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FEDERALE

A.nno XXIV Berna, 26 giugno 1941. Volume 1.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al foglio officiale del Cantone dei Origioni, e Ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Belliuzona.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

Legge federale che adatta al Codice penale svizzero il Codice penale militare e la legge sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale.

(Del 13 giugno 1941.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1940, decreta : I.

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927 è modificato e completato *) come segue : Art. 2.

Sono sottoposti al diritto penale militare : 2° i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione mi¬ litare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; 8o le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sa¬ botaggio (art. 86 bis) o di indebolimento della forza difensiva ^el paese secondo gli articoli dal 94 a 96.

*) I numerosi casi in cui il <;sc» è adoperato eoi soggiuntivo, riferendosi ai atti avvenuti o non avvenuti, occorre correggere, negli articoli del Codice Cenale militare non contemplati dalla presente legge, sostituendo l'indicativo.

! JS.: Se alcuno < lia » commesso un reato: e non « abbia >d.

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190 Capo secondo.

DELLA PUNIBILITÀ.

Art. 9 bis.

Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena di morte o della reclusione.

Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione.

Art. 10.

2. Responsa¬ Non è punibile colui che, per malattia di mente, idiozia o bilità.

grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, Persone irresponsabili. capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutan¬ dolo, di agire secondo tale valutazione.

Il secondo capoverso è soppresso.

1. Crimla!

e delitti.

Responsabi¬ lità scemata.

Eccezione.

Art. 11.

Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale del¬ l'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Art. 11 bis.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.

Art. 12.

3° capoverso : Il giudice può sospendere l'esecuzione della pena pronunciata contro una persona di responsabilità scemata.

Terminato che sia il periodo di internamento, di cura o di rico¬ vero, egli decide se e in quale misura la pena debba essere ancora scontata.

Art. 13.

3. FandoHl Testo immutato.

e adolescenti.

Fanciulli.

Art. 15.

4. ColpeTONumero 1: Salvo che la legge disponga espressamente in altro lezza.

modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.

Intenzione e negligenza.

191 Art. 16.

Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea ^7®^.

delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposi- '* z ione, se essa gli è favorevole.

Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.

Art. 17.

Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 19.

Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di 5- Tentati*®.

u n delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione Reato tentât®.

fU xx x (art.

/ x 46).

X/.X Desistenza.

oi esso, puòessere punito con pena attenuata Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.

Art. 19 bis.

Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla ^top^; consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con mento attiro.

Pena attenuata (art. 46).

Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero ap¬ prezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.

Art 20.

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo lìbero ap- ^ap¬ prezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commet¬ tere un crimine o un delitto o se l'oggetto contro il quale 1 azione e ra diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la Possibilità della consumazione del reato.

Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice Può esentarlo da ogni pena.

Art. 21.

Soppresso.

Art. 22.

Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un «.JPartecicrimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con l6tigaziOBe fa pena applicabile all'autore.

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Complicità.

Circostanze personali.

7. Atti leciti.

Legittima difesa.

Stato di necessità.

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo cri¬ mine.

Art. 23.

Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato in¬ tenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Art. 24.

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore, l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.

Art. 25.

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legit¬ tima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero ap¬ prezzamento (art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può es¬ sere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'impu¬ tato va esente da pena.

Art. 26.

Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene minacciato.

Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle cir¬ costanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. iSe l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinun¬ cia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Art. 28.

I" capoverso: La reclusione è la più grave delle pene pri¬ vative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.

193 Art. 29.

La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata Detenzione, massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

Il giudice può escludere dall'armata il condannato alla de¬ tenzione. Egli può privarlo dei diritti civici per un tempo da uno a cinque anni, se il crimine o il delitto riveli nel suo autore un animo abbietto o uno spirito di ostilità contro la difesa nazionale.

Art. 31.

1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione Liberazione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, condizionale almeno tre mesi di essa, il dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente : se ha tenuto buona condotta nello stabilimento ; se si può presumere che egli terrà una buona condotta an¬ che fuori, e se ha risarcito, per quanto si possa pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, il dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente.

Per ogni caso di liberazione condizionale, il dipartimento militare federale chiede il parere dei funzionari dello stabili¬ mento.

2. Il dipartimento militare federale prescrive al liberato un Periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato.

Questo periodo dura di regola quanto la pena che resta da scon¬ tare; esso non potrà peraltro essere inferiore a un anno nè su¬ pcriore a cinque anni.

Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. Il dipartimento militare federale può imporre al liberato, Pfr il periodo di prova, determinate norme di condotta, per esemPm: astenersi da bevande alcooliche, dimorare in un dato luogo 0 in un dato stabilimento o rimanere al servizio presso un de¬ tcrminato padrone. Esso può farlo chiamare ad un servizio mi¬ litare straordinario.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette in¬ tenzionalmente un crimine o un delitto, se, nonostante formale av vertimento del dipartimento militare federale, persiste a tra-

194 sgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostina¬ tamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fi* ducia in lui riposta, il dipartimento militare federale lo rimanda nello stabilimento di pena. 11 tempo trascorso durante la libera¬ zione condizionale non gli è computato.

5. Se il liberato condizionale ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32.

Sospensione 1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna ddfu pena16

alIa

Pena della detenzione non superiore a un anno : se la vita anteriore ed il carattere del condannato e, trat¬ tandosi di un obbligato al servizio personale, anche la sua con¬ dotta militare lasciano supporre che tale provvedimento lo trat¬ terrà dal commettere nuovi crimini o delitti ; se, inoltre, nei cinque anni precedenti il crimine o il delitto commesso, il condannato non ha scontato, nella Svizzera od al¬ l'estero, una pena privativa della libertà personale per un cri¬ mine o un delitto intenzionale ; se, infine, egli ha risarcito, per quanto si possa pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli per il periodo di prova determinate norme: per esempio, imparare un mestiere, dimorare in un dato luogo, aste¬ nersi da bevande alcooliche o risarcire il danno entro un ter¬ mine stabilito. Il dipartimento militare federale può far chia¬ mare il condannato ad un servizio militare straordinario.

Le circostanze che giustificano la sospensione condizionale della pena e le norme di condotta imposte dal giudice devono es¬ sere stabilite nella sentenza.

Finché dura il servizio, la vigilanza del condannato condi¬ zionale obbligato al servizio personale è regolata da un'ordi¬ nanza del Consiglio federale.

3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette intenzionalmente un crimine o un delitto, se tiene cattiva con¬ dotta in servizio militare o se è ripetutamente punito in via di¬ sciplinare, se, nonostante formale avvertimento dell' autorità di patronato, persiste a trasgredire una norma di condotta impo¬ stagli dalla medesima, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il di¬ partimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

195 4. Se il condannato ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, il dipartimento militare federale ordina che ia condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

5. Il numero 5 è soppresso.

Art. 38.

Il giudice pronuncia la destituzione del funzionario, giudi¬ cato secondo il presente codice, che, col crimine o col delitto, si sia reso indegno della sua carica e lo dichiara ineleggibile a qual¬ siasi pubblico ufficio per un tempo da due a dieci anni.

La destituzione e l'ineleggibilità hanno effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. iSe il funzionario è stato condannato ad una pena privativa della libertà personale, la durata dell'ineleggibilità si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, la durata dell'ineleggibilità è computata dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 39.

Chi è privato dei diritti civici per effetto di una condanna alla reclusione od alla detenzione non può partecipare alle pub¬ bliche votazioni ed elezioni e non è eleggibile. Egli non può es¬ sere funzionario, membro di una autorità, tutore o curatore, nè testimonio nella redazione di documenti.

La privazione dei diritti civici ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. La durata della.pri¬ vazione si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata.

Se il condannato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, l'espulsione cade.

Art. 40.

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo Espulsione, da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. La espulsione ha efficacia dal giorno In cui la pena privativa della libertà è stata scontata o condonata.

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova, il giudice può revocare l'espulsione pronunciata.

Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.

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5. Altre sanzioni.

Confisca di oggetti pericolosi.

Art. 41.

II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina, la confisca di oggetti che hanno servito o che erano destinati a commettere un reato o che sono il prodotto di esso, ove questi oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 42.

2° capoverso : Sono parimente devoluti alla Confederazione gli oggetti che alcuno si è appropriato col reato, se entro cinque aami dalla pubblicazione ufficiale non se ne possa accertare il proprietario.

Art. 43.

4° capoverso : Il giudice fissa le modalità della pubblicazioneArt. 44.

IL Della misura della pena.

1. Commisu¬ razione della pena.

2. Attenua¬ zione della pena.

Circostanze attenuanti.

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condi¬ zioni personali della condotta militare di lui.

Art. 45.

11 giudice può attenuare la pena: se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze, se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima; se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determi¬ nato da ingiusta provocazione od offesa; se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se special¬ mente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pre¬ tendere da lui; se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta.

197 Art. 47.

Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il li¬ bero apprezzamento, il giudice non è vincolato nè dalla specie nè dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.

Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.

Art. 48.

1. Se alcuno è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non sono ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione o fu liberato da uno degli sta¬ bilimenti previsti negli articoli dal 42 al 45 del Codice penale svizzero, il giudice aumenta la durata della pena. Questi non è vincolato dal massimo della pena prevista per il reato, ma non può andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Il condono per effetto di grazia è equiparato all'esecuzione della pena.

2. Per la recidiva si tiene conto di una condanna all'estero se questa concerne un reato pel quale potrebbe essere concessa la estradizione secondo il diritto svizzero.

Attenuazione libera.

3. Aegravamento della pena.

Recidiva.

Art. 49.

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più Concorso pene privative della 1 libertà personale, il giudice loj,.condanna alla reati o di ..

-1 disposizioni pena prevista per il reato più grave aumentandola m misura penaii.

adeguata. L'aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vin¬ colato dal massimo legale della specie di pena.

Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronun¬ ciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribu¬ nale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.

198 1. Prescrizio¬ ne dell'azione penale.

Termini.

Art. 51.

L'azione penale si prescrive: in venti anni, se al reato è comminata la pena di morte o la reclusione perpetua; in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione; in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.

Art. 53.

Sospensione Terzo capoverso: In ogni caso d'interruzione comincia a der e mterru. . XT ,, , zione. correre una nuova prescrizione. Nondimeno, razione penale e prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della pre¬ scrizione sia superato della metà.

2. Prescrizio¬ ne delle pene.

Termini.

Art. 54.

1. La pena si prescrive : in trent'anni, se si tratta della pena di morte o della reclu¬ sione perpetua ; in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore ; in vent' anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni ; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni ; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno ; in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dal¬ l'armata e la degradazione.

Art. 55.

Decorrenza.

Interruzione.

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, qualora il condannato sia stato messo al beneficio della sospensione condizionale della pena e questa debba essere eseguita, dal giorno in cui ne è stata ordinata l'ese¬ cuzione.

Art. 56.

La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata.

199 In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della pre¬ scrizione.

IV. Della riabilitazione.

Art. 57.

Se il colpevole è stato privato dei diritti civici e se la sen- Reintegratenza è stata eseguita da almeno due anni, ii giudice può, a ri- jirf^civioi chiesta di lui, reintegrarlo nei diritti civici, qualora tale prov¬ vedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 58.

Se il colpevole è stato condannato alla destituzione e se la Reintegrasentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a eleggibilità richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile ad un ufficio ad una carica, pubblico, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 59.

Se il colpevole è stato condannato ad una pena privativa (l&llA Cancellazione 86IltfìD2& della libertà personale o ad una multa e se dalla esecuzione della nei casellario sentenza di condanna sono decorsi non meno di quindici anni giudiziale, trattandosi della reclusione ovvero di dieci anni trattandosi di altre pene, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La cancellazione potrà essere ordinata anche prima qualora tale provvedimento appaia giustificato da un atto particolarmente meritorio del condannato.

Art. 60.

All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto Disposizione comune.

di grazia.

200 Art. 77.

aZÌOne

dei°8 rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua dfeervizio!

qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessa¬ zione della qualità di militare o della funzione.

Falsità in diservizio

Art. 78.

1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il

servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui fir¬ ma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica ; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa na¬ tura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprìme o fa sparire un docu¬ mento che ha importanza per il servizio, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 80.

Numero 2, 1° capoverso : Chiunque, essendo in istato di ir¬ responsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come cri¬ mine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2» capoverso: La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena di morte o della reclusione.

Art. 86 bis.

Sabotaggio. Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso ; chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un (funzionario ; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi del¬ l'armata svizzera o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.

201 Art. 93.

Numero 1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 98.

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agfi ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con la detenzione.

Art. 99.

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disob¬ bedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con la detenzione.

Qa

Art. 103.

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o Falsificazione distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine d'ordini o di di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone ,struzioniobbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o al¬ terati, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 107.

1° capoverso. Chiunque, in caso di servizio attivo, intenzio¬ nalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze debita¬ mente pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, il comando dell'armata, un governo cantonale od altra autorità

202 competente civile o militare abbia emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa.

Art. 108.

Chiunque, in caso di servizio attivo, contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un ufficio militare, da un militare o da un'autorità civile compe¬ tente, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione pe¬ nale, con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, 1. Omicidio.

Omicidio intenzionale.

Art. 115.

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 116.

iSe il colpevole ha ucciso in circostanze o con una premedi¬ tazione che rivelino in lui una particolare pericolosità o perver¬ sità, è punito con la reclusione perpetua.

In tempo di guerra può essere punito con la morte.

Omicidio passionale.

Omicidio colposo.

Art. 117.

Se il colpevole ha ucciso cedendo ad una violenta commo¬ zione dell'animo scusabile per le circostanze, è punito con la re¬ clusione sino a dieci anni o con la detenzione da uno a cinque anni.

Art. 120.

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.

Il secondo capoverso è soppresso.

Art. 121.

1. Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone 3. Lesioni personali.

in pericolo la vita, Lesioni gravi.

chiunque intenzionalmente mutila una persona d'una parte del corpo, di uno dei suoi organi o arti importanti, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona perma¬ nentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,

203 è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la deten¬ zione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena è della reclusione se la vittima è morta in con¬ seguenza della lesione e se il colpevole ha potuto prevedere que¬ sto risultato.

Art. 122.

Numero 2 : La pena è della detenzione da un mese a cinque anni se il colpevole, pur avendo voluto una lesione lieve, ha ca¬ gionato una lesione grave e se ha potuto prevedere questo risul¬ tato.

Numero 3 : La pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione da uno a cinque anni se la vittima è morta in conseguenza della lesione e se il colpevole poteva prevedere que¬ sto risultato.

Art. 124.

Numero 2 : La pena è della detenzione, se la lesione è grave.

Il giudice può cumulare con la detenzione la multa.

Art. 127.

1. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito con la de- Duello, tenzione sino a cinque anni.

La pena è della detenzione da uno a cinque anni se è stato stabilito che il duello dovesse continuare sino alla morte di uno degli avversari.

2. Chiunque, violando scientemente le regole del duello, uc¬ cide o ferisce l'avversario è punito con le pene dell'omicidio o della lesione personale.

3. I secondi, i testimoni, i medici e gli altri partecipanti sono puniti per complicità solo se abbiano incitato al duello.

Art. 129.

1. Chiunque, per procacciare a sè o ad un terzo un indebito Furto, profitto, s'impossessa di una cosa mobile altrui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2, Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

204 3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi : se ha perpetrato il furto come associato ad una banda in¬ tesa a commettere furti o rapine, se fa mestiere del furto, se il furto rivela in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

4. Chiunque s'impossessa di una cosa mobile altrui di poco valore per bisogno, leggerezza o per soddisfare un capriccio, può essere punito disciplinarmente.

Art. 130.

1. Chiunque, nell'intento di commettere un furto, o chiunque sorpreso in fragrante reato di furto, usa violenza contro una per¬ sona o la minaccia di un pericolo imminente alla vita od all'in¬ tegrità corporale o la rende in altro modo incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni : se ha minacciato alcuno di morte o gli ha cagionato una lesione personale grave, se ha eseguita la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, se la rapina rivela in altro modo la pericolosità speciale del suo autore.

Può essere pronunciata la reclusione perpetua, ed in tempo di guerra la pena di morte, se la violenza usata ha cagionato la morte della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risul¬ tato, o se ha agito con speciale efferatezza contro una persona.

Art. 131.

Appropria- 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito pro¬ indebita

fitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo una cosa fungibile affidatagli ed in modo particolare una somma di denaro, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni,

205 se ha commesso l'appropriazione indebita a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa a lui affidata per ragioni di servizio.

3. Se il colpevole si è indebitamente appropriata una cosa di poco valore per bisogno, leggerezza o per soddisfare un ca¬ priccio, può essere punito disciplinarmente.

Art. 132.

Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, della quale sia venuto in possesso per effetto di una forza naturale, in conseguenza di un errore, di un caso fortuito od in qualunque altro modo indi¬ pendente dalla sua volontà, ovvero un animale altrui venuto jd suo potere, si appropria una cosa mobile altrui che ha trovata, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Defrauda¬ mento. Ap¬ propriazione di cose tro¬ vate.

Art. 134.

Chiunque acquista, riceve in dono od in pegno, occulta od Ricettazione, aiuta a spacciare una cosa che sa o deve presumere proveniente da un reato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole fa mestiere della ricettazione è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 135.

3« capoverso : La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abbietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria o capriccio devastato la pro¬ prietà altrui.

Art. 136.

Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito pro- Truffa, fitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure profitta subdolamente dell'errore in cui una persona si trova per indurla ad atti pregiudicevoli al Patrimonio proprio od altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Foglio Federale, 1941.

25

206 Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se ha commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quel¬ l'economia domestica.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se il colpevole fa mestiere della truffa, è punito con la re¬ clusione sino a dieci anni e con la multa.

Frode dello scotto.

Estorsione.

Corruzione attiva.

Corruzione passiva.

Art. 136 bis.

1. Chiunque si fa ospitare in un albergo od in una pensione, chiunque si fa dare in una osteria od in una pensione cibi o bibite, e froda l'oste della somma dovuta è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 137.

1. Chiunque, usando violenza o grave minaccia contro una persona, o dopo di averla in altro modo resa impotente a resi¬ stere, la costringe a concedere a sè o ad altri un indebito van¬ taggio pecuniario, chiunque, facendo temere che pubblicherà, denuncierà o ri¬ velerà cose tali da recar danno ad una persona od a persone che siano con essa in strette relazioni, induce taluno a comperare il proprio silenzio con prestazioni pecuniarie, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten¬ zione. Con la pena privativa della libertà può esser cumulata la multa.

2. iSe il colpevole fa mestiere dell'estorsione o se commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa.

Art. 141.

Chiunque offre, promette, dà o procura un dono od altro profitto ad una persona che appartiene all'armata, perchè abbia a violare i suoi doveri di servizio, è punito con la detenzione, con la quale può essere cumulata la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142.

Chiunque, per compiere un atto contrario ai suoi doveri mi¬ litari o d'ufficio, anticipatamente domanda, accetta o si fa pro¬ mettere un dono od altro indebito profitto, è punito con la re¬ clusione sino a tre anni o con la detenzione.

207 Se per effetto della corruzione il colpevole ha violato i suoi doveri militari o d'ufficio, la pena è della reclusione sino a cin¬ que anni o della detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 145.

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende so- Diffamazione, spetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con la detenzione sino a sei mesi. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di aver detto cose vere.

Il colpevole non è tuttavia ammesso a fare la prova della ve¬ rità ed è punibile, se, non corrispondendo questa prova all'inte¬ resse pubblico, le imputazioni alla persona offesa si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia e manifestano prevalen¬ temente l'intenzione di fare della maldicenza.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. Il giudice dà all'offeso atto della ri¬ trattazione.

4. L'azione penale per diffamazione si prescrive in due anni.

Art. 146.

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire Calunnia, cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di con¬ dotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla ripu¬ tazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito con la detenzione.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovi¬ nare la riputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. L'azione penale per calunnia si prescrive in due anni.

208

Disposizione comune.

Ingiuria.

Minaccia.

Art. 147.

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini> gesti o qualunque altro mezzo.

Art. 148.

1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, imma¬ gini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito con la detenzione fino a tre mesi.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. L'azione penale per ingiuria si prescrive in sei mesi.

Art. 149.

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione. .

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 150.

Primo capoverso : Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione.

Sequestro di persona.

Art. 151.

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, è punito con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione : se ha privato della libertà la persona per abusarne a scopo di libidine o per indurla al mal costume, se ha trattato con crudeltà la persona o l'ha privata dell» libertà per oltre un mese.

209 Art. 152.

Primo capoverso : Chiunque, indebitamente e contro la vo¬ lontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giar¬ dino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha di¬ ritto, è punito con la detenzione.

Art. 153.

2° capoverso : Chiunque si congiunge carnalmente con una donna fuori del matrimonio, dopo di averla a tal fine ridotta in uno stato d'incoscienza o d'impossibilità a resistere, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 154.

Chiunque, usando violenza o grave minaccia ad una persona, Atti di libi¬ dine violenti.

o dopo di averla in altro modo resa inetta a resistere, la costringe a subire o commettere altro atto di libidine, è punito con la re¬ clusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 155.

Chiunque, conoscendone lo stato, si congiunge carnalmente fuori del matrimonio con una donna idiota, mentecatta, incosciente od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

Chiunque, conoscendone lo stato, commette altro atto di libi¬ dine sopra una donna idiota, mentecatta, incosciente od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 155 bis.

Chiunque, conoscendone lo stato, si congiunge carnalmente fuori del matrimonio con una donna debole di mente o la cui sa¬ nità mentale è notevolmente alterata, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Chiunque, conoscendone lo stato, commette con una persona debole di mente o la cui sanità mentale è notevolmente alterata, nitro atto di libidine, è punito con la detenzione.

Atti di libi¬ dine su don¬ na inetta a resistere.

Atti di libi¬ dine su per¬ sona debole di mente.

Art. 156.

1. Chiunque compie con una persona minore degli anni sedici Atti di libi¬ la congiunzione carnale od altro atto simile, è punito con la re- fanciulli, elusione.

210 2. Chiunque commette altro atto di libidine sopra una per¬ sona minore degli anni sedici, chiunque induce una tale persona ad un atto di libidine, chiunque commette un atto di libidine alla presenza di una tale persona, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de¬ tenzione.

3. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito rite¬ nendo erroneamente che la vittima avesse l'età di sedici anni almeno benché usando la voluta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

Art. 157.

Numero 3 : chiunque, abusando dello stato di angustia di una persona del medesimo sesso o abusando della dipendenza m cui essa si trova per ragioni d'ufficio, di servizio o altre simili, e specialmente per ragioni di subordinazione militare, le fa subire o commettere atti di libidine, chiunque per mestiere commette atti di libidine con persone del medesimo sesso, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 158.

Circostanze Ai reati previsti negli articoli dal 153 al 157 si applicano le aggravanti.

segUentÌ disposizioni : se il fatto ha cagionato la morte della vittima e se il col¬ pevole poteva prevedere questo risultato, la pena è della reclu¬ sione non inferiore a cinque anni ; se il fatto ha recato grave danno alla salute della vittima e se il colpevole poteva prevedere questo risultato, o se egli ha agito con crudeltà, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 160.

Incendio Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto intenzionale, danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pub¬ blica, è punito con la reclusione.

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'armata.

Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve impor¬ tanza, può essere pronunciata la detenzione.

211 Art. 160 bis.

Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto incendio deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pub- co1p°80blica, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

La pena è della detenzione se il colpevole mette per negli¬ genza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

Art. 161.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, ben- Esplosione, zina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, Può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che ser¬ vono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 162.

Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla Proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

iSe il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che ser¬ vono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 163 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas vele¬ nosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 164 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è pu¬ nito oon la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, cu¬ stodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o

Uso delittuoso di materie esplosive o gas vele¬ nosi.

Uso colposo di materie esplosive o gas vele¬ nosi.

Fabbrica¬ zione, occul¬ tamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi.

212

Inondazione.

Franamento.

sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un meseChiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si pro¬ pone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas vele¬ nosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 165.

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un' inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scien¬ temente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la pro¬ prietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che ser¬ vono all'armata, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per ne¬ gligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 166.

Danneggia¬ 1.

Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta mento d'im¬ pianti elettri¬ impianti elettrici, ci, di opere idrauliche e opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o di opere di premunizione.

valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per ne¬ gligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 167.

Propagazione 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uo¬ di malattie mo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un dell'uomo.

mese a cinque anni.

Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il còlpevole ha agito per ne¬ gligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

213 Art. 168.

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per ne¬ gligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

1

epizoozie*

Art. 169 bis.

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circo- circolazione colazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò seien- pubblica, temente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'in¬ tegrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 170.

Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò sciente¬ mente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per ne¬ gligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle per¬ sone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171.

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che for¬ nisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten¬ zione.

Perturba¬ mento del servizio ferroviario.

Perturba¬ mento di pubblici servizi.

214 2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per ne¬ gligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 172.

Falsità in 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri didocumenti.

ntti di una persona o di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, op¬ pure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de¬ tenzione.

2. Se il falso o l'uso del falso si riferisce ad un registro pub¬ blico, ad un documento pubblico, ad un testamento olografo, ad un titolo di emissione, ad una cambiale o ad un altro titolo al¬ l'ordine, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della de¬ tenzione non inferiore a sei mesi.

3. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la de¬ tenzione o una pena dsiciplinare.

Art. 173.

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pub¬ blico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contraria¬ mente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'origi¬ nale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la de¬ tenzione.

Art. 174.

Soppressione Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di documenti. tjj una persona 0 di procacciare a sè o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Consegui¬ mento frau¬ dolento di una falsa attestazione.

215 Art. 175.

Documenti sono tutti gli scritti destinati o atti a provare un ®j^funiZÌoni* tatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.

Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico uf¬ ficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dall'am¬ ministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

Le disposizioni degli articoli dal 172 al 174 si applicano pa¬ rimente ai documenti stranieri.

Art. 176.

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale mento6esia od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli dal 42 al 45 del Codice penale svizzero è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono rela¬ zioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 177.

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 178.

1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità mi- Denuncia litare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa mendace.

innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. iSe la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

216 Art. 179.

Falsa testi¬ Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete monianza, falsa perizia in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa falsa tradu¬ deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia zione od in¬ terpretazione. o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

Art. 179 bis.

Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 retti¬ fica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giu¬ dice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perchè, manifestando il vero, avrebbe espo¬ sto a procedimento penale sè medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezza¬ mento (art. 47).

Art. 195.

1. Competenza La competenza di punire le mancanze di disciplina com¬ In generale. messe in servizio spetta ai capi se si tratti di loro subalterni.

La stessa competenza spetta loro per punire le mancanze di di¬ sciplina commesse da altre persone sottoposte al loro comando (persone che in tempo di guerra seguono l'armata, prigionieri di guerra, internati), o di persone di condizione civile assunte dure¬ volmente o per servizi speciali nella truppa o al servizio di sin¬ gole persone appartenenti all'armata.

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al dipartimento militare federale o alle autorità militari canto¬ nali cui spetta. Il dipartimento militare federale può delegare questa competenza agli organi che da esso dipendono, in parti¬ colare a' suoi capiservizio e, nel caso di servizio attivo, ai co¬ mandanti territoriali.

Art. 215.

Le disposizioni del presente codice sulla prescrizione del¬ Prescrizione.

l'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente codice è computato.

Attenuazione di pene.

217 Art. 217.

La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Riabilitazione.

codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

È parimente regolata dalle disposizioni del presente codice la cancellazione della iscrizione nel casellario giudiziale di una con¬ danna pronunciata prima dell'attuazione del codice stesso.

Art. 226.

Le pene disciplinari non saranno iscritte nel casellario giudi- Casellario ziale. Del resto sono applicabili gli articoli dal 359 al 364 del Co- eiu zia e' dice penale svizzero.

Art. 227.

Soppresso.

II.

Gli articoli 214, 216 e 217 della legge federale del 28 giugno 1889 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'ar¬ mata federale sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni se¬ guenti che sono inserite nel Codice penale militare del 13 giu¬ gno 1927.

Il capo secondo del libro terzo di questo codice viene intito¬ lato come segue : Capo secondo.

Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza. Casellario giudiziale, Riabilitazione e Grazia.

VI. Della grazia.

Art. 232 bis.

La grazia può essere accordata per tutte le pene pronun- Norme, ciate mediante sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.

Art. 232 fer.

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice pe- Competenze, naie militare, il diritto di grazia spetta: a) Al Consiglio federale o, se è stato nominato, un coman¬ dante in capo dell'armata, a quest'ultimo, nelle cause giudicate da un tribunale militare.

218 Nel caso di condanna a morte, o quando la sentenza emana dal tribunale militare straordinario, il diritto di grazia appar¬ tiene all'Assemblea federale.

b) All'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalle assise federali o dalla corte penale federale.

c) All'autorità competente del Cantone, nelle cause giudi¬ cate dalle autorità cantonali.

Domanda di grazia.

Effetti.

Art. 232 quater.

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un cri¬ mine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo can¬ tonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

La domanda di grazia non sospende l'esecuzione della pena, fuorché nel caso di condanna a morte. Ê riservato l'articolo 211 della legge sull'organizzazione giudiziaria militare.

Art. 232 quinquies.

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sen¬ tenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzial¬ mente oppure commutate in pene meno gravi.

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

III.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entra in vigore la presente legge.

Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione della presente legge, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli è più favorevole.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Dr. Nietlispach.

Il Segretario: G. Bovet.

219 Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 13 giugno 1941.

Il Presidente: Albert M al Che.

Il Segretario : Leimgl'uber.

Il Consiglio federale decreta : La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 giugno 1941.

Per ordine del Consiglio federale svizzeroIl Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione : 26 giugno 1941.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1941.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale che adatta al Codice penale svizzero il Codice penale militare e la legge sull`organizzazione giudiziaria e procedura penale per l`armata federale (Del 13 giugno 1941.)

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