Decisione concernente la modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera allo scopo di definire spazi per i voli di addestramento dei PC-21 del 26 agosto 2008

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)

Oggetto:

In determinate fasce orarie, gli spazi aerei sopra le regioni di Hohgant e Speer vengono riclassificati in una zona regolamentata (LS-R2 Hohgant e LS-R3 Speer), al fine di consentire ai piloti delle Forze aeree l'addestramento su velivoli a turboelica (ad esempio sui PC-21).

Nelle ore in cui si applicano le restrizioni di volo, sono vietati i voli effettuati secondo le norme del volo a vista con aeromobili civili. Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli urgenti di aeroambulanze, d'intesa con i competenti servizi di sicurezza aerea e secondo le procedure fissate. I voli effettuati secondo le norme del volo strumentale sono ammessi previa intesa con i competenti servizi di sicurezza aerea e secondo le procedure fissate, sempreché lo consentano le attività di addestramento dei piloti.

Nelle ore in cui non sono in vigore le restrizioni di volo, si applicano le regole delle classi dello spazio aereo circostanti, G ed E, o le zone di controllo (CTR) e le regioni di controllo terminali (TMA).

Basi legali:

2008-1978

In virtù dell'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea, in virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) l'UFAC può designare delle zone regolamentate. Le zone regolamentate sono spazi aerei di dimensioni definite, situate al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

6381

Contenuto della decisione: La struttura dello spazio aereo della Svizzera 2008 è modificata come segue: Fasce orarie: da lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 12.05 e dalle 13.15 alle 17.05 (ora locale).

Le esatte restrizioni di volo giornaliere sono pubblicate tramite NOTAM al più tardi il giorno precedente. Esse sono inoltre visualizzate sulla carta della Koordinationsstelle für Schiessen und Flugsicherung (KOSIF).

Fascia di altitudine: Tra il livello di volo 100 (3050 s.l.m.) e il livello di volo 130 (3950 s.l.m.)

Coordinate delle zone regolamentate: LS-R2 Hohgant: N464715.621 / E0080228.320 N464715.624 / E0080053.368 N464523.335 / E0075729.397 N464420.626 / E0074004.482 N464916.774 / E0073546.049 N470229.167 / E0080009.952 N470254.863 / E0080127.518 N470304.484 / E0080936.674 N465753.420 / E0081937.523 N465546.585 / E0082027.149 N465627.905 / E0082358.595 N464316.108 / E0082554.348 LS-R3 Speer: N471122.755 / E0090301.305 N470252.959 / E0090410.045 N470257.179 / E0092905.658 N471838.551 / E0093458.915 N471845.486 / E0091814.662 N471624.757 / E0090933.983 Destinatari:

La modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera si applica a tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili di influire su di esso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

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Deposito pubblico:

La presente decisione, completa di motivazione, può essere richiesta all'indirizzo seguente: UFAC, Sezione Spazio aereo, 3003 Berna, o mediante posta elettronica a: info@bazl.admin.ch.

Una copia della decisione è inviata per conoscenza allo Stato maggiore delle Forze aeree, ai Governi cantonali interessati e al Governo del Principato del Liechtenstein.

Periodo di validità:

La decisione entra in vigore il 21 agosto 2008 ed è valida sino al 20 agosto 2009.

Rimedi giuridici:

Contro questa decisione, o parti di essa, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

A eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.

26 agosto 2008

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Raymond Cron

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Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

26 agosto 2008

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Cancelleria federale