and Rural Development in Mountain Regions»).

B.

La terza riunione del gruppo di Adelboden ha come obiettivo la diffusione, la capitalizzazione e la valutazione del lavoro svolto nell'ambito del progetto SARD-M. Il contributo della DSC consente la partecipazione di rappresentanti di Paesi in sviluppo.

C.

80 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2007 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2007.

4026

2.1.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente un contributo al Programma di sviluppo delle capacità per l'educazione per tutti (Capacity Building for Education for All), concluso il 23 ottobre 2007

A.

Con questo contributo, la Svizzera sostiene un programma dell'UNESCO volto a rafforzare le capacità in materia di sviluppo, di monitoraggio e di valutazione di progetti nazionali volti a migliorare l'accesso alla qualità dell'offerta educativa nei Paesi partner.

B.

L'educazione di base rappresenta uno dei settori di intervento prioritari della DSC, in particolare la promozione di politiche e di prassi educative coerenti con una gestione integrata dell'educazione e il miglioramento della qualità e della pertinenza delle offerte di educazione. Il programma «Capacity Building for Education for All» è sostenuto da diversi donatori. La DSC intende impiegare i suoi mezzi limitati in modo ottimale e si concentra quindi su una priorità istituzionale che ha in comune con l'UNESCO.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2007 e copre il periodo dal 23 ottobre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di un mese.

4027

2.1.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica dell'ONU per l'Africa (UNECA) concernente i premi dei media in occasione della 3a Conferenza globale sul sapere (GK3) e della Conferenza preparatoria africana organizzata in vista della GK3, concluso l'8 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo generale all'UNECA per finanziare attività relative alla consegna dei premi dei media in occasione della GK3 e lo svolgimento di una conferenza preparatoria in Africa.

B.

L'UNECA è il punto di contatto regionale del Partenariato mondiale per il sapere (Global Knowledge Partnership, GKP) in Africa. La DSC ha sinora avuto una collaborazione fruttuosa con l'UNECA, in particolare in occasione della consegna dei premi dei media. Il contributo consentirà a diversi media africani d'informare il pubblico sulla Conferenza GK3. Inoltre, gli attori africani avranno la possibilità di prepararsi alla conferenza e di armonizzare i loro contributi.

C.

155 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2007 e copre il periodo dall'8 maggio 2007 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato se non vengono rispettate le disposizioni contrattuali nell'ambito dell'attuazione del progetto.

4028

2.1.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) concernente il Vertice «Connettere l'Africa, ottobre 2007», concluso il 10 ottobre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo generale all'UIT per finanziare il Vertice «Connettere l'Africa, ottobre 2007» («Connectivity and Access for Africa Conference, October 2007») a Kigali, Ruanda.

B.

Il Vertice deve consentire di mobilitare le risorse personali, finanziarie e tecniche necessarie per attenuare il divario digitale in Africa.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2007 e copre il periodo dal 10 al 30 ottobre 2007. Può essere denunciato in caso di annullamento, di cambiamento di luogo o di data o di sospensione del Vertice.

4029

2.1.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concernente il programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione (IPDC), concluso il 12 dicembre 2006

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo generale all'IPDC dell'UNESCO destinato a realizzare le attività dell'IPDC, in particolare al sostegno dei media comunitari e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella lotta contro la povertà.

B.

Il sostegno finanziario accordato all'IPDC intende rafforzare il ruolo dei media comunitari e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella lotta contro la povertà.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4030

2.1.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali (UNDESA) concernente l'Alleanza mondiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dello sviluppo (GAID), concluso il 19 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo generale all'UNDESA per finanziare le spese di segretariato del GAID e il Vertice «Connettere l'Africa, ottobre 2007» («Connectivity and Access for Africa Conference, October 2007») a Kigali, Ruanda.

B.

Il GAID è una piattaforma mondiale composta di attori della società civile, del settore privato e del settore pubblico il cui scopo è di promuovere il potenziale di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella cooperazione allo sviluppo, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato se non vengono rispettate le disposizioni contrattuali nell'ambito dell'attuazione del progetto.

4031

2.1.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (UNESCAP) concernente la promozione di politiche locali e regionali in materia di commercio e d'investimento nella subregione del Greater Mekong per favorire l'integrazione dei Paesi in sviluppo nel commercio mondiale nell'ottica di una globalizzazione equa, concluso il 22 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto volto a promuovere politiche più efficaci ed eque in materia di commercio e d'investimento nei Paesi della regione del Mekong.

B.

La liberalizzazione degli scambi, la crescita economica che ne risulta e una maggiore partecipazione dei Paesi in sviluppo al commercio mondiale sono alcune delle condizioni richieste per uno sviluppo sostenibile e una riduzione della povertà a lungo termine. La globalizzazione economica rafforza le interazioni tra commercio internazionale, investimenti e questioni di politica interna. Per poter prendere decisioni economiche coerenti e realizzabili dal profilo politico, è urgente conoscere e capire la complessità degli impegni mondiali e regionali. Il progetto menzionato persegue questo obiettivo mettendo a disposizione e analizzando informazioni dettagliate importanti per la regione del Mekong.

C.

150 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2007 e copre il periodo dal 22 ottobre 2007 al 31 dicembre 2008.

4032

2.1.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) concernente il censimento e la classificazione sistematici delle barriere commerciali non tariffali, concluso il 24 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione in vista dell'istituzione di una banca dati sulle barriere professionali non tariffali.

B.

La riduzione progressiva delle barriere doganali favorisce una liberalizzazione del commercio e di conseguenza un miglior accesso dei Paesi in sviluppo ai mercati dei Paesi industrializzati. Occorre tuttavia constatare che molti Paesi ­ industrializzati o in sviluppo ­ erigono sempre più barriere commerciali non tariffali (esigenze relative a processi di produzione specifici, label sociali o ambientali, imballaggio ecc.). Tenuto conto delle molte misure applicate, occorre censirle, classificarle per categoria e valutare i progetti per standardizzarle e stabilire referenze.

C.

233 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 28 febbraio 2009.

4033

2.1.1.14

Accordo tra il Governo svizzero e la Repubblica popolare del Bangladesh nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica concernente un progetto nel settore della formazione scolastica e professionale («Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project - PLCEHD-2»), concluso il 24 maggio 2007

A.

Il progetto consente ai giovani e ai giovani adulti non scolarizzati di acquisire conoscenze di base nella lettura e nel calcolo e di ottenere un posto di lavoro che richiede poche qualifiche. Contribuisce in tal modo allo sviluppo dei giovani sfavoriti e alla loro integrazione sociale. Elaborato congiuntamente dal Governo del Bangladesh e dalla Banca asiatica di sviluppo, questo progetto serve da complemento ­ a livello geografico e di contenuto ­ a un progetto precedente attuato dal Governo del Bangladesh e dalla Banca mondiale. Rientra nell'orientamento dell'obiettivo mondiale «Educazione per tutti» e nella strategia governativa di lotta contro la povertà in Bangladesh («Poverty Reduction Strategy» 2005­2008).

B.

La Svizzera ha contribuito in misura determinante all'elaborazione del progetto, da un lato approfittando delle esperienze acquisite nell'ambito di progetti simili e dall'altro partecipando attivamente alla sua pianificazione.

Continua inoltre a partecipare al dialogo in materia e a monitorare il progetto.

C.

3,31 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4034

2.1.1.15

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il programma nazionale di costruzione di un ponte sospeso, concluso il 27 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo al programma di costruzione di un ponte sospeso nel Bhutan.

B.

Il progetto ha lo scopo di facilitare l'accesso della popolazione alle prestazioni e ai mercati locali grazie alla costruzione di un ponte sospeso per i pedoni. Contribuisce a ridurre la povertà tra la popolazione rurale del Paese.

C.

1,47 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4035

2.1.1.16

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un sostegno al sistema nazionale di ricerca sulle risorse naturali rinnovabili, concluso il 1° febbraio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo ai centri nazionali di ricerca del Bhutan.

B.

Il progetto contribuisce a istituire e a rafforzare una ricerca più integrata, partecipativa e orientata alla povertà in Bhutan e di conseguenza a migliorare la sicurezza alimentare nelle regioni rurali sfavorite.

C.

575 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4036

2.1.1.17

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente l'istituzione di una commissione di lotta contro al corruzione, concluso il 20 febbraio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo alla lotta contro la corruzione in Bhutan.

B.

Il progetto intende formare e rafforzare il personale incaricato della lotta contro la corruzione e istituire sistemi di controllo corrispondenti.

C.

110 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4037

2.1.1.18

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto comunale di gestione forestale, concluso il 27 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale nel Bhutan.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare l'accesso della popolazione rurale alle foreste per promuoverne uno sfruttamento sostenibile e redditizio. In tal modo si rafforza l'autoresponsabilità della popolazione locale in materia di preservazione delle risorse forestali.

C.

3,23 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4038

2.1.1.19

Accordo tra la Svizzera e il Governo della provincia di Cao Bang in Vietnam concernente il sostegno della riforma dell'amministrazione pubblica a Cao Bang, concluso il 27 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo alla provincia vietnamita di Cao Bang.

B.

La provincia di Cao Bang è una delle più povere del Vietnam ed è popolata principalmente da minoranze etniche. Il progetto sostiene e rafforza il processo di riforma amministrativa del Governo locale e fornisce quindi a lungo termine un contributo alla lotta contro la povertà.

C.

3,123 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4039

2.1.1.20

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il sostegno al processo di pace in Nepal, concluso il 2 marzo 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo della Svizzera al fondo nepalese di sostegno al processo di pace. Il fondo è utilizzato per finanziare attività svolte in cinque settori: segretariato della pace, messa a disposizione e manutenzione di equipaggiamento degli ex combattenti maoisti, organizzazione di elezioni all'assemblea costituente, rafforzamento delle forze di sicurezza, reinserimento delle persone sfollate all'interno del Paese.

B.

In seguito all'accordo di pace del 21 novembre 2006, il Governo nepalese ha approvvigionato un fondo per la pace e ha invitato la Comunità internazionale ad alimentare il fondo per contribuire al processo di pace. Oltre alla Svizzera, diversi Paesi donatori (tra i quali Inghilterra, Danimarca, Norvegia e Finlandia) forniscono un contributo a tal fine.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4040

2.1.1.21

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il miglioramento del sistema di valutazione nepalese nel settore della formazione professionale, concluso il 15 febbraio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo al miglioramento del sistema di valutazione nepalese nel settore della formazione professionale.

B.

Il progetto persegue il rafforzamento istituzionale del servizio nazionale di valutazione qualitativa della formazione professionale. Ha lo scopo di migliorare qualitativamente la formazione proposta per aumentare, soprattutto per i giovani, le possibilità di trovare un posto di lavoro e di conseguire un reddito.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4041

2.1.1.22

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il Programma subsettoriale di costruzione di ponti sospesi, concluso il 15 febbraio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo al Programma subsettoriale di ponti sospesi che comprende la costruzione di 630 ponti pedonali per gli abitanti delle regioni discoste in 60 distretti del Nepal.

B.

La costruzione di ponti sospesi consentirà alla popolazione interessata (ca.

300 000 persone) di accedere ai mercati e ai servizi di base (scuole, centri di cura).

C.

8,201 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4042

2.1.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Divisione politica IV e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo concernente la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo in Nepal, concluso l'11 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo della Svizzera al finanziamento della missione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Nepal che ha il compito di osservare la situazione di questo Paese in materia di diritti dell'uomo e di contribuire a farli rispettare meglio.

B.

La situazione in materia di diritti umani si è costantemente aggravata nel corso del conflitto armato in Nepal. La Svizzera si è impegnata a favore dell'apertura, nel giugno 2005, di una missione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Nepal. Questa missione svolge un ruolo importante nell'accompagnamento del processo di pace.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007.

4043

2.1.1.24

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente l'infrastruttura locale per migliorare le condizioni di vita e aumentare i redditi, concluso il 2 marzo 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo al miglioramento dell'infrastruttura nelle regioni rurali del Nepal.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale sfavorita. Il finanziamento di sistemi d'irrigazione sarà la principale fonte di miglioramento della produzione agricola che comporterà un aumento dei redditi.

C.

924 545 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4044

2.1.1.25

Accordo tra la Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la buona gestione degli affari pubblici e la riforma dell'amministrazione pubblica, concluso l'11 luglio 2007

A.

L'accordo riguarda una partecipazione finanziaria per sostenere il processo di riforma nel Laos.

B.

Il progetto intende sostenere il Governo del Laos, a livello nazionale e locale, nel suo processo di riforma del sistema amministrativo e migliorare in tal modo le sue prestazioni.

C.

3,5 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2011. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4045

2.1.1.26

Accordo tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il sostegno e il rafforzamento delle capacità tecniche necessarie alla realizzazione di un censimento della popolazione, concluso il 18 ottobre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di una partecipazione finanziaria per sostenere il censimento della popolazione previsto in Corea del Nord.

B.

Il progetto intende sostenere un censimento della popolazione previsto in Corea del Nord nel 2008. Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione fornirà il suo sostegno tecnico al progetto e veglierà affinché il censimento rispetti gli standard internazionali. Il censimento della popolazione darà un'immagine della struttura sociodemografica del Paese e consentirà di monitorare gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4046

2.1.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Enhancing aid effectiveness and coordination in Syria», concluso il 30 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario destinato al progetto il cui scopo è di rafforzare le istituzioni siriane per quanto concerne il coordinamento delle attività di sviluppo, l'armonizzazione delle procedure adottate dai donatori e la «ownership» nazionale, conformemente alla Dichiarazione di Parigi.

B.

La Svizzera sostiene il PNUS e, per il tramite di quest'ultimo, le autorità siriano per aiutarle ad assumere meglio il loro ruolo. L'azione si inserisce nella strategia di cooperazione attuata dalla DSC in Siria.

C.

150 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2007 e copre il periodo dal 30 settembre 2007 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4047

2.1.1.28

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il sostegno della Svizzera alle assicurazioni sanitarie (Mutuelles de Santé ­ ASMS), concluso il 9 luglio 2007

A.

L'accordo ha come obiettivo di finanziare il contributo svizzero alle Mutuelles de Santé (ASMS).

B.

Il programma intende facilitare l'accessibilità finanziaria per uomini e donne sfavoriti dei dipartimenti del Borgou e delle Collines alle cure e ai servizi sanitari, istituendo assicurazioni sanitarie basate sulla reciprocità e introducendo stabilmente le strutture nazionali del programma.

C.

3,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2007. Rimane valido fintanto che le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Sei mesi prima della scadenza dell'accordo, le due Parti discuteranno su un eventuale proseguimento del programma.

4048

2.1.1.29

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il sostegno della Svizzera al rafforzamento del Governo locale nel Dipartimento del Borgou, concluso il 9 luglio 2007

A.

L'accordo ha l'obiettivo di finanziare il sostegno della Svizzera al rafforzamento della gestione locale del Governo nel Dipartimento del Borgou.

B.

Il programma intende fornire un sostegno tecnico e finanziario in cinque settori prioritari per rafforzare la gestione locale del Governo nei Comuni selezionati: ­ miglioramento delle condizioni di vita di uomini, donne e bambini nei sette Comuni del Borgou: accesso a servizi pubblici di qualità nei settori dell'educazione, della sanità, delle acque e del risanamento; ­ istituzione di meccanismi che favoriscano la partecipazione degli attori della società civile alla definizione delle politiche pubbliche locali in sinergia con altri programmi DSC (gruppi di artigiani, di contadini, di genitori, di donne); ­ consolidamento del ruolo del Comune come importante motore di sviluppo locale, in sintonia con le politiche nazionali; ­ rafforzamento delle capacità istituzionali delle collettività territoriali e dei servizi statali decentralizzati; ­ accompagnamento e rafforzamento della dinamica di raggruppamento dei Comuni in regioni in via di sviluppo e della promozione di territori intercomunali.

C.

4,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2007. Rimane valido fintanto che le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Sei mesi prima della scadenza dell'accordo, le due Parti discuteranno su un eventuale proseguimento del programma.

4049

2.1.1.30

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente un sostegno della Svizzera nel settore sanitario (Appui Suisse à la Sante ­ ASS), concluso il 9 luglio 2007

A.

L'accordo ha l'obiettivo di finanziare il programma «Appui Suisse à la Santé ­ ASS».

B.

Il programma intende migliorare lo stato di salute della popolazione nei Dipartimenti delle Collines e del Borgou, in particolare dei gruppi più vulnerabili (poveri, donne e bambini) colpiti dai principali problemi di salute, soprattutto in ambiente rurale.

C.

3,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2007. Rimane valido fintanto che le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Sei mesi prima della scadenza dell'accordo, le due Parti discuteranno su un eventuale proseguimento del programma.

4050

2.1.1.31

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente un programma di sostegno del settore artigianale (Programme d'Appui aux Artisans et Artisanes ­ PAAA), concluso il 9 luglio 2007

A.

L'accordo ha l'obiettivo di finanziare il programma di sostegno degli artigiani (PAAA).

B.

Il programma intende migliorare i risultati delle micro e piccole imprese, in particolare artigianali, dinamizzando le loro attività in un'ottica di sviluppo dell'economia locale.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2007. Rimane valido fintanto che le due Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Sei mesi prima della scadenza dell'accordo, le due Parti discuteranno su un eventuale proseguimento del programma.

4051

2.1.1.32

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di decentralizzazione nel settore educativo («Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education - PADE») nelle circoscrizioni di Sikasso, Koutiala e Youwarou, concluso l'11 maggio 2007

A.

Il presente accordo ha come obiettivo la seconda fase del programma di decentralizzazione nel settore educativo (PADE) della cooperazione svizzera allo sviluppo.

B.

Lo scopo della seconda fase del PADE è di rafforzare le competenze degli attori locali ­ nelle tre circoscrizioni di Sikasso, Koutiala e Youwarou ­ per istituire un sistema di educazione e di formazione a livello regionale che garantisca un'educazione adeguata a lungo termine per la maggioranza dei giovani.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2009. Rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali o avranno convenuto, per motivi da esse giudicati sufficienti, di sospendere o di terminare la sua esecuzione.

L'accordo può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di sei mesi. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per causa di forza maggiore.

4052

2.1.1.33

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di pianificazione del territorio e delle acque a livello locale («Programme d'Accompagnement à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement à travers la Maîtrise de l'Eau par les Acteurs Locaux/AM-EAU»), concluso l'11 maggio 2007

A.

Il presente accordo ha come obiettivo la prima fase di un programma della cooperazione svizzera allo sviluppo, incentrato su strategie di pianificazione del territorio che promuovono un utilizzo adeguato dell'acqua da parte degli attori locali.

B.

Lo scopo del programma è di contribuire all'attuazione della politica nazionale di pianificazione del territorio e dell'acqua del Mali

C.

2,92 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008. Rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali o avranno convenuto, per motivi da esse giudicati sufficienti, di sospendere o di terminare la sua esecuzione.

L'accordo può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di sei mesi.

4053

2.1.1.34

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un contributo ai programmi d'investimento delle collettività territoriali per lo sviluppo regionale nel Mali, concluso l'11 maggio 2007

A.

Il presente accordo ha come obiettivo la prima fase della cooperazione tecnica e finanziaria nell'ambito dei contributo ai programmi d'investimento delle collettività territoriali per lo sviluppo regionale e locale nel Mali.

B.

Lo scopo del contributo è di consentire alle collettività territoriali di Sikasso, ai Comuni urbani e rurali del circondario di Koutiala e alle collettività territoriali del circondario di Youwarou di promuovere lo sviluppo delle loro economie locali nell'ambito di un approccio di pianificazione a livello regionale e locale.

C.

2,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. L'accordo può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per causa di forza maggiore (come catastrofe naturale, situazione di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

4054

2.1.1.35

Accordo tra la Svizzera e il Ciad concernente il programma di sostegno ai distretti sanitari del Wadi Fira dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, concluso l'8 gennaio 2007

A.

Il programma di sostegno ai distretti sanitari del Wadi Fira ha come obiettivo principale di favorire l'accesso a servizi sanitari di qualità che rispondano alle aspettative della popolazione, che la coinvolgano negli orientamenti e nella gestione e che tengano conto delle risorse disponibili. Un'attenzione particolare è data alla prevenzione in materia di sanità delle madri e dei bambini e all'HIV/AIDS. Saranno promosse la complementarietà tra medicina moderna e tradizionale e le relazioni tra salute, alimentazione e igiene.

Una collaborazione con il programma di sviluppo regionale di Biltine dovrebbe consentire di rafforzare la strategia globale sostenuta dalla cooperazione svizzera allo sviluppo in materia di sostegno diretto alle comunità di base. Il programma dovrebbe inoltre svolgere un ruolo essenziale nella soluzione progressiva degli antagonismi tra comunità locali e rifugiati in vista di un accesso equo alle cure sanitarie.

B.

Il Ministero della sanità pubblica del Ciad e la cooperazione svizzera allo sviluppo hanno incaricato la ONG BASE dell'esecuzione del programma.

BASE interverrà direttamente presso i servizi locali e le comunità per favorire i cambiamenti e la concertazione. Il Ministero della sanità pubblica e i suoi servizi decentralizzati incaricati di attuare la politica sanitaria a livello locale, mediante la prefettura sanitaria, la farmacia della prefettura, gruppi dirigenti nel distretto, personale ospedaliero nel distretto e personale dei centri sanitari, sono quindi i partner istituzionali del programma di sostegno.

C.

2,45 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 gennaio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di 90 giorni.

4055

2.1.1.36

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un partenariato nel settore della sanità e dello sviluppo sociale, concluso il 2 aprile 2007

A.

Il presente accordo indica la finalità del programma e gli obiettivi perseguiti nella prima fase del partenariato nel settore della sanità e dello sviluppo sociale. Precisa inoltre gli impegni reciproci delle Parti contraenti, le istanze responsabili, l'organizzazione del partenariato e le modalità della sua esecuzione.

B.

Lo scopo del programma è di migliorare la situazione sociale e sanitaria della popolazione, soprattutto nella regione di Sikasso, nel Nord del Mali e nel raggio di Youwarou e di aumentare la sua partecipazione alla vita pubblica (governance).

C.

4,69 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° aprile al 31 marzo 2009. Può essere denunciato dalle Parti per scritto. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per causa di forza maggiore.

4056

2.1.1.37

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente un programma di sostegno alla formazione professionale, concluso il 2 aprile 2007

A.

Il presente accordo indica lo scopo del programma e gli obiettivi perseguiti per la fase 1 del programma di sostegno alla formazione professionale della cooperazione svizzera allo sviluppo. Precisa inoltre i risultati attesi, gli impegni reciproci delle Parti contraenti, le istanze responsabili e le modalità della sua esecuzione.

B.

Il programma persegue due obiettivi principali: ­ rafforzare le conquiste nel settore dei modelli di formazione duale (apprendistato); ­ contribuire a promuovere i posti di lavoro mediante la formazione professionale nel settore dell'artigianato in ambiente urbano e periurbano secondo i due obiettivi specifici seguenti: 1. consolidare il sistema di formazione duale per le professioni artigianali e offrire opportunità di formazione adeguate alle esigenze locali, 2. costituire nuovi programmi di formazione professionale che offrano nuove possibilità d'inserimento sul mercato alle giovani donne e ai giovani uomini nelle regioni interessate (zone urbane e periurbane).

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2007. Può essere denunciato dalle Parti per scritto. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per causa di forza maggiore.

4057

2.1.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero della Sanità (Minisanté) concernente il programma di sanità pubblica lanciato nei distretti di Karongi e Rutsiro, concluso il 5 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il proseguimento del programma di sanità pubblica nei distretti di Karongi e Rutsiro.

B.

Lo scopo del programma è di ridurre a lungo termine, nei distretti di Karongi e Rutsiro, la morbidità e la mortalità dovute alle malattie evitabili e/o facilmente trattabili e di contribuire in tal modo alla lotta contro la povertà nei due distretti. L'esecuzione operativa del programma è affidata all'Istituto tropicale svizzero.

C.

4,05 millioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4058

2.1.1.39

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Ruanda, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione locale, della buona gestione del governo, dello sviluppo comunitario e degli affari sociali (MINALOC), concernente il programma di pace e decentralizzazione lanciato nei distretti di Karongi, Rutsiro, Nyamasheke e Rusizi nella provincia dell'Ovest, concluso il 19 luglio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione per l'attuazione del programma di pace e decentralizzazione nei quattro distretti della provincia dell'Ovest del Ruanda.

B.

Lo scopo del programma di pace e decentralizzazione è di contribuire alla democratizzazione, alla lotta contro la povertà e alla promozione della pace sostenendo la decentralizzazione nei distretti di Karongi, Rutsiro, Nyamasheke e Rusizi. L'esecuzione operativa del programma è affidata alla società svizzera Tulum SA.

C.

2,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4059

2.1.1.40

Accordo tra il Governo della Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo a un programma di sostegno al processo di decentralizzazione nel Burundi, concluso il 21 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al PNUS per l'attuazione del programma di sostegno alla decentralizzazione nel Burundi.

B.

Il programma del Governo del Burundi 2005­2010 «Priorité à la Bonne Gouvernance et à la relance du Développement socio-économique» persegue tra l'altro lo sviluppo umano integrale mediante lo sviluppo economico e sociale di tutte le regioni. Prevede un sistema di transizione dalle politiche di sviluppo elaborate dallo Stato a un sistema di sviluppo sociale ed economico risultante da iniziative private e delle collettività. L'obiettivo specifico del programma del PNUS cofinanziato dalla Svizzera è di sostenere il Governo del Burundi nell'allestimento di un quadro nazionale di gestione e di coordinamento di tutto il processo di decentralizzazione.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2007 e copre il periodo dal 15 maggio 2007 al 15 maggio 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4060

2.1.1.41

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente un progetto sanitario nel centro della Tanzania (Community-based health initiatives project), concluso il 12 settembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione nell'ambito del programma summenzionato. L'attuazione operativa del programma è assicurata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione tecnica (Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ).

B.

Il progetto intende migliorare le condizioni di vita della popolazione grazie al rafforzamento delle competenze dei Comuni nel settore dell'assistenza medica e della promozione della salute e grazie all'istituzione di meccanismi che consentano di sostenere i gruppi di popolazione più sfavoriti.

C.

3,375 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalle Parti mediante un preavviso di tre mesi.

4061

2.1.1.42

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto Inventaire RDC, concluso il 26 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al PNUS per la realizzazione del progetto Inventario delle violazioni gravi dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario commesse nella Repubblica democratica del Congo tra il 1993 e il 2003.

B.

Sinora non è stata effettuata alcuna inchiesta approfondita sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante la guerra e dei conflitti dal 1993 al 2003 nella RDC. L'inventario consentirà di censire i casi più gravi e di formulare proposte per la loro trattazione nell'ambito di una giustizia di transizione. Il progetto è sostenuto anche dalla Divisione politica IV.

C.

156 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4062

2.1.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera, e la Repubblica del Mozambico, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, concernente il sostegno svizzero al settore sanitario, concluso il 9 febbraio 2007

A.

L'accordo concluso tra la DSC e il Ministero della sanità del Mozambico disciplina le modalità dell'aiuto budgetario settoriale destinato al settore della sanità. L'aiuto budgetario è definito in un Memorandum d'intesa concluso tra la Comunità dei donatori e il Ministero della sanità. Il presente accordo disciplina le condizioni specifiche e le modalità di pagamento.

B.

La DSC ha avviato il coordinamento di questo settore e l'aiuto budgetario settoriale al Mozambico alla fine degli anni Novanta. Essa è riconosciuta come un partner di fiducia da parte del Governo e ha una notevole influenza nell'ambito del dialogo politico. La strategia di cooperazione 2007­2011 sottolinea l'importanza del settore sanitario. La DSC sostiene l'aiuto budgetario a livello macroeconomico e partecipa attivamente al dialogo dei donatori. Sostiene parallelamente progetti lanciati nel settore della sanità di base.

Intervenendo a questo doppio livello, consente un dialogo politico di qualità, integrandolo direttamente nella realtà della popolazione e tendendo debitamente conto dei problemi a cui sono confrontati i gruppi di popolazione sfavoriti. Questo approccio consente inoltre di migliorare concretamente le condizioni di vita a livello locale.

C.

12,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4063

2.1.1.44

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo (SETCO), concernente il programma di microfinanza PROMIFIN, concluso il 18 dicembre 2006

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della promozione dei servizi di microfinanza.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Honduras.

C.

1,66 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

4064

2.1.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura (IICA) concernente la promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale, concluso il 30 novembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del programma di promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale. Il programma intende rafforzare la ricerca agricola a livello regionale e nazionale grazie a una collaborazione concertata tra i diversi attori pubblici e privati.

B.

L'economia dell'America centrale si basa in primo luogo sul settore primario. Lo sviluppo di questo settore richiede un rafforzamento delle attività di ricerca agricole. Tenuto conto dell'economia di scala, queste attività si giustificano tuttavia solo se sono svolte a livello regionale. Il programma sostenuto si fonda sulle conoscenze acquisite sinora in programmi simili. Pone l'accento sull'adozione, da parte dei Paesi interessati, di una strategia comune applicabile sia agli sforzi d'integrazione messi in atto a livello regionale sia ai progetti nazionali di sviluppo.

C.

4,02 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2006 e copre il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato dalle Parti con effetto immediato.

4065

2.1.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la quarta fase del programma di microfinanza PROMIFIN, concluso il 12 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua per migliorare i servizi di microfinanza proposti alla popolazione povera e alle microimprese.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico della cooperazione con il Nicaragua.

C.

1,765 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4066

2.1.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale «Miglioramento delle qualifiche professionali dei giovani in Nicaragua», concluso il 5 luglio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della formazione professionale. Il programma sostiene soprattutto le attività svolte a favore dei giovani nelle regioni povere del Paese.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4067

2.1.1.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di promozione delle piccole imprese Proempresa, concluso il 2 marzo 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore della promozione delle piccole imprese.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

1,03447 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4068

2.1.1.49

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero dell'ambiente (SERNA), concernente un sostegno nel settore delle risorse idriche sotterranee, concluso il 28 febbraio 2007

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras per il censimento e la cartografia delle risorse idriche sotterranee.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Honduras.

C.

237 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4069

2.1.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dall'amministrazione nazionale delle acque (ANDA), concernente la quarta fase del progetto relativo al rafforzamento istituzionale di ANDA per la valutazione della qualità della nappa freatica, concluso il 17 gennaio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e El Salvador per la valutazione della qualità della nappa freatica.

B.

L'accordo disciplina il quadro giuridico della cooperazione con El Salvador.

C.

260 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2006 al 30 settembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4070

2.1.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dal Fondo sociale di sviluppo locale (FISDL), concernente la formazione di specialisti nel settore dell'approvvigionamento di base di acqua potabile, concluso il 22 gennaio 2007

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e El Salvador per la formazione di specialisti nel settore dell'approvvigionamento di base di acqua potabile in ambiente rurale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con El Salvador.

C.

390 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2007 e copre il periodo dal 3 gennaio 2007 al 31 ottobre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4071

2.1.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Rafforzamento della ricerca e miglioramento della produzione di piante di patate, FORTIPAPA», concluso il 1° giugno 2007

A.

L'accordo concerne il finanziamento della quinta fase del progetto Fortipapa relativo al rafforzamento della ricerca, al miglioramento della produzione di piante di patate e alla commercializzazione della patata.

B.

Il progetto rientra nella strategia globale del programma di sviluppo della Svizzera con l'Ecuador.

C.

125 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

4072

2.1.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Formazione professionale e sviluppo delle capacità nel settore del lavoro e dello sviluppo locale in zone rurali, Reto Rural», concluso il 5 febbraio 2007

A.

L'accordo disciplina il finanziamento e la realizzazione della terza e ultima fase del progetto «Formazione professionale e sviluppo delle capacità nel settore del lavoro e dello sviluppo locale in zone rurali» (Reto Rural).

B.

Questo progetto di formazione professionale in ambiente rurale fa parte dell'impegno per migliorare il lavoro e il reddito e segue l'orientamento strategico del programma di cooperazione svizzera con l'Ecuador (2003­2007, prorogato fino alla fine del 2009).

C.

1,65 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti in caso di non rispetto di disposizioni contrattuali importanti.

4073

2.1.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Promozione del sistema di risparmio e di credito rurale in Ecuador, COOPFIN-CREAR», concluso il 12 marzo 2007

A.

L'accordo disciplina il finanziamento e la realizzazione della terza e ultima fase del progetto «Promozione del sistema di risparmio e di credito rurale in Ecuador» (COOPFIN-CREAR).

B.

Il progetto fa parte dell'impegno per migliorare il lavoro e il reddito e segue l'orientamento strategico del programma di cooperazione svizzera con l'Ecuador (2003­2007, prorogato fino al 2009).

C.

3,9975 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti in caso di non rispetto di disposizioni contrattuali importanti.

4074

2.1.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di tecnologia (INATEC), concernente un programma di formazione professionale destinato ai giovani, concluso il 1° luglio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la DSC e l'Istituto nazionale di tecnologia INATEC nel settore della formazione professionale.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla collaborazione con l'INATEC.

C.

2 658 521 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2010. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave di una disposizione contrattuale.

4075

2.1.1.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo specifico 2007 alla «Health Action in Crises» (HAC), concluso il 2 agosto 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico ai corsi di formazione dell'OMS di «Public Health Pre-Deployment, PHPD».

B.

Il sostegno all'OMS serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

260 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4076

2.1.1.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «Red Cross / Red Crescent Centre on Climate Change and Disaster Preparedness», concluso il 4 luglio 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo al cofinanziamento del workshop internazionale nei Paesi Bassi per preparare la 30a conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, organizzata dal 26 al 30 novembre 2007 a Ginevra.

B.

Il sostegno all'IFRC serve ad attuare i principi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 4 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4077

2.1.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo al «International Disaster Response Laws, Rules and Principles» (IDRL) dell'IFRC, concluso il 4 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo a sostegno del «IDRL Pan African Forum», del 14­15 maggio 2007 a Nairobi (Kenya).

B.

Il sostegno all'IFRC serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 30 novembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4078

2.1.1.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) concernente il contributo annuale 2007 al segretariato dell'IFRC, concluso l'8 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo annuale versato per il 2007 al segretariato dell'IFRC.

B.

Il sostegno all'IFRC serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4079

2.1.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 26 marzo 2007

A.

L'accordo riguarda il primo contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno.

B.

Il sostegno al CICR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

20 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4080

2.1.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 26 ottobre 2007

A.

L'accordo riguarda il secondo contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno.

B.

Il sostegno al CICR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4081

2.1.1.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo al budget di sede 2007, concluso il 10 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo al budget di sede 2007 del CICR.

B.

Il contributo al CICR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4082

2.1.1.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) riguardante il contributo annuale 2007 al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 14 agosto 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo annuale 2007 al budget amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

477 557 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4083

2.1.1.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo 2007 al «Central Emergency Response Fund» (CERF), concluso il 24 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo 2007 al «Central Emergency Response Fund» (CERF) dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di un mese.

4084

2.1.1.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività sul terreno, concluso il 10 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda il primo contributo specifico 2007 alle attività dell'UNHCR sul terreno.

B.

Il sostegno all'UNHCR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4085

2.1.1.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo 2007, concluso il 5 marzo 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo generale 2007 all'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4086

2.1.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo specifico 2007 ai programmi «Field Coordination Support Section» (FCSS), concluso il 28 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2007 ai programmi UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Cooordination) e INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci.

4087

2.1.1.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo annuale 2007, concluso il 28 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento del contributo annuale generale 2007 all'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

680 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci.

4088

2.1.1.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente un contributo alla «Evaluation and Studies Section» (ESS) a Ginevra, concluso il 28 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2007 a sostegno dell'unità amministrativa «Evaluation and Studies Section» (ESS) a Ginevra.

B.

Il contributo consente di finanziare il posto di un esperto di monitoraggio e di valutazione nel settore umanitario.

C.

260 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2007. Copre il periodo dal 15 agosto 2007 al 14 agosto 2008 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4089

2.1.1.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il contributo specifico 2007 ai progetti della «Civil Military Coordination Section» (CMCS), concluso il 28 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2007 ai progetti dell'OCHA nel settore del coordinamento civile e militare.

B.

Il contributo all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

210 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4090

2.1.1.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il contributo annuale 2007/2008 agli «Office of Emergency Programmes» (EMOPS) dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 24 settembre 2007

A.

L'accordo riguarda il sostegno agli «Office of Emergency Programmes» (EMOPS) dell'UNICEF a Ginevra.

B.

Il contributo all'UNICEF serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali.

4091

2.1.1.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 al progetto «Prevention and Preparedness», concluso il 21 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo di sostegno al programma «Strengthening the Response Capacity of WFP through Better Preparedness» del PAM.

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2007. Copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4092

2.1.1.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 al progetto «Protection», concluso il 23 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo di sostegno al programma del PAM «Building Capacity to Enhance Humanitarian Protection in the Context of Food Assistance».

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 maggio 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4093

2.1.1.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno, concluso il 26 marzo 2007

A.

L'accordo riguarda il primo contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno.

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4094

2.1.1.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno, concluso il 6 agosto 2007

A.

L'accordo riguarda il secondo contributo specifico 2007 alle attività del PAM sul terreno.

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2007. Copre periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4095

2.1.1.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) concernente il contributo specifico all'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 20 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo di sostegno e di rafforzamento all'ufficio di collegamento del PAM a Ginevra.

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 aprile 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e termina quando le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

4096

2.1.1.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento del programma di coordinamento dell'aiuto in caso di catastrofe nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 5 ottobre 2007

A.

L'accordo riguarda il cofinanziamento del programma summenzionato da parte della Svizzera.

B.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al programma attuato dal PNUS in collaborazione con il Ministero del Kirghizistan per le situazioni di crisi.

C.

87 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2007 e copre periodo dal 5 ottobre 2007 al 31 ottobre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4097

2.1.1.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Moldova, rappresentata dal Ministero della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia, concernente la donazione di 10 assortimenti di 25 letti ospedalieri muniti dei relativi accessori, concluso il 7 agosto 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al trasferimento di proprietà e al trasporto degli oggetti summenzionati, provenienti dal materiale dell'esercito svizzero e forniti al Ministero della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia. Si tratta di un progetto di aiuto umanitario realizzato dalla DSC nell'ambito del progetto comune della DSC e del DDPS concernente la riutilizzazione di materiale militare (WAM).

B.

L'accordo contribuisce a migliorare le condizioni di vita dei beneficiari di sei istituzioni sociali della Repubblica di Moldova. Queste istituzioni, vale a dire quattro istituti di psiconeurologia e due istituti medico-sociali per persone anziane e sfavorite, sono subordinate al Ministero della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia.

C.

8 990 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 agosto 2007 e si applica fino alla consegna definitiva degli oggetti summenzionati al Ministero della protezione sociale, della famiglia e dell'infanzia. Qualsiasi atto contrario ai termini dell'accordo può comportare una sua modifica o abrogazione.

4098

2.1.1.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Austrian Development Agency (ADA), concernente il programma «Acqua e igiene nella Repubblica di Moldova», concluso il 10 gennaio 2007

A.

L'accordo disciplina il cofinanziamento del progetto e gli impegni e le responsabilità che ne derivano per le due Parti.

B.

Il progetto Acqua e igiene («Water and Sanitation», WatSan) ha lo scopo di contribuire a migliorare sensibilmente la qualità di vita e la situazione sanitaria della popolazione grazie all'attuazione di un sistema decentralizzato di approvvigionamento idrico, all'installazione di bagni, al controllo della nappa freatica e all'applicazione di misure di formazione destinate alla popolazione. Il progetto WatSan 2007­2009, che si basa sull'esperienza tratta dalle misure già attuate, costituisce uno sviluppo coerente dei progetti precedenti.

C.

1,8 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2007 e copre il periodo dal 15 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

4099

2.1.1.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, rappresentata dal presidente della Repubblica, concernente l'istituzione di alloggi permanenti per favorire l'integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti forzati provenienti dalla Georgia e dall'Ossezia del Sud nella Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, concluso il 5 marzo 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità applicabili al risanamento di uffici pubblici e di alloggi destinati a rifugiati e migranti forzati e definisce le responsabilità e gli obblighi delle due Parti firmatarie.

B.

Il progetto intende istituire alloggi permanenti atti a favorire l'integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti forzati ospitati in centri collettivi, grazie al risanamento di edifici pubblici e di alloggi. Sono inoltre previste azioni mirate e rapide a favore delle famiglie maggiormente colpite.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2007 e copre il periodo dal 5 marzo 2007 al 31 dicembre 2008. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato dalle Parti per scritto con effetto immediato.

4100

2.1.1.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Inguscezia, rappresentata dal presidente della Repubblica, concernente l'istituzione di alloggi permanenti per favorire l'integrazione a lungo termine di famiglie sfollate all'interno del Paese originarie della Cecenia, che non possono ritornare nel loro Paese e che hanno deciso di stabilirsi nella Repubblica di Inguscezia, concluso il 5 giugno 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità dettagliate per la costruzione di case monofamiliari e bifamiliari per famiglie sfollate all'interno del Paese. Definisce le responsabilità delle due Parti firmatarie.

B.

Il progetto sostiene le famiglie sfollate più vulnerabili ospitate in centri collettivi mettendo a loro disposizione alloggi permanenti e fornendo l'aiuto necessario alla loro integrazione.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2007 e copre il periodo dal 5 giugno 2007 al 31 dicembre 2008. L'accordo può essere sciolto se la buona esecuzione del progetto non può essere garantita a causa di disordini politici o militari. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, l'accordo può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

4101

2.1.1.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Georgia, rappresentata dal Ministero del lavoro, della sanità e degli affari sociali (MoLHSA), dal Ministero dei rifugiati e dell'alloggio (MRA) e dalla Città di Tiflis, a sua volta rappresentata dalla City Hall, concernente la prima fase del progetto di costruzione di alloggi sociali, concluso il 4 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra le Parti nel settore «integrazione sociale e ricostruzione» nel Sud del Caucaso.

B.

Il progetto sostiene gli sforzi messi in atto dal Governo georgiano per istituire alloggi sociali a disposizione di persone particolarmente bisognose, sfollate all'interno del Paese.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2007 e copre il periodo dal 4 settembre 2007 al 31 luglio 2008. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4102

2.1.1.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Governo della Bielorussia e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento della componente «coordinamento e integrazione locali» del programma «Cooperation for Rehabilitation», concluso l'11 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di applicazione del contributo della DSC al programma istituito in comune dal Governo bielorusso (Comitato di Cernobyl) e dal PNUS per sostenere le attività del programma «Cooperation for Rehabilitation» (CORE). L'accordo disciplina il finanziamento delle attività di coordinamento e di integrazione locali del programma CORE in quattro distretti della Bielorussia.

B.

Il programma intende migliorare le condizioni di vita della popolazione di quattro distretti. Intende promuovere le iniziative delle comunità locali, sostenere la formulazione di domande di progetti e l'attuazione degli stessi e garantire un'interazione permanente delle attività con il programma CORE grazie a una promozione a lungo termine ed efficace delle installazioni a livello locale.

C.

26 360 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato firmato l'11 dicembre 2006 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

4103

2.1.1.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Lussemburgo, rappresentato dal Ministero degli affari esteri (AMLUX), concernente il versamento di un contributo al progetto di risanamento della scuola 39 di Grozny-Aldy, Cecenia/Federazione Russa, concluso il 12 dicembre 2006

A.

L'accordo disciplina le modalità finanziarie del contributo e gli obblighi che ne derivano per ciascuna delle Parti firmatarie nell'ambito dell'attuazione del progetto di risanamento della scuola 39 di Grozny-Aldy.

B.

L'accordo formalizza la decisione dell'AMLUX di sostenere finanziariamente la DSC nel risanamento della scuola 39 di Grozny-Aldy.

C.

285 000 franchi e 60 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2006 e copre il periodo dal 12 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto.

4104

2.1.1.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma alimentare mondiale (PAM) concernente il contributo specifico 2007 all'attività del PAM sul terreno, concluso l'11 luglio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità applicabili al contributo specifico 2007 destinato alle attività sul terreno svolte dal PAM in Asia e in America. I contributi sono destinati all'aiuto alimentare sotto forma di cereali.

B.

Il contributo al PAM serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4105

2.1.1.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, rappresentata dal Ministero della pianificazione rurale e dello sviluppo (MRRD) e dal Ministero delle finanze (MoF), concluso il 4 luglio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione per l'applicazione di misure volte ad attenuare gli effetti della siccità, come per esempio i progetti nel settore dell'acqua e dell'igiene nelle province di Takhar e di Samangan.

B.

L'accordo ha lo scopo di garantire l'accesso all'acqua potabile alla popolazione delle regioni colpite dalla siccità.

C.

400 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 30 maggio 2008. Può essere denunciato dalle Parti per scritto mediante un preavviso di un mese.

4106

2.1.1.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lo Sri Lanka, rappresentato dal Ministero della sanità e dell'alimentazione, concernente il risanamento degli impianti idrici e delle installazioni sanitarie dell'ospedale Point Pedro Base, Jaffna, concluso il 10 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità per la pianificazione e l'esecuzione dei lavori necessari al risanamento degli impianti idrici e delle installazioni sanitarie dell'ospedale Point Pedro.

B.

L'accordo disciplina i diritti e doveri delle due Parti per garantire l'attuazione del progetto.

C.

137 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2007 e copre il periodo da luglio a dicembre 2007 per i lavori di costruzione e di equipaggiamento e da dicembre 2007 a giugno 2008 per la conclusione dei lavori di manutenzione.

Se una delle Parti non adempie o non rispetta le disposizioni contrattuali, l'altra Parte può decidere di sospendere l'applicazione dell'accordo. Se la causa non può essere chiarita entro un termine di 30 giorni, la Parte che ha chiesto la sospensione dell'accordo può porvi termine con effetto immediato. In caso di forza maggiore (catastrofe naturale, guerra ecc.) che ostacoli seriamente l'esecuzione dell'accordo, le Parti possono denunciarlo con effetto immediato.

4107

2.1.1.88

Memorandum d'intesa tra il Governo della Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo libanese (GOL), rappresentato dall'Ufficio nazionale di sminamento (National Demining Office, NDO), concernente il contributo alle operazioni di sminamento in Libano, concluso il 17 gennaio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa disciplina le modalità di sostegno delle operazioni di sminamento svolte nel Sud del Libano dall'Ufficio nazionale di sminamento del Libano.

B.

Nel luglio del 2006, l'esercito israeliano ha disseminato nuove mine terrestri nel Sud del Libano e ha lanciato quasi un milione di bombe a grappolo. La percentuale delle bombe non ancora esplose è stimata al 40 per cento, ciò che minaccia le popolazioni di ritorno verso i loro villaggi e ne impedisce la ricostruzione. Gli importi messi a disposizione sono destinati all'acquisto di equipaggiamento e di materiale utilizzato dal NDO per le operazioni di sminamento in Libano.

C.

214 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 17 gennaio 2007 ed è valido per la durata dell'operazione.

4108

2.1.1.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il versamento di un contributo non specifico al programma di aiuto d'urgenza dell'UNRWA nei territori palestinesi occupati per il 2007, concluso il 3 aprile 2007

A.

L'aggravamento della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) dovuto alla seconda «Intifada» ha spinto la Svizzera a sostenere i programmi di aiuto d'urgenza dell'UNRWA. I fondi versati all'ente delle Nazioni Unite contribuiscono a finanziare progetti nel settore della sicurezza alimentare, dell'assistenza medica, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno del 2000, l'UNRWA non può più rispondere ai bisogni umanitari crescenti delle persone rifugiate nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania mediante l'attuazione dei progetti finanziati con il budget globale regolare.

Nell'ambito del «programma di aiuto d'urgenza a favore dei territori occupati», l'aiuto umanitario impiega ogni anno mezzi a favore degli abitanti ­ rifugiati e non rifugiati ­ di Gaza e della Cisgiordania.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e rimane valido fintantoché le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4109

2.1.1.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il versamento di un contributo non specifico al budget globale 2007 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 2 marzo 2007

A.

Da quasi sessant'anni, l'UNRWA fornisce ai palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei territori occupati un sostegno prezioso in diversi settori: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggio, servizi sociali e educazione di base.

B.

La Svizzera intende proseguire il suo sostegno ai rifugiati palestinesi attraverso l'UNRWA e altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti del Vicino Oriente.

L'UNRWA, principale partner dell'aiuto umanitario, è l'organizzazione le cui prestazioni raggiungono il maggior numero di palestinesi rifugiati che necessitano di aiuto.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4110

2.1.1.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il versamento di un contributo alle attività operative dell'UNHCR in Marocco, concluso il 6 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di un'assistenza sociale (UNV Associate Community Services Officer) per rafforzare il gruppo di collaboratori dell'UNHCR in Marocco.

B.

Un numero crescente di rifugiati proveniente dal Maghreb e dai Paesi subsahariani arriva in Marocco. Per molti di essi, il tentativo di raggiungere l'Europa termina a Rabat, la capitale. L'assistenza sociale finanziata dalla Svizzera assicura l'accompagnamento e il seguito individuale dei rifugiati, stabilisce contatti con i servizi pubblici e interviene presso i partner locali e le autorità marocchine. Si occupa inoltre delle vittime di abusi e lavora per istituire un sistema di monitoraggio per prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale.

C.

112 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti per scritto mediante un preavviso di tre mesi.

4111

2.1.1.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Ascemita di Giordania, rappresentato dal Dipartimento degli affari palestinesi (DPA), concernente l'estensione delle prestazioni (Capacity Building) offerte ai rifugiati palestinesi, concluso il 9 ottobre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato dalla Svizzera per sostenere lo sviluppo delle capacità istituzionali del Dipartimento degli affari palestinesi (DPA) in Giordania. I pagamenti sono rivolti a un gruppo di gestione operativa composto di rappresentanti del DPA e della DSC.

B.

Il DPA non è in grado di fornire un'assistenza efficace ai rifugiati palestinesi che vivono in Giordania. Il contributo intende di conseguenza rafforzare la struttura gestionale del DPA e migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai rifugiati.

C.

177 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato concluso il 9 ottobre 2007. Copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 novembre 2009 e rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto mediante un preavviso di tre mesi.

4112

2.1.1.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il contributo al progetto di risanamento del campo di rifugiati Neirab in Siria, concluso il 17 settembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al contributo versato dalla DSC all'UNRWA per cofinanziare il progetto di risanamento del campo di rifugiati Neirab in Siria.

B.

Il progetto di risanamento del campo di rifugiati Neirab è stato lanciato nel 2004 in collaborazione con l'UNRWA. Il progetto prevede in un primo tempo la costruzione di case di 2­3 piani in un campo di Ein-al-Thal per trasferirvi una parte della popolazione di Neirab (ca. 300 famiglie palestinesi). In un secondo tempo, bisognerà ricostruire gli alloggi parzialmente distrutti o vetusti di Neirab. Il contributo è destinato alla conclusione dei lavori di costruzione a Ein-al-Thal.

C.

230 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato concluso il 17 settembre 2007. Copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 e rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4113

2.1.1.94

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un sostegno tecnico del PNUS in Siria, concluso il 16 ottobre 2007

A.

Il Memorandum d'intesa disciplina le modalità relative all'impiego di esperti nell'ambito del progetto del PNUS relativo all'istituzione di centri di prestazioni subregionali incaricati di promuovere la cooperazione negli Stati arabi in caso di catastrofe.

B.

La riduzione dei rischi legati alle catastrofi naturali è un obiettivo prioritario della DSC nel Vicino Oriente. I terremoti e le inondazioni rappresentano, in particolare nelle regioni a forte densità demografica, un rischio considerevole per la popolazione e le infrastrutture. Il progetto intende rafforzare le capacità regionali e nazionali in materia di riduzione dei rischi. L'istituzione di servizi di coordinamento e di centri tecnici deve consentire di promuovere, a livello regionale e nazionale, l'acquisizione di conoscenze specializzate nella gestione delle crisi. Il progetto intende inoltre sensibilizzare la popolazione sulla gestione dei rischi naturali.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il Memorandum d'intesa è stato concluso il 16 ottobre 2007. Copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 maggio 2008 e rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi.

4114

2.1.1.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), rappresentato dal suo ufficio in Giordania, concernente il versamento di un contributo di progetto per l'istituzione di un piano di gestione integrale per ridurre i rischi in caso di terremoti ad Amman, concluso il 30 luglio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di sviluppo e di attuazione, da parte del PNUS, di un piano di gestione integrale dei rischi (Disaster Risk Management Master Plan) allo scopo di ridurre i rischi in caso di terremoti nella Città di Amman. Il contributo è destinato all'attuazione di questo progetto.

B.

La falda del Mar Rosso, che attraversa la Giordania, espone la regione a un rischio elevato di terremoti. La densità demografica crescente nella Città di Amman e nei dintorni rende necessaria l'adozione di un vasto piano di gestione per ridurre i rischi. L'obiettivo è di fornire un sostegno alle autorità locali, in particolare per la formazione dei membri della difesa civile giordana e l'istituzione delle strutture richieste per garantire un intervento efficace in caso di terremoto. Il PNUS fornisce un sostegno tecnico per l'attuazione del progetto e assume il coordinamento con le autorità e altri partner.

C.

150 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è stato concluso il 30 luglio 2007. Copre il periodo dal 31 agosto 2007 al 31 marzo 2009 e rimane valido fintanto che le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4115

2.1.1.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente la trattazione rapida delle offerte umanitarie («UNDP/OCHA Support to HAC Implementation of Fast Track for Darfur Procedures»), concluso il 17 giugno 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma summenzionato.

B.

Il progetto «Fast Track Information Management» è specifico per rispondere ai bisogni del Comitato di aiuto umanitario (CAH). Sono previste le misure seguenti: sviluppo delle capacità all'interno del centro di trattazione Comune (Joint Processing Center ­ JPC) e sostegno ai principali comitati tecnici per aggiornare i rapporti sullo stato di avanzamento dei progetti, il cui scopo di è garantire la trattazione rapida delle offerte umanitarie sottoposte dalle organizzazioni non governative.

C.

78 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2007 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4116

2.1.1.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale di Cacak, concernente il programma «Professional Development for Education Personnel, phase III», concluso il 4 luglio 2007

A.

L'accordo garantisce il versamento di un contributo finanziario al programma summenzionato. I fondi consentiranno di realizzare i progetti che figurano nei relativi documenti, che sono parte integrante dell'accordo firmato.

B.

I progetti compresi nell'accordo disciplinano le modalità per un maggiore sostegno al rafforzamento delle capacità d'insegnamento dei docenti del Comune di Cacak.

C.

37 820 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti per scritto mediante un preavviso di due mesi.

4117

2.1.1.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Integrated Local Development Project», concluso il 23 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione concernente il programma di sviluppo locale integrato e il rafforzamento del governo locale. Si tratta di un progetto cofinanziato dalla DSC, dal PNUS, dall'Agenzia svedese di sviluppo internazionale e dalla Commissione europea.

B.

Il programma intende rafforzare le capacità istituzionali e amministrative dei Comuni e delle organizzazioni della società civile, in modo da consentire loro di partecipare attivamente a uno sviluppo socioeconomico sostenibile e di attuare i valori europei come i diritti dell'uomo e l'integrazione sociale.

C.

2,48 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2011. Può essere denunciato mediante un preavviso di 30 giorni.

4118

2.1.1.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della ricerca, concernente lo sviluppo di scuole nelle regioni rurali della Macedonia, concluso il 7 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità relative alla ricostruzione di scuole primarie nelle zone rurali e nelle regioni di montagna, al raggiungimento di un livello di educazione simile a quello dei Comuni ben sviluppati, al miglioramento dei servizi di manutenzione e di pulizia e al rafforzamento delle relazioni intercomunali (decentralizzazione).

B.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma, che intende uniformare il livello d'insegnamento primario in Macedonia. È inoltre previsto, nelle zone rurali e nelle regioni di montagna, di migliorare il livello dell'insegnamento primario per renderlo simile a quello delle scuole corrispondenti di una città o di una regione più sviluppata.

C.

665 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2007 e copre il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2007. Se gli obblighi contrattuali non sono rispettati, può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4119

2.1.1.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Tirana, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Montenegro, concernente il progetto «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», concluso il 14 maggio 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto concernente l'istituzione dello «Skadar/Shkodra Lake Forum», che sostiene a lungo termine la cooperazione transfrontaliera necessaria per una gestione sostenibile delle risorse naturali comuni.

B.

Lo «Skadar/Shkodra Lake Forum» costituisce attualmente l'unica piattaforma di comunicazione e di coordinamento in grado di riunire gli attori responsabili della protezione e della gestione del lago. L'accordo pone le basi di una cooperazione e di un dialogo transfrontalieri nel settore della gestione sostenibile del lago Skadar/Shkodra.

C.

77 640 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali e può essere denunciato secondo l'articolo 16 delle condizioni generali della DSC per i contratti di mandato con gestione di fondi.

4120

2.1.1.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Sarajevo, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Bosnia ed Erzegovina, concernente il progetto «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources ­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», concluso il 21 marzo 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto summenzionato, che intende sostenere a lungo termine la cooperazione transfrontaliera necessaria per una gestione sostenibile delle risorse naturali comuni e del patrimonio culturale nella regione del delta della Neretva.

B.

Il progetto mobilita l'impegno degli attori locali a favore di un dialogo e di una cooperazione transfrontalieri formali. Consente di sostenere l'istituzione di un'organizzazione transfrontaliera incaricata di concretizzare questo impegno e di garantire un approccio integrato nella gestione delle risorse naturali comuni.

C.

44 840 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali e può essere denunciato secondo l'articolo 16 delle condizioni generali della DSC di mandato con gestione di fondi.

4121

2.1.1.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera a Sarajevo, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo ufficio nazionale in Croazia, concernente il progetto «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», concluso il 21 marzo 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto summenzionato che intende garantire a lungo termine la cooperazione transfrontaliera necessaria per la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni e del patrimonio culturale della regione del delta della Neretva.

B.

Il progetto mobilita l'impegno degli attori locali a favore di un dialogo e di una cooperazione transfrontalieri formali. Consente di sostenere l'istituzione di un'organizzazione transfrontaliera incaricata di concretizzare questo impegno e di garantire un approccio integrato per la gestione delle risorse naturali comuni.

C.

44 840 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali e può essere denunciato secondo l'articolo 16 delle condizioni generali della DSC per i contratti di mandato con gestione di fondi.

4122

2.1.1.103

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria, concluso l'11 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria tra la Svizzera e l'Albania e degli interventi di aiuto umanitario e di aiuto in caso di catastrofe della Svizzera in Albania.

B.

L'accordo pone le basi della cooperazione tecnica e finanziaria con l'Albania e degli interventi di aiuto umanitario e di aiuto in caso di catastrofe. I due Governi sostengono l'attuazione dei progetti di cooperazione tecnica e finanziaria in Albania nell'ambito della loro legislazione nazionale. I progetti intendono sostenere le riforme politiche, economiche e sociali e attenuare i costi economici e sociali provocati dal processo di trasformazione.

L'accordo consente inoltre di attuare interventi di aiuto umanitario e di aiuto in caso di catastrofe in Albania su domanda del Consiglio dei Ministri albanese.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 ottobre 2007. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4123

2.1.1.104

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Arilje, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa stabilisce le modalità della cooperazione e dell'attuazione del programma «MSP Phase II». I principali progetti sostenuti figurano nell'elenco di progetti «ASA 2006» e nell'elenco delle attività «MSP Phase II».

B.

Il programma «MSP Phase II» si basa sull'accordo di assistenza tecnica e finanziaria concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e l'ex Repubblica di Jugoslavia sul programma «MSP Phase I». È stato sviluppato per consentire ai Comuni MSP di assumere nuovi compiti relativi in particolare alla decentralizzazione, alla responsabilità dell'amministrazione comunale e all'ottimizzazione della performance.

C.

102 658 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 16 gennaio 2007 e copre il periodo tra novembre 2006 e dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto mediante un preavviso di tre mesi.

4124

2.1.1.105

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentata dal Comune di Cacak, concernente l'istituzione di un fondo comunale sostenibile a favore delle organizzazioni non governative e dei loro progetti («Sustainable Municipal Funding for NGO Projects»), concluso il 21 marzo 2007

A.

Il Memorandum d'intesa disciplina le modalità di cooperazione del Comune di Cacak con le organizzazioni non governative presenti sul territorio e di sostegno di diversi progetti.

B.

In base all'accordo di aiuto tecnico e finanziario concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e la ex Repubblica di Jugoslavia, si è constatato che era necessaria una riforma dell'amministrazione pubblica a livello dei governi locali in seguito al crollo del regime di Milosevic. Lo scopo della riforma è inoltre di contribuire a rafforzare la società civile.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 21 marzo 2007 e copre il periodo compreso tra novembre 2006 e dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4125

2.1.1.106

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Cajetina, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa stabilisce le modalità di cooperazione e di attuazione del programma «MSP Phase II». I principali progetti sostenuti figurano nell'elenco di progetti «ASA 2006» e nell'elenco delle attività «MSP Phase II».

B.

Il programma «MSP Phase II» si basa sull'accordo di assistenza tecnica e finanziaria concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e l'ex Repubblica di Jugoslavia e sul programma «MSP Phase I». È stato sviluppato per consentire ai Comuni MSP di assumere nuovi compiti relativi in particolare alla decentralizzazione, alla responsabilità dell'amministrazione comunale e all'ottimizzazione della performance.

C.

79 900 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 16 gennaio 2007 e copre il periodo compreso tra novembre 2006 e dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4126

2.1.1.107

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Pozega, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa stabilisce le modalità della cooperazione e dell'attuazione del programma «MSP Phase II». I principali progetti sostenuti figurano nell'elenco di progetti «ASA 2006» e nell'elenco delle attività «MSP Phase II».

B.

Il programma «MSP Phase II» si basa sull'accordo di assistenza tecnica e finanziaria concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e l'ex Repubblica di Jugoslavia e sul programma «MSP Phase I». È stato sviluppato per consentire ai Comuni MSP di assumere nuovi compiti relativi in particolare alla decentralizzazione, alla responsabilità dell'amministrazione comunale e all'ottimizzazione della performance.

C.

344 900 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 16 gennaio 2007 e copre il periodo compreso tra novembre 2006 e dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4127

2.1.1.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Country Office Bulgaria, concernente il progetto «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources ­ Phase 4», concluso il 5 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda la quarta fase del progetto summenzionato. Disciplina le modalità di cooperazione e di attuazione del progetto.

B.

Con la nascita, negli anni Novanta, di molti nuovi Stati nei Balcani si è constatato che essi presentavano una vasta biodiversità, in particolare nelle regioni di frontiera, il cui sviluppo lasciava a desiderare. Questa constatazione ha portato a un censimento delle risorse naturali degne di protezione.

L'elenco comprende fiumi, mari e montagne (due risorse per Paese), di cui si occupano gli Stati di frontiera. Il programma copre i Paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro.

C.

62 419 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 aprile 2007 e copre il periodo dal 5 aprile al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi.

4128

2.1.1.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Country Office Serbia, concernente il progetto «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources ­ Phase 4», concluso il 5 aprile 2007

A.

L'accordo riguarda la quarta fase del progetto summenzionato. Disciplina le modalità di cooperazione e di attuazione del progetto.

B.

Con la nascita, negli anni Novanta, di molti nuovi Stati nei Balcani si è constatato che essi presentavano una vasta biodiversità, in particolare nelle regioni di frontiera, il cui sviluppo lasciava a desiderare. Questa constatazione ha portato a un censimento delle risorse naturali degne di protezione.

L'elenco comprende fiumi, mari e montagne (due risorse per Paese), di cui si occupano gli Stati di frontiera. Il programma copre i Paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro.

C.

61 814 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 aprile 2007 e copre il periodo dal 5 aprile al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi.

4129

2.1.1.110

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Ministero delle scienze e della protezione dell'ambiente, concernente una cooperazione tecnica del settore scientifico («Technical Cooperation in the field of science ­ SCOPES»), concluso il 12 febbraio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa stabilisce le modalità di cooperazione applicabili ai due partner nell'ambito del programma SCOPES, il cui scopo è di rafforzare in Serbia le capacità tecniche nel settore scientifico.

B.

Dopo un isolamento prolungato e il crollo del regime di Milosevic, la situazione precaria della Serbia nel settore scientifico è diventata manifesta.

Il programma SCOPES intende consentire alle istituzioni scientifiche serbe di assumere nuovi ruoli, responsabilità e compiti nel settore delle scienze.

È attuato sulla base dei progetti che figurano nella «lista dei progetti SCOPES».

C.

472 154 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 12 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4130

2.1.1.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dalla Conferenza permanente delle Città e dei Comuni, concernente il programma «Support to increased Citizen's Participation in Serbia, phase II», concluso il 16 marzo 2007

A.

L'accordo garantisce il versamento di un contributo finanziario per l'attuazione dei progetti che figurano nella relativa documentazione, che è parte integrante dell'accordo.

B.

I progetti coperti dall'accordo disciplinano il sostegno alle iniziative civili lanciate nei Comuni che sono previste dall'accordo e che possono essere migliorate. L'accordo è il seguito della fase I.

C.

1,915 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2007 e copre il periodo dal 16 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi.

4131

2.1.1.112

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Municipal Development in South West Serbia, Second Phase», concluso il 21 settembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione e gli obblighi delle Parti che saranno incaricate di attuare le decisioni prese durante la fase I.

B.

Il crollo del regime di Milosevic ha reso necessaria una riforma dell'amministrazione pubblica e delle autorità locali in Serbia. Per questo motivo si è deciso di concludere la fase I del progetto. Dal momento che la situazione era particolarmente grave a Sandzak (Sud-Ovest della Serbia) e richiedeva l'aiuto della collettività internazionale, la fase I è stata tuttavia mantenuta nella regione per consentire alla comunità locale di contribuire al processo di decentralizzazione e all'instaurazione di una sostenibilità istituzionale.

C.

1,936 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4132

2.1.1.113

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale per lo sviluppo professionale di Uzice, concernente il progetto «Professional Development for Education Personnel, phase III», concluso il 14 giugno 2007

A.

L'accordo garantisce il versamento di un contributo finanziario per l'attuazione dei progetti che figurano nella relativa documentazione, che è parte integrante dell'accordo.

B.

I progetti coperti dall'accordo disciplinano le modalità di sostegno per migliorare le competenze d'insegnamento dei docenti delle scuole del Comune di Uzice.

C.

37 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2007 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di due mesi.

4133

2.1.1.114

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Cacak, concernente il «Municipal Support Program (MSP) Phase II», concluso il 16 gennaio 2007

A.

Il Memorandum d'intesa stabilisce le modalità di cooperazione e di attuazione del programma «MSP Phase II». I principali progetti sostenuti figurano nell'elenco di progetti «ASA 2006» e nell'elenco delle attività «MSP Phase II».

B.

Il programma «MSP Phase II» si basa sull'accordo di assistenza tecnica e finanziaria concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e l'ex Repubblica di Jugoslavia e sul programma «MSP Phase I». È stato sviluppato per consentire ai Comuni MSP di assumere nuovi compiti relativi in particolare alla decentralizzazione, alla responsabilità dell'amministrazione comunale e all'ottimizzazione della performance.

C.

202 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 16 gennaio 2007 e copre il periodo tra novembre 2003 e dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4134

2.1.1.115

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Comune di Arilje, concernente l'istituzione di un fondo comunale sostenibile a favore delle organizzazioni non governative e dei loro progetti, concluso il 15 dicembre 2006

A.

Il Memorandum d'intesa disciplina le modalità di cooperazione del Comune di Arilje con le organizzazioni non governative presenti sul suo territorio e di sostegno di diversi progetti.

B.

Sulla base dell'accordo di aiuto tecnico e finanziario concluso il 21 febbraio 2003 tra la Svizzera e l'ex Repubblica di Jugoslavia, si è constatato che era necessaria una riforma dell'amministrazione pubblica a livello dei governi locali dopo il crollo del regime di Milosevic. Lo scopo di questa riforma è di contribuire a rafforzare la società civile.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 15 dicembre 2006 e copre il periodo tra novembre 2006 e dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4135

2.1.1.116

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato idrometeorologico nazionale del Gabinetto ministeriale della Repubblica del Turkmenistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 14 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di promuovere una gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2007 e copre il periodo dal 14 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4136

2.1.1.117

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Ministero dell'agricoltura e della protezione dell'ambiente del Tagikistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 9 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di promuovere una gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2007 e copre il periodo dal 9 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4137

2.1.1.118

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Ministero dell'ambiente della Repubblica del Kazakhistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso l'8 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di promuovere una gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2007 e copre il periodo dall'8 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4138

2.1.1.119

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per il mare di Aral (IFAS) concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 15 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di promuovere una gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 15 marzo 2007 e copre il periodo dal 15 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4139

2.1.1.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dall'Hukumat della provincia autonoma di Gorno-Badakhshan, concernente il progetto di sviluppo locale/gestione autonoma nel Sud-Est e nell'Est del Tagikistan, concluso il 19 aprile 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di questo progetto di lotta contro la povertà fondato sulla promozione del governo locale e sul miglioramento dei redditi per la popolazione sfavorita dei villaggi e delle regioni di montagna nel SudEst e nell'Est del Tagikistan.

B.

Dal 1999, lo sviluppo sociale nel Sud-Est e nell'Est del Tagikistan beneficia del sostegno della DSC nell'ambito del suo portafoglio «Governance/sviluppo sociale». Il progetto è attuato dal MSDSP (Mountain Societies Development Support Program), un'organizzazione partner locale della fondazione Aga Khan. Il sostegno è accordato per l'ultima fase del progetto e si concentra sullo sviluppo sociale.

C.

630 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4140

2.1.1.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, concernente il progetto sanitario lanciato congiuntamente dal Kirghizistan, dalla Svizzera e dalla Svezia, concluso il 23 marzo 2007

A.

L'accordo relativo alla cooperazione trilaterale tra la Svizzera, la Svezia e il Kirghizistan definisce le modalità di attuazione del progetto per migliorare il sistema sanitario e l'igiene ospedaliera nel Kirghizistan, in particolare a Naryn e Talas, e in altre tre regioni del Paese.

B.

La Croce Rossa attua questo progetto dal 1999 su mandato della DSC. Grazie al contributo svedese, è stato possibile completare il progetto con una componente di «promozione della salute». L'inclusione del contributo svedese si riflette nel nuovo accordo. La DSC mantiene la responsabilità globale del progetto.

C.

1,97 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 marzo 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4141

2.1.1.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dall'Hukumat della provincia autonoma di Gorno-Badakhshan concernente il programma di sviluppo nelle montagne del Pamir, concluso il 25 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del progetto di lotta contro la povertà nel distretto di Murghab, che intende migliorare le condizioni di vita della popolazione, sostenere la società civile e i processi di decentralizzazione e assicurare la reintegrazione dell'economia del distretto nei mercati regionali e subregionali.

B.

Situato nel massiccio del Pamir, il distretto di Murghab è una delle regioni più povere ed emarginate del Tagikistan. Nell'ambito delle sue attività prioritarie, la Svizzera sostiene dal 1999 il progetto attuato dall'ACTED (Agence de l'aide à la coopération technique et au développement), che applica strumenti dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4142

2.1.1.123

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione interstatale di coordinamento delle acque in Uzbekistan (ICWC) concernente l'istituzione di una piattaforma regionale di scambio di informazioni sulle questioni legate all'acqua («Central Asia Regional Water Information Base CAREWIB»), concluso il 2 agosto 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione di un sistema di informazione regionale sulle questioni legate all'acqua. L'obiettivo è di fornire ai responsabili delle decisioni asiatici e internazionali e al pubblico in generale informazioni pertinenti e recenti sull'acqua, la gestione dell'acqua e altri temi connessi e di istituire una solida base per i processi decisionali regionali, nazionali e internazionali.

B.

Il progetto è stato lanciato nell'ambito del programma «Acqua» della DSC per rispondere a una domanda della CEE-ONU/SPECA e ai bisogni identificati in questo settore. Contribuisce all'attuazione della strategia Acqua elaborata dalla DSC per l'Asia centrale (scambio e diffusione di dati e di informazioni; rafforzamento della cooperazione).

C.

125 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2007 e copre il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4143

2.1.1.124

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Ministero del Kirghizistan per la gestione delle crisi concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 9 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di promuovere la gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2007 e copre il periodo dal 9 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4144

2.1.1.125

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il servizio idrometeorologico del Gabinetto ministeriale della Repubblica dell'Uzbekistan concernente un sostegno alle stazioni idrometeorologiche del bacino del mare di Aral, concluso il 6 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione, il cui scopo è di promuovere la gestione professionale dell'acqua a livello regionale. Il progetto intende aiutare i servizi idrometeorologici dell'Asia centrale a ottenere informazioni generali e previsioni affidabili.

B.

La Svizzera sostiene il settore idrometeorologico in Asia centrale dal 1996.

L'accordo disciplina le modalità di chiusura del progetto e del suo trasferimento ai partner locali.

C.

2,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2007 e copre il periodo dal 6 marzo 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

4145

2.1.1.126

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di consulenza su domanda nei settori della riforma agraria e dello sviluppo regionale in Georgia, concluso il 16 ottobre 2007

A.

L'accordo di cofinanziamento firmato dalla Svizzera e dal PNUS definisce le modalità di collaborazione con i servizi governativi competenti in Georgia. Il progetto sostenuto intende rafforzare lo sviluppo rurale mediante la consulenza, in particolare nei settori della riforma agraria e della decentralizzazione.

B.

Nonostante la diversità, la portata e la sostenibilità dei programmi attuati a favore del Governo georgiano nel settore dello sviluppo delle capacità, la consulenza nei diversi settori colpiti dalle riforme economiche e sociali è fortemente richiesta. Con questo progetto, la DSC intende sostenere il Ministero dell'agricoltura e altri servizi governativi interessati nel loro lavoro.

C.

194 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2007 e copre il periodo dal 15 ottobre 2007 al 15 agosto 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4146

2.1.1.127

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'«International Centre for Diarrhoeal Disease Reserach, Bangladesh ­ ICDDR,B» concernente un contributo generale, concluso il 22 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del proseguimento del contributo della DSC all'«l'International Centre for Diarrhoeal Disease Research» in Bangladesh (ICDDR,B).

B.

L'ICDDR,B è un centro importante per la ricerca nel settore delle malattie dell'infanzia (diarrea, malnutrizione, malattie respiratorie acute), nel settore della sanità riproduttiva e in quello della vaccinazione. La sua strategia 2010 è completamente in sintonia con gli Obiettivi del Millennio. La Svizzera prosegue il suo sostegno sotto forma di un contributo generale multilaterale.

C.

2,5 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 180 giorni.

4147

2.1.1.128

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza dei ministri dell'educazione dei Paesi francofoni (CONFEMEN) concernente un contributo al finanziamento dei programmi di attività della CONFEMEN, concluso il 17 agosto 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di proseguimento del contributo della DSC alla «Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage» (CONFEMEN).

B.

La Svizzera ha aderito alla CONFEMEN nel 1991 su proposta della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Quest'ultima assicura la direzione della rappresentanza svizzera in stretta collaborazione con il servizio della Francofonia del Dipartimento federale degli affari esteri e la DSC. La strategia della CONFEMEN si basa su tre settori prioritari, integrati nel suo programma di attività: (I) informazione e comunicazione, (II) riflessione ed elaborazione di nuove strategie educative e (III) concertazione e promozione degli interessi comuni. Il contributo serve al finanziamento dei programmi di attività decisi in occasione della sessione ministeriale biennale della CONFEMEN.

C.

37 563 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2007 e copre il periodo dal 30 agosto 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4148

2.1.1.129

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente un partenariato pubblico-privato nel settore della microassicurazione a cui sono associate la DSC, il Zurich Financial Services Group e l'OIL, firmato il 5 febbraio 2007

A.

Questo partenariato publico-privato (PPP) intende in primo luogo attenuare la vulnerabilità della popolazione povera. A questo scopo intende favorire lo sviluppo e la messa a disposizione di prodotti di assicurazione destinati specialmente alle persone a basso reddito. Questi prodotti devono rispondere alla domanda ed essere realizzabili dal profilo commerciale. Occorre dimostrare che il sostegno fornito ai poveri può costituire un'opzione commerciale interessante.

B.

Nell'ambito di questo partenariato publico-privato nel settore della microassicurazione, la DSC ha proposto di coprire i costi dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e il sostegno alla gestione del ciclo di progetto (PCM) dell'OIL. L'OIL è disposta ad amministrare il contributo e designerà un esperto qualificato per assumere i compiti e i ruoli descritti nel piano del progetto.

C.

270 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato se non vengono prese misure entro un termine di 30 giorni per porre rimedio alla situazione (per quanto sia possibile rimediarvi).

4149

2.1.1.130

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il progetto «Création d'emploi pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreunariale pour les jeunes», concluso il 25 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione della DSC con il programma dell'OIL «Know About Business» (KAB). Esso ha lo scopo finale di migliorare le opportunità di carriera dei giovani, in particolare le attività indipendenti e la fondazione di piccole imprese promuovendo le pari opportunità. Il progetto prevede inoltre una metodologia per il monitoraggio e la valutazione e misurazione dell'impatto, reti di gestione delle conoscenze e l'adeguamento del KAB ai giovani che non hanno terminato la scolarità. I risultati saranno integrati nella metodologia KAB.

B.

Nell'ambito dell'agenda internazionale del Decent Work, questo contributo al programma KAB dell'OIL intende sviluppare strategie imprenditoriali più efficaci per i giovani e dimostrare agli attori interessati come l'educazione dei giovani allo spirito d'impresa e il loro impegno negli start-up contribuiscano ad aumentare i posti di lavoro decenti. Questo approccio è basato su due dei tre obiettivi della politica della DSC per i giovani: l'aumento delle opportunità per i giovani di sviluppare il loro potenziale e di migliorare le loro basi vitali. Questo vale in particolare per i giovani poveri e svantaggiate che vivono nei Paesi in sviluppo e in transizione.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2007 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4150

2.1.1.131

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla sua ambasciata in Bangladesh, e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, rappresentato dal Ministero delle finanze, Divisione delle relazioni economiche, concernente il programma «Gestion communautaire de la zone humide de Tanguar Haor», concluso il 18 gennaio 2007

A.

L'accordo riguarda il finanziamento di un progetto di sostegno alla gestione di un ecosistema di zone umide, riconosciuto dalla convenzione internazionale di Ramsar, a beneficio delle popolazioni locali.

B.

Si tratta di un accordo che definisce le modalità di attuazione operativa e amministrativa del progetto.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2007 e termina il 31 maggio 2008. Può essere denunciato dalle Parti per scritto.

4151

2.1.1.132

Accordo tra la Svizzera e il Governo del Nicaragua concernente il progetto «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», concluso il 1° marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto e i ruoli e le responsabilità dei partner, vale a dire il Ministero degli affari esteri del Nicaragua, la DSC e il PNUS.

B.

Il progetto intende installare sette piccole centrali idroelettriche decentralizzate per garantire alle popolazioni rurali un accesso più vasto all'elettricità.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di 90 giorni.

4152

2.1.1.133

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma di utilizzazione produttiva dell'energia idroelettrica su piccola scala in Nicaragua, concluso il 1° marzo 2007

A.

L'accordo riguarda il finanziamento di un progetto di promozione di piccole centrali idroelettriche in Nicaragua nei villaggi isolati.

B.

Si tratta di un accordo che riguarda le modalità di attuazione operativa e amministrativa del progetto.

C.

2,88 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2007 copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di 90 giorni.

4153

2.1.1.134

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla sua ambasciata in Perù, e il Governo della Repubblica del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un programma regionale di lotta contro l'inquinamento atmosferico, concluso il 31 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda il finanziamento di un progetto di lotta contro l'inquinamento atmosferico nelle Città di Cusco e Arequipa e l'attuazione di politiche nazionali.

B.

Si tratta di un accordo che riguarda le modalità di attuazione operativa e amministrativa del progetto.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2007 e copre il periodo dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di 90 giorni.

4154

2.1.1.135

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia, rappresentata dall'autorità per le risorse minerali petrolifere (Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, MRPAM) subordinata al Ministero dell'industria e del commercio (MIT), concernente il sostegno a un progetto di sfruttamento minerario artigianale, concluso il 2 maggio 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo per il miglioramento e l'integrazione strutturale del settore informale degli sfruttamenti minerari artigianali.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione attiva nel settore dello sfruttamento minerario artigianale e di integrare meglio questo settore a livello istituzionale e politico.

C.

4,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2007. Copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4155

2.1.1.136

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero delle risorse naturali e dell'ambiente, concernente il programma di eliminazione e di gestione sostenibile dei PCB, concluso il 29 gennaio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma relative al quadro istituzionale, alla gestione finanziaria, ai ruoli e alle responsabilità dei partner.

B.

Il programma ha lo scopo di rafforzare le capacità del governo di elaborare strategie e politiche di eliminazione dei PCB e di introdurre nuove tecnologie adeguate a livello ambientale.

C.

625 231 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2007 e copre il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso di sei mesi.

4156

2.1.1.137

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un aiuto finanziario al meccanismo di sostegno ai programmi forestali nazionali, concluso il 15 ottobre 2007

Il meccanismo di sostegno ai programmi forestali nazionali (NFP-Facility) aiuta i Paesi a elaborare e ad attuare programmi forestali nazionali adeguati ai bisogni locali e alle priorità nazionali e che riflettano i principi convenuti a livello internazionale, favorendo la partecipazione informata di tutte le Parti interessate.

Mediante il rafforzamento delle capacità e la diffusione dell'informazione, il meccanismo aiuta i Paesi ad attuare programmi forestali nazionali che consentano di integrare la gestione sostenibile delle foreste nelle strategie di lotta contro la povertà e nei processi intersettoriali più generali, di instaurare un consenso sul modo di trattare i problemi che interessano il settore forestale a livello nazionale e di concretizzare gli impegni presi a livello internazionale nelle politiche e nella pianificazione forestale nazionale.

B.

Il meccanismo di sostegno ai programmi forestali nazionali ha un'importanza trasversale per l'implementazione di convenzioni internazionali per l'ambiente (clima, biodiversità e desertificazione).

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2020. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4157

2.1.1.138

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica del Mali, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alle collettività locali della circoscrizione di Youwarou per una gestione sostenibile dell'ambiente, concluso l'11 maggio 2007

A.

L'accordo definisce gli impegni e le responsabilità dei due Governi nel sostegno, nella gestione e nella direzione del programma e descrive i compiti delle istituzioni interessate.

B.

Il programma intende responsabilizzare le collettività territoriali e le organizzazioni socioprofessionali in materia di sviluppo locale e di gestione delle risorse naturali.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4158

2.1.1.139

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, a sua volta rappresentata dal suo ufficio di cooperazione in Ecuador, e l'agenzia di cooperazione tedesca «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit» (GTZ) concernente il progetto «Gestione razionale delle risorse naturali nella cordigliera El Condor» (El Condor), concluso il 31 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione della fase di uscita dal progetto, i ruoli e le responsabilità delle Parti interessate. Stabilisce i compiti di esecuzione e di rendiconto della GTZ e il calendario e le condizioni di pagamento.

B.

Il progetto El Condor è destinato a sostenere la gestione sostenibile delle risorse naturali nella zona tampone della cordigliera di El Condor mediante il miglioramento dei sistemi di produzione agroforestale nelle Comunità indigene e in quelle coloniali.

C.

885 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4159

2.1.1.140

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata di Svizzera ­ DSC ­, e la Repubblica del Perù, rappresentata dal Ministero delle relazioni con l'estero ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale (APCI), relativo al programma regionale di gestione degli ecosistemi delle foreste andine (ECOBONA), concluso il 25 luglio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione della fase 2006­2009 del programma, i ruoli e le responsabilità delle Parti interessate. Stabilisce gli strumenti di gestione operativa e la destinazione dei beni acquisiti nell'ambito del programma.

B.

Il progetto ECOBONA è destinato a sostenere la gestione sostenibile delle foreste andine sul territorio peruviano mediante l'elaborazione di regolamenti, politiche pubbliche ma anche mediante il miglioramento dei redditi delle comunità agroforestali indigene.

C.

1,049 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4160

2.1.1.141

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD) concernente un contributo al processo di elaborazione di un piano strategico decennale, la partecipazione dei delegati di Paesi in sviluppo all'8a conferenza delle Parti e la preparazione dei documenti che dovranno essere considerati nella prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (CSD), concluso il 29 giugno 2007

A.

L'accordo precisa gli importi destinati a ciascuna delle attività summenzionate e definisce le modalità di pagamento del contributo. Precisa inoltre gli impegni del segretariato esecutivo per quanto concerne la gestione del contributo e i rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo si compone di fondi volontari necessari al segretariato esecutivo per adempiere i compiti derivanti dalle decisioni della conferenza delle Parti.

C.

176 840 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato in caso di non rispetto delle disposizioni contrattuali.

4161

2.1.1.142

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il progetto di partenariato Giura ­ Gobi Altai, concluso il 27 novembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo al programma di partenariato istituito dal Cantone del Giura con la provincia di Gobi Altai in Mongolia.

B.

Il progetto persegue l'elaborazione di un piano d'azione fondato sui potenziali e le risorse economiche dei Comuni selezionati nella provincia di GobiAltai e la realizzazione di azioni concrete per promuovere gli scambi e la comprensione tra il Cantone del Giura e la provincia di Gobi-Altai.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

4162

2.1.1.143

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente la formazione nello sviluppo rurale, concluso l'11 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo destinato a migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale nel Bhutan.

B.

Il progetto intende migliorare la produzione agricola e di conseguenza le prospettive di reddito della popolazione rurale del Bhutan grazie a una formazione orientata al mercato.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4163

2.1.1.144

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma per migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale («Public Service Provision Improvement Programme in Agriculture and Rural Development»), concluso l'11 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo svizzero al miglioramento dei servizi pubblici in Vietnam.

B.

Il progetto intende aiutare le autorità vietnamita delle province di Cao Bang e di Hoa Binh a migliorare la qualità dei servizi pubblici nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

C.

6 560 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

4164

2.1.1.145

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica delle Maldive, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, dell'energia e dell'acqua, concernente la Conferenza dei piccoli Stati insulari sulla dimensione umana dei cambiamenti climatici, concluso il 12 novembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo generale alla Repubblica delle Maldive per finanziare la Conferenza dei piccoli Stati insulari sulla dimensione umana dei cambiamenti climatici, novembre 2007 («Small Island States Conference on the Human Dimension of Global Climate Change, November 2007») organizzata a Malé, Maldive.

B.

Il contributo della DSC alla conferenza intende sostenere due misure: la presentazione delle attività del nuovo programma di formazione che la DiploFoundation ha istituito a favore dei diplomatici dei piccoli Stati insulari; la partecipazione dei Paesi in sviluppo a questo incontro, che serve come preparazione e contributo alla conferenza di Bali sui cambiamenti climatici.

C.

120 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

4165

2.1.1.146

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) concernente un contributo finanziario alle attività svolte dalla Commissione della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (CSTD) per garantire il seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (SMSI), concluso il 14 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo finanziario alle attività svolte dalla Commissione della scienza e della tecnica al servizio dello sviluppo (CSTD) delle Nazioni Unite per garantire il seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione («World Summit on Information Society, WSIS»).

B.

La CSTD è stata incaricata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) di garantire il seguito e l'analisi delle attività svolte nell'ambito del processo SMSI. Svolge di conseguenza un ruolo chiave nell'ambito dell'attuazione delle decisioni adottate in occasione dei vertici SMSI di Ginevra (2003) e di Tunisi (2005), ai quali la Svizzera ha partecipato molto attivamente. Il contributo della DSC alla CSTD intende in particolare consentire ai Paese sviluppo e a esperti di partecipare alle attività della CSTD.

C.

141 250 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4166

2.1.1.147

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il cofinanziamento dell'attuazione del progetto di aiuto d'urgenza e di ripristino a seguito del terremoto di Rasht in Tagikistan, concluso il 5 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il cofinanziamento del progetto summenzionato da parte della Svizzera.

B.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero al progetto attuato dall'UNDRMP (progetto delle Nazioni Unite concernente la gestione dei rischi di catastrofe) dell'UNDP in collaborazione con il comitato incaricato delle situazioni d'urgenza («Committee for Emergency Situations») in Tagikistan e con organizzazioni non governative locali.

C.

88 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 5 dicembre 2007 e copre il periodo dal 16 ottobre 2007 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4167

2.1.1.148

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Croce Rossa Svizzera (CRS) e la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) a favore delle vittime dell'uragano «Noël» che ha colpito i Caraibi nel 2007, concluso il 7 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo all'appello di aiuto d'urgenza lanciato dall'IFRC per finanziare gli interventi effettuati dalla Croce Rossa sotto forma di distribuzione di materiale di soccorso per rispondere ai bisogni umanitari della popolazione colpita dall'uragano.

B.

Il sostegno all'IFRC contribuisce all'attuazione dei principi strategici della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008. Termina al momento in cui le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in ogni momento dalle Parti mediante un preavviso di tre mesi.

4168

2.1.1.149

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) concernente il contributo 2007 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi, concluso il 20 novembre 2007

A.

Contributo generale della Svizzera all'Organizzazione mondiale della sanità e a due dei suoi programmi.

B.

La Svizzera sostiene, con questi contributi fuori budget, alcuni programmi prioritari o innovativi dell'Organizzazione, con un accento particolare su quelli che vanno a beneficio soprattutto delle popolazioni povere dei Paesi in sviluppo. I due programmi scelti sono il programma speciale di ricerca, di sviluppo e di formazione alla ricerca nel settore della riproduzione umana (HRP) e il programma speciale di ricerca e di formazione concernente le malattie tropicali (TDR). La Svizzera sostiene inoltre l'OMS con un contributo non vincolato al budget generale dell'Organizzazione.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2007 e corrisponde al contributo della DSC all'OMS nel 2007.

4169

2.1.1.150

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCDH), concluso il 6 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento, da parte della Svizzera, di un contributo al Fondo di contribuzione volontaria delle Nazioni Unite per le popolazioni autoctone.

B.

Il contributo della Svizzera deve consentire ai delegati indigeni di accedere più facilmente alle istituzioni dell'ONU per difendere i loro interessi.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4170

2.1.1.151

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica araba di Siria, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di ristrutturazione a favore di istituti scolastici, concluso il 26 novembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del contributo della DSC al programma di ristrutturazione attuato in collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione a favore di istituti scolastici pubblici nella regione di Damas.

B.

Secondo le cifre indicate dall'UNHCR, nel 2007 circa 1,5 milioni di rifugiati iracheni sono emigrati in Siria. Dal momento che la Siria accetta di scolarizzare i bambini iracheni, le capacità delle scuole di accogliere nuovi allievi si sono rapidamente esaurite. Il bisogno di posti di formazione per bambini e giovani in età scolastica è fortemente aumentato. In collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione, la DSC ha elaborato un vasto programma di ristrutturazione per risanare e ripristinare gli istituti scolastici esistenti. Si tratta in particolare di ripristinare gli impianti sanitari ed elettrici, di rinnovare i locali, riparare i tetti e contribuire all'acquisto di immobili ed equipaggiamento. Il programma intende aumentare la percentuale di rifugiati iracheni nelle scuole, senza con questo svantaggiare i bambini siriani.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2007. Copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008 e termina non appena tutti gli impegni contrattuali saranno adempiuti. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4171

2.1.1.152

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente il contributo al progetto METAGORA fase II, «Measuring Democracy, Human Rights and Governance», concluso il 25 ottobre 2007

A.

L'accordo concerne il contributo della DSC al primo anno della nuova fase quadriennale, 2007­2010, del progetto METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Governance), attuato nell'ambito di Parigi 21.

B.

Disciplina le modalità di utilizzazione del contributo 2007­2008 della fase II delle attività di METAGORA, che hanno lo scopo di istituire un nesso tra la statistica, l'osservazione e il monitoraggio della democrazia, dei diritti dell'uomo e della governance. La nuova fase intende proseguire i lavori di advocacy, di formazione e di sviluppo e approfondire e sviluppare le esperienze sul terreno.

C.

200 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2007 e copre il periodo dal febbraio 2007 al marzo 2008. Termina non appena gli obblighi reciproci saranno adempiuti e può essere denunciato dalle Parti per scritto.

4172

2.1.1.153

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Missione amministrativa interinale delle Nazioni Unite in Kosovo (MINUK), su mandato e a favore del Ministero della giustizia delle istituzioni provvisorie del Governo autonomo del Kosovo (PISG) concernente il programma di sostegno al sistema penitenziario kosovaro («Swiss Support to Kosovo Correctional Service»), concluso il 14 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili al proseguimento del sostegno al funzionamento del sistema penitenziario kosovaro, che si orienta sui principi emanati dal Consiglio d'Europa in materia di condizioni di detenzione.

B.

Disciplina le modalità di attuazione del progetto, che prevede di intervenire nei settori seguenti: ­ sostegno all'amministrazione centrale e ai direttori di istituti penitenziari: strumenti di gestione, coaching, scambio di esperienze (tra l'altro con il sistema penitenziario svizzero); ­ sostegno a piccoli progetti di promozione di interventi innovativi.

C.

330 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4173

2.1.1.154

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Amministrazione del distretto di Alagirsky, rappresentata dal suo responsabile, e la Repubblica di Ossezia del Nord-Alania, rappresentata dal suo primo ministro, concernente la trasformazione del centro di accoglienza OAO «Zaramagskie GSE» di Alagir, concluso il 17 novembre 2007

A.

L'accordo si fonda sul contratto di base concluso tra la Svizzera la Repubblica di Ossezia del Nord-Alania (Federazione di Russia), firmato il 5 marzo 2007. Disciplina le competenze e gli impegni delle tre Parti contrattuali per quanto concerne la scelta dei beneficiari e i lavori di trasformazione del centro di accoglienza.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare una possibilità di alloggio a lungo termine per 30 famiglie di rifugiati che vivono in condizioni particolarmente difficili nei centri di accoglienza collettivi del distretto di Alagirsky. La trasformazione del centro di accoglienza OAO «Zaramagskie GSE» in un immobile abitativo intende facilitare l'integrazione a lungo termine delle famiglie di rifugiati.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2007 e copre il periodo dall'11 novembre 2007 al 31 dicembre 2008. In caso di non rispetto o di violazione delle disposizioni contrattuali da parte dell'Amministrazione del distretto di Alagirsky, l'accordo può essere denunciato per scritto dalla DSC con effetto immediato.

4174

2.1.1.155

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di modernizzazione del sistema di formazione continua in Georgia, concluso il 27 novembre 2007

A.

Questo accordo di cofinanziamento firmato dalla Svizzera e dal PNUS definisce le modalità della cooperazione, il cui scopo è di istituire un sistema di formazione professionale continua moderno, che risponda alle esigenze del mercato e consenta ai professionisti di adeguare le loro competenze e conoscenze alle nuove esigenze del mercato.

B.

Una delle priorità importanti per il Governo georgiano è di aumentare la qualità professionale delle risorse umane. Nel 2007 è stata votata una nuova legge sulla formazione professionale. La Svizzera sostiene con questo progetto l'istituzione di nuovi centri di formazione professionale e continua e la modernizzazione dei centri esistenti, due aspetti prioritari della nuova legge.

C.

375 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 21 maggio 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4175

2.1.1.156

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un contributo (aiuto budgetario) alla riforma del settore sanitario («Sector Wide Approach»; SWAP) nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 10 dicembre 2007

A.

Con questo accordo, la Svizzera conferma la sua volontà di fornire un contributo sotto forma di aiuto budgetario alla riforma del settore sanitario (SWAP) in corso nella Repubblica del Kirghizistan. Il contributo è disciplinato in un accordo di cofinanziamento firmato con la Banca mondiale.

B.

L'accordo disciplina le modalità di cofinanziamento tra la Confederazione Svizzera e la Banca mondiale. Il progetto intende migliorare lo stato di salute generale della popolazione grazie all'istituzione di un sistema sanitario coerente ed efficace (assicurazione della qualità delle prestazioni e servizi accessibili a tutta la popolazione).

C.

3,8 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4176

2.1.1.157

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un aiuto budgetario per la realizzazione di uno studio diagnostico comune nell'ambito della riforma del sistema giudiziario nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 10 dicembre 2007

A.

Con questo accordo, la Svizzera conferma la sua volontà di fornire un contributo, sotto forma di aiuto budgetario, alla realizzazione di uno studio diagnostico congiunto nell'ambito della riforma del sistema giudiziario in corso nella Repubblica del Kirghizistan. Il contributo è disciplinato in un accordo di cofinanziamento firmato con la Banca mondiale.

B.

L'accordo disciplina le modalità di cofinanziamento tra la Confederazione Svizzera e la Banca mondiale. Il progetto intende sostenere gli sforzi messi in atto dal Governo del Kirghizistan per riformare il suo sistema giudiziario.

A questo scopo è previsto di svolgere, assieme ad altri donatori (Banca mondiale, Banca asiatica di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ecc.) uno studio sul funzionamento delle istituzioni giuridiche (istituti penitenziari inclusi) e sui possibili miglioramenti.

C.

195 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 luglio 2008.

4177

2.1.1.158

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente il progetto di formazione professionale («Skills Development»), concluso il 28 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative alla promozione dello sviluppo economico, del lavoro e dei redditi. Il progetto intende istituire un sistema moderno di formazione professionale.

B.

Il sistema di formazione professionale in vigore in Uzbekistan si riduce in ampia misura a un insegnamento teorico. Il mercato del lavoro ha tuttavia fortemente bisogno di professionisti ben formati. Il progetto concernente lo sviluppo di un sistema moderno di formazione professionale, che beneficia del sostegno della Svizzera dal 2004, intende istituire una formazione pratica nelle imprese e un piano di studi mirato che consenta di rispondere ai bisogni specifici del mercato del lavoro. Il progetto fornisce in tal modo un contributo importante allo sviluppo economico e alla promozione del lavoro e del reddito. L'accordo disciplina le modalità di cooperazione e di attuazione del progetto.

C.

3,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4178

2.1.1.159

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente il sostegno alle elezioni parlamentari organizzate nella Repubblica del Kirghizistan il 16 dicembre 2007, concluso il 15 novembre 2007

A.

Con questo accordo, la Svizzera conferma la sua volontà di contribuire alla stabilità politica nella regione e alla buona gestione del governo, sostenendo elezioni libere che rispondano agli standard internazionali e alle norme dell'OSCE. Il contributo della Svizzera è disciplinato in un accordo firmato con l'OSCE.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, il cui scopo è di fornire al Kirghizistan un sostegno per la preparazione e la realizzazione di elezioni libere il 16 dicembre 2007. Le misure adottate sono in particolare la pubblicazione di istruzioni e di informazioni chiare all'attenzione delle commissioni elettorali e della popolazione, la formazione delle commissioni elettorali e la diffusione di informazioni agli elettori concernenti il nuovo processo elettorale, nonché un sostegno all'osservazione dello svolgimento delle elezioni da parte di osservatori locali.

C.

165 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2007 e copre il periodo dal 15 novembre 2007 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4179

2.1.1.160

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) concernente il progetto di servizi medici a favore delle madri e dei loro bambini («Mother and Child Care Services») in Tagikistan, concluso il 17 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la Svizzera e l'UNICEF nell'ambito del progetto summenzionato, il cui scopo è di ridurre la mortalità infantile in Tagikistan, di facilitare l'accesso al settore sanitario, in particolare per le donne e i bambini, e di aumentare la qualità delle cure grazie al miglioramento della presa a carico delle donne e dei bambini.

B.

In Tagikistan, molti bambini muoiono nel corso del loro primo anno di vita per ragioni che potrebbero essere evitate. In collaborazione con il Ministero della sanità del Tagikistan, l'UNICEF ha fornito un contributo sostanziale al miglioramento delle cure prodigate alle madri e ai bambini. Nell'ambito del suo programma prioritario, la DSC partecipa finanziariamente all'attuazione del progetto. L'accordo disciplina le modalità di collaborazione tra l'UNICEF e la DSC.

C.

970 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. La DSC può denunciarlo per scritto se l'UNICEF non adempie i suoi impegni contrattuali.

4180

2.1.1.161

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, rappresentata a sua volta dall'ufficio della cooperazione svizzera di Bishkek, e l'associazione di diritto pubblico LARC concernente il progetto di assistenza giuridica alla popolazione rurale del Kirghizistan, concluso il 5 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la Svizzera e l'associazione di diritto pubblico LARC, allo scopo di migliorare lo sviluppo economico delle regioni rurali facilitando l'accesso della popolazione del Kirghizistan ai rimedi giuridici.

B.

La riforma agraria e la privatizzazione dei beni fondiari dell'inizio degli anni Novanta nel Kirghizistan hanno causato molti problemi sinora irrisolti.

L'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico dell'agricoltura non è ancora stato interamente raggiunto. Il progetto attuato dall'associazione locale di diritto pubblico LARC intende istituire una cultura giuridica (in particolare nel settore del credito fondiario) facilitando l'accesso della popolazione ai rimedi giuridici per migliorare le condizioni di vita dei poveri.

C.

2,33 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2800 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per la fine di un semestre dalle Parti mediante un preavviso scritto di due mesi.

4181

2.1.1.162

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Repubblica di Moldova, rappresentata dal Ministero di giustizia, concernente la donazione di equipaggiamenti di cucina e di impianti sanitari, concluso il 23 novembre 2007

A.

Questo accordo di donazione disciplina le modalità relative alla proprietà e al trasporto degli equipaggiamenti summenzionati, che provengono dai depositi dell'esercito svizzero e che sono consegnati al Ministero di giustizia della Moldova (Department of Penitentiary Institutions). Questo progetto di aiuto umanitario, la cui attuazione è assicurata direttamente dalla DSC, rientra nel programma più vasto di riutilizzazione del materiale militare (WAM) realizzato congiuntamente dalla DSC e dal DDPS.

B.

La donazione contribuisce a migliorare l'infrastruttura penitenziaria di Rusca, nella Repubblica di Moldova, a favore dei detenuti di questo stabilimento.

C.

6 098 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di donazione è entrato in vigore il 23 novembre 2007 e termina alla conclusione della durata di funzionamento degli equipaggiamenti donati.

Qualsiasi atto contrario ai termini dell'accordo può portare all'adeguamento o all'abrogazione di quest'ultimo. In questo caso, la DSC ha il diritto di esigere dal Ministero di giustizia il rimborso dei costi supplementari affrontati.

4182

2.1.1.163

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Bielorussia, rappresentata dal Ministero per le situazioni straordinarie, concernente la donazione di 20 veicoli (accessori inclusi), concluso l'11 novembre 2007

A.

Questo accordo di donazione disciplina le modalità relative alla proprietà e al trasporto dei veicoli summenzionati, che provengono dai depositi dell'esercito svizzero e che sono consegnati al Ministero bielorusso per le situazioni straordinarie (centro di approvvigionamento di materiale) a Svetlaya Roshcha. Questo progetto di aiuto umanitario, la cui attuazione è assicurata direttamente dalla DSC, rientra nel programma più vasto di riutilizzazione del materiale militare (WAM) realizzato congiuntamente dalla DSC e dal DDPS.

B.

La donazione contribuisce a migliorare le capacità logistiche delle unità regionali di salvataggio a Brest, Gomel e Mogilev a favore della popolazione locale.

C.

57 953 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di donazione è entrato in vigore l'11 novembre 2007 e termina alla conclusione della durata di funzionamento dei veicoli consegnati. Qualsiasi atto contrario ai termini dell'accordo può portare all'adeguamento o all'abrogazione di quest'ultimo. In questo caso, la DSC può esigere dal Ministero per le situazioni straordinarie il rimborso dei costi supplementari affrontati.

4183

2.1.1.164

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Sudan, a favore delle persone rifugiati nella Repubblica del Sudan, concernente la donazione di 20 veicoli (accessori inclusi), concluso il 7 dicembre 2007

A.

Questo accordo di donazione disciplina le modalità relative alla proprietà e al trasporto dei veicoli summenzionati, che provengono dai depositi dell'esercito svizzero e che sono consegnati all'UNHCR nel Sud del Sudan. Questo progetto di aiuto umanitario, la cui attuazione è assicurata direttamente dalla DSC, rientra nel programma più vasto di riutilizzazione del materiale militare (WAM) realizzato congiuntamente dalla DSC e dal DDPS.

B.

La donazione contribuisce a migliorare le capacità logistiche dell'UNHCR a favore delle persone rifugiate nel Sud del Sudan.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di donazione è entrato in vigore il 7 dicembre 2007 e si conclude al termine della durata di funzionamento dei veicoli consegnati. Qualsiasi atto contrario ai termini dell'accordo può portare all'adeguamento o all'abrogazione di quest'ultimo. In questo caso, la DSC può esigere dall'UNHCR il rimborso dei costi supplementari affrontati.

4184

2.1.1.165

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, relativo al programma di sostegno al sistema sanitario della provincia di Ngozi, concluso il 17 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione in vista dell'attuazione congiunta di un programma di sostegno al sistema sanitario (PASS) nella provincia di Ngozi.

B.

Il programma rientra nell'ambito degli orientamenti fissati dalla politica sanitario nazionale e dalle strategie definite nel piano nazionale di sviluppo sanitario. Scopo del programma è il miglioramento della salute della popolazione della provincia di Ngozi grazie alla riduzione delle cause principali di morbidità e mortalità.

C.

4,99 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4185

2.1.1.166

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto di sostegno del ciclo elettorale congolese 2007­2011, concluso il 10 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al progetto di sostegno del ciclo elettorale congolese 2007­2011 nella Repubblica democratica del Congo.

B.

Il contributo al progetto del PNUS deve consentire di concludere il processo elettorale congolese mediante l'organizzazione di elezioni locali in tutto il Paese. Le elezioni locali sono una condizione indispensabile per l'attuazione di una buona gestione decentralizzata del governo. Il secondo obiettivo è di istituire le competenze a lungo termine per l'organizzazione delle future elezioni, previste per il 2011.

C.

1,36 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4186

2.1.1.167

Accordo tra il Governo svizzero e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo di sostegno all'«African Peer Review Mechanism» (APRM), concluso il 17 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità finanziarie del contributo al fondo fiduciario APRM del PNUS.

B.

La Svizzera ritiene che i temi della governance e dei diritti dell'uomo siano decisivi per garantire il successo della cooperazione allo sviluppo. Si impegna quindi a favore di una migliore gestione degli affari pubblici sia livello mondiale sia a livello nazionale o locale. Da qualche anno, fornisce il suo sostegno alla società civile dell'Africa australe allo scopo di promuovere la sua partecipazione all'APRM del NEPAD (New Partnership for Africa's Development). Con il contributo al fondo fiduciario APRM del PNUS, la Svizzera intende, come altri Paesi, contribuire affinché i Paesi africani che partecipano volontariamente all'APRM possano essere valutati in modo esaustivo secondo le indicazioni dell'APRM con competenza e nei termini previsti.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

4187

2.1.1.168

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione (UNCCD) concernente un contributo al processo di riforma interno del segretariato, concluso il 2 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Precisa inoltre gli impegni del segretariato esecutivo per quanto concerne la gestione del contributo e dei rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo è versato nell'ambito dei fondi volontari necessari al segretariato esecutivo per adempiere ai compiti provocati dalle decisioni dell'8a conferenza delle Parti, in particolare per l'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

181 600 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008. Può essere denunciato in caso di non rispetto delle disposizioni contrattuali.

4188

2.1.1.169

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, rappresentata dal Ministero dell'ambiente, dalla municipalità di Quito e dalla municipalità di Cuenca, concernente il programma di riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico nelle Città di Quito e Cuenca, concluso il 31 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del progetto di qualità dell'aria attuato dalla «Fundación Natura».

B.

Il programma intende ridurre l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico nelle Città di Quito e Cuenca.

C.

582 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4189

2.1.1.170

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernente la messa a disposizione di mezzi finanziari per il fondo di dotazione, concluso il 21 novembre 2007

A.

Il fondo fiduciario mondiale intende contribuire a preservare a lungo termine, a livello mondiale, le principali collezioni di risorse genetiche vegetali grazie a una gestione efficiente e a un finanziamento durevole. Un importo di 260 milioni di dollari è necessario per preservare in modo razionale le collezioni delle principali colture censite a livello mondiale mediante gli introiti ottenuti attraverso il fondo di dotazione. Il fondo fiduciario mondiale si impegna a raccogliere i mezzi finanziari presso donatori del settore privato e pubblico.

B.

Il mantenimento di una vasta diversità di risorse genetiche vegetali è essenziale per garantire il successo delle strategie di sicurezza alimentare, che non solo costituiscono lo scopo dichiarato della politica di sviluppo della Svizzera, ma anche uno degli Obiettivi del Millennio che la Svizzera ha sottoscritto. La preservazione della diversità delle culture è una questione di sopravvivenza per milioni di piccoli contadini nel mondo. La diminuzione dei rischi legati alle colture agricole contribuisce in modo decisivo alla riduzione della povertà e alla promozione dei redditi. Il mantenimento e la gestione sostenibile delle risorse naturali, come pure l'esigenza di un aumento e di un miglioramento delle capacità dedicate alla ricerca e alla produzione agricola nei Paesi in sviluppo, costituiscono un compito prioritario della DSC.

C.

2,3 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2008.

4190

2.1.1.171

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale («Consultative Group on International Agricultural Research CGIAR»), concluso il 2 novembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di retribuzione dei fondi non vincolati versati annualmente ai centri di ricerca e ai programmi del gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale. Definisce inoltre i compiti del segretariato del CGIAR per quanto concerne la ripartizione dei fondi e l'allestimento dei rapporti finanziari.

B.

Il CGIAR è stato istituito nel 1971 e ha il compito di diffondere le conoscenze raccolte nel settore agricolo mediante la ricerca e l'innovazione nell'ambito di partenariati. Ha lo scopo di aumentare a lungo termine la produzione alimentare per migliorare l'alimentazione e il benessere di una popolazione crescente nei Paesi in sviluppo. A questo proposito, occorre osservare che la sicurezza alimentare, la lotta contro la povertà e la preservazione delle risorse naturali sono considerate sfide inscindibili che possono essere affrontate solo congiuntamente. La lotta contro la povertà e la gestione sostenibile delle risorse naturali sono tra gli obiettivi prioritari della DSC.

C.

11,9 millioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007.

4191

2.1.1.172

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività del CICR sul terreno, concluso il 17 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2007 alle attività sul terreno svolte dal CICR nella Repubblica democratica del Congo.

B.

Il contributo al CICR serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Termina quando le due Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4192

2.1.1.173

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi naturali (SIPC) dell'ONU concernente il contributo annuale 2007, concluso il 14 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento del contributo annuale 2007 al segretariato SIPC dell'ONU.

B.

Il contributo alla SIPC serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

160 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4193

2.1.1.174

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il «National Mine Action Office» Khartum, Sudan (NMAO) concernente il contributo specifico al progetto di primi soccorsi realizzato nell'ambito dell'aiuto alle vittime delle mine, concluso il 26 novembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo al programma di aiuto alle vittime delle mine del NMAO «Capacity Building in Emergency Medical Response».

B.

Il contributo al NMAO serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

30 080 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4194

2.1.1.175

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il primo contributo aggiuntivo 2007, concluso l'11 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento all'OCHA di un contributo generale aggiuntivo per il 2007.

B.

Il contributo all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

320 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4195

2.1.1.176

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) concernente il secondo contributo aggiuntivo 2007, concluso il 17 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento all'OCHA di un contributo generale aggiuntivo per il 2007.

B.

Il contributo all'OCHA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

4196

2.1.1.177

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lo «Special Fund for the Disabled» (SFD) del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) concernente il contributo generale all'appello 2007, concluso il 20 novembre 2007

A.

L'accordo riguarda il contributo generale all'appello 2007 dello «Special Fund for the Disabled» (SFD) del CICR.

B.

Il contributo al SFD serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4197

2.1.1.178

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) concernente il contributo specifico 2007 all'ufficio di rappresentanza dell'UNRWA a Ginevra, concluso il 19 novembre 2007

A.

L'accordo riguarda il versamento di un contributo per il sostegno e il rafforzamento dell'ufficio di rappresentanza dell'UNRWA a Ginevra.

B.

Il contributo all'UNRWA serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

377 353 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in ogni momento mediante un preavviso di tre mesi.

4198

2.1.1.179

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il contributo 2007­2008 versato nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 10 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda un contributo all'iniziativa «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery» (GFDRR) della Banca mondiale.

B.

Questo contributo alla Banca mondiale serve ad attuare gli obiettivi strategici della DSC in generale e a realizzare gli obiettivi e le linee operative dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.

4199

2.1.1.180

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il contributo al Fondo Svizzera -ONU a favore dei giovani in Turchia, concluso il 5 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo finanziario al Fondo Svizzera ­ Nazioni Unite a favore dei giovani in Turchia.

B.

Il fondo fornisce consulenza e sostegno finanziario ai giovani in Turchia.

Finanzia il sostegno tecnico e i crediti di organizzazioni di giovani impegnati a promuovere lo sviluppo professionale, economico e personale nel settore culturale e turistico.

C.

750 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2007 e copre il periodo dal 5 dicembre 2007 al 31 ottobre 2009. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

4200

2.1.1.181

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) concernente il secondo contributo della DSC all'appello urgente 2007, concluso il 4 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione di questo contributo all'appello urgente 2007 dell'UNWRA.

B.

La situazione e le condizioni di vita dei rifugiati palestinesi nei territori palestinesi occupati, in particolare nella Striscia di Gaza, continuano a peggiorare. Per questo motivo si è deciso di accordare un contributo supplementare all'UNWRA.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato vigore il 4 dicembre 2007 e copre il periodo dal 4 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.

4201

2.1.1.182

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unione postale universale concernente il programma di formazione dei quadri della posta algerina, concluso l'8 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo finanziario al presente progetto, che prevede di rafforzare dal profilo istituzionale l'autorità amministrativa algerina.

B.

Il finanziamento di tale progetto si prefigge di rafforzare dal profilo istituzionale la posta algerina. Esso si iscrive nel quadro del programma di sviluppo della DSC nel Maghreb, il cui scopo principale è di garantire la formazione dei quadri, dei diplomatici e dei funzionari delle unità amministrative.

C.

42 050 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2007 e copre il periodo dall'8 novembre al 31 dicembre 2007.

4202

2.1.1.183

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto di stanziamento di piccoli crediti in relazione con il Fondo per l'ambiente mondiale in Tunisia, concluso il 12 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo finanziario al presente progetto, che sostiene le organizzazioni non governative attive nell'ambito della protezione dell'ambiente in Tunisia.

B.

Il progetto sostiene le strategie e i provvedimenti adottati in Tunisia allo scopo di ridurre i rischi ambientali di portata mondiale.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2007 e copre il periodo dal 12 dicembre 2007 al 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4203

2.1.1.184

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo al fondo fiduciario per il programma di aiuto d'urgenza («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­ TF070598»), concluso il 21 dicembre 2006

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo finanziario versato dalla Svizzera al fondo fiduciario summenzionato allo scopo di porre rimedio al deterioramento dell'assistenza di base nei territori palestinesi occupati.

B.

Il programma del fondo fiduciario si prefigge di porre rimedio al deterioramento dei servizi forniti dalle autorità palestinesi nei settori dell'aiuto sociale, della sanità e della formazione e di garantire l'assistenza di base alla popolazione palestinese.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2006 e copre il periodo dal 21 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4204

2.1.1.185

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al programma di decentralizzazione in Afghanistan, concluso il 13 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo della DSC al programma di decentralizzazione condotto dal PNUS in Afghanistan. Il programma si prefigge di rafforzare le istituzioni governative a livello delle province e dei distretti al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici e di permettere a tutti i cittadini di accedervi in ugual misura. Il contributo della DSC consentirà in particolare di potenziare le capacità e le risorse delle rappresentanze governative e delle unità amministrative locali e di sensibilizzare la popolazione ai suoi diritti e obblighi.

B.

La partecipazione della DSC dà alla Svizzera la possibilità di influenzare in maniera determinante l'orientamento della decentralizzazione in Afghanistan, in particolare per quanto concerne i processi di democratizzazione e i diritti di partecipazione della popolazione a livello locale. Il vasto cofinanziamento del programma (vi partecipano, oltre alla Svizzera, il Canada, la Norvegia, l'Italia e i Paesi Bassi) favorisce le pari opportunità e la parità di diritti in Afghanistan e contribuisce a instaurare la pace e la stabilità in questi Paesi devastati dalla guerra.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e copre il periodo dal 15 dicembre 2007 al 30 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4205

2.1.1.186

Accordo di cofinanziamento (cost-sharing) tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM), concluso il 30 novembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità finanziarie del contributo versato dalla DSC al fondo speciale di UNIFEM destinato a combattere la violenza contro le donne in Afghanistan. Con le risorse del fondo sono sostenuti vari progetti avviati da organizzazioni con il duplice scopo di tutelare le donne e le ragazze dalla violenza e di agevolare alle vittime l'accesso alle istanze giudiziarie.

B.

Come la Svizzera, anche l'Afghanistan ha firmato la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Il programma di sviluppo avviato dalla DSC in Afghanistan attribuisce sempre più importanza alla parità tra uomo e donna. Tenuto conto del vasto cofinanziamento del fondo garantito dai vari Paesi donatori (vi partecipano, oltre alla Svizzera, la Norvegia, la Danimarca, l'Italia e la Gran Bretagna), la promozione delle pari opportunità ha registrato un'evoluzione positiva nell'ambito del processo di sviluppo in corso in Afghanistan.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4206

2.1.1.187

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente l'attuazione dell'azione parziale 1 del progetto «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», concluso il 13 dicembre 2007

A.

Il progetto prevede la riabilitazione delle fattorie colpite dalle inondazioni che hanno devastato il Bangladesh nel luglio 2007. Esso consiste nel ristabilire la produzione agricola distribuendo sementi di qualità e nel vaccinare il bestiame contro l'afta epizootica.

B.

Le inondazioni che hanno devastato il Bangladesh nel luglio 2007 hanno colpito più di 10 milioni di persone e distrutto oltre 890 000 ettari di colture.

Lo scopo del progetto è di ristabilire la produzione agricola e l'allevamento del bestiame nelle zone colpite dalle inondazioni. In tal modo sono garantite la sicurezza alimentare e le condizioni di vita della popolazione più povera.

C.

2,18 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e copre il periodo dal 15 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Termina non appena entrambe le Parti hanno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Non è prevista nessuna clausola di denuncia anticipata.

4207

2.1.1.188

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente l'attuazione parziale 3 del progetto «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», concluso il 13 dicembre 2007

A.

Il progetto prevede di fornire un aiuto d'urgenza e un aiuto alla ricostruzione alle persone colpite dal ciclone Sidr, che si è abbattuto sul Bangladesh nel novembre 2007. Gli interventi previsti si prefiggono principalmente di rendere sicure le condizioni di vita delle vittime e di ripristinare l'infrastruttura di base.

B.

Lo scopo del progetto è di far fronte alle conseguenze del ciclone Sidr e, in particolare, di ridurne l'impatto sulla fascia più povera della popolazione. Il ciclone ha causato la morte di 3 200 persone e danneggiato circa 1,4 milioni di abitazioni. Inoltre, le principali sorgenti d'acqua sono state contaminate, oltre 100 000 ettari di colture sono state danneggiate e l'allevamento del bestiame nelle zone devastate è stato gravemente colpito.

C.

1,88 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e copre il periodo dal 15 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4208

2.1.1.189

Accordo tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il sostegno finanziario al programma quadro per lo sviluppo sostenibile della montagna ­ Sostegno alle attività del Segretariato per il Partenariato della Montagna, concluso il 12 dicembre 2007

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2007­2008 destinato alle attività condotte dal «Central Hub» del Segretariato per il Partenariato della Montagna.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile, gli obiettivi, le attività e i risultati previsti e fissa le modalità del pagamento.

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. Rimane applicabile fino all'adempimento di tutti gli obblighi da parte della Svizzera e della FAO.

L'interruzione anticipata dell'accordo deve essere notificata all'altra Parte con un preavviso di tre mesi.

4209

2.1.1.190

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN-DESA) concernente un contributo a favore del Forum della cooperazione allo sviluppo («Development Cooperation Forum»), concluso il 29 novembre 2007

A.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera ai lavori preparatori del Forum della cooperazione allo sviluppo (DCF) che si terrà nell'ambito dell'ECOSOC 2008.

B.

Dal 2005, la Svizzera svolge un ruolo attivo nella riforma dell'ECOSOC, in particolare grazie alla qualità del dialogo istituzionale instaurato tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN-DESA) e agli apporti concettuali e sostanziali sull'attuazione del processo di riforma, fra i quali figura l'istituzione di un Forum della Cooperazione allo sviluppo (DCF). Il contributo finanziario è una conseguenza logica del contributo precedente e contribuisce alla trasposizione operativa della strategia sviluppata da UN-DESA per la preparazione della prima sessione del DCF nell'ambito dell'ECOSOC 2008.

C.

143 750 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2007, copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 giugno 2008 e termina con l'adempimento di tutti gli obblighi reciproci. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4210

2.1.1.191

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) concernente le attività del punto focale incaricato delle questioni ambientali in seno al Segretariato per il Partenariato della Montagna, concluso il 29 novembre 2007

A.

L'accordo concerne il versamento del contributo 2007­2008 alle attività attuate dal punto focale incaricato delle questioni ambientali in seno al Segretariato per il Partenariato della Montagna.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico, gli obiettivi, le attività, i risultati previsti e le modalità del pagamento.

C.

120 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2007 e copre il periodo dal 1°dicembre 2007 al 30 novembre 2009.

4211

2.1.1.192

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma «One ONU» in Pakistan, concluso il 13 dicembre 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo volto a sostenere l'istituzione di un'unità politica nel quadro del programma pilota «One ONU» condotto in Pakistan.

B.

Il successo del programma pilota «One ONU» dipende in particolare dall'attitudine delle agenzie dell'ONU ad adattarsi alle nuove condizioni generali. Per permettere alle agenzie di intrattenere una collaborazione più efficiente ed efficace in vista dell'armonizzazione delle loro attività e di sfruttare al meglio le loro sinergie, è altresì necessario condurre una riflessione di fondo, ripensare i vari approcci ed effettuare adeguamenti. Questi provvedimenti generano costi supplementari nella fase iniziale del progetto pilota «One ONU». Affinché il processo di gestione dei cambiamenti (Change Management Process) possa avvenire celermente e senza intoppi, la Svizzera è disposta a sostenere finanziariamente le attività condotte dall'ONU in Pakistan. Essa ritiene che nel processo di riforma in atto il progetto pilota «One ONU» costituisca un'opportunità unica per l'ONU sul piano operativo, poiché dovrebbe consentirgli di cercare nuove possibilità per far valere al meglio i suoi vantaggi comparativi e operare più efficacemente, in particolare nel dialogo politico con i governi, a favore dei valori universali che costituiscono il fondamento stesso delle Nazioni Unite.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°dicembre 2007 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4212

2.1.1.193

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il programma «One ONU» in Albania, concluso il 7 dicembre 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo volto a sostenere l'istituzione di un'unità politica nel quadro del programma pilota «One ONU» condotto in Albania.

B.

Il successo del programma pilota «One ONU» dipende in particolare dall'attitudine delle agenzie dell'ONU ad adattarsi alle nuove condizioni generali. Per permettere alle agenzie di intrattenere una collaborazione più efficiente ed efficace in vista dell'armonizzazione delle loro attività e di sfruttare al meglio le loro sinergie, è altresì necessario condurre una riflessione di fondo, ripensare i vari approcci ed effettuare adeguamenti. Questi provvedimenti generano costi supplementari nella fase iniziale del progetto pilota «One ONU». Affinché il processo di gestione dei cambiamenti (Change Management Process) possa avvenire celermente e senza intoppi, la Svizzera è disposta a sostenere finanziariamente le attività condotte dall'ONU in Albania. Essa ritiene che nel processo di riforma in atto il progetto pilota «One ONU» costituisca un'opportunità unica per l'ONU sul piano operativo, poiché dovrebbe consentirgli di cercare nuove possibilità per far valere al meglio i suoi vantaggi comparativi e operare più efficacemente, in particolare nel dialogo politico con i governi, a favore dei valori universali che costituiscono il fondamento stesso delle Nazioni Unite.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°dicembre 2007 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4213

2.1.1.194

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Ecuador, rappresentato dal Ministero della coesione economica e sociale (MIES), e la Fondazione svizzera di cooperazione per lo sviluppo tecnico (Swisscontact), concernente il rafforzamento istituzionale della Direzione Nazionale delle Cooperative, concluso il 22 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC, Swisscontact e il MIES in Ecuador. Essi si impegnano a collaborare per il rafforzamento istituzionale della Direzione Nazionale delle Cooperative.

B.

Il progetto è parte del progetto di promozione del sistema di risparmio e di credito rurale in Ecuador (COOPFIN-CREAR), che si basa sull'accordo concluso il 12 marzo 2007 tra la Svizzera e l'Ecuador (n. 2.1.1.54).

C.

120 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2007 e copre il periodo dal 22 ottobre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti in caso di inadempienza di disposizioni contrattuali importanti.

4214

2.1.1.195

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'organo di mediazione della Bolivia, concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 1° giugno 2007

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione boliviano, il cui obiettivo è di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti dello Stato.

B.

L'accordo definisce le modalità operative e amministrative della collaborazione con l'organo di mediazione e altri donatori.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1°giugno 2007 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4215

2.1.1.196

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, la DSC, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e altri uffici federali, concluso il 4 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC, la SECO e altri uffici federali da un lato e il Ministero boliviano della pianificazione dall'altro. Esso costituisce il quadro formale applicabile al cofinanziamento e alla realizzazione congiunta di vari progetti di sviluppo attuati con tale ministero. L'accordo si fonda sull'accordo quadro concluso il 30 novembre 1973 tra la Svizzera e la Bolivia.

B.

L'accordo garantisce la coerenza tra i progetti di sviluppo sostenuti dalla Svizzera in Bolivia e la strategia boliviana di riduzione della povertà in stretta collaborazione con il ministero competente. Tale collaborazione con il Ministero della pianificazione potenzia l'efficienza e l'efficacia dei mezzi destinati alla lotta contro la povertà.

C.

36,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4216

2.1.1.197

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto relativo al potenziamento della ricerca e al miglioramento della produzione di piantine di patate «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», concluso il 9 ottobre 2007

A.

L'accordo concerne il finanziamento della quinta fase del progetto Fortipapa relativo al potenziamento della ricerca, al miglioramento della produzione di piantine di patate e alla loro commercializzazione.

B.

Il progetto si inserisce nell'orientamento strategico del Programma di sviluppo della Svizzera con l'Ecuador.

C.

575 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2007 e copre il periodo dal 15 maggio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti in caso di inadempienza di disposizioni contrattuali importanti.

4217

2.1.1.198

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di promozione delle piccole imprese «Agropyme», concluso il 12 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nell'ambito della promozione delle piccole imprese del settore rurale.

B.

L'accordo stabilisce il quadro giuridico della cooperazione con l'Honduras e si prefigge di armonizzare il programma con le strategie nazionali di promozione delle piccole imprese.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4218

2.1.1.199

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Cipro concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-cipriota volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nel quadro del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzerocipriota volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata fissando, in particolare, gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento contribuisce a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

5,988 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Esso copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4219

2.1.1.200

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Estonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-estone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità dell'attuazione del programma svizzeroestone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

39,92 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4220

2.1.1.201

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-lettone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzerolettone volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

59,88 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2008. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4221

2.1.1.202

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Lituania concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-lituano volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzerolituano volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

70,858 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4222

2.1.1.203

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Malta concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-maltese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzeromaltese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

2,994 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4223

2.1.1.204

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-polacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzeropolacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

489,02 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2008. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4224

2.1.1.205

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Slovacchia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-slovacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzeroslovacco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

66,866 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2008. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4225

2.1.1.206

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-sloveno volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzerosloveno volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

21,956 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4226

2.1.1.207

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ceco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzeroceco volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

109,78 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2008. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4227

2.1.1.208

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-ungherese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007

A.

L'accordo si iscrive nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento. Esso definisce le modalità di attuazione del programma svizzeroungherese volto a ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'Unione europea allargata, fissando in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

Il 1° maggio 2004, l'Unione europea (UE) ha accolto dieci nuovi Stati.

L'integrazione nelle strutture comunitarie europee dei nuovi Stati membri dell'UE contribuisce in maniera considerevole a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Conformemente al protocollo d'intesa firmato il 27 febbraio 2006 con l'UE, il contributo svizzero all'allargamento consente di ridurre le disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

130,738 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore dopo la notifica reciproca dell'adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Copre un periodo d'impegno di cinque anni e un periodo di pagamento di dieci anni.

L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

4228

2.1.1.209

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dall'Istituto di promozione dell'educazione, concernente la terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 28 dicembre 2007

A.

L'accordo garantisce il contributo finanziario per la realizzazione dei progetti elencati nella relativa documentazione, che sono parte integrante dell'accordo.

B.

L'accordo concerne la prosecuzione delle prime due fasi, che hanno consentito al corpo insegnante di familiarizzarsi con i nuovi metodi di insegnamento e di migliorare le proprie competenze professionali.

C.

130 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4229

2.1.1.210

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale Cacak, concernente un contributo alla terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 21 dicembre 2007

A.

L'accordo garantisce il contributo finanziario per la realizzazione dei progetti elencati nella relativa documentazione, che sono parte integrante dell'accordo.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative alla prosecuzione delle attività condotte allo scopo di sostenere e consolidare le competenze del corpo insegnante nelle scuole del comune di Cacak.

C.

102 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4230

2.1.1.211

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Serbia, rappresentata dal Centro regionale di sviluppo professionale Uzice, concernente un contributo alla terza fase del progetto relativo alla promozione dello sviluppo professionale del corpo insegnante, concluso il 21 dicembre 2007

A.

L'accordo garantisce il contributo finanziario per la realizzazione dei progetti elencati nella relativa documentazione, che sono parte integrante dell'accordo.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative alla prosecuzione delle attività condotte allo scopo di sostenere e consolidare le competenze del corpo insegnante nelle scuole del comune di Uzice.

C.

114 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°giugno 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4231

2.1.1.212

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato della cooperazione, concernente la quarta fase del programma di approvvigionamento di acqua potabile AGUASAN, concluso il 5 dicembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle zone rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con le istanze statali competenti.

C.

7,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazione di una disposizione importante dell'accordo, con effetto immediato.

4232

2.1.1.213

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente un progetto di aiuto d'urgenza condotto nel quadro del programma settoriale di sviluppo rurale PRORURAL (Nicaragua), concluso il 13 dicembre 2007

A.

L'accordo concernente il versamento di un contributo finanziario al progetto di aiuto d'urgenza istituito dopo il passaggio dell'uragano Felix. Disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del progetto di aiuto d'urgenza.

C.

128 700 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2007 e copre il periodo dal 13°dicembre 2007 al 12 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

4233

2.1.1.214

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernente il programma nell'ambito dell'acqua potabile e delle acque luride SANBASUR, concluso il 23 novembre 2007

A.

L'accordo concernente il sostegno fornito dalla Svizzera al governo regionale di Cusco al fine di consolidare le capacità istituzionali del governo regionale e delle comunità locali per garantire la manutenzione del loro sistema di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque luride.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi del programma SANBASUR («Saneamiento Ambiental Básico Rural»), condotto nella parte meridionale della Sierra peruviana.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2007 e copre il periodo dal 1°luglio 2007 al 30 giugno 2010. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, entrambe le Parti possono denunciarlo per scritto con un preavviso di tre mesi.

4234

2.1.1.215

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Amministrazione sismologica cinese concernente la cooperazione nel settore del salvataggio, concluso il 25 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili al proseguimento e al consolidamento della cooperazione e degli scambi tra la Svizzera e la Cina concernenti l'aiuto di urgenza e il salvataggio in caso di terremoto.

B.

L'accordo funge da base alla cooperazione il cui scopo è di sviluppare le capacità della Cina nell'ambito del salvataggio.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2007 e copre il periodo 2007­2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

4235

2.1.1.216

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero argentino dell'economia, concluso il 31 agosto 2007

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario al primo incontro dell'Iniziativa delle Ande, organizzata dal 5 al 7 settembre 2007 a Tucuman, in Argentina.

B.

Il contributo permette di cofinanziare le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti dei governi e delle organizzazioni non governative degli Stati andini di Bolivia, Perù, Cile, Ecuador, Colombia e Venezuela in vista della loro partecipazione al primo incontro dell'Iniziativa delle Ande. Lo scopo dell'incontro è di elaborare criteri applicabili alla collaborazione degli Stati andini nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle regioni di montagna. I principali temi trattati sono la protezione degli ecosistemi e la preservazione del patrimonio culturale e naturale degno di particolare protezione.

C.

15 000 dollari USA Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2007 e copre il periodo dal 1°settembre 2007 al 10 settembre 2008. Il contributo è versato solo se l'incontro ha luogo effettivamente.

4236

2.1.1.217

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (UNOHRLLS) concernente il cofinanziamento di due conferenze regionali, concluso l'8 maggio 2007

A.

Il contributo finanziario della DSC serve a cofinanziare due conferenze organizzate dall'UNOHRLLS a Ouagadougou (Burkina Faso) nell'agosto 2007 e a Ulan Bator (Mongolia) nel settembre 2007.

B.

Il contributo della DSC permette di cofinanziare le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi alle due conferenze regionali organizzate in Burkina Faso e in Mongolia. Le due conferenze sono dedicate principalmente allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di transito e alla promozione del commercio internazionale. Entrambi le conferenze si prefiggono inoltre di preparare l'esame intermedio dell'attuazione del programma Almaty, il piano d'azione elaborato dall'ONU a favore dei Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi.

C.

25 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2007 e copre il periodo dal 1°aprile al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4237

2.1.1.218

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), concluso l'11 aprile 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo all'edizione 2007 del corso di perfezionamento in diplomazia ambientale organizzato congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e dall'Università di Ginevra.

B.

Il contributo permette di finanziare la partecipazione al corso di perfezionamento (spese per il corso, di viaggio e di soggiorno) di dieci persone originarie dei Paesi in via di sviluppo. Il corso si prefigge di migliorare le attitudini negoziali delle persone chiamate a partecipare a negoziati internazionali sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2007 e copre il periodo dal 1°maggio al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4238

2.1.1.219

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) delle Nazioni Unite, concluso il 14 maggio 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo al fondo fiduciario della commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD) delle Nazioni Unite in vista della sessione annuale organizzata a New York. La Svizzera cofinanzia la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo più poveri.

B.

Il contributo consente ai rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo più poveri di partecipare alla 15a sessione della Commissione per lo sviluppo sostenibile a New York e serve a cofinanziare le loro spese di viaggio e di soggiorno.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2007 e copre il periodo dal 1°marzo 2007 al 30 settembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

4239

2.1.1.220

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il cofinanziamento di progetti di aiuto umanitario nei Paesi del Terzo mondo, firmato il 29 ottobre 2007

A.

Accordo concernente progetti di aiuto umanitario nei Paesi del Terzo mondo.

B.

Dichiarazione formale della collaborazione condotta finora : tra il 1999 e il 2006 il Liechtenstein, in collaborazione con l'Aiuto umanitario della Confederazione, ha fornito un sostegno finanziario a progetti e programmi di aiuto umanitario per un importo di 5 milioni di franchi svizzeri. Il Liechtenstein, poiché non dispone di rappresentanti propri in queste zone intervento, auspica proseguire la sua azione umanitaria in collaborazione con un partner affidabile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 29 ottobre 2007 al momento della sua firma. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti.

4240

2.1.1.221

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Araba Siriana, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di riabilitazione a favore degli istituti scolastici, concluso il 26 novembre 2007

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del contributo della DSC al programma di riabilitazione condotto in collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione a favore degli istituti scolastici pubblici nella regione di Damasco.

B.

Secondo l'UNHCR, nel 2007 circa 1,5 milioni di rifugiati iracheni sono emigrati verso la Siria. Poiché la Siria accetta di scolarizzare i bambini iracheni, la capacità delle scuole di accogliere nuovi allievi è stata rapidamente esaurita. Per tale motivo, il fabbisogno di posti di formazione per bambini e giovani in età scolastica è notevolmente aumentato. In collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione, la DSC ha elaborato un vasto programma di riabilitazione colto a risanare gli istituti scolastici esistenti. Si tratta in particolare di ripristinare gli impianti sanitari ed elettrici, rinnovare il locali, risanare i tetti e contribuire all'acquisto di parte dell'arredamento. Lo scopo del programma è di aumentare la quota di rifugiati iracheni nelle scuole senza tuttavia svantaggiare i bambini siriani.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2007 e copre il periodo dal 1°ottobre 2007 al 30 settembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali e può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4241

2.1.1.222

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero dell'interno e della sicurezza pubblica, concernente il Programma di sostegno alla decentralizzazione nei due comuni della provincia di Ngozi, concluso il 24 ottobre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per l'attuazione congiunta di un programma di sostegno alla decentralizzazione nei due comuni della provincia di Ngozi.

B.

Il programma si inscrive nel quadro degli orientamenti fissati dall'accordo di Arusha, dalla Costituzione del Burundi e dalla legge del 20 aprile 2005 sull'organizzazione comunale. Lo scopo del programma è di contribuire all'istituzione di una gestione locale democratica che favorisca lo sviluppo socioeconomico.

C.

600 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4242

2.1.1.223

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) concernente il contributo specifico 2007 alle attività sul campo, concluso il 14 agosto 2007

A.

L'accordo concerne il secondo contributo specifico 2007 alle attività sul campo dell'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR consente di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le linee direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni de franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 14 agosto 2007, copre il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2007 e termina con l'adempimento degli obblighi reciproci.

Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4243

2.1.1.224

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione fisica, concernente il progetto relativo all'attuazione di un piano di gestione per il parco nazionale del Pelister («Soutien à la mise en place du plan de gestion du parc national du Pelister»), concluso il 2 maggio 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC nell'ambito dell'attuazione del piano di gestione del parco in una fase precedente.

B.

Il progetto si iscrive nel quadro di uno dei tre campi di attività della cooperazione svizzera in Macedonia, ossia nell'ambito delle infrastrutture di base e dei servizi sociali così come è definito nel programma per Paese, che è il documento di riferimento per ogni azione. Si prefigge di sostenere la gestione quotidiana del parco migliorando la protezione della natura, lo sviluppo delle attività turistiche e il coinvolgimento delle comunità locali. Queste misure servono a migliorare la sostenibilità dell'istituzione.

C.

465 400 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo copre il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti con un preavviso di tre mesi.

4244

2.1.1.225

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Serbia, rappresentato dall'Istituto per la promozione dell'educazione, concernente il progetto di formazione professionale a favore del corpo insegnante (fase III), concluso il 22 giugno 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo finanziario all'attuazione dei progetti indicati nella documentazione, che è parte integrante dell'accordo.

B.

L'accordo garantisce la prosecuzione delle due fasi, il cui scopo è di permettere al corpo insegnante di familiarizzarsi con i nuovi metodi di insegnamento migliorando in tal modo le proprie competenze professionali.

C.

57 350 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 14 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2007 e copre il periodo dal 1°giugno al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4245

2.1.1.226

Accordo con gestione fiduciaria di fondi tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione svizzera a Tirana, e il Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), rappresentato dal suo Ufficio nazionale in Albania, concernente il progetto «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», concluso il 14 maggio 2007

A.

L'accordo disciplina l'attuazione del progetto che concerne la creazione di un nuovo forum Skadar/Shkodra Lake, istituito allo scopo di sostenere durevolmente la cooperazione transfrontaliera necessaria alla gestione delle risorse naturali comuni.

B.

Attualmente, il forum Skadar/Shkodra Lake è la piattaforma di comunicazione e di coordinamento che riunisce tutti gli attori competenti per la protezione e la gestione delle risorse del lago. L'accordo consente di gettare le basi, sul lungo periodo, per una cooperazione e un dialogo transfrontalieri nel settore della gestione sostenibile del lago Skadar/Shkodra.

C.

77 640 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2007 e copre il periodo dal 1°marzo 2007 al 28 febbraio 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato conformemente all'articolo 14 delle Condizioni generali emanate dalla DSC per i contratti con gestione fiduciaria di fondi.

4246

2.1.1.227

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC), concernente il progetto «Support to the Roma Preschool Children and Children living with disabilities» condotto a favore dei bambini rom, fase II, concluso il 27 aprile 2007

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo finanziario all'attuazione dei progetti indicati nella documentazione, che è parte integrante dell'accordo.

B.

L'accordo garantisce la prosecuzione della prima fase. Durante il Decennio per l'integrazione dei Rom 2005­2015 è stato posto l'accento sull'integrazione nel sistema scolastico dei bambini rom. La situazione dei bambini rom e dei bambini disabili è particolarmente difficile nel Sud della Serbia. I progetti sostenuti grazie all'accordo contribuiscono a migliorarla, in particolare per quanto concerne la scolarizzazione dei bambini rom.

C.

927 386 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2007 e copre il periodo dal 1°maggio 2007 al 31 agosto 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

4247

2.1.2

Accordo di servizio (Service Agreement) a favore della Fondazione Bota tra la Banca mondiale, il Governo degli Stati Uniti d'America, la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007

A.

Gli Stati Uniti, il Kazakistan, la Svizzera e la Banca mondiale hanno convenuto la restituzione al Kazakistan degli averi kazaki bloccati in Svizzera (circa 84 mio. USD). Tali fondi saranno impiegati in un programma di scolarizzazione per i bambini svantaggiati in Kazakistan. La gestione è garantita da un'ONG internazionale scelta dalle Parti contraenti che controlleranno anche l'esecuzione del progetto. A tale scopo è istituito un comitato di supervisione («Board of Supervisors») composto da Stati Uniti, Kazakistan, Svizzera e dalla Banca mondiale. I fondi restituiti sono versati a scaglioni al programma kazako e ogni Parte del comitato può congelarne il versamento, a propria discrezione, se ritiene che la loro utilizzazione non corrisponda allo scopo prestabilito.

B.

Con la restituzione dei fondi Abacha alla Nigeria, accompagnata da un «monitoring» della Banca mondiale, la Svizzera ha dimostrato a livello internazionale che la restituzione trasparente dei fondi illeciti rappresenta un pilastro importante della politica svizzera nella lotta contro la corruzione e l'appropriazione indebita di averi nei Paesi del Sud. Nel caso del Kazakistan la Svizzera, occupando un seggio nel comitato di supervisione della Fondazione Bota, ha l'opportunità di partecipare attivamente sin dall'inizio alla supervisione della fondazione e di sincerarsi che i fondi restituiti siano impiegati in modo trasparente e nell'interesse collettivo della popolazione kazaka. La liberazione dei fondi a scaglioni, su proposta dell'ONG internazionale incaricata della gestione della fondazione e previa approvazione esplicita da parte di tutti i membri del comitato di supervisione e della Banca mondiale, costituisce inoltre una garanzia sufficiente del fatto che gli averi restituiti saranno impiegati in maniera opportuna.

C.

Nessun costo a carico della Confederazione Svizzera.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2007. È concluso per un periodo di cinque anni e può essere denunciato per scritto da una delle Parti o congiuntamente. Può essere prorogato con l'accordo di entrambe le Parti.

4248

2.1.3

Memorandum d'intesa tra la Confederazione Svizzera, il Governo degli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007

A.

Gli Stati Uniti, il Kazakistan, la Svizzera e la Banca mondiale hanno convenuto la restituzione al Kazakistan degli averi kazaki bloccati in Svizzera (circa 84 mio. USD). Tali fondi saranno impiegati in un programma di scolarizzazione per i bambini svantaggiati in Kazakistan. La gestione è garantita da un'ONG internazionale scelta dalle Parti contraenti che controlleranno anche l'esecuzione del progetto. A tale scopo è istituito un comitato di supervisione («Board of Supervisors») composto da Stati Uniti, Kazakistan, Svizzera e dalla Banca mondiale. I fondi restituiti sono versati a scaglioni al programma kazako e ogni Parte del comitato può congelarne il versamento, a propria discrezione, se ritiene che la loro utilizzazione non corrisponda allo scopo prestabilito.

B.

Con la restituzione dei fondi Abacha alla Nigeria, accompagnata da un «monitoring» della Banca mondiale, la Svizzera ha dimostrato a livello internazionale che la restituzione trasparente dei fondi illeciti rappresenta un pilastro importante della politica svizzera nella lotta contro la corruzione e l'appropriazione indebita di averi nei Paesi del Sud. Nel caso del Kazakistan la Svizzera, occupando un seggio nel comitato di supervisione della Fondazione Bota, ha l'opportunità di partecipare attivamente sin dall'inizio alla supervisione della fondazione e di sincerarsi che i fondi restituiti siano impiegati in modo trasparente e nell'interesse collettivo della popolazione kazaka. La liberazione dei fondi a scaglioni, su proposta dell'ONG internazionale incaricata della gestione della fondazione e previa approvazione esplicita da parte di tutti i membri del comitato di supervisione e della Banca mondiale, costituisce inoltre una garanzia sufficiente del fatto che gli averi restituiti saranno impiegati in maniera opportuna.

C.

Nessun costo a carico della Confederazione Svizzera.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 2 maggio 2007. Può essere denunciato per scritto da una delle Parti o congiuntamente.

4249

2.1.4

Protocollo d'intesa tra la Confederazione Svizzera e le Nazioni Unite concernente la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti dell'uomo, concluso il 14 giugno 2007

A.

La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ha trasferito la responsabilità della gestione e della manutenzione dell'Indice universale dei diritti dell'uomo alle Nazioni Unite, rappresentate dall'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo. La Confederazione si è impegnata per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2007 al 1° luglio 2010, a concedere alle Nazioni Unite una licenza mondiale non esclusiva e a mettere a disposizione dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo i fondi necessari e le prestazioni di un esperto della manutenzione e dello sviluppo del sito. Le Nazioni Unite si sono impegnate a gestire l'Indice come una fonte pubblica di informazioni, a garantirne la manutenzione e a consegnare alla Confederazione, alla scadenza del protocollo, tutte le informazioni e tutti i diritti necessari al rilevamento dell'Indice. Le Parti hanno istituito un comitato direttore per garantire il coordinamento tra di esse.

B.

L'Indice universale dei diritti dell'uomo è una banca dati online (www.universalhumanrightsindex.org) che contiene informazioni provenienti da oltre 1000 documenti delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo. Offre una prospettiva internazionale sullo stato dei diritti dell'uomo nel mondo e consente di accedere rapidamente, per ogni Paese, alle osservazioni e raccomandazioni recenti emesse dagli organi di esperti indipendenti (ossia i comitati che controllano l'attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e le procedure speciali del Consiglio dei diritti dell'uomo). Grazie a una classificazione oggettiva e giuridica dei documenti, l'Indice funge da base al Consiglio dei diritti dell'uomo e in particolare alla sua procedura d'esame periodico universale per discussioni imparziali sulla situazione in questo ambito. L'Indice è stato elaborato a tale scopo dall'istituto di diritto pubblico dell'Università di Berna su mandato del Dipartimento federale degli affari esteri.

C.

1,08 milioni di franchi su tre anni. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 3 e 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 14 giugno 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 1° luglio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 180 giorni.

4250

2.1.5

Scambio di note del 28 febbraio/25 giugno 2007 tra la Svizzera e la Francia complementare all'Accordo del 14 gennaio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe o sinistro grave

A.

Lo scambio di note è stato concluso per permettere la formazione e il perfezionamento sul territorio dell'altro Stato delle unità di soccorso in montagna.

Indica le autorità responsabili di formulare o ricevere l'annuncio dell'intenzione di effettuare una formazione o un perfezionamento. Esso rinvia alle disposizioni dell'Accordo del 14 gennaio 1987 tra la Svizzera e la Francia sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe o sinistro grave (RS 0.131.334.9) per la questione relativa all'attraversamento della frontiera, dell'importazione e dell'esportazione dei mezzi destinati alla formazione o al perfezionamento.

B.

L'accordo franco-svizzero del 1987 prevede lo svolgimento di esercizi organizzati congiuntamente con la partecipazione di unità di una Parte sul territorio dell'altra. La formazione e il perfezionamento delle unità di soccorso in montagna sul territorio dell'altro Stato, su iniziativa diretta e sotto la responsabilità di una delle Parti contraenti, rappresentano tuttavia un aspetto che non è contemplato e ha dovuto essere oggetto di un accordo complementare.

Tale accordo complementare è stato concluso sotto forma di scambio di note.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 giugno 2007. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

4251

2.1.6

Scambio di note del 29 giungo/10 luglio 2007 tra la Svizzera e la Repubblica del Montenegro concernente il mantenimento in vigore degli accordi applicabili tra la Svizzera e la ex Serbia e Montenegro

A.

Lo scambio di note contiene la lista esauriente dei trattati bilaterali applicabili tra la Svizzera e la ex Serbia e Montenegro che, in seguito all'indipendenza della Repubblica del Montenegro, rimangono in vigore nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Repubblica del Montenegro. I trattati mantenuti in vigore d'intesa con tutti gli uffici federali interessati sono dieci.

B.

Lo scopo dello scambio di note è di disciplinare, in seguito all'indipendenza della Repubblica del Montenegro, la prosecuzione dei trattati che si applicavano già al territorio montenegrino all'epoca della ex Serbia e Montenegro.

Lo scambio di note non comporta nuovi diritti e obblighi né per la Svizzera né per i privati.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 luglio 2007. Non contiene clausole specifiche di denuncia; a tale proposito si rinvia ai dieci accordi bilaterali che rimangono in vigore in seguito allo scambio di note.

4252

2.1.7

Dichiarazione comune del 1° novembre 2007 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi relativa alla Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

A.

La Dichiarazione comune si prefigge di uniformare e coordinare l'esecuzione della Convenzione internazionale del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna. Prevede l'introduzione di un sistema globale di pagamento elettronico. I lavori preparatori, in particolare le modalità della procedura di appalto in vista dell'attuazione del sistema di pagamento elettronico e l'allestimento del preventivo dell'istanza internazionale di perequazione e di coordinamento, sono affidati a un Comitato esecutivo.

B.

L'introduzione di un sistema di pagamento elettronico contribuisce ad ammodernare il dispositivo. Le modalità di pagamento diventano più trasparenti e la ripartizione tra le istituzioni nazionali ne esce semplificata.

C.

Investimenti iniziali di 100 000 euro circa e spese annuali ricorrenti di 55 000 euro circa.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

La Dichiarazione precisa la Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, conclusa il 9 settembre 1996. La Dichiarazione comune è dunque denunciata conformemente alle prescrizioni della Convenzione. In virtù dell'articolo 20 numero 1, la Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da una Parte contraente mediante notifica scritta indirizzata al depositario cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Parte.

La denuncia diventa effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno a contare dal ricevimento della notifica, il più presto tuttavia dopo la chiusura della perequazione finanziaria annuale per l'esercizio precedente o alla scadenza di un periodo più lungo specificato nella notifica.

La Dichiarazione comune è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

4253

2.1.8

Accordo di esecuzione tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione delle armi chimiche a Leonidovka, nell'oblast di Penza, nella Federazione di Russia, concluso il 23 novembre 2007

A.

L'accordo di esecuzione definisce le modalità del finanziamento da parte della Svizzera di una sottostazione elettrica per il sito di distruzione delle armi chimiche a Leonidovka.

B.

L'accordo di esecuzione si riferisce all'accordo quadro relativo alla collaborazione tra la Svizzera e la Russia per la distruzione del deposito di armi chimiche nella Federazione di Russia, concluso il 28 gennaio 2004.

C.

Fino a un importo massimo di 3 102 000 franchi.

D.

Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2007. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

4254

2.1.9

Accordo relativo all'agente di esecuzione tra la Svizzera, la Norvegia, la Spagna e l'Agenzia NATO per la manutenzione del materiale e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio, concluso il 3 dicembre 2007

A.

L'accordo si prefigge di sostenere la Giordania nel settore del disarmo e comprende parecchi progetti: il primo concerne il finanziamento di un'inchiesta sui rifiuti esplosivi bellici che consentono di identificare le zone pericolose per la popolazione e il secondo la fornitura alle forze armate giordane del materiale necessario alla localizzazione e all'ispezione di tali munizioni. Il terzo riguarda l'istituzione di un laboratorio che serve ad analizzare lo stato delle munizioni immagazzinate e a identificare quelle obsolete o instabili, mentre il quarto verte sulla costruzione di un impianto per la distruzione di tali munizioni.

B.

Il progetto è realizzato nel quadro del Partenariato per la pace della NATO.

Esso risponde a una richiesta della Giordania e si prefigge di ridurre i rischi di incidenti e i pericoli per i civili e i militari. I rifiuti esplosivi bellici provocano molte più vittime delle mine antiuomo. L'eliminazione delle munizioni instabili o obsolete riduce il rischio di incidente. Sono state identificate oltre 4 000 tonnellate di munizioni in eccesso e questa quantità è destinata ad aumentare.

C.

Nessuno (accordo finanziario separato).

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9) e articolo 6 della relativa ordinanza sul personale (RS 172.220.111.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2007 (cfr. anche accordo finanziario).

4255

2.1.10

Accordo di gestione finanziaria tra la Svizzera, la Norvegia, la Spagna e la NATO, concluso il 3 dicembre 2007

A.

Oggetto dell'accordo è la gestione finanziaria del progetto di sostegno alla Giordania nel settore del disarmo. Il budget ammonta a 3,38 milioni di euro.

Alla fine del 2007, il progetto è sostenuto finanziariamente da Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Norvegia e Svizzera. La raccolta di fondi proseguirà nel 2008.

B.

Sul piano istituzionale, si tratta del primo progetto del fondo fiduciario del Partenariato per la pace attuato in uno Stato del Dialogo Mediterraneo della NATO. Le regole che disciplinano il finanziamento e la gestione del fondo sono state definite dal Consiglio del Partenariato euro-atlantico.

C.

500 000 franchi in totale. Il progetto e i pagamenti si protraggono dalla fine del 2007 al 2009.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9) e articolo 6 della relativa ordinanza sul personale (RS 172.220.111.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2007. Sarà applicato non appena sarà raccolto un importo di 2,2 milioni di euro e durerà 24 mesi.

4256

2.2

Dipartimento federale dell'interno

2.2.1

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica dall'altro, concluso il 25 giugno 2007

A.

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, la Svizzera era associata al Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico delle Comunità europee. L'accordo di associazione a tale programma è giunto a scadenza alla fine del 2006, nello stesso momento del Sesto programma di ricerca. Era dunque necessario rinnovare l'accordo per partecipare al Settimo programma di ricerca (2007­2013).

L'associazione ai programmi di ricerca implica per i ricercatori svizzeri la possibilità di accedere a tutti i programmi con gli stessi diritti di cui godono i loro omologhi provenienti dai Paesi membri dell'UE. La Svizzera è integrata nella comitologia dei programmi e ciò le consente di partecipare alla definizione e all'orientamento dei programmi di ricerca beneficando di diritti analoghi a quelli dei Paesi dell'UE.

L'accordo è limitato alla durata del Settimo programma di ricerca e giungerà dunque a scadenza alla fine del 2013.

B.

La prosecuzione dell'associazione ai programmi di ricerca europei consente alla Svizzera di mantenere il suo posto nello spazio europeo della ricerca e contribuisce a prevenire la marginalizzazione della ricerca svizzera. Dall'analisi statistica della partecipazione svizzera al Sesto programma di ricerca è emerso che l'importo totale dei fondi di ricerca ottenuti dai ricercatori svizzeri è leggermente superiore al contributo della Svizzera al budget del Sesto programma di ricerca. Secondo una valutazione qualitativa realizzata alla fine del 2005 su mandato della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, la maggioranza dei ricercatori svizzeri è soddisfatta dei nuovi diritti acquisiti grazie all'associazione. In particolare, considerano un grande vantaggio la possibilità di dirigere i progetti.

C.

2,3 miliardi di franchi per gli anni 2007­2013. Il contributo svizzero è legato al rapporto tra il PIL della Svizzera e quello dell'UE ed è calcolato ogni anno in base ai più recenti dati consolidati di Eurosat.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), DF del 18 giugno 2004 (RU 2005 5055), DF del 14 dicembre 2006 (FF 2006 9017).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2008. Scadrà il 31 dicembre 2013 e può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

4257

2.2.2

1

Scambio di lettere dell'8 febbraio/4 luglio 2007 tra il Bureau of Pharmaceutical Affairs, Department of Health (BPA/DOH) a Taipei e Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici facente parte del Dipartimento federale dell'interno, concernente lo scambio di informazioni nel settore dei dispositivi medici e più in particolare per quanto concerne le esigenze poste in materia di sistemi di qualità e di audit dei sistemi di qualità1

A.

Lo scambio di lettere si prefigge di scambiare informazioni nel settore dei dispositivi medici e più in particolare per quanto concerne le esigenze poste in materia di sistemi di qualità e di audit dei sistemi di qualità. Entrambe le autorità firmatarie hanno stabilito che le esigenze applicabili ai sistemi di qualità derivano dalla norma ISO 13485 e dalle direttive europee 90/385/CEE (allegato II) e 93/42/CEE (allegato II) sui dispositivi medici. Le due autorità summenzionate confermano inoltre che le esigenze sui dispositivi medici poste ai mercati svizzero e taiwanese poggiano sui principi generali definiti dalla Global Harmonization Task Force (GHTF).

B.

L'iniziativa dello scambio di lettere è stata presa dalla Svizzera a causa degli svantaggi subiti dai produttori svizzeri di dispositivi medici sul mercato di Taiwan rispetto ai loro principali concorrenti europei, poiché era stata firmata con l'UE una convenzione equivalente che non poteva essere estesa alla Svizzera benché quest'ultima, conformemente agli accordi bilaterali, avesse integrato nella sua legislazione tutte le disposizioni legislative dell'UE relative ai dispositivi medici e benché esistesse con l'UE un mercato unico per tali prodotti. Il BPA/DOH riconosce che la Svizzera ha applicato integralmente la regolamentazione dell'UE sui dispositivi medici e che un accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) nel settore dei dispositivi medici concluso tra l'UE e la Svizzera è operativo.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 64 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e articolo 7a capoverso 2 lettere a e d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2007 al momento della sua firma.

RS 0.812.101.925.4; RU 2007 3951

4258

2.2.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 10 luglio 2007

A.

L'accordo definisce le forme e i meccanismi della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e il Giappone. È l'espressione della volontà politica comune delle due Parti di rafforzare la cooperazione in questo settore cruciale per l'avvenire. Esso prevede di strutturare in una prospettiva a lungo termine le relazioni scientifiche e tecnologiche bilaterali mediante riunioni di esperti, scambi di personale scientifico, la realizzazione di progetti di ricerca comuni e scambi regolari di informazioni. Entrambe le Parti istituiscono un Comitato misto incaricato di occuparsi delle questioni specifiche relative all'attuazione dell'accordo.

B.

L'accordo si inerisce nel contesto della strategia di cooperazione scientifica bilaterale definita nel messaggio ERI 2008­2011 (FF 2007 1131). Il Giappone fa parte dei Paesi partner selezionati per il loro straordinario potenziale scientifico bilaterale con i quali la Svizzera intende potenziare la cooperazione.

C.

In seguito al messaggio ERI 2008­2011, l'Assemblea federale ha votato un credito di 43 milioni di franchi per il potenziamento della cooperazione scientifica bilaterale in Europa e nel mondo, che copre anche i costi derivanti dall'attuazione dell'accordo. Per l'attuazione della strategia bilaterale con il Giappone, è previsto un importo compreso tra 1,2 e 2 milioni di franchi.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2007 per una durata di due anni e sarà prolungato al termine di questo periodo a meno che una Parte lo denunci alla fine del periodo iniziale di due anni o in qualsiasi momento successivo a questa data notificando per scritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la sua intenzione di denunciare l'accordo.

4259

2.2.4

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica italiana relativo all'accesso alle istituzioni culturali pubbliche, concluso il 31 luglio 2007

A.

L'accordo stabilisce che i cittadini di ogni Parte contraente beneficino sul territorio dell'altro Stato delle stesse condizioni, delle stesse tariffe di entrata e degli stessi vantaggi individuali di cui godono i cittadini nazionali per quanto concerne l'accesso alle istituzioni culturali pubbliche come i musei, le gallerie, i siti archeologici e i parchi e i giardini che presentano un interesse patrimoniale.

B.

L'Amministrazione federale è stata regolarmente resa attenta del fatto che i cittadini svizzeri sono spesso oggetto di un trattamento disuguale rispetto ai cittadini della comunità europea per quanto concerne i prezzi di entrata (in particolare i prezzi ridotti) di alcuni musei italiani. L'accordo garantisce la parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso alle istituzioni culturali pubbliche.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è stato concluso il 31 luglio 2007 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2007.

4260

2.2.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 7 dicembre 2007

A.

L'accordo disciplina per la prima volta le forme e i meccanismi della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e la Repubblica del Sudafrica. È l'espressione della volontà politica comune dei due Paesi di rafforzare la cooperazione in questo settore politico cruciale per l'avvenire. Esso prevede di strutturare a lungo termine le relazioni bilaterali tra i due Paesi mediante visite e scambi di esperti, il trasferimento di personale scientifico specializzato, la realizzazione di progetti di ricerca comuni e scambi regolari di informazioni. Entrambe le Parti istituiscono un Comitato misto incaricato di occuparsi delle questioni specifiche relative all'attuazione dell'accordo.

B.

La firma dell'accordo si inserisce nella strategia di cooperazione bilaterale della Svizzera definita nel messaggio ERI 2008­2011. La Repubblica del Sudafrica fa parte dei Paesi selezionati per il loro straordinario potenziale scientifico con i quali la Svizzera intende sviluppare in futuro in maniera mirata la sua cooperazione scientifica.

C.

Adottando il messaggio ERI 2008­2011, il Parlamento ha approvato un nuovo credito di 43 milioni di franchi per finanziare la cooperazione scientifica bilaterale nel mondo. Il credito copre i costi derivanti dall'attuazione dell'accordo. Per l'attuazione della strategia bilaterale con la Repubblica del Sudafrica, è previsto un finanziamento di 6­8 milioni di franchi.

D.

Articolo 16 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2007 per una durata di cinque anni. Rimane in vigore e sarà prolungato tacitamente ogni cinque anni per un periodo della tessa durata a meno che una Parte lo denunci notificando per scritto all'altra Parte, con almeno dodici mesi di anticipo, la sua intenzione di denunciare l'accordo.

4261

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica slovacca relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 12 ottobre 2006

A.

L'accordo prevede l'obbligo per uno Stato contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o dimorare nel territorio dell'altro Stato contraente. Fissa inoltre le condizioni di riammissione dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi e stabilisce per quali cittadini di Stati terzi e apolidi non vi è alcun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina inoltre la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e l'accompagnamento della persona in situazione irregolare. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

In quanto futura frontiera esterna dello spazio Schengen, la Repubblica slovacca assume un ruolo strategico nella lotta contro la migrazione illegale in Europa. L'accordo con la Repubblica slovacca stabilisce una regolamentazione estesa relativa alla riammissione che concerne anche i cittadini di Stati terzi in situazione irregolare sul territorio di uno Stato contraente.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RU 1999 1111).

E.

Firmato il 12 ottobre 2006, l'accordo è entrato in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, ossia il 1° gennaio 2007. Le Parti contraenti possono denunciare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, mediante una comunicazione scritta per via diplomatica.

4262

2.3.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile relativo alla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 24 novembre 2006

A.

L'accordo contiene una clausola generale e informale di riammissione per i cittadini degli Stati contraenti. Per i cittadini di Stati terzi prevede che ogni Parte contraente riammetta sul suo territorio i cittadini di Paesi terzi che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o dimorare nel territorio dell'altra Parte, a condizione che la persona da riammettere sia in possesso di un visto o di un permesso di dimora valido. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina inoltre la questione del transito sul territorio dell'altra Parte contraente. La protezione dei dati è conforme al diritto svizzero. Il suo campo di applicazione si estende anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione della problematica esistente nell'ambito del controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Poiché la migrazione irregolare è un fenomeno globale e in continua espansione, il nostro Paese è stato obbligato ad avviare negoziati direttamente con i Paesi d'origine e di transito della migrazione irregolare, in particolare l'America del Sud.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 25b capoverso 1 della legge federale 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RU 1999 1111).

E.

Firmato il 24 novembre 2006, l'accordo di riammissione entra in vigore 30 giorni dopo l'ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente sull'adempimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'accordo. La Svizzera ha ratificato l'accordo il 22 maggio 2007; in Cile la procedura è attualmente in corso.

L'accordo è concluso per una durata determinata. Ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso di 90 giorni. La denuncia dell'accordo sarà notificata per via diplomatica e si applicherà anche al Principato del Liechtenstein.

4263

2.3.3

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, firmato il 27 marzo 2006

A.

Il trattato di Singapore sul diritto dei marchi si prefigge di armonizzare le procedure degli uffici nazionali dei marchi e di definire i requisiti formali massimi affinché i depositanti ottengano più facilmente a livello nazionale la protezione dei loro marchi.

B.

Con la ratifica, il 6 luglio 2007, del trattato di Singapore sul diritto dei marchi, la Svizzera si prefigge di armonizzare il diritto dei marchi e di tenere conto dei più recenti sviluppi del diritto intervenuti a livello internazionale dall'entrata in vigore del trattato sul diritto dei marchi del 1994 (TLT). Il campo d'applicazione del trattato di Singapore è stato ampliato rispetto al trattato sul diritto dei marchi del 1994. Esso contiene disposizioni sulla comunicazione elettronica, sull'iscrizione di licenze nel registro nazionale dei marchi, nonché sulle misure in caso d'inosservanza dei termini. Dal profilo strutturale, istituisce una propria assemblea, che dispone in particolare della competenza di modificare le disposizioni d'esecuzione.

C.

La legislazione svizzera è già conforme ai requisiti stabiliti dal trattato di Singapore sul diritto dei marchi, pertanto l'accordo non comporta conseguenze finanziarie.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

E.

Il trattato di Singapore sul diritto dei marchi entra in vigore tre mesi dopo il deposito dei documenti di ratifica o adesione di dieci Stati, che al momento non è ancora avvenuto. La Svizzera ha ratificato il trattato sul diritto dei marchi il 6 luglio 2007. Una Parte contraente può denunciare il trattato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La denuncia diventa effettiva un anno dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notifica.

4264

2.3.4

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri e del commercio internazionale del Canada concernente lo scambio di giovani, concluso il 6 febbraio 2007

A.

Obiettivo principale dell'accordo è l'obbligo di rilasciare a un determinato numero di stagisti, ogni anno e indipendentemente dalle situazioni sui rispettivi mercati nazionali del lavoro, permessi di lavoro e di dimora limitati a 18 mesi, senza accordare la priorità ai propri cittadini. In virtù dell'accordo sugli stagisti concluso fra la Svizzera e il Canada, ogni anno 400 stagisti svizzeri e 400 stagisti canadesi ricevono rispettivamente in Svizzera e Canada un permesso di lavoro limitato a 18 mesi ai fini del perfezionamento professionale e linguistico; il contingente è fissato di anno in anno per corrispondenza.

B.

Dal 5 dicembre 1979, fra la Svizzera e il Canada esiste un accordo sullo scambio di giovani lavoratori. Alla base di questo accordo sugli stagisti vi è l'obiettivo di promuovere il perfezionamento professionale e linguistico di giovani professionisti svizzeri in possesso di un diploma. Da quando esiste l'accordo, questo strumento è utilizzato molto più sovente dagli Svizzeri che dai cittadini canadesi. Esso consente di estendere il campo di applicazione alle persone che intendono compiere un soggiorno di lavoro quale parte della loro formazione e che quindi non hanno ancora concluso una formazione professionale. In generale, tale estensione permette di promuovere lo scambio migliorando nel contempo il rapporto tra Svizzeri e Canadesi.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 1 delle legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e articolo 25b capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RU 1999 1111).

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2007 al momento della sua firma.

4265

2.3.5

Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica popolare di Algeria, concluso il 3 giugno 2006

A.

L'accordo verte sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Stati.

Rispetto ai trattati conclusi in questi ultimi anni, esso non tratta il settore in misura altrettanto completa. L'assistenza giudiziaria è accordata conformemente al rispettivo diritto nazionale. Per la Svizzera, le condizioni relative alla cooperazione sono disciplinate dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).

B.

Lo scopo dell'accordo è di migliorare la lotta contro la criminalità e il terrorismo formalizzando le relazioni di assistenza giudiziaria tra i due Stati.

L'accordo promuove il riavvicinamento con l'Algeria e fa parte di un pacchetto che comprende l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, la formazione dei magistrati algerini e un accordo sulla circolazione delle persone con il relativo protocollo di applicazione.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). La natura dell'accordo è paragonabile a una dichiarazione unilaterale di reciprocità conformemente all'articolo 8 capoverso 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), che rientra nella competenza del Consiglio federale.

E.

L'accordo è stato concluso il 3 giugno 2006 ed è entrato in vigore il 16 dicembre 2007. Può essere denunciato mediante un preavviso di sei mesi.

4266

2.3.6

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica francese in vista delle misure di sicurezza per il Campionato europeo di calcio 2008, concluso il 3 agosto 2007

A.

Lo scambio di lettere disciplina la messa a disposizione temporanea di personale di polizia sul territorio svizzero durante il Campionato europeo di calcio 2008 (EURO 08).

B.

Affinché il Campionato europeo di calcio 2008 si svolga senza intoppi occorre rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. Ciò è particolarmente importante per le zone di frontiera, di cui fa parte anche la regione di Ginevra. L'impegno della polizia francese nell'ambito di EURO 08 si limita esclusivamente al territorio del Cantone di Ginevra.

C.

La Svizzera assumerà i costi dell'impiego dei poliziotti francesi, che sarà oggetto di un preventivo.

D.

Articolo 25 dell'accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 3 agosto 2007. Si applicherà tuttavia solo per una durata limitata dal 1° al 30 giugno 2008.

4267

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cold Response 07» in Norvegia, firmata il 18 dicembre 2006

A.

L'esercitazione multilaterale «Cold Response 2007» ha avuto luogo dal 5 al 13 marzo 2007 in Norvegia. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta con la firma del MoU multilaterale fra la Norvegia e gli Stati partecipanti.

B.

L'esercitazione «Cold Response 2007» ha avuto luogo in un quadro multilaterale e si prefiggeva di promuovere e migliorare la capacità interoperativa a livello statale e di cooperazione ad azioni di promozione della pace. Lo scenario dell'esercitazione ha offerto in pari tempo la possibilità di allenare compiti d'interesse puramente nazionale.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione per un importo di 1,9 milioni di franchi (spese rilevanti dal profilo finanziario 0,9 mio. di fr./ore-uomo 1 mio.) sono stati finanziati da diversi crediti del gruppo della difesa.

D.

Mediante il suo decreto che approva il Partenariato svizzero per la pace PfP/IPP 07, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere gli accordi corrispondenti sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione è fondata sull'articolo 48a capoverso 2 della legge militare (LM; RS 510.10).

E.

Il MoU è stato firmato il 18 dicembre 2006. L'accordo era valido per la durata dell'esercitazione.

4268

2.4.2

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e gli USA concernente l'acquisto reciproco di armamenti, concluso il 15 febbraio 2007

A.

Il MoU prevede che le Parti mantengano la loro collaborazione nell'ambito dell'acquisto di beni d'armamento, utilizzino meglio le loro risorse e rafforzino quindi la capacità di prestazione delle loro industrie d'armamento. È necessario che entrambe le Parti si adoperino per promuovere l'acquisto, l'utilizzazione e l'eliminazione di materiale bellico, nonché per scambiarsi informazioni in merito a questioni relative agli armamenti. Il campo d'applicazione è limitato agli acquisti dei due dipartimenti della difesa. Sono pure compresi acquisti di gruppi d'armamento svizzeri e USA presso i loro sottofornitori su incarico del corrispondente dipartimento della difesa.

B.

Questo strumento permette alla Svizzera di godere di vantaggi nell'ambito degli acquisti di armamenti con gli USA e rafforza l'attuale buona collaborazione fra le Parti contraenti con ripercussioni positive anche sull'industria svizzera. Il MoU rappresenta la prosecuzione dello strumento iniziale del 1988.

C.

Il MoU non ha nessuna ripercussione dal profilo dei costi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

Lo strumento è entrato in vigore con l'ultima firma il 15 febbraio 2007. È valido per cinque anni e si rinnova automaticamente per la stessa durata.

Esso può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4269

2.4.3

Accordo fra la Svizzera e i Paesi Bassi in materia di esercitazioni militari, formazione e istruzione, concluso il 12 aprile 2007

A.

L'accordo definisce un quadro completo per la collaborazione binazionale in materia di formazione militare esistente ma anche futura. Esso è concepito in modo da contemplare più forze (forze terrestri e forze aeree).

B.

I Paesi Bassi sono da molto tempo un importante partner della Svizzera nell'ambito della collaborazione in materia di formazione militare. Contatti esistono soprattutto fra le forze aeree e nell'ambito della promozione della pace. Entrambi gli Stati collaborano nella brigata multinazionale nel nordovest della Bosnia-Erzegovina («Althea»).

C.

L'accordo si fonda sui principi dell'equilibrio reciproco e della reciprocità finanziaria. Esso non ha ripercussioni dal profilo dei costi.

D.

Articolo 48a capoverso 1 e 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo entrerà in vigore con la data della notifica delle due Parti, mediante la quale esse si informano reciprocamente sull'adempimento della procedura di ratifica. Esso è applicato provvisoriamente dal 1° giugno 2007 e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

4270

2.4.4

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Elite 07» in Germania, firmata l'11 maggio 2007

A.

L'esercitazione multilaterale «ELITE 07» ha avuto luogo dal 14 al 28 giugno 2007 in Germania. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta mediante la firma di un accordo d'esecuzione all'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione.

B.

L'esercitazione è servita ad allenare e acquisire capacità specifiche nel settore della condotta elettronica della guerra con mezzi delle forze aeree.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 181 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto che approva l'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere corrispondenti accordi sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo d'esecuzione è entrato in vigore l'11 maggio 2007 ed era valido per la durata dell'esercitazione.

4271

2.4.5

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Longbow/Lancer» in Albania, firmata il 1° giugno 2007

A.

L'esercitazione multilaterale «Cooperative Longbow/Lancer» ha avuto luogo dal 1° al 30 ottobre 2007 in Albania. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta mediante la firma di una corrispondente dichiarazione d'intenti (Statement of Intent) relativa al MoU fra la NATO/SHAPE e il «Council of Ministers» della Repubblica di Albania.

B.

L'esercitazione «Cooperative Longbow/Lancer» ha avuto luogo nell'ambito del Partenariato per la pace e si prefiggeva di promuovere e migliorare la capacità interoperativa a livello statale e di collaborazione ad azioni di mantenimento della pace.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 30 000 franchi sono stati finanziati mediante il credito PfP.

D.

Con il suo decreto che approva il «Programma di partenariato individuale 2007», il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a partecipare a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

La dichiarazione d'intenti è entrata in vigore il 1° giugno 2007 ed era valida per la durata dell'esercitazione.

4272

2.4.6

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Red Baron» e «Wittmund 07» in Germania, firmata il 25 luglio 2007

A.

L'esercitazione bilaterale «Red Baron» ha avuto luogo dal 30 luglio al 10 agosto 2007 a Wittmund/Germania. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta con la firma di un accordo d'esecuzione all'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione.

B.

L'esercitazione è servita all'allenamento comune del combattimento aereo fra le forze aeree svizzere e germaniche e all'esecuzione di esercitazioni di difesa che hanno potuto essere svolte sul mare.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 131 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto che approva l'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere accordi corrispondenti sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo d'esecuzione è entrato in vigore il 25 luglio 2007 ed era valido per la durata dell'esercitazione.

4273

2.4.7

Accordi sulla partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Open Spirit 33/07» in Grecia, firmati il 20 giugno e il 10 luglio 2007

A.

L'esercitazione «Open Spirit 07» ha avuto luogo dal 23 al 30 settembre 2007 insieme alla squadra missilistica 5 della contraerea germanica sull'isola di Creta/GR. In vista di questa esercitazione, i partecipanti hanno svolto un'esercitazione preparatoria a Manching/Germania. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta mediante la firma di un accordo d'esecuzione all'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione. Per l'esercitazione che ha avuto luogo a Creta è stato firmato un accordo separato fra il Consiglio federale e il Ministero greco della difesa.

B.

L'esercitazione si prefiggeva di verificare e testare, insieme alla squadra missilistica 5 della contraerea germanica, la nostra dottrina in materia di formazione e impiego nell'ambito di un lancio tattico di missili con munizione reale (Rapier) contro moderni droni bersaglio e, in pari tempo, di riunire le prime esperienze nell'ambito della cooperazione internazionale.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 1 200 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto che approva l'accordo del 29 settembre 2003 fra il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente la cooperazione fra eserciti nel settore della formazione, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere i corrispondenti accordi sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo d'esecuzione con la Germania è entrato in vigore il 20 giugno 2007. L'accordo con la Grecia è entrato in vigore il 10 luglio 2007. Entrambi erano validi per la durata dell'esercitazione.

4274

2.4.8

Accordo in forma di scambio di note fra la Svizzera e la Grecia concernente l'invio di elicotteri militari per la lotta contro gli incendi in Grecia, concluso il 30 agosto 2007

A.

Questo impiego ha avuto luogo in Grecia dal 27 agosto al 5 settembre 2007.

La partecipazione della Svizzera all'azione di lotta contro gli incendi è stata convenuta mediante un accordo (scambio di note) fra la Svizzera e la Grecia.

B.

L'impiego ha avuto luogo sulla base di una domanda greca di sostegno. Il servizio è stato prestato a titolo di assistenza all'estero. Il contingente svizzero era composto di 3 elicotteri Superpuma, nonché del corrispondente necessario sostegno nel settore della logistica e della condotta (nel complesso circa 50 militari al massimo).

C.

Le spese corrispondono a un controvalore teorico di al massimo 10 milioni franchi. I costi supplementari effettivi per questo impiego all'estero ammontavano a 60 000 franchi, suddivisi in Parti uguali fra il DFAE e il DDPS e finanziati dai crediti esistenti del DFAE e del settore della difesa del DDPS.

D.

Il Consiglio federale ha approvato l'impiego il 29 agosto 2007 e ha autorizzato il DFAE a concludere i necessari accordi per questo impiego. La competenza del Consiglio federale si fonda sull'articolo 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e sull'articolo 150a LM (RS 510.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2007 ed era valido per la durata dell'impiego.

4275

2.4.9

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Arctic Tiger 07» in Norvegia, firmata il 19 settembre 2007

A.

L'esercitazione multinazionale «Arctic Tiger 07» ha avuto luogo dal 24 settembre al 1° ottobre 2007 in Norvegia. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta con la firma di un Technical Arrangement all'Arrangement between the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports acting for the Swiss Federal Council and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway del 31 gennaio 2005.

B.

L'esercitazione si prefiggeva di allenare e aumentare nell'ambito di un gruppo multinazionale la capacità delle forze aeree per l'esecuzione sicura di esercitazioni di difesa aerea.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 120 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto che approva l'Arrangement between the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports acting for the Swiss Federal Council and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway del 31 gennaio 2005, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere i corrispondenti accordi sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 19 settembre 2007 ed era valido per la durata dell'esercitazione.

4276

2.4.10

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nordic Airmeet 07» in Svezia, firmato il 25 settembre 2007

A.

L'esercitazione «Nordic Airmeet» ha avuto luogo dal 24 settembre al 5 ottobre 2007 in Svezia. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta con la firma di un accordo tecnico relative al Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Kingdom of Sweden concerning the Execution of common Activities regarding Military Training and Education in the Field of Land and Air Forces del 24 giugno 2002.

B.

L'esercitazione si prefiggeva principalmente di allenare le operazioni aeree tattiche in scenari realistici diurni e notturni in un contesto multinazionale ai fini della promozione della cooperazione internazionale e della capacità co-operativa (interoperatività).

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 295 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto federale che approva il Memorandum d'intesa fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia concernente l'esecuzione di attività comuni per l'allenamento e la formazione militari nei settori delle forze terrestri e aeree del 24 giugno 2002, il Consiglio federale ha autorizzato il DDPS a concludere i corrispondenti accordi sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 25 settembre 2007 ed era valido per la durata dell'esercitazione.

4277

2.4.11

Adesione della Svizzera all'«Accord partiel élargi sur le sport» (APES) del Consiglio d'Europa, notificata il 1° ottobre 2007

A.

L'APES è un accordo quadro a livello generale che consente al Consiglio d'Europa di trattare ulteriormente in modo mirato il tema dello sport. Gli Stati membri fissano le priorità e i compiti; questi ultimi devono equivalere a quelli del precedente «Comité pour le développement du Sport, CDDS».

Ogni Stato può inoltre integrare nell'APES le proprie esigenze. Il lavoro dell'APES è finanziato mediante contributi annui.

B.

Il Consiglio federale ritiene lo sport un importante strumento di promozione dei tre valori fondamentali del Consiglio d'Europa: democrazia, rispetto dei diritti umani ed educazione.

C.

Il contributo finanziario della Svizzera all'APES dipende dal numero e dall'importanza degli Stati aderenti e si situerà annualmente fra 15 000 e 20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

La dichiarazione d'adesione è stata consegnata al segretario generale del Consiglio d'Europa con data 1° ottobre 2007. L'adesione della Svizzera ha avuto luogo con effetto al 1° gennaio 2008. Un ritiro dall'accordo è possibile con un preavviso di tre mesi per la fine di un anno di computo.

4278

2.4.12

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Nightway 07» in Norvegia, firmata il 5 novembre 2007

A.

L'esercitazione «Nightway 07» ha avuto luogo dal 12 novembre al 7 dicembre 2007 in Norvegia. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata convenuta con la firma di un Technical Arrangement all'Arrangement between the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports acting for the Swiss Federal Council and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway del 31 gennaio 2005.

B.

Nell'ambito della campagna estera «Nightway 07» gli equipaggi hanno l'opportunità di allenare e approfondire le loro capacità sia nei settori del servizio di polizia aerea (allenamento effettivo per impieghi come il WEF ed EURO 08) sia nel settore tattico in condizioni difficili (voli notturni, temporali, freddo, geografia). Hanno inoltre avuto luogo allenamenti di volo comuni con le forze aeree norvegesi.

C.

I costi della partecipazione all'esercitazione pari a 500 000 franchi sono stati finanziati dal budget corrente delle forze aeree.

D.

Con il suo decreto che approva l'Arrangement between the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports acting for the Swiss Federal Council and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway del 31 gennaio 2005, il Consiglio federale autorizza il DDPS a concludere corrispondenti accordi sulla partecipazione a singole esercitazioni. Questa autorizzazione si fonda sull'articolo 48a capoverso 2 LM (RS 510.10).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 5 novembre 2007 ed era valido per la durata dell'esercitazione.

4279

2.4.13

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e la Spagna per la cooperazione nel settore degli armamenti, concluso il 20 novembre 2007

A.

Con la proroga del MoU di 5 anni le Parti intendono approfondire la collaborazione nel settore della tecnica di difesa e potenziare la capacità di prestazione delle rispettive industrie d'armamento.

B.

L'ulteriore approfondimento della collaborazione con la Spagna nel settore degli armamenti si è reso necessario alla luce delle relazioni economiche viepiù forti dei Paesi interessati, nonché degli interessi comuni nel settore della politica di sicurezza, della politica in materia di armamenti, ma anche dei progetti concreti di cooperazione.

C.

L'accordo non ha alcuna ripercussione sui costi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'Addendum al MoU è entrato in vigore con la firma il 20 novembre 2007.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

4280

2.4.14

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Danimarca concernente la collaborazione nel settore dell'armamento, concluso il 27 novembre 2007

A.

Il Memorandum d'intesa prevede che le Parti estendano la loro collaborazione nel settore delle tecniche di difesa, utilizzino meglio le loro risorse e di conseguenza rafforzino la capacità delle loro industrie di armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della collaborazione con la Danimarca in materia di armamenti è necessaria non solo in considerazione dei rapporti economici tra i due Paesi e dei loro interessi comuni nel settore della politica di sicurezza e di armamento, ma anche a causa della loro partecipazione a progetti concreti di cooperazione.

C.

Il Memorandum d'intesa non comporta spese.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore con la firma delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4281

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrain sull'esenzione reciproca da imposte in materia di reddito e patrimonio, conseguiti mediante attività svolte nella navigazione aerea e marittima internazionale, concluso il 9 novembre 2004

A.

Dal profilo formale e materiale, l'accordo è conforme essenzialmente ai principi del modello di accordo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), come pure alla prassi svizzera in materia di trattati intesi a evitare reciprocamente la doppia imposizione di imprese della navigazione aerea e marittima nel traffico internazionale.

B.

Su richiesta del Bahrain, nel 1994 sono stati avviati negoziati per esonerare fiscalmente le rispettive compagnie aeree nazionali (Gulf Air e Swissair).

Singole richieste da parte del Bahrain, che travalicavano le competenze del Consiglio federale, nonché il fatto che l'imposizione non ha luogo nel Bahrain sono stati la causa principale dei lunghi negoziati. L'accordo ha potuto essere firmato infine il 9 novembre 2004. In virtù dello stesso, le prestazioni del traffico internazionale fornite dalle imprese della navigazione aerea e marittima di uno Stato non sono oggetto d'imposizione nell'altro Stato.

C.

L'esenzione fiscale reciproca non ha ripercussioni finanziarie dirette. La perdita di imposte per la Confederazione e i Cantoni è minima.

D.

Decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1).

E.

L'accordo che ha validità temporale illimitata è entrato in vigore il 25 luglio 2007. Esso può essere denunciato con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile.

4282

2.5.2

Memorandum d'intesa (MoU) fra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e le autorità di vigilanza in materia di assicurazione della Romania e della Bulgaria, conclusi rispettivamente il 21 dicembre 2006 e il 7 maggio 2007

A.

Il MoU definisce le modalità dello scambio d'informazioni e della cooperazione fra le autorità di vigilanza in materia di assicurazione.

B.

Il MoU disciplina in particolare la cooperazione nell'ambito della vigilanza sui gruppi e conglomerati, lo scambio generale d'informazioni e la confidenzialità.

C.

Nessuno.

D.

L'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Secondo l'articolo 48a capoverso 1 LOGA il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere trattati internazionali all'Ufficio federale delle assicurazioni private.

E.

Dopo essere stato concluso formalmente con ogni autorità di vigilanza degli altri 28 Stati membri dello SEE fra l'aprile 2006 e il novembre 2006, il presente MoU è entrato in vigore direttamente dopo le singole sottoscrizioni.

Ogni singolo accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

4283

2.5.3

Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni di imprese della navigazione aerea internazionale, concluso il 1° giugno 2007

A.

Il metodo convenuto per evitare le doppie imposizioni nel caso di imprese della navigazione aerea è conforme essenzialmente alla prassi svizzera vigente e ai principi del modello di accordo dell'OCSE per le imposte sul reddito e sul patrimonio. Gli utili di uno Stato contraente, che provengono dall'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, sono imponibili solo in questo Stato.

B.

I negoziati fra il Cile e la Svizzera in vista della conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio si sono protratti per diversi anni e sono stati conclusi nell'aprile 2007. Le convenzioni di doppia imposizione prevedono di regola anche una disposizione intesa a evitare le doppie imposizioni per le imprese della navigazione aerea. Con l'integrazione dal marzo 2006 dei collegamenti verso il Cile nel piano aereo della Swiss International Air Lines Ltd., a causa della mancanza di una convenzione esaustiva di doppia imposizione si è reso necessario l'avvio immediato di negoziati finalizzati alla conclusione di uno speciale accordo allo scopo di evitare a Swiss l'incombente doppia imposizione. Per questa ragione, dato lo svolgimento incerto dei negoziati riguardanti una convenzione esaustiva di doppia imposizione, le autorità competenti di entrambi i Paesi hanno convenuto di concludere il più rapidamente possibile una convenzione di portata limitata intesa a evitare la doppia imposizione di imprese della navigazione aerea, al fine di risolvere almeno questo problema in attesa dell'entrata in vigore della convenzione esaustiva di doppia imposizione. Al momento della sua entrata in vigore, la convenzione parafata nell'aprile 2007 sostituirà questa convenzione e ne riprenderà formalmente e materialmente il contenuto.

C.

Attualmente solo Swiss gestisce un collegamento aereo fra la Svizzera e il Cile. Per evitare la doppia imposizione di imprese della navigazione aerea, la convenzione è conforme alle regole del modello di accordo dell'OCSE e non comporta per il momento nessun impegno finanziario della Svizzera.

D.

Decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1).

E.

Il 7 settembre 2007, la Svizzera ha comunicato al Cile la conclusione della procedura di approvazione, mentre quella in Cile è ancora pendente. A ratifica avvenuta, la convenzione entrerà in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2006. Essa può essere denunciata con un preavviso di 6 mesi prima della fine di un anno civile.

4284

2.5.4

Accordo quadro finanziario fra il commando del Corpo delle guardie di confine del Dipartimento federale delle finanze e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), concluso il 4 giugno 2007

A.

L'accordo quadro finanziario disciplina i dettagli finanziari in relazione all'accordo di lavoro fra il commando del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) del Dipartimento federale delle finanze e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX). Esso fissa segnatamente le condizioni di rimborso in caso di partecipazione a operazioni comuni, allestimento di un modello comune e integrato di valutazione dei pericoli e svolgimento di analisi dei rischi, nonché in questioni di formazione. Sono inoltre disciplinati questioni inerenti alla responsabilità e canali per lo scambio d'informazioni.

B.

Per la Svizzera, la garanzia della sicurezza interna in relazione a EURO '08 non è una grande sfida unicamente dal profilo operativo, ma comporta anche ingenti spese. Sulla base dell'accordo quadro finanziario, il sostegno della Svizzera grazie a FRONTEX avviene per lo più gratuitamente.

C.

I costi in caso di partecipazione a operazioni comuni sono rimborsati alla Svizzera nella misura dell'80 per cento. Tutti gli altri costi sono rimborsati alla Svizzera integralmente. Circa la partecipazione a operazioni comuni decide il commando Cgcf nel singolo caso.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo quadro finanziario è entrato in vigore il 4 giugno 2007 e sarà valido finché la Svizzera non avrà integrato lo sviluppo ulteriore del dispositivo contrattuale di Schengen (adesione a FRONTEX) e l'accordo quadro finanziario non sarà sostituito da una convenzione in materia amministrativa Svizzera-Unione europea.

4285

2.5.5

Accordo operativo fra il commando del Corpo delle guardie di confine del Dipartimento federale delle finanze e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), concluso il 4 giugno 2007

A.

In vista di EURO '08 è stato concluso un accordo operativo con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX). Vi sono disciplinati principalmente lo scambio d'informazioni istituzionalizzato nel settore dell'analisi dei rischi, la cooperazione nel settore della formazione, nonché la possibilità di eventuali operazioni comuni. Lo scopo di FRONTEX è il miglioramento della protezione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE. Ciò dovrà avvenire in particolare mediante il coordinamento delle attività alle frontiere esterne di Schengen, nonché mediante il sostegno delle forze nazionali con informazioni, analisi dei rischi e ausili tecnici. FRONTEX rappresenta uno sviluppo ulteriore della normativa di Schengen. La Svizzera si è impegnata a trasporre nel diritto nazionale la nuova normativa di Schengen. Nel 2008 il Parlamento deciderà circa la collaborazione durevole ed estesa con FRONTEX.

B.

FRONTEX parteciperà, in collaborazione con Svizzera e Austria, all'analisi dei rischi concernenti la migrazione illegale, l'hooliganismo e la criminalità, nonché al sistema d'informazione relativo a EURO 08. Parimenti è elaborato un manuale per i controlli alle frontiere esterne in occasione di grandi eventi sportivi. Funzionari di frontiera della Svizzera potranno inoltre essere impiegati alle frontiere esterne di Schengen allo scopo di impedire l'entrata ad autori di atti violenti e immigrati illegali (Focal Point Offices). Ciò sosterrà in maniera determinante il lavoro del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) nell'ambito di EURO 08. Questa collaborazione rafforzata nell'ambito della protezione delle frontiere è importante e utile e riveste un interesse comune sia per la Svizzera sia per gli Stati dell'UE.

C.

I costi per la partecipazione a operazioni comuni saranno rimborsati alla Svizzera nella misura dell'80 per cento. Tutti gli altri costi sono rimborsati alla Svizzera integralmente. Circa la partecipazione a operazioni comuni decide il commando del Cgcf nel singolo caso.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo operativo è entrato in vigore il 4 giugno 2007 e sarà valido finché la Svizzera non avrà integrato lo sviluppo ulteriore del dispositivo contrattuale di Schengen (adesione a FRONTEX) e l'accordo operativo non sarà sostituito da una convenzione in materia amministrativa Svizzera-UE.

4286

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Honduras concernente la riduzione di debiti dell'Honduras, concluso il 6 febbraio 2007

A.

Le disposizioni principali dell'accordo riguardano la riduzione del 90 per cento dei debiti dell'Honduras. Al riguardo si tratta di crediti garantiti SERV già convertiti del 1993, 1996 e 2000. L'importo complessivo dell'accordo ammonta a circa 7,9 milioni di franchi, di cui circa 5,7 milioni di franchi sono condonati e circa 2,2 milioni di franchi riportati.

B.

Con questo accordo è attuato bilateralmente il Protocollo convenuto il 12 maggio 2005 fra i rappresentanti dei governi degli Stati membri del Club di Parigi e il Governo dell'Honduras. Il presente accordo disciplina la riduzione e la restituzione degli importi convertiti.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la firma il 6 febbraio 2007.

4287

2.6.2

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Brasile inteso alla costituzione di una commissione mista per il commercio e le relazioni economiche, concluso l'8 febbraio 2007

A.

Il MoU (Memorandum d'intesa) si compone di un preambolo e di sei articoli. Esso istituisce una commissione mista per il commercio e le relazioni economiche e disciplina questioni inerenti allo svolgimento degli stessi.

Obiettivi della commissione sono in particolare l'esame dell'opportunità di accordi economici, il promovimento del commercio e degli investimenti, l'esecuzione di consultazioni in merito a questioni economiche specifiche, il sostegno della collaborazione nei settori del commercio, dell'economia, della tecnologia e della scienza, nonché la creazione di un meccanismo per lo scambio di informazioni relative al commercio e agli investimenti. La commissione mista si riunisce una volta all'anno con delegazioni composte di rappresentanti dell'amministrazione e dell'economia privata.

B.

Le buone relazioni economiche fra la Svizzera e il Brasile e le prospettive di crescita delle stesse giustificano una collaborazione strutturata nell'intento di risolvere problemi concreti e di lavorare a progetti d'interesse comune. Con la commissione mista la Svizzera dispone ora di un meccanismo che le consente di far avanzare importanti dossier atti a rafforzare il quadro istituzionale bilaterale.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

Il MoU è entrato in vigore l'8 febbraio 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

4288

2.6.3

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia sul rimborso anticipato dei debiti della Macedonia, concluso il 7 marzo 2007

A.

Nell'accordo è convenuto il rimborso anticipato dei debiti residui della Macedonia risultanti dall'accordo bilaterale di conversione del debito del 9 gennaio 1996. Il rimborso ha avuto luogo con un pagamento unico il 1° aprile 2007. Con il rimborso, l'accordo di conversione del debito del 9 gennaio 1996, che prevedeva un rimborso a rate fino al 2011, non è più in vigore.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera dà seguito a una richiesta della Macedonia e attua una raccomandazione del Club di Parigi del gennaio 2007.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 7 marzo 2007.

4289

2.6.4

Convenzione fra il Governo svizzero e la Banca mondiale relativo al cofinanziamento del progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, conclusa il 21 marzo 2007

A.

La presente convenzione definisce le modalità del sostegno prestato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) alla Repubblica del Tagikistan nell'ambito di un progetto della Banca mondiale.

B.

Questa convenzione disciplina le modalità riguardanti l'aiuto finanziario della Confederazione Svizzera al Tagikistan per l'attuazione del progetto «Energy Loss Reduction». Quest'ultimo prevede di sostenere le compagnie energetiche nazionali «Barki Tajik» e «Tajik Gas» nella diminuzione delle loro perdite commerciali. A tale scopo saranno forniti e installati circa 160 000 apparecchi di misurazione dell'elettricità. La Banca mondiale amministrerà le risorse svizzere secondo l'accordo quadro «Trust Fund» del 1997.

C.

4,1 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 21 marzo 2007 e copre il periodo dal 21 marzo 2007 al 30 aprile 2008. Può essere denunciata per scritto da ambo le Parti con un preavviso di tre mesi.

4290

2.6.5

Accordo fra il Governo svizzero e la Banca mondiale concernente il progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, concluso il 21 marzo 2007

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario non rimborsabile della Confederazione Svizzera per servizi di consulenza nell'ambito del progetto della Banca mondiale a favore della Repubblica del Tagikistan.

B.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario della Confederazione Svizzera al Tagikistan per l'attuazione del progetto «Energy Loss Reduction». Esso prevede di sostenere le compagnie energetiche nazionali «Barki Tajik» e «Tajik Gas» nella riduzione delle loro perdite commerciali.

Stabilisce che l'importo previsto rappresenta un complemento al finanziamento a favore del Tagikistan nell'ambito del «Development Financing Agreement» della Banca mondiale. La Svizzera sarà responsabile dell'acquisizione dei servizi di consulenti da essa finanziati, sebbene possa far capo ai servizi di consulenza della Banca mondiale.

C.

3,9 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2007 e copre il periodo dal 21 marzo 2007 al 30 aprile 2008. Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di tre mesi.

4291

2.6.6

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il sostegno finanziario al progetto «Energy Loss Reduction», concluso il 2 aprile 2007

A.

L'accordo definisce le modalità in relazione all'aiuto finanziario non rimborsabile della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) alla Repubblica del Tagikistan nell'ambito di un progetto della Banca mondiale.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Quest'ultimo prevede di sostenere le compagnie energetiche nazionali «Barki Tajik» e «Tajik Gas» nella riduzione delle loro perdite commerciali. A tale scopo sono installati dispositivi di misurazione dell'elettricità e del gas e introdotti sistemi automatici di fatturazione. Il governo del Tagikistan è inoltre sostenuto nello sviluppo e nell'attuazione di riforme settoriali.

C.

8 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2007 e copre il periodo dal 2 aprile 2007 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4292

2.6.7

Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'UNIDO e la Repubblica del Ghana per il rafforzamento delle capacità del Ghana nel settore delle norme industriali e delle prove di conformità, conclusa il 19 aprile 2007

A.

La convenzione di progetto definisce le modalità di pagamento per la collaborazione fra la Svizzera, l'UNIDO e la Repubblica del Ghana per l'attuazione di un progetto finalizzato ad accrescere le capacità del Ghana nell'ambito delle norme industriali e delle prove di conformità.

B.

Mediante l'approntamento di migliori procedure di misurazione e controlli, i prodotti di imprese del Ghana possono essere destinati all'esportazione.

L'adempimento di norme internazionali agevola l'accesso ai mercati dei Paesi industrializzati.

C.

2 731 210 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione di progetto è entrata in vigore il 19 aprile 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciata per scritto dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

4293

2.6.8

Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica araba d'Egitto relativo alla seconda fase del progetto svizzero-egiziano «Upgrading of Radiology Services at the Hospitals of the MoHP», concluso il 9 maggio 2007

A.

Il MoU (Memorandum d'intesa) definisce le modalità in relazione al finanziamento misto e al finanziamento non rimborsabile concesso dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al Ministero egiziano della sanità e della popolazione per la fornitura di apparecchi di radiologia destinati a 102 ospedali e al miglioramento delle prestazioni di servizi nel settore della radiologia.

B.

Il MoU disciplina le modalità di attuazione del programma. Quest'ultimo sostiene il Ministero egiziano della sanità nell'acquisto di nuovi apparecchi di radiologia destinati a 102 ospedali del settore sanitario pubblico. Inoltre, nell'ambito di un'assistenza tecnica sono elaborate e attuate direttive in materia di radioprotezione, standard degli edifici, gestione della qualità, gestione del materiale, gestione dell'informazione, standard del lavoro, manutenzione e controlling. Sulla base di un vasto programma di formazione saranno istruiti non solo radiologi, ma anche tecnici e direttori di ospedale.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 9 maggio 2007. Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di sei mesi.

4294

2.6.9

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita di Tanzania per la concessione di un aiuto budgetario per il periodo luglio 2007­ giugno 2009, concluso il 9 maggio 2007

A.

L'aiuto budgetario triennale si prefigge di sostenere il governo della Tanzania nell'implementazione della strategia tanzaniana mirata alla crescita e alla lotta contro la povertà. L'aiuto budgetario è fornito nell'ambito di un «programma multidonatori», a cui hanno aderito 14 donatori e che la Svizzera ha presieduto nel 2007. I pagamenti sono vincolati all'adempimento di una condizionalità negoziata con il governo. Importanti elementi per la valutazione dei pagamenti sono la stabilità economica, nonché i progressi nell'implementazione di riforme volte al miglioramento della gestione di bilancio e alla promozione del settore privato.

B.

L'operazione è parte integrante del programma specifico Tanzania elaborato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. Questo programma prevede di sostenere la Tanzania nell'attuazione della strategia di lotta alla povertà e di crescita a livello macroeconomico e progettuale. L'aiuto budgetario consente alla Svizzera di disporre di una buona piattaforma di discussione sul miglioramento delle condizioni quadro per lo sviluppo del settore privato e sulla ripartizione del budget statale. L'operazione relativa all'aiuto budgetario è inoltre un importante strumento con il quale la Svizzera attua gli impegni relativi a «Ownership» e «Alignment», assunti nell'ambito della Dichiarazione di Parigi in merito all'efficacia dell'aiuto allo sviluppo.

C.

19 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2007 ed è valido dal 1° maggio 2007 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4295

2.6.10

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in collaborazione con la «Food and Agriculture Organization» delle Nazioni Unite, e la Repubblica socialista del Vietnam, Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, relativo al «Zoonotic and animal diseases affecting trade projekt», concluso l'8 giugno 2007

A.

Il MoU definisce le modalità dell'assistenza tecnica in relazione agli impegni sanitari e fitosanitari (SPS) del Vietnam, che riguardano malattie zoonotiche e animali rilevanti per il commercio.

B.

Il MoU disciplina le modalità di attuazione del programma. Mediante l'assistenza tecnica a favore dei servizi veterinari sarà eseguita una valutazione dei rischi riferita a malattie prioritarie e rilevanti per il commercio.

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore l'8 giugno 2007 e copre il periodo di un anno.

Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di tre mesi.

4296

2.6.11

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Camerun concernente la riduzione e il riporto del pagamento di debiti del Camerun, concluso il 13 luglio 2007

A.

L'accordo disciplina la conversione del debito, compresa una riduzione dei debiti del Camerun nei confronti della Svizzera. Si tratta al riguardo di crediti garantiti GRE già convertiti una volta e previsti in tre precedenti accordi di conversione. Dell'importo globale del credito, su circa 16,5 milioni di franchi vengono condonati complessivamente circa 10 milioni di franchi e convertiti 6,5 milioni (ammortamento entro il 2025).

B.

Con questo accordo, il Protocollo convenuto il 26 giugno 2006 fra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi e il Governo del Camerun è attuato bilateralmente.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore con la sua firma il 13 luglio 2007.

4297

2.6.12

Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam intesa al rafforzamento delle autorità vietnamite della concorrenza, conclusa il 16 luglio 2007

A.

La convenzione di progetto definisce le modalità in relazione al rafforzamento delle autorità vietnamite della concorrenza.

B.

La convenzione di progetto disciplina le modalità di attuazione del programma. Mediante il rafforzamento dell'efficacia della normativa in materia di concorrenza e il miglioramento delle capacità istituzionali delle autorità della concorrenza, il progetto contribuirà fra l'altro a rilanciare l'esportazione di prodotti vietnamiti.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione di progetto è entrata in vigore il 16 luglio 2007 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciata per scritto da ambo le Parti con un preavviso di sei mesi.

4298

2.6.13

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam concernente lo «Swiss-Vietnamese Intellectual Property Project», concluso il 16 luglio 2007

A.

L'accordo di progetto definisce le modalità di sostegno del Vietnam per il rafforzamento della sua legislazione in materia di questioni di proprietà intellettuale («Intellectual Property Rights») e della relativa esecuzione, nonché l'approntamento di un sistema per la protezione del sapere tradizionale e dell'applicazione pratica delle indicazioni geografiche.

B.

L'accordo di progetto disciplina le modalità di attuazione del programma.

Grazie all'attuazione e all'applicazione pratica della protezione della proprietà intellettuale, il Vietnam dovrà posizionarsi con maggiore forza nell'economia globale e dovrà essere in grado di approfittare al meglio del potenziale per incrementare gli investimenti e il commercio.

C.

999 800 dollari USA. Aiuto svizzero allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 16 luglio 2007 e abbraccia il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2010. Esso può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di sei mesi.

4299

2.6.14

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) concernente un contributo al Fondo dell'OMC nell'ambito delle agevolazioni commerciali, concluso il 17 luglio 2007

A.

Il MoU definisce le modalità di accertamento dei bisogni nei Paesi membri dell'OMC nell'ambito delle agevolazioni commerciali.

B.

Il MoU disciplina le modalità di attuazione del progetto. Dando seguito ad accertamenti dei bisogni nell'ambito delle agevolazioni commerciali, sarà offerta ai Paesi in sviluppo che sono membri dell'OMC la possibilità di individuare le loro esigenze in vista dei negoziati correnti OMC e con riferimento ai progetti di assistenza tecnica.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 17 luglio 2007 e copre il periodo dal 17 luglio 2007 al 16 luglio 2008. Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di tre mesi.

4300

2.6.15

Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo della Confederazione Svizzera e il «People's Committee» vietnamita della Provincia Ba Ria ­ Vung Tau concernente il progetto «Ba Ria Wastewater Collection and Treatment», concluso il 18 luglio 2007

A.

Il MoU (Memorandum d'intesa) definisce le modalità relative al sostegno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al «People's Committee» vietnamita per l'ampliamento del sistema di smaltimento delle acque luride, come pure per la costruzione di un impianto di depurazione delle acque luride a Ba Ria.

B.

Il MoU disciplina le modalità di attuazione del programma. Quest'ultimo prevede il rinnovo dell'impianto esistente di smaltimento delle acque luride e il suo ampliamento mediante nuovi allacciamenti alle case, nonché la costruzione di un nuovo impianto di depurazione delle acque luride. Il personale della società gerente pubblica sarà inoltre formato in vista di una gestione e manutenzione conforme alle norme specifiche del settore. I costi dell'installazione pari a 10,46 milioni di franchi e il contributo supplementare di 1,38 milioni di franchi per l'assistenza tecnica e il finanziamento degli allacciamenti alle case sono coperti grazie a un accordo di finanziamento misto con il Vietnam.

C

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 18 luglio 2007. Può essere denunciato per scritto da ambo le Parti con un preavviso di sei mesi.

4301

2.6.16

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Svizzera e l'India relativo alla protezione della proprietà intellettuale, concluso il 7 agosto 2007

A.

Il MoU si prefigge di costituire un gruppo di lavoro incaricato di trattare determinate questioni inerenti alla proprietà intellettuale, come l'impedimento della produzione, della distribuzione e della vendita di prodotti falsificati, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi connessi con simili prodotti. Esso prevede uno scambio d'informazioni e di esperienze fra le delegazioni.

B.

La proprietà intellettuale riveste un ruolo di primo piano nel commercio internazionale sia a livello commerciale sia a livello degli investimenti e tocca numerosi settori dell'economia svizzera, in particolare l'industria farmaceutica e quella orologiera. La Svizzera ha l'obbligo di promuovere una protezione giuridica efficace delle sue imprese e presta la stessa attenzione sia al rispetto del diritto sia alla sua esecuzione. I lavori che scaturiscono dagli incontri fra esperti rappresentano un passo avanti in un settore importante e possono solo giovare alle relazioni economiche svizzero-indiane.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

E.

Il MoU è entrato in vigore con la sua firma il 7 agosto 2007. Può essere denunciato in ogni momento da ambo le Parti con un preavviso di 30 giorni.

4302

2.6.17

Accordo fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la «Royal Scientific Society» riguardante la «Contribution to the Cleaner Production Project» in Giordania, concluso il 30 agosto 2007

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il sostegno alla seconda fase del «Cleaner Production Center» Giordania.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Mediante il consolidamento della «Cleaner Production Unit» in seno alla «Royal Scientific Society», alle imprese in Giordania viene offerta una consulenza in materia di ecologia su temi specifici.

C.

782 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2007 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto nei casi di forza maggiore o di inadempienza degli obblighi contrattuali.

4303

2.6.18

Memorandum d'intesa (MoU) fra il Governo svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica araba d'Egitto, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale, riguardante il rafforzamento della cooperazione in materia di sviluppo economico, concluso il 31 agosto 2007

A.

Il MoU (Memorandum d'intesa) è una dichiarazione d'intenti volta a rafforzare la cooperazione economica allo sviluppo. È stato elaborato nel quadro degli accordi dell'AELS, firmati il 27 gennaio 2007 in occasione del «World Economic Forum» di Davos.

B.

Il MoU abbozza gli strumenti che potrebbero essere impiegati per rafforzare la cooperazione economica allo sviluppo e definisce eventuali priorità del programma.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 31 agosto 2007.

4304

2.6.19

Accordo fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Perù, Lima, e l'«Agencia Peruana di Cooperación Internacional», Lima, concluso il 17 settembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il sostegno alla seconda fase del progetto «Perubiodiverso», volto a rafforzare e promuovere i prodotti e servizi della biodiversità nel quadro del programma nazionale BioTrade.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto «Perubiodiverso». Il progetto sostiene il commercio di prodotti e servizi della biodiversità. Verrà implementato dall'Agenzia tedesca per la cooperazione tecnica (Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit; GtZ) nell'ambito di un programma per lo sviluppo rurale sostenibile («Programa de Desarrollo Rural Sostenible»).

C.

2 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è applicato provvisoriamente dal 1° aprile 2007, entra in vigore con la conferma scritta delle procedure interne necessarie e copre il periodo fino al 31 marzo 2010. Può essere denunciato per scritto da entrambe le Parti mediante un preavviso di 90 giorni nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

4305

2.6.20

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Ministero delle finanze della Repubblica di Tanzania riguardante l'assistenza tecnica al Ministero delle finanze, concluso il 25 settembre 2007

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano l'assistenza fornita al Ministero delle finanze per rafforzare le competenze in materia di analisi macroeconomica e fiscale del Dipartimento per l'analisi delle politiche (Policy Analysis Department, PAD). L'importo complessivo dell'accordo ammonta a 2 222 650 dollari, di cui 1 313 000 gestiti direttamente dal Ministero delle Finanze tanzaniano e 909 650 canalizzati attraverso il Centro d'assistenza tecnica estafricano del FMI (East AFRITAC).

B.

L'assistenza tecnica rappresenta una misura d'accompagnamento all'aiuto budgetario e punta a migliorare l'amministrazione delle finanze pubbliche in Tanzania.

C.

2 222 650 dollari.

D.

La legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) costituisce il quadre giuridico dell'accordo. Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 e all'allegato 1 dell'ordinanza del 12 dicembre 1977 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.01; RU 1996 2243) e all'istruzione relativa alla delega di competenze del 1° ottobre 2006, la competenza finanziaria per le misure dell'aiuto finanziario bilaterale (per il quale è competente la SECO) inferiori a 5 milioni di franchi è di pertinenza del responsabile del settore Cooperazione e sviluppo economici.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2007. Contiene una clausola di denuncia.

4306

2.6.21

Accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'inclusione del Principato del Liechtenstein nell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso il 27 settembre 2007

A.

Il campo d'applicazione dell'accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo», RS 0.631.112.514) è esteso al Principato del Liechtenstein. Gli adeguamenti specifici per il Liechtenstein riguardo agli allegati 4­11 dell'accordo agricolo sono stabiliti nell'allegato dell'accordo aggiuntivo. Vengono nel contempo sospese per la durata d'applicazione dell'accordo aggiuntivo le relative disposizioni dell'Accordo SEE concernenti il Liechtenstein, che non diventa Parte dell'accordo agricolo. Il Principato ottiene tuttavia lo statuto di osservatore e potrà difendere i propri interessi per il tramite della delegazione svizzera nel Comitato misto per l'agricoltura e nei suoi gruppi di lavoro e nel Comitato misto veterinario.

B.

Sulla base del Trattato d'unione doganale del 1923 fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, finora tutte le concessioni tariffarie dell'accordo agricolo e alcune concessioni non tariffarie si applicavano anche al Liechtenstein. Il Liechtenstein è nel contempo anche membro dell'Accordo SEE, così che normative differenti fra l'accordo agricolo e l'accordo SEE hanno più volte portato a difficoltà e incertezze nella pratica. Nel 2003, il Liechtenstein ha perciò fatto richiesta alla Svizzera e alla CE di estendere il campo d'applicazione dell'accordo agricolo al Principato.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 177a capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2007. Può essere denunciato da ognuna delle tre Parti mediante un preavviso scritto di un anno.

4307

2.6.22

Convenzione di progetto fra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica Popolare Democratica del Laos, rappresentata dal Ministero per la pianificazione e gli investimenti (MPI), nel settore dei negoziati OMC, concluso il 1° novembre 2007

A.

La convenzione di progetto definisce le modalità di cooperazione fra la Svizzera e il Laos per attuare un progetto volto a rafforzare le capacità negoziali del Laos nel processo di adesione all'OMC. IDEAS Centre, organizzazione non governativa con sede a Ginevra, è stata incaricata di attuare il progetto.

B.

Grazie all'assistenza tecnica nel processo di adesione all'OMC, il governo laotiano potrà difendere in maniera efficace a livello multilaterale i propri interessi d'intesa con il suo piano di sviluppo nazionale e con gli accordi commerciali bilaterali e regionali.

C.

370 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione di progetto è entrata in vigore il 1° novembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2010. Può essere denunciata dalle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

4308

2.6.23

Accordo di progetto fra la Confederazione Svizzera, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e la Repubblica dell'Azerbaigian, Ministero degli Affari esteri, concluso il 14 novembre 2007

A.

L'accordo di progetto definisce le modalità del sostegno all'Azerbaigian per rafforzarne la legislazione in materia di proprietà intellettuale («Intellectual Property Rights») e la sua osservanza.

B.

L'accordo di progetto disciplina le modalità di attuazione del programma.

Grazie all'osservanza e all'applicazione pratica della protezione della proprietà intellettuale, l'Azerbaigian dovrebbe integrarsi meglio nell'economia mondiale e poter sfruttare meglio il potenziale di sviluppo degli investimenti e del commercio.

C.

300 000 dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto entrerà in vigore non appena entrambe le Parti avranno attuato tutte le procedure interne. Questo è già avvenuto da parte svizzera, la procedura di ratifica interna dell'Azerbaigian si concluderà nel 2008.

L'accordo copre un periodo di 24 mesi. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

4309

2.6.24

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno di Giordania riguardante il progetto «Healthcare Waste Management» nel Nord della Giordania, concluso il 26 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il progetto di finanziamento misto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e del Regno di Giordania per progettare un inceneritore di rifiuti ospedalieri nel Nord della Giordania (distretti di Irbid, Mafraq, Jerash e Ajlun).

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto, che prevede tre componenti: i) la costruzione di un inceneritore presso la «Jordan University of Science and Technology» (JUST); ii) il sostegno alla JUST e al Ministero della Sanità nello sviluppare un piano d'esercizio per l'inceneritore; iii) il sostegno ai partner interessati nell'introdurre una gestione efficace dei rifiuti ospedalieri.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2007 e rimarrà in vigore fino a che gli obblighi derivanti dall'accordo saranno adempiuti. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di sei mesi.

4310

2.6.25

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Benin concernente un aiuto budgetario, concluso il 4 dicembre 2007

A.

L'accordo riguarda un aiuto budgetario a favore del Benin per il periodo 2007­2009. Questo aiuto rientra nell'ambito di un meccanismo di coordinamento tra diversi creditori che prevede valutazioni e rendiconti congiunti.

B.

L'accordo s'inserisce nel contesto della cooperazione svizzera allo sviluppo.

L'obiettivo dell'aiuto è sostenere il Benin nel'attuazione della sua strategia di lotta contro la povertà con particolare attenzione per le finanze pubbliche.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

4311

2.6.26

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto budgetario per il periodo 2007­2009, concluso l'11 dicembre 2007

A.

L'obiettivo dell'aiuto budgetario triennale è di sostenere il Governo del Mozambico nell'attuare la seconda strategia di lotta contro la povertà, nel mantenere la stabilità macroeconomica e nel migliorare l'efficacia delle spese pubbliche. L'aiuto budgetario è fornito nel quadro di un «programma multidonatori» a cui appartengono 19 donatori che hanno firmato con il Governo un «Memorandum of Understanding» congiunto (2004­2009) riguardante la concessione dell'aiuto budgetario. I versamenti sono condizionati dalle prestazioni e dai risultati raggiunti dal Governo e vengono effettuati in tre tranche annuali. Importanti elementi per giudicare i versamenti sono la stabilità dell'economia nazionale e i progressi registrati nell'implementare riforme atte a migliorare la gestione del budget e a promuovere il settore privato.

B.

L'operazione è parte integrante del programma per il Mozambico 2007­ 2011 elaborato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. Il programma prevede di sostenere il Mozambico nell'attuare la strategia di lotta contro la povertà a livello complessivo e di singoli progetti. L'aiuto budgetario offre una piattaforma di dialogo nella quale va a integrarsi l'intero programma svizzero. L'operazione di aiuto budgetario è inoltre uno strumento importante con il quale la Svizzera mette in atto gli obblighi assunti nel quadro della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto allo sviluppo e riguardanti «Ownership» e «Alignment».

C.

24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso scritto di tre mesi o, in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

4312

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Accordo multilaterale M 180 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT, in relazione con la sottosezione 1.1.4.2, concluso l'8 giugno 2007

A.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di talune merci pericolose, tenendo così conto degli interessi dell'economia senza pregiudicare la sicurezza.

B.

Già oggi, nel caso di trasporti in una catena di trasporto che include un trasporto marittimo o aereo, a determinate condizioni non devono essere osservate tutte le disposizioni dell'ADR. L'accordo multilaterale M180 mira a estendere l'agevolazione, consentendo il trasporto su strada di taluni recipienti non conformi all'ADR dal luogo d'immagazzinamento temporaneo sino al consumatore finale. L'estensione si limita a due casi, ossia, da un lato, ai gas e ai liquidi elencati nell'istruzione P 200 in materia d'imballaggio (sottosezione 4.1.4.1 ADR) e, dall'altro, ai recipienti a pressione ammessi dall'U.S. Departement of Transport. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i recipienti devono essere verificati da una persona competente ed etichettati conformemente alla sezione 5.2.1 ADR. L'accordo è valido fino al 1° giugno 2011 e finora è stato firmato da 12 Parti contraenti dell'ADR, in particolare da tutti i nostri vicini (fatta eccezione per il Liechtenstein).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 106 capoverso 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2007 per la Svizzera ed è valido fino al 1° giugno 2011. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari e si applica quindi fino alla data summenzionata solamente per il trasporto nei territori degli Stati Parte all'ADR che hanno firmato l'accordo e non l'hanno denunciato.

4313

2.7.2

Accordo multilaterale M 183 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante il trasporto in conformità con la sottosezione 1.1.3.6 e con la necessaria informazione nel documento di trasporto, concluso l'8 giugno 2007

A.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di talune merci pericolose, tenendo così conto degli interessi dell'economia senza pregiudicare la sicurezza.

B.

L'accordo multilaterale M183 concede talune agevolazioni concernenti il documento di trasporto per i trasporti di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR che non superano determinate quantità per unità di trasporto. L'agevolazione verrà probabilmente integrata nella prossima versione dell'ADR ed è limitata al 31 dicembre 2008. Finora, è stato firmato da tre Parti.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 106 capoverso 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2007 per la Svizzera ed è valido fino al 1° giugno 2011. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari e si applica quindi fino alla data summenzionata solamente per il trasporto nei territori degli Stati Parte all'ADR che hanno firmato l'accordo e non l'hanno denunciato.

4314

2.7.3

Accordo multilaterale M 183 secondo la sezione 1.5.1 allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) riguardante l'applicazione della deroga del paragrafo 1.1.4.2.1 al trasporto delle materie della classe 9, non soggette al Codice IMDG o alle istruzioni tecniche dell'ICAO, in una catena di trasporto che include un trasporto marittimo o aereo, concluso l'8 giugno 2007

A.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di talune merci pericolose, tenendo così conto degli interessi dell'economia senza pregiudicare la sicurezza.

B.

L'accordo si riferisce ai trasporti in una catena di trasporto che include un trasporto marittimo o aereo. Dal 2007, le merci pericolose della classe 9, considerate tali secondo l'ADR ma non dalle prescrizioni internazionali sui trasporti aerei o marittimi, non sono più esenti dalle prescrizioni dell'ADR sui percorsi iniziali e finali di un trasporto aereo o marittimo (con termine di transizione al 30 giugno 2007). Questa possibilità di classificazione differenziata dovrebbe però sparire nel 2009, poiché probabilmente a quel momento i criteri di classificazione dell'ADR verranno ripresi nelle normative internazionali sui trasporti aerei o marittimi. Alfine di evitare all'economia, durante questo periodo transitorio, difficoltà di applicazione pratiche risultanti dalle divergenze appena descritte, si propone di firmare la convenzione entrata in vigore di recente, limitata al 30 giugno 2009 e finora applicata in quattro Stati.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 106 capoverso 9 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2007 per la Svizzera ed è valido fino al 1° giugno 2011. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari e si applica quindi fino alla data summenzionata solamente per il trasporto nei territori degli Stati Parte all'ADR che hanno firmato l'accordo e non l'hanno denunciato.

4315

2.7.4

Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sugli oneri d'esercizio della sistemazione idroelettrica di Emosson dovuti al canone per i diritti d'acqua, conclusa il 22 febbraio 2007

A.

Con riferimento ai colloqui fra le delegazioni svizzera e francese del 16.12.2004, 11.3.2005, 22.11.2005, 8.2.2006 e 4.5.2006, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione e il Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria, da una parte, e il concessionario, dall'altra, conformemente all'articolo 12 della Convenzione del 23 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson, hanno concluso una convenzione concernente l'ammontare del canone per i diritti d'acqua.

B.

Con l'entrata in vigore della modifica del 1996 dell'articolo 49 capoverso 1 della LUFI del 22 dicembre 1916, dal 1° maggio 1997 il canone annuo per gli impianti idraulici svizzeri è stato aumentato a 80 franchi per chilowatt lordo. Tuttavia, per gli impianti quali la sistemazione idroelettrica di Emosson, esercitati in base a un accordo internazionale, ad ogni modifica dell'aliquota massima del canone per i diritti d'acqua è necessario concludere bisogno della conclusione di un accordo internazionale. Il testo concernente l'adeguamento del canone per i diritti d'acqua è intitolato «convention relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson» (convenzione sugli oneri d'esercizio della sistemazione idroelettrica di Emosson dovuti al canone per i diritti d'acqua). Conformemente all'articolo 12 della Convenzione di Emosson del 1963, l'entrata in vigore della suddetta convenzione presuppone la conferma delle due Alte Parti dell'armonizzazione delle concessioni.

L'armonizzazione è stata confermata dallo scambio della suddetta convenzione firmata dalle Parti. La firma della convenzione è stata raccomandata dalla Commissione permanente di vigilanza della diga di Emosson istituita in virtù dell'articolo 4 della Convenzione del 1963.

C.

Aumento progressivo del canone per i diritti d'acqua fino al massimo consentito dal diritto federale. 65 franchi per chilowatt lordo per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007; 70 franchi per chilowatt lordo per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009; 75 franchi per chilowatt lordo per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011; 80 franchi per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2012. La parte Svizzera si impegna affinché fino al 2015 non sopravvenga né una retroattività di questo incremento né un altro aumento del canone.

D.

Articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche (LUFI; RS 721.80);

E.

Firmato dalla Svizzera il 22 febbraio 2007 e dalla Francia il 29 gennaio 2007, l'accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006.

Avrà effetto fino al 2015.

4316

2.7.5

Memorandum d'intesa (MoU) fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana riguardante il riconoscimento reciproco dei certificati di origine per la corrente elettrica prodotta da energia rinnovabile, concluso il 6 marzo 2007

A.

La principale disposizione della convenzione riguarda il riconoscimento reciproco dei certificati di origine per la corrente elettrica prodotta da energia rinnovabile. Essa stabilisce inoltre i criteri per il rilascio dei certificati di origine e un meccanismo di verifica.

B.

L'UE ha elaborato un sistema nel quale la corrente elettrica prodotta da energia rinnovabile è contrassegnata e venduta sotto forma di certificati di origine. Poiché finora la Svizzera non ha potuto prendere parte a questo sistema, ha concluso un accordo bilaterale con l'Italia nel quale entrambi i Paesi si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati d'origine rilasciati su scala nazionale per la corrente elettrica prodotta da energia rinnovabile. Tale normativa interstatale è importante dato che la Svizzera esporta molta di questa corrente verso l'Italia.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Conformemente all'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data della firma il 6 marzo 2007, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006. Contiene una clausola di denuncia.

4317

2.7.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Cambogia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 6 febbraio 2007

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LA; RS 748.0).

E.

L'accordo è applicato provvisoriamente dal 6 febbraio 2007. Il Consiglio federale ha ratificato l'accordo con decisione del 24 ottobre 2007. Entrerà in vigore dopo notifica reciproca che le procedure costituzionali sono adempiute. La denuncia diverrà efficace l'ultimo giorno del periodo d'orario in corso, sempreché siano trascorsi 12 mesi dalla ricezione della notifica.

4318

2.7.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea, concluso il 17 aprile 2007

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 19 maggio 1966.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2008. La denuncia diverrà efficace l'ultimo giorno del periodo d'orario in corso, sempreché siano trascorsi 12 mesi dalla ricezione della notifica.

4319

2.7.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Sudafricana concernente il traffico aereo, concluso l'8 maggio 2007

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 19 ottobre 1959.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2007. La denuncia diverrà efficace 12 mesi dopo la notifica della denuncia da parte di uno degli Stati.

4320

2.7.9

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania concernente il traffico aereo di linea, concluso il 9 maggio 2007

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 14 marzo 1986.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2007. La denuncia diverrà efficace l'ultimo giorno del periodo d'orario in corso, sempreché siano trascorsi 12 mesi dalla ricezione della notifica.

4321

2.7.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente il traffico aereo di linea, concluso l'11 maggio 2005

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 19 dicembre 1967.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2008. La denuncia diverrà efficace l'ultimo giorno del periodo d'orario in corso, sempreché siano trascorsi 12 mesi dalla ricezione della notifica.

4322

2.7.11

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran concernente il traffico aereo, concluso il 24 maggio 2004

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari; sostituisce l'accordo del 31 dicembre 1972.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2007. La denuncia diverrà efficace 12 mesi dopo la notifica della denuncia da parte di uno degli Stati.

4323

2.7.12

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda concernente il traffico aereo di linea, concluso il 9 settembre 1999

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la gestione di linee aeree regolari.

B.

L'accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei, come definita da Parlamento e Governo. Detta politica prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non è possibile.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LA; RS 748.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2007. La denuncia diverrà efficace 12 mesi dopo la notifica della denuncia da parte di uno degli Stati.

4324

2.7.13

Convenzione di finanziamento e di realizzazione dei lavori riguardanti l'ammodernamento della linea Parigi-Digione-Dole-Losanna/Neuchâtel-Berna (Arco del Giura), fra il Governo della Repubblica francese, il Consiglio federale svizzero, la Regione Franche-Comté, la Regione Borgogna e Réseau Ferré de France, conclusa il 19 febbraio 2007

A.

La convenzione disciplina le modalità di realizzazione e di finanziamento delle misure adottate miranti a migliorare la tratta di raccordo alla rete ferroviaria francese ad alta velocità attraverso l'Arco del Giura.

B.

La convenzione è stata elaborata su desiderio reciproco delle Parti e rappresenta una convenzione d'esecuzione sulla base dell'accordo concluso nel 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di modernizzazione della linea ferroviaria Parigi­Digione­Dole­Losanna/ Neuchâtel­Berna (RS 0.742.140.334.973).

C.

Il finanziamento delle misure è disciplinato nella legge del 18 marzo 2005 sul raccordo RAV (RS 742.140.3) e nel relativo decreto federale dell'8 marzo 2005 concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV (FF 2005 4637).

D.

Convenzione del 5 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità, entrata in vigore il 28 marzo 2003 (RS 0.742.140.334.97), legge del 18 marzo 2005 sul raccordo RAV (RS 742.140.3), decreto federale dell'8 marzo 2005 concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV (FF 2005 4637).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 19 febbraio 2007 ed è valida fino al momento dell'adempimento degli impegni ivi contenuti. A determinate condizioni, può essere denunciata dalle Parti con un preavviso scritto di 15 giorni con conferma di ricezione.

4325

2.7.14

Convenzione fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia della Repubblica d'Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario, conclusa il 14 settembre 2007

A.

La convenzione disciplina l'informazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure previste nel quadro della cooperazione nel settore ferroviario.

B.

La convenzione è stata conclusa su desiderio reciproco delle tre Parti. I lavori si svolgono nel quadro della pianificazione ferroviaria e sono (da parte svizzera) parte integrante del progetto Ferrovia 2000. La convenzione costituisce un completamento degli sforzi della Confederazione per adempire il compito del raccordo della Svizzera orientale alla rete europea ad alta velocità disciplinato nel decreto FTP (disposizione transitoria 3 dell'art. 87 Cost.) e adempie nel contempo il progetto, menzionato nell'articolo 3 capoverso 3 della convenzione bilaterale fra la Svizzera e l'Austria sulla cooperazione per il futuro sviluppo del settore ferroviario, di esaminare il collegamento ferroviario Feldkirch ­ Buchs SG.

C.

Non implica obblighi finanziari per la Svizzera.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 2007 ed è conclusa per una durata indeterminata; può essere denunciata per scritto in ogni momento da ciascuna Parte contraente e in questo caso cessa di avere effetto sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia.

4326

2.7.15

Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Ex-Vessel Melt Coolability and Concrete Interaction During a Severe Accident» (MCCI-2), concluso il 1° aprile 2006

A.

L'obiettivo dell'accordo di ricerca è di acquisire nuove conoscenze sulla raffreddabilità della fusione del nucleo e sull'interazione fra quest'ultima e il cemento. A tale scopo, sono stati effettuati esperimenti presso l'Argonne National Laboratory di Chicago (USA).

B.

Il progetto MCCI dell'OCSE fornisce preziose indicazioni sul comportamento della fusione del nucleo che, in caso di grave incidente in una centrale nucleare, cade dal contenitore in pressione del reattore sul pavimento in cemento della fossa del reattore. Queste indicazioni possono confluire nella gestione degli incidenti con l'obiettivo che, nel caso di un incidente grave, vengano adottate misure adeguate ad attenuarne gli effetti.

C.

70 000 dollari.

D.

Statuti dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare, del 20 dicembre 1957 (decisione) (RS 0.732.012).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2006 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per fine anno dagli Stati firmatari con un preavviso di sei mesi.

4327

2.7.16

Accordo fra il Governo svizzero e l'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE) relativo al progetto «Halden Reactor Project», concluso il 9 febbraio 2007

A.

L'accordo costituisce la base per la prosecuzione della cooperazione nel campo della ricerca di un centinaio di organizzazioni da 20 Stati nei due settori «combustibili e materiali» e «uomo-tecnica-organizzazione» sotto la responsabilità dell'OCSE. Gli esperimenti sono stati effettuati in primo luogo in un reattore di ricerca e in un «laboratorio uomo-macchina» (HAMMLAB) a Halden, in Norvegia.

B.

Il programma «combustibile» dell'Halden Reactor Project dell'OCSE fornisce dati sul comportamento del combustibile per le centrali nucleari commerciali in condizioni d'esercizio normali e transitori. Nel settore «materiali» vengono analizzati cambiamenti di materiali indotti da radiazioni e processi di corrosione che possono portare all'invecchiamento o al danneggiamento di componenti dei reattori. Gli esperimenti del programma «uomotecnica-organizzazione» mettono in luce la capacità e l'affidabilità umane, la configurazione ottimale delle sale di controllo e delle interfacce uomomacchina, nonché i sistemi di sorveglianza e di assistenza per l'esercitazione degli impianti e la manutenzione.

C.

1,8 milioni di franchi.

D.

Statuti dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare, del 20 dicembre 1957 (decisione) (RS 0.732.012).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

4328

2.7.17

Accordo fra la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) svizzera e la Commissione di regolazione nucleare statunitense (USNRC) per la cooperazione e lo scambio di informazioni tecniche nel settore della sicurezza nucleare, concluso il 18 settembre 2007

A.

L'accordo disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni tecniche nel settore della sicurezza nucleare fra le autorità di vigilanza nucleare degli Stati Uniti e della Svizzera. Essa prolunga altre convenzioni del 9 dicembre 1974, 10 agosto 1982, 23 settembre 1987, 23 settembre 1992, 30 settembre 1997 e 18 settembre 2002, ognuna conclusa per cinque anni.

B.

L'accordo costituisce la base per la cooperazione della DSN e dell'USNRC nei settori delle indicazioni di sicurezza, della ricerca della sicurezza nucleare, degli effetti sull'ambiente degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti, illustrando i procedimenti per lo scambio e il trattamento di informazioni in termini di proprietà o confidenziali.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Accordo del 25 marzo 1966 di cooperazione fra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti per l'uso pacifico dell'energia nucleare.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2007 e copre un periodo di cinque anni, con opzione di proroga di altri cinque anni. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso di 180 giorni.

4329

2.7.18

Convenzione particolare della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), Maastricht 2002 sull'utilizzo della banda di frequenze 1452­1479,5 MHz per la radiodiffusione digitale terrestre (T-DAB), riveduta a Constanza il 4 luglio 2007

A.

La convenzione disciplina l'introduzione della T-DAB nella banda di frequenze summenzionata. La revisione di Constanza consente inoltre l'introduzione di servizi multimediali mobili terrestri.

B.

La conclusione del presente accordo riveduto è stata ritenuta necessaria dalla CEPT per garantire il principio della neutralità tecnologica e non autorizzare soltanto un'unica tecnologia (T-DAB).

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 64 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), articolo 58 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2007 ed è di durata indeterminata.

4330

2.7.19

Convenzione particolare della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), Wiesbaden 1995 per l'introduzione della radiodiffusione sonora digitale terrestre (T-DAB), riveduta a Constanza il 4 luglio 2007

A.

La convenzione disciplina la protezione delle assegnazioni stabilite a Wiesbaden 1995 per la T-DAB nella banda di frequenze 174­230 MHz e registrate fino al 2 luglio 2007 presso la CEPT. Considerate le pertinenti convenzioni bilaterali adottate nel piano GE06, la protezione dura al massimo fino al 1° gennaio 2012.

B.

La revisione della presente convenzione era divenuta necessaria poiché nel piano GE06 anche nella banda di frequenze summenzionata si era proceduto ad assegnazioni per la radiodiffusione digitale con una maggiore priorità rispetto alle assegnazioni di Wiesbaden 1995.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 64 capoverso 2 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), articolo 58 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2007 ed è valida fino al 1° gennaio 2012.

4331

2.7.20

Convenzione sull'uso in comune di radiogoniometri a onde corte da parte di Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), concluso il 15 ottobre 2007

A.

La convenzione definisce le modalità dell'uso in comune e della messa a disposizione di radiogoniometri a onde corte da parte delle amministrazioni della CEPT.

B.

L'uso in comune transfrontaliero delle infrastrutture menzionate nella convenzione è necessario per identificare le fonti di interferenze. Poiché l'Ufficio federale delle comunicazioni ha, fra gli altri, il compito di garantire un uso efficace e senza interferenze dello spettro delle frequenze, la conclusione della presente convenzione si fonda sul mandato impartito.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 58 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 15 ottobre 2007. Può essere denunciata con un preavviso di un mese.

4332

2.7.21

Carta TV5, conclusa a Bruxelles il 19 settembre 2005

A.

In occasione della Conferenza del 19 settembre 2005 a Bruxelles, i ministri responsabili di TV5 Monde hanno adottato la Carta TV5 che rammenta i principi fondatori e i compiti essenziali del canale multilaterale francofono, in particolare in materia di programmazione (diversità ed equilibrio, approvvigionamento di programmi, sussidio per l'insegnamento del francese, informazione, regole deontologiche). La Carta stabilisce inoltre le modalità per l'organizzazione e il finanziamento del canale.

B.

Sorto nel 1984 dalla stretta collaborazione di cinque governi, TV5 Monde è stato il primo canale internazionale multilaterale in lingua francese. Vi partecipano le televisioni pubbliche di Francia, Québec, Belgio e Svizzera. Viene diffuso in quasi tutto il mondo via cavo (75 %) o antenne paraboliche (25 %). In oltre vent'anni, TV5 ha sviluppato una rete di diffusione e di distribuzione mondiale grazie alla quale 176 milioni di economie domestiche oggi ricevono programmi e informazioni in lingua francese, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in più di 203 Paesi. Il numero dei suoi telespettatori è in costante aumento, soprattutto grazie al passaggio alla diffusione digitale, che lo rende ancora più accessibile, e al crescente utilizzo dei sottotitoli.

C.

TV5 Monde è finanziato dai governi finanziatori che, conformemente a una convenzione, si suddividono i costi complessivi relativi all'attività di TV5 Monde, i cosiddetti costi comuni. Inoltre, ogni governo assume i costi per acquisire i diritti e i costi tecnici dei propri programmi nazionali, i cosiddetti costi specifici, sotto i quali ricade anche qualsivoglia iniziativa unilaterale.

Il 4 luglio 2007 la Confederazione e la SSR hanno firmato una convenzione sulle prestazioni che disciplina l'estensione dell'offerta editoriale della SSR destinata all'estero sulla base dell'articolo 28 della LRTV, i costi che ne derivano e il loro rimborso da parte della Confederazione alla SSR.

La Confederazione rimborsa alla SSR il 50 per cento dei costi per le prestazioni convenute, sempre che tale importo non superi i crediti stanziati dal Parlamento nel quadro delle finanze della Confederazione. I costi annui per fornire le prestazioni convenute sono stati fissati dal 2008 al 2011 a un massimo di 26 milioni di franchi per l'offerta su Internet e 15,1 milioni di franchi per la collaborazione in ambito televisivo (in media circa 8,7 milioni di franchi per TV5 e 6,4 per 3Sat).

D.

Articolo 104 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

E.

La Carta è applicabile dal 19 settembre 2005 ed è stata approvata dal Consiglio federale il 4 luglio 2007.

4333

2.7.22

Convenzione fra la Svizzera, la Germania e la Francia sulla protezione dei diritti nazionali previsti nel piano GE06 (televisione digitale terrestre) contro le stazioni di telefonia mobile estere, conclusa il 14 novembre 2007

A.

La convenzione disciplina la protezione delle emittenti televisive digitali terrestri che sono state o saranno ordinate in virtù del piano GE06, contro le stazioni di telefonia mobile nei Paesi limitrofi.

B.

La conclusione della convenzione era necessaria per eliminare un'incertezza del diritto nell'uso in comune della banda di frequenze 790­ 862 MHz con stazioni di radiodiffusione e di telefonia mobile. Al fine di garantire la protezione delle emittenti televisive digitali terrestri, per l'ordinamento di stazioni di telefonia mobile nella zona di confine vi è un obbligo di coordinamento con le amministrazioni dei Paesi limitrofi.

C.

Nessuna conseguenza finanziaria.

D.

Articolo 58 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 17 novembre 2007 ed è valida fino al 16 giugno 2015.

4334

Accordo tra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», concluso il 24 maggio 2005

3.1.3

4335

Accordo fra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», concluso il 24 maggio 2005

3.1.2

Complemento

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Programma delle nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente un contributo al progetto «Renforcement des capacités nationales pour l'analyse des facteurs de vulnérabilité liés aux risques et catastrophes naturelles», concluso il 27 novembre 2004

3.1.1

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

Costi

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

02.08.2007 09.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

­

30.04.2007 30.04.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata contrattuale ­ federale del 19 mar- fino al 31 dicembre 2008, senza zo 1976 sulla costi supplementari per la DSC.

cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Dipartimento federale degli affari esteri

3.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

3

Accordo fra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», concluso il 24 maggio 2005

Accordo tra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», concluso il 24 maggio 2005

Accordo fra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», concluso il 24 maggio 2005

3.1.5

3.1.6

3.1.7

4336

Accordo tra la Svizzera e la Complemento Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», concluso il 24 maggio 2005

3.1.4

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 della legge Proroga della durata fino al federale del 19 mar- 30 settembre 2007 zo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

­

­

­

­

Costi

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero peruviano degli affari esteri, del 13 febbraio 2004

Accordo tra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero peruviano degli affari esteri, del 1° luglio 2002 e addendum del 24 novembre 2004

3.1.10

3.1.11

4337

Accordo tra la Svizzera e il Scambio di lettere Burundi concernente il programma di rafforzamento del sistema sanitario nella provincia di Ngozi, concluso il 3 agosto 2006

3.1.9

Complemento

Complemento

Accordo tra la Svizzera e il Scambio di lettere Burundi concernente il programma di rafforzamento del sistema sanitario nella provincia di Ngozi, concluso il 3 agosto 2006

3.1.8

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

05.02.2007 31.12.2006 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

26.02.2007 26.02.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

22. 06.2007 22.06.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

05.03.2007 05.03.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Costi

­

183 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Il complemento disciplina le ­ modifiche contrattuali relative al progetto «Scuola di consulenza ai tossicomani»

Il complemento disciplina la proroga contrattuale del progetto «Approvvigionamento di acqua potabile e risanamento nelle Ande del Sud» dal 1° gennaio al 31 maggio 2007

Proroga della durata contrattuale di due mesi, fino al 31 luglio 2007, per poter negoziare e preparare la fase principale del progetto.

Proroga della durata contrattuale ­ di due mesi, fino al 31 maggio 2007, senza aumento del budget, dal momento che le attività del programma sono iniziate in ritardo.

Contenuto

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC),e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernete il progetto d'irrigazione e di sviluppo rurale (LICTO), concluso il 5 maggio 2004

Memorandum d'intesa tra la Complemento DSC e il Comune di Cacak (Serbia) concernente il programma «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», concluso il 21.03.2007

3.1.13

3.1.14

4338

Accordo tra la Direzione dello Complemento sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Ministero degli affari esteri peruviano «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI) concernente il programma di approvvigionamento idrico e risanamento «AGUASAN», concluso il 31 marzo 2006

3.1.12

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

29.08.2007 29.08.2007 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

31.01.2007 31.01.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

04.05.2007 04.05.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Il complemento disciplina le modalità di cofinanziamento applicabili ai partner. L'elenco dei progetti approvati è stato completato. Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Il complemento riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2007 del finanziamento e della realizzazione della quinta e ultima fase del progetto di irrigazione e di sviluppo rurale (LICTO) nella provincia di Chimborazo

Il complemento riguarda la proroga della fase fino al 31 dicembre 2007, divenuto necessario a causa di ritardi nell'attuazione operativa del progetto

Contenuto

3 000 000 RSD. (64 650 franchi) Aiuto pubblico allo sviluppo

115 700 franchi Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Costi

Accordo tra la DSC e il Centro regionale di Uzice (Serbia) concernente il programma «Professional Development for Education Personnel», concluso il 04.07.2006

Accordo tra la DSC e il Ministe- Complemento ro degli affari esteri di Serbia e Montenegro concernente il sostegno accordato al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Serbia e Montenegro, concluso il 28.06.2005

3.1.17

3.1.18

4339

Accordo tra la DSC e il Centro regionale di Cacak (Serbia) concernente il programma «Professional Development for Education Personnel», concluso il 23.10.2006

3.1.16

Complemento

Complemento

Memorandum d'intesa tra la Complemento DSC e il Comune di Arilje (Serbia) concernente il programma «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», concluso il 15.12.2006

3.1.15

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

28.08.2007 28.08.2007 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

13.03.2007 13.03.2007 Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

13.03.2007 13.03.2007 Art. 11 del decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

21.09.2007 21.09.2007 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

1 000 000 RSD. (21 550 franchi) Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

Il complemento proroga la ­ durata dell'accordo fino al 31.12.2007. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Serbia e Montenegro è diventato il Ministero degli affari esteri di Serbia. Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Il complemento proroga la ­ durata dell'accordo fino al 30.04.2007, conformemente all'accordo quadro. Le modalità relative all'allestimento dei rapporti sono state modificate.

Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Il complemento proroga la ­ durata dell'accordo fino al 30.04.2007, conformemente all'accordo quadro. Le modalità relative all'allestimento dei rapporti sono state modificate.

Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Il complemento disciplina le modalità di cofinanziamento applicabili ai partner. L'elenco dei progetti approvati è stato completato. Tutti gli altri articoli rimangono invariati.

Contenuto

4340

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernente il Partenariato internazionale per uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 19 maggio 2005

3.1.20

Scambio di lettere

Accordo amministrativo tra il Scambio di lettere governo svizzero e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) del 25/26 ottobre 1995 concernente i contributi speciali versati al Fondo industriale: Accordo tra la DSC e l'UNIDO concernente il progetto US/GLO/04/116 sulla cooperazione tematica tra l'UNIDO e la DSC per la costituzione di gruppi di PMI e la promozione della responsabilità sociale delle imprese, concluso il 2.12.2004 ­ modifica della durata del progetto

3.1.19

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

29.05.2007 01.06.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

12.04.2007 12.04.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Costi

Proroga dell'accordo fino al 30 settembre 2007 e aumento dell'importo accordato dalla DSC alla FAO

161 209 dollari.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Proroga della durata contrattuale ­ del progetto fino alla fine di giugno 2008, senza costi supplementari per la DSC

Contenuto

4341

Accordo fra la Svizzera, rappre- Scambio di lettere sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR), concluso il 13 dicembre 2005

3.1.21

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

13.12.2007 13.12.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Addendum 1A: Per semplificare le disposizioni contrattuali tra l'Ufficio per la prevenzione e il superamento delle crisi (BCPR) e la DSC (1 accordo per tutti i contributi di Multi-H, UNO-D e COPRET), l'addendum A disciplina le modifiche da apportare all'accordo del 13 dicembre 2005, in modo da poter inserire gli addenda B e C sotto la lettera A.

Addendum 1B: Questo aumento del contributo, messo a disposizione del Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), pone l'accento sulla «prevenzione della violenza armata e il controllo delle armi di piccolo calibro».

Addendum 1C: Questo aumento del contributo, messo a disposizione del Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF CPR) dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), pone l'accento sulla «Riduzione dei rischi».

Contenuto

800 000 franchi Aiuto pubblico allo sviluppo

200 000 franchi Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente il contributo al fondo fiduciario per il programma di aiuto d'urgenza («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­ TF070598»), concluso il 21 dicembre 2006

3.1.24

4342

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il contributo al progetto «Gender Support Programme» (GSP)

3.1.23

Modifica dell'accordo

Complemento

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica islamica dell'Afghanistan concernente il programma nazionale di solidarietà

3.1.22

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

4.12.2007

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.12.2007 10.12.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

4.12.2007

05.12.2007 05.12.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Aumento dell'importo del contributo

Il progetto, cofinanziato dalla Gran Bretagna, dal Canada, dalla Norvegia e dal PNUS stesso, intende armonizzare le azioni dei donatori negli interventi concernenti il settore Gender, con un accento sulle riforme istituzionali.

L'accordo riguarda un contributo della Svizzera all'attuazione del programma di solidarietà che persegue un triplice scopo: i) promuovere e rafforzare la buona gestione del governo a livello locale; ii) sostenere l'istituzione di un'infrastruttura sociale e produttiva gestita dai Comuni; iii) sviluppare uno strumento adeguato per poter fornire prestazioni economiche e sostenibili nei villaggi.

Contenuto

2,3 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo

2,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle attività contadine, delle popolazioni indigene e dell'agricoltura, concernente il sostegno al programma nazionale di semenze, concluso il 29 agosto 2003

3.1.27

4343

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'agricoltura, concernente il promovimento dell'agricoltura sostenibile nelle zone collinari, concluso il 30 maggio 2006

3.1.26

Complemento

Complemento

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) concernente il progetto «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif»), concluso il 27 maggio 2007

3.1.25

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

01.01.2007 01.01.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

05.09.2007 05.09.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

14.09.2007 14.09.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

Costi

Il complemento definisce una proroga della fase fino al 31 dicembre 2007

­

Il complemento definisce la ­ proroga della fase fino al 31 dicembre 2008. La proroga è necessaria a causa del ritardo accumulato nell'attuazione del progetto

Il complemento disciplina l'integrazione di un sostegno supplementare nel progetto attuato dalla DSC e dal PNUS

Contenuto

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour un usage productif», concluso il 1° marzo 2007

3.1.29

4344

Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento sentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura e dell'ambiente, concernente investimenti produttivi nella zona rurale, concluso il 14 dicembre 2004

3.1.28

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

27.09.2007 27.09.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

12.03.2007 12.03.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Il complemento disciplina la concessione di un sostegno supplementare nell'ambito del progetto

Il complemento definisce una proroga della fase fino al 31 agosto 2007 e stabilisce la ripartizione del budget sui diversi anni

Contenuto

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

­

Costi

Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969 (RS 0.818.102): disposizioni legali vincolanti a livello internazionali basate sulla Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; RS 0.810.1)

Accordo del 21 settembre 1973 fra taluni Governi europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma del vettore ARIANE (RS 0.425.12)

Accordo del 15 maggio 1990 di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.443.945.4)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4345

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Scambio di note RU 2007 4109

Dichiarazione di governi europei relativi alla fase produttiva dei vettori ARIANE RU 2007 5079

Costi

Proroga della Dichiarazione fino ­ alla fine del 2008

Il Regolamento sanitario inter­ nazionale, oggetto di una revisione totale, è uno strumento completo che consente di prevenire, sorvegliare e combattere la propagazione a livello internazionale di eventi che costituiscono una minaccia acuta per la salute

Contenuto

20.10.2006 10.07.2007 Art. 15 dell'accordo Nuova definizione delle copro- ­ duzioni, modifica della quota di ciascun Paese alle coproduzioni, riconoscimento delle quattro lingue nazionali in Svizzera, uguale trattamento dei cittadini dei Paesi dell'UE rispetto ai cittadini italiani

05.12.2005 27.08.2007 DF del 25.11.1991 (RU 1993 1686) Art. IV.2 della Dichiarazione

23.05.2005 15.06.2007 Art. 7a cpv. 2 lett. b Adottato dalla 58a Assemblea mondiaLOGA le della sanità RU 2007 2471

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale dell'interno

N.

3.2

4346

Convenzione dell'11 ottobre Modifica 1973 relativa all'istituzione del dell'accordo centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (con allegato) (RS 0.420.514.291)

3.2.4

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

22.04.2005 La conclusione della procedura interna svizzera è stata notificata il 03.04.2007

Data

Art. 16 cpv. 3 della legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1)

Base legale

Costi

Modifica di diversi articoli della ­ Convenzione secondo il protocollo di modifica, con lo scopo di aprire il centro ad altri membri

Contenuto

Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

3.3.3

4347

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP) (RS 0.142.112.681)

3.3.2

Entrata in vigore

Base legale

22.11.2007 01.01.2008 Art. 3 cpv. 3 dell'accordo

Data

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

03.10.2007 01.09.2008 Art. 9sexies del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

Decisione 1/2006 06.07.2006 06.07.2006 Art. 14 e 18 ALCP del Comitato misto.

RU 2006 5851

Accordo del 24 settembre 2004 Estensione tra la Confederazione Svizzera e dell'accordo l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.360.268.2)

3.3.1

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

3.3 Costi

A causa di un cambiamento nel settore dell'assistenza: tra 40 000 e 80 000 franchi l'anno

Le modifiche riguardano ­ l'abrogazione della clausola di salvaguardia: d'ora in poi, gli Stati membri dell'Accordo e del Protocollo applicheranno, nelle loro relazioni, il Protocollo e non più l'Accordo, come era il caso con la clausola di salvaguardia

Aggiornamento dell'Allegato II concernente la sicurezza sociale per adeguarlo alle modifiche dei regolamenti corrispondenti della CE

Estensione del mandato di ­ cooperazione da 8 a 25 settori di criminalità

Contenuto

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Regolamento di esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.4

3.3.5

4348

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione PCT)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

03.10.2007 01.07.2008 Art. 53 cpv. 1, art.

53 cpv. 2 lett. a) n. ii) e art. 58 cpv. 2 del Trattato del 19 giugno 1970 di cooperazione in materia di brevetti

03.10.2007 01.09.2008 Art. 10.2 lett. a) n. iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e art. 10.2 lett. a) n. iii) del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

Data

Costi

Le modifiche riguardano le ­ questioni seguenti: a) ricerca internazionale: utilizzazione di risultati di ricerche effettuate precedentemente da un ufficio diverso da quello che opera in qualità di autorità incaricata della ricerca internazionale; b) ripristino del diritto di priorità da parte dell'ufficio ricevente; c) domande internazionali che valgono come ritirate

Le modifiche derivano dalla ­ revisione dell'art. 9sexies del Protocollo di Madrid o riguardano regole essenzialmente tecniche. Una modifica riguarda l'aumento dell'emolumento complementare e dell'emolumento suppletivo (da 73 a 100 franchi).

Contenuto

Regolamento di esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Regolamento di esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.6

3.3.7

4349

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione PCT)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti (Unione PCT)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

03.10.2007 01.01.2009 Art. 53 cpv. 1, art.

53 cpv. 2 lett. a) n. ii) e art. 58 cpv. 2 del Trattato del 19 giugno 1970 di cooperazione in materia di brevetti

03.10.2007 01.01.2009 Art. 53 cpv. 1, art.

53 cpv. 2 lett. a) n. ii) e art. 58 cpv. 2 del Trattato del 19 giugno 1970 di cooperazione in materia di brevetti

Data

Le modifiche riguardano l'aggiunta del portoghese e del coreano come lingue di pubblicazione del PCT.

Le modifiche riguardano un nuovo sistema di ricerche internazionali supplementari

Contenuto

­

­

Costi

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (con Protocollo).

(RS 0.672.942.71)

3.4.1

3.4.2

4350

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Protocollo che modifica la Convenzione e il Protocollo

Decisione 1/2007 del Comitato misto

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

08.02.2007 La conclu- Art. 7a cpv. 2 lett. a sione della LOGA procedura interna svizzera è stata notificata il 10.09.2007

16.04.2007 16.04.2007 Art. 7a LOGA

Data

Dipartimento federale delle finanze

N.

3.4 Costi

Sono modificati gli art. 2 (definizioni), 10 (dividendi), 12 (canoni) e 21 (eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione del 1988

­

Attuazione di misure transitorie ­ e aggiornamento delle appendici a causa dell'adesione della Romania e della Bulgaria all'Unione europea

Contenuto

Complemento all'accordo del 26 maggio 2005 concernente i debiti che entrano in linea di conto ai fini del condono

Quinto accordo del 26 maggio Complemento 2005 fra il governo della Repubblica del Congo e il governo della Confederazione Svizzera concernente il consolidamento di debiti del Congo

3.5.4

4351

Modifica dell'art. 2: il periodo di ­ consolidamento dell'accordo è prorogato dal 31 dicembre 2003 al 31 marzo 2006

Sesto accordo del 3 maggio Complemento della 19.07.2007 19.07.2007 Art. 1 cpv. 1 della 2002 fra la Confederazione convenzione legge federale del Svizzera e la Repubblica del 24 marzo 2000 Camerun concernente il consosulla conclusione di lidamento di debiti del Camerun accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20)

3.5.3

27.06.2007 27.06.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

15.06.2007 13.09.2007 Art. XV della Convenzione

Modifiche degli allegati I, II e III della Convenzione

210 000 franchi

­

­

Decisione della conferenza degli Stati contraenti RU 2007 5293

Proroga senza modifiche dell'accordo internazionale sui cereali di 2 anni sino al 30 giugno 2009 risp. proroga senza modifiche della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 di un anno sino al 30 giugno 2008

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con All. 1­4) (RS 0.453)

Costi

3.5.2

Contenuto

Decisione del 11.06.2007 01.07.2007 Art. 10 della legge Comitato per federale del l'aiuto alimentare 19 marzo 1976 dell'11 giugno 2007 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Accordo internazionale sui cereali del 1995 comprendente la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 (RS 0.916.111.311)

Entrata in vigore

3.5.1

Data

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Dipartimento federale dell'economia

N.

3.5

Decisione 1/2007 del Comitato misto CE/Svizzera RU 2007 4675

Decisione 1/2007 del Comitato misto CE/Svizzera RU 2007 4125

Decisione 2/2007 del Comitato misto CE/Svizzera

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) (RS 0.916.026.81)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401)

3.5.7

3.5.8

3.5.9

4352

Decisione 2/2007 19.04.2007 19.04.2007 Art. 53 cpv. 3 della del Consiglio AELS Convenzione RU 2007 4553

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

3.5.6

26.07.2007 01.02.2007 Art. 29 dell'accordo in combinato disposto con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

31.01.2007 01.02.2007 Art. 29 dell'accordo in combinato disposto con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

15.06.2007 01.07.2007 Art. 177a cpv. 2 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Decisione 1/2007 08.03.2007 08.03.2007 Art. 43 cpv. 1 e 4 del Consiglio AELS della Convenzione e art. 11 allegato P della Convenzione

Base legale

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Entrata in vigore

3.5.5

Data

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Costi

­

­

­

Rettifica retroattiva del prezzo di ­ riferimento svizzero per il latte in polvere intero nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'accordo

Aggiornamento dei prezzi di riferimento nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'accordo

Adeguamento delle prescrizioni CE e Svizzera nel settore dei foraggi (allegato 5 dell'accordo agricolo)

Adeguamento delle basi legali e delle formazione (contenuto e titolo)

Liberalizzazione della circola­ zione triangolare fra la Svizzera, gli Stati AELS/SEE e gli Stati membri della CE

Contenuto

Proroga per gli anni 15.11.2007 15.11.2007 Art. 7a cpv. 2 Proroga senza modifiche di 2008­2010 medianlett. a della legge contenuto te scambio di note del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

Accordo commerciale del 30 marzo 1954 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba (RS 0.946.292.941)

3.5.13

4353

17.05.2007 01.01.2007 Art. 7a cpv. 2 Proroga senza modifiche di lett. a della legge contenuto del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

Proroga per il 2007 mediante scambio di note RU 2007 3873

Accordo commerciale del 30 marzo 1954 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba (RS 0.946.292.941)

3.5.12

­

­

30.08.2007 30.08.2007 Art. 2 dell'Accordo Iscrizione di nuovi calibri ­ complementare nell'Elenco allegato all'Accordo complementare

Accordo complementare del Modifica di un 20 luglio 1972 all'Accordo Elenco di prodotti concernente i prodotti orologieri RU 2007 4123 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri (RS 0.632.290.131)

3.5.11

Costi

14.08.2007 23.08.2007 Art. 29 dell'accordo Aggiornamento dei prezzi di ­ in combinato riferimento nelle tabelle III e IV disposto con gli b) del Protocollo n. 2 all'accordo art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

Contenuto

Decisione 3/2007 del Comitato misto CE/Svizzera RU 2007 4627

Base legale

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401)

Entrata in vigore

3.5.10

Data

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

23.04.2007 23.04.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Accordo del 17 giugno 2003 fra Complemento il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica della Sierra Leone concernente il condono del debito estero della Repubblica della Sierra Leone

3.5.17

4354

11.04.2007 11.07.2007 Accordo del 30 novembre 1973 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bolivia

Accordo interistituzionale del Scambio di note 27 aprile 2004 per un progetto concernente l'acqua potabile e il risanamento del distretto 7 della città El Alto in Bolivia.

3.5.16

Complemento all'accordo del 17 giugno 2003 concernente i debiti che entrano in linea di conto ai fini del condono

Conclusione del progetto 11 luglio 2007

24.05.2007 24.05.2007 Art. 7a cpv. 2 lett. a Proroga dell'accordo sino al della legge del 29 ottobre 2009 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

Complemento al «Trust Fund Administration Agreement»

Accordo del 13 febbraio 2006 fra l'IBRD/IDA e la Confederazione Svizzera concernente la «PPIAF Facility»

Contenuto

3.5.15

Base legale

30.08.2007 30.08.2007 Art. 7a cpv. 2 lett. a Proroga dell'accordo sino al 31 della legge del dicembre 2009 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

Entrata in vigore

Accordo del 10 dicembre 1996 Scambio di note fra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa concernente un aiuto finanziario per un progetto ambientale

Data

3.5.14

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

-

-

­

­

Costi

Decisione 1/2007 del Comitato misto

Decisione 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

3.6.1

3.6.2

4355

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

22.06.2007 01.01.2008 Art. 51 cpv. 2 dell'accordo

05.12.2007 01.02.2008 Accordo (art.23) art. 3a della legge sulla navigazione aerea (LNA)

Data

L'integrazione del regolamento 1794/2006 può comportare approssimativamente costi annui da 400 000 a 800 000 franchi; e questo a condizione che la Confederazione decida di esonerare le imprese della navigazione da determinate tasse di avvicinamento e decollo.

Costi

Ripartizione dei tipi di auto­ mezzi pesanti sulle tre categorie della TTPCP e determinazione delle tasse applicabili a partire dal 01.01.08.

Modifica dell'allegato dell'accordo con riferimento alle norme applicabili nel settore della sicurezza aerea, della sicurezza (Safety e Security), nonché alle norme interne dell'Agenzia europea della sicurezza aerea.

Integrazione (inizialmente prevista nella decisione 5/2006, ma mai attuata per ragioni procedurali) di nuovi regolamenti in materia di diritto della concorrenza e fusioni d'imprese nell'allegato dell'accordo.

Questi regolamenti abrogano i corrispondenti regolamenti precedenti e li sostituiscono.

Contenuto

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

3.6

Decisione 2/2007 del Comitato dei trasporti terrestri

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

3.6.3

4356

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

22.06.2007 01.07.2007 Art. 52 cpv. 4 dell'accordo

Data

Modifica dell'allegato I dell'accordo

Contenuto

­

Costi