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Messaggio del

Consiglio Federale all'Assemblea Federale concemento gli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni.

. (Del 4 gennaio 1922.)

I. Fase preparatoria della revisione del Patto della Società delle Nazioni.

Ì1 decreto federale all'ingresso, della ci e tu delle Nazioni, adottato dal_ popolo e dai Cai maggio 1920, dispone alla saia cifra 1 : « Per te

rione dello leggi federali. » ,T · · i S ( età La seconda Assemblea della ? ^ 5^®. .Xte'pleintrapreso la revisione del Patto e si e ne ,'c ,puna parie dei 3, 4 e 5 ottobre 1921 -pronunciata serio di aggiunte e di emendamenti al i atto st s · form ita delle sue istruzioni la delegazione s vizze ì a 1 . _ rito a tutte codeste risoluzioni ed il -pJenipotenziarie -ro ha quindi firmato i relativi protocolli. Il Consig io .

ralq propone all'Assemblea Federale di confermale a ^ 6i rione colta quale firmando detti protocolli la Svizzeia provvisoriamente consentito alle rivedute disposizioni ^ Patto e, d'altro lato, di autorizzare il Consiglio Federa ratificare le risoluzioni adottate dall'Assemblea. ^ Giusta, l'art. 26 del Patto «giti! emendamenti al Patto stesso avranno effetto quando siano ratificati dai ± .

della Società i cui rappre-sentanti compongono il. uon- g

m e dulia maggioranza. di quelli i cui rappresentanti coin pon¬ gono l'Assemblea. Nessun emendamento vincolerà un Mem¬ bro della Società elio'dichiari di non accettarlo"; ma in tal caso esso cesserà di far parte della Società. » Il Patto della Società delle Nazioni è il primo trattato intemazionale su¬ scettibile di modificazioni' per maggioranza delle Parti con¬ traenti, invece di essere riveduto mediante una nuova con¬ venzione. ; I ] La procedura di revisione introdotta colle risoluzioni dei 3, 4 e 5 ottobre 1921 segue attualmente il suo corso' e produce effetti giuridici eziandio pei" la Svizzera, che essa ratifichi o non ra,tifi,ehi. Sarebbe certo possibile) di .sopras¬ sedere dapprima ad ogni decisione, fintantoché si possa ren¬ dersi conto se la maggioranza richiesta per l'entrata in vi¬ gore di tutte le risoluzioni o di alcune tra esso sarà raggiun¬ ta, poi -- in, casa affermativo -- di esaminare se sia.vi luogo u consentire tacitamente alla revisione o se per converso, qualora uno degli adottati emendamenti al Patto apparisse inaccettabile per la Svizzera, non convenga pronunciarsi sul quesito dell'uscita dalla Società. Nelle attuali circostanze però un simile atteggiamento non può guari cadére in con¬ siderazione. Tutte le modificazioni votate dall'Assemblea devono difatti dal punto di vista svizzero venir riguardate come altrettanti miglioramenti in t io dotti nel Patto, epperò il nostro paese ha da contribuire con la propria ratifica a rac¬ cogliere il numero di ratifiche necessario per la loro entrata in vigore. Non è da temersi che gli emendamenti in discorso, i quali non innovano" per niente sul terreno dei principi 1, in¬ ducano un Membro a ritirarsi dalla Società.

Ma anche quando una revisione sembrasse poco felice o priva d'importanza, sarebbe pur sempre desiderabile che le Camere Federali avessero occasione di pronunciarsi in tempo e non si aggiornasse la discussione fino a tanto ebe si fosso posti nell'alternativa o di riconoscere tacitamente lo modificazioni di cui si tratta o di recedere dalla Società.

Il messaggio del 4 agosto 1919 Stull' ingresso della Sviz¬ zera nello. .Società delle Nazioni rilevava che1 diversi desi¬ deri d\9prossi dalla Svizzera in occasione della Cotniferenza devila pace circa l'istituzione di una Società delle Nazioni

non ciano stati accolti o lo orano stati in misura insuffi¬ ciente,- e die il Patto della Società aveva bisogno di essere riveduto. Cile se la delegazione svizzera alla prima Assem¬ blea della Società delle ÌN'azioni (11120) non si è pronunciata per una revisione immediata, ciò avvenne pei seguenti mo¬ tivi : il Consiglio Cederai e aveva pensato,' non doversi ag¬ giungere al programma già so via ce ari co della prima As¬ semblea ancora un laborioso'dibattito sullo modificazioni del Patto, se pur vole,vasi che l'Assemblea potesse approdare a risultati pratici entro un termino relativamente tue ve; egli era inoltre d'avviso che i progetti d'emendamento più urgenti e più importanti (periodicità dell'Assemblea ed elezione dei Consiglio) potevano esseie attuali senza ehe lucesse d'uopo ricorrere ad una formale revisione, del Patto.

La fondatezza di questa opinione si è dif'atti rivelata in appresso. Per di più, ogni tentativo di revisiono suscita, ove manchi il suo scopo, delle delusioni ed apre, ove riesco,, Importa all'uscita dalla Società.

Anche per la seconda Assemblea la Svizzera non ha presentato progetti di emendamenti, specie por la ragiono che i postulati da essa avanzati in occasiona della Confe¬ renza della pace erano contenuti sostanzialmente in pioposte emananti da altri Stati. Il Consiglio federale partiva inoltre dal concetto che pure nella sua forma attuale il Patto non ostacola un avviamento della Società verso una attività corrispondente al punto di vista sostenuto dalia Svizzera o che quando macchino le condizioni per una co aborazione delle Nazioni conformo allo spinto della nostra po¬ litica in nono alla Società ogni revisione è inattuabile o ri¬ marrà illusoria.

Ma dopo che una serie di Stati ebbe deposto un ginn numero di progetti d'emendamenti ,e venne così aperta la via alla procedura della revisiona con tutte le relative con¬ seguenze, segnatamente anche con quella che la modi iea ziono del Patto poteva oiïfire a singoli Stati l'occasiono di uscire dalla Società, non esisteva più per la Svizzera alcun motivo di non applicarsi con ogni risolutezza a fari trionfale tutte le riforme che lo sembrassero opportune. In tal senso erano appunto concepite lo istruzioni ricevute dalla delega¬ zione svizzera alla seconda Assemblea della Società delle Nazioni, e i nostri rappresentanti ebbero reiteratamente il destro di adoperarsi per la riuscita di risoluzioni modificanti

m il Patto, -- vuoi durante» 1« discussioni della prima Com" missione incaricata di esaminare il problema della revisione, vuoi nelle seduto plenarie dell'Assemblea.

Conformemente ad una risoluzione della prima Assem¬ blea, il Consiglio aveva istituito una Commissione incari¬ cata di esaminare tutti i progetti d'emendamenti già pre¬ sentati a quell'Assemblea, nonché i "muovi progotti comuni¬ cati innanzi il 1° marzo 1921*). Essa indirizzò il suo rap¬ porto al Consiglio perchè lo comunicasse alla seconda As¬ semblea. Il i-apporto di questa eosidetta Commissione degli emendamenti, dove la Svizzera non era rappresentata, ontrò nel merito di quasi tutti i progetti che le erano stati sotto¬ posti; raccomandò l'are e tt azione d'un buon numero degli stesisi, con modificazioni'più o meno importanti; rispetto ad nitri, si pronunciò nel sienso che l'idea in essi contenuta poteva essere attuata sia con un disposto inserto nel llegolameinto dell'Assemblea, sia medianici semplice risoluzione di questa; altri ancora, respinse.

In tesi generalo si può dire che la Commissione degli emendamenti, nelle cui proposto consentì il Consiglio, scartò tutti i progetti di tendenza troppo, radicale o non ne discusse il merito (emendamento argentino relativo alia universalità della Società delle Nazioni, emendamento por¬ toghese e scandinavo concernente la giurisdizione obbliga¬ toria, emendamenti scandinavi circa la procedura di ( onci1 raziono obbligatoria precedente la mediazione del Consiglio, emendamento columbiano riguardante le restrizioni da apportare al principio della unanimità). Lo proposte formu¬ lato dalla Commissiono dell'Assemblea erano in parte idoneo a recare proficui' miglioramenti (tali, quello i-elative aiil'ele*ziono del Consiglio, al riparto delle speso, alla regolamentazionò dello .sanzioni economiche) ; in parie però rappre¬ sentavano soltanto delle modificazioni di ordine' redazio¬ nale). *> Agli occhi dei fautori ottimisti di lino sviluppo della Società delle Nazioni questo risultato poteva ^sembrare ben *) Della revisione dell'art. 16 (Sanzioni) si occupò la cosidctta Commis¬ sione del blocco e di quella dell'art. 18 (Registrazione dei trattati) un'altra Commissione speciale. Entrambe le Commissioni erano state composte dal Consiglio a richiesta delia prima Assemblea. Anche la fissazione d'una nuova ecala di riparto delle spese era stata affidata ad una Commissione speciale.

modesto, ma per olii è meglio orientalo sulla situazione l'ispettiva degli .Stati in confronto della, Società dello Na¬ zioni elisio1 non lia nulla di sorprendente e appare anzi conio assai apprezzabile quando si pensi agli ostacoli che si do¬ vettero superare. Lo ragioni chq in occasiona dell'elabora¬ zione dell Latto della Società delle Nazioni si opposero alla attuazione dei voti espressi dalla Svizzera, da altri Stati neutri e in parte anche da Potenze alleato non sono ancora completamento scomparse; oggi coma nel 1919 certe riformo radicali, quale l'introduzione della giurisdizione obbliga¬ toria generale, incontrano tuttavia, resistenza presso ta¬ lune Potenze senza il cui consenso ogni emendamento al Patto è praticamente impossibile. I rapporti nella Società delle Nazioni fra. lo ,grandi Potenze e altri Stati furono re¬ golati dalla Conferenza della paco in modo relativamente favorevole a quest'ultimi. La Conferenza di Washington prova che fuori della Società delle Nazioni la preponderanza effettiva dello grandi Potenze è ancora più accentuata di quanto non lo fosse prima della guerra. Se anche, a causa della rapidità colla qualo venne elaborato, il Patto presenta involontarie oscurità e lacune, esso appare nondimeno nel suo tutta conio l'espressione abbastanza, esatta di una tran¬ sazione! fra lo tendenze delle grandi Potenze o quelle degli altri Stati, ©"sarebbe quindi vano di aspettarsi _ che esso fornii facilmente l'oggetto di profonde modificazioni, lale risultato non potrò essere raggiunto se non quando un elevato senso politico di solidarietà internazionale avrò realmen te. penetrato i popoli.

La seconda Assemblea della Società delle Nazioni rin¬ viò all'esame della prima Commissiono (questioni costitu¬ zionali) tutti i progetti di emendamento, al Patto; quanto a gli emendamenti degli art. 0 (Piparlo delle spese) e 1G (Sanzioni economiche), essi furono trattati nel inerito dalle Commissioni terza e quarta competenti in materia., e non vennero (sottoposti alla prima Commissione se non per la soluzüjon*} da, darsi a certo ,,'questioni d'ordine puramente formalo.

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La prima Commissione, suddivisa in sei .sottocommisfc-oni,, aveva sottoposto ad uni profondo esame le pro¬ poste che le etano state comunicato dal Consiglio in base a preavviso della Commissione degli emendamenti. Essa respinse tutta, una serie di progetti d'emendamenti al Patto

o li modificò' nel senso elio dovevdno formare l'oggetto liöli di una revisione propriamente detto, ma di una risoluzione interpretativa dell'Assemblea od ossero rimandati per l'e¬ same ad. un'epoca ulteriore. L'Assemblea plenaria lia fatto proprie, in sostanza le.conclusioni della prima Commissione.

Nel seguente Capitolo saranno trattati i punti riguardo ai quali vicn proposto un emendamento al Patto' et die pos~ souo quindi soli entrare in linea di vènto per un decreto federale. Nel Capitolo ili passeremo m rassegna i progetti che furono dall'Assemblea respinti o aggiornati o eli© for¬ marono l'oggetto di una semidic© risoluzione. Gioiva, esporli nel presente messaggio, poiché solo per tal modo si può avere uno sguardo d'assieme sm tutto quanto venne fatto o proposto in tema di revisione dell Patto.

II. Emendamenti votati dalla seconda Assemblea della Società delle Nazioni.

La revisiono del Putto da parto della seconda Assem¬ blea diede luogo ad una discussione particolarmente, deli¬ cata sulle condizioni alle quali un emendamento al Patto stes¬ so possa esser attuato. L'ari. 26 dispone: « Gli emendamenti »ali presente Patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della So¬ cietà i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'Assemblea.

« Nessun emendamento vincolerà un Membro · della Société, che dichiari-di non accettarlo; ma in tal caso esso cesserà di far parto della Società. » Siccome, questo ari. 26 contempla soltanto l'entrata in vigore degli emendamenti ali Patto a seguitoi della loro ra¬ tifica da parte di una maggioranza qualificata degli StatiMembri, potevano sorgere dei dubbi circa il sapere in qual modo vengano adottati gli emendamenti da sottoponi© alla ratifica degli Stati, so diaLl'Assemblea della Società delle Nazioni o mediante trattative diretto fra i Membri, e --nella prima eventualità -- se per la riuscita di urna risolu¬ zione dell'Assemblea occorra o ine no l'unanimità. Appog¬ giandosi ad una pubblica dichiarazione del presidente Wil¬ son in. data del 28 aprile 1919, il Consiglio Federale aveva

2S1.

nel suo messaggio del 14 agosto dello stesilo au 110 sostenuto l'idea che l'Assemblea dovesse avere jnena competenza per deliberare sulla revisione e elio per esse'io adottata, la isua. ri¬ soluzione di emendamento al Patto non, dovesse aver bisogno di raccogliere una maggioranza qualificata oltre quella, pre¬ scritta per le ratifiche da cui dipende la sua entrata in ri¬ gore. Lo >stesso punto di vista ammisero anche gli altri Go¬ verni -- p. es. quelli inglese e norvegese -- che sii pronun¬ ciarono ,sulla questione nei loro messaggi ai rispettivi. Parla¬ menti; così pure la dotti-ina unanime.

Come -già, negli ambienti svizzeri ostili alla Is 0 eie tu delle Nazioni, alcuni delegati alla seconda Assemblea della Società fecero valere che il principio- dell'unanimità isti¬ tuito dall'art. 5 del Patto, eccettuati i casi in cui sia espres¬ samente disposto in modo di ve reo, si applica eziandio alle risoluzioni dell'Assembleu colle quali si sanciscono emen¬ damenti al Patto. Questa interpretazione, sommamente formalista o in urto manifesto coll'art. 2G, fui vivamente combattuta nella prima Commissione della seconda Assem¬ blea, in ispecie anche dal primo delegato svizzero. So avesse trionfato, la revisione del Patto sarebbe stata resa straor¬ dinariamente difficile ed anzi di fatto' impossibile, ove si fosse trattato di emendamenti importanti. A un dato mo¬ mento, le deliberazioni sulla revisione parvero giungere «d un punto morto, causa la divergenza d'opinione ohe suscitò la procedura da seguire. Non sarebbe stato scevro di poricoli il (tagliar corto °a-d ogni controversia su tale questione pregiudiziale eoi decidere a maggioranza ' di voti, perchè allora gli Stati rimasti in minoranza avrebbero impugnato la validità della revisione. Il Consigl'O' Poderale constata con .

soddisfazione che la delegazione svizzera ha essenzialmente contribuito ad indurre la Commissione dapprima e poscia l'Assemblea a intendersi sui questa soluzione, la quale venne non solo accettata per la procedura pendente di re¬ visione, ma eziandio raccomandata alla ratìfica degli StatijMembri per uni futuro emendamento dell'art.. 2G del Patto.

Si sottoporranno quindi alia ratifica dogli Stati-Membri solo quelle risoluzioni di un'Assemblea relative a revisione che saranno state «dottate alla mag-igioranza di tre quarti dei
votanti. Questa maggioranza dei tre quarti deve com¬ prendere i voti degli -Stati rappresentati nel Consiglio. Sic¬ come una parte dei Membri del- Consiglio] alterna, si è di-

m sposto esp rossamente elio per · la, ratifica. entrino in linea di canto quelli tra, essi i quali al mom en to della votazione nel¬ l'Assemblea sedevano nel Consiglio.

Tale soluzione è accettabile. Da una parte, si elimina con essa il pericoloiso requisito d'eli'unanimità, dall'altra, la condizione di una forte maggioranza qualificata appare giu¬ stificata dal rifiosso elio sarebbe inopportuno dj sottoporre in tutti gli Stati ai Parlamenti dei progetti di emenda¬ menti quando non ci fosse una grande probabilità eliei il nu¬ mero di ratifielle richiesto per l'entrata in vigore di tali emendamenti sarà raggiunto.

Nella sua forma riveduta il 1° capoverso dell'art. 26 avrebbe il seguente tenore : «Orli emendamenti ali presente Patto il cui testo «ria stato accolto dall'Assemblea alla maggioranza di «tre quarti, nella quale devono, ossero compresi, i voti «di tutti i Membri del Consiglio rappie,sentati alla, sc¬ aduta, entreranno inj vigora quando siano ratificati «dai Membri della Società i cui rappresentanti com« ponevano il Consiglio e dalla maggioranza di quelli «i cui rappresentanti compongono l'Assemblea.» Siccome però l'art. 26 presenta notevoli lacune per ciò ohe riguarda i termini della procedura di revisione, esso fu ancora chiarito, e completato con due aggiunte.

.La prima, risoluzione votata in proposito dall'Assemblea si riferisce al seguente nuovo, capoverso, da intercalarsi fra il primo ed il secondo dell'attuale art. 2G : «Se nei ventiduo mesi successivi alla risoluzione «dell'Assemblea il numero di ratifiche richiesto non «sia ancora stato raccolto, la risoluzione d'emenda-, «mento rimane senza effetto».

E' chiaro che la procedura di revisione non. può pio ir ar¬ ri all'infinito. Non è ammissibile che una risoluzione entri in vigore parecchi anni dopo, per effetto di ulteriori ratifi¬ che da parie di alcuni Stati, e ciò ad un momento in, cui lo condizioni saranno forse essenzialmente diverso da quelle elio erano quando gli altri Stati avevano ratificato. Il termine di 22 meisi venne fissato al fine di permettere all'Assemblea, elio si riunirà circa due mesi dopo in sessione ordinaria, di prendevo atto, della caducità della risoluzione votata nella

,

sua penultima sessione e, secondo lo aXo'luporre ancora una volta, m f ottura modificata, zione agli Stati-Membri.

1/a l t ra proposta di emendamento coneei ne i ^ ^.

verso dell'art. 26 ohe sarà sostituito, m futuro-, dai ,, capoversi : , , . /»olii «Il Segretario generale informa 1 Men. i «entrata in vigore di un emendamento. .

«Ogni .Membro della Società chd non a «questo momento ratificato 1'emend am en o e «di notificare al Segretario generale, entro «il saio rifinto d'accettarlo. In tal- caso, esso - «di far parto della Società.» Nuova è, di' fronte al testo attuale dell'ari'. 26 la· si zione per cui il Segret ario generalo informa. ì ^ 61ì1 _ il numero di ratifiche ri chi eri o- per l'entrata in Vigor dato emendamento è raggiunto1 e che,, da ques o ' decorro il termine- di un anno, entro il qualo i ^^c-n ...

·non hanno-ratificato o non si considerano-vinto, ai ( mondamento stesilo possono dichiarare "Ja loro ascia. < Società. Il silenzio equivale ad acce-ria zione senza ciò córra necessariamente una ratifica. ·,, Tali aggiunto colmano una lacuna che II messaggio 4 ago rio 1010 del Consìglio Federale aveva già segnalato. J>a fissazione di questi -d-ue itermini di 22 mesi, risp. i un , non è solo indispensabile ad evitare- elio si perpetui a cedura di revisione, ma; è anche imposta dalle partirò.ai 1 norme* costi turi on ali della Svizzera. -Siccome la decisione < a prendere circa la ratificai di un emendamento spetta ali As¬ semblea Federalo, sotto riserva del referendum facoltativo, la decisione relativa ali'usici ta dalla. Società è invece di competenza del popolo- e dei Cantoni, fa d'uòpo che que¬ ste due decisioni possano essere prese separatamentò e che rimanga ancora tempo sufficiente per trattare la. questiono davanti allo Camere! e procederò», dato il casó, ad una vota¬ zione popolare.

Tutte lo risoluzioni dell'Assemblea olio concernono emendamenti al Patto o -che -soggiacciono quindi^ alla ra fica degli Stati vengono registrate in. protocolli firmati a Presidente dell'Assemblea e dal iSegretariò generalo^ o aper¬ ti alla firma dei plenipotenziari degli Stati-Metmbn. F la-

stèssa procedura, elio fu già applicata dalla prima Assemblea per lo statuto della Corte internazionale permanente di giutstizia. Essendo il Patto un trattato,' le modificazioni d>a esso subito devono faro parimente l'oggetto di un trattato, ma quesito trattato presenta la particolarità et e il suo cont enut o è determinato dalle deliberazioni e risoluzioni dell'Assem¬ blea. Si è pertanto in presenza di una "procedura nella quale i principii del diritto puiv> in tema di contratti si trovano amalgamati con quelli, del diritto d'associazione.

L'elezione dei Membri non, permanenti del Consìglio forma l'oggetto di! un'altra proposta.' d'emendamento. Nella prima Assemblea gli Stati scandinavi avevano proposto di modi¬ ficato l'art. '4 del Patto in modo elio i membri non! perma¬ nenti del Consiglio' fossero eletti per un. période di quattro anni © secondo un sistema di rinnovamento parziale dei man¬ dati: L'Assemblea voleta risolvere tale questiono fuori del Patto, mediante1 una dìsposizion© da inserire nel suo Rego¬ lamento interno. All'ultimo momento però codesto modo di procedete incontrò tolsi.sten za., sostenendo alcuni elio se l'ÀSislenibloa ]>oteva liberamente siceglier© i Membri chia¬ mati .a seder© nel Consiglio o fissare la data dello scrutinio, quésta stessa libertà -- elio lo era riconosciuta dal Patto non soffriva limitazione di sorta o un'Assemblea non aveva il diritto di vincolalo lo successive. Così avvenne elio nel 1920 e nel 1921 il Consiglio fu! eletto per un anno soltanto.

Ciò non può tuttavia 'costituire una durevole soluzione del problema.. Sci l'uiscita dal Consiglio1 dei Membri non per¬ manenti non; è anticipatamente fissata da una norma precisa), so la questiono della rieleggibilità non. è debitamente! rego¬ lata, -- l'elezione o la non! rielezione) di imo Stato degenera ben tosto in una questione) di prestigio per loi Stato in! dausa ed! i sèggi temporanei finiranno) per diventale in fatto1 dei Seggi! permanenti. Ne deriverebbe certo uno stato di coce insopportabile per la maggioranza dei Membri, eli© perdereb¬ bero quasi ogni probabilità di avere un giórno accesso al Con¬ siglio. D'altro Lato, l'aumentare il numero dei Membri del Consiglio per esaudirò le diverse domande equivarrebbe a, ridurre in considerevole misura l'efficienza reale di questa Autorità e soprattutto are stringe i©i l'influenza che esercitano

nel 'suo seno, -li Stati clw.non sono, delle grandi Potenze.

Dal milito di vi..«ta dei piccoli Stati, tratta« qui di una que¬ stione ritale nell'ordinamento della Società e o - azioni.

s La regolamentazione di quéste elezioni nel .

^° presenterebbe l'inconveniente cbVogni modificaz.. · le apparisse desiderabile alla. 1 liete delle esponi« .

i ,, · materia, non .potrebbe venir introdotta ne < on' -,, , realtà se non per la via difficile e lunga di en em <' al l'atte. Era quindi stato proposto di jnio-iliticai. . · nel senso che all'Assemblea spetterebbe! etspress^ ^ diritto di fissare ad una semplice maggioranza ' i la re-ola aliai quale assoggettare l'elezione der .1 · · f-|j permanenti. Coni' ciò si confutavano tutte le o ìez '· , ordine giuridico elio si e inno fatte fin' qui raleie 1 testo attuale contilo questa, soluzione, che pur e 1 1 un fra la più opportuna. _ . , Fu' dunque intercalato fra i capoversi 2° e 3 < e ai un nuovo capoverso' del seguente tenore : «L'Asisomblea fis«i, -alba, niappioionza dei due ter«zi, Io re-ole concernent' l'elezione dei - ca:11..

_ «permanenti del Consiglio ed in ispeeio que «cernenti la durata del loro mandato e le condiz. o.

«rieleggibilità. » Se tale emendamento è accettato, 1 Assemblea do i elaborare un' Be-olam e ufo di scrutinio.. 1er questo la < e frazione svizzerà" ha -ià formulato diverse proposte nella prima e nella seconda Assemblèa. Non sarà però facne di riunire la maggioranza dei duo terzi, porcile frli Stati d ol ìciua.ro sostengono da un. canto1 l'idea, poco favorevole a la Europa, di una rappresentanza permanente e fino ad un certo erodo1 proporzionale dei continenti nel Consiglio, e pen¬ dano «ci'a/I Èro conto, non senza (ragione del resto, a dare succes¬ si vomente a tutti gli Stati accec-m al Consiglio. Ma questa duplice esigenza- può solo difficilmente conciliarsi con una rappresentanza veramente efficace delle grandi Potenze.

' Comunque, lo, seconda Assemblea non .si e accontentata di. lasciare alle altro'Assemblee la cura di regolate1 questo elezioni, mar-- Confermando il 5 ottobre 1921 pcr ini nucn o anno i Membri eletti nel 1820 (Belgio, Brasile, ^ Cina O Spa¬ gna)'-- e«sa adottò una risoluzione così concepita: «L'Assemblea adotta le conclusioni del rapporto della prima Commissione nel /senso1 ;

2:>6 . .

a a) cite i Melmbri noil permanenti del Consiglio a saranno, in futuro, eletti secondo un sistema di vo¬ cazione per un periodo determinato e ohe quest'an¬ ano l'Assemblea rinnova per il 1922 il mandato dei a Membri attualmente in funzione; ab) che, in assenza di qualsivoglia decisione ri¬ tt guardo al numero dei Membri non permanenti del «Oonsi'glio^ non è il caso di stabilire dei testi precisi, «rimanendo intetso che alle eluizioni del prossimo «anno si tema conto -- sia per la fissazione della « dui-ala totale delle funzioni d'ogni Membro, sia per «lo condizioni di rieleggibilità -- del tempo già tra¬ ct scorso in carica in virtù delle precedenti elezioni; «e) elio n on^ oOcorre pronunciarsi sulla questione « se, dal punto di vista giuridico, un emendamento al «Patto sia necessario o meno, ma. è prudente' ed utile «di adottare il seguente emendamento, il quale ver¬ terebbe intercalato fra i capoversi 2° e 3° dell'art. 4».

('Perii testo dell'emendamento all'art. 4 adottato dal¬ l'Assemblea, ved. pag. 10).

L'emendamento maferialmente più importante concerne il riparto delle spese della Società delle Nazioni. A guisa di varie altre convenzioni internazionali, l'art. 0 del "Patto dispone che le spese del Segretariato saranno a carico' dei Membri della Società, iseoondo il riparto delle speise dell'Uf¬ ficio internazionale dell'Unione postale universale.

Questo sistema di riparto ammesso dalla Conferenza della pace non può avere che un carattere provvisorio, dap¬ prima perchè la Società delle N'azioni non deve., in. una que¬ stione così importante, dipendere dall'Unionci postale, -- poscia perchè il riparto ammesso per l'Unione postalo non si attaglia punto alla. .Società, delle Nazioni, i Membri dello due organizzazioni non essendo invero' gli stesisi e la loro qualità di Membri poggiando! sopra basi ben diverse. Inoltre le spese della Società delle Nazioni sono di molto -superiori a quelle di ciascuna delle altro Unioni intemazionali, 0 più considerevoli sono quindi anclie i contributi de' suoi singoli Membri, cosicObè la determinazione della capacità di paga¬ mento di questi Melmbri imponeva dello stime assai più precise di quelle che potesse permettere la scala di sette categorie dell'Unione postale universale, Ciò è tanto più

necessario in quanto moltissimi Membri della Società dello Moni posseggono una valuta considea^olmentc depre/.zata rispettò all'unità monetaria della Socie tà Atea sa, al cosidetto tran co-oro. ^ Ma so tutti erano d'accordo mol ri conoscere ui^eno necessità di un cambiamento, numerose dn-ergem^ ^ si manifestarono invece allorché si tratto di de * sistema più equo clie convenisse sostituirò a queUo i ? . : lSrè v'ha luogo ad esserne sorpresi, attesoché^ da,1 s f .

sono, à più riguardi, ìnoextf'e all'atto sprovvisti c i ed il problema, della classificazioni degli Sta i lmo considerato dai più disparati puniti di vista.

Constatiamo con piacerò elie siasi formata una 1^ìl'r'" ranza rasentante l'unanimità per adottare non so o 1 nuova scala di riparto ma eziandio il principio seco ik 0' quale questa scala dev'ossero stabilita dall'Assemblea s essa.

La nuova scala lia per ell'etto di alleggerire consn. eievo mento il contributo della Svizzera, comò del resto que o maggior numero degli Stati. Il,sistema: finora, applicato o riva -segnatamente i più grondi Stati (così, nel! Unione po¬ stale, le grandi Potenze, «senza le colonie, pagane* 25 uni « , e la Svizzera Io). In base alla nuova scala, la n0.1 dovrebbe più pagare che IO unità, mentre p. es. a lancia colle stùo colonie, la Gran Brettagna -- senza !lo n "C < i Dominions -- no dovrebbero 90. Le grandi Potenze sono disposte ad assumersi questo nuovo carico supplemen are, che è del reste perfettamente equo-; ne consegue elio Ja nuova, regolamentazione è, non' solo per la Svizzera, ma anche per quasi tutti gli altri Stati esisenzii aliment e più favo¬ revole della precedente. So accettato, questo emendamento al Pattò avrà per effetto di ridurre la quota di contributo dèlia Svizzera del 64% circa, ciò che sulla somma da pagare per il 1922, ossia vsopra 600.801 'franchi-oro/ rappresenta un'economia di fr. 885.209.

U testo riveduto dell'ultimo capoverso dell'art. 6 avreb¬ be/ cosi conio fu) adott'atoi dall'Assemblea il 5 ottobre 1921, il seguente tenore: «La spese della Società «saranno .sopportate dai «Membri della Società, nella .proporzione stabilita «dall'Assemblea».

All'art. 6 viene inoltre aggiunto un nuovo capoverso** così concepito : Foglio federale 1922.

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«IL ripario delle spese della. Società quale figura « nell'Annesso' 3, sarà applicato dal 1° gennaio 1922, «fino a elio sia entrato in vigore uni nuovo) ripario «adottato' <1 ai l'A »serubi ea ».

Si lia in vista di sottoporre alla, prossima Assemblea una «cala riveduta, quella attualmente projiosta non avendo potuto essere comunicata ai membri abbastanza ili1 tempo prima della discussione. All'arti. 4 del Regolamento interno dell Assemblea si è fatta un'aggiunta a' "(orniini della quale nessuna proposta .tendienie a modificare il riparto delle «irose *aru #iscritta all'ordine del giorno quando1 non isia stata co¬ municata ai Membri della Società almeno quattro mesi in¬ nanzi la data 'stabilita per l'apertura della sessione.

lia nuova scala di riparto entrerà in vigore, se adottata, con efiotto retroattivo al 1° gennaio 1922 e figurerà nell'An¬ nesso a del Patto; essa venne fissata, come segue: Riparto delle spese della Società delle Nazioni.

Stati Unità da pjpara Stati Unità da pagara Africa del Sud .... 15 india . . fio Albanin 2 Italia ........ 65 Argentina S3 Lettonia . ..

5 Australia ...... 13 Liberia 2 Austria .

2 Lituania .

5 Belgio . if; Lussemburgo 2 Bolivia 5 Nicaragua . 2 Brasile 33 Norvegia 10 Bulgaria ....... 10 Nuova Zelanda .... 10 Canada" ....... 33 Paesi-Bassi 15 Ceco-Slovacchia . . . . 33 Panama 2 15 Paraguay ...... 2 5ian 65 Persia 10 Colombia ,10 perù . . . . . . . . 40 Costa Rica 2 Polonia 15 ?

10 Portogallo · . . . . . . 10 Danimarca ...... 10 Romania 35 Estonia Salvador*. . . · .. . .' 2 '»o'andia 5 Scrbo-Croato-SIovenö (Stato) 35 TMcia 90 Siam 10 Giappone 05 Spagna ....... 33 U-an Brettagna .... 90 Svezia . . . . . . . 15 Crocia 10 Svizzera . ' . . . . . . 10 buatemala . .

. 2 Uruguay . ...... 10 *, j Venezuela 5 Bon duras 9 *

I 239

Daiacliè fu istituita la Corte internazionale permanente di giustizia atpipamv-e desiderato ite di apportare agli ivrt* ^ * del Patto alounö niodificiarloni, elio sono' del ìesto i piuttosto redazionale. In, detti articoli è parola de al dura d' « arbitrato» , specie in opposizione alla piooo mediazione politica del Consiglio e dell'Assemblea.

l'opiniono general© dovesi intendere per procedura 1 trale, ma espressamente amebe di procedura giudiziaria, invece! del termine «sentenza» si adopera quello più gene¬ rale di «decisione». Queste modificazioni redazionali richie¬ dono, per motivi meramente linguistici, alcuni ulteriori cam¬ biamenti di parole.

Gli art. 12, 13 e 15 riceverebbero in futuro la seguente dizione (i passi nuovi o modificati sono stampati in corsilo;Articolo 12. -- «I membri della Società c0irv'e^_ a gono etoe, qualora sorgesse fra loro una « versia tale da _ condurre a una rottuia, so 1 r0_ « ramno la questione sia iad un arbitrato o ad una ^ ·« cedara giudiziaria, sia alU'osàime del Conmg u>>- sja
2(30 « lN.oL casi contemplati in questo articolo, la dcci« sione dovrà os sere pronunciata entro un 'termine con« veniente, e il Consiglio dovirà fare la sua, delazione « entro is©ii aneisi1 dal gi'o'rno in' 'cui la vertenza gli « sarà stata isottdpoeta».

Art. 13. -- « I Membri d.dlila iSooietà convengono «clie ogni qual volta sctrga tra iloro una controversia elio «riconoscano suscettibile

  • «Lo controversi© i-elative alla interpretazione di «un trattatolo a una questionei di diritto internazio«nale, o alla sussistenza di un fatto eli©, sei provato, «costituirebbe) la violazione di uni oibbligio internazio«nale, o circa la misura c il carattere della ripara«ziono da esigere per tale violazione1, si dichiarano «comprese tra quello generalmente suscettibili di «soluzione arbitrale o giudiziaria. .

    «La contraversia sarà sottoposta alla Corte intcr«nazionale permamntc di giustizia o ad ogni giwisdi«zionc o tribunale la cui competenza sia determinata «dalle Parti o prevista nelle loro convenzioni anteriori *) «I Membri della Società convengono di eseguire «in piena buona fedo la decisione cIlo sarà pronun«ciata o di: non nino vere inJ guerra condirà un Mcm« bro della iSociietà che si conformi ad essa. In caso «di mancata esecuzione della decisione, il. Consiglio « pro pomi i provvedimenti da pr'enìdiere per darvi «effetto». * Airt. 15 (cp. 1°). -- «So tra i Membri della So¬ ff Ciietà sorgesse una controversia tale da condurr© a «una rottura, eli© non sia sottoposta ad arbitrato «o a procedura giudiziaria nei modi prod,cuti, i Mem«bri della Società convengono di deferirla al Consi« glio'. Qualunque dello Parti,in causa, potrà, a questo «fine, notificar© l'esistenza della controversia al Se' *) Nota. I testi francese ed inglese di questo capoverso modificato del¬ l'art. 13 divergono notevolmente l'uno dall'altro, -- non però nel senso, sibbene nella forma.' La traduzione tedesca si attiene al testo francese.

    « giratario generale, |che prènderà tutti i prowedi«uienti necessari per le indagini' relativo e por il carn¬ et pi eto esame di essa».

    La questiono sommamente importante delle sanzioni da applicare agli Stati contravventori aveva già formato l'oggetto di deliberazioni nella prima Assemblea; questa aveva adot tato una .serie di principii die dovevano servire .provvisoria¬ mente. all'interpretazione dell'art, 10 e invitato il Consiglio ad istituire una Commissione di otto membri incaricata di esaminare, per riferirne al Consiglio, e all'Assemblea, l'in¬ sieme delle questioni elio concernono l'applicazione delie sanzioni economiche.

    Questa Commissione, chiamata generalmente Comwissioöio in tern azionalo del blocco', nella quale, oltre alle quat¬ tro grandi Potenze rappresentate in permanenza al Consi¬ glio, avevano uit seggio la Norvegia,*Cuba, la -Sozzerà e la piagna, diresse aliai seconda Assemblea ini rapporta conte¬ nente delle proposto circa, l'applicazione/ dell'art. Iti e dei suggerimenti in merito a modificazioni da introdurre nel medesimo. La Commissione andò ancora più oltre sulla via già seguita dalla prima Assemblea. Essai si studiò di dare ^ dello un.'interpre tazione 1 a quale -- per pur senza iV efficacia sanzioni -- diminuisse, quantoscemare possi'biic, i pericoli a cui l'applicazione di codesto articolo, espone xi 1 g]f »Stati, o tenesse conto del fatto che il blocco' mon¬ diate presuppone l'esistenza di una Società dello Nazioni imvex-sate, ciò ehe sgraziatamente non si è ancora avverato a . .

    Commissione, si è segnatameli tei accostata, ue nel ? fJ° «Snardo, al punto di vista della Svizzera, hi «P»I)Sl> C 1C · Attuazione delle sanzioni, economiche non 1 e au t o m a ti cam e nto uno ,,stato dì guemt, e che rto °o/f · Possibile, far valere la sua autote altrimenti che aM*"«-.

    con misura di guerra.

    Ea seconda Assemblea della Società delle Nazioni'aderì in generalo al modo di vedere della Commissione del oeeo. Essa adottò da un lato, quattro' risoluzioni di emenda¬ menti all'art. 16, e consentì dall'altro --in baso ad un rap¬ porto della terza Commissiono (per il disarmo, e l'arma eco-

    2G2

    .

    ·

    noinica) -- ad una .serio di "risoluzioni clic devono servire, a titolo provvisorio, conio direttivo al Consiglio eidl ai Memibri per l'applicazione! di detto articolo. E' pure in tal senso elio i quattro emendamenti all'art. 1G furono introdotti a titolo provvisorio. Essi vennero adottati porcile l'Assemblea era d'avviso che i principii a cui si inspirano non sono com¬ patibili p potrebbero solo artatamente eoseie posti in anno nia col tenore dell'attuale art. 10.

    Queste quattro risoluzioni di emendamenti al Patto entrano' qui sole dapprima in linea di conto, l'Assemblea Fedìerale noni avendo1 da pronunciarsi direttamente se non copra di esso.

    11 1° capoverso dell'art. 1G prevede; la rottura di tutte^ le relazioni eeonomichei o personali, e questa misura, non è, a' sensi dell'articolo1 .stesso, diretta soltanto' contro lo Stato contravventore come tale, ma eziandio contro i suoi cittadini. Nel messagigio del 4 agosto 1919 il Consiglio federalo era già energicamente insorto contro' questo genere di bkXceO, elio nell'ultima guerra aveiva, avuto pop efl'ct.to di provocare delle espulsioni e degli internamenti. in massa, signifìcandoi esso un inutile rigore, ed essendo' peraltro nella Svizzera, data la numerosa Up.st.ra popolazione straniera, assolutamente passibile. La dichiarazione di Londra del 13 febbraio 1920 ..sulla neutralità della, Svizzera nei riguardi colla Società, delle! Nazioni parla difatti unicamente di mi¬ suro economiche e finanziarie contro lo Stato contravven¬ tore, non conilo i cittadini di questo Stato. Il blocco econo¬ mico produce effetto, secondo il' punto ili vista svizzero, soltanto fra Stato e Stato, cioè fin, territorio & territorio, non: -- entro il territorio di uno Stata -- fra pensione' di di¬ versa nazionalità.

    La prima Assemblea della Società, cosi corno la Com¬ missiono del blocco1, furono' unanimi ad ammettere questo ' , 'modo di vedere, e il; punto! 13 dèlie risoluzioni adottate il 4 ottobre .1921 dalla seconda Assemblea in monto all'arine economical è così concepito: «Per la rottura delle relazioni fra persone appar¬ tenenti allo Stato in colpa e persone appai tenenti ad «altri Membri della Società il criterio drstiritìvo saia «quello della residenza,uon quello1 della nazionalità»-

    263 Per ey.piinieie iir modo irrefutabile a nesto principio nel Patto, lu seconda frase, del 1° capo-vcrno) dall'art'. IG*) dovrà essere-, giusta ]a ri&oiuizio'ijo dell' Assemblea del 4 ottobrei 1921, in futuro così redatta (lei modificazioni sono in corsivo) : «Questi s'iniinegnano a interrompere immediata« mento ogni rapporto) commercialo e finanziario col «modesiimo, a proibirò ogni traffico fra le persone rcsi«denti; sai proprio territorio e quelle residenti sul ter¬ ritorio dello Stato contravventore e ad interdire ogni «rapporto finanziario, commerciale o personale fra le «persone residenti sai territorio di questo Stato e qaclle «residenti sul territorio di qualunque altro Stato, sìa «o mon sia Membro della Società.» Siccome nella, prima Assemblea, nella Commissione del blocco e nella terza Commissione della feconda Asuein)lca non lui sollevata opposizione di sorta contro il criterio della residenza, recò maraviglia, l'udire nella se*) Il tenore completo dell'art.. 16 è ora il seguente: ' * Art. 16. Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra in violazione degli obblighi risultanti dagli art. 12, 13 o 15, sarà considerato ipso facto come colpevole dì aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi s'impe¬ gnano a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri citta¬ dini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commercialo o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

    Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno es¬ sere fornite da ciascuno dei Membri come contributo alle forze ar¬ mate destiriate a proteggere gli obblighi della Società.

    I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici da prendere a norma del presente articolo, per ridurre al minimo le perdite e gli inconvenienti che ne potessero derivare. Si prestano del pari mutua assistenza per resistere ad ogni provvedimento speciale diretto contro uno di essi dallo Stato contravventore. Prendono i necessari provve¬ dimenti per facilitare il
    transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualsiasi Membro della Società che partecipi ad un'azione comune per far rispettare gli obblighi della stessa.

    Ogni Membro della Società che 6iasi reso colpevole dclla^violazione di un obbligo risultante dal Patto può esserne escluso. L esclu¬ sione è pronunciata col voto di tutti gli altri Membri della Società rappresentati nel Consiglio

    264 duta plenaria (lei 20 settembre ' il rappresentante francese propóne di combinare il principio della resilienza con, quello della nazionalità, com'era stato fatto dagli Alleati d'uranio la guerra mondiale. Se questa idea prevalesse, il blocco non sarebbe più diretto' solo contro lo Stato contravventore, ma contro i suoi cittadini ovunque si trovino1. Per non impedire elio l'Assemblea adottasse la risoluzione, la dele¬ gazione francese lia rinunciato., è vero, a ebe la sua proposta venisse messa in votazione, e si è astenuta dal votare sulle conclusioni della Commissione ; è però certo possibilissimo die. la risoluzione non entri in vigore, per mancanza della jratiliea francese. Ma se si deve già aspettarsi xmclio . clic l'emendamento di cui si tratta non entri in. vigore, la Sviz¬ zera può tuttavia ritenete) a buon diritto che il punto di vi¬ sta da essa sostenuto (principio della residenza, non princi¬ pio della nazionalità) ò da considerarsi come l'interpretazio¬ ne valevole dell'arti. 16. La prima q la .seconda Assemblea si sonoi pronunciate) all'unanimità, cioè senza elio alla, votazio¬ ne! si sia .sollevata opposizione di sorta, ini favore di questa .

    interpretazione; la risoluzione del 4 ottobre 1921 produce quindi effetto fino a ciré sia adottata la nuova dizione dell'art. 1G, cp, 1°, ad essa corrispondente. La Svizzera può inoltre invocare iiq,modo speciale la dichiarazione di Londra.

    Essa non può cedere in nessun caso sui questo punto.

    '' La seconda ri soluzione d'emendamento all'art. 16 si prefigge d'inserirci al posto dell'attualo un' nuovo secondo capoverso del seguente tenore: « Spetta al Consiglio di emettere un parere sulla « questione se siavi o no rottura del Patto. Nelle deli«berazìoni del Consiglio su tale questione non si terrà «conto dei voti dei Membri aclousiati di aver ricorso «alia guerra e dei Membri contro; i quali la guerra «fu intrapresa».

    Risulta dal testo dell'art. 16 chei l'applicazione delle sanzioni economiche è cosa spettante ai singoli Membii della ^Società, ò l'adempimento di un obbligo contrattuale individuale,--non un'azione, collettiva, regolata e diretta dal Consiglio1. Su questo punto' l'Assemblea ha -- nella sua 4* risoluzione del 4 ottobre 1921, relativa all'amia econo¬ mica -- riservato in! modo categorico' la sovranità degli »Stati-Membri della .Società. Questa risoluzione dispone:

    265

    ·

    « Spetta ai di/versi Membri delia. Società di deter«aninaro sei ci sia rottura del Patto o pericolo, di ima « tale rottura. Gli obblighi incombenti ai Membri, in «virtù dell'art. 1G, scaturiscono _ direttamente dal «Patto, e il loro adempimento' dipende! dalla odo «dovuta ai trattati». ^ -

    Per felice elio sia questa dichiarazione nell intelesse della, indipendenza degli Stati, non bisogna però dimenti¬ care, d'altro lato, che uni corto ordine e una certa unita de¬ vono presiedere all'applicazione delle sanzioni, so puf -*1 vuole elio queste producano i desiderati effetti e non diven¬ tino, all'incontro, una fonte di pericoli e di danini per una parte degli Stati. Se l'applicazione dolici .sanzioni', e quindi il diritte di aprire senz'altro lo ostilità contro lo Stato con¬ travventore, fossero lasciati interamente all'apprezzamento degli Stati, l'art. 1G potrebbe rendere illusorio tutte le predcrizionil designate ad asisi-curaro il niante nini e ntb della pace.^ Già per ragioni meramente politiche, ò ciliare che il Consiglio può solo assicurare l'unità dell'azione. Esso devo pronunciarsi in tutti i casi .sulla questiono se siavi stata rottura del Patto, --poi;Ilio -- à, termi ivi: dell'attualo 2° cp.

    dell'art. 10 -- è a lui che spetta di proporre le eventuali operazioni militari e navali. La disposizione per cui il Cousiglio -- elio deve statuire all'unanimità -- avrà da pronun¬ ciarsi) /sul fatto della, rottura offre inoltre una garanzia contro il rischio che in caso di guerra corte Potenze tentino, invocando l'art. 1G, di far appello alla .solidarietà econo¬ mica di altri Membri della Società.

    Quanto aHa^ disposizione per cui nelle deliberazioni del oaisiglio non si temi conto dei voti dei Membri accusati ( i ai er violato il Patto e di quelli dei Membri considerati come vittime di questa violarono, essa è da riguardarsi quasi .sottintesa; col ima" del resto col principio istituito ( a ar . lo per la mediazione del Consiglio e dell'Assemblea, principio secondo il quale i voti dello Parti non contano.

    Ohe non .solo 1 aggressore, ma anche l'aggredito non1 possa votare, appare^ giusti,fidato altresì dal riflesso che sovente si discutera- precisamente intorno al saperel chi per il primo abbia illecitamente ricorso alle armi, e sia così insorto con¬ tro l'ordine istituito dalla Società dello Nazioni.

    Questa espressa regolamentazione del diritto di voteft, è opportuna, giacche altrimenti da un'interpretazione forma-

    2GÖ Ustica degli art. 4 e- 5 del Patto si potrebbe! inferirò cbe lo Stato da. riguardarsi come, contravventore dispone se 111 pio -- sia, so del caso, quale Membro' .ordinario) del Consiglio, sia quale Parto direttamente interessata al conflitto' -- di un 'Seggio e d'un voto nel Consiglio, e potrebbe col suo voto, tante il requisito dell'unanimità, paralizzare tutta l'azione del Consiglio stesso. Una tale interpretazione sarebbe a vero dire assurda, ma è nondimeno desiderabile che lo Stato contravventoro iron trovi alcun appoggio! nel Patto.

    Mediante un'ulteriore aggiunta, all'art. 10, l'Assemblea lia conferito al Consiglio un'altra competenza, ohe sta in istrotta connessione1 c,un quella dianzi trattata. Sé i- singoli Stati .·applicassero le .sanzioni ad epoche diversity quelli che, in conformità dell'art. 10, prendessero « immediatamente- » f provvedimenti necessari sii esporrebbero' ad inconvenienti moltoi più considerevoli che non gli Stati i quali li prendes¬ sero solo più fardi, o -- così frazionata --raziono1« non pro¬ durrebbe presumibilmente alcun effetto o n© produrrebbe soltanto uno tardivo. Per questo motivo il Consiglio ò auto¬ rizzato a stabilire la data alla, quale, secondo) lui.., le dispo¬ sizioni dell'art. 1G dovrebbero) ersero applicate. Il Consiglio ·rivolge al 'Membri dolila .Società soltanto · una .raccomanda¬ zione; non dà loro .alcun ordine. Aneliei qui l'idea di un super-Stato fu deliberatamente respinta; Il nuovo capoverso 3° dell'art- 1G disporrebbe: «TI Consiglio deve notificare a tutti i Membri «della Società la data alla quale osso raccomanda di « applicare le-misure, economiche previsto nel pre« sento articolo».

    Si è reputato necessario di faro nello .stesso art. 16 menzione espressa della fissazione della data sopratutto per¬ chè nel 1° .capoverso è detto elio-in caso) di violazione, del Patto ogni Stato applica «immediatamente» le sanzioni.

    !*' emendamento più importante apportato dall' Asse-mb.ea all'art. 1G concerne un 4° caooverso del. seguente te¬ nore: «Qualora però il Consiglio reputasse) che l'aggior«namento. d'uno qualunque (li codesti provvedimenti «per cerii Membri e per una eerta durata .permette¬ ff rebbo di meglio conseguire lo scopo, a cui mirano «tali provvedimenti, o che .sarebbe necessario once «ridurre al minimo lo perdite e gli inconvenienti S

    · r t

    /

    'ì!67 «derivabili a questi Membri dai pio\ cedimenti* nie« desimi, -- esso La il diritto di decretare siffatto « aggiomameaito,».

    Nella prima Aisiseniblea della Società delle Nazioni £ irei »Stati scandinavi avevano 'formol aio» una propos a en 1 dente ad/inserire nell'art. 16 una <1 i s?pf>si_zic>rj bnl^_ ' quale il Consiglio poteva, nell'applicazione dell artico o.

    se consentire per singoli Stati delle oclceizioui in c9rt1' /ione della loro sicurezza e d'elle condizioni, della oi _ fetenza economica. La Commissione» del blocco ha a o pria questa proposta, dando all'idea su' cui poggui, una' ma più generalo, Piprcsa dalla terza Commi ssa one 1 . .

    seconda Assemblea, tale» idea, venne poi express« oei ei dianzi citati. Nel' merito, la forinola adottata non di on¬ es senzialmente alalie proposte primitive. 1/applicazione mi mediata c senzai condizioni del blocco economico, qua. e P trebbe inferirsi dall'attuale aid. 16, è sostituita da un s'istema elio permette di tener conto déliai situazione economica, geografica e strategica speoialei di certi .Stati. Da, par e svizzera si è anelici fatto rilevare soprattutto che la jioziomo della «mutilai assistenza», consacrata dai capoversi 6 & · > è molto vaga in confronto degli obblighi rigoros ani en eificaii nel 1° capoverso dell'art^ Iß, e clic 1 equi a, cosi 1 { mo la" saggezza politica epigono-di stabilire, teneiu o con o l _ della situazione di singoli Stati, un giusto equilibno ia, 0 obblighi imposti dalla Società' c l'assistenza che! questa può prestare o ohe» si può eife divamente, da, essa pretendeie. ^ L'applicazione di siffatta, disposizione non sain cosa facile. In. massima, i Membri devono' ossero trattati sopra Diede

    rigida, III. Progetti di revisione che non hanno provocato risoluzioni di emendamenti al Patto.

    .Oltre alle risoluzioni di emendamenti al Patto qui sepra esporto, ]a .seconda Assemblea lia preso posiziono anche ri¬ guardo a tutta una serie di. punti concernenti la revisione del Patto stesso, sia dando a questo un'interpretazione me¬ diante semplici risoluzioni non soggette alla ratifica degli

    26 S Stati* sia respingendo talune proposte, o rimandandone la trattazione, alla prossima Assemblea.

    Le risoluzioni interpretative più importanti della secon¬ da Assemblea .concernono le sanzioni economiche *). Alcune tra esse si sono convertite al tempo stesso in conerete modi¬ ficazioni o completazioni dell'art. IG, o furo noi già trattate più sopra. Le interpretazioni datei all'art. 1G corrispondono sostanzialmente al punto- di vista sostenuto' dal Consiglio Federale nel suo messaggio del 4 agosto 1919 e nelle diebia- razioni da lui fatte più tardi in seno alle Camere.

    In prima linea, l'Assemblea ha stabilito (risoluzione 2) che il .sistema di sanzioni previsto dagli art. 1G e 17 è ap¬ plicabile soltanto nei casi quivi specialmente contemplati.

    »Se quindi entro i limiti del diritto consacrato dalla Società

    seguente :

    COmplcto deIle

    «soluzioni adottate il 4 ottobre 1921 è il 1. fintantoché gli emendamenti non siano stati messi in vi^ gore nella forma voluta dal Patto, le risoluzioni e le proposte di ^ emendamenti all'art. 16 adottate dall'Assemblea costituiscono delle ^ direttive che l'Assemblea medesima raccomanda, a titolo provviso¬ rio, al Consiglio e ai Membri della Società, in vista. dell'applica" zione dell'art. 16.

    " 2. Sotto riserva delle disposizioni speciali dell'art. 17, i prov" vedimenti economici menzionati nell'art. 16 sono applicabili soltanto M al caso specifico contemplato da quest'ultimo articolo.

    « 3. L'atto unilaterale dello Stato in colpa non può creare uno " stato di guerra; esso non fa che dare agli altri Membri della So" cietà la facoltà di procedere ad atti di guerra o di'dichiararsi in " istato di guerra con lo Stato contravventore; ma lo spirito del Patto u" esige che la Società tenti, almeno all'inizio, di evitare la guerra e di ristabilire la pace con una pressione economica.

    " 4, Spetta ai diversi Membri della Società di determinare se " ci sia rottura del Patto o pericolo di una tale rottura. Gli obblighi «incombenti aitMembri, in virtù dell'art. 10, scaturiscono direttau mente dal l'atto, c il loro adempimento dipende dalla fede dovuta " ai trattati.

    6. Ogni caso di rottura del Patto previsto dall'art. 16 sarà, u p 1 ·li un Membro della Società, deferito d'urgenza al u Iottura, 7°i' ®il casi rottura del di pericolotutti d'una tale Segretariodi generale ne Patto avviserào d'urgenza i Mem* « bri der Consiglio. Quando abbia ricevuto la richiesta di uno Stato ^ o 1 avviso del Segretario generale, il Consiglio si radunerà nel più ^ breve termine possibile. Esso convocherà gli Stati in conllitto e ^ quelli^ che sono vicini alto Stato in colpa o quelli che tengono oruu diariamente medesimo delle strette relazioni economiche, gli Stati la cuicolcooperazione sarebbe particolarmente utile per l'ap-o * plicazione dell'art. 10. ' ;

    (e o Nasoni sì devono applicare in altri casi dei provvediinen I economici -coercitivi, può trattarsi unicamente di un aziono volontaria da parte degli Stati cooperanti, non mai dedl adempimento di.obblighi inerenti alla qualità di -Membro della -Società.

    ' speciale importanza ò la risoluzione -'5, la quale dichìaa ! ?

    cottura del Patto mediante una guerra illecitamenin lapiesa signiiica bensì un atto di guerra da pur te delj où tato m colpa c autorizza ipso facto gli altri Stati ad ostij1 Vr 11 en;slve> mn nun crea uno .stato di guerra e non obbliga - emoii della Società a dichiarare la gucira' allo Stato conI
    i violato il Consiglio parereverbale che undella Membro Società ^u abbia il Patto, ilè del processo sedutadella in cui tale ^ parere è stato emesso verrà comunicato d'urgenza a tutti i Mem^ bri della Società, coll'csposizione dei motivi e coli'invito a con)portarsi in conseguenza. A tale risoluzione sarà data la più ampia Pubblicità.

    "7. Per l'esecuzione dei provvedimenti previsti nell'articolo 16, u u Consiglio potrà, ove Io reputi utile, assicurarsi il concorso di una Commissione tecnica la quale siederà in permanenza tostochè la azione sia divenuta effettiva, e comprenderà, se desiderabile, rap¬ presentanti degli Stati più particolarmente interessati.

    . u "8. Il Consiglio proporrà la data alla quale deve cominciare la ' pressione economica contemplata dall'art. Iß e notificherà codesta data a tutti i Membri della Società.

    « ner" T,uttinFuuaSt ,ali _ devono essere trattati sul medesimo piede « £.2; « .rda ^indicazione di tali provvedimenti, salvo le»vanenti eccezioni: "eia

    « IWta. di SK-

    " per cLuVStS4i"l'Tm!u^°FPOl t!inn aö?'ornare in tutto o in parte" nell'art. 16 siffatto -urow °nC 5 p0tnì suzioni economiche previste " quanto 'possa innarir* va pcr 11essere permesso solo in succ^° * azione stabifito in · del piano di " perdite e' «-li incorivi ?

    oppure idoneo a ridurre al minimo le dcmabi,i per certi Stati «'Se delle®S ^ dalPapplica« lari ti?t*tM°nrLvFa^enÌeFt(i-dcsÌg"nre aaticipatamente e nei partico* ziaria ebe A*vn 0 dimenti di natura economica, commerciale o finan* STeconomS CSSere P1*C8Ì in °SDÌ Cas0 Applicatone della près-

    oggi .prevale invece l'opinione secondo cui la Società delle dazioni non devo lasciar degenerare una guerra contraria al diritto in una conflagrazione generale, ma sforzarsi d'in¬ terrompere se: possibile fin dapprincipio o d'abbreviare, il cor¬ so delle ostilità con mezzi che non siano degli atti di guerra, cioè con ima .semplice prensione economica. Sotto l'impero del regime creato dall'art. 1G applicato in questo senso, la posizione della Svizzera quale Stato perpetuamente neutro sarà meno» isolata, e minori saranno quindi anello i pericoli clie possono minacciare la sua neutralità.

    J>al principio consacrato nella risoluzione 3,secondo cui lo stato di guerra esiste solo quando la guerra venga effet¬ tivamente intrapresa o sia stata dichiarata, scaturisce tutta una serie di conseguenze di portata considerevole che la Sviz¬ zera a\eva già desunte dalla sua-posizione di Stato neutro.

    concre « ivi " ^° spetterà Consiglio di raccomaud&re agli StatiMembri un piano comuneald'azione.

    " ft- La rottura delle relazioni diplomatiche potrà essere limi¬ u tata dapprima al richiamo dei capi di missioni.

    " 12. Le relazioni consolari potranno essere eventualmente man" tenute.

    * 13. Per la rottura delle relazioni fra i cittadini dello Stato in "M colpa e quelli degli altri Stati-Membri della Società fa norma la residenza e non la nazionalità.

    K 14. Se l'applicazione delle sanzioni economiche dovesse prolun"u garsi, si potranno prendere dei provvedimenti sempre più rigorosi.

    Li soppressione del vettovagliamento della popolazione civile dello * Stato in colpa dev'essere considerata come il provvedimento estremo * e venir applicata solo quando tutti gli altri mezzi disponibili si siano u chiaramente rivelati insufficienti.

    " 15. La corrispondenza e tutti gli altri mezzi di comunicazione " dovranno essere assoggettati ad una regolamentazione speciale.

    u 16. Le relazioni umanitarie saranno mantenute.

    * 17. Si dovranno fare sforzi per cónchiudere cogli Stati clic M non sono Membri della Società degli accordi atti ad assicurare il " concorso di questi Stati all'esecuzione dei provvedimenti presi.

    * 18. In circostanze speciali ed al fine di rafforzare i provvedi" menti economici potrà apparire consigliabile : u a) di organizzare un blocco effettivo delle coste dello Stato " contravventore; " b) d'incaricare
    delle operazioni del blocco singoli Membri della " Società.

    u 19. Il Consiglio deve ricordare a tutti gli Stati-Membri della « Società che i Governi dei diversi Stati hanno da prendere i necesu sari provvedimenti preparatorii, specie di natura legislativa, i quali u permettano loro di ordinare senza perdere tempo le misure occor« renti per la pressione economica ».

    271 Innanzitutto, lo relazioni diplomatiche uon devono es¬ sere rotto co ipso;
    Secondariamente, la tesi giusta la quale l'applicazione dell'art. 1G costituisce1 essenzialmente un provvedimento di ordino economico ha per corollario che non si frappone in massima alcun ostacolo allo relazioni non suscettibili di fa¬ vorire economicamente lo Stato in colpa. No consegua ph© il diritto al mantenimento dello relazioni umanitarie, diritto che la Svizzera lia sempre rivendicato, è riconosciuto espres¬ samente (risoluzione 1G). Le relazioni personali (risoluzione 15) per corrispondenza sono sottoposte a restrizioni speciali, necessitate del resto dallo scopo del blocco economico, ma non 'interamente soppresse come poteva far presumere il to¬ sta dall'art. 1G. Importante è pure la risoluzione 14, che considera la 'soppressione del "Vettovagliamento della popo¬ lazione civile dello Stato in colpa come un mezzo estremo di pressione.

    Di notevole rilievo ò altresì la risoluzione 5, la quale dispone'elio in caso di rottura del Patto o di pericolo di una tale rottura, il Consiglio convocherà oltre ai «noi Membri ordinari anche gli Stati specialmente intereissati al conflitto, sia perchè 'sono "vicini dello Stato in -colpa, sia perchè ten¬ gono col medesimo delle stretto relazioni economiche, sia perchè il loro concorso .sarebbe »particolarmente utile per l'organizzazione del blocco. Ciò potrebbe essere inferito, a vero dire, dall'art. 4, ep. 5°, -- ma dal punto di vista politico è di grande interesse che, ili' quanto si riferisco all'art. 10.

    l'art. 4 'formi l'oggetto) di una clausola interpretativa espressa, o la delegazione svizzera lo lia rilevato ancora in biódo speciale nella seduta plenaria del 2G .settembre 1921.

    Se gli Stati più direttamente interessati ad. un conflitto bannet, al momento critico, seggio e rotei nel Consiglio, è da ritenersi cho non si deciderà senza tener conto di quelli che saranno piti esposti a sorbire il contraccolpo delle sanzioni.

    Le altre risoluzioni indicano quale sia la procedura che devono seguire il Consiglio ed il Segretariato generale^ ma non cadono guari in considerazione per l'interpretazione dell'art. 1G.

    272

    Una risoluziionel elio ha pressa poco il valore di una interpretazione del Patta concerno l'art. 21 (impegni com¬ patibili col Patto). La Repubblica ceco-sllovacca aveva sot¬ toposto alla Commissiono degli emendamenti una proposta al fine di ottenere elio dei gruppi di. Stati aventi speciali interessi comuni potessero costituirsi in seno alla Società dello Nazioni o elio simili accordi non venissero solamente approvati dalla Società stessa, ma eziandio stipulati sotto la ·sua egida. La Cina, aveva chiesto' che le in toso regionali autorizzate klall'art. 21 fossero riconosciute o dichiarate compatibili col Patto solo quando non ledessero i diiitti di altri Membri.

    La Commisisione o l'Assemblea non potevano consen¬ tire ad una revisiono dell'ari. 21, cho è precisamente per l'America (dottrina di Monroe) di particolare importanza.

    L'Assemblea approvò il rapporto della Con un iasione, che così concludeva : ' ' «La prima Commisisione ha esaminato le »diverse «proposte concernenti l'articolo. Essa ha riconosciuto «il valore delie idee m cui poggiano; ma crede che «il momento di rivedere l'articolo non sia ancora «giunto, tanto più olio il testo attualo non escludo «punto l'attuazione di tali idee.

    «La Commissiono propone quindi all'Assemblea «di conservarci l'art. 21 nel suo tenore attuale e riohia«ma. la sua attenzione! srul fatte che gli adcordi con« chiusi fra i Membri della Soóietà al fino di precisare «o completare gli impegni diretti al mantenimento «della pace od alla collaborazione internazionale, quali «sono stipulati nel Patto, possono essere considerati «come atti a contribuire al promuovimeli to della So¬ ft eietà nella via delle attuazioni pratiche.

    «Siffatti accordi potranno dunque venir nego«ziati anche sotto gli auspici della Società dello Na«zioni, -- p. es. in conferenze speciali, col suo con¬ te corso-».

    L'esame di parecchie propasto d'emendamenti fu dit fe¬ rito. Per questo motivo l'Assemblea ha autorizzato il Con¬ siglio a mantenere in funzione per la prossima Assemblea

    la Commissiono ich e ora stata incaricata di studialo i pro¬ getti di revisiono sottoposti alla seconda Assemb ea.

    L'aggiornamento fu deciso per due proposto relativo e all'art. 1 (Adesione di nuovi Stati). Nella PTM"1) *' la delegazione argentina aveva proposto che tu _ o "~ n conosciuti fossero ammessi a far parte della Socie <, to non rinunciassero espressamente a far uso c i1
    cernente la proposta argentina, ma la relativa .

    fu, ad iniziativa della delegazione svizzera, ripresa.

    fondamentale della proposta stessa, eioè l'universa i n Società dello Nazioni, corrispondo ad un postulato ce -l v * zera cf doveva qutocli essere da questa sostenuta., JNe^ a.

    forma, la preposta era certo inaccettabile, poiché la. eci < delle Nazioni non può eo,stringere gli Stati a lasciai si ro tare come M'embri nò a ricusare siffatta, qualità è dei io?

    sommamente dubbia che la situazione! degli Stati pru ìmpo tantiii' rimasti fuori della Società avrebbe potuto essere re°^" larizzata comecchessia coll'accettazione invariata del cine dam en to argentina. ' .

    Nella sua seduta del 4 ottobre 1921 1 Assemblea ^ a a, erito alle conclusioni del rapporto della prima ommis ' che suonavano al riguardo come segae: a La Commissione è spiacente di dichiarare che «-- malgrado la possibilità di rimediare con delle rao«difìcazioni di testo a parecchi inconvenienti della «proposta argentina, nell'attesa che si possa aecet« tare il principio in eissa contenuto e vista la nncre« scovale assenza della delegazione della Repubblica «argentina -- conviene, a suo avviso, aggiornare ogni «decisione sull'emendamento in parola».

    La seconda risoluzione dell'Assemblea concerne il rap¬ porto dei piccolissimi Striti colla Società delle Nazioni La Svizzera, che si è assunta la protezione degli interessi del principato di Lichtenstein, aveva domandato nella prima Assemblea che si studiasse la questi enei dei modo in cui si potesse estendere il beneficio dei vantaggi di cui fruiscono i Membri ordinari agli Stati sovrani i qualiv, a Foglio federale 1922.

    23

    274 causa dell'osi,gnità del loro territorio, non sono ammessi nella Società delle, Nazioni, Kol suo rapporto! al Ooinsfiglio e all'Absein Idea, la Com¬ missiono degli emendamenti, a cui la Svizzera aveva pure presentato delle proposte, indicò vari procedimenti, atti a }Kînuetteie a codesti piccoli stati di partecipar^ alla* Società delle Nazioni, o quanto meno di forvisi rappresentaro da Membri ordinari. La Commissione e l'Assemblea si persua¬ sero da ultrino che il problema da risolvere era di natura così singolare da, non potersi ritenere^ raccomandabile di dargli fin d'ora, un'adeguata, soluzione generale, ma-da ri.olii edere piuttosto che si facessero ancora, ulteriori espe¬ rienze.

    L Assemblea, diede* soltanto, la sua. approvazione al rap¬ porto commissionalo, la oui conclusione su. questo punto è la seguente: « l'ec quanto' concerne gli Stati sovrani die a a causa, dell'esiguità del loro territorio non possono «aspirare alla, qualità di Membri ordinari della Società «delle Nazioni, anco robe desiderino di trarre vantag«gi.o, sotto moltissimi riguardi, dalle istituzioni « della, Società stessa; «Vista la difficoltà di stabilire anticipatamente «le condizioni d'ammissione di codesti Stati, le cui «diverse situazioni potrebbero necessitare delle condi¬ zioni diverse; «Vista la possibilità di associare fin d'ora in «larga misura, gli Stati interessati ai lavori dell'As« seniblea- -- senza, conferir loro la qualità di Mem«bri: · «Ira Commissione ritiene proferibile di' aspettare «ci! risultati dell'esperienza di questa collaborazione «prima di esprimere un parere sulle condizioni di am« missione; «La Commissiono propone quindi all'Assemblea «di prendere atto di tale conclusione».

    Alla prima Assemblea il Canada aveva proposto di sop¬ primere la molto dibattuta disposizione dell'art. 10, secondo in quale i Membri si obbligano reciprocamente a rispettare el a mantenere contro agni aggressione esteriore Vintcgrità

    275 J er ritortole e l'in di pendenza politica di tutti i Membri della Società. E' segnatamente a questo articolo elio il Presidente "Wilson, deve di non aver potuto ottenere dal Senato ameri¬ cano la ratifica del l'affo della Società delle Nazioni, e In¬ tanto eziandio del Trattato di Pace. Anello nella Svizzera la disposizione in parola fu combattuta così dai fautori come dagli avversari della nostra entrata nella Socie a.

    La Commissiono degli emendamenti si è pronunciata per il mantenimento dell'art. 10, ma reputò dolersi, con una interpretazione autentica, tener conto delle critic e susci ¬ tate dall'incertezza elio regna oii'ca la portata reale di
    Ma 'durante lo deliberazioni della prima Commissione si emisero opinioni giuridiche così diverse che non si sa¬ rebbe potuto farsi un concetto chiaro e preciso delle conse¬ guenze di un'eventuale .soppressione dell'art. 10 ; motivo per cui la Commissione propose e l'Assemblea adottò, il 4 otto¬ bre 1921, la seguente risoluzione: «L'Assemblea, «Vista la proposta presentata dalla delegazione «del Canada di soppressione pura e semplice dell arti- , «colo 10 del Patto;

    27G «Considerando la grande divergenza di opinioni «che si è manifestala circa la portata giuridica di «detto articolo o dei suoi rapporti con gli altri artisecoli del Patto, specie con gli art. 12 a IT ; «Considerando anche l'importanza degli argoamenti giuridici o politici invocati pro e contro la «soppressione dell'art. 10; « llimanda alla prossima sessione la tonti orin¬ azione dell'esame della siummcntovata proposta ei la « decisione sulla stessa, e raccomanda di statuire al «riguardo' prima clic su ogni altro emendamento».

    Già nella prima sessione dell' Assemblea, la Norvegia e la Svezia avevano formulato delle proposto essenzialmente identiche, tendenti a che per ogni duo Membri della Società delle Nazioni si nominassero dello Conunissioni permancìili d'arbitrato e di conciliazione composte in numero eguale dello Parti in conflitto e destinate a provocare -- prima di ogni mediazione del Consiglio -- un'intesa amichevole fra lo Parti stesise. L'organizzazione di queste Commissioni sa¬ rebbe stata refgolata negli art. 12 e 15, e in un Annesso al Patto. L'idea a'cui 9'inspirano tali proposte si accosta di molto ai suggerimenti che la Svizzera aveva già esposti nel medesimo scopo alla Conferenza della Pace, nonché ai prineipii sviluppati dal) Consiglio Federale nel suo rapporto 11 dicembre 1919 sui trattati internazionali d'arbitrato.

    La .Commissione degli emendamenti fu però d'avviso che la" costituzione e continuazione di cosà numerose Com¬ missioni di conciliazione incontrerebbe delle difficoltà, che l'organizzazione della Società delle Nazioni verrebbe ad es¬ serne complicata, e che il giusto principio a basic; delle pro¬ poste in discorsoi potrebbe benissimo' venire! attuato nell'am¬ bito dell'art. 15 senza che occorra far luogo ad un emen¬ damento del Patto.

    Accogliendo la proposta della sua prima Commissione, l'Assemblea adottò, il 4 ottobre 192L, la seguente risolu¬ zione1 : « L'Assemblea, a Dopo aver preso in considerazione gli einend a« menti agli art. 12 e 15 del Patto, proposte dai Go« verni norvegese e svedese, tendenti ad introdurre

    « per 1 Membri l'obbliga di costituire delio Commit « siom d arbitrato o di con'ciliaziono in guma cjie c ff ne sia una per ogni Staio per l'esame dei conflitti « fra questo Membro e ciascuno degli altri, « risolve: ' _ « 1° di non ammettere gli emendamenti agli ar« ticoli 12 e 15 proposti dai Governi norvegese e sve« dese; « 2° di approvare la procedura di conciliazione in « conformità dello spirilo del Patto; « 3° d invitare il Consiglio a nominare una Com« missione incaricata di studiare la procedura di con« ciliazione unni nei a ta nelle preposte dei Governi norve« gase e svedese in vista dell'elaborazione di un re¬ ff g'olamento ni riguardo. Codesta Commissione rasff segnerebbe il suo rapporto al Consiglio abbastanza « in tempo perchè possa presentare lo sue conclusioni ff a a piossima sessione dell'Assemblea».

    1/oggetto più importante rimandato alla prossima As¬ semblea concerno l'art. 18 dei l'atto (lìc(/istruzione dei tratta >)· Gikvsta una risoluzione della prima Assemblea, il Con¬ siglio aveva nominato1 una Commission e incaricata di .stu¬ diare la portata dell'art. 18, lo stesso venendo in diverso modo interpretato ed i Membri non essendo purtroppo tutti iigualmente disposti a registrare i loro trattati presso il Segretariato generalo.

    , 'Quelsta Commissione presentò al Consiglio ed' all'As¬ semblea un rapporto le cui conclusioni dovevano sollevavo lina, forte opposizione. La Commissiono proponeva infatti di rinunciare alla sanzione dell'art. 18, ossia di abbandonare la clausola secondo cui nessun trattato sarà obbligatorio finché non sia registrato. Allottato questo punto di vista, si sarebbe sacrificata ima disposizione essenziale del Patto, la quale agii oóclii della pubblica opinione appare a buon diritto come un .grande e radicale pro grasso ed è di un'ef¬ ficacia assoluta perchè subentra automaticamente la san¬ ziono di cui dianzi, ossia la non obbligatorietà dei trattati segreti.

    2"78 La prima Commissione«della son on da Assemblea, dove la delegazione svizzera fcosteùne recisamente ,il tmantenimeiiiio) dell'attuale art. 18, con*, li vise in sostanza la fît essa opinione. Si studiò di dare all'art. 18 una nuova e più pre¬ cisa redazione. Venne conservata la sanzione1 della non ob¬ bligatorietà; ma so la registrazione si effettuasse nei tre mefei susseguenti alla conclusione definitiva del trattato, quest'ultimo avrebbe forza esecutoria con affetto retroat¬ tivo al giorno della sua conclusione. Dovevano essere esen¬ tanti ^ dalla registraziione gli accordi meramente tecnici od amministrativi elio non toccano alle relazioni politiche- in¬ ternazionali, nonché gli accordi di carattere meramente tec¬ nico destinati a precisare o ad attuare dei trattati già regi¬ strati. All'Assemblea, doveva, spettare la competenza di adottare con voto unanime un regolamento sull'applicazione dell'art. 18.

    Questa competenza non irtùggirebbe, nella sua genera¬ lità, a tutte le* critiche; così pure, le eccezioni all'obbligo della registrazione. D'altro lato, una troppo ristretta inter¬ pretazione dell'art. 18 avrebbe per conseguenza che sarebbe molto incompiutamente oss'erva,to> e perderebbe della sua autorità morale.

    Vista l'importanza dell'oggetto su1 cui non erasi ancora formata nell'Assemblea un'opinione .sostanzialmente una¬ nime, l'Assemblea votò il 5 ottobre 3921 la seguente riso¬ luzione : « L'Assemblea, prendendo atto della proposta « contenuta nel rapporto della 1 prim a Commissione « circa l'emendamento all'art. 18, risolve di riman- « dare l'ulteriore trattazione dj questo emendamento « alla prossima Assemblea».

    Pochi furono i progetti di emendamento scartati senza elio siasi vagliata la possibilità di riprenderli o l'esame in Un'epoca ulteriore. ·* Da proposta fatta dagli Stati scandinavi alla prima As¬ semblea, secondo cui questa a'vrebbe dovute riunirsi ogni anno ad epoca, stabilita e in qualunque tempo ad istanza d'un certo numero di Membri, venne abbandonata coll'assensa dei .suoi autori. Tissa fu1 pienamente attuata nel ni eirto dal 11 cigolamento interno discusso e notato dalla prima As-

    semblca. Non sarebbe in ogni caso opportuno d'innesterò ' nul Patto delle diisi»sizioni paj'tjeola'.i la cm eventuale modificazione non inanellerebbe di .suscitalo più ^ *-m<> teplfei- ioeonvenientì. Una volta adottato .1 EegoWn o intorno, l'Assemblea non avrebbe più dipeso dal Lon&i0lio per ciò che riguarda la sita convocazione.

    ^ ^ Due proipasié di emendamento rotative ..«afori niniità e Maggioranza) .furono puro ritirato dai o. ^ Una proposta della Columbia tendeva a far s a 1 1 ' gola secóndo cui una maggioranza dei duo ^ erzi .

    |j sufficiente per lo decisioni dell'Assemblea des i , sviluppo pratico delle prescrizioni e dei principi] co nel Patto. Serie difficolta avrebbero potuto sorgere a ^ si fosse trattato. <1 ii precisale i limiti entro i qua i ^ regola avrebbe dovuto essere applicata. Un altio e ^ mento, proposto dai Paesi Bassi, mirava a corrsac a .

    termini non espliciti il principio secondo il quale le zioni del Itegolamento interno potrebbero esseie cclt semplice maggioranza di voti. Parvo alla prima 0I.nn sione cho questo principio fosse stato bastevolmeu e luco scinto con la pratica seguita dalla prima Assemblea.

    Una terza proposta d'emendamento, che fu Pa^r"eil.

    respinta, proveniva dai tic Stati scandinavi e li e OAt art. 13 (veid1. più sopra. pn:g. 15). Il 2° cu poi orso < 1 qi^e.

    articolo enumera le specie di conflitti clic sono susee l i in generale di una notazione arbitrale. I Governi daliese, nor¬ vegese c svedese proponevano di sopprimere lo paròle «ih genere», al fine di rendere più assoluto e più preciso ! ob¬ bligo di ricorrere all'arbitrato nei conflitti contemplati dal¬ l'art. 13. Se lo scopo di codesto emendamento fosse stato quello di creare un vero obbligo di ricorrere all'arbitrato, «i sarebbe incontrata la medesima opposizione che aveva, im¬ pedito alla prima Assemblea di dotare la Oorto interna¬ zionale permanente di gàuistizia d'una giurisdizione obbli¬ gatoria generale. Se per converso tale non era l'obbiettivo dell'emendamento, anche la soppressione .dello parole «in gemerei» non abebbe) modificato peri nulla l'attuale stato di cose. Ne sarebbe risultata tutt'al più un'incertezza circa la portata reale dell'articolo e non si.sarebbe» fatto che accre¬ scere il divario fra ciò che l'art. 13 sembra significare e ciò ch'esso significa realmente in diritto. Finché non .sia politi¬ camente possibile di procedere ad una revisiono la quale permetta di estendere la giurisdizione obbligatoria a tutti

    280 i 'Conflitti giuridici o ad alcuni fra essi., il regimo instau¬ rato dall'art. 3G dolio' Statuto delia Oorte1 internazionale permanente di giustizia risp. dal cosidotto Protocollo facol¬ tativo -- a cui la Svizzera lia già con 13 altri Stati aderito -- sarà l'aulico mezzo opportuno d'introdurre il principio della giurisdizione obbligatoria nella Società delle Nazioni.

    L'Assemblea adottò il 4 ottobre 1921 la seguente riso¬ luzione: « L'Assemblea approva il rapporto della prima « Commissione sugli emendamenti all'art. 13 del « Patto, proposti dai Governi danese, norvegese e « svedese e risolve di non ammetterli.

    IV. Le risoluzioni di emendamenti al Patto 'dal punto^ di vista del diritto pubblico.

    Gli emendamenti e le aggiunte al Patto adottati dalla Assemblea formano l'oggetto di 14 diverse risoluzioni che possono essere firmato o ratificate separatamente1. Tuttavia, le molteplici o parallele modificazioni e aggiunte all'art. 6, risp. agli art. 12, 13 e 15, risp. all'art. 1G, risp. all'art. 26, sono così .strettamente connesse fra loro cliei l'entrata, in'vigo¬ re delle nne nel caso di simultaneo rigetto delle altre suscite¬ rebbe opposizioni e disuguaglianze vivamente deplorevoli.

    Non converrebbe in ispocie di ammettere l'emendamento al¬ l'art. G (riparto dello spese)'soltanto in parte, per modo olio in luogo e vece della scala dell'Unione poetale universale si dichiarasse fare nonna una nuova, scala a 'stabilirsi dall'As¬ semblea, senza approvare in pari tempo la nuova- classifica¬ zione da ouest'ultima, istituita. Un tal modoi di procedere avrebbe per effetto di creare1 una increscevole lacuna nel¬ l'ordinamento della .Società delle Nazioni e di privale le finanze di quest'ultima d'una base .sicura.

    .Come fu già rilevato più sopra, il Consiglio Federale reputa che le proposte di emondamento non sono solamente accettabili ma atte eziandio a migliorare so non fondamen¬ talmente almeno sensibilmente il Patto. Per i motivi e le considerazioni che precedono, il Consiglio Federale propone all'Assemblea ^Federale di accettare detti emendamenti in blocco. Perciò osis'oì ritenne di doverli riunirò in un solo e medesimo decreto federalo, la qual cosa non impedisce peraltro allo Camere di assumile re in confronto di ciascuno degli emendamenti un diverso atteggiamento.

    281 Se fosse da presumerò che taluni di detti emendamenti solleveranno nel popolo opposizione ed. altri no, tornerebbe opportuno di ripartirli per gruppi o di farne 1 oggetto di se¬ parati decreti federali, affinchè il referendum non. venga evontualmente diretto contro l'insieme degli emen amen 1 stessi. In tal caso i quattordici punti formanti ogge o < x re visiono avrebbero dovuto essere ripartiti senz altro in cinque gruppi, secondo glil art. 4, 6, 12-15, IG ei 2G a cui si 11 mi scono. Non essendosi però manifestata opposizione di contro nessuna delle revisioni, non sarebbe neppure gil,s 1 eato di emanare decreti federali separati.

    Qualora l'uno o l'altro degli emendamenti non racco¬ gliesse' il numero voluto di ratifiche e non entrasse G11111 1 in vigore, si rimarrebbe per ciò che riguarda i punti ad esso relativi allo stato anteriore delle coso, e' lo Autorità federali non avrebbero più da occuparsi della questiono.

    Se contro l'annesso decreto federale si domandasse il^ re¬ ferendum ed il decreto medesimo venisse nella votazione popolare, respinto, , gli emendamenti non sarebbero ratifi¬ cati. Ma, in nessun caso il Consiglio Poderale potrebbe traire, da unj eventuale rigetto dell decreto nella votazione popolare la conclusione che la Svizzera dovrebbe valersi del suo di¬ ritto di recesso: dalla Società qualora gli emendamenti da ©ssa non ratificati entrassero nondimeno in vigore. La decisione sul quesito se la Svizzera debba in tal caso riti¬ rarsi dalla Società dovrebbe essere presa, in una procedura .speciale, giusta l'art. 121 della .costituzione federale.

    Sulla scorta delle premesso considerazioni, noi vi pro¬ poniamo di adottare il Progetto di decreto federale annesso al presente Messaggio.

    Gradite, On. Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro più alto ossequio.

    Berna, 4 gennaio 1922.

    .. .

    In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Dr. HAAB.

    ti' Cancelliere della Confederazione : Steigkk.

    Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

    Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea Federale concernente gli emendamenti al Patto della Società delle Nazioni. (Del 4 gennaio 1922.)

    In

    Bundesblatt

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    In

    Foglio federale

    Jahr

    1922

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    1

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    10

    Cahier Numero Geschäftsnummer

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    Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

    08.03.1922

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