Termine di referendum: 6 novembre 2008
Legge federale sui diritti politici Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 20062, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 10a
Informazione degli aventi diritto di voto
Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
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In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
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Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
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Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.
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FF 2006 8491 FF 2006 8509 RS 161.1
2006-2515
5357
Diritti politici. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.4
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3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 29 luglio 20085 Termine di referendum: 6 novembre 2008
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L'iniziativa popolare » è stata respinta in votazione popolare del 1° giugno 2008 (FF 2008 5365).
FF 2008 5357
5358