Nt 26

339

FOGLIO JFEDER ALE Anno XIV°. Berna, 1° luglio 1931. Volume I.

8i pubblica di regola una volta la nettimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati P&ganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i eoli abbonati al Foglio Federale Amministrazione: Tipografia Cantonale Grrassi & C.a, Bellinzona.

Termine d'opposizione : 22 settembre 1931.

Legge federale MI l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

(Del 17 luglio 1931.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in esecuzione dell'art. 34 qnater della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 1929, decreta : CAPO PRIMO.

Attuazione dell'assicurazione.

1. Le casse cantonali d'assicurazione.

Art. 1.

1

La Confederazione istituisce l'assicurazione per la vecchiaia e superstiti in conformità delle disposizioni seguenti.

2 L'assicurazione è attuata dai Cantoni nei limiti della presente le gge.

Art. 2.

3

, 1 Ciascun Cantone crea una cassa cantonale con personalità giu¬ dica.

37

340 2

II Consiglio federale può autorizzare più Cantoni a creare una cassa coaniuue oppure un Cantone a mettere la sua cassa ai servizio d'altri Cantoni.

Art 3.

Le casse cantonali provvedono da sè ai propri bisogni. Il loro patrimonio dovrà essere separato da quello del Cantone e delle altre istituzioni cantonali, e non potrà essere usato se non agli scopi del¬ l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esso dovrà essere ammi¬ nistrato accuratamente, investito in valori fruttiferi sicuri e devoluto in misura prevalente al credito ipotecario.

Art. 4.

È garantito il diritto di passare liberamente da una cassa can¬ tonale all'altra. Ciascuna cassa riscuoterà le quote e i contributi paga¬ bili nel territorio del proprio Cantone e corrisponderà le prestazioni agli aventi diritto che vi abitano.

2 Fra le diverse casse cantonali avrà luogo una compensazione in quanto il rapporto fra le quote e i contributi che esse riscuotono secondo gli articoli 10 e 16 e gli impegni che assumono secondo l'articolo 24, si scosti dalla media stabilita per l'insieme del paese.

Il Consiglio federale stabilirà le norme per l'applicazione di questo principio e fisserà anche la procedura di compensazione.

1

Art. 5.

II reddito e il patrimonio delle casse cantonali sono esenti da qualsiasi imposizione federale, cantonale e comunale, tranne dall'impo¬ sta su quella proprietà fondiaria che non sia destinata direttamente al servizio dell'assicurazione. Non saranno parimente riscosse le tasse federali di bollo che le casse cantonali dovrebbero pagare, come con¬ tribuenti, in conformità di legge.

2 Tutti i documenti che servono all'esercizio dell'assicurazione sono esenti dalle tasse di bollo e da qualsiasi altra tassa.

3 Gli invii concernenti l'assicurazione che le autorità e gli uffici dei Cantoni e dei comuni spediscono in via ufficiale godono della fran¬ chigia di porto nei limiti dell'articolo 38 della legge del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste.

Art 6.

1

1 I Cantoni regolano in ogni altra parte l'organizzazione e l'am¬ ministrazione delle loro casse. Essi dispongono circa la cooperazione delle autorità cantonali e comunali.

2 Le casse cantonali devono essere organizzate e amministrate in modo da garantire il buon andamento dell'assicurazione.

341 3

Ciascun Cantone può, alle condizioni che stimerà opportune, af¬ fidare, per conto della cassa cantonale, determinate incombenze am¬ ministrative ad altre casse d' assicurazione pubbliche o a casse d'assi¬ curazioni private, se quest'ultime vi consentano.

2. Norme completive dei Cantoni e vigilanza da parte della Confederazione.

Art. 7.

1

Spetta ai Cantoni di emanare le disposizioni previste a com¬ pimento della presente legge.

2 Essi hanno l'obbligo di emanarle se l'applicazione della legge le renda indispensabili ; possono promulgarle mediante ordinanza.

3 Qualora un Cantone non avesse provveduto a ciò in tempo debito, il Consiglio federale promulgherà in sua vece e in via prov¬ visoria l'ordinanza occorrente, informandone l'Assemblea federale.

Art. 8.

Le norme esecutive emanate dai Cantoni non entreranno in vigore he dopo essere state approvate dal Consiglio federale.

c

Amt. 9.

II Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge da parte dei Cantoni. Esso può, a questo scopo, far verificare in ogni tempo la gestione dell'assicurazione e prendere le misure necessarie.

2 I Cantoni devono presentare annualmente al Consiglio federale, modo uniforme da esso prescritto, un rapporto coi relativi conti.

1

CAPO SECONDO.

Obbligo di contribuire agli oneri dell'assicurazione.

1. I contribuenti e l'importo delle loro quote.

^

Art. 10.

1

Le persone che abitano in Isvizzera dovranno, dal diciannovesimo sessantacinquesimo anno d'età, pagare annualmente una quota alla ^ssa cantonale del luogo dove tengono il loro domicilio civile. Il marito risponde delle quote della moglie, tranne nel caso di separa¬ tone definitivamente pronunziata dal giudice; il capo famiglia ri¬ fonde delle quote dei figli minorenni o sotto tutela che convivono
1

2 di pagare la quota comincia col 1° gennaio dell'anno e L'obbligo in cui la persona compie i diciannove anni, e termina il 31 di-

842 cembre dell'anno civile in cui essa compie il sessantacinquesimo armo.

La residenza temporanea all'estero non esonera da tale obbligo.

3 Gli stranieri devono pagare la quota annua dopo un anno di residenza ininterrotta in Isvizzera, se vi siano giunti prima della fine dell'anno civile nel corso del quale hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno. Il termine decorre dal giorno in cui l'autorità compe¬ tente ha accordato il permesso di domicilio o di dimora o la tolleranza.

Art. l'I I cittadini svizzeri che trasferiscono il loro domicilio all'estero pos¬ sono rimanere assicurati pagando le quote alla cassa del Cantone del loro ultimo domicilio.

Art. 12 La quota è di diciotto franchi l'anno per gli uomini e di dodici franchi l'anno per le donne. Il Consiglio federale potrà, occorrendo, au¬ mentarla, coli'assenso deirAssemiblea federale, ma non oltre il quarto.

Art. 113.

1

Ciascun Cantone può, col consenso del Consiglio federale, ri¬ durre la quota di un terzo al massimo per le regioni in cui le diffi" colta delle condizioni economiche rendano necessaria siffatta misura.

Il Cantone verserà in tal caso alla cassa cantonale la differenza. La Confederazione rifonderà al Cantone la metà della spesa avutane.

2 Fintanto che un Cantone faccia uso della facoltà consentitagl1 dal primo capoverso, dovrà dedurre la conseguente spesa dai suoi ver¬ samenti supplementari alle prestazioni dell'assicurazione. La deduzione non potrà tuttavia superare la metà della quotaparte che l'articolo 28, secondo capoverso, mette a carico del Cantone.

Art. 14.

1

La madre di più di cinque figli è esonerata vita durante dal pagare la quota. Nel numero dei figli sono compresi anche quelli nati da un precedente matrimonio del marito.

2 II Cantone verserà alla cassa cantonale l'importo della somma non riscossa in virtù di tale esenzione. La Confederazione ne rifonderà i tre quarti.

Art. 15.

1

I Cantoni stabiliranno, tenendosi nei limiti delle disposizioni emanate mediante ordinanza del Consiglio federale, le condizioni a cui essi e i comuni si assumono per intiero o in parte le quote degli assi¬ curati bisognosi, secondo l'articolo 10.

343 2

La Confederazione parteciperà alla spesa relativa mediante con¬ tributi che non potranno, per l'insieme del paese, essere superiori al terzo in media.

3 L' assunzione delle quote non può essere considerata come assi¬ stenza pubblica.

Art. 16 1 Chi tiene al suo servizio delle persone obbligate, giusta l'arti¬ colo 10, al pagamento della quota, deve versare per ciascuna di esse alla cassa cantonale un contributo in ragione di quindici fran¬ chi l'anno. Quest'obbligo non esiste ne per il coniuge, ne per i parenti consanguinei o affini in linea retta discendente ed ascendente, nè per i parenti consanguinei o affini in linea collaterale fino al secondo grado, che convivano col datore di lavoro, nè per gli ausiliari occupati tem¬ poraneamente in piccole aziende, nell'economia domestica o nell'agri¬ coltura.

2 I contributi dei datori di lavoro vanno versati alla cassa del Cantone dove ha sede l'impresa e, trattandosi di succursali o rami dell'azienda, alla cassa del Cantone in cui questi si trovano.

3 II Consiglio federale stabilirà norme uniformi per il calcolo e la riscossione di questi contributi. Dove lo consentano le circostanze, queste norme prevederanno la possibilità di fare un calcolo e un pagaUtento globali.

4 È nulla qualsiasi convenzione che ponga il contributo del datore di lavoro per intiero o in parte a carico dei dipendenti.

Art. 17 Alle quote e ai contributi di cui agli articoli 10 e 16, che non s )ano stati pagati in tempo utile, sarà applicato un soprassoldo da fissarsi dal Consiglio federate.

2. La riscossione delle quote e dei contributi.

Art. 18 1 I Cantoni devono allestire e tenere a giorno l'elenco delle persone obligate a pagare le quote o i contributi secondo gli articoli 10 e 16.

,ssi rispondono verso la loro cassa della riscossione integrale di tutte e quote e i contributi.

2 I Cantoni possono obbligare i datori di lavoro a dedurre dal ^ rio dei loro dipendenti e a versare alla cassa cantonale le quote en? nonostante diffida, non avessero pagate per propria colpa un dato termine.

3 Alla persona che paga la quota o il contributo sarà rilasciata ae 8uata quietanza.

344 Art. 19.

I Cantoni e i comuni hanno il diritto di regresso contro quegli assicurati, dei quali hanno pagate le quote. Questo diritto non esisto però nei casi in cui, secondo gli articoli 13, 14 e 15, essi si siano as¬ sunti intieramente o in parte le quote degli assicurati, salvo che l'as¬ sunzione sia avvenuta a seguito di false dichiarazioni.

Art. 20.

II Consiglio federale stabilisce il modo nel quale la Confedera¬ zione e le sue aziende e i suoi stabilimenti dovranno pagare i loro contri¬ buti come datori di lavoro ; esso provvederà a che l'importo di tali contributi sia ripartito equamente tra le casse di tutti i Cantoni.

Art. 21 1

I ruoli ufficiali delle quote e dei contributi dovuti secondo gli articoli 10 e 16, sano parificati a sentenza esecutiva nel senso del¬ l'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

2 In caso di fallimento del contribuente o di formazione della graduatoria nell'esecuzione in via di pignoraimtento, i crediti della cassa cantonale per le quote degli assicurati o per i contributi dei datori di lavoro saranno collocati nella seconda classe.

3 La cassa ha il diritto di partecipare in ogni tempo al pignora¬ mento, secondo l'articolo 111 della legge sull'esecuzione e sul falli¬ mento.

Art. 22.

Il diritto di ripetere le quote o i contributi indebitamente pagati può essere fatto valere entro il termine di un anno a contare dal pagamento.

Art. 23.

Le quote e i contribuiti che scadono nel corso d'un anno sono re¬ gistrati dalla cassa cantonale a credito del conto dell'anno successivo.

CAPO TERZO.

Prestazioni dell'assicurazione.

1. Le prestazioni di base.

Art. 24.

La cassa cantonale deve destinare l'importo delle quote e dei contributi riscossi, come pure gl'interessi delle riserve, alle seguenti prestazioni : 1

845 A. Agli uomini e alle donne, dal principio dell'anno in cui compiono i sessantasei anni sino alla fine del trimestre dell'anno civile nel corso del quale muoiono, una rendita di vecchiaia di duecento fran¬ chi annui.

A richiesta dell'avente diritto, si potrà differire il pagamento della rendita di vecchiaia ma non oltre il principio dell'anno civile in cui compirà i settant'anni. In tal caso la rendita sarà aumen¬ tata in base a una tariffa da stabilirsi mediante ordinanza del Consiglio federale. Tale proroga potrà in ogni tempo essere revo¬ cata se l'avente diritto lo richieda.

B. Alle vedove e agli orfani di uomini obbligati a pagare quote per l'assicurazione o aventi diritto a una rendita in virtù della let¬ tera A, morti dopo entrata in vigore la legge : 1. una rendita annua di centocinquanta franchi alla vedova che alla morte del marito abbia compiuto cinquanta anni. Essa sarà pagata fino a quando la beneficiaria comincerà ad aver diritto alla rendita di vecchiaia secondo la lettera A e cesserà con le nuove nozze. In questo caso la vedova riceverà, una volta tanto, una somma pari al doppio della rendita di un anno, ma non superiore all'importo della prestazione a cui avrebbe an¬ cora avuto diritto per causa della vedovanza ; 2. un'indennità di cinquecento franchi una volta tanto alle vedove, che, alla morte del marito, non hanno ancora compiuto quarant'anni, La donna rimasta vedova prima dei cinquantanni avrà diritto, dopo i quaranta, alla medesima indennità aumen¬ tata di cinquanta franchi per ogni anno, anche solo comin¬ ciato ; 3. una rendita di cinquanta franchi annui ad ogni orfano di pa¬ dre fino ai diciott'anni. I figli naturali, riconosciuti o attribuiti con o senza effetti di stato civile, come pure i figli adottivi del padre, sono equiparati ai figli legittimi ; 4. una rendita di cento franchi annui ad ogni orfano d'ambedue i genitori, fino all'età di diciott'anni compiuti.

Agli orfani! di una donna divorziata o nubile o rimasta vedova pri¬ ma della data dell'entrata in vigore della legge e venuta a morire dopo la detta data, una rendita di cinquanta franchi ciascuno fino all'età di diciott'anni compiuti. La rendita sarà corrisposta solo se la madre era obbligata a pagare le quote per l'assicurazione o aveva diritto a una rendita, giusta la lettera A, e provvedeva al mante¬
nimento dei figli.

2 II diritto alla rendita cessa col finire del trimestre dell' anno civile in cui il beneficiario è morto o in cui vengono a mancare le con¬ dizioni dalle quali dipende la corrisponsione della rendita vedovile 0 Papillare.

346 Art 25 1

Le prestazioni a cui l'avente diritto avesse a rinunziare saranno devolute all'assegnazione di supplementi speciali alle persone biso¬ gnose.

2 II Consiglio federale stabilirà mediante ordinanza le norme per l'esecuzione di questa disposizione.

Art. 26.

1

L'avente diritto alle prestazioni di cui all'articolo 24 dovrà, a richiesta dell'ufficio competente, provare che tutte le quote secondo l'ar¬ ticolo 10, dovute da lui stesso o dalla persona dalla cui morte deriva il diritto alla prestazione, sono state pagate o dall'obbligato o, giusta gli articoli 14 e 15, dal Cantone o da un comune.

2 Le quote dell'assicurato non versate in tempo debito saranno, insieme com i soprassoldi di cui all'articolo 17, pagate posticipata¬ mente o compensate con le prestazioni. Altrettanto dicasi di tutte le quote scadute durante l'assenza dell'assicurato all'estero.

3 Le quote pagate dai Cantoni o dai comuni per la persona che ne avrebbe avuto l'obbligo giusta gli articoli 13, 14 e 15 non possono essere compensate con le prestazioni di cui agli articoli 24 e 34, nè con quelle di cui agli articoli 29 e 36, salvo che il pagamento sia avve¬ nuto in base ad indicazioni inveritiere della persona obbligata.

Art. 27.

Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni solo se siano venuti a risiedere in Isvizzera prima della fine dell'anno civile in cui hanno compiuto i cinquantacinque anni e se vi abbiano risieduto ininterrot¬ tamente durante i dieci anni prima del fatto che dà diritto alle pre¬ stazioni.

2. I supplementi sociali.

Art. 28.

1

La Confederazione mette ogni anno a. disposizione di ciascuna cassa cantonale una somma pari all'ottanta per cento delle prestazioni da essa pagate nel corso dell'anno in conformità degli articoli 24 a 27 e 34.

2 Dal canto suo, il Cantone deve aggiungere, prelevandola dal suo bilancio, una somma pari al quarto di quella fornita dalla Confedera¬ zione. Resta riservato l'articolo 13.

3 Quando dei Cantoni di scarsa capacità finanziaria, con l'assun¬ zione dell'intera quota parte fissata nel secondo capoverso venissero

347 ad. essere fortemente gravati, e in ispecie quando il loro numero di aventi diritto alle prestazioni fosse sproporzionatamiente alto, il Oonsiglio federale potrà elevare fino all'ottantacinque per cento il contri¬ buito da fornire dalla 'Confederazione giusta il primo capoverso. In tal caso la quotaparte incombente al Cantone verrà proporzionata niente diminuita.

Art. 29.

1 La cassa cantonale si servirà di tali sovvenzioni della Confedera¬ zione e dei Cantoni per concedere supplementi di prestazioni alle per¬ sone di nazionalità svizzera.

2 Questi supplementi saranno sempre commisurati al reddito ed alla sostanza dell'avente diritto, e non dovranno superare in nessun caso il doppio delle prestazioni previste dall'articolo 24.

3 Le persone che dispongono di mezzi propri (sostanza, guada¬ gno o pensione) in misura sufficiente di poter provvedere adeguata¬ mente alla loro esistenza non dovranno beneficiare di questi supple¬ menti.

4 II Consiglio federale fisserà mediante ordinanza i criteri per la ripartizione delle sovvenzioni fornite dalla Confederazione e dai Cantoni e per la determinazione dei supplementi sociali. Nel deter¬ minare i supplementi alle prestazioni previste dall'articolo 24, lett.

numeri 1 e 2, si terrà specialmente conto delle vedove con prole numerosa.

5 I Cantoni stabiliranno, nell'ambito di questi criteri e tenendo conto delle condizioni locali, l'importo del reddito fino al quale si ha diritto ai supplementi sociali e fisseranno altre norme per la con¬ cessione di questi ultimi.

3. Disposizioni comuni.

Art. 30.

1

Le casse cantonali versano le prestazioni di base e i supple¬ menti alle persone residenti nel territorio del Cantone, che vi hanno diritto in conformità degli articoli 24 a 29.

2 Le rendite saranno pagate in rate trimestrali. È lasciata facoltà ai Cantoni di pagarle in rate mensili.

3 Gli aventi diritto a una rendita devono notificare entro tre mesi °gni cambiamento di domicilio tanto al precedente quanto al nuovo Ufficio di pagamento.

4 Pagando le spese in più, gli aventi diritto residenti all'estero riceveranno le prestazioni e i supplementi dalla cassa cantonale del u °go dell' ultimo domicilio.

348 Art. 31.

1

II diritto alle prestazioni e le somme versate a pagamento di esse non possono essere né pignorati, nè sequestrati, nè compresi nella massa di un fallimento.

2 La cessione o la costituzione in pegno degli stessi è nulla.

Art. 32.

Il diritto alle prestazioni si prescrive in cinque anni dalla loro scadenza. Il Consiglio federale stabilirà i casi in cui i diritti conti¬ nueranno a sussistere anche dopo trascorso il termine di prescrizione.

Art. 33.

Il Consiglio federale stabilirà, mediante ordinanza, la procedura da seguire per accertare il diritto alle prestazioni nonché le condizioni della decadenza da questo diritto.

CAPO QUARTO.

Periodo transitorio.

Art. 34.

Durante i primi quindici anni a contare dal momento in cui le prestazioni saranno corrisposte per la prima volta, le casse cantonali verseranno la metà delle prestazioni previste dall'articolo 24. Le per¬ sone che dispongono di mezzi propri (sostanza, guadagno, pensione) in misura tale da poter provvedere adeguatamente alla loro esistenza, saranno escluse, durante questo periodo, dal beneficio di qualsiasi pre¬ stazione.

Art. 3ö.

1

La Confederazione e i Cantoni metteranno ogni anno a disposi¬ zione delle easse cantonali una somma pari all'importo delle presta¬ zioni di base corrisposte da queste ultime nel corso dell'anno.

2 In quanto lo permettano le entrate della Confederazione prove¬ nienti dall' imposizione fiscale dei tabacchi e delle bevande spiritose, il Consiglio federale assegnerà inoltre alle casse cantonali un sus¬ sidio straordinario, al quale i Cantoni aggiungeranno, dal canto loro, un contributo d'un quarto. Sommato con questo contributo, il sussidio straordinario non potrà superare i tre quarti dell'importo delle sovven¬ zioni fornite in applicazione del primo capoverso.

Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 28.

349 4

II Cantone che non fosse in grado di contribuire per la sua parte al sussidio straordinario, potrà dal Consiglio federale essere esonerato da tale obbligo.

Art. 36.

1

II Consiglio federale stabilirà mediante ordinanza, tenendo conto dell' articolo 29, le nonne secondo le quali occorre delimitare, nel senso dell'articolo 34, le categorie degli aventi diritto aille presta¬ zioni e ripartire le sovvenzioni fornite dalla Confederazione e dai Cantoni giusta l'articolo 35.

2 In base a tali norme e tenuto conto delle condizioni locali, i Cantoni stabiliranno l'importo del reddito fino al quale si ha diritto alle prestazioni di base ed ai supplementi sociali, e fisseranno le altre condizioni per la concessione delle une e degli altri.

Art. 37.

Gli articoli 24 a 33 valgono anche per il periodo transitorio, con riserva di quanto prescrivono gli articoli 34 a 36.

CAPO QUINTO.

Assicurazione integrativa cantonale.

Art. 38.

1

1 Cantoni hanno il diritto di creare e di sussidiare, in via legisla¬ tiva, altre istituzioni per l'assicurazione dei vecchi e dei superstiti e di obbligare a fame parte tutta la popolazione o alcune categorie di essa. Essi possono pure, nella stessa via, lasciare intieramente o in Parte ai comuni la cura di creare o di sussidiare siffatte istituzioni.

2 Per tutte queste istituzioni fanno nonna le disposizioni seguenti: a) Gli assicurati saranno obbligati al pagamento di quote speciali.

b) Il totale dei supplementi forniti dall'erario non potrà superare la metà della somma complessiva occorrente per l'assicurazione, non computate le quote di assicurati bisognosi pagate intieramente o in piarte diagli enti pubblici nel senso dell'articolo 15.

c) Non è permesso imporre contributi ai datori di lavoro.

d) Le prestazioni agli assicurati non devono superare quelle che l'as¬ sicurazione federale pagherà dopo la fine del periodo transitorio.

Però, per certe categorie di prestazioni potrà essere superato l'importo massimo corrisposto dall'assicurazione federale, se delle prestazioni di altra categoria saranno ridotte proporzionatamente.

350 Le basi dei calcoli comparativi sono fissate dal Consiglio fe¬ derale.

e) Le istituzioni per l'assicurazione integrativa dovranno offrire la garanzia necessaria al pagamento delle prestazioni.

f) Si agevolerà, per quanto possibile, il libero passaggio da una assi¬ curazione integrativa all' altra, specialmente con un approssima¬ tivo conguaglio delle prestazioni.

Art. 39.

I Cantoni designeranno le categorie della popolazione soggette al¬ l'assicurazione. Ne saranno esclusi : 1. i funzionari, impiegati ed operai della Confederazione, delle Stra¬ de ferrate federali, della Banca Nazionale svizzera e dell'Istituto nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni a Lucerna ; 2. le persone che provano di essere assicurate presso una cassa pub¬ blica o privata riconosciuta dal Cantone o presso un' impresa d'assicurazione sottoposta alla) vigilanza della Confederazione, semprechè tale assicurazione sia equivalente a quella cantonale.

Art. 40.

1

Le casse saranno riconosciute, a loro domanda, quando offrano le garanzie necessarie e si assoggettino alle norme fissate dalla legge cantonale.

2 Le istituzioni private d'assicurazione e di previdenza che non hanno chiesto il riconoscimento sono libere e non possono essere sotto¬ poste a vigilanza da parte dei Cantoni. Rimangono riservate le dispo¬ sizioni del Codice civile sulle fondazioni.

Art. 41.

I Cantoni hanno la facoltà di dichiarare applicabili all'assicura¬ zione integrativa cantonale le disposizioni degli articoli 18, secondo capoverso, 21, 31 e 32.

Art. 42.

1

Le istituzioni cantonali per l'assicurazione obbligatoria dei vecchi e dei superstiti sono soggette alla vigilanza del Consiglio federale. Le disposizioni emanate dai Cantoni su queste istituzioni non potranno essere messe in vigore che dopo essere state approvate dal Consiglio federale.

351 2

II Consiglio federale può consentire eccezioni alle disposizioni del presente capitolo per le casse d'assicurazione già esistenti dei Can¬ toni di Glarona e di Appenzello Esterno.

3 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano all'assicu¬ razione facoltativa.

CAPO SESTO.

Giurisdizione.

Art. 43.

1

I Governi cantonali designeranno le autorità che devono decidere le contestazioni concernenti gli oneri e i diritti derivanti dall'assicura¬ zione.

2 Essi stabiliranno la procedura. Questa deve garantire una defi¬ nizione semplice e sollecita delle vertenze.

Art. 44.

1

Contro le decisioni delle autorità cantonali nelle vertenze circa i contributi dei datori di lavoro è ammesso il ricorso amministrativo al Tribunale federale giusta la legge federale dell'I 1 giugno 1928 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare.

2 Contro le decisioni delle autorità cantonali nelle altre vertenze relative all'obbligo di pagare le quote e relative ai diritti derivanti dall'assicurazione sarà dato ricorso ad una commissione che verrà no¬ minata dal Consiglio federale.

3 II Consiglio federale fissa la procedura da seguire.

Art. 45.

La decisione delle vertenze tra i Cantoni spetta al Consiglio fe¬ derale.

CAPO SETTIMO.

Disposizioni penali.

Art. 46.

1

Chiunque tenta intenzionalmente, dando indicazioni inveritiere, di sottrarsi agli obblighi dell'assicurazione, oppure di conseguire pre¬ stazioni a cui non abbia diritto ; chi, essendo funzionario della Confederazione, di un Cantone, di cassa cantonale, di un comune od agente di una cassa pubblica o Privata, rilascia intenzionalmente dei documenti irregolari destinati al1 assicurazione ;

352 è punito con la multa fino a mille franchi o con la detenzione fino a tre mesi. Le due pene possono essere cumulate. Se nei cinque anni, che hanno preceduto la contravvenzione, il colpevole è già stato con¬ dannato una volta in virtù della presente legge, le pene stabilite qui sopra possono essere raddoppiate.

2 Se la contravvenzione è dovuta a negligenza, il colpevole è pu¬ nito con la multa fino a cinquecento franchi.

3 Ohi, per colpa propria, omette o rifiuta di pagare le quote è punito con una multa fino a cinquanta franchi.

Art. 47.

1

Chi contravviene intenzionalmente alle disposizioni esecutive del Consiglio federale o di un governo cantonale è punito con la multa fino a cinquecento franchi.

2 Se la contravvenzione è dovuta a negligenza, il colpevole è pu¬ nito con la multa fino a duecento franchi.

Art. 48.

Resta riservato il diritto delle casse cantonali di esigere le quote e i contributi sottratti al pagamento e di farsi restituire le prestazioni riscosse indebitamente.

Art. 49.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale fede¬ rale del 4 febbraio 1853.

Art. 50.

Spetta ai Cantoni perseguire e giudicare gli atti che debbono es¬ sere puniti a norma della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

CAPO OTTAVO.

Disposizioni finali ed esecutive.

Art. 51.

1

II datore di lavoro privato che deve provvedere ad opere di pre¬ videnza per il caso di vecchiaia, d'invalidità o di morte de' suoi dipen¬ denti, o che deve pagare egli stesso in questi casi delle rendite, ha il diritto di compensare intieramente o in parte con le somme da lui spese per siffatti scopi i contributi da lui dovuti secondo la presente legge, per i dipendenti in tal modo beneficati.

353 2

La compensazione potrà essere fatta o sulle somme versate alle oP©re di previdenza o sulle prestazioni a cui queste opere o il datore di lavoro sono obbligati.

3 Nel primo caso si potranno ridurre proporzionatamente i con¬ tributi del datore di lavoro all'opera di previdenza oppure prelevare i contributi di cui all'articolo 16 dal reddito di un fondo costituito dal datore di lavoro a favore dell'opera di previdenza, diminuendo poi le prestazioni di quest'ultima in misura corrispondente alle entrate che le vengono a mancare.

4 Se, invece, la compensazione è fatta sulle prestazioni, queste pos¬ sono essere ridotte dell'importo parziale delle rendite, di cui agli ar¬ ticoli 24 e 34, che corrisponde al contributo del datore di lavoro pre¬ visto nell' articolo 16.

5 II datore di lavoro ha il diritto di esigere che gli statuti, regola¬ menti, contratti ed altri documenti, siano modificati in modo da per¬ mettergli di approfittare delle possibilità consentitegli dai capoversi primo a quarto.

0 II Consiglio federale designa l'autorità a cui spetta la decisione delle vertenze concernenti l'applicazione delle presenti disposizioni e fissa la procedura da seguire.

Airi 52.

È riservata la promulgazione di un'ordinanza speciale del Consiglio federale per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 51 in con¬ fronto dei funzionari, impiegati e operai della Confederazione e delle sue aziende, dei Cantoni e dei comuni, della Banca Nazionale svizzera e dell' Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni, come Pure delle imprese di trasporto date in concessione. Le autorità com¬ petenti del Cantone regoleranno 1' applicazione delle norme suddette ai funzionari, impiegati ed operai dei Cantoni e dei comuni, nonché delle aziende pubbliche del diritto cantonale.

Art. 53.

Potranno essere conchiusi accordi internazionali che deroghino alla Presente legge, per regolare l'obbligo degli stranieri di partecipare agli °neri dell'assicurazione e il loro diritto alle prestazioni.

Art. 54.

La Confederazione istituisce un fondo destinato all'assicurazione Per la vecchiaia e i superstiti.

2 A questo fondo saranno devoluti i proventi totali dell'imposizione fiscale del tabacco come pure la parte spettante alla Confederazione 1

354 sui proventi netti dell' imposizione fiscale delle bevande spiritose. La Confederazione pagherà sui capitali del fondo non investiti un inte¬ resse corrispondente al saggio medio per i prestiti federali.

3 II fondo dovrà servire esclusivamente a provvedere le somme da devolvere ogni anno dalla Confederazione all'assicurazione per la vec¬ chiaia e i superstiti, in conformità della presente legge.

Art. 55.

All'articolo 219 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'I 1 aprile 1889 è fatta l'aggiunta seguente: Seconda classe : d) Le quote e i contributi dovuti alla cassa cantonale d'assicurazione incaricata di attuare la legge federale sull'assicurazione per la vec¬ chiaia e i superstiti.

Art. 56.

In quanto lo permettano le entrate della Confederazione prove¬ nienti dall' imposizione fiscale del tabacco e delle bevande spiritose, il Consiglio federale è autorizzato, nei limiti di un credito stanziato dall' Assemblea federale, a concedere dei soccorsi alle vedove e agli orfani bisognosi di uomini morti primla dell'attuazione della presente legge.

Art. 57.

1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le ordinanze necessarie.

2 Esso fisserà la data dell'attuazione della presente legge, ma non prima che siano entrate in vigore una legge federale sull'imposizione del tabacco e una legge federale sulle bevande spiritose, che assicu¬ rino i mezzi necessari per sopperire alle spese assunte dalla Confe¬ derazione.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 17 giugno 1931.

Il Presidente: STRÀULI.

Il Segretario: F. v. Ernst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 17 giugno 1931.

Il Presidente: CHARMILLOT.

Il Segretario.' Kaeslin.

855

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 17 giugno 1931.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 24 giugno 1931.

Termine d'opposizione : 22 settembre 1931.

Foglio Federale 1931.

38

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale su l`assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. (Del 17 luglio 1031.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1931

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

01.07.1931

Date Data Seite

339-355

Page Pagina Ref. No

10 149 134

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.