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Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

Legge federale sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori.

(Del 13 giugno 1941.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 64 della Costituzione, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 1940, decreta : I. DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Campo d'ap- i La presente legge si applica ai contratti d'impiego conphoazione.

chiusi tra commercianti, industriali o altri principali di aziende esercitate in forma commerciale, da un lato, e i viaggiatori, dal¬ l'altro, che, per conto di uno o di più principali e fuori dello sta¬ bilimento, hanno l'incarico di trattare o di conchiudere affari di qualsiasi natura.

2

Sono reputati contratti d'impiego tutte le convenzioni che presentano gli elementi costitutivi d'un contratto di lavoro, nel senso dell'articolo 319 del Codice delle obbligazioni, senza riguar¬ do alla denominazione scelta dalle parti.

3 La legge non si applica agli impiegati che non esercitano prevalentemente un'attività di viaggiatore presso la clientela, nè ai viaggiatori che conchiudono affari per proprio conto, e nep¬ pure a quelli che lavorano solo di tanto in tanto per il principale o che non sono stati assunti che a titolo temporaneo.

221 Art. 2.

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, i contratti Relazione con d'impiego dei viaggiatori sono retti dal Codice delle obbligazioni, Jjeiie obbiiin modo particolare dalle norme relative al contratto di lavoro, sazioni.

II. FORMAZIONE DEL CONTRATTO.

Art. 3.

J II contratto d'impiego deve essere fatto per iscritto. Esso Forma e 1 - principalmente · · 1 i ì· ..

oggetto regolerà seguenti 1.

punti : contratto.del a) la durata e la fine del contratto come pure, se è il caso, il tempo di prova ; b) le facoltà conferite al viaggiatore ; c) la sua mercede e il rimborso delle sue spese ; d) il diritto applicabile e il foro, quando una delle parti è do¬ miciliata all'estero.

2 Se o nei limiti in cui il contratto non è stato fatto per iscritto, i punti previsti nel primo capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d'impiego.

3 Possono unicamente essere oggetto d'una semplice intesa verbale la fissazione del momento in cui il viaggiatore comin¬ cerà a prestare i suoi servizi, la determinazione del genere e del raggio della sua attività, come pure la determinazione di tutte le altre clausole che non sono contrarie alle norme legali o alle stipulazioni scritte.

III. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL VIAGGIATORE.

Art. 4.

1 II viaggiatore deve compiere le sue mansioni con fedeltà, Fedeltà conformemente alle prescrizioni e deve tutelare gli interessi del e dlll*eDza suo principale con la diligenza che si richiede da un buon comniereiante.

2 Egli deve visitare la clientela nel modo prescrittogli, a me¬ no che motivi gravi lo costringano a derogarvi; eccettuati i casi in cui vi sia stato autorizzato per iscritto dal suo principale, egli non può trattare o conchiudere affari nè per proprio conto nò Per quello di terzi.

3

Egli deve osservare i prezzi e le altre condizioni present¬ agli e, per qualsiasi modificazione, se egli è autorizzato a conohiudere affari, deve riservare il consenso del principale.

Faglio Federale, 1941.

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222 Art. 5.

Altri 1 II viaggiatore è tenuto a ragguagliare il principale sulla obblighi.

a trasmettergli immediatamente tutte le ordinazioni sua ricevute e a comunicargli tutti i fatti rilevanti che concernono la sua clientela.

2 Egli deve consegnare al suo principale tutto ciò che riceve da terzi nell'esercizio della sua attività; in modo particolare gli verserà immediatamente l'importo dei pagamenti fattigli dai clienti. Resta riservato il diritto di ritenzione previsto dall'ar¬ ticolo 15.

3 II viaggiatore non deve rivelare a terzi le constatazioni fatte nell'esercizio della sua attività; egli è tenuto alla segretezza anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego. Restano riservate le disposizioni degli articoli 356 e seguenti del Codice delle obbli¬ gazioni sul divieto di concorrenza.

Art. 6.

Delio star i Con riserva dei capoversi secondo e terzo è illecita qualdei crederesiasi clausola in forza della quale il viaggiatore è tenuto a ri¬ spondere del pagamento o dell'adempimento degli altri obblighi da parte dei clienti o a sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti.

2 Allorché il viaggiatore è incaricato di conchiudere affari con la clientela privata, può essere convenuto per iscritto ch'egli è responsabile dei danni derivanti dall' inadempimento degli obblighi che incombono ai suoi clienti, a condizione che la sua responsabilità copra al massimo il quarto della perdita subita per il singolo affare e che gli sia corrisposta una provvigione adeguata (star del credere).

3 Per quel che concerne i contratti d'assicurazione può essere convenuto per iscritto che il viaggiatore (acquisitore) sopporti al massimo la metà delle spese di riscossione dei crediti quando non sia stato pagato un premio o una frazione di premio e quan¬ do egli chieda che lo stesso sia riscosso per via giudiziaria o di esecuzione forzata.

Art. 7.

Facoltà. 1 Salvo che una convenzione scritta disponga altrimenti, il viaggiatore ha soltanto il diritto di trattare affari. Se, in man¬ canza di una convenzione scritta, il viaggiatore ha conchiuso affari, il principale può ratificarli.

2 iSe il viaggiatore ha il diritto di conchiudere affari, le sue facoltà si estendono a tutti gli atti abitualmente inerenti all'ese-

223 cuzione degli affari stessi; sono riservati gli articoli 463 del Co¬ dice delle obbligazioni e 34 della legge federale sul contratto d'assicurazione.

3 II principale può in qualsiasi tempo limitare o revocare le facoltà conferite al viaggiatore; la limitazione o la revoca di una facoltà non è opponibile ai terzi di buona fede.

IV. OBBLIGHI E DIRITTI DEL PRINCIPALE.

Art. 8. % 1 II viaggiatore a cui sono assegnati una clientela o un raggio d'attività determinati ne ha l'esclusiva; il padrone conserva tuttavia la facoltà di conchiudere personalmente affari coi clienti di cui il viaggiatore ha l'esclusiva.

2 II principale ha la facoltà di modificare di moto proprio le disposizioni contrattuali relative alla clientela o al raggio d'at¬ tività assegnati al viaggiatore se cause gravi rendono necessaria una siffatta modificazione prima del termine di risoluzione del contratto; in questo caso il viaggiatore ha, conformemente al¬ l'articolo 352 del Codice delle obbligazioni, il diritto di recedere immediatamente dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 9.

1 II principale è tenuto a pagare al viaggiatore una mercede consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

2 La rimunerazione può consistere esclusivamente o princi¬ palmente in una provvigione solo se ciò è stipulato mediante con¬ venzione scritta e se la provvigione costituisce una rimunera¬ zione adeguata dei servizi del viaggiatore.

3 Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il modo di rimunerazione può essere liberamente fissato mediante con¬ venzione scritta.

4 I crediti derivanti dallo stipendio fisso e dalle provvigioni dovuti al viaggiatore sono privilegiati nel senso dell'articolo 219, Prima classe, lettera b, della legge sulla esecuzione e sul falli¬ mento.

Art. 10.

1 Quando una clientela o un raggio d'attività sono assegnati esclusivamente a un viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari conchiusi con la detta clientela o che rientrano in questo raggio d'attività; se il viaggiatore non fruisce dell'esclusiva, egli non può pretendere la provvigione che per gli affari da lui trattati o conchiusi.

*

Raggio

d attivlta

-

Mercede,

Provvigione, pr^vi^one'* e sua entità,

224 2 La provvigione è dovuta al viaggiatore allorché l'affare è stato validamente conchiuso col cliente. Se si tratta d'affari la cui esecuzione ha luogo per prestazioni successive, come pure nel caso di contratti d'assicurazione, può essere convenuto per iscritto, con riserva dell'articolo 17, terzo capoverso, che il di¬ ritto alla provvigione si acquista ogni volta che una prestazione diventa esigibile o viene eseguita.

3 II diritto alla provvigione si estingue allorché l'affare non viene eseguito dal principale senza sua colpa o quando il cliente non ha adempito i suoi obblighi; se l'inesecuzione non è che par¬ ziale la provvigione è ridotta in proporzione.

Art. 11.

Scadenza ì Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto della J e rendiconto. ,, .

, mercede, essa e esigibile alla fine di ogni mese, a meno che sia stato convenuto un termine di pagamento più breve o che questo sia d'uso. In caso diverso la scadenza può essere liberamente fis¬ sata dalle parti mediante convenzione scritta, al più tardi però per la fine del mese successivo alla chiusura dell'anno contabile del principale.

2 Se, alla scadenza regolare della provvigione, il valore d'un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è calcolata dal principale sulla base d'una valutazione minima ; l'importo rimanente è pagabile alla data in cui l'affare ha termine.

3

Se il viaggiatore non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il principale deve con¬ segnargli, ad ogni scadenza, un estratto di conto nel quale siano indicati gli affari che danno diritto ad una provvigione. Il viag¬ giatore può chiedere di esaminare i libri e i documenti giustifica¬ tivi dell'estratto di conto.

Art. 12.

impedimento 1 Quando, senza sua colpa, il viaggiatore è impedito di viagdi viaggiare. giare e ja legge o il contratto gli riconosce, ciò nonostante, un diritto alla mercede, questa è calcolata sulla base dello stipendio fisso e di un'indennità adeguata per la perdita di provvigione.

2 iSe la provvigione costituisce meno d'un quinto della mer¬ cede, può essere convenuto per iscritto che, qualora, senza colpa da parte sua, il viaggiatore sia impedito di viaggiare, non gli sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di provvigione.

3 Quando, senza colpa da parte sua, il viaggiatore è impedito di viaggiare e ciò nonostante riceve l'intera mercede, egli è tenuto,

225 a richiesta del principale, a fare altri lavori nello stabilimento, purché sia in grado di eseguirli e ciò possa ragionevolmente es¬ sere preteso da lui.

Art. 13.

11 principale è tenuto a rimborsare al viaggiatore tutte le Spese, spese rese necessarie dalla sua attività, comprese quelle per la i^in eenesua intera sussistenza fuori del domicilio. r 2 Può essere convenuto per iscritto che il viaggiatore riscuo¬ terà un'indennità giornaliera fissa, a condizione ch'essa copra tutte le spese previste nel primo eapoverso. È illecita qualsiasi clausola in virtù della quale l'indennità per le spese sarebbe com¬ presa, tutta o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione.

3 Se il viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di Parecchi principali e la ripartizione delle spese non è regolata Per iscritto, ciascun principale è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

4 A intervalli regolari e, in ogni caso, mensilmente, il princi¬ pale è tenuto a versare al viaggiatore un acconto adeguato per le s ue spese; il saldo sarà rimborsato alla fine di ogni mese sulla base degli estratti di conto del viaggiatore, a meno che sia stato convenuto, o sia d'uso, un termine più breve.

1

Art. 14.

.Se, per ordine del principale, il viaggiatore si serve, per il 2. Autoveicoli, suo lavoro, d'un autoveicolo, il principale sopporta, nella misura J n cui il veicolo è stato adoperato per visitare la clientela, le spese abituali cagionate dall'uso e dalla manutenzione del veicolo stesso e rimborsa alla fine d'ogni mese le relative spese usuali soppor¬ tate dal viaggiatore in base a regolari estratti di conto.

2 Quando il viaggiatore si serve del proprio veicolo, il prin¬ cipale è inoltre tenuto a rimborsargli le tasse che colpiscono il v eicolo e i premi d'assicurazione contro la responsabilità civile, come pure a pagargli un'equa indennità per il logorio del veicolo, Nella misura in cui il viaggiatore se ne serve per l'esercizio della sua attività.

3 Se, per ordine del principale, il viaggiatore si serve, per l'esercizio della sua attività, d'un autoveicolo ed egli non è obbli¬ gatoriamente assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero d'as¬ sicurazione contro gli infortuni, il principale è tenuto ad assicu¬ rarlo in misura adeguata a sue proprie spese contro gli infortuni automobilistici.

1

226 Art. 15.

Diritto di 1 A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal suo contratta, defviaggia^ viaggiatore ha, conformemente agli articoli dal 895 al 898 del tore. Codice civile, il diritto di ritenere le cose mobili e i titoli di cre¬ dito (cartevalori), come pure le somme che gli sono state versate dai clienti in virtù del suo diritto di riscossione; in caso d'insol¬ venza del principale, il viaggiatore può esercitare questo diritto anche a garanzia d'un credito non esigibile.

2

II diritto di ritenzione non può essere esercitato nè su gli abbonamenti ferroviari e gli altri titoli di trasporto, nè su le ta¬ riffe e liste dei clienti.

Deposizioni particolari per la disdetta.

V. FINE DEL CONTRATTO.

Art. 16.

1 Allorché la provvigione è sottoposta a importanti oscilla¬ zioni stagionali ed essa costituisce almeno un quinto della mer¬ cede, il viaggiatore che è stato assunto dopo la fine della prece¬ dente stagione non può essere licenziato, durante la stagione, che per la fine del secondo mese successivo a quello in cui il contratto è stato disdetto.

2 Nelle medesime circostanze, il viaggiatore che è stato oc¬ cupato dal principale fino al termine della stagione può disdire il contratto prima dell'inizio della stagione successiva solo a con¬ dizione d'osservare il medesimo termine.

Art. 17.

Diritti del viaggiatore.

1 Allo spirare del contratto, tutte le somme dovute al viag¬ giatore a titolo di stipendio fisso, di provvigione e di spese di viaggio diventano esigibili; resta riservato il terzo capoverso.

2 La provvigione è dovuta al viaggiatore su tutti gli affari da lui conchiusi, come pure sulle offerte trasmesse al principale fino allo spirare del contratto e da lui accettate, senza riguardo alla data della loro accettazione e della loro esecuzione.

3 Per gli affari la cui esecuzione ha luogo, interamente o in parte, dopo spirato il contratto d'impiego, la scadenza della provvigione può essere differita mediante convenzione scritta.

Tuttavia, la proroga non deve superare sei mesi contando dallo spirare del contratto; essa non potrà superare un anno negli af¬ fari che danno luogo a prestazioni successive, nè due anni nel caso di contratti di assicurazione.

227 Art. 18.

Allo spirare del contratto le parti devono restituirsi tutti Restituzione, gli oggetti ch'esse si sono affidati nel periodo d'impiego, come pure tutto ciò che una di esse potrebbe aver ricevuto da terzi per conto dell'altra; è riservato il diritto di ritenzione delle parti.

1

2

II viaggiatore è tenuto a restituire al principale i modelli e i campioni che gli sono stati consegnati, le tariffe e le liste dei clienti, i veicoli, gli abbonamenti ferroviari e gli altri titoli di trasporto, come pure gli acconti già versatigli sullo stipendio, sulle provvigioni e sulle spese di viaggio in quanto superino t'importo dei suoi crediti.

3 Dal canto suo, il principale è tenuto a restituire la garan¬ zìa fornitagli dal viaggiatore; egli può ritenerla se ha pretese da avanzare verso il viaggiatore; a richiesta di quest'ultimo egli deve però consegnarla giudizialmente.

VI. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 19.

1

Le norme degli articoli 3, secondo e terzo capoverso, 6, 7, Disposizioni primo capoverso, 9, primo, secondo e terzo capoverso, 10, se- imPeratlvecondo capoverso, 11, 12, primo capoverso, 13, 14, primo capo¬ verso, 15, primo capoverso, 16, 17 e 18 non possono essere con¬ venzionalmente escluse nè modificate a scapito del viaggiatore.

2

È nulla qualsiasi disposizione contrattuale che contravviene alle norme imperative della legge.

Art. 20.

1 II Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

2 I contratti d'impiego esistenti al momento dell'attuazione della presente legge devono essere posti in consonanza alle sue disposizioni entro il termine di un anno; trascorso questo ter¬ mine, la legge si applica a tutti i contratti ad essa sottoposti.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Albert M alche» Il Segretario : Lei m gruber.

Attuazione della legge.

Adattamento dei contratti anteriori.

228 Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Dr. Nietlispactl.

Il Segretario: G. Bovet.

11 Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1941.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione : 26 giugno 1941.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

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Legge federale sulle condizioni d`impiego dei commessi viaggiatori. (Del 13 giugno 1941.)

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26.06.1941

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