JVs 16

445

FOGLIOjFEDER ALE Anno Vo. Berna, 19 aprile 1922. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati .di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigiori, e fr. IO per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: Tipografìa Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

Legge federale

.

suir impiego degli adolescenti ,e delle donne nelle arti e mestieri.

(Del 31 marzo 1922.J.

r

L'AISBEMIBÌLEA: FEDBIMEB , DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZEBA, Visto l'art. 34 ter della Costituzione federale, Visto iP messaggio del Consiglio federale dell 10 dicembre 1920, decreta : Ari. 1. Sono sottoposte alla presente leggo: 1. Campo di 1° le impreso industriali o d'arti e mestieri pubbli- ^PP^cazlonc eli e e private, alle quali non è applicabile la legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914 o 27 giugno 1919; Oo le imprese pubbliche e privato che servono al tra¬ sporto di persone o merci, eccettuato il: trasporto a mano e lo impreso di trasporto esercitate dalla Confederazione o in possesso di una, sua conceo«ione.

lia legge non si applica alle imprese in cui lavo¬ rano solo membri di una stessa famiglia, nè all'agri38

446 coltura e al commercio, e neppure agli alberghi, alle locande o alle osterie.

Il Consiglio federalo determina le imprese sotto¬ poste alla presente legge e quelle escluse dal capoverso precedente. .

; 2. Minimo di · Art.. 2. I fanciulli che non hanno ancora compito età. ; quattordici anni non possono essere occupati a titolo professionale nelle imprese sottoposte alla presente legge e nei loro esercizi accessori.

0 UOt 1 tîirl^ " 1 ìcrott · · cheessere non. hanno ancora compito turno.

anni nonjporsene possono occupate durante la a- Divieto.

notte nelle imprese sottoposte alla presente legge, e nei loro esercizi accession.

Inoltre, nessuna donna, qualunque eia la sua età, può essere occupata durante la notte nelle _ impreso menzionate all'art. 1, num. 1 o nei loro esercizi acces¬ sori.

Per «notte» va inteso un periodo di almeno1 undici ore consecutive, che comprende l'intervallo dalle dieci pomeridiane fino alle cinque antimeridiane.

^ b. Eccezioni.

Art. 4. Si può derogare al divieto del lavoro not¬ turno : 1° per le persone dai sedici ai diciott'anni e por le donne sopra i diciott'anni, nel caso d'un'imprevedibile interruzione dell'esercizio che non si ripeta periodicamente e sia dovuta a forza, mag¬ giore; 2° inoltre, per lo donno sopra i diciott'anni, nei casi in cui si fratti della trasformazione di materie prime o della lavorazione di prodotti soggetti ad un rapido deperimento, ogniqualvolta sia richiesto per salvare queste materie primo o questi prodotti da una .perdita altrimenti inevi¬ tabile.

c. Limitazione

Art. 5. Nelle imprese soggette all'influenza delle stagioni e ili tutti i casi in cui- lo richiedano circo¬ stanze straordinarie/ il tempo in cui è proibito il lavoro notturno può, per lo donne che hanno più di diciot¬ t'anni, esser ridotto, per sessanta giorni l'anno\, a dieci ore.

/

447 Art. G. Il Consiglio federale può consentire altre d. Altre ecceeccezioni, che siano richieste dall' interesse pubblico zioni.

o previste da convenzioni internazionali.

Art. 7. Nelle imprese sottoposte alla presento -4. Eleaa^jjelegge si terrà un elenco delle persone minori di dieiot- gCenti_ t'anni ivi occupate, coll'indicazione della data della loro nascita.

Il Consiglio federale può anche'prescrivere la pre¬ sentazione d'un certificato d'età o altre misure di con¬ trollo.

Art. 8. Il Consiglio federale designa i lavori insa- 3. t^'oro vic" lubri delle arti e mestieri ai quali le persone sotto i diciott'anni e le donne sopra quest'età non possono essere occupate oi possono esserlo soltanto a certe con¬ dizioni speciali.

Art'. 9. Il Consigliò federale promulga le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

L'applicazione della%legge e delle siue disposizioni esecutive incombe ai Cantoni.

I Governi dei «Cantoni designano gli organi canto¬ nali incaricati dell'esecuzione.

II Consiglio federale lia l'alta vigilanza. Esso può chiedere ai Cantoni dei rapporti periodici sull esecu¬ zione.

G

-

Arò. 10. Il padrone dell'impresa o la persona alla 7. Disposizioni quale egli ha affidato la direzione dell'esercizio è pe- penali, nalmente responsabile delle contravvenzioni alla pre- ^J^enteresente legge e alle disposizioni promulgate per la soia sponsabili.

esecuzione.

Siffatta rappresentanza libera il padrone dell'im¬ presa dalla responsabilità che gli spetta solo» quando egli non sia stato in grado di dirigere da sè l'impresa e il suo rappresentante abbia avuto le qualità neces¬ sarie per questo compito.

Art. 11. Le contravvenzioni sono punito con la &) multa da cinque a cinquecento franchi.

In caso di recidiva può essere cumulata con la multa la pena della detenzione fino a tre mesi.

Pene

*

448 c) Prescri¬ zione.

Art. 12. Le contravvenzioni si prescrivono'entro un anno da che sono state commesse.

Le pene divenute esecutive si prescrivono i.i cin¬ que anni.

d) Foro.

Art. 13. L istruzione o la decisione dei casi di contravvenzione sono di competenza delle autorità giu¬ diziarie od amministrative deti Cantoni.

Se .però un autorità amministrativa infligge una multa superiore a cinquanta trancili o la pena della * Cantoni devono dare all'imputato la pos¬ sibilità di portare la causa dinanzi ai tribunali.

e) Comunica¬ ,. .

Indecisioni definitive delle autorità giu¬ zione delle diziarie ed amministrative dei Cantoni sono comuni¬ decisioni.

Ricorso in1 cate senza spese ad un ufficio designato dal Consiglio cassazione. federale.

Il Consiglio federale può ricorrere in cassazione control queste decisioni a norma degli art. 161 e se¬ guenti della legge federale del 22 marzo 1803 sull'or¬ ganizzazione giudiziaria federale.

· Disposizio¬ Art. 15. Sono abrogate le disposizioni di leggi e ni finali.

di regolamenti cantonali incompatibili con la pre¬ Abrogazio¬ ne del di¬ sente legge.

ritto canto¬ I principi della presente legge possono, mediante nale.

ordinanza del Consiglio federale, essere dichiarati Applicazio¬ ne alle im¬ applicabili alle imprese di trasporto esercitate dalla prese di tra¬ Confederazione o in possesso di una sua concessione.

sporto.

Art. 1G. Gli articoli TI e 72 della leggo federale b. Modifica¬ zione della sul lavoro nelle fabbrieho del 18 giugno 1914 e 27 legge sulle giugno .1919 sono modificati come segue : fabbriche.

Art. 71. «Le persone che non hanno compito i diciiotto anni non possono essere occupate nel la¬ voro di notte ne in quello della domenica. Per quanto concerne il lavoro notturno, il Consiglio federale può consentire, per i giovanetti sopra i sedici anni, le eccezioni richieste dall'inteiosse pubblico o previste da convenzioni internazionali.

Le persone che non hanno compito i sedici anni non possono essere occupate neppure nei la¬ vori che oltrepassano la durata normale della giornata (art. 48 e 64).

149

,

Il Consiglia federale determina i rami di fab¬ bricazione e i lavori nei quali è vietato occupare persone d'età inferiore ai diciotto anni. » Art. 72. «Per le person© d'età inferiore ai diciotto anni il riposo notturno' deve durare in. ogni caso almeno undici ore consecutive e comprende¬ re l'intervallo dalle dieci di sciti alle cinque di mattina. » Art. 17. Il Consiglio federale fissa la data del- c· Entrata in l'entrata in vigore della presente legge. vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 31 marzo 1922.

Il Presidente.' Dr. KLÖTI.

Il Segretario: F. v. Ernst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 31 marzo 1922.

Il Presidenter Dr. J. RÀDER.

Il Segretario : Kaeklin. I

II Consiglio federale decreta: Età presento legge federale sarà pubblicata, con¬ forme all'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione fede¬ rale e all'art. 3° della leggo federalo 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Berna, 31 marzo 1922.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : x

Steiger.

Data della pubblicazione: 12 aprile 1922.

Scadenza del termine di referendum.' 10 luglio 1922.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull`impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri. (Del 31 marzo 1922.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1922

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

19.04.1922

Date Data Seite

445-449

Page Pagina Ref. No

10 147 713

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.