Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 130

Imposta sul valore aggiunto

La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 5,1 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, nonché sulle importazioni. Nell'ambito della riscossione occorre considerare i principi della neutralità concorrenziale e dell'economicità.

1

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata al massimo dello 0,8 per cento mediante legge federale.

2

Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

3

Per finanziare lo sgravio delle classi di reddito inferiori dalle conseguenze dell'introduzione di un'aliquota unitaria per l'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota fissata nel capoverso 1 è aumentata dello 0,1 per cento.

4

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.

1 2

aumentare dello 0,1 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nell'articolo 130 capoverso 1;

FF 2008 6033 RS 101

2008-1172

6373

Semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto. DF

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6374