229 Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

Legge federale che modifica l'articolo 43, numero 5, e l'articolo 55 delia legge su la caccia e la protezione degli uccelli.

(Del 13 giugno 1941.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1940, decreta : Art. 1.

L'articolo 43, numero 5, e l'articolo 55 della legge federale del 10 giugno 1925 su la caccia e la protezione degli uccelli sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti : Art. 43, numero 5. Chiunque porta, per cacciare, o adopera nella caccia dei fucili-bastoni, delle armi da fuoco piegabili o smontabili od altre costruite in modo da poter essere facilmente nascoste, delle armi a ripetizione, dei fucili ad aria compressa, dei fucili automatici o delle carabine Flobert, chiunque nella caccia dei cervi, dei camosci o delle marmotte porta o adopera armi a palla di calibro inferiore a otto millimetri, chiunque tira su cervi, camosci o marmotte con pallini o veccioni, è punito con la multa da 100 a 400 franchi.

Art. 55. Le pene previste negli articoli da 39 a 44, 45, primo capoverso, e da 46 a 52 valgono per i reati di caccia commessi intenzionalmente.

Se è riconosciuto che il reato commesso è di poca gravità o se i motivi a cui ha obbedito il colpevole o la situazione personale di lui sono tali che anche l'applicazione del minimo legale della

230 pena costituirebbe un rigore manifesto, l'autorità che pronuncia la pena può diminuirla fino alla metà del minimo legale; essa deve tuttavia motivarla nella sentenza. Tutte le decisioni di siffatta na¬ tura devono essere comunicate senz'indugio al Ministero pubblico della Confederazione.

·Se l'autore del reato ha agito per negligenza, l'autorità com¬ petente può infliggergli una multa inferiore al minimo previsto.

Art. 2.

Il Consiglio federale fisserà la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Albert Malche.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Dr. Nietlispach.

H Segretario : G. Bovet,

II Consiglio federale decreta : La legge che precede sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sulle leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1941.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione : 26 ghigno 1941.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

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Legge federale che modifica l`articolo 43, numero 5, e l`articolo 55 legge su la caccia e la protezione degli uccelli. (Del 13 giugno 1941.)

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26.06.1941

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