Traduzione1

Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima ...

Preambolo Gli Stati Parte del presente Protocollo, essendo parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988, riconoscendo che gli atti terroristici costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, tenendo presente la risoluzione A.924(22) dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale che chiede di rivedere le misure tecniche e giuridiche internazionali esistenti e di prevedere nuove misure che consentano di prevenire e reprimere il terrorismo contro le navi e di migliorare la sicurezza a bordo e a terra, in modo da ridurre i rischi per i passeggeri, gli equipaggi e il personale portuale, a bordo di navi e nelle zone portuali, come pure per le navi e i loro carichi, coscienti della Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1994, nella quale, fra le altre disposizioni, gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne siano gli autori, segnatamente di quelli che compromettono le relazioni amichevoli fra gli Stati e i popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati, considerate la risoluzione 51/210 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione complementare alla Dichiarazione del 1994 sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest'ultima, richiamate le risoluzioni 1368 (2001) e 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esprimono la volontà della comunità internazionale di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni e che, a questo scopo, affidano mansioni e responsabilità agli Stati, tenuto conto delle minacce che gli attentati terroristici continuano a far pesare, richiamata pure la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che considera necessario che tutti gli Stati adottino urgentemente misure effettive supplementari per impedire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e di loro vettori,

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Dal testo originale francese.

2007-1945

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Convenzione per la Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

richiamati inoltre la Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokio il 14 settembre 1963; la Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 dicembre 1970; la Convenzione per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971; la Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973; la Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979; la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, conclusa a Vienna il 26 ottobre 1979, come pure i relativi emendamenti, adottati l'8 luglio 2005; il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988 e complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile; il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988; la Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 1991; la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997; la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999 e la Convenzione internazionale sulla lotta contro il terrorismo nucleare, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 aprile 2005, tenuto conto dell'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e del diritto internazionale consuetudinario marittimo, richiamate la risoluzione 59/46 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce che la cooperazione internazionale e le misure adottate dagli Stati per lottare contro il terrorismo
dovrebbero essere applicate nel rispetto dei principi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e delle pertinenti convenzioni internazionali, come pure la risoluzione 59/24 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che impegna vivamente gli Stati a divenire parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e del relativo Protocollo, li invita a partecipare all'esame di questi strumenti per il tramite del Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale al fine di rafforzare gli strumenti di lotta contro questi atti illeciti, compresi gli atti terroristici, e li impegna pure vivamente a prendere le misure volute per assicurare l'applicazione effettiva di tali strumenti, in particolare adottando, all'occorrenza, disposizioni legislative che consentano di disporre di un quadro d'intervento appropriato di fronte ai furti a mano armata e agli atti di terrorismo commessi in mare, notando pure l'importanza degli emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e delle installazioni portuali (Codice ISPS), adottati nel 2002 1076

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dalla Conferenza dei Governi contraenti della predetta convenzione al fine di istituire un quadro tecnico internazionale appropriato che faccia appello alla cooperazione fra i governi, gli organismi pubblici, le amministrazioni nazionali e locali e i settori marittimo e portuale per individuare le minacce contro la sicurezza e prendere provvedimenti di salvaguardia contro gli incidenti di sicurezza che minacciano le navi o le installazioni portuali utilizzate nel commercio internazionale, richiamata inoltre la risoluzione 58/187 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si ribadisce che gli Stati devono adoperarsi affinché ogni provvedimento preso per combattere il terrorismo rispetti gli obblighi che incombono loro in virtù del diritto internazionale, in particolare degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e ai rifugiati, come pure al diritto umanitario, ritenendo necessario adottare disposizioni a complemento di quelle della Convenzione, al fine di reprimere gli atti terroristici violenti supplementari contro la sicurezza della navigazione marittima internazionale e di rafforzare l'effetto utile della Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente Protocollo: 1. per «Convenzione» s'intende la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988.

2. Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

3. Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. 2 Modificare l'articolo 1 della Convenzione come segue: Art. 1 1. Ai fini della presente Convenzione: a)

per «nave» si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti;

b)

per «trasportare» s'intende avviare, organizzare il movimento di una persona o di un prodotto o esercitare un controllo effettivo, compreso un potere decisionale, su tale movimento;

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c)

per «danni corporali o materiali gravi» s'intendono: i) lesioni corporali gravi; o ii) distruzione massiccia di un luogo pubblico, di un'installazione governativa o pubblica, di un'infrastruttura o un sistema di trasporto pubblico con conseguenti perdite economiche considerevoli; o iii) danni sostanziali all'ambiente, segnatamente all'aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora.

d)

Per «armi BCN» s'intendono: i) «armi biologiche» che sono: 1. agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall'origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; o 2. armi, equipaggiamento o vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati; ii) «armi chimiche» che sono, prese assieme o separatamente: 1. prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a: A) fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici; o B) fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche; o C) fini militari senza rapporto con l'impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici; o D) fini di mantenimento dell'ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno, sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini; 2. munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l'azione tossica di prodotti chimici tossici definiti nel paragrafo ii) 1), che sarebbero liberati in seguito all'impiego di questi dispositivi e munizioni; 3. ogni materiale concepito specificatamente per essere utilizzato in relazione diretta con l'impiego di munizioni e dispositivi definiti nel paragrafo ii) 2); iii) armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari.

e)

Per «prodotto chimico tossico» s'intende ogni prodotto chimico che, per la sua azione chimica su processi biologici, può provocare negli essere umani o animali la morte, un'incapacità temporanea o danni permanenti. Sono compresi tutti i prodotti chimici di questo tipo, indipendentemente dall'origine o dal modo di fabbricazione, dal fatto che siano ottenuti in installazioni, munizioni o altrove.

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f)

Per «precursore» s'intende ogni reagente chimico che entra a uno stadio qualsiasi nella fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendentemente dal procedimento utilizzato. Sono comprese tutte le componenti chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple.

g)

Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

h)

Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Ai fini della presente Convenzione: a)

le espressioni «luogo pubblico», «installazione governativa o pubblica», «infrastruttura» e «sistema di trasporto pubblico» vanno intese conformemente alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, conclusa a New York il 15 dicembre 1997; e

b)

le espressioni «materie grezze» e «materiale fissile speciale» vanno intese conformemente allo Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA), approvato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 3 Aggiungere il testo seguente quale articolo 2bis della Convenzione: Art. 2bis 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare degli obiettivi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite, del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e ai rifugiati e del diritto internazionale umanitario.

2. La presente Convenzione non si applica alle attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, attività che sono rette da questo diritto, né alle attività condotte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, in quanto siano rette da altre regole di diritto internazionale.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, concluso a Washington, Londra e Mosca il 1° luglio 1968, dalla Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione, conclusa a Washington, Londra e Mosca il 10 aprile 1972 o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993, per gli Stati Parte a questi trattati.

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Art. 4 1. Sostituire la frase introduttiva del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione con il testo seguente: Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente: 2. Paragrafo 1f) dell'articolo 3 della Convenzione: non concerne la versione italiana.

3. Stralciare il paragrafo 1g) dell'articolo 3 della Convenzione.

4. Sostituire il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione con il testo seguente: 2. Commette altresì un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

5. Aggiungere il testo seguente quale articolo 3bis della Convenzione: Art. 3bis 1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente: a)

allo scopo di compiere un atto che, per sua natura e visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi: i) utilizza contro una nave o a bordo della stessa o scarica da una nave esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o ii) scarica da una nave idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) i) in quantità o concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare danni corporali o materiali gravi; o iii) utilizza una nave in modo da provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o iv) minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) i), ii) o iii), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione; o

b)

trasporta a bordo di una nave: i) esplosivi o materiali radioattivi, sapendo che sono destinati a provocare o minacciare di provocare la morte, danni corporali o materiali gravi, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale,

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da una condizione intesa a intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto; o ii) armi BCN, sapendo che si tratta di armi BCN ai sensi dell'articolo 1; o iii) materie grezze o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l'utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati a un'attività esplosiva nucleare o a qualsiasi attività nucleare non soggetta a garanzie in virtù di un accordo di garanzie generalizzate dell'AIEA; o iv) equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contribuiscono in maniera significativa alla concezione, alla fabbricazione o al lancio di un'arma BCN, con l'intenzione di utilizzarli per tale scopo.

2. Non costituisce reato ai sensi della presente Convenzione il fatto di trasportare beni, materie o materiale menzionati nel paragrafo 1 b) iii) o, sempre che abbiano una relazione con un'arma nucleare o un altro dispositivo esplosivo nucleare, nel paragrafo 1 b) iv), se questi beni, queste materie o questo materiale sono trasportati a destinazione del territorio di uno Stato Parte al Trattato di non proliferazione nucleare o provengono dallo stesso o sono trasportati sotto il suo controllo, qualora: a)

il trasferimento o il ricevimento conseguenti dei beni, delle materie o del materiale, anche all'interno di uno Stato, non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare; e

b)

nel caso in cui i beni, le materie o il materiale siano destinati al vettore di un'arma nucleare o a un altro dispositivo esplosivo nucleare di uno Stato Parte al Trattato di non proliferazione nucleare, il fatto di detenere quest'arma o questo dispositivo non sia contrario agli obblighi di questo Stato Parte derivanti dal predetto Trattato.

6. Aggiungere il testo seguente quale articolo 3ter della Convenzione: Art. 3ter Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente trasporta a bordo di una nave un'altra persona sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dell'articolo 3, 3bis o 3quater o uno dei reati menzionati in uno dei trattati enumerati nell'Allegato e con l'intenzione di aiutare questa persona a sottrarsi al perseguimento penale.

7. Aggiungere il testo seguente quale articolo 3quater della Convenzione: Art. 3quater Commette altresì un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque: a)

illecitamente e intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 3 o nell'articolo 3bis o 3ter; o

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b)

tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell'articolo 3, nei paragrafi 1 a) i), ii) o iii) dell'articolo 3bis o nella lettera a del presente articolo; o

c)

si rende complice di un reato menzionato nell'articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo; o

d)

organizza la commissione di un reato menzionato nell'articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o

e)

contribuisce alla commissione di uno o più reati menzionati nell'articolo 3, 3bis o 3ter o nelle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato: i) nell'intento di facilitare l'attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato menzionato nell'articolo 3, 3bis o 3ter; o ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato menzionato nell'articolo 3, 3bis o 3ter.

Art. 5 1. Sostituire l'articolo 5 della Convenzione con il testo seguente: Ogni Stato Parte reprime i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater applicando pene adeguate che tengano in considerazione la gravità di tali reati.

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 5bis della Convenzione: Art. 5bis 1. Ogni Stato Parte adotta, in conformità dei principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato menzionato dalla presente Convenzione.

Questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

2. Essa interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

3. Ogni Stato Parte vigila in particolare affinché le persone giuridiche la cui responsabilità interviene in virtù del paragrafo 1 siano oggetto di sanzioni penali, civili o amministrative efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di ordine pecuniario.

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Art. 6 1. Sostituire la frase introduttiva del paragrafo 1 dell'articolo 6 come segue: 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater quando il reato è commesso: 2. Sostituire il paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione come segue: 3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario Generale.

3. Sostituire il paragrafo 4 dell'articolo 6 della Convenzione come segue: 4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parte che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7 Aggiungere la lista seguente quale Allegato alla Convenzione: Allegato 1. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 dicembre 1970.

2. Convenzione per la repressione d'atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971.

3. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1973.

4. Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1979.

5. Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata a Vienna il 26 ottobre 1979.

6. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988.

7. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 1988.

8. Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

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9. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1999.

Art. 8 1. Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Convenzione come segue: 1. Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo «Stato della bandiera») può consegnare alle Autorità di ogni altro Stato Parte (lo «Stato destinatario») ogni persona nei confronti della quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater.

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 8bis della Convenzione: Art. 8bis 1. Gli Stati Parte cooperano per quanto possibile allo scopo di prevenire e reprimere gli atti illeciti menzionati nella Convenzione, conformemente al diritto internazionale, e rispondono alle richieste inoltrate in virtù del presente articolo entro termini ragionevoli.

2. Ogni richiesta inoltrata in virtù del presente articolo dovrebbe, se possibile, indicare il nome della nave sospetta, il numero OMI d'identificazione della nave, il porto d'immatricolazione, i porti d'origine e di destinazione e ogni altra informazione pertinente. Se una richiesta è fatta oralmente, la Parte richiedente conferma la richiesta per scritto non appena possibile. La Parte interpellata conferma immediatamente la ricezione di ogni richiesta inoltrata per scritto o oralmente.

3. Gli Stati Parte tengono conto dei rischi e delle difficoltà presentate dall'ispezione di una nave in mare e dalla perquisizione del suo carico e valutano se altri provvedimenti appropriati, emanati di comune accordo tra gli Stati interessati, potrebbero essere adottati in migliori condizioni di sicurezza al porto di scalo successivo o altrove.

4. Uno Stato Parte che ha fondati motivi per sospettare che un reato di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater sia stato commesso, sia in corso di compimento o stia per essere commesso e coinvolga una nave battente la sua bandiera, può sollecitare l'assistenza di altri Stati Parte per prevenire o reprimere questo reato. Gli Stati Parte così interpellati fanno tutto quanto in loro potere per fornire detta assistenza in funzione dei mezzi di cui dispongono.

5. Ogni volta che agenti delle forze pubbliche o altri agenti abilitati di uno Stato Parte (la «Parte richiedente») hanno a che fare
con una nave che batte bandiera o che espone i marchi d'immatricolazione di un altro Stato («la prima Parte») e che si trova al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, se la Parte richiedente ha fondati motivi per sospettare che la nave o una persona a bordo della nave sia stata, sia o stia per essere coinvolta nella commissione di un reato di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater e che la Parte richiedente auspica ispezionare la nave, a)

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chiede, conformemente ai paragrafi 1 e 2 che la prima Parte confermi la dichiarazione di nazionalità, e

Convenzione per la Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

b)

se la nazionalità è confermata, la Parte richiedente chiede alla prima Parte (di seguito denominata «lo Stato della bandiera») l'autorizzazione di ispezionare la nave e di adottare le misure adeguate, le quali possono consistere segnatamente nel bloccare la nave, nel salire a bordo e nel perquisire la nave, il suo carico e le persone a bordo e nell'interrogare le persone a bordo al fine di stabilire se un reato di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater sia stato commesso, sia in corso di compimento o stia per essere commesso, e

c)

lo Stato della bandiera: i) autorizza la Parte richiedente a ispezionare la nave e a prendere le misure appropriate menzionate nel paragrafo 5 b), fatta salva qualsiasi condizione che esso potrebbe imporre conformemente al paragrafo 7; o ii) procede all'ispezione e alla perquisizione con i suoi agenti delle forze pubbliche o con altri agenti; o iii) procede all'ispezione e alla perquisizione in relazione con la Parte richiedente, fatta salva qualsiasi condizione che esso potrebbe imporre conformemente al paragrafo 7; o iv) rifiuta di autorizzare un'ispezione e una perquisizione.

La Parte richiedente non deve ispezionare la nave, né prendere le misure descritte nel paragrafo 5 b) senza l'autorizzazione esplicita dello Stato della bandiera.

d)

Depositando o dopo aver depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può notificare al Segretario generale che, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera o che mostrano le sue marche d'immatricolazione, la Parte richiedente ha ottenuto l'autorizzazione d'ispezionare e perquisire la nave, il suo carico e le persone a bordo, e d'interrogare le persone a bordo, allo scopo di trovare e di esaminare il documento comprovante la nazionalità e di determinare se un reato di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater è stato commesso, è in corso di compimento o sta per essere commesso, se la prima Parte non ha risposto in un termine di quattro ore dopo la ricezione di una richiesta di conferma della nazionalità.

e)

Depositando o dopo aver depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può notificare al Segretario generale che, nei confronti delle navi che battono la sua bandiera o mostrano le marche d'immatricolazione, la Parte richiedente è autorizzata a ispezionare e perquisire una nave, il suo carico e le persone a bordo, e a interrogare le persone a bordo allo scopo di determinare se un reato di cui all'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater è stato commesso, è in corso di compimento o sta per essere commesso.

Le notifiche effettuate in virtù del presente paragrafo possono essere ritirate in ogni momento.

6. Se l'ispezione effettuata in virtù del presente articolo permette di ottenere prove degli atti descritti nell'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater, lo Stato della bandiera può autorizzare la Parte richiedente a trattenere la nave, il suo carico e le persone a bordo in 1085

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attesa di ricevere le istruzioni dello Stato della bandiera riguardo alle misure da prendere. La Parte richiedente informa senza tardare lo Stato della bandiera dei risultati dell'ispezione, della perquisizione e del fermo effettuati in virtù del presente articolo. La Parte richiedente informa parimenti senza tardare lo Stato della bandiera se scopre le prove di altri atti illeciti che non sono considerati dalla presente Convenzione.

7. Lo Stato della bandiera può, per quanto compatibile con le altre disposizioni della presente Convenzione, subordinare l'autorizzazione che ha accordato in virtù dei paragrafi 5 o 6 a determinate condizioni, segnatamente quelle di ottenere informazioni supplementari dalla Parte richiedente e quelle concernenti la responsabilità delle misure da adottare e la portata di queste ultime. Nessuna misura supplementare può essere adottata senza l'autorizzazione esplicita dello Stato della bandiera, ad eccezione di quelle che sono necessarie per evitare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che risultano da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

8. Per ogni ispezione effettuata in virtù del presente articolo, lo Stato della bandiera ha il diritto di esercitare la sua giurisdizione su una nave, un carico o altri beni o su persone trattenuti a bordo, come pure di ordinare la revoca del sequestro, la confisca, il sequestro e l'avvio di perseguimenti. Tuttavia, lo Stato della bandiera può, fatte salve le disposizioni relative alla sua costituzione e legislazione, consentire a un altro Stato con competenza in virtù dell'articolo 6 di esercitare la sua giurisdizione.

9. In occasione dell'esecuzione delle misure autorizzate in virtù del presente articolo, l'uso della forza dev'essere evitato tranne nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza degli agenti e delle persone a bordo o nel caso in cui questi agenti siano impediti di eseguire le misure autorizzate. L'uso della forza in virtù del presente articolo non deve oltrepassare il grado minimo di forza che è necessaria e ragionevole tenuto conto delle circostanze.

10. Garanzie: a)

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Qualora prenda misure nei confronti di una nave conformemente al presente articolo, uno Stato Parte: i) tiene debitamente conto della necessità di non compromettere la salvaguardia della vita umana in mare; ii) si adopera affinché tutte le persone a bordo siano trattate in modo da preservare la dignità fondamentale dell'essere umano e conforme alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che sono in relazione ai diritti dell'uomo; iii) si adopera affinché un'ispezione e una perquisizione effettuate in virtù del presente articolo si svolgano conformemente al diritto internazionale applicabile; iv) tiene debitamente conto della sicurezza e della sicurezza della nave e del suo carico; v) tiene debitamente conto della necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali o giuridici dello Stato della bandiera;

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vi) si adopera, nei limiti dei mezzi disponibili, affinché ogni misura presa nei confronti della nave o del suo carico sia ecologicamente razionale tenuto conto delle circostanze; vii) si adopera affinché le persone a bordo contro le quali potrebbero essere avviati perseguimenti a causa di uno qualsiasi dei reati menzionati nell'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater beneficino delle misure di protezione previste nel paragrafo 2 dell'articolo 10, indipendentemente dal luogo dove si trovano; viii) si adopera affinché il capitano di una nave sia informato della sua intenzione di procedere all'ispezione e abbia, o abbia avuto, la possibilità di contattare nei termini più brevi il proprietario della nave e lo Stato della bandiera; e ix) si sforza mediante ogni mezzo ragionevole di evitare che una nave sia trattenuta o ritardata indebitamente.

b)

A condizione che il fatto di autorizzare l'ispezione non implichi a priori la responsabilità dello Stato della bandiera, gli Stati Parte sono responsabili dei danni o delle perdite che sono loro imputabili in seguito alle misure prese in virtù del presente articolo, qualora: i) i motivi che hanno ispirato queste misure si rivelino privi di fondamento, sempre che la nave non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure prese; o ii) queste misure siano illecite o vadano al di là di quanto sia ragionevolmente necessario secondo le informazioni disponibili per applicare le disposizioni del presente articolo.

Gli Stati Parte prevedono rimedi giuridici efficaci in caso di simili danni o perdite.

c)

Qualora uno Stato Parte prenda misure nei confronti di una nave, conformemente alla presente Convenzione, tiene debitamente conto della necessità di non pregiudicare: i) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione conformemente al diritto internazionale del mare; o ii) la facoltà dello Stato della bandiera di esercitare la sua giurisdizione e il suo controllo per le questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale riguardanti la nave.

d)

Ogni misura presa in virtù del presente articolo è eseguita da agenti della forza pubblica o da altri agenti abilitati a partire da navi da guerra o da aeromobili militari o a partire da altre navi o altri aeromobili che portano marche esteriori indicanti chiaramente che sono attribuiti a un servizio pubblico e, nonostante gli articoli 2 e 2bis, si applicano le disposizioni del presente articolo.

e)

Ai fini del presente articolo, per «agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati» s'intendono membri delle forze dell'ordine o altre autorità pubbliche che portano un uniforme o altri segni distintivi atti a identificarli chia1087

Convenzione per la Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

ramente, debitamente abilitati dai loro governi. Al particolare fine del mantenimento dell'ordine in virtù della presente Convenzione, gli agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati devono presentare dei documenti d'identità ufficiali appropriati che possano essere esaminati dal capitano della nave quando salgono a bordo.

11. Il presente articolo non riguarda né limita l'ispezione di navi, eseguita da ogni Stato Parte conformemente al diritto internazionale, al largo delle acque territoriali di uno Stato qualsiasi, comprese le ispezioni fondate sul diritto di visita, sull'apporto di assistenza a persone, navi e beni nel bisogno o in pericolo, o l'autorizzazione data dallo Stato della bandiera di prendere misure di mantenimento dell'ordine o altre misure.

12. Gli Stati Parte sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte condotte in virtù del presente articolo e a consultare, in caso contrario, gli altri Stati Parte al fine di armonizzare queste procedure per la condotta delle operazioni.

13. Gli Stati Parte possono concludere accordi reciproci in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell'ordine condotte conformemente al presente articolo.

14. Ogni Stato Parte prende misure appropriate per vigilare affinché i suoi agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati, e gli agenti della forza pubblica o altri agenti abilitati di altri Stati Parte che agiscono in suo nome, siano autorizzati ad agire in virtù del presente articolo.

15. Depositando o dopo aver depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato Parte designa una o, se del caso, più autorità alle quali devono essere indirizzate le richieste d'assistenza, di conferma della nazionalità e d'autorizzazione di prendere le misure appropriate. Nel termine di un mese dopo essere divenuto Parte, uno Stato notifica questa designazione e le coordinate delle autorità competenti al Segretario generale, che ne informa tutti gli altri Stati Parte nel mese successivo a questa designazione. Ogni Stato Parte ha la responsabilità di comunicare prontamente, per il tramite del Segretario generale, ogni cambiamento delle autorità designate o delle loro coordinate.

Art. 9 Sostituire il paragrafo 2 dell'articolo 10 con il testo seguente: 2. Ogni persona posta
in detenzione o contro la quale è presa un'altra misura o avviata una procedura in virtù della presente Convenzione si vede garantire un trattamento equo e, in particolare, gode di tutti i diritti e beneficia di tutte le garanzie previste dalla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e delle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle che riguardano i diritti dell'uomo.

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Art. 10 1. Sostituire i paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 con il testo seguente: 1. I reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater sono considerati a pieno titolo come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione esistente fra Stati Parte. Gli Stati Parte s'impegnano a considerare questi reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che potranno concludere fra di loro successivamente.

2. Uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato ha la facoltà, quando riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non è legato da un trattato di estradizione, di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto concerne i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater. L'estradizione è soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato Parte richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater come casi di estradizione fra di loro, senza pregiudizio per le condizioni previste dalla legislazione dello Stato Parte richiesto.

4. Se necessario, i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater sono considerati, ai fini dell'estradizione fra Stati Parte, essere stati commessi sia nel luogo in cui sono stati perpetrati sia in un luogo della giurisdizione dello Stato Parte che chiede l'estradizione.

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 11bis della Convenzione: Art. 11bis Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parte, nessuno dei reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter o 3quater è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta soltanto perché concerne un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

3. Aggiungere il testo seguente quale articolo 11ter della Convenzione: Art. 11ter Nessuna disposizione della presente Convenzione è interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere
che la richiesta di estradizione per i reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter o 3quater o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

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Art. 11 1. Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 12 con quanto segue: 1. Gli Stati Parte si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater, compreso l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Aggiungere il testo seguente quale articolo 12bis della Convenzione: Art. 12bis 1. Ogni persona che è detenuta o sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte a fini d'identificazione o di testimonianza o affinché concorra a stabilire i fatti nell'ambito di un'inchiesta o di perseguimenti relativi a reati menzionati negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater può essere oggetto di un trasferimento se le condizioni seguenti sono date: a)

la persona summenzionata vi acconsente liberamente e in conoscenza di causa; e

b)

le autorità competenti dei due Stati interessati vi acconsentono, fatte salve le condizioni che essi possono giudicare appropriate.

2. Ai fini del presente articolo: a)

lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento ha la facoltà e l'obbligo di trattenere in detenzione l'interessato, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato dal quale la persona è stata trasferita;

b)

lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato ossequia senza ritardo l'obbligo di consegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto sarà stato convenuto preliminarmente o a quanto le autorità competenti dei due Stati avranno deciso;

c)

lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato non può esigere dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento che quest'ultimo avvii una procedura di estradizione finalizzata alla consegna dell'interessato;

d)

è tenuto conto del periodo che l'interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito da computare sulla pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.

3. Tranne nel caso in cui lo Stato Parte dal quale una persona dev'essere trasferita in virtù del presente articolo dia il suo accordo, la persona summenzionata, indipendentemente dalla sua nazionalità, non può essere perseguita o detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato verso il quale è trasferita, a causa di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.

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Art. 12 Sostituire l'articolo 13 della Convenzione con quanto segue: 1. Gli Stati Parte collaborano alla prevenzione dei reati previsti negli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater, in particolare: a)

adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati a essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori;

b)

scambiando informazioni in conformità con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure amministrative e di altro genere opportune al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter e 3quater.

2. Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della commissione di un reato previsto nell'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater, lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

Art. 13 Sostituire l'articolo 14 della Convenzione con quanto segue: Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto nell'articolo 3, 3bis, 3ter o 3quater fornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dell'articolo 6.

Art. 14 Sostituire il paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione con quanto segue: 3. Le informazioni comunicate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parte, ai Membri dell'Organizzazione, agli altri Stati interessati e alle organizzazioni intergovernative internazionali competenti.

Art. 15

Interpretazione e applicazione

1. La Convenzione e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti al presente Protocollo come un unico strumento.

2. Gli articoli 1­16 della Convenzione, nel tenore riveduto dal presente Protocollo, come pure gli articoli 17­24 del presente Protocollo e il suo allegato, costituiscono e sono denominati la Convenzione del 2005 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Convenzione SUA del 2005).

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Convenzione per la Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

Art. 16 Aggiungere il testo seguente quale articolo 16bis della Convenzione: Art. 16bis

Clausole finali della Convenzione del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

Le clausole finali della Convenzione del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima sono gli articoli 17­24 del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte di questo Protocollo.

Clausole finali Art. 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, alla sede dell'Organizzazione, dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007. Esso rimane poi aperto per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati al presente Protocollo mediante: a)

la firma senza riserva quanto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione; o

b)

la firma con riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c)

l'adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno luogo mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.

4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserve quanto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, o ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione o vi ha aderito può divenire Parte del presente Protocollo.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale dodici Stati l'hanno firmato senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure hanno depositato presso il Segretario generale uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo dopo che sono state soddisfatte le condizioni che reggono la sua entrata in vigore enunciate nel paragrafo 1, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

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Convenzione per la Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima. Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione

Art. 19

Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno Stato Parte in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore per questo Stato.

2. La denuncia ha luogo mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo indicato in questo strumento.

Art. 20

Revisione e modifica

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione del presente Protocollo o l'adozione di emendamenti allo stesso.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parte del presente Protocollo per rivedere o emendare lo stesso a richiesta di un terzo degli Stati Parte che non siano inferiori a dieci.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al Protocollo così come emendato.

Art. 21

Dichiarazioni

1. Depositando il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non è parte di un trattato enumerato nell'Allegato può dichiarare che, in caso d'applicazione del presente Protocollo nei suoi confronti, il suddetto trattato è considerato come non menzionato nell'articolo 3ter. Questa dichiarazione diviene caduca dopo l'entrata in vigore del trattato nei confronti dello Stato Parte, che ne informa il Segretario generale.

2. Qualora uno Stato Parte cessi di essere parte di un trattato enumerato nell'Allegato, può formulare in merito al predetto trattato la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Depositando il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte può dichiarare che applicherà le disposizioni dell'articolo 3ter conformemente ai principi del suo diritto penale esonerando la famiglia da ogni responsabilità.

Art. 22

Emendamenti all'Allegato

1. L'Allegato può essere modificato aggiungendo trattati pertinenti che: a)

sono aperti alla partecipazione di tutti gli Stati;

b)

sono entrati in vigore; e

c)

sono stati oggetto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di almeno dodici Stati Parte al presente Protocollo.

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2. Ogni Stato Parte al presente Protocollo può, dopo la sua entrata in vigore, proporre un simile emendamento dell'Allegato. Ogni proposta d'emendamento è comunicata per scritto al Segretario generale. Quest'ultimo trasmette ogni proposta d'emendamento che soddisfa le condizioni enunciate nel paragrafo 1 a tutti i membri dell'Organizzazione e chiede agli Stati Parte al presente Protocollo se acconsentono all'adozione dell'emendamento proposto.

3. L'emendamento proposto dell'Allegato è ritenuto adottato dopo che più di dodici Stati Parte al presente Protocollo hanno espresso il loro consenso indirizzando una notifica scritta al Segretario generale.

4. Una volta adottato, l'emendamento all'Allegato entra in vigore, nei confronti degli Stati Parte al presente Protocollo che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento, trenta giorni dopo il deposito presso il Segretario generale del dodicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato Parte al presente Protocollo che ratifica, accetta o approva l'emendamento dopo il deposito presso il Segretario generale del dodicesimo strumento, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 23

Depositario

1. Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 22, è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale: a)

informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data; ii) della data d'entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto; iv) di ogni comunicazione fatta in applicazione di ogni articolo del presente Protocollo; v) di ogni proposta d'emendamento dell'Allegato che è fatta conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 22; vi) di ogni emendamento che è stato adottato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 22; vii) di ogni emendamento che è stato ratificato, accettato o approvato conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 22 e della data alla quale entra in vigore; e

b)

trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l'hanno firmato o che vi hanno aderito.

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3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 24

Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Londra il quattordici ottobre due mila cinque.

(Seguono le firme)

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