Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Proroga e modifica del 23 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 ottobre 2009, del 10 gennaio 2011, del 22 marzo 2011, del 6 febbraio 2012 e del 13 dicembre 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione è prorogata sino al 30 giugno 2014.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8 2. Vacanze (art. 29.1) La restante parte dell'allegato 8 rimane invariata.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 30 giugno 2014.

23 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2009 6957, 2011 1259 3255, 2012 1249 8593 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

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