Termine di referendum: 10 luglio 2008
Codice penale Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 161 n. 35 3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.
5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008
Consiglio nazionale, 20 marzo 2008
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008
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FF 2007 407 RS 311.0 FF 2008 2013
2006-2645
2013
Codice penale
2014