Termine di referendum: 17 aprile 2008

Codice penale svizzero (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi) Modifica del 21 dicembre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 56 cpv. 4bis 4bis Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.

Art. 64 cpv. 1bis 1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio o una violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato secondo gli articoli 108­113 del Codice penale militare del 21 marzo 20033 e se sono adempite le condizioni seguenti:

1 2 3

a.

con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;

b.

è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

c.

l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.

FF 2006 807 RS 311.0 RS 321.0

2005-2305

23

Codice penale svizzero

Art. 64a cpv. 1, primo periodo L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà. ...

1

Art. 64c 1 In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, Esame della liberazione dall'internamento l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuoa vita e ve conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore liberazione possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la condizionale

collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.

2

Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59­61.

3

4 Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.

La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.

5

I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita.

6

Art. 65, primo periodo Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. ...

24

Codice penale svizzero

Art. 84 cpv. 6bis 6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.

Art. 90 cpv. 4ter Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.

4ter

Titolo prima dell'art. 380a

Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita Art. 380a 1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall'ente pubblico competente.

Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 in materia di atti illeciti.

2

Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.

3

Art. 387 cpv. 1bis 1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna.

4 5

RS 220 RS 170.32

25

Codice penale svizzero

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 20086 Termine di referendum: 17 aprile 2008

6

26

FF 2008 23