08.044 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Colombia del 21 maggio 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione con la Colombia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 26 settembre 2007.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2007-2321

3845

Compendio Il 26 settembre 2007 è stata firmata con la Colombia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Colombia ha recentemente concretizzato la sua apertura economica avviando una politica di conclusione di convenzioni di doppia imposizione con Stati industrializzati. La Svizzera ha colto l'occasione e, dopo due cicli di negoziazioni, è stato parafato un progetto di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione contiene disposizioni che garantiscono una protezione duratura contro le doppie imposizioni e che apportano notevoli vantaggi a favore delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuisce al mantenimento e alla promozione degli investimenti diretti svizzeri.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

3846

Indice Compendio

3846

1 Caratteristiche della Convenzione 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati 1.2 Apprezzamento

3848 3848 3848

2 Commento alle disposizioni della Convenzione

3848

3 Conseguenze finanziarie

3852

4 Costituzionalità

3853

Decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Colombia (Disegno)

3855

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

3857

3847

Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

La Colombia ha recentemente concretizzato la sua apertura economica avviando una politica di conclusione di convenzioni di doppia imposizione con Stati industrializzati. La Svizzera ha colto l'occasione e, dopo due cicli di negoziazioni, nel mese di marzo 2007 è stato parafato un progetto di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Colombia dispone di un'economia diversificata con risorse in materia prima, un settore agricolo importante e un'industria ben sviluppata. L'economia colombiana registra una crescita economica costante che il Governo attuale cerca di sostenere con provvedimenti politici volti a rafforzare l'attrattiva delle condizioni d'investimento. Di conseguenza la realtà giuridica e politica che regna attualmente in Colombia è favorevole a investimenti stranieri. Il 17 maggio 2006 è stato concluso con la Svizzera un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti. La Colombia figura tra i Paesi di destinazione più importanti degli investimenti svizzeri in America latina dopo il Brasile, il Messico, l'Argentina e il Venezuela. La Svizzera occupa la quinta posizione degli investitori stranieri in Colombia dopo Stati Uniti, Spagna, Francia e Regno Unito.

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, approvata dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate, è stata firmata a Berna il 26 settembre 2007.

1.2

Apprezzamento

Nel suo insieme, questa Convenzione contiene soluzioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali con uno Stato importante in America latina. Le sue condizioni quadro contribuiranno a mantenere e promuovere gli investimenti diretti con conseguenti ripercussioni positive sull'evoluzione delle economie dei due Paesi. Essa contribuisce altresì a colmare le lacune nella rete delle Convenzioni svizzere in America latina e crea un precedente che può essere considerato di buon auspicio nei confronti degli Stati di questa regione del mondo.

2

Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione fiscale elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. In seguito sono pertanto commentate le principali differenze rispetto al modello citato nonché le particolarità della Convenzione rispetto alla prassi svizzera in materia di convenzioni.

3848

Art. 2

Imposte considerate

Il campo di applicazione della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio in quanto la Colombia riscuote attualmente un'imposta sul patrimonio («Impuesto de orden nacional sobre el patrimonio») il cui principio è stato prolungato fino al 2010.

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva trattenuta sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione materiale (par. 5). Lo stesso provvedimento sarà applicato nel caso di vincite alle lotterie colombiane.

Art. 5

Stabile organizzazione

La Colombia desiderava che l'imposizione a favore dello Stato della fonte fosse ampiamente disciplinata. Essa chiedeva pertanto che fossero considerati una stabile organizzazione i cantieri di costruzione, i montaggi e le istallazioni nonché le attività di vigilanza ad essi legate a partire da sei mesi così come i servizi prestati da un'impresa o da indipendenti a partire dal 183° giorno nel corso di 12 mesi. Nel quadro di un compromesso in relazione agli articoli 12 (canoni) e 14 (professioni indipendenti), è stato convenuto che l'assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza sarebbero disciplinati nel quadro dell'articolo 12, mentre le attività indipendenti sarebbero disciplinate esclusivamente nell'articolo 7 (ovvero eliminando l'art. 14) come peraltro già previsto dal modello di convenzione OCSE. La Colombia ha rinunciato peraltro alla sua esigenza di escludere la «consegna» delle attività ausiliarie menzionate al paragrafo 4 del presente articolo. Sulla base della politica in materia di convenzioni seguita dalla Svizzera riguardo ai Paesi il cui sviluppo economico è paragonabile, è stato possibile in contropartita sancire nel paragrafo 3 che i cantieri di costruzione e di montaggio (ma senza le attività di vigilanza ad essi legate) costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Art. 7

Utili delle imprese

Il principio del modello di convenzione di doppia imposizione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che possono essere attribuiti alla sua attività, è sancito al numero 2 del Protocollo della Convenzione. Come in altre Convenzioni svizzere di doppia imposizione, tale disposizione precisa che sono ammesse in deduzione solo le spese ragionevolmente giustificabili di una stabile organizzazione, e che in caso di costruzione abusiva di strutture economiche o giuridiche i redditi provenienti dalla vendita diretta nell'altro Stato da parte dell'impresa di beni o merci di natura identica o analoga può essere attribuita alla stabile organizzazione di detta impresta situata in questo altro Stato.

Art. 9

Imprese associate

Come nella maggior parte delle Convenzioni di doppia imposizione svizzere concluse recentemente, è stato possibile introdurre in questo articolo il testo dei paragrafi 2 e 3 che corrispondono alla prassi svizzera. La Convenzione prevede al paragrafo 2 che il secondo Stato procederà a un aggiustamento solo se ritiene che l'aggiustamento effettuato dall'altro Stato è giustificato in quanto a principio e ammontare.

Tali aggiustamenti possono avvenire entro un periodo massimo di cinque anni a 3849

partire dall'anno in cui i redditi sono stati oggetto di tale provvedimento. Questa disposizione non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale (par. 3).

Art. 10

Dividendi

Conformemente alle soluzioni preconizzate in materia dalla Svizzera, i dividendi provenienti da partecipazioni di società che detengono almeno il 20 per cento del capitale sono esonerate dallo Stato della fonte. L'imposta alla fonte ammonta al 15 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 11

Interessi

Lo Stato della fonte degli interessi può applicare un'imposta limitata al 10 per cento (par. 2). Tuttavia, al paragrafo 3 delle eccezioni prevedono un'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, se gli interessi sono pagati a collettività pubbliche a titolo di vendita a credito di merci o equipaggiamenti nonché di prestiti concessi da una banca o da un altro istituto di credito.

Una clausola della nazione più favorita garantisce ai residenti di Svizzera l'applicazione automatica del trattamento più favorevole degli interessi che sarebbe accordato da una convenzione conclusa dalla Colombia con uno Stato terzo dopo la firma del presente disegno di Convenzione (n. 3 del Protocollo).

Art. 12

Canoni

Lo Stato della fonte dei canoni può applicare un'imposta massima del 10 per cento (par. 2). Questo tasso è usuale nelle Convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi poco industrializzati. La nozione di canone, secondo il succitato compromesso di cui agli articoli 5 (stabile organizzazione), 12 (canoni) e 14 (professioni dipendenti) sull'imposizione dei servizi, comprende anche l'assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza. Una tale soluzione figura già in altre Convenzioni svizzere in materia di doppia imposizione.

Come nel caso degli interessi, una clausola della nazione più favorita garantisce anche ai residenti di Svizzera l'applicazione automatica di un trattamento più favorevole dei canoni che sarebbe accordato dalla Colombia a un altro Stato (n. 4 del Protocollo).

Art. 13

Utili di capitale

Il paragrafo 4 del presente articolo prevede, come in altre Convenzioni svizzere in materia di doppia imposizione, che gli utili ritratti dall'alienazione di azioni in una società il cui patrimonio è, direttamente o indirettamente, composto da almeno il 50 per cento di beni immobiliari situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. Da parte svizzera, l'articolo sull'eliminazione della doppia imposizione (art. 23) stabilisce che la Svizzera esonera tali utili unicamente dopo la prova dell'effettiva imposizione in Colombia.

Art. 16

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposizione nel luogo in cui un artista o uno sportivo esercita la sua attività si applica anche ai 3850

redditi attribuiti a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo stesso. D'altra parte l'imposizione nello Stato di esercizio dell'attività è esclusa quando l'attività degli artisti e sportivi è finanziata totalmente o in gran parte da fondi pubblici.

Art. 17 et 18

Pensioni

Secondo la prassi svizzera in materia di convenzioni, il numero 5 del Protocollo conferma espressamente il punto di vista svizzero secondo cui gli articoli 17 e 18 del disegno di Convenzione si applicano, in caso di pensioni, anche alle prestazioni in capitale.

Art. 21

Clausola anti-abuso

La Colombia desiderava l'introduzione nella Convenzione di una disposizione antiabuso di ampia portata. Tale pretesa ha potuto essere limitata in maniera ragionevole mantenendo l'obiettivo di evitare i veri abusi attraverso l'adozione di soluzioni appropriate che tengano conto delle ampie relazioni internazionali della Svizzera. La soluzione scelta prevede innanzi tutto che i vantaggi della Convenzione non sono applicabili alle parti di reddito riversate (almeno la metà di questo reddito), direttamente o indirettamente, a un momento qualsiasi e in qualsiasi forma, a una o più persone non residenti nello Stato da dove proviene il reddito. Tale esclusione non è applicabile se il residente di uno Stato contraente, che richiede i vantaggi della Convenzione, dimostra che le operazioni in causa non hanno come obiettivo principale l'otteni-mento di tali vantaggi. Viene precisato che questa condizione è sempre considerata soddisfatta quando la parte di reddito è riversata da questo residente a una persona o entità a lui non vicina, o quando questa parte di reddito avrebbe beneficiato di un trattamento della Convenzione equivalente o più favorevole se fosse stato conseguito dalla persona a cui è riversato. Anche se una società non soddisfa tali condizioni, può quindi ancora stabilire che le operazioni in causa non hanno come obiettivo principale l'ottenimento dei vantaggi della Convenzione.

Questa clausola risponde alle preoccupazioni delle rispettive autorità fiscali e permette di apportare una certa sicurezza giuridica. Essa corrisponde all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni.

Infine, su richiesta della Colombia, il numero 6 del Protocollo precisa l'impegno delle autorità competenti a esaminare i provvedimenti che sarebbero necessari nel caso in cui la Convenzione venisse utilizzata per trarne vantaggi che non sono né voluti né previsti dalla Convenzione, e ad avviare se del caso le discussioni in vista di una revisione. È poco probabile che una tale clausola venga applicata, ma è tuttavia stata giudicata accettabile in vista della realizzazione di un compromesso.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

La Colombia applica il metodo del computo per evitare la doppia imposizione. Il metodo dell'esenzione, fatta salva la progressione, è previsto nel caso in cui la Svizzera disponga di un diritto d'imposizione esclusivo.

La Svizzera segue il metodo dell'esenzione con riserva della progressione e accorda all'occorrenza il computo forfettario dell'imposta sui dividendi, sugli interessi e sui canoni.

3851

Siccome la Colombia accorda l'esenzione dall'imposta sugli utili delle società per lo sviluppo economico in alcuni settori, come ad esempio il settore alberghiero, la Svizzera ha accordato un computo d'imposta fittizio limitato al 10 per cento per i dividendi compresi nella lettera b) paragrafo 2 dell'articolo 10, nella misura in cui una tale esenzione dall'imposta colombiana sugli utili si applichi alla società distributrice.

Art. 26

Scambio di informazioni

Oltre a un'assistenza alla riscossione, per lottare in particolare contro l'evasione fiscale la Colombia aveva inizialmente espresso il desiderio di una clausola di scambio di informazioni ampliata all'applicazione del diritto interno. Nel quadro del pacchetto finale che tiene conto dell'insieme dei risultati, è stata riconosciuta una clausola concernente lo scambio su richiesta di informazioni necessarie, da un lato, all'applicazione della Convenzione e, dall'altro, del diritto interno nel caso di frode fiscale. Ai sensi di questa disposizione la frode fiscale è stata definita come un delitto punito da una pena privativa della libertà. Una tale disposizione è stata già accordata dalla Svizzera ad altri Stati. Il numero 7 del Protocollo ricorda i principi perseguiti dalla Svizzera in questo ambito, ossia il principio di doppia incriminazione, la necessità di un legame diretto, il principio di reciprocità e la prima applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione.

La Colombia prevedeva di introdurre nel 2007, in occasione di una riforma fiscale, la nozione, finora sconosciuta, di frode fiscale (delitto punito da una pena privativa della libertà) in materia di imposte dirette. Tale proposta è tuttavia stata rifiutata dal Parlamento colombiano. La concessione dell'assistenza reciproca in materia di frode fiscale secondo la Convenzione dipenderà quindi dall'evoluzione del diritto interno colombiano.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle note diplomatiche con cui gli Stati contraenti si comunicano la fine della procedura interna di ratifica. Queste disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio seguente a questa data.

3

Conseguenze finanziarie

In ogni convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera le perdite che derivano da questa Convenzione risultano dal rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e sugli interessi nonché dal computo dell'imposta alla fonte sui dividendi e sugli interessi eventualmente trattenuti dalla Colombia conformemente agli articoli 10, 11 e nel caso dei canoni all'articolo 12. In mancanza di basi adeguate, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tali perdite saranno tuttavia parzialmente compensate dal fatto che queste misure aumenteranno l'attrattiva della piazza economica svizzera. Ciò dovrebbe tradursi in ulteriori entrate nel quadro delle imposte dirette.

3852

Questa Convenzione permette di eliminare le doppie imposizioni e offre così alla Svizzera e alla sua economia una solida base nelle relazioni bilaterali, sopprimendo al contempo gli eventuali svantaggi fiscali nei confronti di altri Stati che concludono convenzioni di doppia imposizione con la Colombia. La Convenzione può in tal modo favorire la posizione concorrenziale della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. La Convenzione contribuisce favorevolmente in modo globale al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Essa sostiente la promozione degli investimenti svizzeri diretti in Colombia. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all'unanimità la conclusione della presente Convenzione. In questa sede ricordiamo che le Convenzioni in materia di doppia imposizione sono concluse anzi tutto nell'interesse dei contribuenti. Esse favoriscono inoltre la cooperazione economica che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 paragrafo 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 paragrafo 1 lettera d numero 3 Cost. anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 paragrafo 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale contiene norme di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 paragrafo 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che proporrà anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. La Convenzione crea in particolare condizioni più favorevoli per l'imposizione dei dividendi, degli interessi e dei canoni. L'assistenza amministrativa per l'applicazione del diritto interno relativo ai delitti in materia di frode fiscale è già stata convenuta con altri Stati (ad es. la Germania o il Sudafrica) e concerne le informazioni che possono già oggi essere ottenute mediante assistenza giudiziaria. Una tale disposizione rafforza a livello internazionale la posizione svizzera in questo settore.

La Convenzione non implica un nuovo impegno che possa essere giudicato importante per la Svizzera. Essa non contiene quindi una disposizione importante ai sensi dell'articolo 141 paragrafo 1 lettera d numero 3 Cost. nei confronti degli obblighi convenuti sinora con gli altri Stati. Per
questo motivo il decreto federale concernente la Convenzione tra Svizzera e Colombia non è sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 paragrafo 1 Cost.

3853

3854