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Termine d?opposizione : 8 settembre 1931.

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

(Del 5 giugno 1931).

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in virtù degli articoli 64 e 64 bis della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1929, decreta : CAPO I.

Stemmi ed altri segni svizzeri.

A. Stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e comuni.

I. Registrazione come marche di fabbrica o di commercio.

Art. 1.

Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di com¬ mercio o come elementi di esse : 1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e comuni o le bandiere rappresentanti tali stemmi ; la croce fede¬ rale ; gli elementi caratteristici degli stemmi dei Cantoni ; 2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni ; i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e comuni ; 3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei nu¬ meri 1 e 2 ;

365 4. le parole « stemma svizzero », croce svizzera » o altre indicazioni che accennano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un Cantone, d'un distretto, di un circolo o d'un comune ovvero SU elementi caratteristici di stemmi cantonali.

Possono essere registrati : a) i segni figurativi e verbali menzionati nel primo capoverso, per comunità (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o comune) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di questa comunità ; b) in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e pun¬ zoni di controllo o di garanzia, permesse giusta l'art. 4, secondo capoverso, e llart. 5, terzo capoverso.

II. Uso effettivo.

1. Stemmi ed altri contrassegni della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 2.

È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come elementi di marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su prodotti de¬ stinati ad essere spacciati come merce o sul loro imballaggio : 1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rap¬ presentanti questi stemmi, la croce federale, gli elementi carat¬ teristici di stemlmi cantonali o i segni che possono essere confusi con i suddetti ; 2. le parole « stemma svizzero », « croce svizzera » o altre indica¬ zioni che accennano alla croce o allo stemma federale, allo stemma di un Cantone ovvero ad elementi caratteristici di stemmi can¬ tonali.

È permesso : a) l'uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel primo capo¬ verso, da parte della Confederazione, dei Cantoni, distretti, cir¬ coli e comuni, come pure da parte delle aziende di queste co¬ munità ; b) l'uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzio¬ nato nel primo capoverso, che siano state depositate come mar¬ che 'coli etti ve dajlla 'Confederazione o da un Cantone, quando chi le adopera appartenga ad imo dei ceti di produttori, indu¬ striali o commercianti a cui sono destinate le marche stesse ; c ) in generale, l'uso della croce federale come elemento del segno dei brevetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui brevetti d'invenzione.

366 Art. 3.

I segni figurativi e verbali di cui all'art. 2, primo capoverso, pos¬ sono essere messi su insegne commerciali, annunzi, prospetti o carte d'affari, o usati in un altro modo che non sia quello previsto dall'art. 2, primo capoverso, purché quest'uso non sia contrario alle buone co¬ stumanze.

L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze par¬ ticolarmente : a) quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità del¬ l'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, come pure circa le sue pretese relazioni con la Confederazione o con un Cantone ; b) quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nell'articolo 2, primo capoverso ; c) quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.

Art. 4.

Gli emblemi che non siano quelli menzionati nell'articolo 2, ca¬ poverso primo, numero 1, e i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione e dei Cantoni non potranno essere con¬ traffatti nè imitati in m|odo che vi sia, pericolo di scambiarli con i segni o punzoni autentici, neppure se l'autore della contraffazione od imitazione non intendesse con ciò commettere un falso.

Sono eccettuate le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia che servono a contraddistinguere prodotti affatto diversi da quelli a cui sono destinait! i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia autentici. Se però questi ultimi con¬ tengono un emblema federale o cantonale o gli stemmi di un distretto, d'un circolo o d'un comune restano riservate le proibizioni prescritte negli articoli 2, 3, 4, primo capoverso, e nell'art. 5, primo e secondo ca¬ poverso.

2. Stemmi ed altri segni di distretti, circoli e comuni.

Art. 5.

I segni sottoindicati di distretti, circoli o comuni, cioè : a) gli stemmi o le bandiere in cui figurano ; b) i contrassegni e i punzoni di1 controllo o di garanzia, o i segni che si possoino facilmente confondere con essi, non devono essere messi su prodotti o sui loro imballaggio o comunque adoperati,

i

367 quando tale uso sia contrario alle buoaie costumanze. Altrettanto dicasi delle indicazioni che .accennano agli stemmi delle comunità summen¬ zionate.

L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze par¬ ticolarmente : a) quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità del¬ l'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali con un di¬ stretto o circolo o con un comune ; b) quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nel primo capoverso ; c) quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.

Le disposizioni del primo e secondo capoverso non si applicano alle contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di con¬ trollo o di garanzia che servono a contraddistinguere prodotti asso¬ lutamente diversi da quelli a cui sono destinati i contrassegni e pun¬ zoni autentici. Se detti segni contengono un emblema federale o can¬ tonale o lo stemma di un distretto, di un circolo o di un comune, re¬ stano riservate, a seconda del segno rappresentato, le disposizioni proi¬ bitive degli articoli 2, 3 e 4, primo capoverso, o quelle del primo e secondo capoverso qui sopra.

B. Denominazioni ufficiali.

Art. 6.

Le parole « Confederazione », « federale », « Cantoni », cantonale », « comune », « comunale », o le espressioni facili a confondere con queste parole! non potranno essere adoperate nè sole nè in unione con si tre parole, quando quest'uso sia atto a far supporre erroneamente l'esistenza di relazioni ufficiali della Confederazione, di un Cantone o d'un comune con chi usa queste parole o con la fabbricazione o il com¬ mercio di certi prodotti ; lo stesso dicasi1 quando l'uso avvenga in modo da costituire un atto di dispregio verso la Confederazione, i Cantoni ° i comuni.

C. Segni nazionali figurativi e verbali.

Art. 7.

È permesso l'uso dei segni nazionali figurativi o verbali, purché n on leda le buone costumanze.

368 Quest'uso è reputato contrario alle buone costumanze particolar¬ mente : a) quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geogra¬ fica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione commerciale di chi si serve del segno; b) quando costituisca un atto di dispregio verso il segalo nazionale figurativo o verbale ; c) quando il segno sia usato da uno straniero domiciliato all'estero.

D. Diapoeizioni comuni.

Art. 8.

In quanto ne sia vietato l'uso, i segni figurativi e verbali men¬ zionati negli articoli 6 e 7 non potranno neppure essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di siffatte marche.

Art. 9.

Gli oggetti, muniti di segni figurativi o verbali contrariamente a quanto dispongono gli àrticoii 2 a 7, non possono essere nè venduti nè offerti in vendita, nè altrimenti messi in commercio e neppure fatti transitare per la Svizzera.

CAPO II.

Stemmi ed altri segni dell'estero.

Art. 10.

In quanto alla Svizzera sia fatto un trattamento di reciprocità per i segni federali e cantonali dello stesso genere, è vietato : 1. registrare come marche di fabbrica o di commercio o come ele¬ menti di siffatte marche, oppure usare per scopi commerciali od al¬ tri gli stemmi, le bandiere ed altri emblemi, i contrassegni e pun¬ zoni ufficiali di controllo e di garanzia o i segni nazionali, figu¬ rativi o verbali, di altri Stati o i segni che si possono facilmente confondere con i suddetti ; 2. mettere in circolazione oggetti muniti di uno dei segni esteri menzionati al numero 1.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle persone autorizzate a far uso di segni esteri suddetti.

In mancanza di stipulazioni internazionali spetterà al Consiglio federale stabilire se e in che misura un altro Stato accordi la recipro¬ cità alla Svizzera. La constatazione del Consiglio federale vincola i tribunali.

369 Art. 11.

È vietato, indipendentemente dalla reciprocità : 1. usare a) stemmi o bandiere di Stati o comuni esteri, b) altri emblemi di Stato o contrassegni o punzoni ufficiali di con¬ trollo o di garanzia esteri, c) o segni che si possano facilmente confondere con i suddetti, in modo atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti o circa la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali cóll'ente pubblico del cui segno fa uso ; 2. vendere, offrire in vendita o mettere comunque in circolazione og¬ getti la cui denominazione sia contraria al numero 1.

In quanto ne sia vietato l'uso, i segni menzionati nel primo ca¬ poverso, numero 1, non potranno neppure essere iscritti come marche di fabbrica o di comlmercio o come loro elementi.

Art. 12.

L'uso degli stemmi e bandiere, dei contrassegni e punzoni ufficiali di controllo o di garanzia o d'altri segni pubblici svizzeri che non sia contrario alla presente legge, non deve essere vietato neanche se que¬ sti segni assomiglino a un segno ufficiale dell'estero.

CAPO III.

Disposizioni penali.

Art. 13.

Chi, intenzionalmente, violando le disposizioni della presente legge, usa, contraffà od imjita stemmi, bandiere o altri emblemi, con¬ trassegni e punzoni di controllo o di garanzia od altri segni fi¬ gurativi o verbali, vende od offre in vendita o mette comunque in circolazione in Isvizzera o vi fa transitare degli oggetti, ^ punito con la multa fino a cinquemila franchi o con la detenzione fino a due mesi. Le due pene possono essere cumulate, e, in caso di Recidiva, essere aumentate fino al doppio.

Si considera come recidivo colui che, prima dello spirare di tre anni dall'esecuzione o dal condono di una pena inflitta in virtù ^ella presente legge, subisca una nuova condanna.

370 Se un'infrazione alla presente legge costituisce un reato punito con pena più grave dalla legislazione federale o cantonale, è applicabile questa pena.

Art. 14.

Salvo disposizione diversa della presente legge, si applicheranno le disposizioni generali del codice penale federale del 4 febbraio 1853.

Art. 15.

Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Sono competenti i. tribunali del luogo dove fu commessa l'in¬ frazione e quelli del luogo di domicilio dell'imputato o, quando ci siano più imputati', i tribunali del luogo di domicilio di uno di essi.

Se il luogo dove fu complessa l'infrazione è sconosciuto o si trova all'estero, sono competenti i tribunali del luogo dove si sono prodotti gli effetti in I svi zzerà.

Il procedimento è eseguito nel luogo in cui l'inchiesta penale è stata dapprima iniziata.

Art. 16.

L'autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; essa può, particolarmente, ordinare il sequestro di oggetti muniti di segni contrari alla legge.

La confisca di oggetti o la soppressione, a spese del proprietario, di denominazioni non permesse, potrà essere ordinata anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione.

Se il tribunale ordina la soppressione di denominazioni non per¬ messe, gli oggetti dovranno essere restituiti, a soppressione avvenuta, al loro proprietario, verso pagamento della multa e di tutte le spese addossategli.

CAPO IV.

Disposizioni concernenti i registri; disposizioni transitorie e finali.

Art. .17.

Le denominazioni di ditte, di associazioni o di stabilimenti che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge non de¬ vono essere iscritte nel registro di commercio.

Parimente, i campioni e modelli industriali non conformi alle di¬ sposizioni della presente legge non possono essere depositati.

371 Art. 18.

Se l'ufficio federale della proprietà intellettuale registra una Diarca di fabbrica o di coimjmercio non ammessa dalla presente legge, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinarne la radia¬ zione.

Le iscrizioni nel registro di commercio contrarie alla presente legge vanno modificate o cancellate seguendo la procedura prescritta per questo registro.

Art. 19.

Le denominazioni di ditte, di associazioni o di stabilimenti, adot¬ tate dopo il 31 dicembre 1928, devono, se non siano conformi alla pre¬ sente legge, essere modificate entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Le autorità preposte ai registri devono, entro questo termine, ra¬ diare o far modificare i nomi e le ditte iscritti.

Art. 20.

Le registrazioni di marche di fabbrica o di commercio e i depo¬ siti di campioni o modelli industriali, avvenuti prima dell' attuazione della presente legge e contrari ad essa, saranno considerati come an¬ nullati cinque anni dopo la sua entrata in vigore se nel frattempo non siano stati conformati alla legge stessa. Le registrazioni di marche sa¬ ranno cancellate dall'ufficio federale della proprietà intellettuale Le registrazioni di marche non conformi alla legge non potranno e ssere trasferite nè rinnovate neppure durante il termine fissato nel capoverso precedente. Altrettanto dicasi del trasferimento del deposito di campioni o modelli aperti o dissuggellati e della proroga della loro Protezione.

Contro le disposizioni prese in virtù del presente articolo dall'ufficio federale della proprietà intellettuale si può ricorrere entro trenta giorni a l Dipartimento federale di giustizia e polizia. La decisione di quest'ul¬ timo può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo.

Art. 2Ï, In circostanze speciali, il 'Consiglio federale potrà permettere che g i continui a usare una ditta commerciale, un nome d'associazione o di stabilimento ovvero una marca di fabbrica o di commercio oltre il terttdne stabilito negli articoli 19 e 20.

È ammessa l'esistenza di circostanze speciali quando sia dimostrato che la modificazione o la sostituzione di un nome una ditta o di una marca non potrebbe succedere senza svantaggi

372 sproporzionati per il titolare. Di ciascuna marca il titolare deve inol¬ tre provare ch'essa è già stata usata da lui o dal suo predecessore da almeno dieci anni prima ch'entrasse in vigore la presente legge e che ha acquistato notorietà nel commercio come contrassegno del prodotti su cui figura.

Art. 22.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le di¬ sposizioni ad essa contrarie della legislazione federale e cantonale.

Art. 23.

Il Consiglio federale prenderà i provvedimenti necessari per l'e¬ secuzione della presente legge e fisserà la data a cui questa deve an¬ dare in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 3 giugno 1931.

Il Presidente: STRAULI.

Il Segretario : F. v. Ernst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 5 giugno 1931.

E Presidente: CHARMILLOT.

Il Segretario: Kaeslin.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'arti¬ colo 89, secondo Capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 5 giugno 1931.

Per ardine deil Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 10 giugno 1931.

Termine d'opposizione : 8 settembre 1931.

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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. (Del 5 giugno 1931).

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