Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base», depositata il 28 luglio 20042; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20053, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 28 luglio 2004 «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117a 1

Assicurazione contro le malattie (nuovo)

L'assicurazione contro le malattie poggia: a.

sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;

b.

sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.

2 Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.

Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.

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L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

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La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

RS 101 FF 2004 4195 FF 2005 3895

2005-1108

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Iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 117a (Assicurazione contro le malattie) Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

Art. 2 Contemporaneamente è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni il controprogetto dell'Assemblea federale «Per qualità ed economicità nell'assicurazione malattie».

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Il controprogetto ha il tenore seguente:

Art. 117 1

Assicurazione contro gli infortuni

La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro gli infortuni.

Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

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Art. 117a 1

Assicurazione contro le malattie (nuovo)

La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie.

L'assicurazione contro le malattie comprende un'assicurazione delle cure medicosanitarie; può altresì comprendere un'assicurazione d'indennità giornaliere. L'assicurazione delle cure medico-sanitarie prevede prestazioni in caso di malattia e di maternità; può prevedere anche prestazioni nei confronti delle persone bisognose d'essere assistite e prestazioni in caso di infortunio.

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Quando legifera la Confederazione osserva i principi seguenti: a.

le cure medico-sanitarie assicurate devono essere efficaci, appropriate ed economiche;

b.

l'assicurazione contro le malattie s'impronta ai principi della concorrenza e della trasparenza; dev'essere promossa l'autoresponsabilità degli assicurati;

c.

gli assicuratori che intendono esercitare nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie sottostanno a una procedura di ammissione;

Iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base». DF

d.

le condizioni alle quali i fornitori di prestazioni possono operare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie sono stabilite in modo da garantire la fornitura di prestazioni di elevata qualità nonché la concorrenza.

La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione all'assicurazione contro le malattie, in generale o per singoli gruppi della popolazione. Nel caso dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni ammessi a esercitare nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie.

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Nell'esecuzione dell'assicurazione contro le malattie, la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, provvedono congiuntamente a garantire un sistema sanitario di elevate qualità ed economicità e coordinano le loro misure.

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L'assicurazione delle cure medico-sanitarie è finanziata con i premi e la partecipazione alle spese degli assicurati nonché con contributi dell'ente pubblico, versati all'organismo che finanzia le prestazioni. La Confederazione e i Cantoni prevedono riduzioni dei premi tenendo conto delle condizioni economiche degli assicurati.

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Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Iniziativa popolare «Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base». DF

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