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Termine d'opposizione : 8 settembre 1931.

Legge federale sulle monete.

(Del 3 giugno 1931.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visti gli articoli 38 e 64 bis della Costituzione ; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1930, decreta : CAPO PRIMO.

Regime monetario.

Art 1.

1

Unità L'unità monetaria è il franco, equivalente a 0/:n & monetaria.

gramma (ossia a 0,29032 gramma) d'oro fino. Un chilogramma d'oro fino corrisponde a 3444 4/n franchi.

2 II franco si divide in cento centesimi.

Art. 2.

Specie Le specie di monete e le loro proprietà sono le seguenti : di monete.

i

Monete d'oro

Monete d'argento

Valore nominale

Franchi Centesimi

Titolo legale

millesimi

900 d'oro 100 di bronzo

835 d'argento 165 di bronzo

Tolleranza del titolo sì in più che in meno

millesimi

1

3

Giusto peso

grammi

Tolleranza del peso, sì in più che in meno

millesimi

1

Diametro

millesimi

35

Segni del contorno

100

20

10

32,258 6,452

3,226

2

5

15

2

21

1

di

10

5

5

19

31

dentella¬ leg¬ ture, leg¬ den¬ leg¬ gen¬ genda tella¬ gen¬ da o stelle ture da

27

23



20

pur

9-

4

7

12

18

21

dentellature

c

358 Art. 3.

Diritto di coniare monete.

i (Lai sola Confederazione ha il diritto di coniare monete, 2

Essa provvede al mantenimento della zecca federale.

Art. 4.

1

Coniazione di Ognuno può, sottostando alle condizioni stabilite dal Con¬ monete d'oro siglio federale, consegnare oro alla zecca federale e farne coniare e di monete delle monete di venti e di dieci franchi, divisionali.

2 Solo la Confederazione può far coniare altré monete.

Art. 5.

1

Ognuno deve accettare d'essere pagato in monete d'oro svizzere, senza limitazione di samima, in tutto il territorio dell® Confederazione.

2

Nessuno è obbligato di accettare in pagamento più di cento franchi in monete d'argento, più di dieci franchi in monete di nichelio ne più di due franchil in monete di bronzo. Resta riservato 1' articolo 6.

Art. 6.

Corse presso iLe casse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e de1 le casse pub- comuni, come pure le casse della Banca Nazionale svizzera do* 10 e ' vono accettare in pagamento tutte le monete svizzere per qnal* siasi sonuma.

Art. 7.

Cambio. La cassa federale in Berna cambia, senza limitazione di somma, le monete svizzere d'argento, di' nichelio e di bronzo ^ altre monete divisionali, biglietti di banca o bonificazioni Vet girata in banca o su conto chèque postale, nonché con moneto d'oro in quanto la Banca Nazionale svizzera rimborsi if suoi biglte^1 in monete d'oro. Le casse dellai posta, della dogana, delle Strade ferrate federali e della Banca Nazionale svizzera eseguiscono sii* fatte operazioni di cambio nella misura consentita dalle loro di¬ sponibilità.

359 Art. 8.

La Cassa federale miette in circolazione le monete d'ar- Emissione e Sento, di nichelio e di bronzo necessarie e ritira tutte quelle che ritir0 dell.e .

s °Qo superflue.

donali dÌV " 2 Essa tiene una scorta di monete d'argento, di nichelio e Scorta bronzo per sopperire ai bisogni correnti o straordinari.

monetaria.

1

Art. 9.

La Cassa federale ritira dalla circolazione le monete logore, Depurazione deturpate o deteriorate coirne pure le monete false, facendosi eoa- della chcoladiuvare in questo compito da tutte le casse della Confedera- ^ione mone~ ^°ne e dalla Banca Nazionale. ana* Art. 10.

La quantità delle monete da coniare è stabilita nel bilancio Nuove coniaziom.

Preventivo della Confederazione.

Art. 11.

Gli utili ricavati dalla coniazione delle monete saranno Fondo di rievoluti al fondo di riserva della zecca, a carico del quale an- serva della Fa nno le spese per l'esercizio e la manutenzione della zecca stessa zecca* ® k perdite causate dalla depurazione della circolazione mone¬ tila.

1

2 II fondo di riserva della zecca è soggetto alle disposizioni ^Ua legge federale del 28 giugno 1928 sul!' investimento dei ^pitali della Confederazione e dei fondi speciali.

.

Art. 12.

Chiunque vuole fabbricare o importare oggetti somiglianti Oggetti anaj t monete svizzere e destinati al commercio o aliai circolazione, lo®hi alle procurarsi il permesso del Dipartimento federale delle fi- monete" 1

* Il permesso è negato quando ci sia da temere che se ne hCcia un uso illecito ; esso è ritirato nel caso d'abuso.

CAPO II.

Disposizioni penali.

Art. 13.

Chiunque oontraffà monete al fine di metterle in circola- Contraffazione °ome genuine è punito con la reclusione. delle monete« 2 Tx u casi di esigua gravità, la pena sarà la detenzione.

860 Alterazione di monete.

Art. 14.

Chiunque altera monete al fine di metterle in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con la reclu¬ sione fino a cinque anni o con] la detenzione non inferiore a sei mesi.

2 In casi di esigua gravità, la pena sarà la detenzione.

1

Art. 15.

1 Spendita di Chiunque mette in circolazione, come genuine o inalterate, monete false, monete contraffatte o alterate, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante abbia ricevuto le monete come genuine, la pena sarà la deten¬ zione o la multa.

Art. 16.

Diminuzione 1 Chiunque scema il valore di monete, tosandole, limandole, del valore di sottoponendole a processi chimici o in altro modo, al fine di monete.

metterle in circolazione come intatte, è punito con la detenzione o la multa.

2 Se il colpevole faccia mestiere di tale diminuzione di va¬ lore delle monete, la pena sarà la reclusione fino a tre anni o la detenzione non inferiore ad un mese.

Spendita di monete sce¬ mate di va¬ lore.

Art. 17.

Chiunque mette in circolazione come intatte delle monete scemate di valore è punito con la detenzione o con la multa.

2 Se il colpevole o il suo mandante o rappresentante abbia ricevute come intatte le mlonete, la pena sarà la multa.

1

Art. 18.

Importazione, 1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete acquisto, de- contraffatte, alterate o scemate di valore per metterle in circo¬ tenzione di lazione come genuine, inalterate od intatte, è punito con la de¬ monete con¬ tenzione.

traffatte.

2 Chiunque le importa, acquista o tiene in deposito i° grande quantità è punito con la reclusione sino a cinque anni.

Art. 1®.

1 Importazione e Chi importa od acquista monete estere o nazionali fuori acquisto di di corso o logorate per metterle in circolazione, monete fuori chi mette in circolazione siffatte monete in grande quantitàdi corso o è punito con l'arresto o con la multa.

logorate.

2 Le monete sono confiscate.

361 Art. 20.

Chi, al fine di procurare a sè o ad altri un illegittimo arric- Importazione ChimentO, ° acquisto di monete non importa od acquista, per metterle in circolazione, monete non aventi corso av enti corso legale nella Svizzera, legale.

o mette in circolazione siffatte monete in grande quantità, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 21.

Chiunque deteriora monete e le inette in circolazione come Deterioraifttatte è punito con la (multa. mento nete. di mo¬ Art. 122.

Chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle Oggetti anafinanze, fabbrica o importa oggetti somiglianti alle monete sviz- loShi alle ^re e destinati al commercio o alla circolazione è punito con la monetehiulta.

Art. 23.

Chiunque, al fine di farne un uso illegittimo, fabbrica o si Strumenti per Procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, Ia contraffa¬ zione di mochi usa illecitamente strumenti per la fabbricazione di monete, nete.

è punito con la detenzione.

Art. 24.

(Le monete contraffatte, alterate o scemate di valore come Confisca.

Pure gli strujmienlti per la fabbricazione, sono confiscati e resi ^^rvibili. Altrettanto si farà degli oggetti somiglianti alle mo*ì®te che sono stati fabbricati o importati senza il permesso del dipartimento federale delle finanze e dei relativi strumenti.

Art. 25.

Le presenti disposizioni penali si applicano anche ai reati Monete estere, concernenti le monete estere.

Art. 26.

È punibile anche chi, avendo commesso all'estero uno dei Reati com***« previsti .

negli articoli 13 a 15, sia stato arrestato nella Sviz- ali estero.

Zero , a e non sia estradato.

362 Art. 27.

Applicazione del Codice penale fede¬ rale.

Giurisdizione penale della Confedera¬ zione.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853.

Art. 28.

1

I reati previsti nelle presente legge soggiacciono alla giu" risdizione penale federale.

2 II Consiglio federale può delegarne l'istruzione e il giu" dizio alle autorità cantonali.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Abrogazione di disposi¬ zioni finora vigenti.

Art. 2i9.

A contare dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con essa, segnata¬ mente : 1. la legge federale del 7 maggio 1850 sul sistema monetario della Confederazione ; 2. la legge federale del 31 gennaio 1860 in parziale modifi¬ cazione della legge federale sul sistema monetario della Confederazione ; 3. la legge federale del 22 dicembre 1870 sulla coniazione delle monete d'oro ; 4. la legge federale del 29 marzo 1879 in modificazione della legge del 7 maggio 1850 sulle monete federali; 5. la legge federale del 30 aprile 1881 in modificazione di quella del 7 maggio 1850 sul sistema monetario della Con¬ federazione ; 6. il regolamento 8 febbraio 1927 concernente la circolazione monetaria e il cambio delle monete divisionali d'argento e delle monete di nichel e di rame ; 7. le disposizioni penali emanate dai Cantoni contro gli atti per cui la, presente legge commina delle pene.

Art. 30.

Entrata in vigore ed esecuzione.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. È incaricato dell'esecuzione della stessa.

i

363 Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 3 giugno 1931.

Il Presidente: CHARMILLOT.

Il Segretario: Kaeslin.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 3 giugno' 1931.

Il Presidente: STRÄULI.

Il Segretario: F. v. Ernst.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità All'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 giugno 1931.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaksltn.

^&ta della pubblicazione : 10 giugno 1931.

brinine d' opposizione : 8 settembre 1931.

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Legge federale sulle monete. (Del 3 giugno 1931.)

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01.07.1931

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356-372

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10 149 135

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