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FoglioFederale Berna, 9 luglio 1971

Anno LIV

Volume I

N° 27 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.--, semestrale fr. 16.--, Estero fr. 37.-- con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10931 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione della legge federale sull'aiuto alle Università # S T #

(Del 19 maggio 1971) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di revisione parziale della legge federale sull'aiuto alle università del 28 giugno 1968 -- dappresso LAU -- (RU 1968 1553), legge in vigore dal 1° gennaio 1969, ossia da poco più di due anni. L'esperienza acquisita nel corso del periodo in cui la legge fu applicata nonché la manifestazione, allora imprevedibile, di talune tendenze nello sviluppo delle università cantonali dettano già ora un adattamento della legge al nuovo stato di cose che è venuto man mano creandosi.

Cenni introduttivi Informazioni raccolte presso i Cantoni quanto alle spese prevedibili a favore delle università fino al 1974, ossia fino al momento in cui scadrà il primo periodo di sovvenzione previsto dalla LAU, evidenziano chiaramente che gli esborsi per la gestione delle università sono aumentati ed anzi aumenteranno ancora in modo ben maggiore di quanto si era pronosticato nel 1967, allorché, in fase d'elaborazione della legge si ritenne che l'ordine di grandezza preventivato degli investimenti per le università non sarebbe stato superato tanto presto. Orbene, a causa di questa evoluzione delle spese per le università, l'aiuto della Confederazione per la gestione universitaria (sussidi base) rimase nettamente inferiore a quanto ipotizzato, mentre i sussidi agli investimenti furono solo parzialmente utilizzati. Pertanto, talune università cantonali hanno dovuto statuire, in determinate discipline, provvedimenti che limitassero l'ammissione degli studenti (il cosiddetto numerus Foglio Federale 1971, Vol. l

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1204 clausus) dacché il numero dei posti disponibili non era cresciuto proporzionalmente all'aumento del numero degli studenti. Il nostro disegno di revisione parziale della LAU tiene appunto conto di questi due aspetti ovverosia da un lato del bisogno, da un punto di vista di politica finanziaria, di maggiori sussidi corrisposti per la gestione delle università e dall'altro della necessità di vanificare, per motivi di politica dell'educazione, qualsiasi provvedimento limitante l'ammissione alle nostre università. D'altronde, codeste due preoccupazioni sono strettamente connesse poiché lo stanziamento di sussidi supplementari dovrebbe avantutto contribuire ad impedire l'introduzione del numerus clausus.

Il nostro progetto di revisione si propone appunto, con diversi disposti, d'attuare quest'intenzione predominante onde sembrò quanto mai appropriato recepire, nel disegno, pure altri postulati di politica universitaria come ad esempio quello di una parziale modifica del criterio di ripartizione dei sussidi base, quello del finanziamento con sussidi agli investimenti di talune spese di pianificazione e di progettazione nonché infine quello di una maggior partecipazione della Confederazione ai lavori di pianificazione universitaria.

Si rinunciò invece volutamente a prendere in considerazione, ai fini della revisione, tutti gli emendamenti finora auspicati e segnatamente si rinunciò ad esaminare quei postulati che avrebbero perso qualsiasi valore pratico entro la fine del presente periodo di sovvenzione.

Il progetto qui presentatovi si limita insomma volutamente a mettere a fuoco alcuni problemi essenziali la cui soluzione giuridica non poteva più essere ormai dilazionata. Pertanto taluni altri problemi, come quello segnatamente degli aspetti organizzativi dell'aiuto alle università, non son stati qui esaminati unicamente per il fatto che la revisione parziale propostavi va considerata come un provvedimento d'urgenza necessario per procurare ai Cantoni universitari nel modo più rapido possibile quegli aiuti supplementari di cui essi hanno bisogno. Ciò giustifica del resto il carattere transitorio del disegno giacché fermamente riteniamo che la LAU, seppur corretta, non possa in definitiva costituire un fondamento adeguato per l'aiuto federale alle università cantonali. Per rendere possibile una
elaborazione ponderata di un nuovo concetto della ripartizione dei compiti fra Cantoni e Confederazione nel campo della politica universitaria sembrò acconcio circoscrivere il progetto ai bisogni prioritari dei Cantoni universitari nonché ad una migliore applicazione della legge rinviando ad una ulteriore e globale revisione, attuabile alla scadenza, nel 1974, del primo periodo di sovvenzione, la soluzione dei problemi più complessi e meno urgenti.

Giusta l'articolo 21 della LAU, il Consiglio federale deve sottoporvi periodicamente, ma almeno ogni triennio, un rapporto sulle misure adottate nel quadro di questa legge, su le esperienze fatte applicandola e le prospettive di sviluppo delle università svizzere. Un simile rapporto dovrebbe esservi

1205 presentato per la prima volta nella primavera del 1972. Orbene, ancorché il presente disegno risulti dalle esperienze acquisite nel corso dei primi due anni d'applicazione della legge, sarebbe affatto insulso menzionare nel presente messaggio soltanto le riflessioni e le esperienze pratiche acclaranti unicamente la revisione parziale, talché abbiamo ritenuto opportuno anticipare, pur limitatamente ai dati a nostra disposizione, la redazione del rapporto previsto sullo stato dell'insegnamento superiore e dell'aiuto alle università, inserendolo nel presente messaggio.

I. Evoluzione recente delle università svizzere a. Variazioni del numero degli studenti Variazioni del numero totale degli studenti immatricolati in tutte le università svizzere dal semestre invernale 1966/67 a quello 1969/70: 1966/67

Svizzeri Stranieri Totale (studentesse

1968/69

1969/70

25682 8238

27553 8361

29294 8854

30906 9089

33920

35914

38148

39995

6897

7601

8275

8945)

1967/68 '

I dati concernenti gli studenti immatricolati nelle otto università cantonali sono invece i seguenti: Svizzeri Stranieri Totale (studentesse

20655 7150

22724 7493

23 736 D 7414

25279 7541

27805

30217

31150

32820

6634

7298

7890 ·

8532)

D Deduzion fatta degli studenti della SPFL essendosi iniziata la gestione della Confederazione.

Durante questi ultimi anni il numero totale degli studenti nelle università cantonali è pertanto aumentato del 18,04 percento; contemporaneamente il numero degli studenti stranieri è aumentato del 5,4 percento mentre quello delle studentesse del 28,6 percento.

Lo specchietto seguente presenta l'evoluzione del numero degli studenti nelle università cantonali a decorrere dal semestre invernale 1954/55:

1206 Aumento percentuale

Semestre

Studenti

1954/55 1958/59 1962/63 1966/67 1969/70

12940 15133 21 161 27805 32 820«

16,9 39,8 31,4 18,4 (per 3 anni)

D Deduzion fatta degli studenti della SPFL gestita ora dalla Confederazione.

Nel periodo compreso fra il semestre invernale 1954/55 e il semestre invernale 1969/70 il numero degli studenti immatricolati in tutte le università cantonali è quindi aumentato del 153,6 percento.

Lo specchietto seguente illustra l'evoluzione del numero degli studenti in tutte le università per facoltà: Semestre invernale

1966/77 1967/68 1968/69 1969/70

Teologia Diritto

834 889 888 956

2737 3037 3400 3530

Scienze occ.

e soc.

5525 5918 6301 6356

Lettere Phil. II i) Medicina

Altre 1)

Totale

5515 6193 6725 7197

6315 6741 6712 7068

33920 35914 38148 39995

5965 6070 6638 7075

7029 7066 7484 7813

D Compresi gli studenti delle Scuole politecniche.

Rileviamo che il numero degli studenti nelle quattro facoltà d'indirizzo umanistico (1966/67: 44,4%; 1969/70: 44,8%) nonché il numero degli allievi delle due facoltà scientifiche (1966/67: 36,98%; 1969/70: 37,53%) è rimasto pressapoco costante nei confronti nel numero totale degli studenti. È invece considerevolmente aumentato il numero degli studenti nelle facoltà di medicina.

b. Variazioni nel corpo insegnante Nel periodo considerato, il numero dei docenti universitari è passato da 2048 a 2942 con un aumento del 44 percento circa (scuole politecniche: 1966/67: 256 professori; 1969/70: 535). Si costata pure che il 40 percento circa dei docenti è occupato a pieno tempo (50% circa nelle SPF), valore che s'è mantenuto costante negli ultimi quattro anni. Per contro, la proporzione dei docenti ordinari e straordinari nell'ambito del corpo professorale è in questi ultimi tre anni diminuita, passando dal 46,5 percento al 36 per cento.1J *> Questa diminuzione è dovuta in parte all'assunzione di numerosi professoriassistenti ed in parte ad altri provvedimenti adottati per facilitare il rinnovo del corpo insegnante.

1207

e. Andamento delle spese universitarie Sviluppo delle spese per le università nel corso dell'ultimo quadriennio: Totale spese in migliaia di f r.

Spese d'esercizio

Spese d'esercizio in %

Università catonali 1966 1967 1968 1969

303806 339143 375657 421210

247501 279891 321531 362659

81,5 82,5 85,6 86,1

Scuole politecniche federali 1966 1967 1968 1969 D

97246 117291 146497 184522

57271 64346 ,' 71366 100001

58,9 54,9 48,7 54,2

D Dal io gennaio 1969 gestita dalla Confederazione.

Si rilevi come il rapporto fra le spese d'esercizio e le spese complessive nelle università cantonali sia particolarmente elevato e non abbia mai cessato d'aumentare. Confrontando questi dati con i corrispondenti delle Scuole politecniche federali si nota appunto che la percentuale delle spese per investimenti nei confronti delle spese complessive è nettamente maggiore nelle Scuole politecniche che non nelle università cantonali.

d. Strutture universitarìe e processo di rinnovamento Cambiamenti radicali, imposti dallo strepitoso progresso scientifico, sono ormai ineluttabili nelle nostre università. Quest'evoluzione nonché le sostanziali trasformazioni di ogni ordine di grandezza nel campo universitario (numero degli studenti, lavori di ricerca ecc.) si ripercuotono inevitabilmente sulle strutture e sui metodi tradizionali che devono essere adattati alle mutate esigenze dell'insegnamento e della ricerca. L'aggiornamento delle nostre strutture universitarie, per la molteplicità e la difficoltà dei problemi sul tappeto, è certamente almeno un compito a lunga scadenza se non, forse, un compito permanente. Orbene il processo riformistico attualmente in corso coinvolge un campo quanto mai vasto e concerne .settori diversissimi come quello della ristrutturazione delle autorità universitarie oppure quello della ripartizione delle competenze amministrative fra gli enti sopportanti l'onere della scuola e l'università, il problema dell'organizzazione interna dell'università nonché quello dell'inserimento nel complesso universitario di singoli dipartimenti od istituti, la ricerca infine di una forma ragionevole di partecipazione dei vari membri del corpo universitario sia nella fase consultiva sia in quella decisionale (democratizzazione dell'auto-

1208 gestione). Le esperienze finora compiute quanto alle riforme di struttura avviate nelle università cantonali e segnatamente quelle compiute nell'ambito dell'aiuto alle università ci hanno permesso di precisare quasi sperimentalmente una procedura d'applicazione progressiva delle riforme giusta la quale una determinata soluzione può essere adottata soltanto previa una sufficientemente ampia preparazione e verifica. D'altronde, in un esposto dell'inizio del 1969, il professer Max Imboden, ex-presidente del Consiglio nazionale della scienza, aveva appunto caldeggiato questo metodo di lavoro per l'attuazione delle riforme strutturali. In seguito, pungolata dalle organizzazioni studentesche, la Conferenza universitaria formulò raccomandazioni giusta le quali le autorità politiche e le università erano invitate a favorire tutte le sperimentazioni che avrebbero potuto essere profittevoli ai fini di una migliore formulazione della nuova legge sulle università. Una simile fase sperimentale deve infatti permettere di raccogliere le informazioni necessarie prima di ancorare nella legge soluzioni definitive e può perdurare fino all'esaurimento di tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione oppure, qualora ciò non fosse sufficiente, può proporre, tramite nuovi disciplinament limitati nel tempo, sperimentazioni di nuovo genere cui tutti i membri dell'università possono partecipare in modo appropriato.

La proposta d'una fase sperimentale riscontrò pieno successo ancorché ogni singola università abbia agito a proprio modo e segnatamente quelle rette da nuove leggi universitarie. Se si cura di puntualizzare lo stato attuale del processo riformistico nelle università cantonali, si distinguono grosso modo due grandi tendenze: un gruppo di Cantoni -- tra i quali Friborgo, Ginevra e Neuchâtel -- hanno introdotto misure legislative innovative talora limitate nel tempo procedendo ad una revisione parziale delle rispettive leggi universitarie. In altri quattro Cantoni, e cioè Zurigo, Berna, Vaud e San Gallo, si preferì autorizzare l'esecutivo ad emanare una legislazione interinale. Il Cantone di Basilea Città costituisce invece un caso a sé stante in quanto che il disegno di una revisione totale della legge universitaria è già arrivato a buon punto e perché il Consiglio di Stato, anziché emanare come
altrove disposizioni provvisorie, ha istituito una «Commissione di coordinazione per i problemi universitari» che funziona quale vero e proprio ente incaricato di dirigere, con ampie competenze, la sperimentazione.

Questa abbreviata presentazione dei risultati intermediari finora conseguiti indica che il processo di rinnovamento delle strutture è in atto in tutte le università cantonali. L'evoluzione sin qui disegnata è inoltre interessante poiché pone le premesse per la coordinazione fra le nostre università e la loro successiva integrazione nella «università svizzera». Criterio ultimo per valutare positivamente le riforme strutturali sarà poi l'elasticità del nuovo ordito legislativo che deve essere tale da poter permettere agli enti direttivi delle università di risolvere efficacemente e nel modo più sollecito possibile, con un disciplinamento appropriato delle competenze decisionali, la pletora di problemi che si porranno senza soluzione di continuità.

1209

II. Applicazione della legge sull'aiuto alle università 1. Introduzione Due anni d'applicazione della LAU sono troppo pochi per poter emettere un giudizio conclusivo sui vantaggi e gli svantaggi della nuova legislazione, ancorché già sin d'ora sia possibile evidenziare taluni effetti ed alla cifra III e V esamineremo dettagliatamente quelli che hanno particolarmente offerto lo spunto per la revisione parziale propostavi. Esamineremo in seguito quelle esperienze e quegli aspetti estranei in parte a questo disegno e che pertanto verranno presi in considerazione soltanto al momento in cui si procederà ad un riassetto organico della legge. Del resto, i lavori preparatori tendenti a definire una nuova concezione dell'aiuto alle università son già stati avviati.

Oggi come oggi possiamo costatare che gli effetti prodotti dalla LAU sono inferiori alle aspettative; tuttavia devesi pur riconoscere che, al momento dell'elaborazione del testo, negli anni 1966/67, quella era la migliore soluzione legislativa possibile, giusta le disposizioni costituzionali e la situazione politica d'allora. La rapida trasformazione dei rapporti universitari evidenziò talune lacune ed insufficienze nella LAU intesa come ordinamento permanente ancorché gli scopi, l'organizzazione ed i principi in essa codificati reggano tuttora di fronte a qualsiasi esame critico. Mette pertanto conto, nell'interesse di una politica universitaria nazionale efficace, ovviare a tali lacune ed inconvenienti.

2. Importi finanziari finora stanziati I contributi versati nel 1970 a titolo di sussidi base per il 1969 ammontarono a 60 milioni di franchi e furono ripartiti, giusta le spese computabili, nel modo seguente fra i Cantoni aventi diritto: Cantoni

Basilea Città Berna Friburgo Ginevra

'

franchi

10280653 11 950 607 3514024 9758793

Cantoni

Neuchâtel San Gallo Vaud Zurigo -

franchi

2184499 1 215 420 8349769 11846235

Istituto universitario di studi superiori internazionali, Ginevra: 900 000 franchi.

Per il 1970 si prevede un versamento di circa 70 milioni di franchi.

Fino al 30 aprile 1971 sono stati stanziati ai Cantoni universitari sussidi agli investimenti per un importo globale di 95 156684 franchi ripartiti nel seguente modo:

1210 Cantoni

Basilea Città Berna Friburgo Ginevra

franchi

2 442 948 35435038 8 474 242 15189599

Cantoni

Neuchâtel San Gallo Vaud Zurigo-

franchi

3 545 588 10336000 17 342 825 2390444

Finora si son già versati 17 924 963 franchi.

3. Sussidi base La LAU contempla due tipi di sussidi, i sussidi annui base d'un lato e i sussidi agli investimenti dall'altro. Per quanto concerne i sussidi base, immediatamente, già a decorrere dal 1969, anno in cui per la prima volta furono distribuiti, ci si avvide che l'aiuto federale per gli oneri d'esercizio era manifestamente insufficiente giacché gli sforzi dei piccoli Cantoni universitari vi erano in parte disattesi come d'altronde le notevoli prestazioni nazionali degli enti sopportanti l'onere di una università a favore dei Cantoni privi di università. Parimenti le prescrizioni previste per il computo delle spese da tenere in considerazione per la ripartizione dei sussidi si rivelarono quanto mai complicate e quantunque questo sistema sovvenitivo permettesse ai beneficiari d'usufruire con una certa libertà delle sovvenzioni regolari dall'altro vanificava praticamente qualsiasi sforzo teso a produrre una politica universitaria efficace e ben definita.

4. Sussidi agli investimenti Mentre la quota riservata ai sussidi base vien ripartita in rate annue e versata ai beneficiari giusta una chiave di riparto che tien conto delle spese sussidiabili dell'anno precedente, la quota prevista per i sussidi agli investimenti è impiegata per finanziare direttamente gli investimenti. Benché il tasso percentuale varia a seconda delle capacità finanziarie dei Cantoni tra il 40 e il 60 percento delle spese sussidiabili, questo sistema sovvenitivo non sembra essere adeguato ad incentivare lo sviluppo delle sedi universitarie e dei relativi impianti affinchè siano adeguati ai bisogni e ai postulati di una politica universitaria nazionale. In effetti, l'onere che i Cantoni devono continuare a sopportare resta pur sempre rilevante ed inoltre qualsiasi ingrandimento d'una certa importanza, cagiona sempre un aumento delle spese di esercizio. Occorre però rilevare che giusta l'articolo 12 capoverso 3 della LAU esiste la possibilità di maggiorare con un supplemento straordinario di un quinto al massimo il sussidio iniziale qualora l'investimento risponda ad uno specifico interesse nazionale. Orbene, soltanto un numero esiguo di casi ha potuto finora beneficiare di questo regime dacché la pressoché totalità delle richieste concerneva investimenti necessari a colmare lacune nel settore della formazione di base. Certamente devesi rilevare che la disposi-

1211 zione eccezionale prevista dall'articolo 12 capoverso 3 costituisce uno dei pochi strumenti legali di politica universitaria che permetta d'intervenire a favore di progetti elaborati nell'interesse della coordinazione e della cooperazione tra le università nazionali. Per contro, la disposizione prevista all'articolo 13 capoverso 1 concernente il possibile diniego del sussidio potrebbe indurre una certa azione preventiva volta ad impedire la realizzazione di progetti costosi e non indispensabili in concorrenza con quelli di altre università. Una grande difficoltà all'atto dell'applicazione della legge fu posta dalla valutazione delle spese suppletive cagionate dall'uso per l'insegnamento e la ricerca delle cliniche universitarie (art. 10 cpv. 2 lett. b LAU; art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della LAU, dappresso OAU). Una commissione apposita, insediata dalla Conferenza universitaria e dal Consiglio della scienza e presieduta dal professor dottor. A. Cerletti di Basilea ha risolto questo prabléma stabilendo percentuali distinte giusta i diversi reparti clinici ed i loro specifici compiti universitari.

Conformemente alle prescrizioni legali, ogni richiesta di sussidio agli investimenti dev'essere esaminata dalla Conferenza universitaria svizzera, dal Consiglio nazionale della scienza e dalle autorità federali seguendo una procedura che può comportare uno o due stadi a seconda dell'importanza dell'oggetto (procedura principale oppure eventualmente procedura preliminare). Orbene, nei casi semplici, ove lo stanziamento del sussidio non implica problemi di politica universitaria, questa procedura appare troppo complicata e lenta per cui il Dipartimento federale dell'interno, d'intesa con entrambi gli organi consultivi, ha provveduto a semplificarla. Per quanto concerne la valutazione delle richieste bisognerebbe pertanto fare in modo che le istanze preposte alla bisogna, segnatamente l'ufficio per le costruzioni universitarie annesso alla Conferenza universitaria, potessero esprimere il loro parere sui singoli progetti prima che gli assegnatari dei sussidi abbiano operato scelte fondamentali di politica universitaria e prima che i lavori di pianificazione siano stati conclusi.

5. Diritto ai sussidi Per quanto attiene al diritto ai sussidi si distinguono due casi: quello delle neoistituite
scuole superiori (per le quali è richiesto il riconoscimento tramite decreto federale semplice giusta l'art. 2 LAU) da un lato e quello degli istituti speciali (i cosiddetti istituti sussidiagli, pure riconosciuti tramite un decreto del Consiglio federale giusta l'art. 3 LAU) dall'altro. Purtroppo, nel corso di questi ultimi due anni, ad eccezione della richiesta di riconoscimento per l'università di Lucerna, si usufruì soltanto della seconda possibilità. Nel caso degli istituti speciali contemplati dall'articolo 3 LAU trattasi soprattutto di corrispondere i sussidi dell'aiuto federale alle università anche a quegli istituti accademici che trattano particolari discipline scientifiche oppure specializzatisi in gradi di formazione scientifica speciale o che si

1212 assumono determinati servizi necessari per la completezza del nostro insegnamento superiore, sempreché codesti istituti, data la loro particolarità, non possano essere annessi alle università esistenti e rappresentino un complemento significativo della «Università svizzera». Finora abbiamo dichiarato sussidiabili il Centro svizzero per il perfezionamento professionale dei docenti delle scuole secondarie a Lucerna, l'Istituto svizzero di ricerche sperimentali sul cancro (ISREC) a Losanna e la Biblioteca svizzera per l'Europa orientale a Berna mentre nel caso della facoltà di medicina di San Gallo la procedura d'esame è terminata e restano riservate le modalità del sovvenzionamento.

Sin dall'inizio sembrò acconcio applicare in modo restrittivo l'articolo 3 LAU atteso il pericolo di un frazionamento eccessivo del sistema universitario tanto più che le disposizioni speciali previste all'articolo 16 capoverso 2 LAU, giusta le quali possono essere corrisposte prestazioni d'un importo pari alla metà degli oneri d'esercizio effettivi, avvantaggiando gli istituti sussidiabili piuttosto che le università, produssero un alto numero di richieste di riconoscimento. Aggiungasi che la prescrizione su menzionata si rivelò svantaggiosa per le attuali università anche perché la quota annua per sussidi di base deve essere ripartita fra università ed istituti sussidiabili i quali ricevono anticipatamente la parte loro spettante di sussidi onde alle università non restano che le briciole. Val pertanto la pena chiedersi se non sia il caso d'emendare questa situazione istituendo un fondo distinto per i sussidi base agli istituti speciali sussidiabili.

È bensì vero che la legge si prefigge in primo luogo di promuovere l'insegnamento universitario e solo in via sussidiaria di promuovere la ricerca talché potrebbe ritenersi una contraddizione il diritto ai sussidi riconosciuto anche ad istituti che curano soprattutto la ricerca e riservano scarsa attenzione all'insegnamento. Orbene, non si poté affatto prescindere da una simile interpretazione dell'articolo 3 da un lato perché diventa sempre più arduo distinguere fra insegnamento e ricerca e dall'altro perché il fondo nazionale svizzero per la promozione delle ricerche scientifiche finanzia, a norma di statuti, soltanto singoli lavori di ricerca mentre non copre le
spese generali per la ricerca. Si pone qui in modo perspicuo il problema della distinzione fra aiuto alle università e promozione vera e propria della ricerca, in specialissimo modo della ricerca d'avanguardia.

6. Obbligo d'informare e statistica universitaria L'articolo 20 LAU fa obbligo agli assegnatari dei sussidi di comunicare alla Confederazione ed ai suoi organi di consulenza tutte le informazioni indispensabili per un'adeguata e razionale politica universitaria. Finora sono disponibili unicamente i rapporti dei Cantoni sulla attività spiegata nel corso del 1969; le parti più significative di questi rapporti sono state riprese nel rapporto annuale 1969 della Conferenza universitaria cui com-

1213 pete l'esame e la valutazione delle informazioni provenienti dai Cantoni.

D'altronde, la raccolta di tali dati statistici è un presupposto decisivo anzi irrinunciabile per fondare una statistica universitaria non equivoca. La commissione peritale insediata dal Dipartimento federale dell'interno per i problemi della statistica universitaria presieduta dal professer dottor. W.

Bickel di Zurigo ha presentato alla fine del 1970 un rapporto concernente il rinnovamento dei metodi di rielaborazione statistica dei dati concernenti la popolazione studentesca nel senso d'introdurre una statistica dei flussi la cui attuazione dovrebbe competere all'Ufficio federale di statistica ed alla Divisione della scienza e della ricerca. Beninteso, la statistica universitaria riuscirà a offrire i presupposti per impostare adeguatamente una politica nazionale della scienza soltanto qualora fosse onnicomprensiva, considerando parimenti i docenti, tutto il personale universitario, le spese a favore dell'università, i differenti contributi ricevuti, gli edifici universitari, l'inventario dei beni, nonché il numero dei posti a disposizione.

L'articolo 23 LAU lascia ampia libertà ai Cantoni d'emanare, in prosieguo di tempo, le disposizioni necessarie all'applicazione della legge e disciplinanti i diversi problemi di carattere organizzativo-procedurali. Attualmente sei Cantoni hanno emanato tali disposizioni mentre due altri lo faranno solo prossimamente, essendosi presentate inopinate difficoltà nella legislazione interna.

7. Organizzazione dell'aiuto alle università Sovente voci si sono elevate a criticare la pletora di commissioni e di responsabili che s'occupano di politica universitaria e scientifica nel nostro Paese. Evidentemente la responsabilità di un simile stato di cose, risultato di una certa evoluzione storica d'un lato e riflesso della nostra intensa vita scientifica dall'altro, non può essere imputato alla LAU. Per quanto attiene l'aiuto alle università, l'azione parallela di due enti consultivi è risultata più che acconcia giacché la Conferenza universitaria ed il Consiglio della scienza, essendo composti differentemente ed avendo compiti diversi, esprimono sovente punti di vista divergenti. D'altronde, essendo i Cantoni competenti per le rispettive università, non si poteva fare a meno di istituire
un ente ove i rappresentanti cantonali fossero riuniti per esaminare le questioni di coordinazione e di collaborazione interuniversitaria. I due organi consultivi summenzionati si sono ripartite le competenze nel modo seguente: il Consiglio nazionale della scienza formula raccomandazioni e direttive concernenti la politica universitaria tenendo presente le linee maestre della politica nazionale in campo scientifico mentre la Conferenza universitaria svizzera, quale organo principale della politica universitaria, è luogo d'incontro dei Cantoni universitari e s'attiene alla realizzazione di risoluzioni collettive. Nonostante la quasi puntuta precisazione delle rispettive competenze dei due organi di consulenza prevista dalla LAU, mette conto ripren-

1214 dere completamente la divisione dei compiti ivi prevista per i due enti consultivi d'un lato e fra questi ed i servizi dell'amministrazione dall'altro.

La struttura gerarchica qui delineata presenta inoltre una lacuna in quanto ancora oggi manca una «base operativa» idonea per elaborare con criteri scientifici e metodi interdisciplinari i principi della nostra futura politica universitaria ancorché fermamente escludiamo d'assegnare questi compiti ad un nuovo istituendo gruppo di lavoro. Tutto questo osservato, nulla osta a che si cerchi una soluzione nell'ambito delle strutture organizzative esistenti.

8. Coordinazione interuniversitaria

Obiettivo importante dell'aiuto alle università è indubbiamente il miglioramento della coordinazione e della collaborazione interuniversitaria.

Trattasi invero di un compito permanente, comprensivo di tutti gli sforzi prestati dalle università nonché dagli altri istituti d'insegnamento e di ricerca scientifici e dai rispettivi responsabili per concordare una coordinazione fra i rispettivi piani di sviluppo e le rispettive attività, risolvendo in comune compiti speciali, accomodando reciprocamente le proprie strutture ed i propri metodi. Diversi provvedimenti testé sanciti sul piano intercantonale ed interuniversitario documentano eloquentemente la consapevolezza che i Cantoni e le università hanno dell'importanza della coordinazione. Ci piace qui segnalare in particolare la collaborazione intensa maturata fra i Cantoni universitari della Svizzera francese che ha prodotto finora una importante normativa comune tra cui si evidenzia la convenzione quadro del 3 dicembre 1969 giusta la quale tutte le università romande rinunciano ad organizzare separatamente corsi per graduati. Nella Svizzera tedesca invece iniziative simili hanno ancora un carattere piuttosto sporadico come del resto è stato rilevato anche nel rapporto annuale della Conferenza universitaria del 1969. Un gruppo di lavoro presieduto dal Consigliere di Stato di Basilea Città A. Schneider è stato novellamente costituito dalla Conferenza universitaria e dal Consiglio nazionale della scienza per studiare i progetti di nuove università nei Cantoni d'Argovia, di Lucerna e di Soletta, col compito precipuo di sviscerarne tutti gli aspetti e segnatamente quello dell'inserimento delle previste nuove università nell'attuale complesso universitario nazionale. Menzioniamo pure inoltre gli studi tuttora in corso sul piano nazionale per coordinare i vari curriculi scolastici, i diversi esami nonché per equiparare i diplomi rilasciati. Questi lavori impegnano non soltanto la Conferenza universitaria bensì anche la Conferenza dei rettori delle università svizzere, la commissione delle facoltà di medicina ed altri gruppi di lavoro di diversi dipartimenti e facoltà.

Certamente possiamo già sin d'ora anticipare che la coordinazione volontaria orizzontale non potrà bastare a lunga scadenza. Giusta l'articolo 1 capoverso 1 della LAU compete alla Confederazione incentivare con tutti i

1215

mezzi a disposizione la collaborazione fra le scuole superiori del Paese. Orbene, considerata l'autonomia cantonale nel settore del sistema educativo, autonomia del resto rispettata dalla LAU, occorre ammettere che le competenze della Confederazione sono assai esigue. In effetti s'ammette un tipo di coordinazione verticale nell'ambito dello sviluppo della coordinazione interuniversitaria unicamente in casi speciali.

Qualora si voglia valutare i risultati fin qui conseguiti, si deve pur ammettere che la nostra politica universitaria è riuscita a trovare, nonostante la pochezza dei mezzi disponibili per attuare una coordinazione efficace, un equilibrio soddisfacente tra l'autonomia cantonale e gli interessi nazionali.

La fine dell'isolamento del passato e la progressiva costituzione di un'effettiva comunità fra le nostre università nasce dal consenso di tutti gli ambienti interessati per l'«Università svizzera».

9. Osservazioni conclusive La succinta presentazione che qui vi, abbiamo fatto delle esperienze compiute con la LAU evidenzia la validità stessa della legge cui devesi certamente lo sviluppo ed il rinnovamento dell'insegnamento superiore in Svizzera, validità affermata anche se la soluzione legislativa adottata dovesse rivelarsi in prosieguo di tempo transitoria, senonché la limitatezza del periodo d'applicazione impedisce a tuttora d'esperire un'indagine completa sugli effetti da essa prodotti. Una ulteriore revisione globale della LAU è comunque strettamente connessa alle competenze future della Confederazione nell'ambito del sistema educativo, competenze che saranno meglio definite nel previsto nuovo articolo 27 della Costituzione federale.

L'avamprogetto del Dipartimento federale dell'interno prevede infatti una responsabilità comune dei Cantoni e della Confederazione tale da garantire un miglioramento essenziale della cosiddetta coordinazione verticale. La Confederazione dovrebbe poter emanare disposizioni di principio al fine di costituire premesse uguali od analoghe per un riassetto di determinati settori centrali dell'insegnamento universitario senza per tanto ridurre la partecipazione attiva delle università e degli enti che ne sopportano l'onere.

III. Necessità di una revisione parziale L'accelerazione della scienza ed il dinamico sviluppo sociale ed economico del nostro Paese esigono il progresso e la trasformazione permanente delle nostre università. Orbene, non appena la LAU entrò in vigore, subito ci si accorse che il nuovo diritto non avrebbe potuto permettere alle università cantonali in piena espansione di seguire a lungo l'evoluzione qui sopra disegnata. Tale situazione fu subito denunciata dalla Società degli studenti

1216 svizzeri (SSS) nel febbraio 1970. Poco dopo, la Conferenza universitaria evidenziava pure nel proprio primo rapporto annuale alcune insufficienze della legge. Contemporaneamente, le autorità federali si accinsero a studiare la possibilità di un miglioramento a corta o a media scadenza del programma d'aiuto alle università. Il Consiglio della scienza da parte sua tenne, dal 22 al 24 ottobre 1967, una seduta a Spiez per esaminare l'evoluzione futura del nostro sistema universitario in vista dell'elaborazione di un secondo rapporto sullo sviluppo delle università svizzere.

D'altronde, diversi interventi parlamentari, indipendentemente dalle iniziative e dai lavori preparatori qui sopra menzionati, fecero eco alle preoccupazioni insorte circa il destino delle nostre scuole superiori. In una mozione accettata il 17 dicembre 1970 rispettivamente il 16 marzo 1971, il consigliere nazionale P. Eisenring invitò le autorità federali a vagliare le esperienze fatte durante il periodo d'applicazione della LAU ed a varare una revisione della legge che tenesse sufficientemente conto delle esigenze future, fondandosi sui risultati finora conseguiti. Contemporaneamente due altre mozioni presentate rispettivamente dal consigliere nazionale A. Hummler e dal consigliere agli Stati P. Hofmann, accettate il 16 rispettivamente il 17 marzo 1971, ci invitarono ad avviare immediatamente una revisione della LAU per consentire un aumento dei sussidi alle spese d'esercizio accioché la legge potesse permettere di conseguire gli obiettivi inizialmente stabiliti. Il consigliere nazionale F. Schlegel da parte sua trattò tra l'altro, in una interpellanza del 25 gennaio 1971 concernente taluni aspetti importanti anzi essenziali della politica universitaria, anche il problema delle nuove modalità finanziarie da recepire nella imminente revisione della legge. In tutti questi interventi si sottolineò decisamente la necessità nonché l'urgenza di una revisione parziale della legge. Qui di seguito ci permettiamo esporre i motivi più importanti che giustificano la revisione parziale della LAU: a. Motivi finanziari Nel nostro messaggio del 28 novembre 1967 sull'aiuto della Confederazione alle università cantonali (FF 1967 II 1021) avevamo allestito un confronto tra tre preventivi diversi per le spese presumibili fra gli anni 1969/
74 al fine di stabilire gli importi globali per le due categorie di sussidi. Riprendiamo qui di seguito quella tavola aggiungendovi inoltre un nuovo preventivo che ingloba le informazioni dei Cantoni interessati pubblicate nel rapporto annuo 1969 della Conferenza universitaria nonché i dati di una recente inchiesta complementare svolta dal Dipartimento federale dell'interno.

1217

Tavola I

i Tipi di spese

il

in

iv

Rapporto della Indagine presso Valutazione Rapporto della commissione i Cantoni univ. del Consiglio Conferenza di periti per svolta dal della scienza, universitaria lo studio di un Consiglio della 1967 1969 e aiuto alle scienza, 1966 inchiesta università complementare

(in milioni di franchi) Spese d'esercizio 1969 . . .

287

297

330

3631>

Spese d'esercizio 1974

..

387

462

515

682 2 >

Spese d'esercizio complessive 1969/74

. .

2040

2248

2500

3043 2>

2010

1290

1000 -1500

10912> 3 >

4050

3538

3500 -4000

.

Investimenti 1969/74 (indice dei prezzi 1966) .

Spese complessive

.

. . . .

4134

Colonna IV: D Statistica delle spese delle università 1969 preparata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2) Fonti: per il. 1969: statistica delle spese delle università; per il 1970: rapporto annuo 1969 della Conferenza universitaria; per il 1971-74: rapporto annuo 1969 della Conferenza universitaria ed inchiesta complementare del Dipartimento federale dell'interno.

3 > Spese per gli investimenti computabili giusta l'articolo 10.LAU: investimenti a favore delle università (clini che uni versi tarie non comprese) 100 percento più 40 percento nel caso di investimenti a favore delle cllniche universi tarie; indice dei prezzi 1969/70.

1218 Le spese previste per gli anni 1971-1974 dai Cantoni universitari sono indicate nella tavola seguente:

Tavola II Spese d'esercizio 1971/74 (in migliaia di franchi) Cantoni

Basilea Città Berna . .

Friburgo .

Ginevra .

Neuchâtel .

-.

.

.

.

.

1971

1972

1973

1974

Totale

91800 86100 15 000 75 600 10500 8 902

125 280 106 400 19000 95600 13000 11783 16738 83600 142 230

139 320 113900 21000 108 000 14500 13218 19724 96800 155465

469800 399 200 72000 364 200 50000 44187 40702 310000 549 736

613631

681 927

2 299 825

Vaud Zurigo

. . .

. . .

57000 121 179

113400 92800 17000 85000 12000 10284 4240 72600 130 862

Totale

. . .

466 081

538 186

San Gallo J

D 2)

D Università 2 > Facoltà di medicina

1219

Tavola IH Spese per gli investimenti (I) *> 1971/74 (in migliaia di franchi) Cantoni

1972

1973

1974

24855 34930

28300 35100

11 100 34600

10850 35700

21 800 23500

23600 17800

27300 16200

30800 15000

5625

9750

15375

9500

40250

26052 16000

35871 15750

36064 16750

35924 17250

133911 65750

3750

1200

5800

11950

7560

1200 13081

12316

21732

17444 33003

38085

14650 19550 26675

22000 33055

84550

13300 29100

28400 41500

22000 21000 34520 35260 651603) 49000 55000 52000

259787

312202

Tipo di Parte della 1971 I Confederazione

Totale

·%S)

Basilea Città A Berna Friburgo Ginevra Neuchâtel San Gallo Vaud Zurigo

B A B A A B A A B A B A B

40 16 50 20 60 40 16 50 50 20 50 20 40 16

Totale

370082

368531

75105

140 330 103 500 72500

81701 129 510 155 860 177 600 1310602

Spiegazioni A: Investimenti (costruzioni, apparecchiature e mobilia) nelle università tranne le cllniche universitario.

B: Investimenti per le. cliniche universitari e.

D Vengono considerate tutte le spese per gli investimenti e non soltanto le spese computabili per un sussidio.

2 > La parte della Confederazione è stabilita come segue: per A: con il tasso di sussidio applicabile all'importo globale degli investimenti in questione stabilito all'articolo 12 capoverso l LAU per B: con i medesimi tassi di sussidio applicabili alle spese supplementari occa?

sionate dall'insegnamento e la ricerca nelle cliniche universitarie, spese pari in media al 40 percento dell'importo globale degli investimenti 3 > Data d'inizio della costruzione del complesso di Strickhof.

Foglio Federale 1971, Vol. l

79

1220 In modo incontrovertibile le tavole prima, seconda e terza evidenziano un accentuato aumento delle presumibili spese di gestione mentre le spese per gli investimenti nel periodo corrispondente restano inferiori alle valutazioni fatte nei preventivi. Mette conto tra l'altro osservare che, benché le spese totali valutate dalla commissione di periti per i problemi posti dall'aiuto alle università (Tav. I, Col. 1) coincidano con le più recenti valutazioni (Tav. I, Col. IV), la ripartizione fra le due specie di sussidi differisce oggi di pressapoco un miliardo di franchi. Questo stato di cose non può evidentemente soddisfare tanto più che già nel corso dell'elaborazione della LAU era dato costatare un ritardo rilevante nella realizzazione degli investimenti universitari necessari. Le indagini della Conferenza universitaria hanno pertanto dimostrato che i Cantoni universitari non sono in grado di attuare i programmi di investimenti previsti nel 1966 entro i termini prestabiliti e ciò soprattutto per diversi motivi: da un lato, causa dell'inatteso incremento delle spese di esercizio è certamente il miglioramento che era divenuto ormai improcrastinabile degli onorari ai docenti; dall'altro bisogna pure ammettere che ogni investimento di una certa importanza cagiona forzatamente un aumento delle spese di esercizio, aumento che a sua volta frena gli investimenti. Nemmeno è conteso il fatto che la gestione di una università rappresenti un compito prioritario per lo Stato ancorché in concorrenza con altri impegni non meno urgenti dell'Ente pubblico. Esaminando poi il problema degli investimenti da un punto di vista prettamente tecnico e pratico, si nota che gli enti sopportanti l'onere delle università s'imbattono reiteratamente nelle difficoltà poste dalle limitate capacità nel settore della pianificazione e delle costruzioni.

Tutto questo osservato devesi certamente rilevare che i Cantoni sono consapevoli della precaria situazione attuale evidenziata del resto da tutta una serie di iniziative e di interventi parlamentari. In questo contesto occorre dar rilievo alle due nuove proposte di politica universitaria dibattute pubblicamente nel Cantone di Basilea Città. D'un canto, una domanda di iniziativa propone una modifica dell'articolo 28 della Costituzione cantonale nel senso di trasformare l'università
di Basilea in una università della Confederazione mentre dall'altro una proposta presentata dal deputato al Gran Consiglio H. Briner suggerisce che le spese per la facoltà di medicina e le spese importanti delle facoltà scientifiche vengano assunte dalla Confederazione. Parimenti il Gran Consiglio di Berna accettò nella sessione di novembre del 1970 la mozione Gerber invitante il Consiglio di Stato a chiedere, tramite un'iniziativa cantonale, un aumento dei contributi federali e contemporaneamente fu accolto il postsulato Deppeler concernente le relazioni fra la saturazione delle spese, la limitazione delle ammissioni e la coordinazione universitaria nazionale nonché la definizione di priorità secondo una prospettiva nazionale. Aggiungasi infine che anche nel Canton San Gallo l'aumento delle spese ha posto sul tappeto il problema della ripartizione degli oneri fra il Cantone e la città.

1221 Giusta l'articolo 24 capoverso 2 LAU la somma totale stanziata dalla Confederazione per il primo periodo di sovvenzione 1969/74 ammonta a 1150 milioni di franchi. La quota riservata al sussidio base è di 500 milioni, quella al sussidio d'investimento è di 650 milioni mentre nel nostro messaggio del 28 novembre 1967, la quota prevista per il sussidio base era di 550 milioni e quella per il sussidio d'investimento di 600 milioni.

È innegabile che, tenendo presente il pronostico quanto alle spese delle università negli anni dal 1971 al 1974, la ripartizione attuale dell'importo globale delle sovvenzioni federali è insostenibile; infatti come è possibile dedurre dalla tavola II, le spese per la gestione delle università cantonali ammonteranno nel periodo compreso tra il 1971 e il 1974 a pressapoco 2,3 miliardi di franchi cui devesi però aggiungere le spese corrispondenti degli istituti speciali sussidiati menzionati all'articolo 3 LAU ed ammontanti a pressapoco 13 milioni di franchi. Orbene, il contributo federale ancora a disposizione ammonta a 370 milioni di franchi pari quindi soltanto al 16 percento delle spese su indicate. Le spese per gli investimenti decisi dai Cantoni durante il periodo qui in questione sono valutate a circa 1,3 miliardi di franchi, 650 milioni circa per gli investimenti universitari propriamente, detti (A) e 660 milioni per gli investimenti a favore delle cllniche universitarie (B).

Dedotti i sussidi fino ad oggi corrisposti (fr. 95156684), resta a disposizione per sussidi agli investimenti un importo pari pressapoco a 555 milioni di franchi. Cercando di precisare quale potrebbe essere l'onere della Confederazione nel settore degli investimenti fino al 1974 vanno applicati i tassi previsti all'articolo 12 capoverso l LAU per il computo delle spese sussidiabili (40, 50 e 60%) precisando che è sovvenzionabile il 100 percento delle spese per investimenti universitari propriamente detti (A) mentre per quanto concerne le cliniche universitarie (B) vengono corrisposti sussidi pari soltanto al 40 percento delle somme investite. Giusta queste considerazioni contabili risulta che l'onere della Confederazione ammonterà probabilmente a 289 milioni di franchi per A ed a 118 milioni di franchi per B, con una spesa complessiva dunque di 407 milioni di franchi. Se ne deduce che
pressapoco 150 milioni di franchi resteranno inutilizzati e pertanto, giusta l'articolo 35 OAU, la parte dell'importo complessivo per i sussidi d'investimento che allo scadere del periodo di sovvenzione non sarà assegnata, dovrà essere considerata decaduta.

Queste riflessioni ci incitano pertanto a proporvi una modificazione del sistema sovvenitivo emendando il criterio per il riparto delle somme fra i due tipi di sussidi al fine d'aumentare le somme messe a disposizione per i sussidi base. Per far ciò basta diminuire di 100 milioni di franchi la quota riservata ai sussidi d'investimento e devolvere tale importo ai sussidi base (art. 24 cpv. 2 del nostro disegno). Inoltre proponiamo che la parte non assegnata, pari a 50 milioni di franchi, dell'importo complessivo dei sussidi d'investimento, sia riservata per assecondare, quale aiuto supplementare, i provvedimenti edili e le iniziative di carattere amministrativo tesi ad otte-

1222 nere un radicale miglioramento del numero dei posti di studio disponibili nelle nostre università (art. 24 ter del disegno).

b. La limitazione delle ammissioni La limitazione delle ammissioni agli studi universitari è un problema assai complesso che non può veramente limitarsi alla controversa questione del numerus clausus. Qualsiasi limitazione lederebbe, almeno in senso lato, il principio della libera scelta degli studi giusta il quale ad ogni studente deve essere assicurato in ogni tempo il libero accesso senza limitazione di sorta ad ogni curricolo scolastico dell'università da lui prescelta. Inoltre, simili provvedimenti potrebbero pregiudicare il principio della libera scelta professionale nonché la realizzazione del principio dell'uguaglianza delle possibilità e parimenti aggravare taluni squilibri tuttora già presenti nel settore dell'impiego degli accademici.

L'introduzione di provvedimenti limitativi è d'altronde strettamente dipendente dall'evoluzione del numero degli studenti in una determinata disciplina d'una o più università e dal numero dei posti di studio disponibili.

Orbene, il numero degli studenti varia in funzione del numero degli immatricolati e della durata degli studi, fattore quest'ultimo strettamente correlato con il curricolo universitario e soggetto attualmente a profonde trasformazioni nell'ambito del riassetto dei programmi e dei piani di studio. Da un lato si recepisce infatti la tendenza ad ampliare il settore degli studi universitari, riflesso dell'intellettualismo impregnante la società industriale nonché del sorgere di nuove professioni con alte esigenze scientifiche; dall'altro si propende ormai ad una ristrutturazione verticale degli studi universitari suddivisi in cicli di corta e di lunga durata (ad esempio differenziazione fra la formazione di base della durata di otto-dieci semestri e la formazione specialistica successiva orientata verso la ricerca oppure verso la pratica professionale nonché l'introduzione di curricoli scolastici limitati). Incontestabilmente i compiti che l'insegnamento universitario deve oggi risolvere potranno essere realizzati più economicamente ed efficacemente con una concentrazione ed una strutturazione razionale degli istituti d'insegnamento.

La riduzione della durata degli studi dovrebbe ad ogni modo alleviare le restrizioni
poste all'ammissione ancorché in questo contesto si possa prevedere di far capo a due altre possibilità ben più radicali per risolvere il problema della limitazione dei posti a disposizione, owerossia l'università aperta (open University) con un insegnamento essenzialmente televisivo e l'impiego ottimale dell'occupazione degli edifici.

Già in occasione del dibattito parlamentare sulla LAU si parlò della possibilità di limitare l'ammissione alle nostre università, segnatamente da parte del consigliere agli Stati F. X. Leu che il 14 marzo 1968 chiese se non fosse acconcio vietare agli assegnatari dei sussidi di introdurre un numerus clausus a favore degli studenti del proprio Cantone ed a scapito degli altri studenti svizzeri.

1223 Nel frattempo la situazione s'è parecchio aggravata soprattutto nelle facoltà di medicina ed ancor più in medicina dentaria. Nel corso del semestre invernale 1969/70 ci si accorse per la prima volta che nelle facoltà di medicina congestionati erano i semestri clinici anziché quelli propedeutici come diagnosticato invece non molto tempo prima da un gruppo di lavoro del Consiglio della scienza. L'iscrizione anticipata attuata su proposta della Conferenza universitaria nel 1969, 1970 e 1971 è il risultato di questo nuovo dato di fatto e già si prevede, per il 1972, di richiederla per tutte le altre facoltà. Duplice lo scopo che ci si prefigge di perseguire: d'un canto, l'iscrizione anticipata permette alle università di conoscere tempestivamente e con una certa approssimazione il numero dei nuovi studenti facilitando pertanto i compiti organizzativi, dall'altro essa potrebbe permettere lo smistamento degli studenti verso una seconda ed una terza università offrendo loro una più vasta possibilità di scelta nel caso in cui nella prima università scelta non ci fossero più posti disponibili. Non escludiamo pertanto di rendere obbligatoria l'iscrizione anticipata a guisa di immatricolazione preliminare.

Considerata l'offerta parzialmente insufficiente di posti di studio, la Conferenza universitaria ha proposto, in un documento del 29 dicembre 1970, di studiare e sottoscrivere un concordato od eventualmente una convenzione amministrativa per procrastinare il più possibile l'introduzione di provvedimenti limitanti l'ammissione o per stabilire criteri d'ammissione analoghi per tutta la Svizzera, qualora questi provvedimenti fossero ineluttabili. Questa iniziativa rifletteva in modo affatto particolare la preoccupazione di vedere i singoli Cantoni universitari rispettivamente le varie università introdurre a proprio arbitrio provvedimenti limitanti l'assunzione, emendando i discip'linamenti d'applicazione senza curarsi delle esigenze di tutto il sistema universitario nazionale; una situazione siffatta sarebbe infatti intollerabile sia per le disparità che ne deriverebbero sia per le discriminazioni che potrebbero colpire i neostudenti provenienti da Cantoni privi di università. All'inizio di marzo 1971 il comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei dicasteri cantonali della pubblica educazione
esaminò la proposta della Conferenza universitaria concludendo che per raggiungere più facilmente e più rapidamente gli scopi prefissi sarebbe stato maggiormente auspicabile procedere alla revisione parziale della LAU piuttosto che intavolare i negoziati necessari per stipulare un concordato. Nello stesso tempo, attesa l'acuità del problema, «la Conférence universitaire romande» statuì provvedimenti uniformi per tutta la Svizzera romanda adottando, quale criterio di ammissione, un sistema prioritario giusta il quale le università di Ginevra e di Losanna riconoscono un diritto di precedenza negli studi di medicina agli studenti svizzeri di lingua francese nonché agli studenti stranieri residenti in Svizzera da almeno cinque anni.

Ricordiamo che fino al semestre invernale 1970/71 le difficoltà d'ammissione esistevano soltanto nelle facoltà di medicina della Svizzera francese.

Ora, poiché il numero degli studenti non cessa d'aumentare, si può paventare

1224 la. prossima generalizzazione di questa critica situazione ed addirittura supporre che anche in altre facoltà il disagio aumenterà.

Il congestionamento delle università è un fenomeno internazionale per cui ovunque si studiano provvedimenti per controllarlo. Sembraci opportuno qui esporre, onde poter istituire un confronto, alcune idee che nella Repubblica federale di Germania sono presentemente all'origine degli sforzi intrapresi per impedire oppure per limitare l'introduzione di provvedimenti limitanti l'ammissione. Da nessuno è conteso il fatto che l'ingrandimento delle università dovrebbe essere accompagnato, a lunga scadenza, da trasformazioni qualitative fondate su riforme strutturali moderne e dinamiche. Ancorché l'attuale stato di bisogno costringa comunque ad adottare provvedimenti di prima urgenza, lo Stato federale intende riservare una parte rilevante dei mezzi finanziari stanziati per l'insegnamento superiore all'ampliamento sollecito degli istituti universitari. Anzi, per le facoltà sovraffollate s'è perfin previsto un programma di costruzioni accelerato (47 progetti urgenti che permetteranno di predisporre fra 12-15 mesi di 12000 nuovi posti di lavoro). Per raggiungere questo scopo si prevede di ridurre al massimo la durata della progettazione e di razionalizzare il più possibile le tecniche di costruzione.

Siamo convinti che l'introduzione di provvedimenti limitanti l'ammissione alle nostre università invece che risolvere i problemi li complicherà onde devesi sommamente evitare il più possibile l'adozione di misure siffatte.

D'intesa con gli organi consultivi vien qui rimesso perciò un disegno di revisione di una serie di disposizioni al fine d'evitare l'introduzione del numerus clausus (prescrizione di principio: art. 19Ms; prescrizioni speciali: art. 4 cpv. 1Ms e art. 24bis e ter).

e. Coordinazione e pianificazione universitaria II recente sviluppo delle università evidenzia la presenza di condizionamenti reciproci fra la crescita quantitativa e la trasformazione delle strutture e dei metodi. È pertanto indispensabile conoscere esattamente queste relazioni per evitare il più possibile decisioni sballate nel campo della politica universitaria. A questo scopo conviene disporre di nuovi strumenti di lavoro che permettano d'elaborare con tecniche interdisciplinari quella
dottrina e quelle previsioni scientifiche senza le quali è impossibile svolgere una politica universitaria efficace. Qualsiasi pianificazione non può infatti fare a meno di previsioni il più possibilmente esatte ed onnicomprensive; inoltre essa dev'essere organizzata in modo da potersi continuamente adattare ai nuovi dati ed alle nuove conoscenze.

Dacché la politica universitaria è parte della politica della educazione in senso lato, la pianificazione universitaria è un aspetto della pianificazione dell'insegnamento. Compito principale della pianificazione universitaria è

1225 l'applicazione, nel settore dell'insegnamento superiore, delle direttive della dottrina educativa. D'altronde lo sviluppo quantitativo delle università è strettamente connesso alla definizione degli scopi della formazione universitaria. Orbene, il numero prevedibile di studenti nelle diverse discipline nonché gli scopi dell'insegnamento e della ricerca condizionano la pianificazione nell'ambito delle strutture, delle costruzioni e del corpo insegnante. La pianificazione edilizia deve inoltre tener presente le direttive per la pianificazione del territorio e lo sviluppo regionale. Infine il piano finanziario deve stabilire l'ammontare delle spese necessarie per l'attuazione degli scopi prestabiliti nel piano nonché prevedere precise scadenze.

La pianificazione universitaria, data la molteplicità dei problemi e dei settori che devono essere tenuti in considerazione, si presenta pertanto come un compito straordinariamente complesso, talché essa può riuscire soltanto se viene instaurata una stretta collaborazione fra le diverse discipline scientifiche, le autorità e gli organi competenti. Nel nostro Stato federalistico è assolutamente necessario che le singole università, i Cantoni quali enti sopportanti l'onere delle università, gli enti consultivi nazionali nonché la Confederazione quale finanziatrice si ripartiscano i compiti secondo i mezzi a disposizione e questo appunto è uno dei campi d'applicazione più importanti della coordinazione universitaria e del federalismo cooperativo. Simile collaborazione potrà essere attuata efficacemente ove i vari lavori pianificatori siano orientati da scopi e principi analoghi il che presuppone una certa univocità d'intenti quanto alle direttive di lavoro in tutti gli ambienti interessati. Con piacere dobbiamo costatare che è in corso un graduale accomodamento fra le varie posizioni. La Confederazione riconosce evidentemente l'importanza di una simile coordinazione ed è disposta a prestare il proprio contributo in questo settore. Vi proponiamo adunque di prevedere la possibilità per la Confederazione di coordinare i diversi progetti cantonali prestando l'aiuto e la consulenza indispensabili (art. 19*"» cpv. 1 del presente disegno).

IV. Genesi del disegno e pareri degli organi consultivi Le esperienze acquisite nel corso dell'applicazione della legge, i desideri espressi dagli assegnatari nonché le diverse discussioni svoltesi nell'ambito degli organi consultivi hanno specialmente dimostrato, già durante lo scorso anno, la necessità imprescindibile di procedere ad una revisione della LAU.

Pertanto, nell'autunno 1970, l'Amministrazione federale elaborò un primo disegno di revisione da cui appunto è stato desunto l'attuale disegno ristretto ai bisogni di una revisione urgente. All'inizio di quest'anno ancora non era dato accertare l'estensione ed il programma esatto della revisione prevista, tuttavia gli ambienti interessati s'accorsero ben presto che soltanto una tempestiva modificazione parziale della legge avrebbe potuto dispiegare quegli effetti auspicabili da un punto di vista della politica universitaria.

1226 La Conferenza universitaria esaminò nella seduta del 15/16 marzo 1971 il disegno di revisione della LAU e lo approvò nelle grandi linee proponendo nondimeno diverse modificazioni soprattutto di carattere formale che sono state in gran parte recepite ed auspicando inoltre che in occasione di questa revisione parziale la Confederazione aumentasse in modo appropriato la somma globale stanziata in aiuto alle università cantonali.

Il disegno fu poi sottoposto in esame ai direttori dei dicasteri cantonali della pubblica educazione dei Cantoni che dispongono d'una università o che ne disporranno prossimamente che lo approvarono nel corso di una conferenza convocata dal Dipartimento federale dell'interno il 23 marzo 1971.

Infine, il Consiglio nazionale della scienza espresse in una lettera del 7 aprile 1971 le pròprie osservazioni sulle proposte del Dipartimento ove si nota che il disegno non pregiudica affatto una ulteriore revisione totale della LAU in quanto si limita a risolvere questioni urgenti ed ove si apprezza particolarmente l'attenzione riservata al principio postulante una intensificazione ed una appropriata istituzionalizzazione della collaborazione fra i responsabili delle università precipuamente per quanto attiene i problemi della pianificazione. Il Consiglio nazionale della scienza approvò pertanto il disegno pur esprimendo il proprio rammarico per il fatto che non s'è potuto tener conto della proposta d'istituire un fondo speciale per realizzare progetti od istituti d'interesse nazionale o di particolare urgenza che non possono essere contemplati nella normativa prevista nella LAU. Con soddisfazione prese però atto del fatto che la Confederazione può sempre soddisfare simili esigenze della politica universitaria prescindendo dall'aiuto alle università.

V. Analisi delle modificazioni proposte a. Aumento dei sussidi base (art. 24 cpv 2) Abbiamo già avuto modo d'affermare al numero III lettera a che la situazione attuale richiede un aumento immediato dell'aiuto prestato dalla Confederazione per le spese d'esercizio. È quindi necessario modificare l'articolo 24 capoverso 2, defalcando 100 milioni di franchi dalla quota riservata per i sussidi d'investimento per aggiungerli alla quota prevista per i sussidi base. Questo trasferimento ha offerto lo spunto per la revisione qui propostavi.
b. Ripartizione dei sussidi base (art. 4, 5 cpv. 1; 24 Ms e 25 cpv. 1) La ripartizione dei sussidi base 1969 ha rivelato che il vigente criterio sovvenitivo non tiene sufficientemente conto di alcuni aspetti importanti della gestione universitaria. Infatti in primo luogo risultò che le università prive d'una facoltà di medicina sono insufficientemente sussidiate ed in secondo luogo s'osservò che non fu prestata sufficiente attenzione all'onere

1227 assunto dai Cantoni universitari per l'istruzione degli studenti provenienti da altri Cantoni; infine il rilevamento dei dati necessari per il computo dei sussidi di base si rivelò troppo complicato. Per porre rimedio a questi difetti, la Divisione della scienza e della ricerca ha ipotizzato e calcolato sulla base di differenti criteri di calcolo tutta una serie di varianti per ottenere una migliore chiave di ripartizione dei sussidi base. Durante la conferenza del 23 marzo furono presentate ai direttori dei dicasteri della pubblica educazione dei Cantoni universitari diverse possibilità di ripartizione e si adottò infine la seguente nuova soluzione: Giusta il nuovo articolo 4, l'importo annuo dei sussidi base vien suddi-' viso in due quote parziali ammontanti rispettivamente ad un quinto ed a quattro quinti della somma globale a disposizione. Giusta il capoverso lbis dell'articolo in questione, il quinto è spartito fra i Cantoni universitari in funzione di una chiave Che tien conto del rapporto esistente fra il numero degli studenti non domiciliati nel Cantone in questione ed immatricolati nel corso dell'anno universitario precedente nell'università e la popolazione del Cantone. Questa disposizione permette di compensare ampiamente la lacuna poc'anzi menzionata e parimenti include nel computo l'elemento demografico condizionante la capacità finanziaria dei diversi Cantoni universitari.

Inoltre essa permette un riparto più equo dei sussidi e contribuisce in un certo modo ad arrestare l'introduzione di provvedimenti limitanti l'ammissione alle nostre università a scapito di studenti provenienti da altri Cantoni. Gli altri quattro quinti sono invece distribuiti giusta i criteri attualmente vigenti per la spartizione della somma globale annua fra i Cantoni e gli istituti speciali sussidiati in funzione delle spese computabili (art. 4 cpv. 2). S'è data la preferenza alla soluzione un quinto - quattro quinti dacché i calcoli effettuati giusta questo criterio davano risultati più vantaggiosi per i singoli Cantoni e perché sembrava appropriato non ridurre eccessivamente il campo d'applicazione del sistema di ripartizione attualmente vigente che recepisce talune significative voci di spesa effettivamente sostenute dalla gestione di una università (onorari, spesa per la formazione nelle cliniche
universitarie, spese per il materiale). Per alleviare l'onere prodotto dalle spese d'ordine amministrativo dei Cantoni, il nuovo articolo 5 prevede una semplificazione giusta la quale sono onorari computabili solo le rimunerazioni pagate ai professori occupati a tempo pieno o a tempo parziale nonché agli assistenti con un titolo universitario.

Con la modifica dell'articolo 25 capoverso l LAU si aumentano i sussidi base minimi cui i singoli Cantoni universitari hanno diritto, in modo che il sussidio base annuo corrisponda non più ad un sesto del totale dei sussidi federali stanziati nel triennio 1966/68 in virtù del decreto federale del 16 giugno 1966 istitutivo d'un ordinamento provvisorio di sovvenzionamento delle spese cantonali per le università (cosiddetto ordinamento transitorio) bensì ad un quarto del totale di questi sussidi. Questa modificazione dovrebbe accontentare i desideri espressi dai Cantoni svantaggiati dal

1228 sistema vigente. Inoltre il capoverso emendato dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1969 (n. II cpv. 2 del disegno) per cui mette conto attendersi una non indifferente variazione nella distribuzione dei sussidi 1969/1970.

Giusta l'articolo 24 bis , i 100 milioni di franchi che si aggiungono all'importo destinato ai sussidi base (art. 24 cpv. 2) non verranno per il momento trasferiti direttamente bensì serviranno per costituire un fondo speciale equamente ripartito in quote annue che saranno distribuite ai Cantoni universitari secondo il perfezionato nuovo sistema di calcolo (art. da 4 a 7).

Un Cantone ha poi diritto ad una rata speciale del fondo qualora aderisca ai principi generali emanati dalla Conferenza universitaria tendenti ad impedire l'introduzione di provvedimenti limitanti l'ammissione e garantisca, per quanto gli è possibile, l'osservanza di questi principi nella propria università. Osserviamo qui che tradiremmo la nostra lunga tradizione di apertura internazionale, d'ospitalità e di solidarietà qualora limitassimo l'applicazione delle summenzionate direttive unicamente agli studenti svizzeri escludendo gli studenti stranieri residenti in Svizzera. D'altronde simile provvedimento finirebbe per ledere gli interessi dei nostri studenti che intendono studiare all'estero.

Nonostante l'istituzione di questa quota speciale la cui distribuzione è vincolata a condizioni particolari, l'importo globale dei sussidi base va considerato pure sempre come un tutto. Abbiamo infatti l'intenzione di ripartire i 100 milioni di franchi supplementari in quattro rate uguali che verranno aggiunte agli importi annui previsti nel vecchio sistema. La tavola seguente presenta pertanto la nuova distribuzione annua dei sussidi: Anno contabile

1969 1970 1971 1972 1973 1974

Anno del pagamento

Sussidi annui vecchio sistema nuovo sistema in milioni di franchi

1970 1971 1972 1973 1974 1975 Totale

60 70 80 89 97 104

60 70 105 114 122 129

500

600

e. Sussìdi d'investimento (art. 10 cpv. 3, art 24 ter ) Giusta l'articolo 10 capoverso 3 del disegno un sussidio può essere stanziato anche per spese di pianificazione e ricerche d'una certa importanza, indipendentemente dalla realizzazione del progetto in esame. Questa accezione più vasta di sussidi agli investimenti assodata con il nuovo capo-

1229 verso propostovi si prefigge precipuamente d'incentivare gli enti sopportanti l'onere delle scuole ad avviare studi globali ed a lunga scadenza concernenti lo sviluppo delle loro università.

L'articolo 24 ter introduce una misura innovativa essenziale proposta dal Consiglio nazionale della scienza. Giusta la nuova disposizione, un importo massimo di 50 milioni di franchi nell'ambito della quota globale per i sussidi d'investimento può essere impiegato per assecondare gli sforzi dei Cantoni universitari tesi a rimuovere rapidamente le difficoltà rilevanti manifestatesi in questi ultimi tempi in tutta la Svizzera per la mancanza d'un numero sufficiente di posti nelle nostre università. Simili provvedimenti d'urgenza che fruiscono appunto di sussidi supplementari dovrebbero da un lato prevedere la costruzione di edifici nell'ambito di un programma edilizio d'urgenza oppure l'edificazione di fabbricati provvisori e dall'altro promuovere il potenziamento del corpo insegnante. Con una siffatta clausola speciale i contributi possono essere corrisposti indipendentemente dal disciplinamento in vigore per lo stanziamento dei sussidi abituali.

d. Coordinazione e consulenza per lavori di pianificazione universitaria (art. 19bis) L'articolo 19 Ms del nostro disegno definisce il contributo futuro della Confederazione a favore dei lavori di pianificazione universitaria e stabilisce le responsabilità che essa si propone di assumere. Il capoverso 1 del detto articolo distingue due forme d'attività: la coordinazione e l'informazione. Il disciplinamento proposto si fonda sul fatto che la competenza per promulgare gli scopi ed i metodi della pianificazione scolastica spetta come nel passato agli enti sopportanti l'onere delle scuole.

Per quanto attiene alla coordinazione, con l'articolo 19 capoverso 3 abbiamo devoluto, come è già il caso attualmente, alla Conferenza universitaria l'incarico di conciliare le diverse pianificazioni universitarie. La Conferenza universitaria può inoltre avvalersi delle direttive e delle raccomandazioni che il Consiglio della scienza deve definire ed elaborare giusta l'articolo 18 capoverso 2 lettere a e e LAU. La nuova normativa attribuisce alla Confederazione il compito di attuare la coordinazione, ricercando precipuamente, con la collaborazione dei Cantoni universitari e degli
istituti speciali sussidiati, soluzioni d'interesse nazionale.

D'altra parte, per quanto concerne la consulenza nell'ambito dei lavori di pianificazione e di edilizia universitarie la Confederazione mette a disposizione degli assegnatari che ne facessero richiesta i propri servizi amministrativi nonché le proprie scuole superiori. L'attività consultiva della Confederazione potrebbe essere quanto mai poliedrica ed andare dalla documentazione all'informazione, all'elaborazione di raccomandazioni fondamentali sulla pianificazione, a interventi d'appoggio in casi singoli, alla co-

1230 municazione di dati scientifici, all'attribuzione di progetti di ricerca o di perizie, all'assunzione e svolgimento di lavori di pianificazione supplementari nonché alla eventuale partecipazione a lavori di uffici di pianificazione o di enti di coordinamento.

Per poter espletare i compiti suddetti ed essere efficacemente al servizio dell'insegnamento universitario nazionale, la Confederazione deve predisporre, d'intesa con gli organi consultivi, di un'organizzazione apposita le cui strutture ed i cui metodi di lavoro non sono ancora per il momento definiti. Certamente, qualsiasi partecipazione alla pianificazione universitaria dovrà riferirsi alle esperienze finora compiute nel campo della politica universitaria onde mette conto di adottare soluzioni possibilmente semplici, associando le istanze attualmente esistenti i cui strumenti di lavoro potrebbero, se è il caso, essere convenientemente potenziati.

Ogni pianificazione universitaria deve tra l'altro fare in modo che l'offerta di posti corrisponda alla domanda prevista. Orbene, giusta l'articolo 19 Ma capoverso 2, la Confederazione deve essere autorizzata a promuovere tutti i provvedimenti atti ad evitare o ad abolire qualsiasi limitazione dell'ammissione alle università. Intendiamo ad esempio il miglioramento della statistica universitaria, le ricerche sulla domanda d'accademici nella nostra vita economica, le previsioni concernenti il numero degli studenti. Oltre alle indagini scientifiche concernenti precipuamente gli aspetti quantitativi della questione universitaria potrebbero entrare in considerazione anche prestazioni di tipo puramente amministrativo come ad esempio accordi interuniversitari od intercantonali di tipo bilaterale, regionale o nazionale su l'ammissione degli studenti o la ripartizione dei compiti e la formazione di centri di gravita, oppure riguardanti la istituzione eventuale di un ufficio centrale per la registrazione e l'attribuzione dei posti di studio («Clearing»). Infine, il diritto della libera scelta degli studi riconosciuto ad ogni cittadino svizzero o straniero residente in Svizzera che adempie le condizioni d'immatricolazione è tra l'altro assodato negli articoli 24Ms e ter del disegno.

VI. Conclusione II disegno di legge che qui vi viene rimesso da seguito alle mozioni n.

10672 delle Camere federali del 17 dicembre 1970 / 16 marzo 1971 (mozione Eisenring), n. 10811 e n. 10814 del 16/17 marzo 1971 (mozioni Hummler e Hofmann) che dunque possono essere tolte di ruolo.

Il testo della legge federale che modifica quella sull'aiuto alle università si fonda sull'articolo 27, 1 Cost; ha cioè una sua sufficiente base costituzionale.

Nell'ambito delle considerazioni finanziarie inerenti alla revisione parziale bisogna rilevare che comparativamente alle spese attualmente previste nel piano finanziario a lunga scadenza l'onere della Confederazione per

1231 l'aiuto alle università aumenterà di pressapoco 150 milioni di franchi negli anni 1972-1975 con una spesa supplementare annua che va dai 15 milioni circa nel 1972 ai 50 milioni circa nel 1975. Considerata la situazione finanziaria della Confederazione, questa spesa addizionale non è affatto trascurabile anccrché sia ancora accettabile tanto più che l'importo globale di 1150 milioni stanziato dalle Camere per il periodo sovvenitivo 1969/1974 non verrà sorpassato.

Con il presente disegno che vara una modifica efficace e tempestiva della LAU fruendo di tutte le possibilità insite nella vigente dottrina sull'aiuto alle università si vuoi offrire ai Cantoni un sostegno finanziario atto ad alleviare l'onere crescente della gestione universitaria ed un aiuto per risolvere l'inquietante attuale affollamento delle scuole superiori e per migliorare la collaborazione interuniversitaria. Possiamo del resto assicurare che siamo ben consapevoli del fatto che il presente disegno è inadeguato a soddisfare tutti i bisogni d'aiuto delle università per cui già sin d'ora prevediamo di addivenire ad un revisione globale della LAU ed in tal senso già sono iniziati i primi lavori preparatori. Con la presente revisione parziale la Confederazione riconosce l'importanza nazionale delle prestazioni cantonali a favore delle università e ribadisce inoltre decisamente la propria volontà d'assumere rilevanti responsabilità per il divenire del nostro insegnamento superiore.

Richiamandoci a tutto quanto siamo venuti esponendo in questo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 21 LAU, abbiamo l'onore di invitarvi ad approvare l'allegato disegno di legge.

Cogliamo l'occasione per presentarvi, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 maggio 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: Gnägi II cancelliere della Confederazione: Huber

1232

(Disegno)

Legge federale che modifica quella sull'aiuto alle università (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1971 *>, decreta:

La legge federale del 28 giugno 1968 sull'aiuto alle università 2) è modificata e completata, come segue: Art. 4 Per il sussidio base, la Confederazione stabilisce ogni i" generale anno una quota (art. 16) da ripartire fra i Cantoni e gli istituti sussidiabili.

1 bis Un quinto della quota vien ripartito fra i Cantoni giusta una chiave stabilita in base al rapporto esistente fra il numero degli studenti immatricolati nel corso dell'anno universitario precedente ma non domiciliati nel Cantone sopportante l'onere di un'università e la popolazione del Cantone.

2 Quattro quinti della quota sono ripartiti fra i Cantoni e gli istituti sussidiati secondo la spesa ch'essi possono mettere in computo. Quest'ultima è stabilita: a. sugli onorar annualmente pagati (art. 5); b. sulle spese, calcolate globalmente all'inizio del periodo di sovvenzione (art. 14), per la formazione nelle cliniche universitarie (art. 6); e. sulle spese, pure calcolate globalmente all'inizio del detto periodo, per il materiale (art. 7).

1

FF 1971 1203 2) RU 1968 1553 - 414.20

1233 Art. 5 cpv. l Sono onorar! computabili, per le università come per gli istituti sussidiati, tutte le rimunerazioni, incluse tutte le prestazioni sociali e tutti i contributi del datore di lavoro, pagate nel corso dell'anno civile precedente ai professori occupati a tempo pieno od a tempo limitato nonché agli assistenti con titolo universitario.

Art. 10 cpv. 3 (nuovo) 3 Un sussidio può essere richiesto per le spese di pianificazione e di progettazione, indipendentemente dall'attuazione dell'investimento previsto, qualora oggetto degli studi sia una pianificazione globale oppure un piano d'investimenti per una gran parte dell'università.

1

Capo VItis (nuovo, d'un solo articolo) y I MS Coordinazione e consulenza nell'ambito della pianificazione universitaria Art. 19 bis In collaborazione con i Cantoni e gli istituti sussidiati, la Confederazione cura la coordinazione tra i diversi lavori di pianificazione delle università svizzere, scuole politecniche federali comprese, ed offre ai Cantoni un'adeguata consulenza in materia di pianificazione ed edilizia universitaria.

1

Pianificazione universitaria

2

La Confederazione promuove segnatamente tutti quei provvedimenti atti a permettere a chiunque adempia le condizioni d'immatricolazione, sia esso Svizzero o straniero residente in Svizzera, di cominciare e concludere studi di propria scelta senza subire restrizioni di sorta derivanti da limitazioni legali o di fatto dell'ammissione alle università.

Art. 24 cpv. 2 Per detto periodo, la somma totale dei sussidi giusta la presente legge è di 1 150 milioni di franchi. La parte del sussidio base è di 600 milioni, quella del sussidio per investimenti è di 550 milioni.

2

Art. 246is (nuovo) Dal sussidio base è prelevata una somma di 100 milioni di franchi (fondo speciale) che vien pure suddivisa in quote annue.

1

Sussidi base.

Fondo speciale

1234 2

II fondo speciale è ripartito fra i Cantoni giusta gli articoli da 4 a 7.

3

Un Cantone ha diritto ad una sovvenzione proveniente dal fondo speciale se aderisce alle direttive concernenti la limitazione dell'ammissione alle università di Svizzeri o stranieri residenti in Svizzera che saranno definite dalla Conferenza universitaria, giusta l'articolo 19 capoverso 3 lettera e, e se cura d'applicarle nell'ambito delle proprie possibilità.

Sussidi agli investimenti.

Aumento dei posti disponibili

Art. 24ter (nuovo) Della quota per sussidi agli investimenti, 50 milioni di franchi al massimo possono essere impiegati dal Consiglio federale per: a. sussidi supplementari ad investimenti che permettano d'aumentare sensibilmente, in breve lasso di tempo, l'offerta di posti di studio di una università; b. coprire parzialmente o totalmente le spese supplementari per personale cagionate da un ingrandimento straordinario del corpo insegnante necessario per accrescere rapidamente le possibilità d'accogliere un numero maggiore di studenti.

Art. 25 cpv. 1 Durante il primo periodo di sovvenzione, ogni Cantone può pretendere almeno un sussidio base annuale pari ad un quarto del totale dei sussidi federali corrispostigli nel triennio 1966 -1968 in virtù del decreto federale 16 giugno 1966 istitutivo d'un ordinamento provvisorio di sovvenzionamento delle spese cantonali per le università. Ove, per un Cantone, la somma in questione superi quella cui avrebbe diritto giusta il combinato disposto degli articoli 4 e seguenti e dell'articolo 24, il sovrappiù va prelevato dalla quota annua del sussidio base, prima d'ogni altra assegnazione.

1

II 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1972. Le prescrizioni concernenti il computo dei sussidi base sono valevoli per la prima volta a decorrere dall'anno di sovvenzione 1971.

2 L'articolo 25 capoverso 1 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1969.

3 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le relative prescrizioni esecutive.

1235

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

#ST#

Del 1 giugno 1971

Rapporto presentato alle Commissioni finanziarie del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati dalla Delegazione delle finanze circa la propria attività nel 1970 Trattasi dell'abituale rapporto presentato giusta l'articolo 15 del pertinente regolamento del 29 marzo 1963.

1. Organizzazione Questo capitoletto indica la formazione della Delegazione, la quale ha tenuto, nel corso dell'anno, sei sessioni ordinarie di due giorni ciascuna oltre a numerose sessioni straordinarie e a sopralluoghi.

Diamo per disteso il secondo capitolo del rapporto, dedicato a problemi fondamentali.

2. Vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione Sebbene negli ultimi anni ci siamo espressi a più riprese sugli aspetti generali della strutturazione della vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione, le domande che vengono ripetutamente formulate dimostrano, che in questo campo regnano ancora qua e là alcune titubanze. Pur correndo il rischio di ripeterci, vorremmo riferire nuovamente in forma concisa sui mezzi e le possibilità della massima istanza di vigilanza.

La base dell'ordinamento attuale è stata elaborata all'inizio del secolo (legge sui rapporti fra i consigli 1902). In linea di ».massima vige ancora ogFoglio Federale 1971, Vol. l

80

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione della legge federale sull'aiuto alle Università (Del 19 maggio 1971)

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10931

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09.07.1971

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1203-1235

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