Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 130
Imposta sul valore aggiunto
La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 5,1 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, nonché sulle importazioni. Nell'ambito della riscossione occorre considerare i principi della neutralità concorrenziale e dell'economicità.
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Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata al massimo dello 0,8 per cento mediante legge federale.
2
Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
3
Per finanziare lo sgravio delle classi di reddito inferiori dalle conseguenze dell'introduzione di un'aliquota unitaria per l'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota fissata nel capoverso 1 è aumentata dello 0,1 per cento.
4
Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e 2
Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.
1 2
aumentare dello 0,1 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nell'articolo 130 capoverso 1;
FF 2008 6033 RS 101
2008-1172
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Semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto. DF
II 1
Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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