Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare dell'8 febbraio 2009 del 6 novembre 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 8 febbraio 2009 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare sul decreto federale del 13 giugno 2008 che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (FF 2008 4655).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1, RU 2007 4635; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11, RU 2007 4639; ODP); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) con la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51) e le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136); 23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375); 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 20 settembre 2002 concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico, FF 2002 5891); 25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione; 26 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, del 20 agosto 2008 concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero (FF 2008 6595).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano inviare il materiale di voto agli Svizzeri dell'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori residenti all'estero, il più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Settore Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può essere formulata, ad esempio, nel modo seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate finché il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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La domanda figurante sulla scheda ha il tenore seguente: Libera circolazione delle persone Svizzera-UE: rinnovo dell'Accordo ed estensione alla Bulgaria e alla Romania Volete accettare il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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