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FEDERALE

Anno XIVo, Berna, 1° aprile 1931. Volume I.

8i pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al « oglio officiale del Cantone dei Grigiori, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Amministrazione: Tipografia Cantonale Orassi & C.°, Bellinzona.

Termine d'opposizione : 30 giugno 1931.

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

(Del 26 marzo 1931.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in -esecuzione dell'art. 69 ter della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1929, decreta :

]

CAPO I.

Della dimora, del domicilio e della tolleranza.

c

Art. 1.

< Ha diritto di risiedere in Isvizzera. ogni straniero che sia al bened'un permesso di dimora o di domicilio o d'una tolleranza, ovvero e > secondo la presente legge, non abbia bisogno d'un permesso siffatta 23

238 Art. 2.

Entro tre mesi da che si trova in Isvizzera, lo straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in Isvizzera con l'intenzione di stabilirvisi, e quelli che esercitano un'attività redditizia devono fare questa! notificazione entro quattor¬ dici giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego. Il Consiglio federale può parimente stabilire a tre mesi il termine di notificazione per certe categorie di persone che esercitano un'attività redditizia.

2 Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l'alloggio gratuita¬ mente, è tenuto alla notificazione solo se lo straniero si trattiene presso di lui più d'un mese ; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni stimassero di dover emanare a> questo riguardo.

3 Quando circostanze speciali lo richiedano, il Consiglio federale potrà emanare, in materia di notificazione, delle disposizioni più severe tanto per gli alloggiatori quanto per tutti gli stranieri in genere o per certe categorie di essi.

Art. 3.

1

1

Per regolare le condizioni di residenza lo straniero deve presen¬ tare i suoi documenti di legittimazione. Il Consiglio federale determi¬ nerà quali documenti di legittimazione debbano essere riconosciuti ; i Cantoni possono esigerne il deposito, salve le eccezioni che stabilirà il Consiglio federale.

2 Lo straniero come pure il suo datore di lavoro devono informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso.

3 Lo straniero non domiciliato potrà' assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

Art. 4.

L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio e la tolleranza.

Art. 5.

Il permesso di dimora può essere accordato solo a quegli stranieri che possiedono un documento di legittimazione riconosciuto e valevole.

Esso può essere condizionale. Nei casi1 dell' articolo 25, primo caipo-

239 "verso, lettera e, esso può essere accordato con riserva di revoca. La ®ua durata è sempre limitata ; la priima volta non supererà, di regola, nrn anno.

Art. 6.

Amebe per ottenere il permesso di domicilio è indispensabile il pos¬ sesso di un documento di legittimazione riconosciuto e valevole. Il per¬ messo è di durata illimitata e la sua concessione non può essere con¬ dizionale.

Art. 7.

1

Agli stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione ricono¬ sciuti e valevoli non potrà essere concessa se non una tolleranza, la oui durata è sempre limitata.

2

Eccezionalmente e per ragioni speciali, potrà amebe ad altri stranieri essere concessa una semplice tolleranza.

3 Di regola, lo straniero tollerato deve prestare una cauzione o fornire una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico e per l'osservanza delle condizioni impostegli.

Art. 8.

1

I permessi di dimora e di domicilio e le tolleranze valgono solo Per il Cantone che li ha rilasciati.

2

Lo stranierol ha però il diritto di risiedere temporaneamente, senza obbligo di notificazione, anche in un altro Cantone, e di eserci¬ tarvi un'attività redditizia consentitagli dal Cantone che gli ha accordato d permesso, purché non vi trasferisca il centro di quest'ultima. Qua¬ lora la residenza nell' altro Cantone non fosse temporanea o lo stra¬ niero intendesse trasferire in esso il centro della sua attività, egli dovrà Prima procurarsi il suo consenso. Se l'altro Cantone reputa indesi¬ derabile la: presenza dello straniero, può proporre all'autorità federale di ritirargli il permesso di dimora o la tolleranza. Prima di decidere, l'autorità federale sentirà il parere del Cantone che li ha rilasciati.

3

Lo straniero che si trasferisca da un Cantone in un altro deve notificare, entro quattordici giorni, il suo arrivo all'autorità di polizia degli stranieri del nuovo luogo di dimora. A lui pure si applica l'artinolo 3, terzo capoverso.

Art. 9.

1

II permesso di dimora perde ogni validità : alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato ; ' se lo straniero cessa di possedere un documento di legittimazione riconosciuto e valido ;

240 c) col rilascio di un permesso in un altro Cantone ; d) con la notificazione della partenza o quando la dimora cessi di fatto ; e) in seguito ad espulsione o a rimpatrio ; f) col ritiro previsto all'art 8, secondo capoverso.

2

II permesso di dimora può essere revocato : a) quando loi straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o ta¬ cendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale ; b) quando lo straniero non osservi una condizione impostagli all'atto della concessione del permesso o la sua condotta dia motivo a gravi lagnanze ; c) quando il permesiso sia stato accordato soltanto con riserva di revoca.

3 II permesso di domicilio può perdere la validità od essere revo¬ cato per le ragioni di cui al primo capoverso, lettere b, c ed e, e al secondo capoverso, lettera a ; esso cessa pure di essere valido non ap¬ pena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effet¬ tivamente all'estero durante sei mesi ; questo termine può, a domanda presentata prima della scadenza dall' interessato, essere prolungato fino a due anni.

4 La tolleranza cessa o è revocata per le ragioni previste nel primo e nel secondo capoverso. Essa può essere revocata inoltre qualora lo straniero se ne renda indegno o non esistano più le ragioni per le quali egli l'ha ottenuta.

Art. 10.

1

Lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Can¬ tone se non per le seguenti ragioni : a) quando egli sia stato punito dall' autorità giudiziaria per un reato o abbia abusato dell'ospitalità svizzera rendendosi colpevole di gravi o ripetute contravvenzioni ; b) quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico ; e) quando egli stesso, o una persona, a cui deve provvedere, sia ca¬ duto a carico dell'assistenza pubblica o privata o sia manifesta¬ mente sicuro che vi cadrà quanto prima in modo permanente.

2 È solo in via eccezionale che l'espulsione sarà limitata al ter¬ ritorio di un Cantone.

3 La presente legge non tocca l'espulsione prevista dalla Costitu¬ zione federale nè quella pronunziata da un'autorità giudiziaria in via penale.

241 Art. 11.

L'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato ** per un termine non inferiore a due anni.

2 Di regola, l'espulsione sarà estesa al coniuge della persona espulsa e a' suoi figli minori di diciott'anni. Potrà essere fatta1 un'eccezione spe¬ zialmente quando da moglie sia svizzera di origine.

8 Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espul¬ sione, venire in' Isvizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere sospesa o tolta intieramente, senza peraltro che con ciò sia ristabilito un permesso annullato da essa.

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4

Nel caso previsto all'articolo 10, primo capoverso, lettera c, può zssere pronunziato, invece dell'espulsione, il solo rimpatrio.

Art. 12.

1

Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera.

2 Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del permesso.

3 Lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la ·concessione o la proroga d'un permesso avvero quando il permesso SU sia revocato o ritirato in applicazione dell'art. 8, secondo capoy erso. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se ^'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del "Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero develasciare la Sviz¬ zera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare 1111 Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera.

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L'autorità assegna parimente un termine di partenza allo stra¬ niero espulso.

Art. 18.

1 All'ordine di lasciare la Svizzera l'autorità federale può unire Una restrizione d'entrata. Questa consiste nel divieto di venire in Isviz^era per determinati scopi, senza aver ottenuto un permesso apposito.

durata della restrizione non può superare i due, anni.

2 L'autorità federale potrà vietare l'entrata in Isvizzera di stra¬ nieri indesiderabili e di quelli che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle disposizioni sulla polizia degli stranieri. Se si tratta di ^frazione a queste disposizioni, la durata del divieto non può supe¬ re i tre anni. Fin tanto che vale questo divieto, lo straniero non Potrà varcare il confine, senza il permesso speciale dell'autorità che ha emanato.

242 Art. 14.

Lo straniero che non ottemperi all'ordine di partenza, potrà esseresfrattato.

2 Se non è possibile sfrattare lo straniero, si potrà internarlo^ In nessun caso la durata di questo internamento potrà superare i due anni. Tuttavia, l'autorità federale può, se l'internamento le sembri inop¬ portuno o tale da non dover durare più a lungo, obbligare l'ultimo Cantone che ha tollerata la presenza dello straniero durante un tempo relativamente lungo, a riprenderlo e a tollerarlo ulteriormente.

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CAPO II.

Delle autorità e della procedura.

Art. 15.

1 Ogni Cantone designa un'autorità cantonale di polizia degli stra¬ nieri (polizia cantonale degli stranieri), la quale esercita tutte le fun¬ zioni che non spettano a un'autorità federale o che non sono affidate dalla legislazione cantonale ad altra autorità.

2 La facoltà di espellere uno straniero nonché di rilasciare o di mantenere un permesso di dimora, di domicilio o una tolleranza sarà conferita alla polizia cantonale degli stranieri o ad un'autorità ad essa preposta. In via eccezionale e col consenso del Consiglio federale, anche delle autorità subalterne potranno essere dichiarate competenti a: deci¬ dere in materia di dimora ; parimente, più autorità dello stesso grado, in materia d'espulsione.

3 La polizia federale degli stranieri esercita tutte le funzioni di polizia degli stranieri non affidate ad altra autorità federale.

4 II Dipartimento federale di giustizia, e polizia è competente, nei casi dell'art. 14, secondo capoverso, a ordinare l'internamento di stra¬ nieri a spese della Confederazione o a decidere sulla loro ulteriore tol¬ leranza ; senza il suo consenso non potranno essere sospese nè annul¬ late le espulsioni vaie voli per tutta la Svizzera.

Art. 16.

iNelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i per¬ messi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione 'Straniera.

2 Prima di rilasciare un permesso che autorizzi ad assumere un impiego, si sentirà di regola il parere dell'ufficio di collocamento com¬ petente.

3 Salve le eccezioni che avesse a consentire il Consiglio federale^ agli stranieri di cui si presuma che si fermeranno a lungo in Isvizzera, non si rilascierà alcun permesso, prima che abbiano presen¬ tato un estratto del casellario giudiziario.

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248 Art. 17.

Anche se è previsto che lo straniero si stabilisca durevolmente ln Isvizzera, di regola l'autorità gli rilascerà dapprima * solo un per¬ messo di dimora. La polizia federale degli stranieri stabilirà caso per caso la data a contare dalla quale potrà essere accordato il domicilio.

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3

Quando questa data sia già stata stabilita o quando lo straniero Possieda il permesso di domicilio, la moglie e i figli sotto i diciottenni hanno il diritto di risiedere in Isvizzera in virtù del «permesso accor¬ dato al loro congiunto, semprechè facciano economia comune con lui.

Art. 18.

La decisione cantonale che rifiuta un permesso è definitiva, salvo guanto dispone l'art. 21.

1

2 I Cantoni sono competenti ad accordare di moto proprio per¬ messi di dimora : f

i) agli stranieri che non esercitano un'attività redditizia, sino a due anni, purché, dato lo scopo della dimora e le circostanze, sia vero¬ simile che si tratterranno in Isvizzera solo per un tempo limitato ; agli scolari, per la durata della, loro scuola ; agli studenti, sino alla fine dei loro studi ; agli ammalati che si trovano in stabilimenti di cura, sino alla loro uscita dallo stabilimento ; l>) alle donne di servizio e ai famigli dei contadini, sino a cinque anni; c ) ai lavoranti di stagione, per una stagione, ma non oltre i nove mesi ; se l'ufficio federale dell'industria, arti e mestieri e del lavoro stabilisce che per determinati mestieri notn si possa ammet¬ tere ogni anno più di un dato numero di lavoranti di stagione, nell'accordare i permessi si starà nei limiti di questo contin¬ gente.

3 Per tutti gli altri permessi occorre il consenso della polizia federale degli stranieri. Salvo disposizione contraria di essa, tutti i Cantoni possono accordare permessi nei limiti di questo consenso. Per m dimora e la tolleranza il consenso può essere subordinato a condi¬ zioni e limitazioni.

4

Anche nei casi in cui sia necessario il consenso della polizia ederale degli stranieri, i Cantoni possono accordare in via provvisoria 1111 Permesso di dimora o urna tolleranza quando l'esercizio di un'attività Redditizia non ammetta indugi ; essi devono però avvertirne immedia®mente la polizia federale degli stranieri.

5

Pe autorità federali e cantonali devono sbrigare con la massima Studine le domande loro presentate.

244 Art. 19.

Qualora le decisioni menzionate nel secondo capoverso dell'arti¬ colo 15 non siano riservate al Governo cantonale o al capo di un suo Dipartimento o non sia ammesso il ricorso all'autorità federale, il di¬ ritto cantonale deve prevedere, per i casi di rifiuto, la facoltà di ri¬ correre a un'autorità cantonale superiore.

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2

Le decisioni che negano il permesso di dimora o di domicilio o la tolleranza, carnei pure i decreti di espulsione e le decisioni che riti¬ rano o revocano i permessi devono essere motivati per iscritto; nei casi in cui si può ricorrere s'indicherà il termine e l'autorità di ricorso. Il ricorrente o il suo rappresentante ha il diritto di consultare gli atti, salvo che ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica non vi si oppongano.

Art. 20.

1

Lo straniero può ricorrere al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che decide inappellabilmente, contro le espulsioni dalla Sviz¬ zera pronunciate in ultima istanza dalle autorità cantonali in confor¬ mità dell' articolo 10, primo capoverso. Lo stesso diritto compete a lui e agli altri interessati, nonché al Cantone, contro tutte le decisioni della polizia federale degli stranieri.

2 II ricorso va presentato in iscritto entro trenta giorni. Il termine è calcolato in conformità all'art. 178, numiero 3, della! legge sulla orga¬ nizzazione giudiziaria federale.

3 L'articolo 19, secondo capoverso, si, applica anche alle autorità federali.

4 Salvo decisione contraria dell'autorità di ricorso, quest'ultimo non ha effetto sospensivo. Essa autorità può ordinare un'inchiesta comu pletiva.

Art. 21.

Se uno straniero, al quale sia stato rifiutato un permesso, dimostra in modo attendibile di cercare rifugio da una persecuzione politica, il Consiglio federale può concedergli asilo, obbligando un (Cantone a tol¬ lerarlo. Esso sentirà prima il parere di questo Cantone.

Art. 22.

La presente legge non tocca il ricorso per violazione delle disposi¬ zioni di trattati internazionali di domicilio.

245 CAPO III.

Disposizioni penali.

Art. 23.

Chiunque oontraffà i documenti di legittimazione da presen¬ tare) alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o elii scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati, chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici don destinati a lui o cede dei documenti autentici a persone che non vi hanno diritto, chiunque, contravvenendo a un espresso divieto, mette piede in ^svizzera o vi si trattiene, è punito con la detenzione fino a sei mesi. A questa pena può essere Aggiunta la> multa fino a diecimila franchi ; nei casi poco gravi, si P°trà infliggere solo una mjulta.

2 Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri ° ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi ; nei casi di minima gravità, si potrà prescin¬ dere dai ogni pena.

Art. 24.

1 Le infrazioni di cui all'art. 23 saranno perseguite e giudionte dai Cantoni. È applicabile la parte prima del Codice penale fede¬ rale del 4 febbraio 18t53. Se un'infrazione è stata commessa in più Lan toni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

2 Le infrazioni di cui all'art. 23, secondo capoverso, vanno consi¬ derate come contravvenzioni di polizia, senza iscrizione nel casellario giudiziario.

3 Nei casi poco gravi, e quando sia provato lo stato d'indigenza, e multe potranno essere condonate dai governi cantonali.

4 Tutte le sentenze giudiziarie, le decisioni penali di autorità am¬ ministrative e i decreti di abbandono, emessi dalle autorità cantonali in ^rtù dell'art. 23, primo capoverso, della presente legge, vanno imme¬ diatamente comunicati senza spese dai governi cantonali al Consiglio federale per mezzo del ministero pubblico della Confederazione.

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1 e

CAPO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 25.

11 Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione disposizioni federali iin materia di polizia degli stranieri. Esso

246 emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa : a) l'entrata e l'uscita degli stranieri, il controllo a.1 confine e il pic¬ colo traffico di confino ; b) l'introduzione di un libretto d'identità per gli stranieri ; e) la determinazione delle tasse federali e del massimo delle tasse da riscuotersi nei Cantoni ; d) la cooperazione della polizia degli stranieri con altre autorità, spe¬ cialmente con gli uffici pubblici di collocamento, e le competenze dell' ufficio federale dell' industria, arti e mestieri e del lavoro di fronte agli uffici cantonali di collocamento nelle questioni relative al mercato del lavoro ; e) l'autorizzazione o l'istruzione alle autorità di polizia degli stranieri, di accordare, con riserva di revoca, permessi di dimora per i lavo¬ ranti e gli impiega ti di stagione ; f) il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri, in confronto dei rappresentanti di Stati esteri o dei membri di organizzazioni internazionali.

2

II Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti alle norme della presente legge, per quanto concerne il domicilio degli atti¬ nenti di Stati che trattano gli Svizzeri meno favorevolmente di quello che la Svizzera tratta i loro attinenti.

3

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge nel loro territorio ; essi designano le autorità competenti determinandone i diritti e le incombenze. Le disposizioni esecutive dei Cantoni vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 26.

1

La presente legge abroga l'ordinanza del 2*9 novembre 1921 sul controllo degli stranieri, modificata con i decreti del Consiglio federale del 7 dicembre 1925 e del 16 ottobre 1928, nonché tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa.

2 Le tolleranze esistenti all'entrata in vigore della presente legge si trasformano in tolleranze conformi a quest'ultima. I permessi di di¬ mora e di domicilio rilasciati per un tempo illimitato o limitati nella loro durata solo a scopo di controllo e non vincolati a condizioni, e i cui titolari non sono più soggetti al controllo federale sono trasformati in permessi di domicilio nel senso della presente legge. Tutti gli altri per¬ messi valgono come permessi di dimora secondo la presente legge.

247 3

Le altre disposizioni vigenti al momento dell'attuazione della Presente legge continuano ad avere effetto ; per i divieti e le restri¬ goni d'entrata, il termine di cui all'art. Ii3, primo e secondo capoverso, comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

4 Le disposizioni penali della presente legge si applicano alle in¬ frazioni commesse priima della sua entrata in vigore, se sono più favorevoli al colpevole.

5 Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti 111 corso al momento della sua entrata in vigore. Tuttavìa l'autorità che ha iniziato un procedimento può condurlo a compimento anche se, giusta la nuova legge, essa non fosse più competente.

6 II Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 26 marzo 1931.

Il Presidente.' STRAUL1.

Il Segretario : F. v. Ernst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 26 marzo 1931.

Il Presidente.' CHARMILLOT.

Il Segretario.' Kakslin.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'arti¬ co 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popo¬ lari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 26 marzo 1931.

t

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Karslin.

fr&ta della pubblicazione : 1° aprile 1931.

formine d' opposizione : 30 giugno 1931.

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Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. (Del 26 marzo 1931.)

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01.04.1931

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