Termine di referendum: 6 novembre 2008

Legge federale sui diritti politici Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 20062, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 10a

Informazione degli aventi diritto di voto

Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

1

In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

2

Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

3

Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

4

1 2 3

FF 2006 8491 FF 2006 8509 RS 161.1

2006-2515

5357

Diritti politici. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.4

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 29 luglio 20085 Termine di referendum: 6 novembre 2008

4 5

L'iniziativa popolare » è stata respinta in votazione popolare del 1° giugno 2008 (FF 2008 5365).

FF 2008 5357

5358