Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 31 agosto 2012 e nella procedura per circolazione degli atti dell'11 settembre 2012, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Università di Zurigo, Centro di Gerontologia, progetto «Langzeitopiattherapie in Zürcher Pflegezentren (Masterarbeit)», concernente la domanda del 2 luglio 2012 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Alla dr. med. Gabriela Bieri-Brüning, Geriatrischer Dienst der Stadt Zürich, in qualità di responsabile per la raccolta dei dati, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i numeri 2 e 3 della presente decisione.

b)

Alla Signora Damaris Schmid, studentessa in medicina alla facoltà di medicina dell'Università di Zurigo, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i numeri 2 e 3 della presente decisione.

Le titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione particolare a)

Ai medici curanti dei Pflegezentren di Zurigo e al loro personale ausiliario, è rilasciata l'autorizzazione di consentire alle titolari di cui al numero 1 la visione delle cartelle cliniche elettroniche di pazienti che durante l'anno 2010 sono stati sottoposti a una terapie a lungo termine con oppioidi. La visione deve servire esclusivamente alla raccolta di dati necessari alla realizzazione del progetto di cui al numero 3. I dati devono servire unicamente allo scopo enunciato al numero 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Langzeitopiattherapie in Zürcher Pflegezentren (Masterarbeit)».

4. Protezione dei dati comunicati Le titolari dell'autorizzazione sono tenute ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati. Tali misure devono corrispondere allo stato della tecnica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati La dr. med. Gabriela Bieri-Brüning in qualità di responsabile per la raccolta dei dati per il progetto in questione, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

d)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone interessate. Al termine del progetto, un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire alla Commissione peritale per conoscenza.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici che prendono parte al progetto in merito all'evoluzione del progetto e alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Nel documento si deve menzionare che non possono essere raccolti dati di pazienti che hanno vietato l'utilizzo dei propri dati a scopo di ricerca. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alle titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

12 febbraio 2013

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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