Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20082, decreta:

Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Berna agli articoli 62 capoverso 1 lettera f, 75, 76 lettera b, 89 capoverso 1, 101a capoversi 2­5, 101b e 101c della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008; 2. Obvaldo all'abrogazione dell'articolo 69 capoverso 2 lettera e accettata nella votazione popolare del 28 novembre 2004, all'abrogazione dell'articolo 69 capoverso 2 lettera d accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2006 nonché agli articoli 50 (titolo), 51 e 119a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 16 dicembre 2007; 3. Sciaffusa all'articolo 25 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 febbraio 2008; 4. Argovia ai §§ 61 capoversi 2 e 3 nonché 77 capoversi 2 e 3 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 febbraio 2008; 5. Ginevra all'articolo 158 B capoverso 1, accettato nella votazione popolare del 17 giugno 2007 e all'articolo 158 capoverso 1 e capoversi 3­5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 16 dicembre 2007.

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RS 101 FF 2008 5277

2008-1031

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Accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 La garanzia federale accordata all'articolo 158 capoverso 2 della costituzione del Cantone di Ginevra, accettato nella votazione popolare del 16 dicembre 2007, è valida fino al 31 dicembre 2008.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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