10.3

Allegato 10.3 Parte III:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2012 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2012-2595

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10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2012 del 9 gennaio 2013

1

Compendio

Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 39° rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese nel 2012 sono state adottate in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane e della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali. Nell'anno in esame non è invece stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso.

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Il protocollo numero 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, sopprime le misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner. Per garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE)1, da noi autorizzato, ha provveduto ad aumentare in tre fasi, fino al 1° ottobre 2012, l'imposizione doganale dello zucchero portandola a 17 franchi per 100 chilogrammi.

Il contingente doganale parziale per le patate, incluse le patate da semina, è stato temporaneamente aumentato di 3500 tonnellate, passando da 18 250 a 21 750 tonnellate. La mancanza di patate da tavola di buona qualità immagazzinate e il fabbisogno di patate da semina per la produzione 2013 hanno richiesto importazioni supplementari.

Il contingente doganale per animali della specie equina è stato provvisoriamente aumentato di 400 unità, passando da 3822 a 4222 capi. I cavalli che erano già stati importati nel 2011 per ammissione temporanea hanno gravato ulteriormente il contingente doganale al momento dell'imposizione definitiva all'importazione.

Sulla base della nostra autorizzazione, il DFE ha diminuito, al 1° ottobre 2012, l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili a causa delle variazioni dei prezzi sul mercato mondiale. Nel contempo sono state modificate anche le ali1

Dal 1° gennaio 2013: «Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)».

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quote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana collegate all'imposizione doganale per i cereali panificabili.

Il 1° dicembre 2012, l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili è stata ridotta di 1,30 franchi, passando a 13,90 franchi per 100 chilogrammi. Nel contempo il contributo al fondo di garanzia è stato aumentato dello stesso importo, passando a 5 franchi per 100 chilogrammi, al fine di mettere a disposizione i mezzi supplementari per il finanziamento delle scorte obbligatorie.

1.2

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Il 1° giugno e il 1° settembre 2012 sono entrati in vigore gli accordi di libero scambio con l'Ucraina e il Montenegro. In questo modo le preferenze tariffali concesse a titolo autonomo a questi Paesi nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) a favore dei Paesi in sviluppo sono state soppresse e sostituite da concessioni tariffali convenzionali. Pertanto l'Ucraina e il Montenegro sono stati stralciati, il 1° giugno e il 1° settembre 2012, dall'elenco dei Paesi e territori in sviluppo dell'ordinanza del 16 marzo 20072 sulle preferenze tariffali.

Il 1° settembre 2012 il Sudan del Sud è stato aggiunto all'elenco dei Paesi e territori in sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali. Nel contempo, l'elenco è stato armonizzato con quello dei Paesi del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

1.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19744 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19815 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2012 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

2 3 4 5

RS 632.911 RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

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Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 20 febbraio, del 19 giugno e del 18 settembre 2012 (RU 2012 897 3565 5063)

Modifica dell'imposizione doganale sullo zucchero Conformemente al protocollo numero 2 del 22 luglio 19726 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 19727 concluso tra la Svizzera e l'UE, negli scambi commerciali entrambi i partner rinunciano bilateralmente alle misure di compensazione dei prezzi previste per lo zucchero e i tipi di zucchero delle voci di tariffa 1701­1703. Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. Secondo la regolamentazione in vigore nell'UE, il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 5 OIAgr, il DEFR è incaricato di adeguare periodicamente le aliquote doganali di questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano dai prezzi di mercato praticati nell'UE. L'imposizione doganale deve essere adeguata solo se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'UE di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso. I prezzi sono determinati sulla base delle informazioni borsistiche e di quelle riguardanti i prezzi.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) per la voce di tariffa 1701.9999 determinante è stata aumentata tre volte nell'anno in rassegna: il 1° marzo da 6 a 11 franchi per 100 chilogrammi, il 1° luglio a 14 franchi per 100 chilogrammi e il 1° ottobre a 17 franchi per 100 chilogrammi.

Le modifiche del 20 febbraio, del 19 giugno e del 18 settembre 2012 dell'allegato 1 numero 18 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole (OIAgr) sono state effettuate nell'ambito della delega di competenze al DEFR approvata dal Parlamento (art. 5 OIAgr; art. 1 lett. b del decreto federale del 12 giugno 20079 che approva misure concernenti la tariffa delle dogane) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva.

6 7 8 9

RS 0.632.401.2 RS 0.632.401 RS 916.01 FF 2007 4559

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Modifiche del 23 aprile e del 19 ottobre 2012 (RU 2012 2337 5679) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate (patate da semina comprese) Una parte delle patate immagazzinate non ha potuto essere venduta come patate da tavola a causa della cattiva qualità. Al fine di coprire il fabbisogno indigeno nella tarda primavera, nell'allegato 3 numero 7 OIAgr il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate, patate da semina comprese, è stato provvisoriamente aumentato di 3000 tonnellate passando da 18 250 a 21 250 tonnellate. Per coprire il fabbisogno di patate da semina per la produzione 2013, il contingente doganale parziale è stato temporaneamente aumentato di 500 tonnellate passando a 21 750 tonnellate.

Le quantità supplementari hanno potuto essere importate dall'8 maggio al 9 giugno (patate da tavola) e dal 6 novembre al 31 dicembre 2012 (patate da semina).

La durata di validità delle modifiche del 23 aprile e del 19 ottobre 2012 à stata limitata alla fine del 2012. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 23 maggio 2012 (RU 2012 3437) Aumento temporaneo del contingente doganale per animali della specie equina Il contingente doganale per animali della specie equina nell'allegato 3 numero 1 OIAgr è stato temporaneamente aumentato di 400 unità passando da 3822 a 4222 capi. A inizio 2012 il contingente doganale è stato impiegato in misura eccessiva poiché molti cavalli che erano stati importati nel 2011 per ammissione temporanea sono stati oggetto di un'imposizione definitiva. L'aumento era principalmente volto a compensare tale impiego supplementare.

La durata di validità della modifica del 23 maggio 2012 è stata limitata alla fine del 2012. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 17 settembre 2012 (RU 2012 5059) Adeguamento delle aliquote di dazio per i cereali e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana Ai sensi dell'articolo 6 OIAgr, il DEFR stabilisce l'aliquota di dazio del contingente per cereali panificabili al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Al riguardo si basa su informazioni borsistiche e informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. Il prezzo per i cereali importati più l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) deve, in linea di massima, corrispondere al prezzo di riferimento. Non appena il prezzo si scosta di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso, il Dipartimento deve adeguare l'imposizione doganale.

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Le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, come ad esempio la farina, sono stabilite dal DEFR sulla scorta dell'imposizione doganale per le materie prime, dei valori di resa (resa media nella trasformazione dei cereali) e di un sopraddazio pari al massimo a 20 franchi per 100 chilogrammi.

Fondandosi su tale meccanismo il DFE ha diminuito l'aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili il 1° ottobre 2012 di 4,10 franchi a 15,20 franchi per 100 chilogrammi. Nel contempo sono state adeguate le aliquote di dazio per i cereali trasformati collegate alle aliquote di dazio per i cereali panificabili. Ad esempio l'aliquota per la farina di grano tenero della voce di tariffa 1101.0048 è stata ridotta di 5,50 franchi a 45,20 franchi per 100 chilogrammi. Il 1° aprile e il 1° luglio 2012 nonché il 1° gennaio 2013 non sono state necessarie misure, dato che la fascia di fluttuazione non è stata superata.

La modifica del 17 settembre 2012 dell'allegato 1 numero 15 OIAgr è stata effettuata nell'ambito della delega di competenze al DEFR approvata dal Parlamento (art. 6 OIAgr; art. 1 lett. c del decreto federale del 10 marzo 200910 che approva misure concernenti la tariffa delle dogane) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione.

Modifica del 31 ottobre 2012 (RU 2012 6229) Diminuzione dell'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili a favore del contributo al fondo di garanzia per il finanziamento delle scorte obbligatorie Per finanziare il fondo di garanzia delle scorte obbligatorie di cereali panificabili, grano duro e alimenti per animali, sulle importazioni di questi prodotti vengono riscossi contributi. A causa dei continui aumenti di prezzo che da anni riguardano gli alimenti per animali sui mercati internazionali di materie prime agricole, le aliquote doganali e in parte i contributi al fondo di garanzia hanno dovuto essere ridotti affinché i prezzi delle merci e l'imposizione doganale non superino il prezzo di riferimento.

In seguito al calo delle entrate provenienti dai contributi ai fondi di garanzia, dal 2007 il fondo di garanzia dei cereali presenta un'eccedenza annua delle spese. Attraverso la rivalutazione delle scorte obbligatorie e l'aumento dei contributi al fondo di garanzia dei cereali panificabili e degli alimenti per animali il fondo dovrebbe stabilizzarsi.

Dopo aver consultato la Commissione di periti doganali, con effetto al 1° dicembre 2012 l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili nell'allegato 1 numero 15 OIAgr è stata ridotta di 15,20 franchi a 13,90 franchi per 100 chilogrammi. In tal modo è stato possibile aumentare il contributo al fondo di garanzia, a imposizione doganale invariata, da 3,70 a 5 franchi per 100 chilogrammi. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha contestualmente diminuito le aliquote di dazio per gli alimenti per animali (allegato 2 OIAgr), affinché anche per questi prodotti i contributi al fondo di garanzia potessero essere aumentati in modo adeguato.

10

FF 2009 1911

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2.2

Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911) Modifiche del 9 maggio e del 15 agosto 2012 (RU 2012 2749 4331)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in relazione all'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) con l'Ucraina e il Montenegro L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi in sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffali. Se la Svizzera conclude un ALS con un Paese in sviluppo, questo viene stralciato dal suddetto elenco. Le preferenze tariffali concesse a titolo autonomo sono quindi sostituite da concessioni tariffali convenzionali.

Dopo la chiusura della procedura di ratifica degli ALS con l'Ucraina (decreto federale dell'8 marzo 201111) e il Montenegro (decreto federale del 7 marzo 201212) approvati dal Parlamento, le concessioni tariffali fissate in tali accordi sono state trasposte nel diritto svizzero con effetto al 1° luglio e al 1° settembre 2012.

L'Ucraina e il Montenegro sono stati pertanto stralciati dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'ordinanza sulle preferenze tariffali a seguito dell'entrata in vigore di tali ALS.

Inclusione del Sudan del Sud nell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo; armonizzazione dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo con quello dei Paesi del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) La Svizzera riprende, per quel che concerne l'applicazione delle preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, l'elenco dei Paesi del CAS dell'OCSE. Il Sudan del Sud è stato ora incluso nel suddetto elenco, mentre le Barbados nonché Trinidad e Tobago sono stati stralciati. Le Maldive sono passate dalla categoria dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) in quella superiore dei Paesi sviluppati. Ad avvenuta conclusione di un'iniziativa a favore della riduzione del debito internazionale nella Repubblica democratica del Congo, in Guinea-Bissau, Kirghizistan, Liberia e Togo, le indicazioni della colonna D dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali sono state soppresse. Ad eccezione del Kirghizistan, passato nella categoria dei Paesi sviluppati, tali Paesi continuano a fruire di preferenze tariffali concesse ai PMP. Le citate modifiche sono entrate in vigore il 1° settembre 2012.

11 12

RU 2011 3007 RU 2012 4389

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2.3

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 199813 sull'agricoltura, il legislatore ha stabilito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 OIAgr il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

Tali dati vengono pubblicati in Internet dall'Ufficio federale dell'agricoltura (www.import.ufag.admin.ch).

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RS 910.1

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