13.039 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2012 del 22 maggio 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2012.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012­2317

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2012.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali per i quali la Svizzera si è impegnata, vale a dire che ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno e gli accordi applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'8 giugno 2012 2.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di modernizzazione delle procedure giudiziarie grazie all'introduzione di videoconferenze, concluso il 10 febbraio 2012 2.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, concluso il 2 marzo 2012 2.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sostegno alla pedagogia forestale, concluso il 7 maggio 2012 2.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di inventario per una migliore protezione di specie minacciate, animali e vegetali, nelle zone «Natura 2000», concluso il 9 maggio 2012 2.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di inventario per migliorare la protezione di specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy, concluso il 9 maggio 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di piani d'utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, concluso il 9 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla conservazione di zone locali protette e zone «Natura 2000», concluso il 9 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, concluso il 9 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili, concluso il 10 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sostegno a una polizia di prossimità, concluso il 2 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, concluso il 10 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto per misure più efficaci contro le piene nella città di Miskolc, concluso il 10 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni sanitarie nelle regioni svantaggiate, concluso il 12 luglio 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e quello per le borse di studio per i giovani non abbienti, concluso il 12 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto «Dolin Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro», concluso il 7 settembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie, concluso il 16 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di misure di rigenerazione e protezione per la conservazione e il ripristino delle lanche della Vistola, concluso il 27 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di programma di prevenzione contro l'epatite C, concluso il 9 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto per migliorare l'efficacia della gestione della migrazione, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dentale per bambini in età prescolare, concluso il 14 giugno 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto per migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione della sicurezza nella circolazione stradale, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Dipartimento delle relazioni interetniche, concernente il progetto di fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati, concluso il 13 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Dipartimento delle relazioni interetniche, concernente il progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, concluso il 20 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di informazione della polizia slovacca, concluso il 26 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto per una migliore assistenza e integrazione dei bambini e giovani disabili della regione di Stará ubova, concluso il 26 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento delle strutture sociali nella regione di Kosice, concluso il 26 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento dell'offerta di assistenza a bambini disabili e alle loro famiglie, concluso il 26 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento della formazione professionale nonché della preparazione al mercato del lavoro, concluso il 26 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto «Centro turistico ­ Paradiso slovacco», concluso il 21 febbraio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata
dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di risanamento del patrimonio culturale e storico dell'industria mineraria e siderurgica nel Comune di Zemplinska Hamre, concluso il 21 febbraio 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di sviluppo della regione e promozione del marchio «Tokaj>», concluso il 21 febbraio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto volto a migliorare il futuro delle comunità Rom, concluso il 23 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia, concernente il progetto di acquisto di apparecchi di radioterapia presso la clinica universitaria di Maribor, concluso il 29 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, concluso il 6 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sviluppo di un'infrastruttura TI integrata per la polizia ceca, concluso il 9 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di acquisto di un sistema di dati conforme alle norme dell'UE per la polizia ceca, concluso il 9 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della formazione delle squadre di pronto intervento della polizia ceca, concluso il 20 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di acquisto di equipaggiamenti di protezione di elevata qualità per le unità speciali della polizia ceca, concluso il 16 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento dell'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga, concluso il 12 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Ostrava, concluso il 12 ottobre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, concluso il 18 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Elisabeth, concluso il 28 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Ohrada, concluso il 28 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Wenceslas, concluso il 28 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Bilovec, concluso il 30 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Sobotin, concluso il 30 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Opava, concluso il 30 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia, concluso il 4 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Roznov pod Radhostem, concluso il 5 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di misure efficaci contro la corruzione e la
criminalità economica, concluso il 19 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare il lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria, concluso il 19 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di un registro centrale delle armi da fuoco, concluso il 20 dicembre 2012 2.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, concluso il 20 dicembre 2012 2.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione della società dal terrorismo e dall'estremismo, concluso il 21 dicembre 2012 2.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) e messaggio del 1° settembre 2010 concernente la proroga e l'aumento del quarto credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2010 5631) 2.2.1 Accordo tripartito tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero degli interni e dall'Istituto albanese di ricerca urbana, concernente il progetto di sostegno alla conferenza di alto livello sul ruolo della decentralizzazione nel consolidamento della democrazia albanese e dell'integrazione del Paese in Europa, concluso il 30 ottobre 2012 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'istruzione e della scienza e dal Ministero del lavoro, delle questioni sociali e delle pari opportunità, concernente il progetto di sostegno alla formazione, anche professionale, in Albania, concluso il 3 febbraio 2012 2.2.3 Accordo tra la DSC e l'Armenia, rappresentata dal Ministero dell'amministrazione regionale, concernente l'allevamento di bestiame nelle regioni sudorientali del Paese, concluso il 13 giugno 2012 2.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero degli affari civili, concernente il sostegno al progetto di un centro regionale di sviluppo sanitario (CRSS) nell'Europa sudorientale volto a potenziare le capacità degli specialisti e delle associazioni dei consumatori nel settore della sanità mentale, concluso il 19 giugno 2012 2.2.5
Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il finanziamento del progetto di introduzione di una gestione decentralizzata delle acque di scarico nel Cantone di Una-Sana, concluso il 21 settembre 2012 2.1.59

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente il programma per la fondazione dell'istituto di psichiatria forense Sokolac, concluso il 5 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di realizzazione di un sistema notarile in Kosovo, fase 3, concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di psichiatria clinica e psicoterapia nel Kosovo, concluso il 14 settembre 2012 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto di risanamento del sistema ecologico del lago di Prespa e di realizzazione di un programma per la sua gestione, concluso il 18 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Uzbekistan concernente l'ampliamento del progetto di gestione integrata delle risorse idriche in Asia centrale, concluso il 19 settembre 2011 Accordo sulla gestione del fondo fiduciario tra la DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al secondo fondo fiduciario per il consolidamento delle capacità necessarie per attuare il sistema di pianificazione integrato in Albania, concluso il 22 dicembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente una partecipazione finanziaria al progetto di aiuto budgetario alle riforme nel settore sanitario in Kirghizistan, concluso il 6 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il progetto di aiuto budgetario al programma di riforma sanitaria del Kirghizistan, concluso l'8 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo supplementare al «Trust Fund» per la promozione della parità tra i sessi nei Balcani occidentali, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e e il Consiglio d'Europa concernente il progetto di consolidamento delle strutture delle autorità locali e della cooperazione tra i funzionari locali in Albania, concluso il 26 settembre 2012 Accordo tra la
Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FICR concernente il progetto comune di integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati grazie all'istruzione (fase di transizione), concluso il 29 marzo 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale in Macedonia, concluso il 29 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un finanziamento al progetto di aiuto budgetario per riforme nel settore sanitario del Kirghizistan, concluso il 15 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il progetto sull'iniziativa per la sicurezza della popolazione in Kirghizistan, concluso il 12 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario per sostenere il consiglio di coordinamento dei donatori in Tagikistan, concluso il 29 febbraio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di risanamento dell'ecosistema del lago di Prespa e di attuazione del programma di sfruttamento del lago, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo, concluso il 22 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di consolidamento della vigilanza e della trasparenza del Parlamento serbo, concluso il 22 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ufficio di cooperazione della DSC a Duschanbe, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Tagikistan, concernente un mandato di attuazione del programma «Accesso alla giustizia», concluso il 1° dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ufficio di cooperazione della DSC a Duschanbe, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Tagikistan, concernente un contributo finanziario al progetto volto a dare ai Comuni rurali i mezzi per accedere a migliori condizioni di vita e alla sicurezza sociale, concluso il 7 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente una partecipazione ai costi del Progetto «Gestione dello sviluppo regionale e locale in Georgia», concluso l'11 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS,
rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente il Progetto «Modernizzazione della formazione professionale e del sistema educativo della Georgia», concluso l'11 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto del PNUS destinato a sostenere a livello regionale l'integrazione dei Rom nei Balcani occidentali, concluso il 12 dicembre 2012 2.2.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune destinato a favorire mediante l'educazione l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati (fase di transizione), concluso il 10 aprile 2012 2.2.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF, concernente il progetto di riforma dei servizi sociali in Albania, concluso il 26 settembre 2012 2.3 Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) 2.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente la gestione dei mezzi assegnati dalla Svizzera al fondo destinato a sostenere la società civile in Nicaragua, concluso il 18 marzo 2011 2.3.2 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Belgio, rappresentato dal Servizio pubblico federale Affari esteri, commercio estero e cooperazione per lo sviluppo, concernente un programma di sostegno alla decentralizzazione nel Burundi, concluso il 2 agosto 2012 2.3.3 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno all'educazione e alla formazione dei bambini esclusi dal sistema educativo, concluso il 15 dicembre 2011 2.3.4 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore della comunicazione a livello comunitario, concluso il 15 dicembre 2011 2.3.5 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore dell'alfabetizzazione e dell'educazione degli adulti, concluso il 15 dicembre 2011 2.3.6 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore della sanità (ASSAN), concluso il 15 dicembre 2011 2.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin concernente la «Pubblicazione del piano di monitoraggio, valutazione e revisione del piano nazionale di sviluppo della sanità», concluso il 1° giugno 2012 2.3.8 Accordo
tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin concernente l'«Organizzazione della revisione annuale del settore sanitario nei dipartimenti e nelle zone sanitarie di Borgou e Alibori», concluso il 1° giugno 2012 2.2.28

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Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno al buon governo locale ­ decentralizzazione, concluso il 12 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno allo sviluppo rurale, concluso il 12 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera alle casse malati, concluso il 12 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno a un progetto di costruzione di un ponte sospeso, concluso il 29 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dell'ambiente, concernente il progetto relativo al piano nazionale dei bacini imbriferi, concluso il 20 dicembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, concernente il programma di gestione sostenibile delle risorse naturali a Cochabamba, concluso il 21 dicembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto di creazione di un lessico costituzionale, concluso il 2 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Centro internazionale di agricoltura tropicale, concernente il progetto destinato a migliorare l'avicoltura nelle aziende familiari al fine di ridurre la povertà e incrementare la sicurezza alimentare, concluso il 16 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Tribunale agroambientale, concernente il progetto FORDECAPI, concluso il 2 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal comandante supremo delle forze armate boliviane, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 16 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Direzione nazionale delle prigioni di Stato, concernente la costruzione di due celle di prigione, due stanze da bagno e una piccola biblioteca nel carcere di Riberalta, concluso il 20 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Vice-presidente, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 14 settembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza istituzionale e della lotta contro la corruzione, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 27 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Comune autonomo di La Paz, concernente il contributo al programma per l'impiego della tecnologia dell'informazione e della comunicazione destinato a rafforzare e diffondere la cultura, concluso il 12 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, concernente il sostegno strategico dello Stato, concluso il 12 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il sostegno delle attività strategiche dello Stato, concluso il 10 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, dal Viceministero dell'educazione superiore e dalla Direzione generale dell'educazione superiore tecnica, tecnologica, linguistica e artistica, concernente il progetto per il consolidamento del sistema plurinazionale di certificazione delle competenze (SPCC), concluso il 12 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Procuratore generale dello Stato, concernente la riunione internazionale sulle procedure giuridiche in materia di difesa dello Stato, concluso il 17 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di urbanizzazione e allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso, concluso il 1° luglio 2011 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere 2011­2013, concluso il 5 luglio 2011 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma relativo al risanamento degli stagni della città di Dori, concluso il 15 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di «Risanamento degli stagni della città di Dori», concluso il 15 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso concernente l'attuazione del progetto «Accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per le comunità», concluso il 27 giugno 2012

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Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma destinato alla promozione della formazione professionale, concluso il 15 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma destinato a sostenere la decentralizzazione, concluso il 28 febbraio 2012 Accordo quadro tra la Svizzera e il Burundi concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, concluso il 20 aprile 2012 (RS 0.974.221.8) Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cuba, rappresentata dalla Stazione sperimentale di pascoli e foraggi, concernente il progetto BIOMAS: la biomassa quale fonte di energia rinnovabile per le regioni rurali, concluso il 19 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Land and Agrarian Rights Campaign» in Nepal, concluso il 5 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata da IBIS, e la Germania, rappresentata dalla GIZ, concernente la gestione dei mezzi assegnati dalla Svizzera al fondo destinato a sostenere la società civile in Nicaragua per un governo democratico, concluso il 6 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Promoting Access to Justice for Victims of Human Rights Violations in Nepal by Campaigning against Impunity and Prevention of Torture», concluso il 15 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero degli sfollati interni originari dei territori occupati, dell'alloggio e dei rifugiati (MRA) e dal Comune di Tskaltubo per l'attuazione del progetto «Alloggi durevoli per gli sfollati interni insediati nel complesso «Cottage 1» della città di Tskaltubo (IMERETI)», concluso il 1°novembre 2011 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale e le infrastrutture, dal Ministero dell'interno, dal Ministero per la protezione dell'ambiente e dagli uffici dei due rappresentanti dello Stato concernente il progetto «Sistema di prevenzione e di preparazione Fase I: riduzione dei rischi di catastrofi naturali a livello locale», concluso il 28 dicembre 2011 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni, concernente il progetto «DINEPA ­ Sostegno istituzionale al settore acqua potabile nelle zone rurali», concluso il 30 novembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dall'Istituto nazionale per la formazione professionale, concernente il progetto «Rafforzamento della gestione dei centri di formazione professionale», concluso il 30 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani, concluso il 20 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente l'iniziativa volta a sostenere l'agrobiodiversità in Laos, concluso il 14 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente un contributo ai provvedimenti di riforma dell'Istituto tecnico di agricoltura e silvicoltura Luang Prabang, concluso il 17 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente il sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 17 dicembre 2012 Convenzione di partenariato tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Madagascar, rappresentato dall'Ufficio del Vice primo ministro competente per lo sviluppo e la pianificazione del territorio, concernente la finalizzazione del documento «SNAT horizon 10 ans» e l'elaborazione di una proposta di legge sulla pianificazione del territorio in Madagascar, concluso il 5 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il programma di buon governo e decentralizzazione in Mongolia, concluso il 17 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto destinato a sostenere il sistema della sanità veterinaria in Mongolia, concluso il 5 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente la seconda fase del progetto destinato a promuovere la decentralizzazione dell'infrastruttura rurale e a garantire mezzi di sussistenza, concluso il 1° febbraio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto destinato a promuovere il buon governo, concluso il 9 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma di approvvigionamento idrico rurale - sostegno al settore dell'acqua potabile e dell'igiene, concluso il 14 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger, concluso il 14 marzo 2012

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Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il sostegno alle organizzazioni contadine del Niger ai fini di una migliore sicurezza alimentare, concluso il 14 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma di educazione non formale (PENF), concluso il 14 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma destinato a sostenere la formazione professionale rurale in Niger (FOPROR), concluso il 14 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Segretariato permanente del codice fondiario, concernente le condizioni d'impiego del contributo della DSC a favore delle attività prioritarie del Segretariato, concluso il 29 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, e il PNUS concernente il programma destinato a rafforzare la gestione pubblica a favore del Nicaragua, concluso il 9 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID), la Finlandia e il Nepal concernente il Progetto «Multistakeholder Forestry Project (MSFP)» sostenuto dalla DSC, concluso il 23 gennaio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID), concernente il sostegno finanziario concesso al Centro internazionale di ricerca ICIPE, concluso il 5 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, il Regno Unito, la Danimarca e la Norvegia concernente l'istituzione di un fondo destinato a sostenere gli sforzi per assicurare un ordinamento giuridico transitorio nel Nepal, concluso il 1° maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale (DFID), l'Irlanda, rappresentata dall'Ambasciata d'Irlanda in Tanzania, e la Danimarca, rappresentata dall'Ambasciata di Danimarca in Tanzania, concernente il sostegno all'attuazione del fondo per i media tanzanesi (TMF), concluso il 19 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente il partenariato Svizzera ­ Russia nel consiglio esecutivo del Fondo verde per il clima, concluso il 4 settembre 2012 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, la Svezia, i Paesi Bassi e la Bolivia concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 30 ottobre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alla cartografia delle risorse idriche, concluso il 7 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma per la gestione delle acque meteoriche nel Sahel ciadiano, concluso il 30 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDB concernente il sostegno alla riforma del sistema di sicurezza in Honduras, concluso il 30 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un contributo al programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico», concluso il 25 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un contributo al Programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico», concluso il 25 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri di ricerca del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 19 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund» per programmi riguardanti le foreste (PROFOR) ­ accordo concernente un contributo supplementare, concluso il 12 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente la piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multi-donatore, concluso il 12 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il programma sull'acqua e l'igiene degli insediamenti in America latina e nei Caraibi, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un «Multi-Donor Trust Fund» Banca mondialeONU: partenariato in contesti fragili e di conflitto, concluso il 4 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo al Fondo per le vittime di sfollamenti forzati e lo sviluppo, concluso il 12 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro internazionale di ricerca sui legumi (AVRDC) concernente il contributo al progetto «Produzioni orticole nelle scuole primarie», concluso il 13 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO) concernente il trasferimento temporaneo di un esperto svizzero nella regione della CEDEAO, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la DSC e la FAO nel Burkina Faso concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso il 4 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Rafforzamento della governance nel settore della sicurezza alimentare e dell'alimentazione mediante la Commissione sulla sicurezza alimentare mondiale», concluso il 13 settembre 2012 Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO nel Burkina Faso concernente il progetto volto a promuovere le capacità di resilienza della popolazione pregiudicata dalla crisi alimentare nel Burkina Faso, mediante il sostegno dell'allevamento di bestiame minuto, concluso il 6 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo al programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane, concluso il 25 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane 2013­2017, concluso il 13 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2014 a Roma, concluso il 13 dicembre 2012 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per lo svolgimento della Conferenza internazionale dei parlamentari 2012 concernente l'attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPD), Istanbul, 24­25 maggio 2012, concluso il 27 febbraio
2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto per la crescita verde globale (GGGI) concernente un contributo alla componente acqua dell'Istituto,concluso il 12 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Società finanziaria internazionale (IFC) concernente un contributo generale al «2030 ­ Water Resources Group», concluso il 3 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente la « Multilateral Organizations Performance Assessment Network» (MOPAN), concluso il 30 ottobre 2012 Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il sostegno delle attività post Busan di Parigi 21, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo per una conferenza a New York, concluso l'8 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo a due conferenze nell'Africa occidentale, concluso il 25 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla diffusione di un manuale sull'impegno della diaspora, concluso il 25 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo all'atelier di lavoro organizzato a Mauritius nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2012, concluso il 12 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente la concessione di un contributo destinato all'organizzazione di discussioni tematiche in vista del dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite su migrazione internazionale e sviluppo 2013, concluso il 18 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DSC, e l'OIM concernente il programma di stabilizzazione delle comunità con un'elevata percentuale di rimpatri, concluso il 12 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al rapporto sulle migrazioni internazionali 2013, concluso il 20 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente il progetto di rafforzamento del segretariato per la formazione professionale del Bangladesh, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e della protezione dei migranti per lavoro in Tunisia, Marocco, Libia ed Egitto, concluso l'11 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia (OMM) concernente un contributo al progetto «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation», concluso il 12 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia (OMM) concernente l'implementazione del progetto CLIMANDES, concluso il 21 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e il PAM concernente il sostegno a un sondaggio presso la popolazione sulla situazione alimentare dei bambini, concluso l'11 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, concluso il 6 dicembre 2012 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno nel Burkina Faso, concluso il 18 dicembre 2012 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno ad Haiti, concluso il 18 dicembre 2012 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare alle attività del PAM condotte sul terreno nel Benin, Burkina Faso, Mali e Niger, concluso il 28 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il processo di riforma del Governo nazionale del Laos concluso il 13 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno della società civile nel Laos, concluso il 13 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'attuazione del processo di riforma del Governo nazionale del Laos, concluso il 13 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo di offerte di formazione a distanza e di strumenti volti a rafforzare le capacità nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, concluso il 3 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a sostegno dell'«African Peer Review Mechanism» (APRM), concluso il 5 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC (Ufficio della cooperazione nel Ciad), e il PNUS concernente la partecipazione ai costi di terzi, concluso l'11 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto di transizione del Nepal grazie a una migliore coerenza delle Nazioni Unite, concluso il 30 luglio 2012

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2.3.113 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la realizzazione del progetto Iniziativa povertà e ambiente in Laos, concluso il 1° agosto 2012 2.3.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sostegno alle elezioni legislative e municipali nel Burkina Faso 2012», concluso l'11 settembre 2012 2.3.115 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il rinnovo dell'edificio dell'ONU ad Hanoi, concluso il 17 settembre 2012 2.3.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Sostegno al processo elettorale in Tunisia», concluso il 27 settembre 2011 2.3.117 Accordo tra la Svizzera, il coordinatore locale dell'ONU e il PNUS concernente l'attuazione del progetto di unificazione delle organizzazioni subordinate dell'ONU in Vietnam, concluso il 10 ottobre 2012 2.3.118 Third Party Cost Sharing Agreement tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al «Global Partnership», concluso il 12 ottobre 2012 2.3.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la prevenzione della violenza sulle donne in Nicaragua, concluso il 17 ottobre 2012 2.3.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC per il tramite del suo Ufficio in Mozambico, e il PNUS concernente una partecipazione ai costi di terzi nel settore dello sminamento, concluso il 23 ottobre 2012 2.3.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione della DSC ai costi della Conferenza sullo sviluppo umano in Nicaragua, concluso il 25 ottobre 2012 2.3.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC per il tramite dell'Ufficio della cooperazione in Africa del Sud, e il PNUS concernente una partecipazione ai costi di terzi, concluso il 5 novembre 2012 2.3.123 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al coordinamento dello sviluppo nel Laos, concluso il 22 novembre 2012 2.3.124 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto BASAL (basi ambientali per garantire la sicurezza alimentare), concluso il 23 novembre 2012 2.3.125 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il miglioramento della gestione dell'informazione per aumentare l'efficacia dell'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo nel Myanmar, concluso il 1° dicembre 2012

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2.3.126 Accordo tripartito sulla ripartizione dei costi tra la Svizzera, il PNUS e l'Afghanistan concernente il progetto «Unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo», concluso il 1° dicembre 2012 2.3.127 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un fondo fiduciario multi-donatore Banca mondiale-Nazioni Unite: partenariato in contesti fragili e di conflitto, concluso il 7 dicembre 2012 2.3.128 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), un organo sussidiario dell'ONU, concernente il progetto di sostegno della trasformazione del settore dell'alloggio a Cuba e di sviluppo di un profilo abitativo nazionale, concluso il 12 luglio 2012 2.3.129 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 6 luglio 2012 2.3.130 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'UNCCD per l'allestimento di rapporti online (Performance Review & Assessment of Implementation, PRAIS), in vista dell'attuazione del piano strategico (2008­2018), concluso il 20 luglio 2012 2.3.131 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa UNECE concernente un contributo al programma «PostMDG/SDG Water Goal», concluso il 18 dicembre 2012 2.3.132 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante una maggiore trasmissione di conoscenze e lingue indigene nella riserva della biosfera di Bosawas in Nicaragua, concluso il 7 maggio 2012 2.3.133 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD), concluso il 29 maggio 2012 2.3.134 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2012, 2013 e 2014, concluso il 5 giugno 2012 2.3.135 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo al progetto di «Governance nella gestione della falda freatica mediante canalizzazioni nelle zone confinanti», concluso il 4 dicembre 2012 2.3.136 Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO riguardante il rafforzamento delle capacità di gestione delle sedi di patrimonio mondiale Bagan e Myanmar, concluso il 6 dicembre 2012

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2.3.137 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto «Promozione della protezione e del rafforzamento dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania», concluso il 7 dicembre 2011 2.3.138 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla pubblicazione sul tema «Migrazione, gioventù e diritti dell'uomo», edita dal Gruppo sulle migrazioni globali («Global Migration Group»), concluso il 18 luglio 2012 2.3.139 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSCper il tramite dell'Ufficio della cooperazione in Sudafrica, e l'UNICEF riguardante il sostegno ai Fondi di protezione dell'infanzia a favore di un piano nazionale d'azione per gli orfani e i bambini in pericolo nello Zimbabwe, concluso il 4 dicembre 2012 2.3.140 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 5 dicembre 2012 2.3.141 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR riguardante il progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad (RésEAU)», concluso il 30 marzo 2012 2.3.142 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR riguardante un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica, concluso il 29 giugno 2012 2.3.143 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante un contributo al Consiglio dell'approvvigionamento idrico e sanitario (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC), concluso il 23 gennaio 2012 2.3.144 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante la messa a disposizione di mezzi per la supervisione dell'UNOPS, concluso il 16 luglio 2012 2.3.145 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante un contributo generale al programma «UN-Water», concluso il 6 agosto 2012 2.3.146 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN Women riguardante il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 6 dicembre 2012 2.3.147 Accordo di cofinanziamento fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women riguardante un contributo al fondo per la parità fra i sessi, concluso il 17 dicembre 2012 2.4 Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario
internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) e messaggio del 6 giugno 2011 concernente la proroga e l'aumento del credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2011 4453)

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Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dal Ministero per l'aiuto in caso di catastrofe in Armenia, riguardante il progetto di sostegno del Centro nazionale di gestione delle crisi, concluso il 14 marzo 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione cinese in materia di terremoti, riguardante la collaborazione in caso di un terremoto, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo fra il DFAE e il Ministero degli affari esteri della Corea del Nord, concluso il 5 giugno 2012 Accordo fra la DSC e il Ministero del territorio e della protezione dell'ambiente della Corea del Nord (MoLEP) riguardante la gestione dei pendii, concluso il 2 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero per gli sfollati interni, riguardante il sostegno nel trasferimento degli sfollati interni, concluso il 26 novembre 2011 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dai Ministeri dello sviluppo regionale e dell''infrastruttura e per gli sfollati interni riguardante il progetto «Forme d'abitazione sociale accompagnate in quattro città della Georgia», concluso il 7 maggio 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Myanmar, rappresentato dal Ministero dell'educazione, riguardante la costruzione di infrastrutture sociali, concluso il 13 gennaio 2012 Accordo quadro tra la Svizzera e lo Yemen concernente la cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 28 aprile 2012 (RS 0.974.279.8) Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo specifico 2012 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 31 gennaio 2012 Accordo tra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo 2012 al Fondo centrale di risposta d'emergenza, concluso l'8 marzo 2012 Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 2 agosto 2012 Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno alle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Somalia, concluso il 15 agosto 2012 Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo speciale 2012­2013 alle attività di rafforzamento del coordinamento umanitario, concluso il 27 agosto 2012 Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno delle attività dell'OCHA nel Sudan del Sud, concluso il 1° novembre 2012

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Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno delle attività dell'OCHA nella regione del Darfur in Sudan, concluso il 17 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2012 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 29 maggio 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 5 marzo 2012 Accordo tra la DSC e il CICR riguardante il contributo al bilancio di sede 2012, concluso il 2 aprile 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 14 giugno 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 23 luglio 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 28 agosto 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 31 ottobre 2012 Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 21 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e la FAO riguardante il sostegno alle attività della FAO nell'ambito del programma di aiuto d'emergenza in Somalia, concluso il 30 settembre 2012.

Accordo fra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2012 della Svizzera ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 21 settembre 2012 Accordo fra la DSC e l'OIM riguardante il programma di promozione dell'integrazione dei migranti nello Zimbabwe, concluso il 21 settembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto di «Protezione e reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani», concluso il 28 settembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto di sostegno dell'assistenza ai profughi siriani transfrontalieri in Giordania, concluso il 9 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL riguardante il contributo al progetto di esperti regionali dell'OIL UNRWA nell'ambito della formazione tecnica e professionale, concluso il 1° novembre 2012

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2.4.36 2.4.37 2.4.38 2.4.39 2.4.40 2.4.41 2.4.42 2.4.43 2.4.44 2.4.45

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno nel Sudan del Sud, concluso il 9 gennaio 2012 Accordo tecnico fra la DSC e il PAM riguardante la collaborazione con la rete di centri logistici, concluso il 14 febbraio 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il sostegno alle attività in Mozambico, concluso il 28 febbraio 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 6 marzo 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al programma volto ad aumentare la disponibilità d'intervento del PAM, concluso il 19 luglio 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al programma per una migliore protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 19 luglio 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 23 luglio 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 22 agosto 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno e al Conto di reazione immediata, concluso il 28 settembre 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il sostegno alle attività nel Lesotho, concluso il 14 novembre 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno nello Zimbabwe, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al settore globale del miglioramento della sicurezza alimentare, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 21 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo supplementare 2012 al Conto di reazione immediata, concluso il 28 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante l'invio di un esperto, concluso il 6 febbraio 2012 Accordo fra la DSC e il PNUS riguardante il contributo 2012 al fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 22 agosto 2012

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2.4.55 2.4.56 2.4.57

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Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma di sostegno PNUS/PAPP a favore della popolazione palestinese riguardante il contributo al progetto «Studio relativo alla situazione di impiegati del servizio pubblico nel settore della sanità e dell'istruzione nella Striscia di Gaza», concluso il 6 settembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante il contributo al progetto «Art Gold Marokko», concluso l'8 novembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante il contributo al progetto di «Rafforzamento del processo democratico in Egitto», concluso il 14 novembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Registro delle Nazioni Unite per la rilevazione dei danni causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati (UNRoD) riguardante il contributo al progetto di sostegno nella raccolta delle pretese giuridiche, concluso l'11 ottobre 2012 Accordo fra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 6 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo per il sostegno al progetto «Sostegno ai Comuni per la pianificazione locale, in riferimento alla prevenzione delle catastrofi naturali e alle relazioni di genere», concluso il 22 novembre 2012 Accordo fra la DSC e il Fondo per la risposta alle emergenze delle Nazioni Unite riguardante il contributo d'emergenza in relazione alla crisi nel Corno d'Africa, concluso il 30 aprile 2012 Accordo fra la DSC e il Fondo generale per l'aiuto umanitario delle Nazioni Unite riguardante il contributo d'emergenza in relazione con la crisi in Somalia, concluso il 1° gennaio 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNIDO riguardante il contributo al progetto volto a rafforzare la sicurezza umana grazie allo sviluppo socio-economico nell'Egitto meridionale, concluso il 3 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 27 febbraio 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo annuo 2012, concluso il 12 marzo 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 12 giugno 2012

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2.4.69 2.4.70 2.4.71 2.4.72

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il sostegno alle attività condotte nel Burkina Faso, concluso il 19 giugno 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 19 giugno 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e dall'ACNUR riguardante il contributo al progetto «Sostegno alla Giornata mondiale del rifugiato» in Libano, concluso il 19 giugno 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo al progetto Sostegno in contanti ai profughi siriani in Giordania, concluso il 28 giugno 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo al progetto di risanamento di un edificio nel distretto di Ramtha in Giordania, concluso il 27 agosto 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 31 agosto 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante le attività di sostegno ai profughi nel Sudan del Sud, concluso il 9 ottobre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo al conferimento del Premio per i rifugiati 2012, concluso il 10 settembre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il sostegno ai rifugiati malesi in Africa occidentale, concluso il 13 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo supplementare regionale e vincolato per i profughi siriani, concluso il 14 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il sostegno al progetto di aiuto per superare l'inverno destinato alle famiglie in Siria, concluso il 14 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante le attività di sostegno ai profughi sudsudanesi nel Sudan del Sud, concluso il 17 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 27 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo annuo supplementare 2012, concluso il 28 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto di rafforzamento della protezione e della promozione dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania, concluso il 7 dicembre 2011

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Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto di riabilitazione psicosociale e fisica dei bambini traumatizzati dalla crisi siriana e delle persone in pericolo, concluso il 30 dicembre 2011 Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il coordinamento dei gruppi di protezione dei bambini nel Sudan del Sud, concluso il 14 maggio 2012 Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il contributo di progetto nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene nel Sudan del Sud, concluso il 14 maggio 2012 Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il contributo 2012­2014 volto a rafforzare la protezione di bambini e donne durante e dopo le crisi, concluso il 4 dicembre 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla campagna a favore del ritorno a scuola, concluso il 10 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il progetto volto a tutelare le madri e i bambini nelle regioni del Ciad colpite dalle inondazioni, concluso il 13 dicembre 2012 Accordo fra la DSC e l'UNRWA riguardante il primo contributo non specificato della Svizzera al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori Palestinesi Occupati (Striscia di Gaza e Giordania occidentale) per il 2012, concluso il 10 gennaio 2012 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA riguardante il finanziamento di una collaboratrice dell'UNRWA a sostegno dell'ufficio della cooperazione DSC a Gerusalemme Est nell'ambito dell'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a sostegno della delegazione svizzera nella sottocommissione dell'UNRWA, concluso il 28 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria, concluso il 10 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il primo contributo annuale non specifico della Svizzera al budget globale 2012 e 2013 per la Giordania, la Siria, il Libano e il Territorio Palestinese Occupato (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 13 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria, concluso il 14 dicembre 2012

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2.5 Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (FF 2007 4339) 2.5.1 Accordo tra il DFAE e il Kenia concernente la cooperazione relativa all'IPSTC di Nairobi, concluso il 26 aprile 2012 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta autorità per il consolidamento della pace, concluso il 20 giugno 2012 2.5.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Forum mondiale su migrazione e sviluppo, rappresentato dalla Repubblica di Mauritius, concluso il 2 febbraio 2012 2.5.4 Accordo di finanziamento tra il DFAE e il Ministero norvegese degli affari esteri concernente il sostegno all'«Iniziativa Nansen: agenda per la protezione delle persone in fuga da catastrofi naturali», concluso il 16 novembre 2012 2.5.5 Accordo sui servizi di gestione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, la Norvegia e l'UNOPS concernente il segretariato dell'Iniziativa Nansen, concluso il 16 novembre 2012 2.5.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNHCR concernente un contributo alla cerimonia di conferimento del Premio Nansen del 1° ottobre 2012, concluso il 22 novembre 2012 2.5.7 Accordo tra il DFAE e l'UNOPS concernente le condizioni per l'invio di un esperto svizzero, concluso il 21 maggio 2012 2.5.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo all'organizzazione di tre tavole rotonde sulla tratta di esseri umani in Svizzera e alla celebrazione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani del 2012 e del 2013, concluso il 3 dicembre 2012 2.5.9 Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il seminario per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU, New York, concluso il 16 marzo 2012 2.5.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente un contributo al Multi-Year-Appeal, concluso il 10 dicembre 2012 2.5.11 Memorandum d'intesa tra il DFAE e la NATO concernente il distaccamento a Bruxelles di un esperto svizzero quale ufficiale di stato maggiore per l'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità, concluso il 25 agosto 2011 2.5.12 Scambio di note tra il
DFAE e la NATO concernente il rinnovo del distaccamento di un esperto svizzero quale ufficiale superiore per l'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità a Bruxelles, concluso il 28 giugno 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo volontario del 2012 della Svizzera al Fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU, concluso il 20 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo all'Ufficio regionale del Nord Africa, concluso il 14 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al Fondo dell'ONU per le vittime di torture, concluso il 14 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al Fondo speciale del Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura 2012/2013, concluso il 14 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e le Nazioni Unite, rappresentate dall'UNDPKO, concernente il finanziamento del corso «Senior Mission Leaders Courses (SMLC)» per l'anno 2012, concluso il 16 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUR concernente il progetto «Rafforzamento delle capacità del Governo tunisino nella gestione dei flussi migratori misti secondo le norme internazionali», concluso l'11 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il programma di sostegno alle elezioni in Georgia, concluso il 30 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto per la prosecuzione del sostegno nella Serbia sudoccidentale, concluso il 19 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il progetto «Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del personale di servizio nelle sedi diplomatiche», concluso il 19 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente la 9a Conferenza dei media del Caucaso meridionale, concluso il 2 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE per favorire l'obbligo di rendere conto dei crimini di guerra, concluso l'11 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE «Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di mediazione nei Paesi dell'OSCE», concluso il 7 dicembre 2012

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Protocollo d'intesa tra il DFAE e l'Ufficio del presidente dell'Assemblea generale dell'ONU (OPGA) concernente i termini e le condizioni del distaccamento di un esperto svizzero nel quadro della Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 14 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo a favore del «Darfur Community Peace and Stability Fund», concluso il 9 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di rafforzamento del dialogo politico mediante il Comitato parlamentare delle relazioni intercomunitarie in Macedonia, concluso il 6 luglio 2012 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS, concluso il 14 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 27 agosto 2012 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera e il PNUS per il sostegno del processo nazionale di riconciliazione nelle Maldive, concluso il 30 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite «Azione contro la violenza sessuale nei conflitti», concluso il 28 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 4 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU e l'Organizzazione degli Stati americani (OSA) concernente il monitoraggio della libertà d'espressione negli Stati americani e il rapporto annuale dell'Ufficio del relatore speciale per la libertà d'espressione, concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente il contributo all'Unità di osservazione (COU), concluso il 31 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNSSC concernente il contributo al corso organizzato dall'UNSSC sul tema «Approccio politico per prevenire e reagire alla violenza e ad altre crisi politiche connesse alle elezioni» a Entebbe, Uganda, concluso l'8 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente il finanziamento di uno studio, concluso il 16 febbraio 2012
Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente il contributo per il progetto volto a ridurre la rapidità operativa delle armi nucleari, concluso il 25 aprile 2012

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Protocollo d'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente la missione d'osservazione delle elezioni dell'UE per le elezioni presidenziali in Senegal, concluso il 20 febbraio 2012 2.5.40 Protocollo d'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente la missione d'osservazione delle elezioni dell'UE per le elezioni parlamentari in Algeria, concluso il 19 aprile 2012 2.5.41 Scambio di lettere tra il DFAE e la Commissione europea concernente l'invio di un esperto svizzero in qualità di «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» presso la Commissione europea a Bruxelles, concluso il 28 agosto 2012 2.5.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) concernente il contributo per il progetto «Promozione delle pari opportunità e del conferimento di poteri alle donne nel quadro del conflitto del Mali», concluso il 3 dicembre 2012 2.6 Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 19 novembre 2010 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Uruguay concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 aprile 2012 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e l'Armenia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso l'11 settembre 2012 2.6.4 Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 17 ottobre 2012 2.7 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti 2.8 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.8.1 Convenzione
sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, conclusa il 13 febbraio 1946, RS 0.192.110.02 2.8.2 Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle istituzioni specializzate, conclusa il 21 novembre 1947, RS 0.192.110.03 2.5.39

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Convenzione sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, conclusa il 9 settembre 2002, RS 0.192.110.931.2 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente il contributo unico per l'attuazione di misure di risparmio energetico nel quadro del rinnovo totale della sede europea delle Nazioni Unite, concluso il 3 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'ONU, rappresentata dalla Direzione esecutiva del Comitato dell'ONU contro il terrorismo, concernente il finanziamento parziale di un progetto sull'attuazione di un meccanismo di congelamento dei valori patrimoniali secondo la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto per migliorare l'attuazione delle disposizioni legali per la lotta al terrorismo «Strengthening the legal regime against terrorism», concluso il 1° luglio 2012 Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DDIP, e la Corte penale internazionale, rappresentata dalla sua cancelleria, concernente il progetto per istituire una perizia giuridica e promuovere la collaborazione, concluso il 30 novembre 2012 Altri accordi di finanziamento di azioni volontarie a favore del diritto internazionale Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Tagikistan, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni, sicurezza fisica e gestione delle scorte di munizioni in Mauritania, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un contributo finanziario al fondo di destinazione speciale in Ucraina, concluso il 17 dicembre 2012 Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 18
dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la restituzione dei valori patrimoniali appartenenti all'Angola confiscati dalle autorità penali di Ginevra, concluso il 17 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un Single-Donor Trust Fund per programmi nel settore dell'efficienza energetica e della politica giovanile, concluso il 19 dicembre 2012 3774

3 Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo addizionale concernente la determinazione della legislazione applicabile ai battellieri del Reno, concluso sulla base dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, concluso l'8 agosto 2012 3.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia concernente le modalità di verifica delle conoscenze delle lingue tedesca e francese per gli studenti delle scuole italiane in Svizzera secondo l'allegato all'accordo in forma di scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 e dell'Istituto Elvetico di Lugano secondo lo scambio di lettere del 4/10 novembre 1999, concluso il 28 giugno 2012, RS 0.413.454.11 3.3 Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la cooperazione nell'ambito della valutazione e della notifica di eventi secondo il Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005) dell'OMS, concluso il 2 dicembre 2011, RS 0.818.103.151.4 4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera e la Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 15 marzo 2012, RS 0.142.115.209 4.2 Convezione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, conclusa il 22 settembre 2011, RS 0.362.11 4.3 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e le Filippine concernente l'accreditamento nelle Filippine dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia, concluso il 25 maggio 2012 4.4 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Italia concernente lo stazionamento di un agente di collegamento della Guardia di Finanza in Svizzera, concluso il 19 settembre 2012 4.5 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n.

343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, concluso il 7 dicembre 2012 RS 0.142.395.141.1

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5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione 5.1.1 Accordo tra la Svizzera e la Polonia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 9 giugno 2012, RS 0.512.164.91 5.1.2 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Russia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari russi a un corso invernale di istruzione alpinistica in Svizzera, concluso il 27 febbraio 2012 5.1.3 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Russia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari russi a un corso estivo di istruzione alpinistica in Svizzera, concluso il 6 giugno 2012 5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di istruzione UAS a Emmen, concluso il 2 marzo 2012 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2012» ad Albacete in Spagna, concluso il 26 giugno 2012 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione «EPERVIER 2012», concluso il 20 aprile 2012 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione a un'esercitazione di sopravvivenza nella Guyana francese, concluso il 21 maggio 2012 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'impiego da parte delle Forze aeree svizzere del simulatore di volo dell'«Aviation legère de l'Armée de terre française», concluso il 19 ottobre 2012 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione delle Forze armate svizzere all'esercitazione militare multinazionale «TIGER MEET 2012» in Norvegia, concluso il 9 maggio 2012
5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2012», concluso il 30 ottobre 2012

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Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione ad addestramenti in Danimarca e in Svizzera nel 2012, concluso il 25 maggio 2012 5.1.12 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «NIGHTHAWK 2012», concluso l'8 ottobre 2012 5.1.13 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 12 giugno 2012 5.1.14 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «TIRO ALTO 2012», concluso il 23 luglio 2012 5.1.15 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Svezia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione «NORDIC AIR MEET 2012», concluso il 9 luglio 2012 5.1.16 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Svezia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente lo svolgimento dell'«ISSYS Recurrent Course 2012», concluso il 27 agosto 2012 5.1.17 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la frequentazione della Scuola aeronautica di Lecce, concluso il 31 agosto 2012 5.1.18 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero della difesa, concernente l'utilizzazione del Centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 24 settembre 2012 5.2 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Finlandia concernente la cooperazione relativa all'aviogetto da combattimento F/A-18 C/D, concluso il 10 dicembre 2012 5.2.2 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Ghana sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione nell'invio e nel finanziamento di personale per il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), concluso il 18 luglio 2012, RS 0.512.136.31 5.2.3 Accordo quadro tra la Svizzera e la Svezia concernente l'acquisizione del sistema
Gripen E, concluso il 24 agosto 2012 5.2.4 Accordo tra la Svizzera e Israele sulla protezione di informazioni classificate, concluso il 2 febbraio 2012, RS 0.514.144.91 5.1.11

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Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla reciproca protezione di informazioni classificate, concluso il 31 maggio 2012, RS 0.514.131.41 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione per la chiusura, lo smantellamento e la dislocazione del Camp CASABLANCA in Kosovo, concluso il 14 agosto 2012 Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente la collaborazione e l'aiuto reciproco nella zona d'impiego in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR), concluso il 18 ottobre 2012

6 Dipartimento federale delle finanze 6.1 Convenzione tra la Svizzera e la Russia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera, concluso il 14 dicembre 2011 6.2 Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Germania, rappresentata dal Ministero federale delle finanze, concernente l'interpretazione del numero 1bis del Protocollo all'articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010, concluso il 13 luglio 2012 6.3 Scambio di lettere tra la Svizzera e il Giappone concernente la Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna, concluso il 7 settembre 2012 7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) 7.1.1 Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Azerbaigian concernente la modernizzazione del mercato dei capitali, concluso il 13 settembre 2012 7.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente un progetto per la promozione del turismo sostenibile basato sui valori e sul potenziale naturale della regione di Tibisco, concluso il 14 dicembre 2011 7.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Regioni di cura», concluso il 14 dicembre 2011

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche», concluso il 12 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Risanamento energetico degli edifici della polizia», concluso il 10 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Dlhé nad Cirochou (fase II)», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Tusice, Tusicka Nova Ves e Horovce (fase II)», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Gemerska Poloma (fase I e II)», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Velke Ripnany (fase II)», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione per il villaggio di Casta», concluso il 12 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale come unità di coordinamento nazionale, concernente il prestito per il progetto «Programma Inostart», concluso il 25 giugno 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik», concluso il 5 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava», concluso il 5 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti», concluso il 5 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II)», concluso il 12 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc», concluso il 14 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Nodo di trasporto multimodale a Pardubice», concluso il 7 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente il progetto «Miglioramento e promozione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici», concluso il 25 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Arad, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Brasov, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Cluj-Napoca, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Suceava, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico a Malbork/Grundziadz, concluso il 27 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico a Legionowo, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella regione di Lubartow, concluso il 27 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, concluso il 1° giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella Piccola Polonia, concluso il 14 giugno 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla
SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Busko, concluso il 16 gennaio 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna, concluso il 16 febbraio 2012 7.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili negli ospedali pubblici, concluso il 1° giugno 2012 7.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la modernizzazione della rete urbana di teleriscaldamento di Varsavia, concluso il 9 maggio 2012 7.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella regione di Mazowieckie, concluso il 1° giugno 2012 7.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wislok, concluso il 1° giugno 2012 7.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale concernente la costruzione di una centrale termoelettrica a blocco, concluso il 1° giugno 2012 7.1.36 Accordo tra la Svizzera e l'IDA concernente il «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico, concluso il 24 maggio 2012 7.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) e messaggio del 1° settembre 2010 concernente la proroga e l'aumento del quarto credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2010 5631) 7.2.1 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, il Tagikistan e l'OMC concernente l'attuazione delle disposizioni dell'OMC e la sensibilizzazione del settore privato all'adesione del Tagikistan all'OMC, concluso il 9 marzo 2012 7.2.2 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente il progetto «centrale termoelettrica alimentata a biomasse a Padinska Skela», concluso il 19 dicembre 2012
7.3 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) 7.1.30

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Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto per il rafforzamento della rete di dati ambientali (FORAC II), concluso il 13 gennaio 2012 Protocollo tra Svizzera, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Banca africana di sviluppo, Commissione europea, Francia, Svezia e BM (partner tecnici e finanziari) e il Ministero dell'economia e delle finanze del Burkina Faso concernente un quadro per il sostegno organizzativo dell'aiuto budgetario, concluso il 9 marzo 2012 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto, rappresentato dal Ministero per la salute e la popolazione, concernente la terza fase del progetto svizzeroegiziano per la modernizzazione delle prestazioni radiologiche negli ospedali statali, concluso il 15 maggio 2012 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Cina concernente la creazione di un parco industriale-ecologico svizzero-cinese, concluso il 9 luglio 2012 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'aiuto budgetario generale 2012­2014, concluso il 15 agosto 2012 Convenzione sull'assistenza alimentare, conclusa il 25 aprile 2012; RS 0.916.111.312 Convenzione tra la Svizzera e l'UNISO concernente il progetto «Programma globale per una produzione pulita e basata su un uso efficiente delle risorse naturali Fase III», conclusa il 21 maggio 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), e la Costa d'Avorio, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'ammortamento dei debiti esterni, concluso il 30 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera e la BM concernente il progetto per il sostegno tecnico nel campo della tutela dei consumatori e della conoscenza del mercato finanziario, concluso il 14 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il sostegno tecnico a favore del Ministero dell'economia e delle finanze del Perù, concluso il 20 agosto 2012 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il finanziamento del «Global Financial Development Report Externally Financed Output», concluso il 13 aprile 2012 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente la fase IV del Fondo fiduciario multidonatori per il «Public Expenditure and Financial Accountability Program», concluso il 20 giugno 2012

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il Fondo fiduciario multidonatori per l'attuazione del programma di riforma del settore finanziario in Indonesia, concluso il 6 dicembre 2012 7.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il confinanziamento per l'esecuzione di una «valutazione delle spese pubbliche» in Kirghizistan, concluso il 14 dicembre 2012 7.4 Altri accordi internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 21 maggio 2012, RS 0.916.225.14 7.4.2 Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2011 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 21 maggio 2012, RS 0.812.101.951.41 7.3.13

8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Contratto sulla costituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» tra Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, concluso il 2 dicembre 2010 8.2 Accordo multilaterale M 237 secondo il sottoparagrafo 1.5.1.1.

dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2. ADR, concluso il 29 giugno 2012 8.3 Accordo multilaterale M 243 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di carburo di calcio, numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I, concluso il 29 giugno 2012 8.4 Accordo multilaterale M 244 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di diossido di carbonio, numero ONU 1013, o di azoto compresso, numero ONU 1066, in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 15 Mpa.litro (150 bar.litro) ma al massimo pari a 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), concluso il 29 giugno 2012 8.5 Accordo multilaterale M 245 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente le disposizioni applicabili alle materie pericolose per l'ambiente della classe 7, concluso il 29 giugno 2012

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8.6 Accordo multilaterale M 249 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente la marcatura e l'etichettatura di bombole per gas della classe 2, concluso il 29 giugno 2012 8.7 Accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (RAINWAT), concluso il 18 aprile 2012 8.8 Accordo tra Germania, Francia e Svizzera sull'utilizzo dei canali DAB, concluso il 5 dicembre 2011 8.9 Convenzione tra le amministrazioni di Svizzera e Francia concernente le ubicazioni della radiotrasmissione sul territorio del Paese limitrofo con l'obiettivo di migliorare la ricezione nazionale, concluso il 3 febbraio 2012 8.10 Convenzione tra le amministrazioni di Svizzera e Francia sulla coordinazione della trasmissione digitale terrestre nelle bande di frequenza IV eV, concluso l'8 febbraio 2012 8.11 Convenzione tra le amministrazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia e Svizzera sul coordinamento delle frequenze comprese tra i 29,7 Mhz e i 43,5 GHz per il Servizio radio fisso e il Servizio mobile terrestre (Accordo HCM), dell'11 giugno 2012 8.12 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Cina su una collaborazione nel campo della tutela ambientale, conclusa il 28 giugno 2012 8.13 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso l'11 novembre 2011, RS 0.741.619.475 8.14 Protocollo sulla procedura di reciproco riconoscimento dell'autorizzazione di veicoli ferroviari convenzionali e ad alta velocità tra le autorità di sicurezza ferroviaria di Belgio, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Spagna, concluso il 16 gennaio 2012 9 Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi legati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 9883 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2012 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE
che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 gennaio 2012 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 9771 definitivo concernente l'approvazione di linee guida per le rettifiche finanziarie della Commissione in applicazione dell'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 gennaio 2012

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9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 1152 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Egitto, concluso il 28 marzo 2012 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2012) 1301 definitivo sul recepimento delle specifiche tecniche del sistema di comunicazione VIS-Mail per gli scopi del regolamento VIS, concluso il 28 marzo 2012.

9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2012/274/UE che determina il secondo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 24 maggio 2012, RS 0.362.380.051 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 154/2012 recante modifica del codice dei visti, concluso il 16 luglio 2012, RS 0.362.380.052 9.7 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 4726 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare nel Regno Unito, concluso il 16 agosto 2012 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 977/2011 che modifica il codice dei visti, concluso il 16 agosto 2012, RS 0.362.380.054 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 5310 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cile, Kazakistan, Nicaragua e Nigeria, concluso il 6 settembre 2012 9.10 Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 dicembre 2011 9.11 Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso l'11 aprile 2012 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 gennaio 2012 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 gennaio 2012 9.14 Scambio di note tra la Svizzera
e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 31 gennaio 2012 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 10 aprile 2012

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9.16 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 9 agosto 2012 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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Abbreviazioni AAS

AELS BIRS/IBRD BM CE CEE CICR CSI DDIP DDPS DFAE DFGP DSC DSU Europol FAO FICR FMI IDA LAgr LCStr LM LNA LOGA LStr OCHA

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31) Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Comunità europea Comunità economica europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Direzione dello sviluppo e della cooperazione Divisione Sicurezza umana del DFAE Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Fondo monetario internazionale Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association) Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

3383

OCSE OHCHR OIL OIM OMC OMS ONG OSCE PAM PMI SECO SEE SIF UE UNCCD UNDP UNDPA UNESCO UNHCHR UNHCR UNICEF UNIDO UNITAR UNO UNOPS UNRWA

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Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa (Non-Governmental Organisation) Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie industrie Segreteria di Stato dell'economia Spazio economico europeo Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childrens'Fund) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto, presentato in ossequio a questa disposizione, menziona gli accordi conclusi nel 2012 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Il rapporto contiene inoltre le decisioni dei comitati misti o di altri organi istituiti dai trattati, per quanto queste decisioni possano avere valore di trattato o di emendamento di un trattato esistente. Il Consiglio federale determina, in base alla portata della decisione considerata, se questa condizione è adempiuta.

I trattati conclusi in gran numero in importanti ambiti (cooperazione allo sviluppo, affari militari) sono classificati secondo temi e sono preceduti da un'introduzione che espone il contesto politico in cui si inserisce l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati figurano anch'essi nel presente rapporto. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico.

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale o meno. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale, ma necessiti dell'approvazione del Parlamento,
quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore.

L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

3385

A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3386

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dodici nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria e Romania nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

I fondi a favore dei nuovi dodici membri sono destinati a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

3387

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'8 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Le acque di scarico raccolte dalle fosse biologiche di alcuni quartieri di Limassol sono state trasportate in alcune lagune della regione di Vati causando l'inquinamento delle acque della diga Polemidia. Lo scopo del progetto è di chiudere l'attuale zona di raccolta che deteriora la qualità dell'acqua e di costruire un nuovo impianto di depurazione per la regione.

C.

3,93 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 5,988 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e Cipro (RS 0.973.225.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3388

2.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di modernizzazione delle procedure giudiziarie grazie all'introduzione di videoconferenze, concluso il 10 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di modernizzazione delle procedure giudiziarie grazie all'introduzione di videoconferenze. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo del progetto è di migliorare la funzione e l'economicità delle procedure giudiziarie grazie all'installazione di impianti per videoconferenze in 15 aule, cinque carceri e 2 sale per il pubblico ministero.

C.

550 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Estonia (RS 0.973.233.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3389

2.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, concluso il 2 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto favorisce la costituzione e l'espansione di imprese e migliora l'immagine della regione di Kazincbarcika, il cui grado di disoccupazione è elevato. Il programma di business incubation (incubazione aziendale) attira investimenti e nuove imprese (anche piccole) che possono ricevere un contributo finanziario da un fondo apposito. Ne derivano nuovi posti di lavoro a lungo termine, di cui la regione ha urgentemente bisogno.

C.

4,873 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi, convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2012 e copre il periodo dal 2 marzo 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3390

2.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sostegno alla pedagogia forestale, concluso il 7 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di sostegno alla pedagogia forestale. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Le scuole che offrono esperienze nell'habitat forestale sono perfette per la formazione delle giovani generazioni. È la ragione per cui il progetto sostiene le scuole pubbliche che partecipano a programmi di questo tipo. Nelle scuole e negli asili ad interazione forestale gli allievi possono conoscere le zone protette in modo molto concreto. Il progetto permette ad almeno 12 600 scolari di partecipare ad un tale programma.

C.

1,345 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2012 e copre il periodo dal 7 maggio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3391

2.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di inventario per una migliore protezione di specie minacciate, animali e vegetali, nelle zone «Natura 2000», concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di inventario per una migliore protezione di specie minacciate, animali e vegetali, nelle zone «Natura 2000». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Inventari nazionali di foreste, zone umide e specie minacciate non ancora studiate in modo esaustivo forniscono le basi per adeguate misure di protezione. Con questi dati e in collaborazione con gli operatori principali quali i contadini o i selvicoltori è possibile allestire programmi di sfruttamento universalmente accettati al fine di garantire la sopravvivenza di specie e zone protette e tenendo conto degli interessi tanto dell'ambiente quanto dell'economia.

C.

2,009 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 9 maggio 2012 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3392

2.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di inventario per migliorare la protezione di specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy, concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di inventario per migliorare la protezione di specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

I comitati di Vas, Zala e Somogy che hanno deciso le zone da assegnare alla rete «Natura 2000» non disponevano degli inventari di svariate specie animali. Il progetto colma questa lacuna e raccoglie i dati di 90 specie (anfibi, rettili, pipistrelli, farfalle, libellule, insetti). In base a dati più precisi è possibile stabilire misure di protezione più efficaci per le zone «Natura 2000».

C.

1,009 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 9 maggio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3393

2.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di piani d'utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di piani d'utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Nelle zone forestali che fanno parte della rete «Natura 2000» e situate nelle regioni di bassa montagna a nord del Paese vengono svolte ricerche botaniche e zoologiche sui boschi e su specie minacciate, ad esempio pipistrelli, insetti e uccelli. In base a questi dati verranno decise le misure di protezione necessarie che gli operatori principali, quali i selvicoltori e i contadini, applicheranno anche dopo la conclusione del progetto.

C.

1,735 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 9 maggio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3394

2.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla conservazione di zone locali protette e zone «Natura 2000», concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per la conservazione di zone locali protette e zone «Natura 2000». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

In Ungheria il 22 per cento del territorio è ormai protetto da decreti nazionali o dell'UE. Il progetto rileva e raccoglie dati sulle zone locali protette e sulle zone «Natura 2000», che fungeranno da base per una vasta campagna destinata a sensibilizzare l'opinione pubblica e a contribuire in tal modo alla conservazione delle regioni protette.

C.

1,071 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3395

2.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

In Ungheria, un ottavo delle scuole e delle scuole dell'infanzia offre un insegnamento di elevata qualità in materia di educazione ambientale. Il progetto sostiene altri istituti scolastici nel conseguire una certificazione corrispondente e nell'ampliare l'offerta formativa. In questo modo si intende rafforzare la consapevolezza ecologica degli scolari.

C.

1 milione di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3396

2.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili, concluso il 10 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La regione dell'alto Tibisco è regolarmente soggetta a inondazioni. In un progetto pilota, l'autorità nazionale per la protezione dalle catastrofi intende acquistare e testare argini mobili quale alternativa economica ed ecologica alla protezione convenzionale ricorrendo a sacchi di sabbia. In determinate situazioni gli argini mobili sono più efficaci e possono essere allestiti più rapidamente permettendo così di dedicare più tempo alla protezione della popolazione e dei beni.

C.

3,007 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3397

2.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sostegno a una polizia di prossimità, concluso il 2 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di sostegno a una polizia di prossimità. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Per meglio risolvere i problemi di sicurezza odierni, la polizia deve collaborare maggiormente con gli operatori pubblici e privati. Il progetto pilota introduce il concetto di polizia di prossimità in quattro città ungheresi e pone al contempo le basi per la sua estensione a livello nazionale. Lo scopo è di migliorare la sicurezza intensificando i contatti tra la polizia e i cittadini.

C.

2 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2012 e copre il periodo dal 2 luglio 2012 al 30 novembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3398

2.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

In questi ultimi anni la regione di Sátoraljaújhely, di dimensioni ridotte, ha investito in progetti turistici che hanno avuto successo. Il programma completa l'offerta esistente con ulteriori attrazioni turistiche come ad esempio un rocciodromo. Al contempo la regione aumenta la vendita di prodotti locali servendosi di nuovi canali e creando così nuovi posti di lavoro.

C.

2,509 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 aprile 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3399

2.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Le piogge intense del maggio 2010 e il considerevole deflusso hanno causato notevoli danni alla diga di Lázbérc. Il progetto prevede il rinnovo e il risanamento delle parti danneggiate della diga, cioè dello sfioro, del sistema di drenaggio e del canale di deflusso. Queste misure aumentano la sicurezza della diga e dunque dei 2650 abitanti dei centri a valle.

C.

1,009 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3400

2.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, concluso il 10 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Le componenti instabili della diga di Rakaca vengono rafforzate e i sistemi di drenaggio risanati. Queste misure contribuiscono a dare maggiore stabilità alla diga e sono necessarie proprio in tempi di precipitazioni frequenti. Non solo i 5200 abitanti dei centri a valle vengono meglio protetti contro il rischio di cedimento della diga, ma viene anche garantito l'approvvigionamento idrico a lungo termine dei 35 000 abitanti della regione.

C.

1,009 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3401

2.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto per misure più efficaci contro le piene nella città di Miskolc, concluso il 10 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per misure più efficaci contro le piene nella città di Miskolc. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Nel 2010, in seguito alle forti precipitazioni la città di Miskolc ha subito tre grandi inondazioni che hanno causato notevoli danni anche alle rive dei corsi d'acqua. Il progetto prevede di risanare due dei dodici fiumi della città e di rafforzare la protezione dalle piene. Nella parte più bassa della città inoltre viene migliorata e completata la canalizzazione per il deflusso delle acque piovane. Nel complesso il progetto permette di proteggere dalle piene 2700 abitanti delle zone interessate.

C.

1,068 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3402

2.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni sanitarie nelle regioni svantaggiate, concluso il 12 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di miglioramento delle prestazioni sanitarie nelle regioni svantaggiate. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Gli indicatori della salute della popolazione ungherese, in particolare quelli dei gruppi socialmente più svantaggiati, sono nettamente al di sotto della media europea. In un progetto pilota, nuovi studi medici collettivi offrono una vasta gamma di prestazioni sanitarie di migliore qualità in regioni svantaggiate. Il progetto, sostenuto da ricerche parallele, fornisce i dati necessari per estendere il modello a tutto il Paese.

C.

13 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2012 e copre il periodo dal 12 luglio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3403

2.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e quello per le borse di studio per i giovani non abbienti, concluso il 12 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e di quello per le borse di studio per i giovani non abbienti. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il fondo per le ONG sostiene persone e ragazzi socialmente svantaggiati allo scopo di conservare un ambiente sostenibile in regioni specifiche dell'Ungheria settentrionale e nei bassopiani ungheresi. Sono dunque finanziati progetti destinati ad esempio a giovani disabili oppure alla promozione di un comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Il fondo per le borse di studio permette ai giovani meno abbienti di continuare o portare a termine con successo la formazione scolastica. A tal fine finanzia ad esempio progetti che offrono agli scolari ausili didattici, informazioni sulle formazioni a disposizione o su nuove possibili attività del tempo libero.

C.

5 milioni di franchi per il fondo per le ONG, 1 milione di franchi per il fondo per le borse di studio. I costi rientrano nel contributo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e l'Ungheria (RS 0.973.241.81). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2012 e copre il periodo dal 12 luglio 2012 all'11 luglio 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3404

2.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di aumentare la sicurezza degli scolari delle regioni periferiche migliorando la protezione dagli incendi in 138 scuole.

C.

2,379 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Lettonia (RS 0.973.248.71). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3405

2.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto «Dolin Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro», concluso il 7 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto «Dolin Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere la crescita economica nella cosiddetta «valle delle carpe» grazie all'espansione di attività già presenti sul posto, alla formazione di nuovi, potenziali partner locali e alla creazione di nuovi posti di lavoro nella regione. I contributi alle offerte turistiche permetteranno alla giovane generazione di sviluppare migliori opportunità di reddito.

C.

3,62 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3406

2.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie, concluso il 16 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Grazie a misure infrastrutturali e formative in istituti di cura e di ricovero nella regione di Lubelskie si intende aumentare lo standard di vita degli abitanti e migliorare l'offerta di assistenza. Il programma si rivolge a persone anziane e disabili, nonché a bambini e giovani in difficili condizioni familiari e contribuisce all'integrazione sociale degli ospiti di tali istituti.

C.

5,17 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.2). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2012 copre il periodo fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3407

2.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di misure di rigenerazione e protezione per la conservazione e il ripristino delle lanche della Vistola, concluso il 27 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di misure di rigenerazione e protezione per la conservazione e il ripristino delle lanche della Vistola. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Con le misure di rigenerazione e protezione il progetto contribuisce alla conservazione e al ripristino di 30 laghi formati da lanche della Vistola che assumono un ruolo importante per la conservazione di specie animali e vegetali. Al contempo attira l'attenzione della popolazione, delle autorità locali e dei turisti sulle esigenze della protezione della natura.

C.

1,02 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3408

2.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di programma di prevenzione contro l'epatite C, concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di programma di prevenzione contro l'epatite C.

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo del progetto è creare le basi per un programma di prevenzione nazionale contro l'epatite C. A tal fine viene rilevata la diffusione del virus dell'epatite C nella popolazione polacca e in particolare tra le donne incinte e tra i tossicodipendenti, vengono analizzati i canali di contagio in ambito ospedaliero e si cerca di sensibilizzare il personale, anche medico. Nel quadro di una campagna nazionale di informazione la popolazione riceve informazioni sul virus dell'epatite C e vengono svolti progetti pilota tra i tossicodipendenti.

C.

3,96 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.2). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 25 aprile 2012 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3409

2.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto per migliorare l'efficacia della gestione della migrazione, concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per migliorare l'efficacia della gestione della migrazione. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il numero di stranieri che cercano lavoro o asilo in Polonia aumenta continuamente. Il governo del Paese non ha ancora molta esperienza in questo campo e perciò ha disposto esplicitamente nella nuova politica sulla migrazione che le persone attive in questo settore debbano essere formate e sostenute con misure speciali.

C.

1,38 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3410

2.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile, concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha come scopo la prevenzione di alcolismo, tabagismo e tossicodipendenza, ma in particolare la riduzione del consumo di queste sostanze da parte delle donne incinte grazie a misure di informazione realizzate con l'aiuto degli attori nei settori sanitario e scolastico. Il programma nazionale prevede anche una campagna mediatica.

C.

3,43 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3411

2.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Grazie all'adeguamento delle barriere doganali di Polowce alle norme Schengen, possono essere aumentate considerevolmente la sicurezza e la gestione del traffico tra la Polonia e la Bielorussia. Il progetto avrà un effetto positivo sulla regione e dunque su tutto il territorio europeo.

C.

15,88 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3412

2.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dentale per bambini in età prescolare, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di prevenzione dentale per bambini non ancora scolarizzati. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo principale delle misure preventive di igiene dentaria è di arrestare la diffusione delle carie nei bambini in età prescolare. Un'assistenza particolare andrà ai bambini di famiglie che hanno difficoltà ad accesso al sistema sanitario.

C.

5,13 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3413

2.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto per migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo del progetto è di rinnovare e ampliare le aule delle scuole per bambini disabili di Lodygowice in funzione delle loro esigenze e mettere a disposizione equipaggiamenti speciali.

C.

0,5 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3414

2.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione della sicurezza nella circolazione stradale, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di promozione della sicurezza nella circolazione stradale. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La Polonia registra il maggior numero di incidenti stradali con vittime in Europa. Il progetto è inteso a sostenere le autorità nazionali e locali nelle misure di miglioramento della sicurezza stradale.

C.

3,92 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 489 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Polonia (RS 0.973.264.92). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3415

2.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Dipartimento delle relazioni interetniche, concernente il progetto di fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati, concluso il 13 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto di fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati contribuisce a migliorare le condizioni di vita di numerosi comuni e a promuovere l'integrazione sociale di questi gruppi grazie ad una maggiore presa di coscienza e comprensione reciproca.

C.

14 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 tra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2012 e copre il periodo dal 13 giugno 2012 al 6 dicembre 2019. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3416

2.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Dipartimento delle relazioni interetniche, concernente il progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, concluso il 20 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto è inteso a preparare meglio gli studenti alla scelta della loro futura professione e a rendere più interessante il mercato del lavoro regionale sia per gli studenti sia per i futuri lavoratori.

C.

2 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 181 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 tra la Svizzera e la Romania (RS 0.973.266.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3417

2.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di informazione della polizia slovacca, concluso il 26 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ampliamento e miglioramento del sistema di informazione della polizia slovacca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Grazie ad un potenziamento del sistema di informazione della polizia, il progetto migliora le capacità delle autorità slovacche preposte alla sicurezza nella lotta alla criminalità organizzata e contribuisce al rispetto da parte del Paese degli obblighi internazionali presi nel settore della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

C.

3,37 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e copre il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3418

2.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto per una migliore assistenza e integrazione dei bambini e giovani disabili della regione di Stará ubova, concluso il 26 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per una migliore assistenza e integrazione dei bambini e giovani disabili della regione di Stará ubova. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo del progetto è di migliorare la salute e l'integrazione di bambini e giovani disabili nella regione di Stará ubova. Tra l'altro sono previsti l'assunzione e la formazione di personale, l'allestimento di un centro diurno, migliori opportunità di trasporto e la creazione di posti di lavoro per disabili.

C.

1,113 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e copre il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3419

2.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento delle strutture sociali nella regione di Kosice, concluso il 26 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare le strutture sociali nella regione di Kosice. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni delle persone ospitate dalle strutture sociali nella regione di Kosice. Finanzia la modernizzazione e l'ampliamento di una casa per disabili, permette di realizzare misure per consolidare l'integrazione degli ospiti e consente il perfezionamento professionale dei collaboratori degli istituti.

C.

1,342 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e copre il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3420

2.1.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento dell'offerta di assistenza a bambini disabili e alle loro famiglie, concluso il 26 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare l'offerta di assistenza a bambini disabili e alle loro famiglie. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

In Slovacchia attualmente non esiste un'offerta di assistenza per bambini disabili e le loro famiglie che tenga conto contemporaneamente dei tre seguenti aspetti, importanti per la qualità di vita degli interessati: la qualità dell'assistenza offerta dalle istituzioni, la qualità dell'assistenza prestata dai familiari e le opportunità, nonché la capacità di socializzazione dei bambini stessi. Il progetto introduce un ampio sistema di assistenza e contribuisce dunque a migliorare le condizioni dei bambini e dei loro familiari.

C.

949 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e copre il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3421

2.1.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento della formazione professionale nonché della preparazione al mercato del lavoro, concluso il 26 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare la formazione professionale nonché la preparazione al mercato del lavoro. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto migliora la collaborazione tra gli operatori più importanti nel sistema di formazione professionale, in particolare tra i datori di lavoro e le scuole, al fine di meglio orientare la formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro. Inoltre aumenta l'interesse per la formazione professionale grazie a campagne pubblicitarie e d'informazione.

C.

3,885 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e copre il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3422

2.1.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto «Centro turistico ­ Paradiso slovacco», concluso il 21 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto «Paradiso slovacco». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di sfruttare il considerevole potenziale turistico nel cosiddetto «Paradiso slovacco» finanziando l'allestimento di un'organizzazione turistica regionale e di un centro di informazioni per la grotta di ghiaccio di Dobsinská. Inoltre prevede la formazione di importanti operatori locali sia pubblici sia privati (compresi quelli della comunità locale Rom) in settori importanti per il turismo.

C.

1,19 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2012 e copre il periodo dal 23 febbraio 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3423

2.1.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di risanamento del patrimonio culturale e storico dell'industria mineraria e siderurgica nel Comune di Zemplinska Hamre, concluso il 21 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di sviluppo turistico della regione di Snina. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di permettere lo sviluppo della regione periferica di Snina grazie all'incentivazione del turismo culturale e il risanamento del patrimonio culturale e storico del Comune di Zemplinske Hamre che ha le sue radici nell'industria mineraria e siderurgica nelle montagne di Vihorlat.

Vengono create o migliorate le prestazioni turistiche offerte su tutto l'arco dell'anno allo scopo di prolungare il soggiorno dei turisti in questo Comune.

C.

1,19 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2012 e copre il periodo dal 23 febbraio 2012 al 30 aprile 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3424

2.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di sviluppo della regione e promozione del marchio «Tokaj>», concluso il 21 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di valorizzazione della regione del Tokaj «Tokaj is the only one». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni degli abitanti della regione di Tokaj, nella Slovacchia orientale, grazie all'allestimento di infrastrutture (centro di informazioni, torre panoramica), alla promozione di prodotti tradizionali e ad una nuova offerta di prestazioni. La qualità delle prestazioni turistiche esistenti viene garantita grazie a formazioni specifiche. Grazie al marchio «Tokaj» viene valorizzata, e dunque messa in rilievo, l'intera regione.

C.

1,29 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2012 e copre il periodo dal 23 febbraio 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3425

2.1.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto volto a migliorare il futuro delle comunità Rom, concluso il 23 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare il futuro delle comunità Rom.

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita e l'integrazione di dieci comunità Rom nelle regioni di Kosice e di Presov grazie al rafforzamento e al perfezionamento professionale dei servizi sociali nei settori della formazione scolastica, della sanità e delle questioni occupazionali, nonché grazie all'allestimento di dieci centri di comunicazione nella Slovacchia orientale.

C.

1,41 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 66,86 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovacchia (RS 0.973.269.01). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 maggio 2012 e copre il periodo dal 25 maggio 2012 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3426

2.1.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovenia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia, concernente il progetto di acquisto di apparecchi di radioterapia presso la clinica universitaria di Maribor, concluso il 29 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di acquisto di apparecchi di radioterapia presso la clinica universitaria di Maribor. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di agevolare l'accesso alle cure di radioterapia nella regione di Maribor grazie all'acquisto degli apparecchi necessari e di aumentare così le capacità di cura.

C.

3,5 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Slovenia (RS 0.973.269.11). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3427

2.1.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, concluso il 6 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto sostiene l'acquisto, l'equipaggiamento e la formazione di una squadra ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi in Cechia e all'estero.

C.

1,075 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2012 e copre il periodo dal 6 giugno 2012 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3428

2.1.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sviluppo di un'infrastruttura TI integrata per la polizia ceca, concluso il 9 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di sviluppo di un'infrastruttura TI integrata per la polizia ceca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto contribuisce all'introduzione di una nuova tecnologia di integrazione dei sistemi di informazione, attualmente separati, della polizia ceca al fine di migliorare e semplificare l'elaborazione dei dati della polizia. Prevede un'analisi sull'integrazione dei sistemi di informazione e l'acquisto di una nuova infrastruttura TI dopo un concorso pubblico.

C.

1,432 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2012 e copre il periodo dal 9 agosto 2012 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3429

2.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di acquisto di un sistema di dati conforme alle norme dell'UE per la polizia ceca, concluso il 9 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di acquisto di un sistema di dati conforme alle norme dell'UE per la polizia ceca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di equipaggiare la polizia ceca con un nuovo sistema di memorizzazione di dati e di informazioni riservate che corrisponda agli standard degli altri Stati dell'UE e permetta uno scambio sicuro di dati.

C.

918 850 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2012 e copre il periodo dal 9 agosto 2012 al 31 luglio 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3430

2.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della formazione delle squadre di pronto intervento della polizia ceca, concluso il 20 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare la formazione delle squadre di pronto intervento della polizia ceca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

La violenza e il terrorismo sono fenomeni internazionali che colpiscono sempre più anche la Repubblica Ceca. Il progetto ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza per le persone e la proprietà con unità qualificate del comando di polizia della Repubblica Ceca nel settore del ripristino dell'ordine pubblico e del pronto intervento.

C.

581 757 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2012 e copre il periodo dal 20 agosto 2012 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3431

2.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di acquisto di equipaggiamenti di protezione di elevata qualità per le unità speciali della polizia ceca, concluso il 16 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di acquisto di equipaggiamenti di protezione di elevata qualità per le unità speciali della polizia ceca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di mettere a disposizione delle unità speciali della polizia ceca equipaggiamenti di protezione di elevata qualità al fine di migliorare la protezione della polizia e della popolazione durante gli interventi speciali, come ad esempio in occasione di disordini.

C.

2,756 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2012 e copre il periodo dal 16 agosto 2012 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3432

2.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento dell'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga, concluso il 12 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per migliorare l'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto intende migliorare l'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga potenziando il sistema d'identificazione dei pacchetti di droga compressi in base alla loro superficie, nonché allestendo e gestendo una banca internazionale di dati che possa essere integrata anche nell'odierno European Drug Profiling System (EDPS) e nell'Europol Synthetic Drugs Database System (ESDDS).

C.

726 767 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2012 e copre il periodo dal 12 settembre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3433

2.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Ostrava, concluso il 12 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Ostrava. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di permettere agli anziani affetti da demenza di vivere dignitosamente nella casa di cura di Ostrava. A tal fine si prevede di ristrutturare il soffitto di un centro diurno già esistente e di apportare migliorie all'intero edificio per mettere a disposizione un'infrastruttura adeguata, priva di ostacoli per 12 anziani. Grazie anche alla necessaria formazione del personale di cura, sarà possibile offrire metodi di assistenza e di cura moderni.

Inoltre si prevede di aumentare con ulteriori veicoli la capacità del servizio ambulatoriale per persone anziane.

C.

1,266 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 12 ottobre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3434

2.1.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, concluso il 18 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto intende creare un contesto dignitoso per gli anziani della casa di cura Frydlant nad Ostravici. A tal scopo prevede migliorie in 18 camere, agli ingressi dell'edificio e alle strutture sanitarie. Personale qualificato apporterà metodi di assistenza e cura moderni e raddoppierà l'offerta terapeutica, in modo da fornire prestazioni eccellenti per persone anziane.

C.

1,239 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 Absatz 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2012 e copre il periodo dal 18 ottobre 2012 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3435

2.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Elisabeth, concluso il 28 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Elisabeth. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare un ambiente dignitoso per gli anziani della casa di cura St. Elisabeth Charity House. A tal fine sono previste misure di modernizzazione delle camere e delle installazioni sanitarie e la trasformazione del giardino in struttura terapeutica. Personale qualificato introdurrà nuovi servizi personalizzati in modo da permettere l'offerta di prestazioni eccellenti per persone anziane.

C.

783 754 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2012 e copre il periodo dal 28 novembre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3436

2.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Ohrada, concluso il 28 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani Ohrada. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare un ambiente dignitoso per gli anziani della casa di cura Ohrada. A tal fine sono previste misure di modernizzazione nelle 17 camere, nelle strutture sanitarie e nei locali comuni. Inoltre verranno approntate 12 ulteriori camere. Personale qualificato introdurrà metodi moderni di assistenza e cura. Verranno creati dieci nuovi posti letto e offerta una serie di attività sociali in modo da mettere a disposizione delle persone anziane prestazioni di qualità.

C.

1,548 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2012 e copre il periodo dal 28 novembre 2012 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3437

2.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Wenceslas, concluso il 28 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Wenceslas. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare un ambiente dignitoso per gli anziani della casa di cura St. Wenceslas Charity House. A tal fine sono previste migliorie alle camere e alle installazioni sanitarie e la trasformazione del giardino in struttura terapeutica. Personale qualificato introdurrà metodi moderni di assistenza in modo da offrire alle persone anziane prestazioni di qualità.

C.

881 942 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2012 e copre il periodo dal 28 novembre 2012 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3438

2.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Bilovec, concluso il 30 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Bilovec. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare un ambiente dignitoso per gli anziani della casa di cura di Bilovec. A tal fine sono previste la costruzione di 16 camere, misure di modernizzazione in 9 camere, nei locali comuni e nelle strutture sanitarie. Personale qualificato introdurrà metodi moderni di assistenza e di cura. Inoltre si prevede di introdurre un ulteriore servizo (respite service) per tre ospiti in modo da offrire prestazioni eccellenti per persone anziane.

C.

1,102 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3439

2.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Sobotin, concluso il 30 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Sobotin. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare un ambiente dignitoso per gli anziani e le persone affette da demenza della casa di cura di Sobotin. A tal fine sono previste misure di modernizzazione in 54 camere, nei locali comuni e nelle strutture sanitarie. Il numero di letti verrà ridotto. Questi provvedimenti e la necessaria formazione del personale di cura permetteranno di introdurre metodi innovativi di assistenza e di cura in modo da offrire alle persone anziane prestazioni di qualità.

C.

1,449 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3440

2.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Opava, concluso il 30 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Opava. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità di vita degli anziani della casa di cura «Domov Bila» di Opava. A tal fine sono previste la costruzione di 11 camere e di 15 nuove installazioni sanitarie nonché misure di mordernizzazione in 19 camere e nei 4 locali comuni. Personale qualificato introdurrà metodi moderni di assistenza e di cura e amplierà l'attuale offerta terapeutica in modo da offrire alle persone anziane prestazioni di qualità.

C.

2,185 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 1°dicembre 2012 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3441

2.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia, concluso il 4 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di migliorare le prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Lo scopo del progetto è di migliorare l'offerta e la qualità delle prestazioni di assistenza e cure a domicilio nella regione isolata al confine tra la Cechia e la Slovacchia. Un numero sufficiente di veicoli fuoristrada garantirà la mobilità del personale che riceverà una formazione sui moderni metodi di cura. Il progetto prevede anche l'acquisto degli apparecchi necessari alle cure. Le persone anziane potranno in questo modo beneficiare di prestazioni di qualità.

C.

1,158 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 4 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3442

2.1.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Roznov pod Radhostem, concluso il 5 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Roznov pod Radhostem. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di creare condizioni dignitose per gli anziani di Roznov pod Radhostem apportando migliorie alle 51 unità abitative e alle installazioni sanitarie, nonché assumendo personale qualificato che conosce i moderni metodi di assistenza e animazione. Sarà dunque possibile offrire agli ospiti prestazioni di qualità.

C.

1,436 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2012 e copre il periodo dal 5 dicembre 2012 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3443

2.1.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di misure efficaci contro la corruzione e la criminalità economica, concluso il 19 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di misure efficaci contro la corruzione e la criminalità economica. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto si prefigge una maggiore efficacia nell'intercettazione e nella lotta contro la corruzione e la criminalità economica e finanziaria rafforzando la cooperazione internazionale e migliorando il know-how degli organi centrali della polizia ceca. Inoltre viene modernizzata l'infrastruttura tecnica e vengono acquisiti i mezzi informatici necessari per condurre efficacemente le indagini.

C.

470 145 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2012 e copre il periodo dal 19 dicembre 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3444

2.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare il lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria, concluso il 19 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto volto a migliorare il lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le capacità e l'infrastruttura tecnica della polizia ceca nell'intercettazione e nella lotta contro la criminalità finanziaria, la violazione di disposizioni doganali e il riciclaggio di denaro grazie allo scambio di esperienze con i Paesi limitrofi, al perfezionamento e all'equipaggiamento necessario alla conduzione di un ufficio per l'unità anticorruzione.

C.

540 770 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2012 e copre il periodo dal 19 dicembre 2012 al 30 ottobre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3445

2.1.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di un registro centrale delle armi da fuoco, concluso il 20 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di un registro centrale delle armi da fuoco. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del progetto è la creazione di un registro centrale delle armi da fuoco nella Repubblica Ceca affinché tutte le armi civili del Paese vengano registrate e sia possibile garantirne la tracciabilità. Grazie a queste misure sarà possibile lottare in maniera più efficace contro il commercio illegale di armi e munizioni e rispettare gli obblighi internazionali in merito.

C.

331 500 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.3). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2012 e copre il periodo dal 20 dicembre 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3446

2.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, concluso il 20 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del progetto è di proteggere la popolazione da atti terroristici e dalla criminalità organizzata. Esso prevede corsi di perfezionamento per la squadra di pronto intervento della polizia ceca e la modernizzazione dell'equipaggiamento e del centro di allenamento.

C.

2,465 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.3). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2012 e copre il periodo dal 20 dicembre 2012 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3447

2.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione della società dal terrorismo e dall'estremismo, concluso il 21 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi nella realizzazione del progetto per migliorare la protezione della società dal terrorismo e dall'estremismo. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione del contributo, alle modalità di pagamento e ai meccanismi di controllo.

B.

Estremismo e terrorismo sono fenomeni internazionali che colpiscono sempre più anche la Repubblica Ceca. Il progetto ha lo scopo di rafforzare le capacità delle unità di antiterrorismo della Repubblica Ceca per rendere più efficace la lotta contro l'estremismo e il terrorismo.

C.

952 000 franchi. I costi rientrano nel contributo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 tra la Svizzera e la Repubblica Ceca (RS 0.973.274.31). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2012 e copre il periodo dal 21 dicembre 2012 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3448

2.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) e messaggio del 1° settembre 2010 concernente la proroga e l'aumento del quarto credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2010 5631) Introduzione

L'obiettivo principale della cooperazione con i Paesi dell'Est è il sostegno alla transizione a sistemi pluralistici democratici e il consolidamento di uno sviluppo economico conforme ai principi dell'economia di mercato, sociali ed ecologici. Con i progetti avviati in settori sociali determinanti quali la sicurezza e il buon governo, l'infrastruttura e l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico, la Svizzera contribuisce a riforme economiche fondate sullo Stato di diritto, a migliori condizioni di vita e alla stabilità e sicurezza nei Paesi europei limitrofi. Se si tiene conto dell'impegno internazionale e della spartizione degli oneri a livello europeo, questo impegno corrisponde al principio del «partenariato solidale», un principio esposto esplicitamente nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1). Questa cooperazione corrisponde anche alla moderna percezione della tutela degli interessi nella politica estera grazie ad una maggiore collaborazione ed integrazione internazionali.

I punti prioritari saranno quattro: stabilità e «governance», riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi, infrastrutture e risorse naturali, riforme sociali e nuova povertà. Le priorità verranno suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi principali. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è condotta dalla DSC e dalla SECO.

3449

2.2.1

Accordo tripartito tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero degli interni e dall'Istituto albanese di ricerca urbana, concernente il progetto di sostegno alla conferenza di alto livello sul ruolo della decentralizzazione nel consolidamento della democrazia albanese e dell'integrazione del Paese in Europa, concluso il 30 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nel quadro del progetto di sostegno alla conferenza di alto livello sul ruolo della decentralizzazione nel consolidamento della democrazia albanese e dell'integrazione del Paese in Europa. La conferenza è organizzata nel quadro della presidenza albanese del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

B.

Il progetto contribuisce al processo di decentralizzazione e alla democrazia locale in Albania conformemente ai principi della Carta europea. La conferenza permetterà uno scambio di esperienze tra i Paesi balcani e gli altri Stati europei e promuoverà il dialogo in vista delle riforme tra gli operatori albanesi.

C.

112 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2012 e copre il periodo dal 30 ottobre 2012 al 30 novembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di una settimana.

3450

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Ministero dell'istruzione e della scienza e dal Ministero del lavoro, delle questioni sociali e delle pari opportunità, concernente il progetto di sostegno alla formazione, anche professionale, in Albania, concluso il 3 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nel quadro del progetto di sostegno alla formazione, anche professionale, in Albania durante la terza fase progettuale (da luglio 2011 fino a fine giugno 2014).

B.

Il progetto mira soprattutto a consolidare il sistema di formazione, anche professionale, in Albania, che deve conformarsi maggiormente al mercato del lavoro, diventare più attrattivo e adeguarsi agli standard europei. In tal modo si contribuisce allo sviluppo economico e alla riduzione della povertà nel Paese.

C.

2,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3451

2.2.3

Accordo tra la DSC e l'Armenia, rappresentata dal Ministero dell'amministrazione regionale, concernente l'allevamento di bestiame nelle regioni sudorientali del Paese, concluso il 13 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e il Ministero dell'amministrazione regionale armeno concernente l'attuazione del progetto di allevamento di bestiame nelle regioni sudorientali del Paese. Il progetto è implementato dall'ONG locale Strategic Development Agency ­ SDA.

B.

L'agricoltura è uno dei settori economici più importanti dell'Armenia, soprattutto nella provincia sudorientale di Syunik, ancora poco evoluta. I circa 7000 contadini delle due regioni di Sisian e Goris sono i beneficiari del progetto che ha già dato buoni risultati nei settori del latte e della carne: un aumento del 16 per cento nella produzione di carne e dell'11 per cento nella produzione di latte. L'allevamento di bestiame nella regione è sostenuto fornendo un'adeguata formazione ai contadini in modo da permettere loro di realizzare ricavi più elevati.

C.

3,995 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3452

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero degli affari civili, concernente il sostegno al progetto di un centro regionale di sviluppo sanitario (CRSS) nell'Europa sudorientale volto a potenziare le capacità degli specialisti e delle associazioni dei consumatori nel settore della sanità mentale, concluso il 19 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nell'ambito della creazione di condizioni per uno sviluppo a lungo termine e sostenibile di servizi psicosociali di prossimità, per il rafforzamento delle capacità del CRSS e per la promozione della collaborazione tra i Paesi dell'Europa sudorientale nel settore della sanità mentale.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare la salute psichica della popolazione nei Paesi dell'Europa sudorientale e garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità della persona affetta da malattia mentale. La rete regionale di esperti competenti permette uno scambio di procedure e prassi assodate al fine di consolidare il sistema sanitario per quel che riguarda la salute psichica nei Paesi dell'Europa sudorientale. Le organizzazioni per la protezione dei consumatori ricevono la formazione necessaria per sviluppare e realizzare iniziative di lotta contro la stigmatizzazione, in stretta collaborazione con le istituzioni sanitarie.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3453

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il finanziamento del progetto di introduzione di una gestione decentralizzata delle acque di scarico nel Cantone di Una-Sana, concluso il 21 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e del cofinanziamento concernente il progetto di introduzione di una gestione decentralizzata delle acque di scarico nel Cantone di Una-Sana in Bosnia e Erzegovina.

B.

Il progetto GOV-WADE (Governance Project in Municipal Water and Environmental Development) è stato realizzato nell'ambito del settore Stato di diritto e democrazia come parte della cooperazione tecnica con l'Europa orientale e la CSI in base alla Convenzione quadro concernente la cooperazione con la Bosnia e Erzegovina.

Il progetto è volto a migliorare le capacità di pianificazione e di gestione del Cantone di Una-Sana e dei suoi Comuni per quel che riguarda le tecnologie alternative destinate a garantire lo smaltimento delle acque luride nel rispetto dei criteri di sostenibilità, ecologia e igiene. Inoltre si prevede di avviare attività pilota allo scopo di contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione e a proteggere le risorse naturali.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3454

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente il programma per la fondazione dell'istituto di psichiatria forense Sokolac, concluso il 5 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione in merito al programma di consolidamento del sistema sanitario in Bosnia e Erzegovina.

B.

Il programma ha lo scopo di migliorare le prestazioni del settore sanitario per quel che riguarda gli alloggi, il riposo e la risocializzazione delle persone affette da malattie psichiche e che hanno commesso reati nonché di consolidare la cooperazione tra il settore della sanità e della giustizia in questo ambito. Rientra nel quadro della continuazione dell'impegno avviato con il risanamento di edifici finanziato con il fondo di contropartita svizzerobosniaco.

C.

1,344 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2012 e copre il periodo dal 10 novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3455

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di realizzazione di un sistema notarile in Kosovo, fase 3, concluso il 12 giugno 2012

A.

L'accodo definisce le modalità del sostegno svizzero al sistema notarile nel Kosovo. Coadiuva il Ministero della giustizia nel realizzare un sistema notarile conforme alla relativa legge, adottata nell'ottobre 2010. Il sostegno svizzero è destinato soprattutto al coaching dei primi notai e della camera notarile, al consolidamento del reparto notarile nel Ministero della giustizia e alla definizione di esigenze basilari per un sistema notarile duraturo in Kosovo.

B.

Il progetto costituisce uno dei punti principali del programma per il Kosovo e corrisponde anche ad un settore prioritario d'intervento del ministero di giustizia cossovaro.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3456

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di psichiatria clinica e psicoterapia nel Kosovo, concluso il 14 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il progetto di psichiatria clinica e psicoterapia nel Kosovo. Un gruppo di accademici svizzeri e olandesi, in collaborazione con un'organizzazione locale, sono incaricati di realizzare un programma di formazione postuniversitaria nel settore della psichiatria clinica e della psicoterapia, in collaborazione con il ministero della sanità.

B.

Il progetto costituisce uno dei punti principali del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde ad un settore prioritario di intervento del ministero kossovaro della sanità.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3457

2.2.9

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto di risanamento del sistema ecologico del lago di Prespa e di realizzazione di un programma per la sua gestione, concluso il 18 dicembre 2012

A.

Il memorandum d'intesa disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale della Macedonia in merito alle misure di ripristino dell'ecosistema del lago di Prespa.

B.

L'intero ecosistema del lago di Prespa è confrontato a gravi problemi ambientali: inquinamento, pianificazione inefficiente per lo sfruttamento del suolo e dell'acqua e protezione carente di specie rare e minacciate. Con le misure previste dal progetto è possibile migliorare considerevolmente la resistenza del lago e garantire il controllo dell'eutrofizzazione.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 18 dicembre 2012 e copre il periodo dal 18 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3458

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Uzbekistan concernente l'ampliamento del progetto di gestione integrata delle risorse idriche in Asia centrale, concluso il 19 settembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'Uzbekistan per quel che riguarda la modernizzazione del sistema di irrigazione. In seguito ai risultati positivi raggiunti da svariati anni, il progetto pilota di gestione integrata delle risorse idriche nella valle di Fergana viene esteso ad altre regioni dell'Uzbekistan, in collaborazione con la Banca asiatica di sviluppo. In tal modo sono rafforzate la produttività e la stabilità finanziaria nonché il rispetto dell'ambiente nell'agricoltura delle regioni interessate.

B.

Il progetto concretizza questioni importanti della strategia della DSC nel settore idrico in Asia centrale. La Svizzera contribuisce in tal modo a risolvere i problemi di manutenzione e modernizzazione del sistema di irrigazione sorti dopo il crollo dell'Unione sovietica. Il suo scopo è apportare un sostegno tecnico alle associazioni dei consumatori d'acqua, organizzarle secondo principi idrografici, migliorare la tecnologia di irrigazione e di drenaggio e aumentare le prestazioni di consulenza e formazione nel settore idrologico per gli agricoltori e i piccoli imprenditori. È realizzato con la collaborazione della Banca asiatica di sviluppo.

C.

2,7 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

3459

2.2.11

Accordo sulla gestione del fondo fiduciario tra la DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al secondo fondo fiduciario per il consolidamento delle capacità necessarie per attuare il sistema di pianificazione integrato in Albania, concluso il 22 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nel quadro del secondo fondo fiduciario per il consolidamento delle capacità necessarie per attuare il sistema di pianificazione integrato (IPS II) in Albania. Numerosi donatori partecipano al fondo.

B.

Il fondo fiduciario serve a finanziare l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione del sistema di pianificazione integrato in Albania e contribuisce a garantire un buon coordinamento tra la pianificazione strategica e quella budgetaria e a consolidare le capacità istituzionali di monitoriaggio e gestione dei fondi pubblici.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3460

2.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente una partecipazione finanziaria al progetto di aiuto budgetario alle riforme nel settore sanitario in Kirghizistan, concluso il 6 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di cofinanziamento dell'aiuto budgetario nel settore sanitario in Kirghizistan con la BIRS (Gruppo della Banca mondiale) in merito ad un fondo esterno della BM.

B.

Dal 2000 la Svizzera si impegna a favore della riforma del settore sanitario in Kirghizistan. Le riforme sono seguite da notevoli progressi: attualmente circa il 95 percento della popolazione ha accesso alle cure mediche di base.

L'impegno per le cure mediche e lo stato di salute della popolazione è portato avanti ed ampliato sotto la direzione del Ministero della sanità chirghiso nella nuova fase della relativa riforma nazionale (2012­2016). La condizione per raggiungere questo obiettivo è facilitare l'accesso alla prevenzione e alle cure migliorando la gestione del sistema sanitario.

C.

340 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2012 e copre il periodo dal 6 novembre 2012 al 30 ottobre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3461

2.2.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il progetto di aiuto budgetario al programma di riforma sanitaria del Kirghizistan, concluso l'8 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto di aiuto budgetario al programma di riforma sanitaria del Kirghizistan.

B.

La Svizzera si impegna dal 1999 nella riforma del settore sanitario chirghiso.

Il progetto di miglioramento del sistema sanitario nella regione di Naryn nel frattempo è divenuto un modello per tutto il Paese poiché coinvolge attivamente la popolazione. Lo scopo è di migliorare lo stato di salute generale della popolazione chirghisa grazie ad un accesso più semplice alla prevenzione e alle cure e ad una gestione più efficace del sistema sanitario.

C.

1,326 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 7 maggio 2013. La sua durata è limitata a condizione che prima del 7 maggio 2013 venga concluso un accordo su un fondo fiduciario tra le parti contraenti.

3462

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo supplementare al «Trust Fund» per la promozione della parità tra i sessi nei Balcani occidentali, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario concernente il progetto e ha lo scopo di promuovere la parità tra i sessi rafforzando le basi conoscitive e la coscienza delle disparità esistenti tra donne e uomini in Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Serbia, al fine di sostenere e informare i Governi, i donatori e la società civile in merito.

B.

Il contributo versato dalla DSC a favore del programma regionale della BM serve a consolidare i programmi di promozione della parità tra i sessi già avviati dai governi nazionali, dalle organizzazioni non governative o dai partenariati multilaterali. L'approccio regionale garantisce la complementarità del progetto con le attività svolte dai vari Paesi nel settore della promozione della parità tra i sessi.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3463

2.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e e il Consiglio d'Europa concernente il progetto di consolidamento delle strutture delle autorità locali e della cooperazione tra i funzionari locali in Albania, concluso il 26 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario al Consiglio d'Europa per il progetto di consolidamento delle strutture delle autorità locali e della cooperazione tra i funzionari locali in Albania. Il contributo svizzero riguarda la seconda fase progettuale (2012­2015).

B.

Lo scopo del progetto è di consolidare il processo di decentralizzazione e rinsaldare i principi della buona gestione governativa.

C.

1,48 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3464

2.2.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FICR concernente il progetto comune di integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati grazie all'istruzione (fase di transizione), concluso il 29 marzo 2012

A.

Negli ultimi dieci anni la situazione dei Rom, dei Valacchi e di altre minoranze in Serbia è peggiorata. Come conseguenza diretta della povertà 80 000 ragazzi non possono frequentare la scuola elementare. Dato che la DSC dal 2003 sostiene numerosi progetti dell'UNICEF, delle ONG e della Croce Rossa in questo settore, è stato deciso di sviluppare un programma comune che permetta l'integrazione sociale dei Rom e di altre minoranze, in particolare agevolando loro l'accesso all'istruzione. L'accordo concerne la parte del programma realizzato dalla FICR.

B.

Il programma comprende 70 Comuni serbi che permettono ai Rom e ai ragazzi di altre minoranze di frequentare la scuola elementare e di integrarsi sia nell'ambiente scolastico sia nella società. Sostiene e consolida le riforme in corso presso il Ministero dell'istruzione e contribuisce al rispetto degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU e degli obiettivi del Decennio per l'integrazione dei Rom.

C.

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3465

2.2.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale in Macedonia, concluso il 29 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione volta a ridurre il divario nello sviluppo regionale in Macedonia consolidando la governance regionale e coordinando meglio le politiche.

B.

Le varie regioni si differenziano per livello di sviluppo. Ne consegue un flusso migratorio interno verso la capitale e una diminuzione della densità demografica nel resto del Paese. È necessaria una soluzione coerente e sistematica per promuovere uno sviluppo più equilibrato. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e la GIZ.

C.

600 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3466

2.2.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un finanziamento al progetto di aiuto budgetario per riforme nel settore sanitario del Kirghizistan, concluso il 15 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla realizzazione del progetto di consolidamento del monitoraggio, della valutazione e del dialogo politico nel quadro della riforma sanitaria chirghisa (2012­2016).

B.

Dal 2000 la Svizzera si impegna a favore della riforma del settore sanitario chirghiso. Le riforme sono seguite da notevoli progressi: attualmente, circa il 95 per cento della popolazione ha accesso alle cure mediche di base. Nel quadro della prosecuzione delle riforme (2012­2016), si tratta di consolidare gli aspetti istituzionali e tematici nonché la comunicazione nell'ambito della politica e delle riforme della sanità e di promuovere anche un dialogo politico imperniato sui risultati. Tali elementi completano il sostegno organizzativo e finanziario fornito in collaborazione con la BM. Un sistema di controllo e di valutazione è introdotto a tale scopo con la collaborazione dell'OMS.

C.

113 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2012 e copre il periodo dal 15 novembre 2012 al 31 marzo 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3467

2.2.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il progetto sull'iniziativa per la sicurezza della popolazione in Kirghizistan, concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto sull'iniziativa per la sicurezza della popolazione in Kirghizistan.

B.

Il progetto sostiene la polizia chirghisa nell'applicazione delle misure per superare i problemi specifici dopo i disordini etnici del giugno 2010 nella parte meridionale del Paese. Permette alla polizia di garantire meglio la sicurezza di tutta la popolazione senza fare distinzioni di origine (appartenenza etnica) e sesso.

C.

400 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3468

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario per sostenere il consiglio di coordinamento dei donatori in Tagikistan, concluso il 29 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il PNUS concernente il coordinamento effettivo tra i Paesi donatori in Tagikistan e il sostegno a investimenti esteri nel Paese. Dopo l'introduzione del consiglio di coordinamento per lo sviluppo e l'organizzazione della segreteria, nella seconda fase si tratta di ampliare il sostegno ai processi finanziari e di gestione del personale e al management dei finanziamenti progettuali.

B.

I Paesi donatori hanno istituito un consiglio di coordinamento con una presidenza annuale al fine di coordinare meglio l'impiego dei mezzi destinati alla lotta contro la povertà. Sono stati sviluppati meccanismi per la collaborazione con il Governo tagiko al fine di coordinare l'aiuto internazionale e l'applicazione del programma nazionale di lotta contro la povertà 2010­ 2012. Il PNUS è responsabile dell'attuazione finanziaria e operativa del progetto. La Svizzera ne finanzia una parte, mentre altri donatori sono le agenzie di sviluppo inglesi e tedesche.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 febbraio 2012 e copre il periodo dal 15 marzo 2012 al 14 marzo 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3469

2.2.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di risanamento dell'ecosistema del lago di Prespa e di attuazione del programma di sfruttamento del lago, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nell'attuazione di un catalogo di misure che contribuiscono considerevolmente a migliorare la situazione generale del lago di Prespa, a consolidare a lungo termine la sua capacità di resistenza e a controllarne l'eutrofizzazione.

B.

Problemi ambientali gravano sull'intero ecosistema del lago di Prespa: inquinamento, pianificazione inefficace dello sfruttamento del suolo e dell'acqua e protezione insufficiente di specie rare e minacciate. L'accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la DSC e il PNUS.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012. Il PNUS e la Svizzera possono denunciarlo con un preavviso scritto di 30 giorni.

3470

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo, concluso il 22 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo, attuato dal PNUS Kosovo.

B.

Il progetto costituisce uno dei punti principali del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde ad un settore prioritario d'intervento del governo cossovaro.

C.

124 200 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3471

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di consolidamento della vigilanza e della trasparenza del Parlamento serbo, concluso il 22 agosto 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione nel progetto di consolidamento della vigilanza e della trasparenza del Parlamento della Repubblica di Serbia (Third-Party Cost Sharing Agreement).

B.

Dato che la Serbia sta per aderire all'Unione europea, il suo Parlamento assume un ruolo importante nella trasposizione delle leggi. Il progetto rafforza l'attuale sistema parlamentare e ne garantisce la trasparenza insieme ai comitati. Occorre sottolineare anche il ruolo significativo dei municipi nel processo di integrazione comunitario.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2012 e copre il periodo dal 25 agosto 2012 al 15 agosto 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3472

2.2.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ufficio di cooperazione della DSC a Duschanbe, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Tagikistan, concernente un mandato di attuazione del programma «Accesso alla giustizia», concluso il 1° dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del mandato e del relativo finanziamento per attuare il programma «Accesso alla giustizia» in collaborazione con un partner. L'accesso alla giustizia viene reso possibile e agevolato soprattutto per le donne e altri gruppi della popolazione svantaggiati ed è imperniato sulla sensibilizzazione, sull'informazione, sulla formazione e sul perfezionamento.

B.

Nel quadro della transizione sociopolitica e della riforma della giustizia verso una maggiore democrazia e uno Stato di diritto funzionante si intende fornire un contributo per un migliore accesso alla giustizia a persone svantaggiate nella società civile.

C.

1,11 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3473

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ufficio di cooperazione della DSC a Duschanbe, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Tagikistan, concernente un contributo finanziario al progetto volto a dare ai Comuni rurali i mezzi per accedere a migliori condizioni di vita e alla sicurezza sociale, concluso il 7 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto PNUS che vuole creare migliori condizioni di vita e fornire alla popolazione un accesso più facile ai servizi e agli uffici pubblici. È attuato in una delle regioni più povere del Tagikistan, la valle di Rasht.

B.

In un Paese in cui le regioni sono economicamente e socialmente fragili, nel quadro della transizione, la Svizzera contribuisce al programma di sviluppo ONU per migliorare la produzione agricola e i metodi di coltivazione, sostiene lo sviluppo di infrastrutture e il ricorso a energie alternative.

C.

350 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2012 e copre il periodo dal 7 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3474

2.2.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente una partecipazione ai costi del Progetto «Gestione dello sviluppo regionale e locale in Georgia», concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto del PNUS destinato a promuovere e rafforzare la democratizzazione, la decentralizzazione e il buon governo a livello locale e regionale.

B.

Dopo l'istituzione di un Ministero dello sviluppo regionale e delle infrastrutture nel 2009 e l'elaborazione di una strategia statale di sviluppo regionale nel 2011, associata a un piano d'azione in vigore dal 2012, il governo della Georgia sottolinea la propria volontà di riforma. Basato sul potenziamento delle capacità, il progetto del PNUS sostiene tale processo mediante la partecipazione a un gruppo internazionale di consulenti. Anche la DSC appoggia questa iniziativa con il suo contributo e a tale proposito si fonda sulla strategia di cooperazione regionale della Svizzera nel Caucaso del Sud per il periodo 2013­2016.

C.

156 075 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 14 aprile 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3475

2.2.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente il Progetto «Modernizzazione della formazione professionale e del sistema educativo della Georgia», concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto del PNUS destinato a modernizzare il sistema di formazione professionale e il sistema educativo in Georgia con particolare attenzione per l'agricoltura e varie attività lucrative nella regione rurale.

B.

Il miglioramento della formazione professionale è uno degli obiettivi principali del governo della Georgia, che con tale misura si prefigge di migliorare la situazione dell'impiego e di aumentare la produttività. Sulla scorta dei risultati positivi scaturiti dalla collaborazione tra la DSC e il PNUS tra il 2007 e il 2011 nel settore della formazione professionale, tali sforzi devono essere proseguiti ed estesi. L'impegno della DSC poggia sulla strategia di cooperazione della Svizzera nel Caucaso del Sud.

C.

210 753 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3476

2.2.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto del PNUS destinato a sostenere a livello regionale l'integrazione dei Rom nei Balcani occidentali, concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al progetto del PNUS destinato a sostenere a livello regionale l'integrazione dei Rom nei Balcani occidentali.

B.

L'integrazione dei Rom costituisce una priorità nell'agenda politica dei Paesi partner. Le loro politiche e strategie e i loro piani d'azione prevedono misure concrete destinate a migliorare l'integrazione e le condizioni di vita dei Rom.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2010 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3477

2.2.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune destinato a favorire mediante l'educazione l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati (fase di transizione), concluso il 10 aprile 2012

A.

In Serbia, negli ultimi dieci anni, la situazione dei Rom, dei Valacchi e di altre minoranze è peggiorata. Dato che dal 2003 la DSC sostiene in questo campo parecchi programmi dell'UNICEF, delle ONG e della Croce Rossa, si è deciso di elaborare un programma comune che favorisca l'integrazione sociale dei Rom e di altre minoranze. L'accordo concerne la parte del programma realizzata dall'UNICEF.

B.

Il programma interesserà 70 Comuni serbi che permetteranno ai Rom e ai bambini di altre minoranze di frequentare la scuola elementare e integrarsi nella società. Sostiene e rafforza le riforme in corso presso il Ministero dell'educazione e contribuisce al rispetto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU e degli obiettivi del Decennio per l'integrazione dei Rom.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2012 e copre il periodo dal 10 aprile 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3478

2.2.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF, concernente il progetto di riforma dei servizi sociali in Albania, concluso il 26 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative al contributo all'UNICEF nel quadro del progetto di riforma dei servizi sociali in Albania.

B.

Il progetto si prefigge di garantire un sostegno alla riforma dei servizi sociali in Albania e l'istituzione di un sistema di servizi sociali efficiente e duraturo di cui beneficino anche i gruppi più sfavoriti della popolazione (come i Rom).

C.

3,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

La DSC fornisce in maniera irrevocabile un contributo massimo di 900 000 dollari americani che copre il periodo dal 26 settembre 2012 al 31 dicembre 2012.

La differenza di 2,4 milioni di dollari americani, che copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2016, soggiace all'approvazione di fondi supplementari da parte del Parlamento svizzero (credito quadro) per la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2012 e copre il periodo dal 26 settembre 2012 al 31 dicembre 2012. La validità dell'accordo può essere prorogata fino al 31 agosto 2016 previa approvazione di fondi supplementari da parte del Parlamento svizzero.

3479

2.3

Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) Introduzione

Fondandosi sulla legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), il Consiglio federale e il Parlamento stabiliscono il quadro d'azione della cooperazione svizzera allo sviluppo per il periodo del credito di programma proposto.

I messaggi concernenti la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) si fondano su una strategia unica di attuazione della politica di sviluppo della Confederazione che poggia su tre pilastri: il contributo della Svizzera (1) alla riduzione della povertà, (2) al promovimento della sicurezza umana nei Paesi e nelle regioni instabili e alla riduzione dei rischi legati alla sicurezza e (3) all'impostazione di una globalizzazione che favorisca lo sviluppo.

Nel messaggio della DSC, il Consiglio federale illustra in che modo la Svizzera intende contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU avvalendosi dei suoi strumenti, vale a dire la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario. Nella riformulazione degli obiettivi e delle priorità, il messaggio tiene conto inoltre delle nuove sfide poste dalla globalizzazione. È importante combinare efficacemente gli sforzi intrapresi a favore della riduzione della povertà e quelli finalizzati a risolvere i problemi mondiali. A tale scopo, la Svizzera opera sia attraverso la cooperazione bilaterale con determinati Paesi partner sia in un contesto multilaterale. La cooperazione bilaterale e quella multilaterale sono strumenti complementari.

3480

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente la gestione dei mezzi assegnati dalla Svizzera al fondo destinato a sostenere la società civile in Nicaragua, concluso il 18 marzo 2011

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Germania nell'ambito del progetto summenzionato, il cui scopo principale è di sostenere la società civile al fine di rafforzare la partecipazione dei cittadini e promuovere il pluralismo in Nicaragua.

B.

L'accordo determina il quadro legale della collaborazione con la Germania.

Riunendo i mezzi in un fondo comune è possibile procedere in maniera coordinata e ridurre le spese amministrative.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2011 e copre il periodo dal 18 marzo 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3481

2.3.2

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Belgio, rappresentato dal Servizio pubblico federale Affari esteri, commercio estero e cooperazione per lo sviluppo, concernente un programma di sostegno alla decentralizzazione nel Burundi, concluso il 2 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Belgio nell'ambito dell'attuazione del programma volto a sostenere la decentralizzazione e lo sviluppo locale della provincia di Kayanza nel Burundi.

B.

Nel quadro di una cooperazione delegata, il Belgio ha assegnato alla Svizzera un importo di 3,975 milioni di euro su tre anni che le consente di estendere le sue attività nel settore della decentralizzazione a una provincia supplementare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2012 e copre il periodo dal 2 agosto 2012 al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3482

2.3.3

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno all'educazione e alla formazione dei bambini esclusi dal sistema educativo, concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del finanziamento del programma di sostegno all'educazione e alla formazione dei bambini esclusi dal sistema educativo.

B.

Il programma propone ai bambini di età compresa tra i nove e i quindici anni, che sono esclusi dal sistema educativo formale, offerte educative e formative adeguate alla loro realtà socioeconomica incrementando in tal modo il tasso di scolarizzazione nel dipartimento di Borgou.

C.

4,33 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 agosto 2014. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3483

2.3.4

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore della comunicazione a livello comunitario, concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina il finanziamento della sesta fase del Programma «Sostegno della Svizzera nel settore della comunicazione a livello comunitario».

B.

Lo scopo del programma è di fare della radio uno strumento di promozione dei valori culturali, del sapere, dello know-how e delle conoscenze locali contribuendo allo sviluppo individuale, locale e comunitario.

C.

2,66 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3484

2.3.5

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore dell'alfabetizzazione e dell'educazione degli adulti, concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina il finanziamento della seconda fase del Programma «Sostegno della Svizzera all'alfabetizzazione e all'educazione degli adulti».

B.

Lo scopo del programma è di promuovere l'accesso all'educazione e alla formazione degli adulti al fine di ridurre il tasso di analfabetismo della popolazione dei dipartimenti di Borgou e Alibori.

C.

4,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2013. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3485

2.3.6

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera nel settore della sanità (ASSAN), concluso il 15 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina il finanziamento del Programma «Sostegno della Svizzera nel settore della sanità (ASSAN)».

B.

Lo scopo del programma è di contribuire a migliorare lo stato di salute della popolazione nel dipartimento di Borgou, in particolare delle fasce più sfavorite (poveri, donne e bambini) nelle zone rurali che sono duramente colpite dagli attuali problemi di salute.

C.

3,97 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2013. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3486

2.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin concernente la «Pubblicazione del piano di monitoraggio, valutazione e revisione del piano nazionale di sviluppo della sanità», concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo disciplina il finanziamento della «Pubblicazione del piano di monitoraggio, valutazione e revisione del piano nazionale di sviluppo della sanità (PSER/PNDS)».

B.

Lo scopo del programma è di garantire che il piano di monitoraggio, valutazione e revisione del piano nazionale di sviluppo della sanità (PNDS) 2009-2018 sia disponibile in forma cartacea.

C.

14 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3487

2.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin concernente l'«Organizzazione della revisione annuale del settore sanitario nei dipartimenti e nelle zone sanitarie di Borgou e Alibori», concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo disciplina il finanziamento dell'«Organizzazione della revisione annuale del settore sanitario nei dipartimenti e nelle zone sanitarie di Borgou e Alibori».

B.

Lo scopo del programma è di garantire che tutti gli attori, i partner e gli uffici delle strutture decentralizzate dell'amministrazione pubblica siano informati dei risultati delle diverse azioni condotte nei dipartimenti di Borgou e Alibori nel corso del 2011. Le conoscenze acquisite in questo ambito saranno sfruttate per potenziare le capacità.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 15 febbraio 2012 al 14 giugno 2012. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato da ciascuna Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione.

3488

2.3.9

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno al buon governo locale ­ decentralizzazione, concluso il 12 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina il finanziamento della seconda fase del programma di sostegno al buon governo locale ­ decentralizzazione.

B.

L'obiettivo generale della presente fase del programma è di consentire ai Comuni, grazie al coordinamento tra gli attori locali e alla connessione efficace tra decentralizzazione e deconcentrazione, di migliorare la qualità dei servizi pubblici riducendo in tal modo la povertà.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 30 aprile 2015. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Per motivi di forza maggiore o a seguito di una guerra o di disordini politici l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3489

2.3.10

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno allo sviluppo rurale, concluso il 12 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina il finanziamento del programma di sostegno allo sviluppo rurale nei dipartimenti di Borgou e Alibori.

B.

L'obiettivo generale della prima fase del programma è l'aumento del 10 per cento della produttività delle aziende agricole rurali in almeno tre filiere (granoturco, riso, igname, manioca, carne, latte) e il miglioramento dell'accesso a servizi adeguati e di qualità.

C.

4,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Per motivi di forza maggiore o a seguito di una guerra o di disordini politici l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3490

2.3.11

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il programma di sostegno della Svizzera alle casse malati, concluso il 12 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina il finanziamento della settima fase del programma di sostegno della Svizzera alle casse malati.

B.

L'obiettivo generale di questa fase del programma è l'istituzione di un sistema in grado di garantire in maniera sostenibile alle fasce emarginate della popolazione l'accesso alle cure e ai servizi sanitari nei dipartimenti di Borgou e Collines e il ritiro della DSC dal settore della sanità.

C.

2,013 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Rimane in vigore fintanto che entrambe le Parti non avranno adempito tutti i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Per motivi di forza maggiore o a seguito di una guerra o di disordini politici l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3491

2.3.12

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno a un progetto di costruzione di un ponte sospeso, concluso il 29 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del progetto il cui obiettivo è di migliorare l'accesso ai comuni rurali del Bhutan.

B.

Il progetto prevede un contributo della Svizzera alla costruzione di un ponte sospeso.

C.

18 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3492

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dell'ambiente, concernente il progetto relativo al piano nazionale dei bacini imbriferi, concluso il 20 dicembre 2011

A.

Questa collaborazione consentirà di sostenere l'attuazione di un piano nazionale per l'adeguamento ai mutamenti climatici e di migliorare il coordinamento tra gli attori sociali e le autorità dipartimentali e nazionali. Permetterà inoltre di migliorare l'accesso all'acqua per le aziende agricole e di aumentare la capacità di resistenza delle comunità rurali, il loro reddito e la sicurezza alimentare.

B.

La Bolivia è uno dei Paesi più colpiti dai mutamenti climatici (il 78 % dei Comuni è a rischio di crisi alimentare e le perdite economiche causate dai cambiamenti del clima sono stimate ogni anno a 600 milioni di dollari americani). L'accordo è in linea con le priorità nazionali per quanto riguarda la mitigazione delle conseguenze, la gestione ottimale delle risorse idriche e la sicurezza alimentare.

C.

800 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2011 e copre il periodo dal 20 dicembre 2011 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3493

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, concernente il programma di gestione sostenibile delle risorse naturali a Cochabamba, concluso il 21 dicembre 2011

A.

Il programma di gestione sostenibile delle risorse naturali a Cochabamba raggruppa quattro progetti della DSC relativi alla preservazione e alla gestione efficace delle risorse naturali (in particolare la gestione dei bacini idrologici e il miglioramento della produzione agricola). Prevede inoltre un rafforzamento sul piano istituzionale, un orientamento sovraregionale e la partecipazione della popolazione. Migliorando lo sfruttamento delle risorse naturali si aumentano la produttività e i redditi e si contribuisce di conseguenza a ridurre la povertà.

B.

La gestione sostenibile delle terre, dell'acqua e delle altre risorse naturali è diventata una priorità nazionale per la strategia di attuazione di progetti della DSC in Bolivia. L'approccio della DSC si basa sulla lunga esperienza della Svizzera, che ha ottenuto ottimi risultati nella gestione dei bacini idrologici e nel buon governo locale. L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione tecnica con la Bolivia.

C.

1,250 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3494

2.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto di creazione di un lessico costituzionale, concluso il 2 marzo 2012

A.

Una delle sfide più importanti a cui la Bolivia è confrontata è l'applicazione della nuova Costituzione, che garantisce la rappresentanza delle fasce della popolazione finora più sfavorite. A tale scopo sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime.

B.

Il lessico costituzionale doterà i funzionari boliviani di strumenti conformi a uno Stato democratico che rispetta i diritti umani. L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla collaborazione con la Bolivia.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2012 e copre il periodo dal 16 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3495

2.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Centro internazionale di agricoltura tropicale, concernente il progetto destinato a migliorare l'avicoltura nelle aziende familiari al fine di ridurre la povertà e incrementare la sicurezza alimentare, concluso il 16 aprile 2012

A.

Il programma sostiene l'innovazione agricola, dato che gli attori lavorano direttamente con i contadini nei loro Comuni. Sono messi a disposizione nuovi metodi e nuove tecnologie grazie a un sistema di gestione dello knowhow e alla collaborazione con le università e i centri di formazione. Questo progetto si prefigge di rafforzare la produttività e la sicurezza alimentare di gran parte delle fasce più povere della popolazione del dipartimento di Santa Cruz.

B.

Il programma sostiene il piano di sviluppo boliviano ed è incentrato sulla messa a punto di un sistema nazionale di innovazione che consenta di aumentare la produzione nelle zone rurali ed è destinato in primo luogo alle famiglie più povere e alle piccole aziende. L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Centro internazionale di agricoltura tropicale a Santa Cruz in Bolivia.

C.

96 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2012 e copre il periodo dal 16 aprile al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3496

2.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Tribunale agroambientale, concernente il progetto FORDECAPI, concluso il 2 maggio 2012

A.

L'applicazione della Costituzione rappresenta una delle sfide più importanti a cui è confrontata la Bolivia. La difficoltà principale consiste nell'integrare le fasce della popolazione finora più sfavorite, pertanto è importante poter contare su istituzioni pubbliche competenti e legittime. La DSC sostiene il Governo boliviano nei suoi sforzi intesi a rafforzare le sue capacità e a migliorare i servizi destinati a tali fasce della popolazione.

B.

L'orientamento strategico di questo progetto (Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, FORDECAPI) si basa sul promovimento della democrazia e il rispetto dei diritti umani.

C.

37 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2012 e copre il periodo dal 2 maggio 2012 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3497

2.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal comandante supremo delle forze armate boliviane, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 16 luglio 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare le capacità del Tribunale agroambientale mediante strumenti di partecipazione strategica destinati a migliorarne la politica, i piani, i programmi, i progetti e i processi intesi a consolidare le istituzioni e lo sviluppo organizzativo (in particolare la formazione dei magistrati).

B.

Una delle sfide più importanti a cui è confrontata la Bolivia è l'applicazione pacifica della nuova Costituzione, che è la base di un programma ambizioso di integrazione politica, economica e culturale dei gruppi emarginati. Questa fase di transizione è caratterizzata da numerosi conflitti d'interesse, pertanto sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime.

C.

66 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2012 e copre il periodo dal 19 luglio 2012 al 15 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3498

2.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Direzione nazionale delle prigioni di Stato, concernente la costruzione di due celle di prigione, due stanze da bagno e una piccola biblioteca nel carcere di Riberalta, concluso il 20 agosto 2012

A.

L'obiettivo di questo contributo è di partecipare alla costruzione, non ancora terminata, di due celle di prigione, due stanze da bagno e una piccola biblioteca al fine di migliorare le condizioni di detenzione nel carcere di Riberalta nel dipartimento di Beni.

B.

Una delle sfide più importanti a cui è confrontata la Bolivia è l'applicazione pacifica della nuova Costituzione che è la base di un programma ambizioso di integrazione politica, economica e culturale dei gruppi emarginati. Questa fase di transizione è caratterizzata da numerosi conflitti d'interesse, pertanto sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime. Attualmente la maggioranza dei detenuti è in attesa di giudizio.

C.

26 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2012 e copre il periodo dal 20 agosto 2012 al 10 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3499

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Vice-presidente, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 14 settembre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare sul piano istituzionale le capacità democratiche dello Stato, al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e migliorare i servizi pubblici in modo da renderli accessibili alle fasce più sfavorite della popolazione. Il programma promuove le sue attività attraverso il dialogo tra le autorità governative e la società civile, incoraggiando i giovani cittadini boliviani di diversa estrazione sociale della città di El Alto a partecipare ai processi decisionali. Il loro impegno dovrebbe essere messo a frutto nelle reti che promuovono i principi, i diritti e gli obblighi stabiliti dalla Costituzione boliviana e dalla legislazione approvata dal Parlamento boliviano.

B.

Una delle sfide più importanti a cui è confrontata la Bolivia è l'applicazione pacifica della nuova Costituzione che è la base di un programma ambizioso di integrazione politica, economica e culturale dei gruppi emarginati, in particolare delle donne, dei più poveri e della maggioranza indigena, di cui molti giovani. Questa fase di transizione è caratterizzata da numerosi conflitti d'interesse, pertanto sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime.

C.

35 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2012 e copre il periodo dal 14 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3500

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza istituzionale e della lotta contro la corruzione, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 27 settembre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare le capacità del Tribunale costituzionale plurinazionale mediante uno strumento di partecipazione strategica destinato a migliorarne la politica, i piani, i programmi, i progetti e i processi intesi a consolidare le istituzioni e lo sviluppo organizzativo (in particolare la formazione dei funzionari pubblici del Tribunale costituzionale plurinazionale).

B.

Una delle sfide più importanti a cui è confrontata la Bolivia è l'applicazione pacifica della nuova Costituzione che è la base di un programma ambizioso di integrazione politica, economica e culturale dei gruppi emarginati, in particolare delle donne, dei più poveri e della maggioranza indigena. Questa fase di transizione è caratterizzata da numerosi conflitti d'interesse, pertanto sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime.

C.

170 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2012 e copre il periodo dal 27 settembre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3501

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Comune autonomo di La Paz, concernente il contributo al programma per l'impiego della tecnologia dell'informazione e della comunicazione destinato a rafforzare e diffondere la cultura, concluso il 12 ottobre 2012

A.

L'accordo riguarda l'installazione di 31 schermi interattivi connessi a Internet negli spazi culturali del Comune autonomo di La Paz e la relativa messa in funzione a più livelli: installazione di un programma per la gestione degli schermi, formazione dei responsabili degli spazi culturali e definizione di una strategia di comunicazione concernente la politica culturale del Comune.

B.

In virtù del processo di decentralizzazione, i Comuni hanno nuovi compiti nel campo della cultura con conseguenti nuove esigenze istituzionali. Inoltre, l'attività culturale è in aumento. In un Comune come La Paz, in cui le distanze sono notevoli, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione consente di raggiungere rapidamente la popolazione assicurando quindi un accesso democratico all'informazione concernente la cultura.

C.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 12 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3502

2.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, concernente il sostegno strategico dello Stato, concluso il 12 ottobre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare sul piano istituzionale le capacità democratiche dello Stato, al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e migliorare i servizi pubblici in modo da renderli accessibili alle fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo il programma sostiene il potenziamento delle capacità del Tribunale costituzionale plurinazionale mediante strumenti di pianificazione strategica destinati a migliorarne la politica, i piani, i programmi, i progetti e i processi intesi a sviluppare l'organizzazione.

B.

Una delle sfide più importanti con cui è confrontata la Bolivia è l'applicazione pacifica della nuova costituzione che è la base di un programma ambizioso di integrazione politica, economica e culturale dei gruppi emarginati.

Questa fase di transizione è caratterizzata da numerosi conflitti d'interesse, pertanto sono necessarie istituzioni statali competenti e legittime.

C.

39 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 12 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3503

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il sostegno delle attività strategiche dello Stato, concluso il 10 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne uno degli elementi del programma destinato a consolidare le capacità istituzionali «Fortalecimiento de Capacidades Institucionales» e si prefigge di contribuire a rafforzare sul piano istituzionale il Consiglio della magistratura. Esso verte, da un lato, sull'elaborazione di una normativa interna del Consiglio della magistratura e, dall'altro, sull'organizzazione di una riunione nazionale dedicata ai temi dell'accesso alla giustizia, della lotta alla corruzione e della partecipazione dei cittadini al sistema giudiziario.

B.

Il Consiglio della magistratura è l'istanza competente per tutti gli organi giudiziari. L'adeguamento delle sue strutture mediante l'elaborazione di una nuova normativa interna e l'organizzazione di una riunione cui parteciperanno varie istanze dello Stato e della società civile consentirà al Consiglio di adempiere le sue funzioni in modo migliore.

C.

39 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2012 e copre il periodo dal 10 dicembre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3504

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, dal Viceministero dell'educazione superiore e dalla Direzione generale dell'educazione superiore tecnica, tecnologica, linguistica e artistica, concernente il progetto per il consolidamento del sistema plurinazionale di certificazione delle competenze (SPCC), concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne la seconda fase di consolidamento del sistema plurinazionale di certificazione delle competenze (SPCC), le cui priorità sono l'istituzione di uffici di coordinamento a livello dipartimentale, il rafforzamento dei processi di certificazione, la connessione del SPCC con i settori della produzione e professionali e il miglioramento della gestione a livello istituzionale.

B.

Le attività della seconda fase di consolidamento derivano dalle raccomandazioni scaturite da una valutazione esterna effettuata nel 2011. Istituito nel 2008, il SPCC fa parte di una politica nazionale che valorizza la specializzazione e la formazione continua. Questo contributo consente di portare a termine le attività della seconda fase del programma di formazione professionale (proCAP).

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e copre il periodo dal 12 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3505

2.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Procuratore generale dello Stato, concernente la riunione internazionale sulle procedure giuridiche in materia di difesa dello Stato, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è lo sviluppo delle competenze dei collaboratori del Procuratore generale dello Stato affinché possa fornire consulenza agli enti pubblici e alle istituzioni in modo da anticipare e limitare l'impatto delle cause intentate contro lo Stato boliviano.

B.

A livello internazionale, i Paesi di tradizione giuridica romana, come la Bolivia, sono costretti sempre più spesso a condurre cause in sistemi giuridici di tradizione anglosassone. Occorre dunque che le istanze boliviane conoscano questa tradizione.

C.

340 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre il periodo dall'11 dicembre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3506

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di urbanizzazione e allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso, concluso il 1° luglio 2011

A.

L'accordo disciplina gli obblighi del Burkina Faso e della Svizzera e definisce le modalità d'attuazione del programma di urbanizzazione e allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso.

B.

L'obiettivo del programma è di allestire, nella regione orientale del Paese, una rete stradale extra-urbana carrozzabile gestita in modo sostenibile dalle collettività e dalle comunità dei villaggi.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011 e copre il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2015. Rimane in vigore fintanto che le Parti non avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3507

2.3.28

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere 2011­2013, concluso il 5 luglio 2011

A.

Il presente accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere 2011­2013.

B.

L'obiettivo del programma è di: ­ sensibilizzare alle specificità di genere le politiche e i programmi di sviluppo prioritari a livello nazionale al fine di promuovere una cultura di uguaglianza tra donne e uomini; ­ esortare le organizzazioni della società civile a partecipare maggiormente alle azioni intese a promuovere una cultura di uguaglianza e attuare misure più strategiche di riduzione delle disparità; ­ sensibilizzare alle specificità di genere i programmi e i partner della DSC nel Burkina Faso al fine di promuovere una cultura di uguaglianza tra donne e uomini.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2011 e copre il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3508

2.3.29

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma relativo al risanamento degli stagni della città di Dori, concluso il 15 giugno 2012

A.

L'accordo definisce il quadro generale per l'attuazione del programma relativo al risanamento degli stagni della città di Dori.

B.

Il programma si prefigge di: ­ facilitare l'attuazione dell'accordo di finanziamento; ­ migliorare l'efficienza dei provvedimenti prioritari fissati di comune accordo.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2012 e copre il periodo dal 15 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Rimane in vigore fintanto che le Parti non avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato. La denuncia dell'accordo di finanziamento tra il Burkina Faso e la Svizzera rende caduca l'applicazione del presente accordo.

3509

2.3.30

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di «Risanamento degli stagni della città di Dori», concluso il 15 luglio 2012

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità d'attuazione del programma di «Risanamento degli stagni della città di Dori».

B.

Grazie al risanamento degli stagni, la città di Dori migliora il contesto di vita degli abitanti, segnatamente per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica.

Aumenta inoltre il suo potenziale economico valorizzando lo spazio liberato attorno agli stagni con l'insediamento di negozi e di particelle per la produzione agricola. Assicura l'accesso alla risorsa idrica per gli animali e le colture.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2012 e copre il periodo dal 15 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Rimane in vigore fintanto che le Parti non avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3510

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso concernente l'attuazione del progetto «Accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per le comunità», concluso il 27 giugno 2012

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità d'attuazione del progetto «Accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per le comunità».

B.

Lo scopo generale del progetto è di offrire acqua potabile e migliori condizioni d'igiene alle comunità in 15 Comuni delle regioni dell'Est, del Nord e del Centro-Ovest.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2012 e copre il periodo dal 15 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Rimane in vigore fintanto che le Parti non avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3511

2.3.32

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma destinato alla promozione della formazione professionale, concluso il 15 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma destinato alla promozione della formazione professionale per il periodo compreso tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2016.

B.

L'obiettivo del programma è di contribuire alla sicurezza finanziaria e alla partecipazione delle popolazioni interessate affinché possano accedere a un sistema di formazione professionale equo, diversificato e decentralizzato.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

3512

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma destinato a sostenere la decentralizzazione, concluso il 28 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria per l'attuazione congiunta del programma destinato a sostenere la decentralizzazione nel Burundi.

B.

L'obiettivo del programma è di contribuire all'instaurazione di una governance locale democratica che favorisca lo sviluppo socioeconomico e la lotta contro la povertà.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3513

2.3.34

Accordo quadro tra la Svizzera e il Burundi concernente la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, concluso il 20 aprile 2012 (RS 0.974.221.8)

A.

L'accordo quadro espone le modalità generali di tutte le forme assunte dalla cooperazione allo sviluppo tra la Svizzera e il Burundi.

B.

La cooperazione con il Burundi era finora disciplinata dall'Accordo del 19 novembre 1969 di cooperazione tecnica e scientifica (RU 1970 237). In considerazione dei cambiamenti verificatisi da allora nei metodi e nella prassi della cooperazione e della sospensione della cooperazione dal 1993, si è rivelato necessario sottoporlo a revisione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3514

2.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cuba, rappresentata dalla Stazione sperimentale di pascoli e foraggi, concernente il progetto BIOMAS: la biomassa quale fonte di energia rinnovabile per le regioni rurali, concluso il 19 novembre 2012

A.

Il programma BIOMAS sostiene a Cuba la produzione di energie rinnovabili a partire dalla biomassa allo scopo di migliorare le condizioni di vita nelle regioni rurali rispettando l'ambiente.

B.

In un contesto di grave crisi economica, il Governo cubano deve necessariamente diminuire la sua dipendenza dalle importazioni di alimenti e di combustibili. La maggioranza dei Comuni cubani possiede capacità sufficienti per produrre energie rinnovabili. A tale scopo, il programma BIOMAS sostiene lo sviluppo di strategie energetiche integrate a livello dei Comuni.

C.

4,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2012 e copre il periodo dal 19 novembre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3515

2.3.36

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Land and Agrarian Rights Campaign» in Nepal, concluso il 5 gennaio 2012

A.

L'accordo riconosce l'importanza dei diritti di proprietà nel settore agricolo.

La Svizzera desidera valutare in maniera approfondita i distretti di Ramechhap, Okhaldhunga e Khotang e ottenere informazioni concrete concernenti i) il sistema della proprietà fondiaria nei distretti, ii) la correlazione tra proprietà e produttività, iii) i mezzi per migliorare l'organizzazione dei lavoratori agricoli senza terre o con poche terre e il modo in cui questi ultimi potrebbero partecipare ai progetti agricoli finanziati dalla Svizzera.

B.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno finanziario accordato dalla Svizzera al Progetto «Land and Agrarian Rights Compaign» gestito dalla Danimarca.

C.

102 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 gennaio 2012 e copre il periodo dal 5 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3516

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata da IBIS, e la Germania, rappresentata dalla GIZ, concernente la gestione dei mezzi assegnati dalla Svizzera al fondo destinato a sostenere la società civile in Nicaragua per un governo democratico, concluso il 6 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera, la Danimarca e la Germania nell'ambito del progetto summenzionato. I tre Paesi gestiscono congiuntamente un fondo finanziato con i mezzi dell'aiuto allo sviluppo, che consente di sostenere progetti a favore della società civile e delle iniziative nell'ambito della promozione della democrazia e della partecipazione dei cittadini.

B.

L'accordo determina il quadro legale della collaborazione con la Danimarca e la Germania. Riunendo i mezzi in un fondo comune è possibile migliorare il coordinamento tra i finanziatori e rafforzare l'impatto degli interventi.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3517

2.3.38

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente il progetto «Promoting Access to Justice for Victims of Human Rights Violations in Nepal by Campaigning against Impunity and Prevention of Torture», concluso il 15 marzo 2012

A.

Il progetto destinato a promuovere l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani in Nepal mediante una campagna per la lotta contro l'impunità e la tortura persegue tre obiettivi: i) ridurre la pratica della tortura istituendo meccanismi di vigilanza nei penitenziari e misure legali contro la tortura e la detenzione illecita; ii) organizzare gruppi che assicurano il patrocinio delle vittime e campagne per la lotta contro l'impunità che domina nella politica del Nepal; iii) sostenere i gruppi di vittime che si mobilitano esercitando pressioni dal basso verso l'alto («Bottom up-Approach»).

B.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato dalla Svizzera al progetto gestito dalla Danimarca concernente la promozione dell'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani in Nepal mediante una campagna per la lotta contro l'impunità e la tortura.

C.

146 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2012 e copre il periodo dal 15 marzo 2012 al 13 luglio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3518

2.3.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero degli sfollati interni originari dei territori occupati, dell'alloggio e dei rifugiati (MRA) e dal Comune di Tskaltubo per l'attuazione del progetto «Alloggi durevoli per gli sfollati interni insediati nel complesso «Cottage 1» della città di Tskaltubo (IMERETI)», concluso il 1°novembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione relativa al progetto «Alloggi durevoli per gli sfollati interni insediati nel complesso «Cottage 1» della città di Tskaltubo (IMERETI)».

B.

Il progetto sostiene il Governo della Georgia nei suoi sforzi intesi a favorire l'integrazione sociale degli sfollati interni insediati nella città di Tskaltubo mettendo loro a disposizione alloggi duraturi.

C.

566 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3519

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale e le infrastrutture, dal Ministero dell'interno, dal Ministero per la protezione dell'ambiente e dagli uffici dei due rappresentanti dello Stato concernente il progetto «Sistema di prevenzione e di preparazione Fase I: riduzione dei rischi di catastrofi naturali a livello locale», concluso il 28 dicembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione delle Parti, vale a dire la DSC e i ministeri georgiani per lo sviluppo regionale e le infrastrutture, dell'interno e per la protezione dell'ambiente, nonché gli uffici del rappresentante dello Stato (governatore) dei Comuni di Abasha, Zugdidi, Martvili, Mestia, Senaki, Chkhorotsku, Tsalenjikha, Khobi e della città di Poti, nonché dei Comuni di Ambrolauri, Lentekhi, Oni e Tsageris relativa al progetto summenzionato.

B.

Il progetto sostiene il Governo della Georgia nei suoi sforzi intesi ad assistere le autorità e le comunità locali di alcuni Comuni (di montagna) che desiderano migliorare il proprio sistema di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi naturali per salvare vite umane e ridurre le perdite economiche che ne derivano.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2011 e copre il periodo dal 28 dicembre 2011 al 31 agosto 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3520

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e delle comunicazioni, concernente il progetto «DINEPA ­ Sostegno istituzionale al settore acqua potabile nelle zone rurali», concluso il 30 novembre 2012

A.

Haiti è il Paese più povero dell'emisfero occidentale, spesso colpito da catastrofi naturali (uragani, terremoti). L'epidemia di colera del 2012 causò 8 000 morti e 500 000 malati. Nelle zone rurali, solo il 55 per cento della popolazione ha accesso all'acqua potabile e solo il 10 per cento ai sistemi di igiene sanitaria.

B.

Il programma si iscrive nella fase di cooperazione regionale e si prefigge causate dall'inquinamento dell'acqua servizi più sicuri ed efficienti e a una di approvvigionamento idrico.

C.

1,695 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

transizione dall'aiuto umanitario alla di limitare l'incidenza delle malattie nelle regioni rurali di Haiti grazie a gestione trasparente dei sistemi rurali

3521

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dall'Istituto nazionale per la formazione professionale, concernente il progetto «Rafforzamento della gestione dei centri di formazione professionale», concluso il 30 novembre 2012

A.

Dal 1998, l'Istituto nazionale di formazione professionale detiene il mandato di regolare l'offerta della formazione professionale nel Paese. Il progetto concernente il rafforzamento della gestione dei centri di formazione professionale si iscrive nell'ambito del processo di miglioramento del sistema attualmente in corso, poiché consentirà ai responsabili dei centri di controllare meglio le loro strutture e di aprire le porte al mercato del lavoro grazie a metodi di gestione più efficaci. La buona integrazione dei centri è un presupposto indispensabile.

B.

Il contributo della DSC consente alla rete dei centri di formazione professionale di preparare 400 professionisti qualificati e adeguati alle condizioni del mercato del lavoro di Haiti.

C.

170 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3522

2.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani, concluso il 20 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel quadro di un programma di formazione professionale a favore dei giovani provenienti da un contesto sociale violento. Questo progetto dà ai giovani l'opportunità di seguire una formazione professionale pratica che consente loro di sottrarsi alla spirale della disoccupazione e della violenza.

B.

In Nicaragua è stato condotto un progetto analogo di formazione professionale. Tenuto conto della disoccupazione dilagante e dell'aumento della violenza in Honduras, la Svizzera intende mettere in atto questo progetto partendo dalle esperienze maturate in Nicaragua.

C.

777 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2012 e copre il periodo dal 15 febbraio 2012 al 31 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3523

2.3.44

Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente l'iniziativa volta a sostenere l'agrobiodiversità in Laos, concluso il 14 settembre 2012

A.

L'accordo concerne un'iniziativa finalizzata a mantenere e sostenere l'agrobiodiversità in Laos.

B.

L'obiettivo del progetto è di ridurre la povertà nelle regioni di montagna del Laos sostenendo l'agrobiodiversità nelle zone multifunzionali.

C.

6,358 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3524

2.3.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente un contributo ai provvedimenti di riforma dell'Istituto tecnico di agricoltura e silvicoltura Luang Prabang, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne la partecipazione della Svizzera alla riforma intrapresa dall'Istituto tecnico di agricoltura e silvicoltura a Luang Prabang nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di fare dell'Istituto tecnico di agricoltura e silvicoltura un centro di insegnamento di punta contribuendo in tal modo a ridurre la povertà nelle regioni collinose del Laos settentrionale.

C.

6,203525 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3525

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente il sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne la partecipazione della Svizzera alla promozione del settore agricolo in Laos.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la sicurezza alimentare e le condizioni di vita dei contadini laotiani ottimizzando i metodi di produzione agricola.

C.

1,385970 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3526

2.3.47

Convenzione di partenariato tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Madagascar, rappresentato dall'Ufficio del Vice primo ministro competente per lo sviluppo e la pianificazione del territorio, concernente la finalizzazione del documento «SNAT horizon 10 ans» e l'elaborazione di una proposta di legge sulla pianificazione del territorio in Madagascar, concluso il 5 luglio 2012

A.

La convenzione definisce le modalità della cooperazione nel quadro della finalizzazione del documento «Schéma National d'Aménagement du territoire (SNAT) horizon 10 ans» e l'elaborazione di una proposta di legge sulla pianificazione del territorio (LOAT) in Madagascar.

B.

L'obiettivo generale immediato del progetto è di finalizzare lo SNAT e di elaborare un disegno di legge sulla pianificazione del territorio in Madagascar che funga da legge quadro per l'istituzionalizzazione dello SNAT e degli «Schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT)», nonché per l'elaborazione della strategia di sviluppo per la pianificazione territoriale.

C.

165 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 5 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3527

2.3.48

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente il programma di buon governo e decentralizzazione in Mongolia, concluso il 17 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità che disciplinano l'attuazione della prima fase del programma summenzionato.

B.

Il programma è un contributo della Svizzera alla riforma in corso in Mongolia concernente la decentralizzazione e la democratizzazione. Si prefigge di istituire governi locali che funzionino democraticamente, rendano conto ai cittadini del loro operato e forniscano loro servizi adeguati.

C.

6,324 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3528

2.3.49

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto destinato a sostenere il sistema della sanità veterinaria in Mongolia, concluso il 5 luglio 2012

A.

L'accordo concerne il versamento di un contributo a favore del miglioramento del sistema di sanità veterinaria in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la qualità dei servizi veterinari, il controllo della brucellosi e dell'afta epizootica e l'insegnamento della medicina veterinaria e delle biotecnologie presso l'Università di agricoltura della Mongolia.

C.

5,94 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3529

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente la seconda fase del progetto destinato a promuovere la decentralizzazione dell'infrastruttura rurale e a garantire mezzi di sussistenza, concluso il 1° febbraio 2012

A.

L'accordo si fonda sull'accordo di cooperazione tecnica concluso il 18 agosto 1972 tra la Svizzera e il Nepal (RS 0.974.258.1). Il progetto è attuato in collaborazione con la Banca asiatica di sviluppo (ABD) e il Fondo dell'OPEC per lo sviluppo internazionale (OFID).

B.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario fornito dalla Svizzera su un periodo di 48 mesi al progetto «Decentralized Rural Infrastructure and Livelihood Project DRILP» destinato a promuovere la decentralizzazione dell'infrastruttura rurale e a garantire mezzi di sussistenza. L'accordo bilaterale disciplina le modalità di utilizzazione del contributo versato dalla Svizzera e fissa l'importo dei contributi versati dal Nepal, specificando inoltre i contributi dell'ABD e dell'OFID.

C.

L'accordo è incentrato su prestazioni in natura fornite sotto forma di una cooperazione tecnica specializzata che non sono quantificate in denaro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3530

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto destinato a promuovere il buon governo, concluso il 9 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel quadro del progetto summenzionato. L'impiego efficiente e trasparente dei fondi pubblici e la buona gestione del Governo con la partecipazione dei cittadini sono condizioni importanti per lo sviluppo sostenibile del Paese.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

2,04 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3531

2.3.52

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma di approvvigionamento idrico rurale sostegno al settore dell'acqua potabile e dell'igiene, concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo concerne l'avvio della collaborazione nel quadro della prima fase del programma di approvvigionamento idrico rurale - sostegno al settore dell'acqua potabile e dell'igiene (PHRASEA) in Niger.

B.

Il programma PHRASEA si prefigge di sviluppare l'accesso all'acqua potabile (per gli uomini e gli animali) e ai sistemi di igiene sanitaria in modo tale da migliorare lo stato di salute e l'alimentazione della popolazione e la produttività del bestiame e da ridurre l'insicurezza alimentare e la povertà nelle regioni di Maradi e Dosso. Gli obiettivi specifici concernono: i) il miglioramento dell'accesso all'acqua potabile e ai sistemi di igiene sanitaria nelle due regioni, ii) la garanzia della buona prassi igienica e il ricorso a sistemi di igiene sanitaria, iii) lo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati, iv) il miglioramento delle conoscenze nell'ambito delle risorse idriche e v) l'ottimizzazione delle prestazioni del settore.

C.

13,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3532

2.3.53

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger, concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo concerne l'avvio della collaborazione nel quadro del programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger.

B.

Il programma si prefigge di contribuire a migliorare durevolmente la qualità delle prospettive di apprendimento degli allievi della scuola elementare nelle regioni di Dosso e Maradi. Concretamente ciò significa: 1) migliorare le capacità e le competenze pedagogiche degli studenti delle alte scuole pedagogiche (ENI) delle regioni di Dosso e Maradi aumentando l'offerta di formazione iniziale; 2) migliorare le capacità e le competenze pedagogiche degli insegnanti delle regioni di Dosso e Maradi aumentando l'offerta di perfezionamento; 3) l'insegnamento bilingue è esteso progressivamente a tutte le scuole delle regioni di Dosso e Maradi; 4) le organizzazioni partner, vale a dire le alte scuole pedagogiche e le direzioni nazionali e regionali della pubblica educazione, sono in grado di assolvere i loro compiti in materia di pianificazione e gestione operativa e finanziaria.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3533

2.3.54

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il sostegno alle organizzazioni contadine del Niger ai fini di una migliore sicurezza alimentare, concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo concerne il proseguimento della cooperazione nel quadro del programma destinato a sostenere le organizzazioni contadine del Niger ai fini di una migliore sicurezza alimentare nel Paese.

B.

Impatto: La sicurezza alimentare dei membri delle aziende familiari che appartengono alle organizzazioni partner è garantita e la povertà nelle regioni d'intervento è ridotta. Obiettivi specifici: 1. 150 000 aziende familiari che appartengono a organizzazioni partner possono incrementare la propria produzione e le proprie capacità di commercializzazione, trasformazione e stoccaggio.

2. La politica agricola prevede maggiori risorse finanziarie per il settore agricolo, offre più sostegno ai produttori e promuove strategie di accesso ai fattori di produzione agricoli e ai mercati.

C.

4,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3534

2.3.55

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma di educazione non formale (PENF), concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo concerne il proseguimento della cooperazione nel quadro della sesta fase del programma volto a promuovere l'educazione non formale (PENF).

B.

Il programma si prefigge di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale nelle zone prioritarie d'intervento della DSC in Niger grazie allo sviluppo di competenze nel settore dell'educazione non formale. È incentrato sui bisogni specifici degli adulti e dei giovani esclusi dal sistema di educazione formale o che non possono accedervi, con un'attenzione particolare per la riduzione del divario tra donne e uomini, ragazze e ragazzi, ceti sociali, gruppi etnici e comunità e per le persone più sfavorite.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3535

2.3.56

Accordo tra la Svizzera e il Niger concernente il programma destinato a sostenere la formazione professionale rurale in Niger (FOPROR), concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo concerne l'avvio della cooperazione nel quadro del programma destinato a sostenere la formazione professionale rurale in Niger (FOPROR).

B.

Il programma si prefigge di sviluppare nelle zone rurali sistemi per la formazione di base e per la formazione professionale qualitativamente elevati che, grazie all'acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili allo sviluppo socioeconomico, permettano di aumentare la sicurezza alimentare nelle regioni di Dosso e Maradi.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3536

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Segretariato permanente del codice fondiario, concernente le condizioni d'impiego del contributo della DSC a favore delle attività prioritarie del Segretariato, concluso il 29 ottobre 2012

A.

L'accordo si prefigge di fissare le condizioni d'impiego del contributo della DSC a favore delle attività prioritarie del Segretariato permanente del codice fondiario in Niger (Secrétariat permanent du Code rural, SPCR).

B.

La Svizzera sostiene i) il finanziamento del controllo finanziario, ii) il workshop per l'aggiornamento del documento «200 domande e risposte», iii) l'elaborazione di un manuale di procedura, iv) l'elaborazione di un manuale di procedura interno, v) l'organizzazione delle giornate per la presentazione di tali strumenti (domande e risposte, manuali di procedura) e la relativa consegna, vi) l'elaborazione di un piano strategico 2013­2017 per il codice fondiario e vii) l'organizzazione del 7° workshop delle commissioni fondiarie.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2012 e copre il periodo dal 29 ottobre 2012 al 31 marzo 2013. In caso di non osservanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali, il contratto può, previo avvertimento, essere denunciato con effetto immediato.

3537

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, e il PNUS concernente il programma destinato a rafforzare la gestione pubblica a favore del Nicaragua, concluso il 9 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera, la Norvegia e il PNUS concernente il programma destinato a rafforzare la gestione dei fondi pubblici in Nicaragua. L'impiego trasparente ed efficace dei fondi pubblici è una condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile del Paese.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico e finanziario applicabile alla cooperazione tra le tre agenzie per lo sviluppo.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3538

2.3.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID), la Finlandia e il Nepal concernente il Progetto «Multistakeholder Forestry Project (MSFP)» sostenuto dalla DSC, concluso il 23 gennaio 2012

A.

L'accordo si fonda su una convenzione firmata dalla Svizzera, dal Regno Unito e dalla Finlandia in qualità finanziatori, per quanto attiene al finanziamento congiunto del progetto MSFP («Multistakeholder Forestry Project (MSFP)»), e su un documento di progetto comune («Common Programme Document») del 27 dicembre 2011.

B.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario concesso dalla Svizzera, dal Regno Unito e dalla Finlandia a favore al MSFP e dei contributi di partenariato versati dal Nepal su un periodo di almeno 38 mesi. Definisce altresì la struttura del programma (orientamento verso gli obiettivi), l'impiego dei fondi sul piano istituzionale e la struttura operativa del programma.

C.

14 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo. Contributi degli altri finanziatori: 20 milioni di sterline per il Regno Unito e 10,2 milioni di euro per la Finlandia.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2012 e copre il periodo dal 23 gennaio 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di quattro mesi.

3539

2.3.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID), concernente il sostegno finanziario concesso al Centro internazionale di ricerca ICIPE, concluso il 5 marzo 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC e l'agenzia per lo sviluppo del Regno Unito concernente il sostegno finanziario concesso al Centro internazionale di ricerca ICIPE («African Insect Science for Food and Health»).

B.

Il DFID ha voluto essere rappresentato dalla DSC soprattutto per motivi di efficienza. Ciò gli permette di acquisire importanza nel dialogo con la direzione dell'ICIPE senza dover aumentare il suo impegno finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3540

2.3.61

Accordo tra la Svizzera, il Regno Unito, la Danimarca e la Norvegia concernente l'istituzione di un fondo destinato a sostenere gli sforzi per assicurare un ordinamento giuridico transitorio nel Nepal, concluso il 1° maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di istituzione del fondo destinato a sostenere gli sforzi nel settore della giustizia transizionale. Il contributo mira a promuovere la ricerca della verità e la protezione giuridica, a facilitare il rimpatrio delle vittime, nonché a lottare contro l'impunità quali elementi chiave necessari ai fini di una pace durevole e del consolidamento dello Stato di diritto.

B.

L'accordo disciplina il sostegno finanziario della Svizzera, del Regno Unito, della Danimarca e della Norvegia. Definisce inoltre le modalità d'impiego dei mezzi finanziari per l'identificazione e il sostegno di iniziative volte a promuovere l'applicazione di una giustizia transizionale, nonché di quelle volte a offrire protezione, aiuto e riparazione del torto morale alle vittime. Il fondo permetterà di lottare contro l'impunità e di promuovere la pace e la certezza del diritto.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo. Contributi supplementari di altri enti finanziatori: 156 000 sterline da parte del Regno Unito, 2,55 milioni di corone da parte della Danimarca e 2,6 milioni di corone da parte della Norvegia.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di quattro mesi.

3541

2.3.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale (DFID), l'Irlanda, rappresentata dall'Ambasciata d'Irlanda in Tanzania, e la Danimarca, rappresentata dall'Ambasciata di Danimarca in Tanzania, concernente il sostegno all'attuazione del fondo per i media tanzanesi (TMF), concluso il 19 giugno 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC, il DFID, nonché le ambasciate d'Irlanda e di Danimarca a sostegno dell'attuazione del fondo per i media tanzanesi (TMF) sulla base del piano strategico quinquennale previsto da tale fondo per il periodo 2012­2016.

B.

Il DFID, l'Irlanda e la Danimarca hanno chiesto di farsi rappresentare dalla DSC, segnatamente per motivi di efficacia. La DSC può così rafforzare la sua posizione di principale donatore di fondi nel settore dei media esercitando un influsso maggiore sull'impostazione del programma del TMF.

C.

2,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3542

2.3.63

Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente il partenariato Svizzera ­ Russia nel consiglio esecutivo del Fondo verde per il clima, concluso il 4 settembre 2012

A.

In occasione dell'ultima conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, tenutasi a Durban, la comunità internazionale ha raggiunto un accordo sull'avvio del Fondo verde per il clima istituito a Cancún nel 2010.

B.

La Svizzera mira a costituire unitamente alla Russia un gruppo di voto in seno al Consiglio esecutivo del Fondo verde per il clima, conformemente al relativo decreto federale. Essa conclude a tale riguardo un accordo con la Russia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3543

2.3.64

Accordo di finanziamento tra la Svizzera, la Svezia, i Paesi Bassi e la Bolivia concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 30 ottobre 2012

A.

Obiettivo di questo accordo è contribuire al rispetto e al promovimento dei diritti umani individuali e collettivi sanciti dalla Costituzione della Bolivia, dalle leggi e dagli strumenti internazionali mediante un sostegno tecnico e finanziario per l'attuazione del Piano strategico istituzionale 2012­2016 della Defensoria del Pueblo (autorità statale incaricata di difendere i diritti dei cittadini dagli abusi del potere politico).

B.

La Costituzione del 2009 rafforza il promovimento dei diritti individuali e collettivi e riconosce esplicitamente i diritti della popolazione autoctona. Le capacità delle istituzioni in questo settore sono tuttavia esigue. La Defensoria del Pueblo ha deciso di contribuire al consolidamento e all'attuazione di questa nuova concezione plurinazionale dello Stato boliviano e di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo. Tale contributo mira a rafforzare le capacità di queste istituzioni in tale ambito.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3544

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alla cartografia delle risorse idriche, concluso il 7 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica nel quadro del programma di sostegno alla cartografia delle risorse idriche (RésEAU) nel Ciad.

B.

L'obiettivo del programma è di aumentare la capacità di resistenza del Ciad di fronte alle fluttuazioni climatiche mediante una gestione attiva delle risorse idriche di superficie e sotterranee. Un miglioramento dell'accesso all'acqua esplica effetti diretti sulla salute, sulla sicurezza alimentare, sulla lotta contro la povertà e sullo sviluppo delle comunità rurali.

Obiettivo generale del programma è dotare il Ciad di risorse umane capaci di analizzare e gestire autonomamente le risorse idriche grazie al trasferimento di conoscenze, all'approntamento di strumenti e alle informazioni geografiche conformemente agli orientamenti del piano direttore nel settore acqua e acque luride.

C.

3,842 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3545

2.3.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma per la gestione delle acque meteoriche nel Sahel ciadiano, concluso il 30 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma per la gestione delle acque meteoriche nel Sahel ciadiano.

B.

L'obiettivo del programma è di aumentare la sicurezza alimentare grazie al potenziamento della produzione agricola e animale delle popolazioni che vivono nei pressi di argini alluvionali, grazie a un minore deterioramento della qualità del suolo e a una minore erosione del fondovalle, nonché a una migliore gestione dell'acqua e del suolo nelle regioni del Wadi Fira e dell'Ennedi.

C.

7,527 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3546

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDB concernente il sostegno alla riforma del sistema di sicurezza in Honduras, concluso il 30 novembre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la Banca interamericana di sviluppo (IDB) nel quadro della riforma del sistema di sicurezza, avviata in Honduras per prevenire la violenza e lottare efficacemente contro il crimine organizzato. Tutti gli strati sociali sono toccati da una grande insicurezza che frena notevolmente lo sviluppo.

B.

Al centro della riforma della sicurezza figura la polizia, il cui mandato finora incentrato su compiti prettamente repressivi dovrà orientarsi maggiormente alla prevenzione della violenza (comunity policing). Rafforzando le istanze di controllo interne ed esterne s'intende migliorare l'efficacia della polizia in materia di sicurezza.

C.

6,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 30 novembre 2012 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3547

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un contributo al programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico», concluso il 25 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo fornito dalla DSC al programma della Banca mondiale «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico» (WSP).

B.

Il programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico» è un partenariato internazionale destinato ad assicurare l'accesso sostenibile delle persone povere all'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico. Tale programma è amministrato dalla BM mediante un comitato nel quale è rappresentata circa una dozzina di istituzioni bilaterali tra cui anche la DSC. La DSC intrattiene scambi privilegiati nell'ambito di tale programma, che sostiene finanziariamente. Nel corso della sua lunga storia, questo programma ha fornito sostegno a governi e attori in occasione di riforme, nell'attuazione di strategie, nella preparazione di finanziamenti e grandi investimenti, nonché nello sviluppo e/o nel trasferimento di conoscenze in settori chiave allo scopo di aiutare i poveri. Il WSP ­ che costituisce un punto di incontro fra i grandi finanziamenti della Banca mondiale e le agenzie bilaterali ­ rappresenta un'importante struttura, riconosciuta sia dagli attori pubblici sia da numerosi rappresentanti della società civile e del settore privato in quanto programma strategico volto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio nel settore idrico.

C.

4,125 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3548

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un contributo al Programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico», concluso il 25 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al programma della Banca mondiale «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico (WSP)» per il Niger e il Mozambico, nonché per la regione dell'Africa occidentale.

B.

Il programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico» è un partenariato internazionale destinato ad assicurare l'accesso sostenibile delle persone povere all'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico. Tale programma è amministrato dalla BM mediante un comitato nel quale è rappresentata circa una dozzina di istituzioni bilaterali, tra cui la DSC. La DSC intrattiene scambi privilegiati nell'ambito di tale programma, che sostiene finanziariamente. Nel corso della sua lunga storia, questo programma ha fornito sostegno a governi e attori in occasione di riforme, nell'attuazione di strategie, nella preparazione di finanziamenti e grandi investimenti, nonché nello sviluppo e/o nel trasferimento di conoscenze in settori chiave allo scopo di aiutare i poveri. Il WSP ­ che costituisce un punto di incontro fra i grandi finanziamenti della Banca mondiale e le agenzie bilaterali ­ rappresenta un'importante struttura, riconosciuta sia dagli attori pubblici sia da numerosi rappresentanti della società civile e del settore privato in quanto programma strategico volto al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel settore idrico.

C.

5,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3549

2.3.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri di ricerca del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 19 settembre 2012

A.

Il contributo finanzia i centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Il quadro strategico e dei risultati del GCRAI (2011­2016) definisce le sfide alle quali è confrontato il pianeta in materia di sicurezza alimentare. L'azione del GCRAI si traduce concretamente in 15 programmi mondiali di ricerca agraria. Agli ambiti di ricerca ordinari quali a) il miglioramento della qualità delle specie e dei metodi di coltura del grano, del mais, del riso, dei tuberi (patate, manioca, ecc.), delle leguminose (fagioli, lenticchie, ecc.), del miglio e lo sviluppo dell'allevamento e delle pescherie e b) la ricerca agro-economica, se ne aggiungono nuovi riguardanti c) i sistemi agricoli in condizioni tropicali umide, secche, calde e acquatiche, d) l'agricoltura per migliorare l'alimentazione e la salute, e) l'acqua, la terra e gli ecosistemi, f) le foreste, gli alberi e l'agroforesticoltura e infine g) il cambiamento climatico.

B.

Il GCRAI è stato fondato nel 1971 con il compito di diffondere le conoscenze agricole ottenute dalla ricerca e dall'innovazione attraverso partenariati. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione in continua crescita dei Paesi in sviluppo. Le questioni relative alla sicurezza alimentare, alla lotta contro la povertà e alla preservazione delle risorse naturali devono dunque essere oggetto di un'uguale attenzione e possono essere risolte solo in modo congiunto. La lotta alla povertà e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari anche per la DSC.

C.

14 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3550

2.3.71

Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund» per programmi riguardanti le foreste (PROFOR) ­ accordo concernente un contributo supplementare, concluso il 12 novembre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di sostenere il fondo fiduciario PROFOR della BM, avente lo scopo di sviluppare la pianificazione e l'attuazione della politica forestale nei Paesi in sviluppo, nel rispetto delle esigenze locali e delle priorità nazionali.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative al contributo della DSC al fondo fiduciario per programmi riguardanti le foreste PROFOR.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2012 e copre il periodo dal 15 novembre 2012 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3551

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente la piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multi-donatore, concluso il 12 novembre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e la BM, ossia la BIRS e l'IDA, nel quadro dell'istituzione di una piattaforma mondiale di gestione delle conoscenze nel settore della migrazione e dello sviluppo (sviluppo, scambio e trasmissione delle conoscenze).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la BM. La Svizzera contribuisce in tal modo ai lavori di ricerca internazionali in materia di migrazione e sviluppo.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3552

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il programma sull'acqua e l'igiene degli insediamenti in America latina e nei Caraibi, concluso il 14 giugno 2012

A.

Il contributo è destinato ad aiutare i governi dell'America latina e dei Caraibi a estendere e migliorare le loro reti di approvvigionamento di acqua, i loro sistemi di evacuazione delle acque di scarico e programmi in materia di igiene per le persone povere, prevalentemente in Nicaragua, Honduras, Perù, Bolivia e Haiti.

B.

Il programma sull'acqua e l'igiene degli insediamenti della BM (Water and Sanitation Program ­ WSP) è un punto di riferimento importante per la diffusione e la moltiplicazione delle conoscenze del programma di sviluppo della DSC. La DSC e il WSP riconoscono il potenziale di sinergia dei loro programmi, che contribuiscono a sviluppare il settore dell'acqua e dell'igiene in America latina e nei Caraibi. Il programma di partenariato DSCWSP in America latina e nei Caraibi sostiene gli sforzi dei governi e delle organizzazioni latinoamericani della società civile per migliorare l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione delle acque di scarico.

C.

3,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3553

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un «Multi-Donor Trust Fund» Banca mondiale-ONU: partenariato in contesti fragili e di conflitto, concluso il 4 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne l'amministrazione di un «Multi-Donor Trust Fund» della BM a favore del partenariato Banca mondiale-ONU in contesti fragili e di conflitto.

B.

Il contributo ha lo scopo di rafforzare il partenariato tra l'ONU e la BM in modo che le due istituzioni possano migliorare le loro attività operative in contesti fragili e di conflitto. Le attività mirano a un migliore coordinamento dei programmi di ambedue le istituzioni, al rafforzamento del dialogo strategico, politico e operativo nei Paesi interessati, al miglioramento della comprensione dei rispettivi mandati e ruoli al fine di sfruttare le sinergie derivanti da un partenariato rafforzato, nonché allo sviluppo di strumenti di analisi e valutazione e di altre forme di collaborazione.

C.

1,060386 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto.

3554

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo al Fondo per le vittime di sfollamenti forzati e lo sviluppo, concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne un contributo supplementare all'unità conflitto e violenza del dipartimento dello sviluppo sociale della BM, dopo che un primo contributo era già stato versato nel 2010. I fondi supplementari servono all'identificazione, alla preparazione e allo svolgimento di attività, al promovimento di processi d'apprendimento e alla realizzazione di partenariati con attori locali e internazionali, al fine di reagire più efficacemente agli sfollamenti forzati che pongono una notevole sfida dal profilo dello sviluppo.

B.

Per la DSC la ricerca di soluzioni durevoli per le persone sfollate costituisce un obiettivo centrale sia in una prospettiva globale in materia di migrazione sia in relazione a contesti fragili e a situazioni postbelliche. Il contributo della BM si pone inoltre l'obiettivo strategico di coinvolgere gli attori dello sviluppo nella ricerca di soluzioni durevoli. La BM è inoltre un partner strategico della DSC nel settore di contesti fragili delle transizioni postbelliche.

C.

545 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e copre il periodo dal 12 dicembre 2012 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato per scritto.

3555

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro internazionale di ricerca sui legumi (AVRDC) concernente il contributo al progetto «Produzioni orticole nelle scuole primarie», concluso il 13 settembre 2012

A.

Partendo dal presupposto che un rafforzamento della produzione orticola aumenti la disponibilità di prodotti orticoli e la loro accessibilità, migliorando in tal modo le condizioni nutrizionali dei beneficiari, l'AVRDC attuerà un vasto programma di produzione orticola per le scuole in Paesi dell'Africa e dell'Asia. Siffatto programma sarà associato ad altre iniziative scolastiche nei settori della salute, dell'alimentazione, dell'igiene e dell'ambiente e sarà impostato su una partecipazione attiva dei partner nazionali, delle autorità locali e delle comunità. Questo intento si iscrive nel movimento internazionale in favore di un miglioramento della sicurezza alimentare.

B.

L'AVRDC ha raccolto esperienze pertinenti negli ambiti della produzione orticola (ad es. specie di ortaggi, metodi di coltura, commercializzazione ecc.), nonché della formazione in tale settore nelle regioni tropicali e subtropicali. L'AVRDC ha sostenuto le autorità filippine nell'elaborazione e attuazione del programma nazionale per l'introduzione di produzioni orticole nelle scuole. Visti i risultati positivi, quest'esperienza dovrebbe essere ripetuta in altri Paesi, contribuendo in tal modo a migliorare e a rendere più equilibrata la nutrizione di bambini e famiglie.

C.

228 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3556

2.3.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO) concernente il trasferimento temporaneo di un esperto svizzero nella regione della CEDEAO, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO) riguardo all'impiego di un esperto in migrazioni svizzero presso la Commissione della CEDEAO al fine di migliorare l'integrazione regionale e lo sviluppo, nonché di fornire consulenza alla Commissione nell'ambito dell'attuazione dell'approccio definito in materia di migrazione nella regione.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la CEDEAO. La regione della CEDEAO riveste grande importanza per il dialogo globale sul tema della migrazione e dello sviluppo, date le notevoli dimensioni di questo fenomeno all'interno della regione (migrazione SudSud).

C.

344 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3557

2.3.78

Accordo tra la DSC e la FAO nel Burkina Faso concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso il 4 giugno 2012

A.

Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi (PFNL) nel Burkina Faso.

B.

Il programma persegue molteplici obiettivi: aumentare i redditi delle economie domestiche trasformando e commercializzando i PFNL, rafforzando le capacità delle economie domestiche nell'ambito delle attività legate ai PFNL, valorizzando il ruolo e il lavoro della donna nell'economia domestica, migliorando la sicurezza alimentare e nutrizionale mediante il consumo dei PFNL contribuendo alla lotta contro il degrado delle risorse naturali.

C.

4,44 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali o se l'attuazione del programma è impedita per cause di forza maggiore oppure, per qualsiasi altra ragione, almeno tre mesi prima della conclusione del progetto.

3558

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto «Rafforzamento della governance nel settore della sicurezza alimentare e dell'alimentazione mediante la Commissione sulla sicurezza alimentare mondiale», concluso il 13 settembre 2012

A.

La Commissione sulla sicurezza alimentare mondiale (CFS) è stata sottoposta nel 2009 a una riforma volta a rendere il suo operato più efficace e ampiamente condiviso, nonché a rafforzare la sua capacità di promuovere politiche che riducano l'insicurezza alimentare. La CFS riformata con sede a Roma dovrebbe divenire una piattaforma internazionale e intergovernativa che permetterà a numerosi attori di collaborare ai fini della sicurezza alimentare e di un'alimentazione migliore per tutti. La Commissione fornirà un sostegno coordinato alle attività dei Paesi in favore della sicurezza alimentare.

I suoi organi esecutivi sono l'Ufficio (composto di un presidente e di dodici Stati membri) e il Gruppo consultivo.

B.

Il presidente della CFS svolge non soltanto numerosi compiti relativi ai processi interni della Commissione (sedute dell'Ufficio e del Gruppo consultivo, gruppi di lavoro tematici, riunione annuale e incontri straordinari ecc.)

ma anche molte mansioni di rappresentanza e di sensibilizzazione sulla CFS nella sua nuova veste, nonché di collaborazione con altri attori nell'affrontare le sfide poste dalla sicurezza alimentare mondiale. Per tale motivo è stato proposto di affiancare al presidente un assistente personale che lo sostenga nell'adempimento dei suoi compiti. La Svizzera si è dichiarata disposta a finanziare questo posto durante un anno. Essa ha sostenuto gli obiettivi della riforma della CFS e, segnatamente quale membro dell'Ufficio della CFS, intende contribuire a rafforzare l'importanza, l'efficienza e l'efficacia del lavoro della CFS durante il periodo amministrativo 2011­2013. Il contributo al progetto «Rafforzamento della governance nei settori della sicurezza alimentare e dell'alimentazione mediante la Commissione sulla sicurezza alimentare mondiale» si iscrive pertanto nel quadro più ampio del miglioramento della governance globale nel settore della sicurezza alimentare e dell'alimentazione.

C.

67 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 luglio 2012. Può essere denunciato dalla FAO in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3559

2.3.80

Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO nel Burkina Faso concernente il progetto volto a promuovere le capacità di resilienza della popolazione pregiudicata dalla crisi alimentare nel Burkina Faso, mediante il sostegno dell'allevamento di bestiame minuto, concluso il 6 dicembre 2012

A.

Promozione della forza di resistenza (resilienza) della popolazione pregiudicata dalla crisi alimentare nel Burkina Faso, mediante il sostegno dell'allevamento di bestiame minuto.

B.

Lo scopo del programma è di permettere alla popolazione della regione fortemente pregiudicata dalla crisi alimentare intervenuta nel 2012 di salvaguardare e ricostituire i suoi greggi. Il sostegno ha luogo mediante la fornitura di bestiame d'allevamento e foraggi, nonché sotto forma di stimoli alla falciatura e al miglioramento della salute degli animali.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza o violazione dell'accordo e qualora cause di forza maggiore impediscano l'attuazione ineccepibile del programma, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3560

2.3.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) concernente un contributo al programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane, concluso il 25 aprile 2012

A.

Il programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane (Support to Farmers' Organizations in Africa Programme, SFOAP) ha lo scopo di rafforzare le capacità istituzionali di cinque reti africane subregionali che riuniscono 40 organizzazioni di contadini e di migliorare le loro attività di lobbying. Esso è stato lanciato nel 2009 mediante una fase di avvio conclusasi alla fine del 2012. I primi risultati di questo programma sono molto promettenti. Per tale motivo esso proseguirà e sarà ampliato durante la sua fase principale (2013­2017). Nella fase di avvio il SFOAP è stato sostenuto finanziariamente dalla Commissione europea e dal FISA, che ne hanno assunto anche la direzione operativa. Questi due donatori saranno affiancati durante la fase principale dalla DSC e dall'autorità francese dello sviluppo.

B.

L'accordo permette di finanziare l'elaborazione di progetti per la fase principale del SFOAP in collaborazione con le cinque reti subregionali, tenendo conto delle rispettive capacità di tali organizzazioni. Tale sostegno è decisivo per assicurare un ottimale coordinamento degli obiettivi e degli approcci delle singole reti nell'ambito della pianificazione 2013­2017.

C.

121 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 30 novembre 2012. Può essere denunciato dal FISA in casi di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3561

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane 2013­2017, concluso il 13 dicembre 2012

A.

Il programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane (Support to Farmers' Organizations in Africa Programme, SFOAP) ha lo scopo di rafforzare le capacità istituzionali di cinque reti africane subregionali che riuniscono 40 organizzazioni di contadini e di migliorare le loro attività di lobbying. Alla fase di avvio di questo programma (2009­20012), finanziata dalla Commissione europea e dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), succede ora la fase principale, parimenti sostenuta da queste due istituzioni.

B.

L'accordo permette il cofinanziamento delle attività pianificate delle cinque reti subregionali, volte a rafforzare le capacità istituzionali e organizzative delle organizzazioni contadine africane, a migliorare le loro attività di lobbying a tutti i livelli e a facilitare l'esecuzione di prestazioni di servizi economiche.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato dal FISA in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3562

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2014 a Roma, concluso il 13 dicembre 2012

A.

Nel quadro del suo mandato volto ad aiutare i gruppi di popolazione poveri nelle regioni rurali, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) si impegna a rafforzare le capacità delle organizzazioni di piccoli contadini a livello locale e nazionale. A completare tale impegno si è aggiunto dal 2006 il Forum dei piccoli contadini, una piattaforma di dialogo istituzionale operante su scala regionale e internazionale che a scadenza biennale tiene una sessione mondiale. La prossima riunione ha luogo a Roma nel febbraio 2014 e precede la 37a sessione del Consiglio dei governatori del FISA.

B.

L'obiettivo di promuovere la partecipazione di organizzazioni contadine ai processi politici miranti a garantire la sicurezza alimentare su scala regionale e mondiale, è una priorità del Programma globale Sicurezza alimentare della DSC. Il contributo versato al Forum dei contadini 2014 permette al maggior numero possibile di organizzazioni di piccoli produttori, di pescatori tradizionali e di popolazioni indigene di partecipare alla riunione mondiale. Esso si iscrive nella volontà di rafforzare la cooperazione strategica tra la DSC e il FISA in tale settore.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato dal FISA in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3563

2.3.84

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per lo svolgimento della Conferenza internazionale dei parlamentari 2012 concernente l'attuazione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPD), Istanbul, 24­25 maggio 2012, concluso il 27 febbraio 2012

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera all'UNFPA per lo svolgimento della Conferenza internazionale dei parlamentari concernente l'applicazione del programma d'azione (CIPD).

B.

La Svizzera ha già sostenuto le precedenti conferenze a Ottawa nel 2002, a Strasburgo nel 2004, a Bangkok nel 2006 e ad Addis Abeba nel 2009 che hanno avuto esiti positivi: gli impegni assunti in occasione di tali conferenze hanno costituito per i parlamentari un punto di riferimento per la formulazione di dichiarazioni nazionali, regionali e internazionali.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3564

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto per la crescita verde globale (GGGI) concernente un contributo alla componente acqua dell'Istituto,concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC alla componente acqua dell'Istituto per la crescita verde globale (Global Green Growth Institute, GGGI).

B.

Numerosi governi nei Paesi in sviluppo incontrano difficoltà nella gestione delle loro risorse idriche, segnatamente al fine di garantire l'approvvigionamento di acqua per la crescita economica, per la popolazione e l'ambiente.

La collaborazione con il Gruppo risorse idriche rientra in un concetto di cooperazione impostato su tre piattaforme globali di gestione delle risorse idriche (Water Resources Group, Forum economico mondiale e Istituto per la crescita verde globale), allo scopo di integrare la prospettiva del settore privato e della crescita economica nel dialogo sul tema dell'acqua. Il settore privato è direttamente interessato da un'utilizzazione più efficiente dell'acqua e può apportare le sue conoscenze in questo settore. Il Water Resources Group è stato fondato dal Forum economico mondiale e appartiene oggi al gruppo della Banca mondiale. Il GGGI è stato istituito dal Governo sud-coreano ed è divenuto nel 2012 un'organizzazione internazionale.

C.

875 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3565

2.3.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Società finanziaria internazionale (IFC) concernente un contributo generale al «2030 ­ Water Resources Group», concluso il 3 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo generale della DSC all'IFC in favore di «2030 ­ Water Resources Group».

B.

Numerosi governi nei Paesi in sviluppo incontrano difficoltà nella gestione delle loro risorse idriche, segnatamente al fine di garantire l'approvvigionamento di acqua per la crescita economica, la popolazione e l'ambiente. La collaborazione con il Water Resources Group rientra in un concetto di cooperazione impostato su tre piattaforme globali di gestione delle risorse idriche (Water Resources Group, Forum economico mondiale e Istituto per la crescita verde globale), allo scopo di integrare la prospettiva del settore privato e della crescita economica nel dialogo sul tema dell'acqua. Il settore privato è direttamente interessato da un'utilizzazione più efficiente dell'acqua e può apportare le sue conoscenze in questo settore. Il Water Recources Group è stato fondato dal Forum economico mondiale e appartiene oggi al gruppo della Banca mondiale.

C.

1,75 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con preavviso scritto di 90 giorni.

3566

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente la « Multilateral Organizations Performance Assessment Network» (MOPAN), concluso il 30 ottobre 2012

A.

Contributo all'OCSE in cui ha sede il segretariato della MOPAN. Questo contributo permette di finanziare le attività della Multilateral Organizations Performance Assessment Network (MOPAN), una rete di valutazione di 17 donatori bilaterali e che elabora basi di dialogo con organizzazioni multilaterali al fine di migliorarne l'efficacia.

B.

La Svizzera sostiene la MOPAN ritenendo che le attività di quest'ultima contribuiscano a migliorare l'efficacia delle organizzazioni multilaterali.

C.

440 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3567

2.3.88

Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il sostegno delle attività post Busan di Parigi 21, concluso l'11 dicembre 2012

A.

Il contributo della DSC permette a Paris 21 di sostenere la «Global Partnership for Effective Development Cooperation».

B.

La DSC intende contribuire al dialogo tra produttori e utenti di dati al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza dei programmi di sviluppo condotti nei Paesi partner.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3568

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo per una conferenza a New York, concluso l'8 maggio 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nel settore dell'organizzazione della conferenza sull'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo che si è tenuta a New York il 7 e 8 maggio 2012.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. Tale cooperazione fa parte dell'attuazione di un manuale dedicato a questa tematica ed elaborato con il sostegno finanziario della DSC.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 agosto 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3569

2.3.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo a due conferenze nell'Africa occidentale, concluso il 25 giugno 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nell'ambito dell'organizzazione di due conferenze nell'Africa occidentale: la prima sul dialogo regionale in materia di migrazioni nell'Africa occidentale, la seconda sull'importanza per lo sviluppo della migrazione Sud-Sud nell'Africa occidentale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. Le due conferenze fanno parte dei preparativi per un programma regionale sulla migrazione della DSC nell'Africa occidentale.

C.

108 429 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2012 e copre il periodo dal 15 giugno 2012 al 15 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3570

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla diffusione di un manuale sull'impegno della diaspora, concluso il 25 giugno 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nel settore delle misure di comunicazione relative al manuale sul coinvolgimento della diaspora nello sviluppo, elaborato dall'OIM unitamente all'Istituto delle politiche migratorie e cofinanziato dalla DSC.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. Il manuale dev'essere reso accessibile al maggior numero possibile di persone chiave della politica e della prassi.

C.

99 650 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3571

2.3.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo all'atelier di lavoro organizzato a Mauritius nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2012, concluso il 12 luglio 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nell'ambito del Forum mondiale su migrazione e sviluppo. Svoltosi a Mauritius il 12 e 13 giugno 2012, l'atelier di lavoro sul tema «Migrazione e pianificazione dello sviluppo» si iscrive nel quadro dei preparativi della manifestazione di chiusura del novembre 2012.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. La manifestazione ha permesso di riunire i principali attori operanti in tale settore e di trarre importanti conclusioni.

C.

64 265 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2012 e copre il periodo dal 25 giugno al 31 agosto 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3572

2.3.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente la concessione di un contributo destinato all'organizzazione di discussioni tematiche in vista del dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite su migrazione internazionale e sviluppo 2013, concluso il 18 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nell'ambito dei lavori preparatori in vista del dialogo ad alto livello del 2013 sulla migrazione internazionale e lo sviluppo che avrà luogo a New York.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. La Svizzera contribuisce in tal modo al dialogo internazionale nel settore della migrazione e dello sviluppo.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3573

2.3.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE per il tramite della DSC, e l'OIM concernente il programma di stabilizzazione delle comunità con un'elevata percentuale di rimpatri, concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al contributo della Svizzera al programma dell'OIM per la stabilizzazione delle comunità con un'elevata percentuale di rimpatri nelle regioni ciadiane Borkou, Ennedi und Tibesti (BET) durante il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

B.

La crisi in Libia ha causato un esodo massiccio di migranti internazionali che hanno vissuto in Libia, spesso come lavoratori non qualificati. Stime delle autorità ciadiane parlano di oltre 130 000 cittadini ciadiani rientrati tra febbraio 2011 e maggio 2012. Le tre regioni Borkou, Ennedi e Tibesti nel Nord del Ciad sono particolarmente toccate da tale fenomeno poiché intrattengono strette relazioni economiche con la Libia a causa delle radici etniche e della lingua comuni, nonché della vicinanza geografica con i centri economici nel Sud della Libia.

Il progetto serve principalmente a stabilizzare le comunità che presentano un'elevata percentuale di rimpatrio di cittadini ciadiani nelle regioni BET.

C.

2,978 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3574

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al rapporto sulle migrazioni internazionali 2013, concluso il 20 dicembre 2012

A.

Il rapporto sulle migrazioni internazionali 2013 dell'OIM tratterà fattori che influenzeranno le tendenze migratorie nel mondo durante i prossimi due decenni. Esso analizzerà segnatamente l'impatto di queste tendenze sulla politica migratoria, nonché la capacità degli Stati di adattare i loro approcci in materia.

B.

L'accordo disciplina il contributo della DSC ai costi di produzione del rapporto.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3575

2.3.96

Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente il progetto di rafforzamento del segretariato per la formazione professionale del Bangladesh, concluso il 1° giugno 2012

A.

L'accordo disciplina il sostegno finanziario della Svizzera al mantenimento del segretariato per la formazione professionale nel Bangladesh. Il versamento del relativo importo al segretariato è assicurato dall'OIL e sarà gestito secondo scadenzari e obiettivi che sono parte integrante dell'accordo.

B.

Il sostegno della formazione professionale rappresenta una priorità della cooperazione svizzera nel Bangladesh. Al fine di assicurare un coordinamento nazionale nel Bangladesh è stata individuata la necessità di rafforzare il summenzionato segretariato dai profili istituzionale e infrastrutturale

C.

194 350 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3576

2.3.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIL nel settore del lavoro dignitoso nel Medio Oriente e nel Golfo. Procedere a riforme del diritto del lavoro e migliorare le condizioni quadro generali è indispensabile per fare della migrazione uno strumento utile allo sviluppo economico e alla riduzione della povertà nei Paesi in sviluppo.

B.

Nella prassi occorre proteggere i diritti dei lavoratori migranti (diritto del lavoro, diritti dell'uomo, diritti costituzionali) al fine di migliorare la qualità dei contratti di lavoro, di attuare condizioni salariali sicure e trasparenti e di migliorare in tal modo il potenziale finanziario dei migranti, il quale potrà essere messo a frutto in progetti di sviluppo nei loro Paesi d'origine.

L'adozione di questa strategia per il lavoro dignitoso volta a proteggere i diritti dei migranti permetterà a quest'ultimi di divenire protagonisti del loro sviluppo. L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'OIL, la quale implementa il progetto nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3577

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e della protezione dei migranti per lavoro in Tunisia, Marocco, Libia ed Egitto, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e l'OIL nell'ambito della migrazione per lavoro in Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto allo scopo di migliorare la governance della migrazione del lavoro e la protezione dei lavoratori migranti.

B.

I ministeri nazionali del lavoro e degli affari sociali sviluppano e rafforzano le loro capacità al fine di regolare la migrazione per lavoro e di proteggere i diritti dei lavoratori migranti. Occorre abilitare i sindacati a proteggere i diritti professionali dei migranti. Va favorito e sostenuto il dialogo interregionale e la cooperazione in materia di migrazione per lavoro e di mobilità professionale nel Maghreb, nonché promosso e curato lo scambio di conoscenze (gestione del sapere).

C.

1,93 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3578

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia (OMM) concernente un contributo al progetto «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation», concluso il 12 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della DSC al progetto «Blue Peace ­ Water Security in the Middle East: Strategic Management of Hydrological and Meteorological Data and Information Product Generation» dell'OMM.

B.

Nell'ambito della prima fase, il progetto mira ad analizzare le prestazioni dei servizi idrometeorologici in Libano e in Giordania, nonché ad esaminare le loro capacità negli ambiti dell'informazione e della cooperazione a livello regionale con il coinvolgimento degli Stati limitrofi. Per la metà del 2013 è programmata una conferenza regionale ad Amman, in occasione della quale è prevista l'adozione di un piano d'azione con misure prioritarie e proposte di finanziamento di tale piano. Siffatta conferenza conclude la prima fase di progetto.

C.

221 875 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3579

2.3.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Organizzazione mondiale della meteorologia (OMM) concernente l'implementazione del progetto CLIMANDES, concluso il 21 ottobre 2012

A.

Il progetto CLIMANDES ha lo scopo di fornire informazioni meteorologiche e climatiche di alta qualità ai politici presenti negli organi esecutivi in Perù. Esso offrirà segnatamente a studenti e meteorologi formazioni e perfezionamenti di buona qualità in meteorologia e climatologia. È inoltre prevista la realizzazione di reti di comunicazione tra gli organi decisionali nei settori pubblico e privato e il servizio nazionale di meteorologia e idrologia.

B.

L'accordo disciplina tutte le modalità relative alla cooperazione tra la DSC e l'OMM, la quale conclude contratti anche con altri partner coinvolti.

C.

3,135 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2012 e copre il periodo dal 15 agosto 2012 al 31 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3580

2.3.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e il PAM concernente il sostegno a un sondaggio presso la popolazione sulla situazione alimentare dei bambini, concluso l'11 novembre 2012

A.

Al fine di poter pianificare correttamente le loro strategie di riduzione della povertà, il Nicaragua e la comunità dei donatori necessita di dati attendibili sulla situazione alimentare della popolazione. La realizzazione di un sondaggio popolare sulla situazione alimentare dei bambini d'età inferiore ai nove anni deve permettere di trarre conclusioni sul grado di sviluppo e la sfida posta dalla lotta contro la povertà negli oltre 150 Comuni del Paese.

B.

La Svizzera si impegna da molti anni per il miglioramento della sicurezza alimentare in Nicaragua. Il sondaggio offre dati utili a una pianificazione a lungo termine di questo impegno.

C.

550 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2012 e copre il periodo dall'avvio dei progetti summenzionati fino alla loro conclusione sul piano finanziario e si estingue con l'adempimento di tutti gli obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

3581

2.3.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, concluso il 6 dicembre 2012

A.

Il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa ha lo scopo di realizzare un sistema di sicurezza per i Paesi africani contro l'estrema siccità e le inondazioni.

B.

L'estrema siccità e le inondazioni colpiscono maggiormente gli strati sociali più poveri della popolazione, non avendo essi praticamente alcuna possibilità di rimpiazzare un raccolto mancato. La rete di gestione dei rischi in Africa permette ai Paesi africani di assicurarsi e di prestare rapidamente aiuto alle loro popolazioni in caso di danni.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3582

2.3.103

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno nel Burkina Faso, concluso il 18 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite nel Burkina Faso.

B.

Il contributo permetterà al PAM di attuare nel Burkina Faso gli approcci «Cash for Work» e «Food for Work» sostenendo in tal modo la popolazione nel Nord del Paese nella gestione degli avvallamenti e nella costruzione orti e di canali di pietra. Tali interventi mirano in primo luogo a contribuire alla sicurezza alimentare e all'alimentazione della popolazione. Essi permetteranno di aumentare la produzione agricola e di rendere la popolazione meno vulnerabile alle crisi.

C.

850 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 28 febbraio 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3583

2.3.104

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno ad Haiti, concluso il 18 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite ad Haiti.

B.

La DSC si allinea all'appello del PAM volto a ristabilire la sicurezza alimentare ad Haiti, fortemente pregiudicata da fenomeni naturali intervenuti nel 2012 (siccità primaverile, cicloni Isaac e Sandy). L'intervento del PAM si iscrive nella pianificazione a medio termine della DSC ad Haiti, la quale prevede di rafforzare la resistenza delle famiglie rurali.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 31 agosto 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3584

2.3.105

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo supplementare alle attività del PAM condotte sul terreno nel Benin, Burkina Faso, Mali e Niger, concluso il 28 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM nel Benin, Burkina Faso, Mali e Niger.

B.

Il contributo ai programmi nazionali del PAM persegue due obiettivi: sostenere le persone più minacciate e rafforzare la resistenza alle crisi alimentari strutturali. Esso completa i programmi nazionali condotti dalla DSC nei seguenti settori prioritari: educazione di base, sicurezza alimentare e sviluppo rurale.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2012, copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3585

2.3.106

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il processo di riforma del Governo nazionale del Laos concluso il 13 marzo 2012

A.

L'accordo concerne una partecipazione ai costi a sostegno del processo di riforma nel Laos.

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere sui piani nazionale e locale il Laos nel processo di riforma del suo sistema amministrativo e di migliorare in tal modo le sue prestazioni di servizio.

C.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2012 e copre il periodo dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3586

2.3.107

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno della società civile nel Laos, concluso il 13 marzo 2012

A.

L'accordo concerne una partecipazione ai costi destinata al sostegno della società civile nel Laos da parte del PNUS.

B.

Il progetto mira a rafforzare le organizzazioni delle società civili e a creare d'intesa con il Governo le relative condizioni quadro istituzionali.

C.

600 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2012 e copre il periodo dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3587

2.3.108

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'attuazione del processo di riforma del Governo nazionale del Laos, concluso il 13 marzo 2012

A.

L'accordo concerne una partecipazione ai costi destinata a sostenere il processo di riforma nel Laos.

B.

Il progetto mira a sostenere il Laos sui piani nazionale e locale nei suoi sforzi volti a riformare il suo sistema amministrativo e a migliorare in tal modo le sue prestazioni di servizi.

C.

385 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2012 e copre il periodo dal 15 marzo 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3588

2.3.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo di offerte di formazione a distanza e di strumenti volti a rafforzare le capacità nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, concluso il 3 aprile 2012

A.

Contributo unico al progetto del PNUS «The Learning Network on Capacity Development (LenCD)»

B.

Mediante il progetto LenCD, il PNUS è membro della rete Train4Dev, nell'ambito della quale esso fornisce unitamente ad altri partner un importante contributo all'elaborazione di un manuale d'apprendimento virtuale per lo sviluppo delle capacità intitolato «Capacity Development Learning Package». Il contributo intende coprire i costi di realizzazione della fase II che dovrebbe permettere lo sviluppo di un corso online e la facilitazione. Esso completa i contributi dell'Istituto della Banca mondiale (WBI) e della cooperazione allo sviluppo della Germania.

C.

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2012 e copre il periodo dal 4 aprile 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali nel quadro dell'attuazione del progetto.

3589

2.3.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a sostegno dell'«African Peer Review Mechanism» (APRM), concluso il 5 luglio 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo finanziario al fondo fiduciario APRM, gestito dal PNUS.

B.

Secondo la Svizzera la governance e i diritti dell'uomo sono tematiche determinanti per il successo della cooperazione allo sviluppo. La Svizzera s'impegna sui piani globale, nazionale e locale in favore di una migliore gestione degli affari pubblici. Da alcuni anni la Svizzera sostiene la società civile nell'Africa australe al fine di promuovere la sua partecipazione all'APRM del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD).

Mediante la partecipazione al fondo fiduciario per l'APRM del PNUS, la Svizzera intende contribuire, unitamente ad altri Paesi, affinché i Paesi africani che partecipano volontariamente all'APRM siano giudicati in modo competente ed esaustivo in base ai principi dell'APRM.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3590

2.3.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC (Ufficio della cooperazione nel Ciad), e il PNUS concernente la partecipazione ai costi di terzi, concluso l'11 luglio 2012

A.

Progetto di rafforzamento della capacità di coordinamento delle Nazioni Unite nel Ciad.

B.

L'obiettivo principale del progetto è di approntare le basi strategiche e operative grazie alle quali il sistema delle Nazioni Unite potrà riposizionarsi in quanto attore chiave che si esprime in modo univoco e dispone di un orientamento strategico comune, nonché di una chiara visione delle sue esigenze nel settore del coordinamento, in modo che l'Ufficio del coordinatore locale possa mobilizzare le risorse necessarie.

C.

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3591

2.3.112

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto di transizione del Nepal grazie a una migliore coerenza delle Nazioni Unite, concluso il 30 luglio 2012

A.

L'accordo disciplina il sostegno finanziario della Svizzera al programma condotto dal coordinatore regionale del PNUS in Nepal. Tale contributo permette al PNUS di adempiere durante ulteriori 11 mesi i suoi compiti di coordinamento in più parti del Paese.

B.

La Svizzera ha sostenuto le attività di coordinamento delle Nazioni Unite in Nepal unitamente ad altri donatori. Siccome l'attuale periodo di finanziamento è giunto a scadenza, si è resa necessaria una nuova base contrattuale affinché tali attività possano continuare ad essere sostenute.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3592

2.3.113

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la realizzazione del progetto Iniziativa povertà e ambiente in Laos, concluso il 1° agosto 2012

A.

L'accordo concerne la pianificazione e la realizzazione degli investimenti in un'ottica durevole.

B.

Lo scopo del progetto è di rafforzare le capacità delle autorità nazionali e provinciali affinché gli aspetti della povertà e dell'ambiente siano considerate nella prospettiva di una crescita sostenibile ed equilibrata.

C.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3593

2.3.114

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sostegno alle elezioni legislative e municipali nel Burkina Faso 2012», concluso l'11 settembre 2012

A.

L'accordo definisce gli obblighi della DSC e del PNUS, nonché le modalità di attuazione del progetto «Sostegno alle elezioni legislative e municipali nel Burkina Faso 2012».

B.

L'obiettivo del progetto è di rafforzare le capacità del Governo del Burkina Faso in materia di promozione della democrazia attraverso l'organizzazione e l'esecuzione di elezioni trasparenti ed eque.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato dal PNUS o dalla DSC dopo consultazioni tra la DSC, il PNUS e le autorità governative del Burkina Faso, per quanto i pagamenti già ricevuti e gli altri fondi resi disponibili per il progetto siano sufficienti a coprire tutti gli impegni e gli obblighi presi in relazione con l'esecuzione del progetto. L'accordo è abrogato 30 giorni dopo la comunicazione scritta della denuncia all'altra Parte.

3594

2.3.115

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il rinnovo dell'edificio dell'ONU ad Hanoi, concluso il 17 settembre 2012

A.

L'accordo concerne il rinnovo dell'attuale edificio dell'ONU al fine di renderlo un «edificio verde dell'ONU».

B.

L'obiettivo del progetto è di raggruppare le diverse unità organizzative dell'ONU in un unico edificio e di promuoverne così la collaborazione.

L'edificio sarà costruito secondo le norme tecniche più recenti dal profilo energetico e fungerà da modello.

C.

1,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3595

2.3.116

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Sostegno al processo elettorale in Tunisia», concluso il 27 settembre 2011

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al contributo in favore del progetto che sostiene il processo elettorale in Tunisia.

B.

Il sostegno di progetti nell'ambito della transizione democratica e dei diritti dell'uomo si iscrive nel programma svizzero 2011­2016 per l'Africa del Nord. Nell'ottobre 2011 si sono svolte le prime elezioni democratiche in Tunisia. L'aiuto della Svizzera è stato richiesto per la messa a disposizione di nuove urne elettorali trasparenti conformi agli standard. Il corrispondente contributo, che si iscrive in un programma globale di sostegno alle elezioni in Tunisia, è stato versato per il tramite del PNUS.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2011 e copre il periodo dal 1° settembre 2011 al 14 aprile 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3596

2.3.117

Accordo tra la Svizzera, il coordinatore locale dell'ONU e il PNUS concernente l'attuazione del progetto di unificazione delle organizzazioni subordinate dell'ONU in Vietnam, concluso il 10 ottobre 2012

A.

L'accordo concerne il sostegno dell'ONU in Vietnam per l'attuazione del piano «One UN».

B.

L'obiettivo del progetto è di armonizzare la collaborazione tra le organizzazioni subordinate dell'ONU. Nel contempo tale progetto deve permettere di finanziare una nuova sede dell'ONU ad Hanoi.

C.

3,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3597

2.3.118

Third Party Cost Sharing Agreement tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al «Global Partnership», concluso il 12 ottobre 2012

A.

Il contributo della DSC al PNUS permette di sostenere il partenariato mondiale per una cooperazione allo sviluppo efficace («Global Partnership for Effective Development Cooperation»).

B.

La DSC intende fornire un contributo per il funzionamento di questo nuovo partenariato mondiale sull'efficacia dell'aiuto, istituito in occasione della conferenza di Busan. Il PNUS e l'OCSE sostengono congiuntamente l'istituzione e il funzionamento di tale partenariato.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2012 e copre il periodo dal 12 ottobre 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso motivato di 30 giorni.

3598

2.3.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la prevenzione della violenza sulle donne in Nicaragua, concluso il 17 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la Svizzera e il PNUS nel quadro della prevenzione della violenza sulle donne in Nicaragua. Il Parlamento nicaraguense ha adottato nel febbraio 2012 una legge che persegue penalmente gli atti di violenza sulle donne e facilita l'accesso delle vittime alla giustizia.

Il progetto aiuta le autorità a trasporre tale legge nella prassi giuridica.

B.

Il progetto sostenuto dalla Svizzera intende intervenire su un problema diffuso in Nicaragua e migliorare la situazione delle donne in questo Paese.

Promuovere i diritti delle donne e rafforzare la loro posizione in seno alla società sono due obiettivi importanti della cooperazione svizzera allo sviluppo.

C.

1,1 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3599

2.3.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC per il tramite del suo Ufficio in Mozambico, e il PNUS concernente una partecipazione ai costi di terzi nel settore dello sminamento, concluso il 23 ottobre 2012

A.

Il progetto sostiene gli sforzi del Governo del Mozambico volti a risanare il più rapidamente possibile tutti i campi minati.

B.

Mediante uno strumento di sminamento («Digger D-3») importato dalla Svizzera s'intende sminare una superficie complessiva di almeno due chilometri quadrati e formare appositamente i macchinisti.

C.

975 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2012 e copre il periodo dal 23 ottobre 2012 al 1° marzo 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3600

2.3.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione della DSC ai costi della Conferenza sullo sviluppo umano in Nicaragua, concluso il 25 ottobre 2012

A.

La Conferenza in Nicaragua analizza il processo di sviluppo di questo Paese e presenta le misure e gli strumenti in grado di promuovere questo processo e di eliminare gli ostacoli allo sviluppo.

B.

Quale importante donatore bilaterale in Nicaragua, la Svizzera è interessata a un dialogo aperto tra autorità, società civile e istituzioni di donatori sul processo di sviluppo del Paese. Per tale motivo essa sostiene la Conferenza con un contributo ai costi globali.

C.

160 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2012 e copre il periodo dal 26 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3601

2.3.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nell'Africa del Sud, e il PNUS concernente una partecipazione ai costi di terzi, concluso il 5 novembre 2012

A.

Il progetto prevede di instaurare un sistema di rendiconti reciproci in Africa.

B.

L'obiettivo del progetto è di contribuire alle riforme democratiche delle istituzioni e processi di governance in Africa, nonché di istituire un sistema efficace di scambi tra i partner africani di pari livello.

C.

500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3602

2.3.123

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al coordinamento dello sviluppo nel Laos, concluso il 22 novembre 2012

A.

L'accordo concerne il coordinamento tra le agenzie di sviluppo.

B.

L'obiettivo del progetto è di rendere più efficiente il coordinamento del processo di sviluppo nel Laos con le agenzie di sviluppo e il Governo del Paese.

C.

20 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2012 e copre il periodo dall'8 novembre 2012 al 17 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3603

2.3.124

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto BASAL (basi ambientali per garantire la sicurezza alimentare), concluso il 23 novembre 2012

A.

Il programma BASAL del PNUS contribuisce a ridurre gli effetti del cambiamento climatico sul settore agricolo dei Comuni Los Palacios, Güira de Melena e Jimaguayu. A tale scopo sono sostenuti i produttori e le cooperative nell'attuazione di misure di adeguamento specifiche.

B.

L'attuazione di misure di adeguamento del settore agricolo cubano agli effetti del cambiamento climatico è d'importanza centrale per la riduzione delle importazioni di beni alimentari, che coprono l'80 per cento del fabbisogno alimentare della popolazione. Lo scopo del programma BASAL è di sostenere l'adeguamento al cambiamento climatico al fine di contribuire a un ulteriore sviluppo socioeconomico sostenibile di Cuba.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2012 e copre il periodo dal 23 novembre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3604

2.3.125

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il miglioramento della gestione dell'informazione per aumentare l'efficacia dell'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo nel Myanmar, concluso il 1° dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il miglioramento del sistema d'informazione e di coordinamento dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo nel Myanmar.

B.

L'obiettivo del progetto è di allestire una banca dati completa sulle operazioni di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo nel Myanmar al fine di migliorare l'accesso all'informazione, il coordinamento dell'aiuto e le sinergie tra diversi attori impegnati nel Myanmar.

C.

850 880 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3605

2.3.126

Accordo tripartito sulla ripartizione dei costi tra la Svizzera, il PNUS e l'Afghanistan concernente il progetto «Unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo», concluso il 1° dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità di cofinanziamento dell'attuazione del progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan.

B.

L'obiettivo dell'accordo è di costituire un'unità di sostegno in materia di diritti dell'uomo in seno al Ministero della giustizia, ad avviare in Afghanistan attività del Governo afghano in tale ambito a livello governativo e a consolidare l'operato dell'unità di sostegno ai diritti dell'uomo.

C.

700 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3606

2.3.127

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un fondo fiduciario multi-donatore Banca mondiale-Nazioni Unite: partenariato in contesti fragili e di conflitto, concluso il 7 dicembre 2012

A.

L'accordo verte sull'amministrazione di un fondo fiduciario multi-donatore della BM in favore del partenariato Banca mondiale-Nazioni Unite in situazioni fragili e di conflitto.

B.

L'obiettivo del contributo è di rafforzare il partenariato tra ONU e BM affinché le due istituzioni possano migliorare il loro operato in contesti fragili e di conflitto. Le attività previste mirano a migliorare il coordinamento dei programmi delle due istituzioni, a rafforzare il dialogo strategico, politico e operativo nei Paesi interessati, a migliorare la comprensione dei loro mandati e ruoli in modo da sfruttare meglio le sinergie di un partenariato rafforzato, nonché a sviluppare strumenti congiunti di analisi e valutazione e altre forme di cooperazione.

C.

472 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto.

3607

2.3.128

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), un organo sussidiario dell'ONU, concernente il progetto di sostegno della trasformazione del settore dell'alloggio a Cuba e di sviluppo di un profilo abitativo nazionale, concluso il 12 luglio 2012

A.

Il progetto è attuato da UN-Habitat. Ha lo scopo di sviluppare strumenti metodologici e analitici per il settore dell'alloggio a Cuba e di allestire un profilo abitativo nazionale.

B.

L'insufficiente spazio abitativo è riconosciuto quale problema sociale di grande importanza a Cuba. La riforma in corso prevede di trasferire la pianificazione e l'amministrazione dello spazio abitativo ai Comuni. La definizione e l'attuazione di tale riforma richiede un'analisi approfondita del settore.

C.

222 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2012 e copre il periodo dal 30 giugno 2012 al 30 aprile 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3608

2.3.129

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 6 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Menziona inoltre gli obblighi del segretariato generale dell'UNCCD riguardanti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e ha lo scopo di aiutare quest'ultimo ad adempire il compito conferitogli dalla conferenza delle parti contraenti, vale a dire l'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3609

2.3.130

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'UNCCD per l'allestimento di rapporti online (Performance Review & Assessment of Implementation, PRAIS), in vista dell'attuazione del piano strategico (2008­2018), concluso il 20 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento per questo contributo. Menziona inoltre gli obblighi del segretariato generale dell'UNCCD riguardanti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e ha lo scopo di aiutare quest'ultimo ad adempire il compito conferitogli in occasione della 10a conferenza delle parti contraenti, consistente segnatamente nell'ulteriore sviluppo dello strumento per l'allestimento di rapporti online (PRAIS), il quale serve direttamente all'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3610

2.3.131

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa UNECE concernente un contributo al programma «Post-MDG/SDG Water Goal», concluso il 18 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità relative al contributo della DSC al progetto «Post-MDG/SDG Water Goal» dell'UNECE.

B.

Il progetto mira a sostenere un processo ampiamente condiviso volto a definire un obiettivo di sviluppo globale e sostenibile per l'acqua. I risultati delle consultazioni tematiche, che hanno luogo a Ginevra sotto forma di dialoghi online e di una conferenza settoriale internazionale, confluiranno nei negoziati interstatali relativi all'Agenda di sviluppo Post-2015. Il progetto contribuisce al consenso all'interno del settore acqua e si prefigge di lanciare un messaggio politico comune sul ruolo dell'acqua nella nuova agenda globale di sviluppo.

C.

405 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 sino al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato dalla DSC in caso di inosservanza di elementi essenziali dell'accordo.

3611

2.3.132

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante una maggiore trasmissione di conoscenze e lingue indigene nella riserva della biosfera di Bosawas in Nicaragua, concluso il 7 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'UNESCO nell'ambito del progetto summenzionato. Mediante la preparazione di ausilii didattici e corsi d'allenamento in una lingua indigena esso contribuisce al rafforzamento dell'identità culturale di una minoranza della popolazione.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico e finanziario per la collaborazione con l'UNESCO.

C.

30 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 marzo 2012 e copre il periodo dal 7 maggio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3612

2.3.133

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD), concluso il 29 maggio 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità relative al contributo della DSC all'IFCD dell'UNESCO.

B.

Il contributo della Svizzera all'IFCD è un segno di solidarietà e disponibilità alla collaborazione, nonché un riconoscimento politico della Svizzera nei confronti di forme d'espressione della multiculturalità. Mediante questo contributo, l'IFCD sarà accompagnato nella sua fase iniziale affinché possa chiarire il suo modo di lavorare, assicurare la sua sopravvivenza e dimostrare la sua importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3613

2.3.134

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2012, 2013 e 2014, concluso il 5 giugno 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC all'IBE dell'UNESCO a Ginevra.

B.

L'IBE è il centro di competenza dell'UNESCO per l'elaborazione di contenuti, metodi e strutture didattici. Le sue attività tengono conto in gran parte dei bisogni dei Paesi del Sud. Questi ultimi sono invitati a ridefinire i contenuti dell'istruzione di base per migliorarne la qualità. L'istruzione elementare è un elemento centrale del messaggio sulla cooperazione nel Sud.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3614

2.3.135

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo al progetto di «Governance nella gestione della falda freatica mediante canalizzazioni nelle zone confinanti», concluso il 4 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto dell'UNESCO di «Governance nella gestione della falda freatica mediante canalizzazioni nelle zone confinanti».

B.

L'accordo copre il periodo della preparazione del programma, che si estende su tre anni. L'inizio previsto nelle tre regioni del programma (Asia centrale, Africa meridionale e America latina) è in aprile 2013. Questo progetto permette di migliorare le conoscenze in materia di canalizzazioni della falda freatica. Saranno inoltre elaborati strumenti amministrativi e legislativi interstatali.

C.

403 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3615

2.3.136

Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO riguardante il rafforzamento delle capacità di gestione delle sedi di patrimonio mondiale Bagan e Myanmar, concluso il 6 dicembre 2012

A.

L'accordo fra la Svizzera e l'UNESCO riguarda un contributo al patrimonio culturale del Myanmar.

B.

Il progetto mira a tutelare e mantenere il patrimonio culturale del Myanmar (sede di Bagan).

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 gennaio 2013 al 14 gennaio 2015. Può essere denunciato con effetto immediato.

3616

2.3.137

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto «Promozione della protezione e del rafforzamento dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania», concluso il 7 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di promozione della protezione e del rafforzamento dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania.

B.

Il conflitto e la violenza che da anni scuote l'Iraq hanno colpito duramente in special modo i bambini e i giovani, nonché indebolito le istituzioni pubbliche destinate alla loro tutela. In Giordania la legislazione e le politiche relative alla protezione dei bambini sono tuttora insufficienti. Il progetto menzionato mira a riformare il quadro legale e politico e a istruire gli addetti ai lavori nell'attuazione di tale quadro. I meccanismi di protezione rivolti ai bambini e ai giovani, siano essi colpevoli o vittime, vanno rafforzati. A questo proposito devono essere migliorati in particolare l'accesso dei bambini al sistema giudiziario e programmi alternativi per scontare le pene.

C.

995 443 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato in caso d'inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3617

2.3.138

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla pubblicazione sul tema «Migrazione, gioventù e diritti dell'uomo», edita dal Gruppo sulle migrazioni globali («Global Migration Group»), concluso il 18 luglio 2012

A.

L'accordo definisce la collaborazione fra la Svizzera e l'UNICEF nell'ambito della pubblicazione del Gruppo sulle migrazioni globali sul tema «Migrazione, gioventù e diritti dell'uomo: sfide future e opportunità» che è stato presentato nel novembre 2012 all'evento conclusivo del Forum globale sulla migrazione e lo sviluppo sull'isola di Mauritius.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'UNICEF. I contenuti della pubblicazione sono di centrale importanza per i Paesi in sviluppo a causa della loro elevata quota di giovani. Essi devono confluire nel dialogo globale.

C.

32 100 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2012 e copre il periodo dal 15 luglio 2012 al 30 settembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3618

2.3.139

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC per il tramite dell'Ufficio della cooperazione in Sudafrica, e l'UNICEF riguardante il sostegno ai Fondi di protezione dell'infanzia a favore di un piano nazionale d'azione per gli orfani e i bambini in pericolo nello Zimbabwe, concluso il 4 dicembre 2012

A.

Fondi di protezione dell'infanzia a favore degli orfani e dei bambini in pericolo nello Zimbabwe.

B.

Il piano d'azione nazionale deve rispondere ai bisogni fondamentali degli orfani e dei bambini in pericolo mediante misure sanitarie e alimentari, assistenza ai bambini che hanno subito violenza e sfruttamento, scuole elementari gratuite per 500 000 bambini, nonché mediante il rafforzamento delle leggi e delle politiche volte a proteggere e assistere i bambini.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3619

2.3.140

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 5 dicembre 2012

A.

La Svizzera fornisce un contributo al programma dell'UNICEF volto al rafforzamento delle riforme per i processi di democratizzazione e decentralizzazione in corso in Cambogia. Al riguardo un accento è posto sul miglioramento dell'accesso delle donne e dei bambini ai servizi sociali. Tale obiettivo è raggiunto mediante una maggiore partecipazione dei cittadini ai progetti comunali pianificati.

B.

Questo progetto intende ridurre la povertà delle donne e dei bambini mediante un miglioramento dei servizi sociali e una maggiore democratizzazione e decentralizzazione.

C.

910 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2012 e copre il periodo dal 5 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3620

2.3.141

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR riguardante il progetto «Cartografia delle risorse idriche del Ciad (RésEAU)», concluso il 30 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'UNITAR nell'attuazione del progetto Cartografia delle risorse idriche nel Ciad (RésEAU).

B.

Il programma si prefigge di aumentare la resistenza del Ciad ai mutamenti climatici mediante una gestione attiva delle risorse idriche superficiali e di falda freatica. Un miglioramento dell'accesso all'acqua ha ripercussioni dirette sulla sanità, sulla sicurezza alimentare, sulla lotta alla povertà e sullo sviluppo delle comunità agricole. L'obiettivo generale del programma è di fornire al personale del Ciad il know-how, l'attrezzatura e le informazioni geografiche necessarie affinché sia in grado di analizzare e gestire autonomamente le risorse idriche esistenti secondo il piano direttore dell'acqua e delle acque di scarico della Repubblica del Ciad.

C.

2,832 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3621

2.3.142

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR riguardante un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica, concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il contributo della DSC a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica dell'UNITAR.

B.

Il corso si rivolge a diplomatici, mediatori, alti funzionari dei ministeri per l'acqua e degli affari esteri, a ricercatori e professori, attivi nel settore della gestione dei corsi d'acqua condivisi. L'obiettivo è di migliorare le capacità negoziali e la trasposizione di accordi transfrontalieri nelle regioni con bacini idrografici transfrontalieri. In tal modo saranno rafforzate anche le competenze della rete di attori che partecipano ai programmi della DSC sulla diplomazia delle acque nelle diverse regioni transfrontaliere dei bacini idrografici. In pari tempo sarà rafforzata la piattaforma sull'acqua a Ginevra.

C.

64 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 marzo 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3622

2.3.143

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante un contributo al Consiglio dell'approvvigionamento idrico e sanitario (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC), concluso il 23 gennaio 2012

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'UNOPS per il WSSCC.

B.

Il WSSCC (la Svizzera figura fra i membri fondatori) è a livello internazionale l'organizzazione chiave per lo sviluppo e il dialogo politico globale nel settore dell'acqua potabile, come pure per l'accesso ai servizi di base sanitari ed igienici. Il WSSCC è uno delle sei reti/programmi globali e strategici della DSC nel settore idrico. L'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari di base sono al centro della lotta alla povertà, costituiscono il fondamento della sanità pubblica globale e sono indispensabili alla dignità umana.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3623

2.3.144

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante la messa a disposizione di mezzi per la supervisione dell'UNOPS, concluso il 16 luglio 2012

A.

Questo Memorandum d'intesa definisce la collaborazione fra la Svizzera e l'UNOPS nell'attuazione di progetti riguardanti l'acqua potabile in Nicaragua.

B.

Il Memorandum d'intesa definisce il quadro giuridico della collaborazione.

In molte piccole città del Nicaragua, l'approvvigionamento di acqua potabile e la corretta depurazione delle acque di scarico non sono risolte in maniera soddisfacente. Nell'ambito del progetto l'UNOPS sostiene la DSC nell'approntamento di soluzioni nel settore dell'acqua potabile e delle acque di scarico per le piccole città.

C.

1,605704 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2012 e copre il periodo dal 16 luglio 2012 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3624

2.3.145

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante un contributo generale al programma «UN-Water», concluso il 6 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione fra la DSC e l'UNOPS riguardante il contributo generale a «UN-Water».

B.

L'accordo si prefigge di migliorare il coordinamento e rafforzare la coerenza delle 30 agenzie ONU che si occupano di questioni legate all'acqua mediante un sostegno a «UN-Water», l'organismo che l'ONU ha istituito per coordinare il lavoro di queste agenzie.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2012 e copre il periodo dal 15 luglio 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3625

2.3.146

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UN Women riguardante il sostegno della governance locale in Cambogia, concluso il 6 dicembre 2012

A.

La Svizzera fornisce un contributo a UN Women (unità dell'ONU per la parità fra i sessi e la promozione della donna) allo scopo di rafforzare i diritti delle migranti nella regione del Mekong e migliorarne la protezione.

B.

Mediante il progetto saranno migliorati gli strumenti, le strategie e la politica nazionali volti a promuovere e proteggere le migranti, nonché potenziate le capacità delle istituzioni e della società civile per l'attuazione di misure di tutela e rispetto dei diritti umani per le migranti nella regione del Mekong.

C.

1,15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 5 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3626

2.3.147

Accordo di cofinanziamento fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women riguardante un contributo al fondo per la parità fra i sessi, concluso il 17 dicembre 2012

A.

Questo accordo verte su un contributo della Svizzera al fondo per la parità dei sessi di UN Women (unità dell'ONU per la parità dei sessi e la promozione delle donne).

B.

I progetti e programmi di questo fondo intendono contribuire a 1) promuovere la parità fra i sessi: le donne devono ricoprire cariche importanti in seno alle istituzioni e partecipare maggiormente a tutti i processi politici e segnatamente alle decisioni che le riguardano; 2) adottare a trasporre un quadro giuridico nell'ambito della parità fra i sessi e 3) migliorare l'accesso delle donne alle risorse economiche come il suolo, le tecnologie, i crediti, i mercati, i posti di lavoro, le offerte di assistenza e le prestazioni sociali, nonché rafforzare il controllo su queste risorse.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre un periodo di 12 mesi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3627

2.4

Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) e messaggio del 6 giugno 2011 concernente la proroga e l'aumento del credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2011 4453) Introduzione

Il mandato dell'aiuto umanitario della Confederazione è definito nell'articolo 7 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0): «L'aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d'una catastrofe naturale o di un conflitto armato».

L'aiuto umanitario della Confederazione indirizza i suoi sforzi essenzialmente alle persone e alle comunità colpite in particolare dagli eventi seguenti: conflitti (guerre o situazioni di conflitto analoghe), crisi (situazioni di instabilità, Stato di diritto inesistente, epidemie e pandemie, cedimento delle strutture sociali o statali o assenza di tali strutture), catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, cicloni, siccità), catastrofi tecnologiche (incidenti nucleari, catastrofi biologiche o chimiche) e azioni terroristiche (prese di ostaggi e attacchi terroristici con conseguenze paragonabili a quelle di terremoti o di catastrofi tecnologiche).

L'aiuto umanitario della Confederazione può contare su un ampio sostegno da parte della popolazione per condurre a buon fine la propria missione e ottimizzare l'impatto della propria azione. Testimonianza tangibile della solidarietà del popolo svizzero nei confronti delle persone colpite da catastrofi e conflitti, l'aiuto umanitario gode del sostegno della popolazione e delle autorità del Paese. La sua utilità è ampiamente riconosciuta e si fonda su solide basi etiche.

L'aiuto umanitario della Confederazione fa parte del sistema dell'aiuto internazionale di cui essa rispetta le regole. Sulla base delle esperienze fatte, la Confederazione contribuisce a sviluppare tale sistema e assume un ruolo attivo nell'elaborazione dei processi di apprendimento e delle strategie. Difende la propria posizione su argomenti e azioni in seno alle organizzazioni internazionali e quale partner umanitario affidabile partecipa al processo decisionale. Sostiene inoltre le organizzazioni partner nello svolgimento efficace dei relativi compiti e costituisce alleanze al fine di accelerare o sbloccare gli aiuti necessari.

L'aiuto umanitario della Confederazione dedica circa un terzo dei suoi fondi alle azioni dirette svolte
per proprio conto e a contributi a organizzazioni di assistenza nazionali, internazionali e locali. Impiega gli altri due terzi per la cooperazione con organizzazioni internazionali, di cui la metà per progetti e programmi del CICR e delle organizzazioni ONU.

3628

2.4.1

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dal Ministero per l'aiuto in caso di catastrofe in Armenia, riguardante il progetto di sostegno del Centro nazionale di gestione delle crisi, concluso il 14 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione fra il Ministero per l'aiuto in caso di catastrofe in Armenia e la DSC in relazione al sostegno al centro nazionale di crisi quale parte del ministero per l'aiuto in caso di catastrofe mediante l'invio di esperti.

B.

La DSC sostiene mediante un contributo destinato a perizie il centro di crisi nel potenziamento e nell'ottimizzazione delle sue strutture e dei suoi processi operativi, nonché nel miglioramento della collaborazione con altri ministeri e attori nell'ambito della piattaforma nazionale per la riduzione dei rischi di catastrofe.

C.

191 300 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3629

2.4.2

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione cinese in materia di terremoti, riguardante la collaborazione in caso di un terremoto, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce il modo di procedere nel sostegno reciproco (aiuto d'emergenza, intervento della catena di salvataggio, eventuali misure ulteriori di riabilitazione) fra la Svizzera e la Cina in caso di catastrofi naturali.

B.

L'accordo consente di far intervenire rapidamente la catena svizzera di salvataggio, coordinare le attività di formazione di squadre di salvataggio nella regione, scambiare conoscenze ed esperienze nonché condurre un dialogo politico sull'aiuto umanitario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3630

2.4.3

Accordo fra il DFAE e il Ministero degli affari esteri della Corea del Nord, concluso il 5 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il programma a medio termine dell'aiuto umanitario 2012­2014 riguardante la Corea del Nord.

B.

Il quadro dell'accordo forma il programma a medio termine 2012­2014 riguardante la Corea del Nord con gli accenti sulla fornitura di latte in polvere, sull'acqua, sulle acque di scarico, sull'igiene, sulla sicurezza alimentare e sulla protezione contro l'erosione.

C.

16 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3631

2.4.4

Accordo fra la DSC e il Ministero del territorio e della protezione dell'ambiente della Corea del Nord (MoLEP) riguardante la gestione dei pendii, concluso il 2 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma e di collaborazione (accesso, regione interessata dal programma, gruppo di destinatari, struttura gestionale e budget) fra l'ufficio della cooperazione della DSC a Pjöngjang e il Ministero del territorio e della protezione dell'ambiente per il programma di gestione dei pendii e di protezione dall'erosione.

B.

Questo programma intende fornire un contributo a una produzione agricola più efficiente, alla protezione dall'erosione e al miglioramento delle condizioni di vita per determinati gruppi bersaglio nelle zone rurali. A livello nazionale il MoLEP è sostenuto nell'attuazione della strategia in materia di agricoltura e selvicoltura in collaborazione con le amministrazioni provinciali e le università. La responsabilità dell'attuazione del programma spetta al MoLEP.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2012 e copre il periodo dal 2 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3632

2.4.5

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dal Ministero per gli sfollati interni, riguardante il sostegno nel trasferimento degli sfollati interni, concluso il 26 novembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione fra il Ministero georgiano per gli sfollati interni e la DSC riguardante il trasferimento di sfollati interni provenienti dalla regione dell'Abhasia e di Tskhinvali nell'Ossezia sudorientale.

B.

Mediante questo contributo la DSC sostiene le famiglie dell'Ossezia sudorientale, che devono trasferire i loro domicili in altre regioni, poiché esiste una minaccia dovuta a pericoli naturali. Il progetto si prefigge di sostenere le famiglie a integrarsi nei nuovi luoghi di residenza, creare per quanto possibile condizioni di vita migliori e promuovere l'autonomia economica.

C.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2011 e copre il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 maggio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3633

2.4.6

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Georgia, rappresentata dai Ministeri dello sviluppo regionale e dell''infrastruttura e per gli sfollati interni riguardante il progetto «Forme d'abitazione sociale accompagnate in quattro città della Georgia», concluso il 7 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione fra le parti contraenti, rappresentate dai ministeri georgiani (Ministero dello sviluppo regionale e dell'infrastruttura e Ministero per gli sfollati interni) e dalla DSC nell'attuazione del progetto «Forme d'abitazione sociale accompagnata in quattro città della Georgia», che contribuisce alla reintegrazione degli sfollati e alla ricostruzione in Georgia.

B.

Questo progetto sostiene il governo georgiano nell'approntamento nelle quattro città di Tbilisi, Batumi, Rustavi e Bolnisi di forme d'abitazione sociale accompagnata destinate agli sfollati interni e alle persone bisognose, nonché nel rafforzamento dei servizi sociali locali.

C.

1,14 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2012 e copre il periodo sino al 28 febbraio 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

3634

2.4.7

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Myanmar, rappresentato dal Ministero dell'educazione, riguardante la costruzione di infrastrutture sociali, concluso il 13 gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti l'attuazione della costruzione di infrastrutture sociali (principalmente scuole).

B.

Il progetto mira alla ricostruzione di infrastrutture che possono essere utilizzate quali edifici polivalenti (centri municipali e opere di protezione) nelle regioni di Ayeyarwaddy, Mon e Kayin.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2012 e copre il periodo dal 13 gennaio 2012 al 12 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3635

2.4.8

Accordo quadro tra la Svizzera e lo Yemen concernente la cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 28 aprile 2012 (RS 0.974.279.8)

A.

Le Parti promuovono la realizzazione di progetti d'aiuto umanitari e tecnici nello Yemen nel rispetto della loro legislazione nazionale. Detti progetti mirano a contribuire alla sicurezza umana, a promuovere uno sviluppo economico sostenibile, ad alleviare le privazioni delle categorie più vulnerabili della società yemenita, inclusi i rifugiati e i migranti stranieri che cercano rifugio nello Yemen, nonché a consolidare le capacità dello Stato di affrontare sfide economiche, sociali e politiche.

B.

L'accordo fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei progetti di cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi. Qualsiasi modifica dev'essere fatta per scritto d'intesa fra le Parti.

3636

2.4.9

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo specifico 2012 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 31 gennaio 2012

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2012 ai programmi dell'unità delle Nazioni Unite per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) e del gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) dell'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3637

2.4.10

Accordo tra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo 2012 al Fondo centrale di risposta d'emergenza, concluso l'8 marzo 2012

A.

L'accordo concerne il contributo 2012 della Svizzera al «Central Emergency Response Fund» dell'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3638

2.4.11

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 2 agosto 2012

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione del sostegno al Fondo di azione umanitaria in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere organizzazioni non governative e agenzie ONU con problemi finanziari mediante finanziamenti rapidi e flessibili. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire rapidamente alle crisi acute per lenire le sofferenze della popolazione interessata. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3639

2.4.12

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno alle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Somalia, concluso il 15 agosto 2012

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità relative all'aumento del Fondo umanitario generale dell'OCHA volto a sostenere la popolazione nel bisogno in Somalia.

B.

Questo contributo intende finanziare l'attività dell'OCHA nel sostegno a partner umanitari che operano in Somalia. Inoltre il Fondo serve a cofinanziare settori dotati di risorse insufficienti e superare altri problemi finanziari delle organizzazioni. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3640

2.4.13

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il contributo speciale 2012­2013 alle attività di rafforzamento del coordinamento umanitario, concluso il 27 agosto 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2012-2013 all'OCHA volto a finanziare le manifestazioni di formazione e perfezionamento allo scopo di rafforzare il coordinamento umanitario.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

325 110 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3641

2.4.14

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno delle attività dell'OCHA nel Sudan del Sud, concluso il 1° novembre 2012

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione dei compiti che l'OCHA svolge a sostegno dei profughi sudanesi nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo sostiene l'azione umanitaria condotta dall'OCHA nell'ambito dell'aiuto umanitario ai profughi vulnerabili nel Sudan del Sud. Il miglioramento degli alloggi, l'accesso all'acqua potabile pulita e alle infrastrutture mediche, come pure la protezione delle donne e dei bambini sono elementi centrali del programma. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2012 e copre il periodo dal 5 novembre 2012 al 31 dicembre 2012. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3642

2.4.15

Accordo fra la DSC e l'OCHA riguardante il sostegno delle attività dell'OCHA nella regione del Darfur in Sudan, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità d'attuazione dell'aiuto d'emergenza che l'OCHA svolge a sostegno della popolazione bisognosa nella regione del Darfur in Sudan.

B.

Questo contributo sostiene l'attività umanitaria dell'OCHA nel settore dell'aiuto umanitario d'emergenza per la popolazione in questa regione di crisi.

Obiettivi del programma sono l'allestimento di una strategia di risposta umanitaria, il patrocinio e l'informazione in materia di diritto umanitario e internazionale, nonché il monitoraggio regolare della situazione umanitaria.

Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2013. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3643

2.4.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2012 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 29 maggio 2012

A.

L'accordo riguarda un contributo all'iniziativa della BM «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery».

B.

Il contributo alla BM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3644

2.4.17

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 5 marzo 2012

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2012 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

26,35 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3645

2.4.18

Accordo tra la DSC e il CICR riguardante il contributo al bilancio di sede 2012, concluso il 2 aprile 2012

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2012 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3646

2.4.19

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo riguarda i contributi specifici alle attività condotte sul terreno dal CICR in Abidjan (regionale), Niamey (regionale) e Siria nel 2012, assegnati quale anticipo della seconda serie.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3647

2.4.20

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 23 luglio 2012

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2012 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

7,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3648

2.4.21

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 28 agosto 2012

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2012 alle attività svolte sul terreno dal CICR in Libano nell'ambito del conflitto siriano.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3649

2.4.22

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 31 ottobre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2012 alle attività svolte sul terreno dal CICR nel Sudan del Sud.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3650

2.4.23

Accordo fra la DSC e il CICR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 21 dicembre 2012

A.

L'accordo verte sulla terza e ultima serie di contributi specifici 2012 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3651

2.4.24

Accordo fra la DSC e la FAO riguardante il sostegno alle attività della FAO nell'ambito del programma di aiuto d'emergenza in Somalia, concluso il 30 settembre 2012.

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato volto a sostenere la popolazione colpita da carestia.

B.

Questo contributo sostiene le attività della FAO nei settori dell'aiuto ai contadini regionali, del miglioramento della base vitale e della situazione alimentare nonché, a lungo termine, del miglioramento della resistenza della popolazione a nuove crisi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3652

2.4.25

Accordo fra la DSC e l'OIM concernente il contributo 2012 della Svizzera ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 21 settembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo annuale 2012 della Svizzera al bilancio amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

482 345 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3653

2.4.26

Accordo fra la DSC e l'OIM riguardante il programma di promozione dell'integrazione dei migranti nello Zimbabwe, concluso il 21 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione relativa al sostegno dell'integrazione dei migranti nello Zimbabwe.

B.

Il contributo sostiene le attività condotte dall'OIM. Il progetto prevede misure specifiche e sostenibili volte a promuovere l'integrazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei migranti nello Zimbabwe.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3654

2.4.27

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto di «Protezione e reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani», concluso il 28 settembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di protezione e reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani.

B.

Il Marocco manifesta volontà politica nella lotta contro la violenza contro le donne e la tratta di esseri umani. Il Ministero della giustizia intende infatti inserire la protezione delle vittime della tratta di esseri umani nel suo portafoglio. Il progetto sostiene e promuove questo obiettivo.

C.

126 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3655

2.4.28

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto di sostegno dell'assistenza ai profughi siriani transfrontalieri in Giordania, concluso il 9 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di sostegno dell'assistenza a profughi siriani transfrontalieri in Giordania.

B.

Dallo scoppio del conflitto armato in Siria nel marzo 2011, il flusso di persone in fuga verso la Giordania aumenta incessantemente. Ogni giorno circa 500 profughi raggiungono il confine giordano dove, presi in consegna dai militari giordani, sono poi trasportati con bus dell'OIM dai centri d'accoglienza ai campi destinati ai rifugiati.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3656

2.4.29

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL riguardante il contributo al progetto di esperti regionali dell'OIL UNRWA nell'ambito della formazione tecnica e professionale, concluso il 1° novembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di esperti regionali dell'OIL UNRWA nell'ambito della formazione tecnica e professionale.

B.

L'UNRWA offre a circa 7000 giovani profughi palestinesi in Giordania, Libano, Cisgiordania e Gaza la possibilità di assolvere una formazione specializzata e professionale. Il programma è stato rielaborato e adeguato ai bisogni attuali. Per sostenere questo processo la DSC mette a disposizione dell'UNRWA un esperto dell'OIL. Il suo compito è di sostenere dal profilo tecnico l'UNRWA nella pianificazione, nell'implementazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma.

C.

248 783 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3657

2.4.30

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno nel Sudan del Sud, concluso il 9 gennaio 2012

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite nel Sudan del Sud.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3658

2.4.31

Accordo tecnico fra la DSC e il PAM riguardante la collaborazione con la rete di centri logistici, concluso il 14 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce la collaborazione con la rete dell'Humanitarian Response Depot (HRD) del PAM delle Nazioni Unite ai fini dello stoccaggio di beni ausiliari e oggetti d'armamento. Lo scopo è di garantire, grazie a una rete di depositi, una risposta rapida a situazioni d'emergenza umanitaria che si presentano contemporaneamente in diversi luoghi.

B.

Questa collaborazione con il PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2012 e rimane valido finché non sarà denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

3659

2.4.32

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il sostegno alle attività in Mozambico, concluso il 28 febbraio 2012

A.

L'accordo con il PAM delle Nazioni Unite definisce le modalità d'attuazione del programma di sostegno summenzionato.

B.

Mediante questo contributo è sostenuta l'attività umanitaria del PAM nel settore dall'aiuto alimentare. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3660

2.4.33

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 6 marzo 2012

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

19,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3661

2.4.34

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al programma volto ad aumentare la disponibilità d'intervento del PAM, concluso il 19 luglio 2012

A.

L'accordo concerne il contributo 2012 in favore del PAM delle Nazioni Unite mirante all'aumento della sua disponibilità. L'obiettivo consiste nel permettere al PAM di intervenire rapidamente e in modo mirato nelle situazioni d'emergenza.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3662

2.4.35

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al programma per una migliore protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 19 luglio 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo 2012 a sostegno del PAM delle Nazioni Unite allo scopo di attuare la sua strategia per una migliore protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3663

2.4.36

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 23 luglio 2012

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,65 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3664

2.4.37

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 22 agosto 2012

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2012 alle attività svolte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite in Siria.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3665

2.4.38

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno e al Conto di reazione immediata, concluso il 28 settembre 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite nel Sudan e nello Yemen, nonché all'«Immediate Response Account (IRA)».

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3666

2.4.39

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il sostegno alle attività nel Lesotho, concluso il 14 novembre 2012

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità d'attuazione del programma volto a sostenere la popolazione interessata.

B.

Le perdite massicce nei raccolti della regione hanno portato a una crisi alimentare. Mediante questo contributo è sostenuta l'attività umanitaria del PAM nel settore dall'aiuto alimentare immediato nel Lesotho.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 aprile 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3667

2.4.40

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno nello Zimbabwe, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2012 alle attività svolte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite nello Zimbabwe.

B.

Il sostegno al PAM serve all'attuazione del programma regionale relativo all'Africa meridionale 2013­16 nell'ambito della sicurezza alimentare, nonché alla realizzazione specifica degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 settembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3668

2.4.41

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo 2012 al settore globale del miglioramento della sicurezza alimentare, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo 2012 al «Global Food Security Cluster» della FAO e del PAM delle Nazioni Unite ai fini del miglioramento della sicurezza alimentare.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3669

2.4.42

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 21 dicembre 2012

A.

L'accordo verte sulla terza e ultima serie di contributi specifici 2012 alle attività condotte sul terreno dal PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3670

2.4.43

Accordo fra la DSC e il PAM riguardante il contributo supplementare 2012 al Conto di reazione immediata, concluso il 28 dicembre 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo supplementare all'«Immediate Response Account» del PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3671

2.4.44

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante l'invio di un esperto, concluso il 6 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'invio di un esperto in Bangladesh.

B.

L'accordo fornisce un contributo ai fini di una reazione tempestiva e durevole della popolazione ai rischi della natura alla luce delle catastrofi naturali periodicamente ricorrenti.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2012 e rimane valido durante l'intervento (in questo caso prorogabile di un anno) con inizio il 26 febbraio 2012. Termina due mesi dopo il ricevimento della lettera di denuncia di una Parte.

3672

2.4.45

Accordo fra la DSC e il PNUS riguardante il contributo 2012 al fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 22 agosto 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo al fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, con accento sulla «gestione delle crisi» del PNUS.

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3673

2.4.46

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il programma di sostegno PNUS/PAPP a favore della popolazione palestinese riguardante il contributo al progetto «Studio relativo alla situazione di impiegati del servizio pubblico nel settore della sanità e dell'istruzione nella Striscia di Gaza», concluso il 6 settembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto «Studio relativo alla situazione di impiegati del servizio pubblico nel settore della sanità e dell'istruzione nella striscia di Gaza».

B.

Dal 2007 e dalla rottura politica fra i due principali partiti nella zona palestinese occupata (Fatah e Hamas), migliaia di impiegati del servizio pubblico nel settore della sanità e dell'istruzione hanno perso il loro lavoro o sono stati costretti a rimanere a casa. Lo studio valuterà le conseguenze per la qualità delle prestazioni e identificherà le opzioni per la riassunzione degli impiegati.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2012 e copre il periodo dal 15 agosto 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3674

2.4.47

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante il contributo al progetto «Art Gold Marokko», concluso l'8 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto «Art Gold Marokko» volto a rafforzare le capacità di corporazioni territoriali comunali.

B.

I Comuni del Marocco non dispongono sovente delle capacità necessarie per assicurare uno sviluppo locale integrale. «Art Gold Marokko» punta al rafforzamento dell'autonomia comunale. Il contributo della Svizzera pone nuovamente l'accento sulla prevenzione delle catastrofi quale componente importante nella pianificazione territoriale a livello comunale. Ciò si giustifica a maggior ragione dal momento che non esiste una strategia nazionale di prevenzione delle catastrofi.

C.

226 139 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3675

2.4.48

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante il contributo al progetto di «Rafforzamento del processo democratico in Egitto», concluso il 14 novembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto sul rafforzamento del processo democratico in Egitto.

B.

Il sostegno a progetti nel settore della transizione democratica e dei diritti dell'uomo è un settore del programma svizzero 2011-2016 in Nordafrica. In Egitto nel 2011/12 hanno avuto luogo elezioni parlamentari e presidenziali.

Il contributo al programma del PNUS completa il sostegno svizzero nell'ambito dell'osservazione delle elezioni e consente di migliorare i processi elettorali, come pure di rafforzare i giovani elettori delle regioni rurali nell'esercizio del loro diritto di voto.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3676

2.4.49

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Registro delle Nazioni Unite per la rilevazione dei danni causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati (UNRoD) riguardante il contributo al progetto di sostegno nella raccolta delle pretese giuridiche, concluso l'11 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione nell'ambito del sostegno alla rilevazione dei danni che sono causati dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati.

B.

Nell'ambito della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i territori palestinesi occupati, la Svizzera s'impegna a favore del rispetto del diritto internazionale pubblico e dei diritti dell'uomo. Essa sostiene diverse iniziative volte a documentare le ripercussioni umanitarie e socioeconomiche della costruzione del muro nella Giordania occidentale sulla popolazione interessata. La rilevazione dei danni causati dalla costruzione del muro è essenziale allo scopo di garantire protezione ai singoli individui e alle comunità interessate, come pure per tutelare le pretese giuridiche. Se la comunità internazionale lo desidera, i dati rilevati dall'UNRoD possono essere utilizzati quale base oggettiva nell'ambito dei negoziati di pace.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3677

2.4.50

Accordo fra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 6 dicembre 2012

A.

L'accordo riguarda un contributo ai costi della Piattaforma mondiale della SIPC dell'ONU concernente la riduzione dei rischi di catastrofe che avrà luogo a Ginevra dal 19 al 24 maggio 2013.

B.

Il sostegno alla SIPC serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3678

2.4.51

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo per il sostegno al progetto «Sostegno ai Comuni per la pianificazione locale, in riferimento alla prevenzione delle catastrofi naturali e alle relazioni di genere», concluso il 22 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di sostegno dei Comuni per la pianificazione locale, in riferimento alla prevenzione delle catastrofi naturali e alle relazioni di genere.

B.

I Comuni in Marocco non dispongono sovente delle necessarie capacità per garantire un'evoluzione locale globale che abbracci in particolare anche le componenti della prevenzione delle catastrofi naturali o delle relazioni di genere. Vista la mancanza di una strategia nazionale volta a prevenire le catastrofi naturali, il contributo al progetto che ovvia a questa mancanza risulta a maggior ragione importante.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3679

2.4.52

Accordo fra la DSC e il Fondo per la risposta alle emergenze delle Nazioni Unite riguardante il contributo d'emergenza in relazione alla crisi nel Corno d'Africa, concluso il 30 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo d'emergenza sostiene le azioni del Common Humanitarian Funds dell'ONU nelle regioni del Kenia colpite dalla crisi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC la quale può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati.

3680

2.4.53

Accordo fra la DSC e il Fondo generale per l'aiuto umanitario delle Nazioni Unite riguardante il contributo d'emergenza in relazione con la crisi in Somalia, concluso il 1° gennaio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo d'emergenza sostiene le attività dell'ONU nelle regioni della Somalia colpite dalla crisi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC la quale può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati.

3681

2.4.54

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNIDO riguardante il contributo al progetto volto a rafforzare la sicurezza umana grazie allo sviluppo socio-economico nell'Egitto meridionale, concluso il 3 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto per il rafforzamento della sicurezza umana grazie allo sviluppo socio-economico nell'Egitto meridionale.

B.

Il sostegno a progetti nell'ambito dello sviluppo economico e della protezione delle persone in pericolo è un settore del programma svizzero 2011­2016 in Nordafrica. In Egitto la crisi congiunturale seguita ai moti rivoluzionari ha acuito la povertà. Mediante il sostegno del programma UNIDO nell'Egitto meridionale particolarmente colpito dalla povertà e dalla disoccupazione, la Svizzera dà un contributo per la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della capacità lavorativa di giovani donne e uomini.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3682

2.4.55

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 27 febbraio 2012

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2012 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3683

2.4.56

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo annuo 2012, concluso il 12 marzo 2012

A.

L'accordo concerne il contributo generale di 13 milioni di franchi versato all'ACNUR per l'anno 2012.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

13 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3684

2.4.57

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 12 giugno 2012

A.

L'accordo riguarda i contributi specifici alle attività condotte sul terreno dell'ACNUR nel 2012 in Mauritania e Siria, assegnati quale anticipo della seconda serie.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3685

2.4.58

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il sostegno alle attività condotte nel Burkina Faso, concluso il 19 giugno 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico alle attività condotte sul terreno nel 2012 dall'ACNUR nel Burkina Faso per sostenere i profughi provenienti dal Mali.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

3686

2.4.59

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 19 giugno 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR volto a sostenere i profughi del Mali nel Burkina Faso.

B.

Questo contributo serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3687

2.4.60

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e dall'ACNUR riguardante il contributo al progetto «Sostegno alla Giornata mondiale del rifugiato» in Libano, concluso il 19 giugno 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto «Sostegno alla Giornata mondiale del rifugiato» in Libano.

B.

Il 20 giugno 2012 l'ACNUR festeggia la Giornata mondiale del rifugiato allo scopo di attirare l'attenzione sulla sofferenza di oltre 43 milioni di rifugiati a livello mondiale. L'ACNUR in Libano organizza per questa giornata numerose attività sostenute dalla DSC.

C.

11 962 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2012 e copre il periodo dal 15 giugno 2012 al 31 luglio 2012. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3688

2.4.61

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo al progetto Sostegno in contanti ai profughi siriani in Giordania, concluso il 28 giugno 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto Sostegno in contanti ai profughi siriani in Giordania.

B.

A causa del conflitto armato in Siria il numero dei profughi siriani in Giordania è aumentato in modo esponenziale soprattutto nei distretti settentrionali di Irbid, Ramtha e Mafraq. La maggior parte delle famiglie di profughi vive in condizioni di povertà. Allo scopo di sostenere i rifugiati e sovente anche le famiglie d'accoglienza, l'ACNUR ha iniziato un progetto di sostegno in contanti a favore dei profughi siriani.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 ottobre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3689

2.4.62

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo al progetto di risanamento di un edificio nel distretto di Ramtha in Giordania, concluso il 27 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di risanamento di un edificio nel distretto di Ramtha in Giordania.

B.

A causa del conflitto armato in Siria molte persone fuggono nei Paesi confinanti, anche verso la Giordania. La maggioranza dei profughi siriani è accolta soprattutto nel Nord, ciò che pone la popolazione interessata e le autorità di fronte a grandi sfide. Affinché le autorità possano gestire il numero crescente di profughi, necessitano di sostegno. Con questo sostegno la DSC contribuisce al risanamento dell'edificio delle autorità comunali dove alloggiano in particolare molti profughi siriani.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3690

2.4.63

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo specifico 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 31 agosto 2012

A.

L'accordo riguarda i contributi specifici 2012 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR per sostenere i profughi e gli sfollati nell'ambito della crisi nel Mali e del conflitto siriano.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3691

2.4.64

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante le attività di sostegno ai profughi nel Sudan del Sud, concluso il 9 ottobre 2012

A.

L'accordo con l'ACNUR definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato a sostegno dei profughi sudanesi nel Sudan del Sud.

B.

Questo contributo cofinanzia l'attività umanitaria dell'ACNUR a sostegno dei profughi sudanesi nel Sudan del Sud nel settore dell'acqua e dell'igiene.

Gli obiettivi sono l'accesso all'acqua potabile salubre e il miglioramento degli impianti sanitari per contenere il diffondersi di malattie contagiose. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3692

2.4.65

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo al conferimento del Premio per i rifugiati 2012, concluso il 10 settembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo al conferimento del Premio per i rifugiati dell'ACNUR, che ha avuto luogo il 1° ottobre 2012 a Ginevra.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3693

2.4.66

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il sostegno ai rifugiati malesi in Africa occidentale, concluso il 13 dicembre 2012

A.

L'accordo con l'ACNUR definisce le modalità del sostegno a rifugiati malesi nella regione dell'Africa occidentale.

B.

A causa della crisi politica nel Mali, circa 400 000 persone sono fuggite dal Mali per rifugiarsi nei Paesi confinanti Burkina faso, Niger e Mauritania.

Questo contributo intende sostenere l'attività umanitaria dell'ACNUR destinata ai rifugiati nei settori dell'alimentazione, dell'alloggio, dell'approvvigionamento idrico e della sicurezza.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3694

2.4.67

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il contributo supplementare regionale e vincolato per i profughi siriani, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo supplementare regionale e vincolato destinato ai profughi siriani.

B.

Il conflitto armato in Siria induce sempre più persone alla fuga. L'ACNUR ha già registrato circa 500 000 profughi siriani nei quattro Paesi confinanti Libano, Giordania, Iraq e Turchia. Affinché l'ACNUR possa aiutare questi rifugiati, ha bisogno del sostegno internazionale. Il contributo consente di sostenere circa 200 famiglie di profughi in Libano, 1750 famiglie in Giordania e 5000 profughi in Iraq.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3695

2.4.68

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR riguardante il sostegno al progetto di aiuto per superare l'inverno destinato alle famiglie in Siria, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il sostegno al progetto di aiuto per superare l'inverno destinato alle famiglie in Siria.

B.

Dopo oltre 20 mesi dall'inizio della crisi in Siria la situazione umanitaria è sensibilmente peggiorata. Per motivi di sicurezza molte famiglie hanno dovuto lasciare le loro case. Secondo il CERF e le stime più recenti i profughi siriani si aggirano fra 1,2 e 1,5 milioni. Molti sfollati sono accolti da comunità o trovano alloggio in edifici abbandonati nei centri urbani privi di acqua e impianti sanitari. L'ACNUR ha dato avvio al programma di aiuto per superare l'inverno destinati ai profughi a Damasco, Damasco rurale, Hassakeh e Aleppo. Questo programma fa parte dell'UNO Syria Humanitarian Response Plan (SHRP) e sostiene 200 000 sfollati per un importo globale di 14 milioni di dollari americani.

C.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3696

2.4.69

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante le attività di sostegno ai profughi sudsudanesi nel Sudan del Sud, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo con l'ACNUR definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato a sostegno dei profughi sudanesi nel Sudan del Sud.

B.

Questo contributo cofinanzia l'attività umanitaria dell'ACNUR a sostegno dei profughi sudanesi nel Sudan del Sud nel settore dell'acqua e dell'igiene.

Gli obiettivi sono l'accesso all'acqua potabile salubre e il miglioramento degli impianti sanitari allo scopo di contenere il diffondersi di malattie contagiose, la registrazione di tutti i profughi e la loro sicurezza alimentare. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato.

3697

2.4.70

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo supplementare 2012 alle attività condotte sul terreno, concluso il 27 dicembre 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo supplementare 2012 alle attività svolte sul terreno dall'ACNUR volte a sostenere i profughi e gli sfollati nell'ambito della crisi in Mali.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3698

2.4.71

Accordo fra la DSC e l'ACNUR riguardante il contributo annuo supplementare 2012, concluso il 28 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare al contributo annuo generale 2012 in favore dell'ACNUR.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3699

2.4.72

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto di rafforzamento della protezione e della promozione dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania, concluso il 7 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di rafforzamento della protezione e della promozione dei diritti dei bambini in Iraq e Giordania.

B.

Il conflitto e la violenza che da anni scuote l'Iraq hanno colpito duramente in special modo i bambini e i giovani, nonché indebolito le istituzioni pubbliche destinate alla loro tutela. In Giordania la legislazione e le politiche di protezione dei bambini sono tuttora insufficienti. Il progetto menzionato mira a riformare il quadro legale e politico e a istruire gli addetti ai lavori nell'attuazione di tale quadro. I meccanismi di protezione destinati ai bambini e ai giovani, siano essi colpevoli o vittime, vanno rafforzati. Al riguardo occorre migliorare l'accesso dei bambini al sistema giudiziario e sperimentare programmi alternativi per scontare le pene.

C.

995 443 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3700

2.4.73

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo al progetto di riabilitazione psicosociale e fisica dei bambini traumatizzati dalla crisi siriana e delle persone in pericolo, concluso il 30 dicembre 2011

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di riabilitazione psicosociale e fisica dei bambini colpiti dalla crisi siriana e delle persone in pericolo.

B.

L'UNICEF è un'importante organizzazione partner della DSC per la protezione e il sostegno di bambini traumatizzati dal conflitto armato. Essa presta un lavoro molto importante per il sostegno psicosociale di bambini traumatizzati, nonché per la riabilitazione fisica di bambini feriti.

C.

165 859 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 dicembre 2011 e copre il periodo dal 15 dicembre 2011 al 14 dicembre 2012. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3701

2.4.74

Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il coordinamento dei gruppi di protezione dei bambini nel Sudan del Sud, concluso il 14 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Questo contributo promuove il coordinamento del Child Protection Cluster dell'UNICEF nella regione del Sudan del Sud colpita dalla crisi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC la quale può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati.

3702

2.4.75

Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il contributo di progetto nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene nel Sudan del Sud, concluso il 14 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato.

B.

Il contributo sostiene il progetto WASH dell'UNICEF (acqua, infrastrutture sanitarie e igiene) nell'ambito della gestione delle informazioni e il Ministero delle risorse idriche e dell'irrigazione nel Sudan del Sud. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2012 e copre il periodo dal 20 febbraio 2012 al 20 agosto 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC la quale può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati.

3703

2.4.76

Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il contributo 2012­2014 volto a rafforzare la protezione di bambini e donne durante e dopo le crisi, concluso il 4 dicembre 2012

A.

L'accordo riguarda il contributo 2012­2014 all'UNICEF volto a rafforzare i diritti dei bambini e delle donne in situazioni d'emergenza e postconflitto.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3704

2.4.77

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla campagna a favore del ritorno a scuola, concluso il 10 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla campagna a favore del ritorno a scuola.

B.

La campagna dell'UNICEF a favore del ritorno a scuola sostiene i figli dei profughi siriani e gli scolari libanesi dei ceti poveri distribuendo loro materiale scolastico elementare, migliorando la qualità della scuola (aumento del numero di insegnanti per grandi classi) e fornendo sostegno psico-sociale in particolare a bambini traumatizzati.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3705

2.4.78

Accordo fra la DSC e l'UNICEF riguardante il progetto volto a tutelare le madri e i bambini nelle regioni del Ciad colpite dalle inondazioni, concluso il 13 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del progetto dell'UNICEF volto a diminuire la morbidità delle madri e dei bambini nelle regioni del Ciad colpite da gravi inondazioni.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'UNICEF che si concentrano soprattutto sui temi dell'acqua potabile e dell'igiene, del miglioramento delle installazioni sanitarie e dell'assistenza psicologica alle vittime. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento dalla DSC la quale può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati.

3706

2.4.79

Accordo fra la DSC e l'UNRWA riguardante il primo contributo non specificato della Svizzera al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori Palestinesi Occupati (Striscia di Gaza e Giordania occidentale) per il 2012, concluso il 10 gennaio 2012

A.

Da ormai 60 anni la UNRWA sostiene i profughi palestinesi in Siria, Giordania, Libano e nei territori palestinesi occupati nei settori della sanità, della sicurezza alimentare, dell'alloggio, dei servizi sociali e dell'istruzione primaria.

B.

La Svizzera persegue la politica del sostegno ai profughi palestinesi per il tramite dell'UNRWA e di altre organizzazioni umanitarie, finché possa essere trovata e attuata una soluzione politica per i conflitti nel Vicino Oriente.

L'UNRWA è il partner regionale più grande e più importante dell'aiuto umanitario in grado di raggiungere con le sue prestazioni il maggior numero possibile di profughi palestinesi bisognosi di aiuto.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3707

2.4.80

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA riguardante il finanziamento di una collaboratrice dell'UNRWA a sostegno dell'ufficio della cooperazione DSC a Gerusalemme Est nell'ambito dell'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a sostegno della delegazione svizzera nella sottocommissione dell'UNRWA, concluso il 28 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il finanziamento di un collaboratore UNRWA a sostegno dell'Ufficio della cooperazione DSC a Gerusalemme per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a sostegno della delegazione svizzera nella sottocommissione dell'UNRWA.

B.

Nell'ambito della strategia di cooperazione DSC 2010­2014 per i territori palestinesi occupati, l'Ufficio della cooperazione a Gerusalemme Est ha istituito un sistema di monitoraggio e valutazione secondo le direttive della DSC. Lo strumento mirato di controllo e rendiconto permetterà alla DSC di misurare e qualificare meglio i risultati rilevanti ai fini dello sviluppo. Una collaboratrice esperta dell'UNRWA coadiuverà l'ufficio della cooperazione grazie al sistema di monitoraggio e valutazione. Questa collaboratrice sosterrà anche il lavoro della delegazione svizzera nella sottocommissione UNRWA (la Svizzera è membro attivo del comitato consultivo UNRWA che si riunisce due volte all'anno. L'UNRWA, i Paesi d'accoglienza dei profughi palestinesi e i principali donatori sono rappresentati nella commissione. Nel corso degli incontri periodici si discutono le strategie, i programmi annuali e il budget dell'UNRWA. I temi principali trattati nelle riunioni del comitato consultivo sono trattati a titolo preliminare in seno alla sottocommissione.

C.

175 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2012 e copre il periodo dal 9 febbraio 2012 all'8 febbraio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3708

2.4.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria, concluso il 10 ottobre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto d'aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria.

B.

Oltre 225 000 rifugiati palestinesi che vivono in Siria sono toccati dal conflitto armato siriano. In molti sono stati costretti a fuggire e necessitano di aiuto umanitario. Grazie al contributo della DSC, l'UNRWA in Siria può erogare un aiuto in contanti a circa 20 500 rifugiati palestinesi e consentire loro di far fronte ai bisogni primari, come l'acquisto di cibo e vestiario.

C.

1,111110 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 3 mesi.

3709

2.4.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il primo contributo annuale non specifico della Svizzera al budget globale 2012 e 2013 per la Giordania, la Siria, il Libano e il Territorio Palestinese Occupato (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 13 settembre 2012

A.

Da quasi 60 anni l'UNRWA presta aiuto nei settori dell'insegnamento elementare, della salute, della sicurezza alimentare, dell'alloggio e dei servizi sociali ai rifugiati palestinesi in Siria, Giordania, Libano e nel Territorio Palestinese Occupato.

B.

La Svizzera si prefigge di sostenere i rifugiati palestinesi per il tramite dell'UNRWA e di altre organizzazioni umanitarie fino a quando sarà elaborata e messa in atto una soluzione politica per il conflitto del Vicino Oriente.

L'UNRWA è il principale partner regionale dell'Aiuto umanitario ed è in grado di portare aiuto alla gran parte dei rifugiati palestinesi nel bisogno.

C.

19 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci.

3710

2.4.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto d'aiuto d'emergenza in contanti a favore di rifugiati palestinesi in zone di crisi in Siria.

B.

Con il peggioramento della situazione umanitaria e della sicurezza in Siria il fabbisogno di aiuto umanitario, in particolare nella zona di Aleppo e Damasco, è notevolmente cresciuto. Secondo l'UNRWA, oltre 350 00 rifugiati palestinesi necessitano di un aiuto immediato. In origine il numero di rifugiati palestinesi era stato erroneamente stimato a 225 000. L'UNRWA intende aumentare il sostegno a favore dei rifugiati palestinesi in Siria e portare aiuto a 41 000 persone supplementari. Il contributo della Svizzera deve consentire ai rifugiati di fare fronte rapidamente ai loro bisogni essenziali.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 10 dicembre 2012 al 31 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 3 mesi.

3711

2.5

Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (FF 2007 4339) Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono la realizzazione dei seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

3712

2.5.1

Accordo tra il DFAE e il Kenia concernente la cooperazione relativa all'IPSTC di Nairobi, concluso il 26 aprile 2012

A.

L'International Peace Support Training Center (IPSTC) di Nairobi si prefigge di rafforzare la cooperazione nei settori della pace e della sicurezza in Africa promuovendo lo sviluppo di capacità regionali. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nei settori della gestione strategica, della vigilanza e della gestione amministrativa dell'IPSTC.

B.

Nel quadro di questa cooperazione la Svizzera sostiene gli sforzi profusi dall'IPSTC mediante l'invio di un esperto svizzero altamente qualificato cui affidare la direzione della Divisione della ricerca.

C.

531 248 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto.

3713

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta autorità per il consolidamento della pace, concluso il 20 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla realizzazione della prima fase del progetto concernente il sostegno tecnico per l'identificazione e la formulazione del mandato dell'Alta autorità per il consolidamento della pace nel Niger.

B.

Il progetto concerne l'elaborazione di un quadro strategico e istituzionale per l'Alta autorità per il consolidamento della pace nel Niger, affinché quest'ultima possa adempiere correttamente il mandato di attuazione degli accordi di pace con gli ex ribelli tuareg. Questo organo statale riconosciuto dal nuovo presidente Issoufou è di importanza strategica e svolgerà un ruolo fondamentale nel coordinamento e nella definizione degli orientamenti del consolidamento della pace. La Svizzera sostiene il rafforzamento di questo partner centrale, poiché in tal modo può consolidare i suoi buoni uffici nella regione del Sahel per la risoluzione della guerra nel Mali.

C.

198 667 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 30 novembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3714

2.5.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Forum mondiale su migrazione e sviluppo, rappresentato dalla Repubblica di Mauritius, concluso il 2 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Forum mondiale su migrazione e sviluppo per l'anno 2012.

B.

Il Forum mondiale su migrazione e sviluppo (Global Forum on Migration and Development GFMD) è la sola piattaforma mondiale in cui gli Stati discutono regolarmente di questioni di migrazione e sviluppo. Il suo scopo è di promuovere lo scambio informale di esperienze e la collaborazione tra Stati e altri attori del settore della migrazione e dello sviluppo. In seno al Forum la Svizzera può presentare le sue esperienze e le sue posizioni a un largo pubblico e approfittare dell'esperienza accumulata da altri Stati. La Svizzera utilizza inoltre il Forum per approfondire la sua cooperazione bilaterale con Stati che rivestono per lei particolare importanza sotto il profilo della migrazione e dello sviluppo. Il sostegno al Forum s'iscrive nel quadro della strategia migratoria del DFAE.

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3715

2.5.4

Accordo di finanziamento tra il DFAE e il Ministero norvegese degli affari esteri concernente il sostegno all'«Iniziativa Nansen: agenda per la protezione delle persone in fuga da catastrofi naturali», concluso il 16 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra il DFAE e il Ministero norvegese degli affari esteri concernente il sostegno all'«Iniziativa Nansen: agenda per la protezione delle persone in fuga da catastrofi naturali» per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2015.

B.

In occasione della conferenza ministeriale organizzata nel dicembre 2011 a Ginevra dall'UNHCHR, Norvegia e Svizzera si sono dichiarate disponibili a cercare, congiuntamente ad altri Stati interessati, soluzioni per venire in aiuto a persone sfollate dal loro Paese a causa di una catastrofe naturale. Questa proposta è stata accolta con favore da diversi Paesi e costituisce la base dell'«Iniziativa Nansen», lanciata a Ginevra il 2 ottobre 2012, che mira a elaborare un'agenda sul tema della protezione e a colmare le lacune normative e istituzionali nella protezione degli interessati.

C.

136 588 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3716

2.5.5

Accordo sui servizi di gestione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, la Norvegia e l'UNOPS concernente il segretariato dell'Iniziativa Nansen, concluso il 16 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra il DFAE, il Ministero norvegese degli affari esteri e l'UNOPS concernente il segretariato dell'Iniziativa Nansen.

B.

In occasione della conferenza ministeriale organizzata nel dicembre 2011 a Ginevra dall'UNHCHR, Norvegia e Svizzera si sono dichiarate disponibili a cercare, congiuntamente ad altri Stati interessati, soluzioni per venire in aiuto a persone sfollate dal loro Paese a causa di una catastrofe naturale. Questa proposta è stata accolta con favore da diversi Paesi e costituisce la base dell'«Iniziativa Nansen», lanciata a Ginevra il 2 ottobre 2012, che mira a elaborare un'agenda sul tema della protezione e a colmare le lacune normative e istituzionali nella protezione degli interessati.

C.

1,333 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3717

2.5.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNHCR concernente un contributo alla cerimonia di conferimento del Premio Nansen del 1° ottobre 2012, concluso il 22 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'UNHCR per la cerimonia di conferimento del Premio Nansen del 1° ottobre 2012.

B.

L'UNHCR conferisce ogni anno il Premio Nansen a singole persone o gruppi per ricompensare il loro impegno a favore dei rifugiati. L'obiettivo è di imporre il Premio Nansen all'attenzione internazionale quale prestigiosa onorificenza. Nel 2012 la cerimonia si è tenuta a Ginevra allo scopo di profilare la città quale «capitale umanitaria». L'obiettivo perseguito a più lungo termine è di organizzare ogni anno la cerimonia a Ginevra.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

3718

2.5.7

Accordo tra il DFAE e l'UNOPS concernente le condizioni per l'invio di un esperto svizzero, concluso il 21 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le condizioni per l'invio di un esperto svizzero a dirigere il programma nel settore della migrazione presso l' Alleanza delle Civiltà dell'ONU (UNAOC). L'UNAOC è una sotto-organizzazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'assistenza ai progetti (UNOPS) che si occupa di promuovere la comprensione tra le civiltà.

B.

L'invio di un esperto consente alla Svizzera di meglio conoscere l'UNAOC, di acquisire conoscenze in questo settore e di aumentare la visibilità del suo impegno in tale organo. Il sostegno della Svizzera contribuisce inoltre a rimediare alla carenza di personale nell'UNAOC.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2012 e copre un periodo di un anno, durante il quale non può essere denunciato. Un eventuale prolungamento dell'accordo sarà discusso alla sua scadenza.

3719

2.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo all'organizzazione di tre tavole rotonde sulla tratta di esseri umani in Svizzera e alla celebrazione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani del 2012 e del 2013, concluso il 3 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OIM per sostenere il progetto relativo all'organizzazione di tre tavole rotonde sulla tratta di esseri umani in Svizzera e alla celebrazione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani del 2012 e 2013.

B.

Per attuare la strategia contro la tratta di esseri umani della DSU è necessario intrattenere relazioni multilaterali e bilaterali e promuovere l'inserimento degli attori svizzeri nelle reti internazionali allo scopo di sviluppare le capacità e rafforzare la cooperazione internazionale. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani prevede di realizzare nel 2014 una campagna d'informazione in tutte le regioni della Svizzera. Nell'attesa la DSU ha deciso di avviare nel 2012 e 2013, congiuntamente all'OIM e in coordinamento con altre istituzioni governative e ONG, una serie di prime attività.

C.

231 189 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3720

2.5.9

Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il seminario per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU, New York, concluso il 16 marzo 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione e dell'impiego del sostegno finanziario nel quadro di questo seminario.

B.

Il seminario contribuisce significativamente al miglioramento della dottrina delle missioni di pace dell'ONU. Costituisce un'occasione unica per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del segretario generale delle Nazioni Unite di scambiare esperienze e sviluppare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera, che è un suo tradizionale finanziatore, un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo settore e allacciare contatti al massimo livello.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2012 e copre il periodo dal 1° marzo 2012 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3721

2.5.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente un contributo al Multi-Year-Appeal, concluso il 10 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Multi-YearAppeal del Dipartimento degli affari politici dell'ONU (UNDPA).

B.

Negli ultimi anni la Svizzera ha avuto con l'UNDPA ottime esperienze. Nei settori della formazione, della ricerca e della pratica ha lavorato in particolare in stretto contatto con il suo Gruppo di sostegno alla mediazione, di cui condivide gli obiettivi in materia di mediazione e promozione della pace. La cooperazione con l'UNDPA s'iscrive in una strategia a lungo termine.

L'ONU figura tra i principali partner della Svizzera nel settore della promozione della pace e svolge un ruolo indispensabile in materia di mediazione.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3722

2.5.11

Memorandum d'intesa tra il DFAE e la NATO concernente il distaccamento a Bruxelles di un esperto svizzero quale ufficiale di stato maggiore per l'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità, concluso il 25 agosto 2011

A.

Il memorandum d'intesa definisce le condizioni per l'entrata in servizio di un esperto svizzero quale ufficiale di stato maggiore nella Divisione politica e nella Divisione sicurezza e polizia della NATO.

B.

L'invio di un esperto costituisce un contributo nazionale volontario della Svizzera all'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità.

C.

460 000 franchi, di cui 75 000 nel 2011, 220 000 nel 2012 e 165 000 nel 2013. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 25 agosto 2011 e copre il periodo dal 5 settembre 2011 al 31 agosto 2012.

3723

2.5.12

Scambio di note tra il DFAE e la NATO concernente il rinnovo del distaccamento di un esperto svizzero quale ufficiale superiore per l'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità a Bruxelles, concluso il 28 giugno 2012

A.

Lo scambio di note rinnova l'invio di un esperto svizzero quale ufficiale superiore in seno alla Divisione politica e alla Divisione sicurezza e polizia della NATO.

B.

Questa missione consente alla Svizzera di fornire un contributo nazionale volontario all'attuazione dell'iniziativa della NATO relativa allo sviluppo dell'integrità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 giugno 2012 e copre il periodo fino a settembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3724

2.5.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente il contributo volontario del 2012 della Svizzera al Fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani, concluso il 14 giugno 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo del 2012 della Svizzera all'ACNUDU a favore del Fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare le capacità nazionali e regionali nel settore della promozione e del rispetto dei diritti dell'uomo, dei valori democratici e dei principi dello Stato di diritto. Si tratta in particolare di incoraggiare le misure pratiche che servono a sancire i diritti dell'uomo nella legislazione nazionale e a migliorare l'indipendenza della giustizia, la sensibilizzazione della società civile e il rafforzamento delle istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. In caso di inosservanza, mancata esecuzione o violazione di un impegno contrattuale da parte dell'ACNUDU, il DFAE può chiedere il rimborso di una parte o della totalità del contributo.

3725

2.5.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU, concluso il 20 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario per il 2012 della Svizzera all'ACNUDU.

B.

Il rafforzamento delle attività in tutte le regioni del mondo, come pure le molteplici iniziative promosse in diversi settori, dimostrano chiaramente che l'attività dell'ACNUDU è cruciale per la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo a livello mondiale. Con il suo contributo volontario la Svizzera rafforza il suo partenariato con l'ACNUDU. Inoltre, contribuisce a garantire il mantenimento a Ginevra della sede dell'ACNUDU.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3726

2.5.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo all'Ufficio regionale del Nord Africa, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera all'Ufficio regionale del Nord Africa dell'ACNUDU.

B.

Le transizioni democratiche nel quadro della «Primavera araba» hanno aperto nuove prospettive per la promozione dei diritti dell'uomo nel Nord Africa.

La Svizzera sostiene l'ACNUDU per metterlo in condizione di proseguire in questa fase storica le sue attività nel Nord Africa (rafforzamento delle capacità nazionali e regionali nel settore dei diritti dell'uomo, promozione e attuazione di meccanismi efficaci in materia di «accountability» e giustizia transizionale).

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3727

2.5.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al Fondo dell'ONU per le vittime di torture, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo dell'ONU per le vittime di torture destinato al finanziamento di progetti in favore delle vittime della tortura in Medio Oriente e nel Nord Africa.

B.

La prevenzione della tortura è un tema prioritario della politica svizzera dei diritti dell'uomo. Con il sostegno al Fondo la Svizzera può estendere e diversificare il suo impegno in questo ambito. Il contributo è destinato a progetti a favore delle vittime della tortura in Medio Oriente e nel Nord Africa, ossia in regioni prioritarie della politica di pace della Svizzera.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3728

2.5.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUDU concernente un contributo al Fondo speciale del Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura 2012/2013, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo speciale del Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU contro la tortura 2012/2013.

B.

La lotta contro la tortura è uno dei pilastri della politica svizzera dei diritti dell'uomo. Con il sostegno al Fondo la Svizzera può estendere e diversificare il suo impegno nel settore della prevenzione della tortura e contribuire a costituire questo nuovo importante fondo nel settore della prevenzione.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3729

2.5.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e le Nazioni Unite, rappresentate dall'UNDPKO, concernente il finanziamento del corso «Senior Mission Leaders Courses (SMLC)» per l'anno 2012, concluso il 16 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario al programma di formazione di quadri dirigenti delle Nazioni Unite mediate il corso SMLC del Dipartimento dell'ONU del mantenimento della pace (UNDPKO).

B.

La Svizzera sostiene per il tramite della DSU la formazione di quadri dirigenti, nel caso in questione di chi è chiamato a svolgere funzioni direttive di primo piano nel settore del mantenimento della pace in seno alle Nazioni Unite e/o a loro organizzazioni.

C.

59 593 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. In caso di inosservanza, mancata esecuzione o violazione di un impegno contrattuale da parte dell'UNDPKO, può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3730

2.5.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'ACNUR concernente il progetto «Rafforzamento delle capacità del Governo tunisino nella gestione dei flussi migratori misti secondo le norme internazionali», concluso l'11 settembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo destinato alla realizzazione del progetto congiunto dell'ACNUR e dell'OIM «Rafforzamento delle capacità del Governo tunisino nella gestione dei flussi migratori misti secondo le norme internazionali».

B.

Svizzera e Tunisia hanno concordato nel giugno 2012 un partenariato sulla migrazione e firmato un protocollo d'intesa. Il progetto rientra negli sforzi profusi dalla Svizzera nel settore della migrazione e della protezione nel Nord Africa.

C.

195 760 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 maggio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3731

2.5.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il programma di sostegno alle elezioni in Georgia, concluso il 30 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al programma del Consiglio d'Europa per sostenere le elezioni legislative, presidenziali e regionali in Georgia previste tra il 2012 e il 2014.

B.

Il sostegno alle elezioni è un tema prioritario della politica di pace svizzera.

Il progetto s'inscrive nella nuova strategia di cooperazione congiunta tra DSC, SECO e DSU del DFAE per il Caucaso meridionale.

C.

215 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. In caso di inosservanza degli impegni contrattuali da parte del Consiglio d'Europa, la Svizzera può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3732

2.5.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto per la prosecuzione del sostegno nella Serbia sudoccidentale, concluso il 19 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al progetto dell'OSCE per la prosecuzione del sostegno nella Serbia sudoccidentale.

B.

L'OSCE contribuisce alla stabilità e al miglioramento della situazione nel Sangiaccato, una regione multietnica della Serbia. Nel solco della strategia regionale della DSU, il progetto promuove il dialogo politico tra le autorità serbe e attori della società civile. È anche affrontata la questione dell'analisi del passato, un aspetto chiave dell'impegno della Svizzera nella regione.

C.

120 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2012 e copre il periodo dal 24 aprile 2012 al 23 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3733

2.5.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il progetto «Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del personale di servizio nelle sedi diplomatiche», concluso il 19 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dell'OSCE incentrato su un workshop sul tema della «Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del personale di servizio nelle sedi diplomatiche».

B.

Il progetto sostiene la politica della Svizzera a livello nazionale, regionale e internazionale. L'obiettivo del progetto è di definire norme ed elaborare misure concrete. Per quanto riguarda il lavoro del personale di servizio nelle sedi diplomatiche, la Svizzera dispone di linee direttive per una buona prassi e di esperienza che può mettere a profitto nei processi di questo progetto.

C.

50 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3734

2.5.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente la 9a Conferenza dei media del Caucaso meridionale, concluso il 2 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dell'OSCE «9a Conferenza dei media del Caucaso meridionale».

B.

La Svizzera sostiene le attività prioritarie dell'OSCE e riconosce il prezioso lavoro realizzato dalla rappresentante dell'OSCE per la libertà di stampa. Le libertà di stampa e d'opinione sono temi prioritari della politica della Svizzera in materia di diritti dell'uomo. Il Caucaso è inoltre una regione prioritaria della politica di pace e dei diritti dell'uomo della Svizzera.

C.

20 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3735

2.5.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE per favorire l'obbligo di rendere conto dei crimini di guerra, concluso l'11 ottobre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dell'OSCE per favorire l'obbligo di rendere conto dei crimini di guerra.

B.

In collaborazione con le autorità serbe, l'OSCE si confronta con giovani della società civile, del mondo studentesco e di quello politico sul tema dei crimini di guerra nel recente passato allo scopo di ricevere sostegno nella lotta contro l'impunità e nell'analisi del passato. L'assunzione di responsabilità per i crimini di guerra è condizione imprescindibile per la riconciliazione e la stabilità della regione. L'analisi del passato è una priorità della politica di pace della Svizzera nell'Europa sudorientale.

C.

117 069 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3736

2.5.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE «Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di mediazione nei Paesi dell'OSCE», concluso il 7 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dell'OSCE «Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di mediazione nei Paesi dell'OSCE».

B.

La risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU chiede che le donne siano coinvolte in tutte le fasi di un processo di pace, compresi i processi di mediazione. L'OSCE ha deciso di attuare questa richiesta, poiché anche tra i suoi Paesi membri le donne sono raramente coinvolte nella prima fase di una mediazione. L'obiettivo del progetto è di recensire le esperienze realizzate dalle donne nel campo della promozione della pace e il loro contributo ai negoziati di pace per comprendere in che modo le donne possano essere coinvolte nei processi di mediazione sin dalla fase iniziale. La parità tra uomo e donna e la mediazione rappresentano temi importanti della politica estera della Svizzera.

C.

20 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3737

2.5.26

Protocollo d'intesa tra il DFAE e l'Ufficio del presidente dell'Assemblea generale dell'ONU (OPGA) concernente i termini e le condizioni del distaccamento di un esperto svizzero nel quadro della Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 14 agosto 2012

A.

Il protocollo d'intesa definisce il contenuto e le condizioni per l'invio di un esperto svizzero alla Presidenza della 66a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU in qualità di consigliere per il disarmo e le operazioni di mantenimento della pace.

B.

Questa missione consente di potenziare le capacità dell'OPGC nel settore del disarmo e delle operazioni di mantenimento della pace. Permette anche di garantire una continuità della presenza della Svizzera presso l'OPGA.

C.

290 000 franchi, di cui 96 000 per il 2012 e 194 000 per il 2013. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 14 agosto 2012. Prevede il distaccamento di un esperto dal 18 settembre 2012 al 16 settembre 2013. Se necessario, previa consultazione dell'OPGA, il DFAE può disporre il rientro del suo esperto per ragioni mediche, disciplinari, personali, concernenti la sicurezza o in caso di inosservanza dell'elenco degli obblighi.

3738

2.5.27

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo a favore del «Darfur Community Peace and Stability Fund», concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al PNUS per sostenere il «Darfur Community Peace and Stability Fund (DCPSF)».

B.

Le Nazioni Unite e i loro partner hanno concordato di portare avanti iniziative, oltre che nel quadro dei negoziati di pace ufficiali, a livello locale. Il DCPSF dimostra dal 2007 che è possibile sostenere la promozione locale della pace sia con il dialogo che con misure di ricostruzione. Gli obiettivi del DCPSF sono in sintonia con il programma a medio termine elaborato dalla DSU per la promozione della pace nel Sudan.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3739

2.5.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di rafforzamento del dialogo politico mediante il Comitato parlamentare delle relazioni intercomunitarie in Macedonia, concluso il 6 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto di rafforzamento del dialogo politico mediante il Comitato parlamentare delle relazioni intercomunitarie in Macedonia.

B.

La Macedonia è confrontata con tensioni interetniche di ampiezza allarmante. Il miglioramento delle relazioni tra le differenti comunità è una priorità politica della Svizzera in materia di promozione della pace in Macedonia.

Con un comitato insediato a livello dello Stato è possibile reagire meglio alle tensioni interetniche e disinnescare i conflitti. Il progetto mira a rafforzare il dialogo tra i partiti politici e le differenti comunità nel Parlamento mediante lo sviluppo durevole di capacità.

C.

99 887 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3740

2.5.29

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS, concluso il 14 agosto 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo per la realizzazione del progetto «Protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone coinvolte nella lotta contro l'impunità in Burundi» promosso congiuntamente dal PNUS e dall'Alto Commissariato per i diritti umani Burundi, che è integrato nella missione dell'Ufficio delle Nazioni Unite in Burundi.

B.

Il progetto mira a migliorare la protezione delle vittime e dei testimoni in Burundi mediante un seminario di esperti internazionali, uno studio approfondito del quadro legale vigente e l'elaborazione e diffusione di nuove misure di protezione legale. Il progetto contribuisce dunque alla lotta contro l'impunità e sostiene l'attuazione dei meccanismi di giustizia transazionale annunciati dal Governo.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3741

2.5.30

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 27 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo fiduciario per la prevenzione e la gestione delle crisi per sostenere la presidenza della Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni (CCM).

B.

La Svizzera ha firmato la CCM nel 2008 e l'ha ratificata nel luglio 2012. La CCM è uno strumento prezioso per lottare contro gli effetti umanitari disastrosi delle armi a submunizioni. Questo progetto riveste particolare importanza, perché segnala a livello internazionale il sostegno della Svizzera al processo della CCM e rafforza il profilo internazionale di Ginevra, dove avrà sede l'unità incaricata dell'attuazione della CCM.

C.

64 037 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3742

2.5.31

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera e il PNUS per il sostegno del processo nazionale di riconciliazione nelle Maldive, concluso il 30 agosto 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo del PNUS per il sostegno del processo nazionale di riconciliazione nelle Maldive mediante negoziati al più alto livello tra partiti politici.

B.

Su richiesta del PNUS e visti i contatti regolari che coltivano da numerosi anni l'Ambasciata svizzera a Colombo e il facilitatore scelto, la DSU sostiene questo progetto, che rappresenta una vera opportunità, con un finanziamento iniziale. Allo stato attuale non vi è alcun altro attore che promuove nelle Maldive processi comparabili. I seri problemi nelle Maldive esigono un intervento che consenta di stabilizzare e migliorare la situazione. La mediazione è uno dei temi prioritari della DSU.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2012 e copre il periodo dal 29 agosto 2012 al 28 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3743

2.5.32

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite «Azione contro la violenza sessuale nei conflitti», concluso il 28 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al PNUS concernente il sostegno al fondo fiduciario delle Nazioni Unite «Azione contro la violenza sessuale nei conflitti».

B.

Il sostegno al fondo s'inscrive nel piano d'azione nazionale adottato dalla Svizzera per attuare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, di cui il Consiglio federale ha preso conoscenza nella sua forma rielaborata nell'ottobre 2010. La collaborazione con l'ufficio della rappresentante speciale del segretario generale riveste per la Svizzera un interesse strategico.

C.

64 600 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3744

2.5.33

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 4 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Fondo fiduciario del PNUS per la prevenzione e la gestione delle crisi (Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery CPR TTF) per sostenere un progetto volto a rafforzare la governance locale, lo Stato di diritto, l'equità e la sicurezza nel Salvador.

B.

Il lavoro del PNUS è perfettamente in sintonia con l'approccio seguito dalla Svizzera nella lotta contro la violenza armata e le armi di piccolo calibro.

Questo progetto, promosso su scala comunale, è particolarmente promettente. La Svizzera sostiene gli obiettivi strategici a lungo termine del PNUS per El Salvador nel quadro della sua strategia contro le armi leggere e di piccolo calibro e della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3745

2.5.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU e l'Organizzazione degli Stati americani (OSA) concernente il monitoraggio della libertà d'espressione negli Stati americani e il rapporto annuale dell'Ufficio del relatore speciale per la libertà d'espressione, concluso il 12 giugno 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo per il monitoraggio della libertà d'espressione negli Stati americani e per il rapporto annuale dell'Ufficio del relatore speciale per la libertà d'espressione nel sistema interamericano dei diritti dell'uomo.

B.

La promozione della libertà d'espressione è una delle priorità della Svizzera in materia di politica dei diritti dell'uomo. Con questo progetto la Svizzera intende attirare l'attenzione degli Stati americani sulle restrizioni alla libertà di stampa e d'informazione nei loro Paesi e mostrare quanto siano perniciose per la democrazia. Il contributo permette alla Svizzera di prendere concretamente conoscenza delle attività condotte dall'OSA sul terreno e presso la sua sede a Washington.

C.

96 068 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza da parte dell'OSA dei suoi obblighi contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3746

2.5.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente il contributo all'Unità di osservazione (COU), concluso il 31 luglio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Unità di osservazione (COU) della Forza multinazionale e osservatori (MFO) nel Sinai.

B.

Il DFAE e il DDPS forniscono lo stesso contributo finanziario all'Unità di osservazione dell'MFO. La Svizzera sostiene in tal modo gli sforzi profusi a livello internazionale a favore della risoluzione dei conflitti e della stabilizzazione del Vicino Oriente.

C.

180 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3747

2.5.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNSSC concernente il contributo al corso organizzato dall'UNSSC sul tema «Approccio politico per prevenire e reagire alla violenza e ad altre crisi politiche connesse alle elezioni» a Entebbe, Uganda, concluso l'8 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera per il corso organizzato dallo Staff College del sistema delle Nazioni Unite (UNSSC) sul tema «Approccio politico per prevenire e reagire alla violenza e ad altre crisi politiche connesse alle elezioni», che ha avuto luogo dal 4 al 7 dicembre 2012 a Entebbe in Uganda.

B.

L'assistenza elettorale è un tema prioritario della politica svizzera in favore della pace. La Svizzera intende inoltre contribuire allo sviluppo di capacità in questo settore. Il concetto del programma di formazione dell'UNSSC s'inserisce nella nuova strategia a medio termine 2012­2016 della DSU del DFAE concernente l'assistenza elettorale e il monitoraggio delle elezioni nel contesto della promozione della pace e della democrazia.

C.

67 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2012 e copre il periodo dal 4 dicembre 2012 al 7 dicembre 2012. In caso di inosservanza da parte dell'UNSSC dei suoi obblighi contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo con un termine di un mese e chiedere il rimborso del contributo.

3748

2.5.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente il finanziamento di uno studio, concluso il 16 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) per finanziare uno studio sui possibili approcci multilaterali per rivedere i meccanismi internazionali di disarmo.

B.

Gli ultimi negoziati condotti nel quadro della Conferenza sul disarmo di Ginevra risalgono al 1996. Da allora, non è più stato possibile concordare la ripresa di nuovi negoziati. Nel corso degli ultimi due anni la pressione sulla Conferenza del disarmo si è però fatta sempre più forte e gli appelli per una radicale riforma dei meccanismi internazionali di disarmo si sono moltiplicati. La Svizzera svolge un ruolo di primo piano nelle discussioni concernenti una tale riforma, che presenterebbe un duplice vantaggio: rivitalizzerebbe la Conferenza sul disarmo e rafforzerebbe il profilo della Ginevra internazionale.

C.

10 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2012 e copre il periodo dal 15 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento.

3749

2.5.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente il contributo per il progetto volto a ridurre la rapidità operativa delle armi nucleari, concluso il 25 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) per il progetto volto a ridurre la rapidità operativa delle armi nucleari.

B.

Dal 2007 la Svizzera si impegna con un gruppo di Paesi con orientamento analogo («like-minded») per ridurre la rapidità operativa delle armi nucleari (de-alerting) e ha proposto risoluzioni in tal senso all'Assemblea generale dell'ONU. La riduzione del livello di allerta costituisce una tappa importante nel disarmo e nell'instaurazione di un clima di fiducia. Il messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 menziona il de-alerting esplicitamente quale priorità nel settore del disarmo nucleare e della non proliferazione.

C.

31 501 dollari. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 gennaio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3750

2.5.39

Protocollo d'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente la missione d'osservazione delle elezioni dell'UE per le elezioni presidenziali in Senegal, concluso il 20 febbraio 2012

A.

L'accordo definisce le modalità finanziarie, materiali e procedurali dell'invio da parte del DFAE di un osservatore elettorale per una missione di lunga durata.

B.

La partecipazione della Svizzera a una missione d'osservazione delle elezioni in Senegal è stata decisa nel quadro di una consultazione ad hoc a fine dicembre del 2011. L'Ambasciata a Dakar, la DASF, la DSU e la DSC (Africa occidentale) si sono pronunciate a favore della partecipazione. Questa scelta si giustifica soprattutto per le ragioni seguenti: lancio di consultazioni sui diritti dell'uomo tra la Svizzera e il Senegal, sostegno da parte della DSC di partner senegalesi, coerenza con l'impegno svizzero nel Paese, solidarietà con l'UE.

C.

10 440 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il contratto è entrato in vigore il 20 febbraio 2012 e termina con il pagamento dell'ultima fattura del GIZ da parte del DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3751

2.5.40

Protocollo d'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente la missione d'osservazione delle elezioni dell'UE per le elezioni parlamentari in Algeria, concluso il 19 aprile 2012

A.

L'accordo definisce le modalità finanziarie, materiali e procedurali dell'invio da parte del DFAE di un osservatore elettorale per una missione di lunga durata.

B.

Nel corso della seduta consultiva a fine gennaio 2012, la partecipazione della Svizzera alla missione d'osservazione delle elezioni algerine è stata considerata come seconda priorità. A seguito del rinvio delle elezioni da parte di numerosi Paesi di prima priorità e dell'annullamento di missioni d'osservazione, nel corso di una consultazione separata a fine febbraio del 2012 è stata riesaminata la questione dell'invio di osservatori svizzeri in Algeria. La DSU si è pronunciata a favore della partecipazione.

C.

114 858 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Il contratto è entrato in vigore il 19 aprile 2012 e termina con il pagamento dell'ultima fattura del GIZ da parte del DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3752

2.5.41

Scambio di lettere tra il DFAE e la Commissione europea concernente l'invio di un esperto svizzero in qualità di «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» presso la Commissione europea a Bruxelles, concluso il 28 agosto 2012

A.

Lo scambio di lettere definisce le finalità e le condizioni per l'ingaggio di un esperto svizzero in qualità di «Crisis Response Planner and Peace Building Officer» presso il Servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea a Bruxelles.

B.

L'obiettivo è di intensificare, mediante l'invio di esperti, gli scambi tra la Svizzera e la Commissione europea e di favorire in tal modo le sinergie nel settore della sicurezza umana. Lo scambio d'informazioni dovrebbe consentire alla Svizzera e all'UE di collaborare in modo più stretto in alcuni settori specifici. L'ingaggio di un collaboratore esperto della DSU faciliterà il trasferimento di know-how tra l'UE e la Svizzera.

C.

500 000 franchi, di cui 50 000 nel 2012, 240 000 nel 2013 e 210 000 nel 2014. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3753

2.5.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) concernente il contributo per il progetto «Promozione delle pari opportunità e del conferimento di poteri alle donne nel quadro del conflitto del Mali», concluso il 3 dicembre 2012

A.

Questo accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a UN Women per il progetto «Promozione delle pari opportunità e del conferimento di poteri alle donne nel quadro del conflitto del Mali».

B.

Donne e ragazze sono le prime vittime del conflitto; anche in Mali si verificano numerosi casi di violenza fisica contro donne e ragazze. La maggior parte delle vittime sono totalmente alla mercé di questi attacchi. Il progetto intende promuovere le pari opportunità e il conferimento di poteri alle donne nelle situazioni conflittuali. La Svizzera sostiene questo progetto nel quadro della sua strategia per la protezione dei civili nei conflitti armati.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3754

2.6

Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Nel contempo, dovrebbe facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale trasferibile possano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2009 è stato concluso un primo accordo bilaterale e nel 2010 ne sono stati conclusi cinque. Nel 2011 la Svizzera ha ratificato i quattro accordi seguenti.

3755

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 19 novembre 2010

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera nelle Filippine.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2012 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto e in tal caso resta in vigore per 60 giorni dalla notifica.

3756

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e l'Uruguay concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 aprile 2012

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Uruguay.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto e in tal caso resta in vigore per 90 giorni dalla notifica.

3757

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e l'Armenia concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso l'11 settembre 2012

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Armenia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2012 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3758

2.6.4

Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 17 ottobre 2012

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Argentina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2012 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3759

2.7

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010, il DFAE ha concluso pertanto il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2011 sono stati firmati cinque accordi di rappresentanza con quattro Stati membri. Nel 2012 sono stati firmati 16 accordi di rappresentanza con sette Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo Schengen ai numeri 9.10-9.16.

3760

2.8

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.8.1

Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, conclusa il 13 febbraio 1946, RS 0.192.110.02

A.

La convenzione definisce i privilegi e le immunità concessi all'ONU, ai rappresentanti dei membri dell'ONU e ai funzionari dell'ONU sul territorio degli Stati parte.

B.

Poiché la convenzione è aperta unicamente agli Stati membri dell'ONU, fino al 2002 un'adesione da parte della Svizzera non entrava in considerazione.

In qualità di Stato ospitante l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, la Svizzera ha tuttavia concluso con l'ONU nel 1946 un accordo di sede.

L'adesione della Svizzera alla convenzione non era dunque urgente. Essa costituisce innanzitutto un segnale politico forte sul suo impegno a favore del principio dell'universalità del diritto internazionale. Inoltre, agevola la politica estera della Svizzera e contribuisce a diffondere un'immagine positiva del Paese.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012. Poiché non menziona modalità di denuncia, valgono le norme generali riguardanti la denuncia previste dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Secondo l'articolo 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati internazionali una convenzione può essere denunciata con un preavviso scritto di 12 mesi.

3761

2.8.2

Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle istituzioni specializzate, conclusa il 21 novembre 1947, RS 0.192.110.03

A.

La convenzione definisce i privilegi e le immunità concessi alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, ai rappresentanti dei membri delle istituzioni specializzate e ai funzionari delle istituzioni specializzate sul territorio degli Stati parte.

B.

La Svizzera vanta quale Stato ospitante una solida esperienza in materia di accordi di sede con organizzazioni insediate sul suo territorio. Numerose organizzazioni specializzate che rientrano nell'accordo hanno la loro sede in Svizzera e hanno concluso con la Svizzera un accordo di sede. L'adesione della Svizzera alla convenzione non era dunque urgente. Essa costituisce innanzitutto un segnale politico forte sul suo impegno a favore del principio dell'universalità del diritto internazionale. Inoltre, agevola la politica estera della Svizzera e contribuisce a diffondere un'immagine positiva del Paese.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012. Poiché non menziona modalità di denuncia, valgono le norme generali riguardanti la denuncia previste dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). Secondo l'articolo 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati internazionali una convenzione può essere denunciata con un preavviso scritto di 12 mesi.

3762

2.8.3

Convenzione sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, conclusa il 9 settembre 2002, RS 0.192.110.931.2

A.

La convenzione definisce i privilegi e le immunità concessi dagli Stati parte alla Corte penale e alle persone necessarie all'adempimento della sua missione.

B.

La convenzione è stata firmata dalla Svizzera il 10 settembre 2002. La Svizzera ha ora comunicato la sua accettazione definitiva delle disposizioni della convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 25 novembre 2012. Può essere denunciata con un preavviso scritto di un anno.

3763

2.8.4

Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente il contributo unico per l'attuazione di misure di risparmio energetico nel quadro del rinnovo totale della sede europea delle Nazioni Unite, concluso il 3 aprile 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità per l'attuazione di misure di risparmio energetico nel Palazzo delle Nazioni di Ginevra.

B.

Il contributo della Svizzera s'inscrive nel quadro del rinnovo completo della sede europea delle Nazioni Unite e sarà dedotto dall'importo totale dei costi di rinnovo.

C.

50 milioni di franchi conformemente alla decisione del Consiglio federale del 29 giugno 2011, avallata dal Parlamento il 22 dicembre 2011.

D.

Articoli 18a, 20a e 20b della legge sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2012 e termina con la conclusione del progetto concernente le misure di risparmio energetico attuate grazie al contributo volontario della Svizzera. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3764

2.8.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'ONU, rappresentata dalla Direzione esecutiva del Comitato dell'ONU contro il terrorismo, concernente il finanziamento parziale di un progetto sull'attuazione di un meccanismo di congelamento dei valori patrimoniali secondo la risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, concluso il 1° giugno 2012

A.

Il progetto comprende l'organizzazione di un workshop globale, seguito da workshop tecnici a livello regionale, allo scopo di migliorare la collaborazione tecnica per l'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

B.

L'obiettivo di questo progetto è di attuare negli Stati interessati un meccanismo per congelare i valori patrimoniali efficace e conforme ai diritti dell'uomo. Questo obiettivo corrisponde alle due priorità della Svizzera nella lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento: il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con le organizzazioni internazionali, e il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario in qualsiasi frangente.

C.

50 000 dollari americani. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'ONU.

3765

2.8.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto per migliorare l'attuazione delle disposizioni legali per la lotta al terrorismo «Strengthening the legal regime against terrorism», concluso il 1° luglio 2012

A.

Il progetto prevede di sostenere l'attività del servizio di prevenzione del terrorismo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNDOC) per quanto concerne l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'impiego degli strumenti universali contro il terrorismo. La collaborazione tecnica consiste in particolare nell'assistenza giuridica alla ratifica e all'attuazione a livello nazionale del quadro giuridico internazionale e nella formazione delle autorità giudiziarie penali nazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

B.

Nella misura in cui mira a un'attuazione armonizzata del quadro giuridico internazionale per contrastare efficacemente il terrorismo, il progetto è in sintonia con l'impegno della Svizzera a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto nell'attuazione degli strumenti pertinenti. È d'altronde nell'interesse delle autorità giudiziarie svizzere che le richieste di assistenza giudiziaria siano formulate in modo conforme e armonizzato, in modo tale da rendere più efficace la lotta globale al terrorismo.

C.

50 000 dollari americani. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'UNODC. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3766

2.8.7

Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DDIP, e la Corte penale internazionale, rappresentata dalla sua cancelleria, concernente il progetto per istituire una perizia giuridica e promuovere la collaborazione, concluso il 30 novembre 2012

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità del finanziamento del progetto, realizzato dalla Corte penale internazionale dell'Aia, per istituire una perizia giuridica e promuovere la collaborazione.

B.

Il progetto per l'istituzione di una perizia giuridica e la promozione della collaborazione comprende tre sottoprogetti mediante i quali la Svizzera può contribuire a rafforzare il diritto internazionale e la giustizia penale internazionale: facilitazione del libero accesso in Internet ai pertinenti documenti giuridici nelle differenti lingue; realizzazione di un corso di formazione per i membri della difesa; seminario per la promozione della cooperazione con la Corte, da un lato, e con i Governi e le organizzazioni internazionali e regionali, dall'altro.

C.

35 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013.

3767

2.8.8

Altri accordi di finanziamento di azioni volontarie a favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali due accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento, le prescrizioni per l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti.

C.

26 511 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna del rapporto finale.

3768

2.8.9

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Tagikistan, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Tagikistan

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal scopo le scorte di munizioni pericolose saranno rilevate, localizzate ed eliminate oppure trasferite in depositi di munizioni sicuri.

C.

50 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3769

2.8.10

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni, sicurezza fisica e gestione delle scorte di munizioni in Mauritania, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni, sicurezza fisica e gestione delle scorte di munizioni in Mauritania.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza regionale e ridurre il rischio di attacchi terroristici, in particolare grazie a sistemi missilistici antiaerei a corto raggio trasportabili a spalla (MANPADS). A tal scopo, 1800 tonnellate di munizioni, compresi 141 MANPADS, saranno distrutte. Inoltre, saranno costruiti due nuovi depositi di munizioni e sarà impartita al personale impiegato una formazione su come gestirli.

C.

100 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3770

2.8.11

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un contributo finanziario al fondo di destinazione speciale in Ucraina, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di gestione delle fonti radioattive nei vecchi siti militari sovietici in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza nei vecchi siti militari sovietici in Ucraina. Nel contempo, contribuisce a ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente. Le fonti radioattive saranno localizzate e opportunamente trattate.

C.

100 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3771

2.8.12

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 18 dicembre 2012

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e saranno messi a disposizione strumenti pratici.

C.

90 000 franchi; partecipazione al partenariato per la pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3772

2.8.13

Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la restituzione dei valori patrimoniali appartenenti all'Angola confiscati dalle autorità penali di Ginevra, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo ha quale obiettivo la restituzione all'Angola, sotto forma di progetti di sviluppo, di circa 43 milioni di dollari americani che sono stati confiscati nel quadro di un procedimento penale nel Cantone di Ginevra.

B.

L'accordo s'inspira a uno dei capisaldi della politica estera svizzera: impedire che fondi di dubbia provenienza appartenenti a persone politicamente esposte siano investiti nella piazza finanziaria svizzera e agevolarne il rimpatrio in tempi rapidi nel Paese d'origine. Da anni, la restituzione dei valori patrimoniali è un aspetto importante della politica svizzera nella lotta alla corruzione e per l'integrità della piazza finanziaria svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2012. È stato concluso per una durata iniziale di tre anni, con possibilità di proroga. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3773

2.8.14

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un Single-Donor Trust Fund per programmi nel settore dell'efficienza energetica e della politica giovanile, concluso il 19 dicembre 2012

A.

L'accordo mira a restituire al Kazakistan, sotto forma di progetti di sviluppo, valori patrimoniali bloccati nel quadro di un procedimento penale nel Cantone di Ginevra per 48 milioni di dollari americani.

B.

L'accordo s'inspira a uno dei capisaldi della politica estera svizzera: impedire che fondi di dubbia provenienza appartenenti a persone politicamente esposte siano investiti nella piazza finanziaria svizzera e agevolarne il rimpatrio in tempi rapidi nel Paese d'origine. Da anni, la restituzione dei valori patrimoniali è un aspetto importante della politica svizzera nella lotta alla corruzione e per l'integrità della piazza finanziaria svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2012 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3774

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo addizionale concernente la determinazione della legislazione applicabile ai battellieri del Reno, concluso sulla base dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, concluso l'8 agosto 2012

A.

L'accordo e il suo accordo addizionale sono vincolanti per gli Stati rivieraschi del Reno (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera).

Essi stabiliscono le disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai battellieri del Reno.

B.

Dal 1987 l'accordo sulla sicurezza sociale di battellieri del Reno disciplina l'assoggettamento dei battellieri che navigano tra gli Stati rivieraschi (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera). L'accordo funziona con soddisfazione di tutte la parti (datori di lavoro e lavoratori). È stato tuttavia parzialmente rimpiazzato dal nuovo regolamento dell'UE in materia di sicurezza sociale (regolamento n. 883/2004). Gli Stati rivieraschi hanno così deciso di mantenere tra loro le regole sull'assoggettamento specifiche dell'accordo sui battellieri e stipulato a tal scopo un accordo derogatorio conformemente all'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/ 2004. Lo statu quo è stato dunque mantenuto.

C.

Nessun costo supplementare (mantenimento del disciplinamento anteriore).

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2012 con effetto al 1° aprile 2012.

Può essere denunciato per scritto per la fine dell'anno civile seguente quello della denuncia.

3775

3.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia concernente le modalità di verifica delle conoscenze delle lingue tedesca e francese per gli studenti delle scuole italiane in Svizzera secondo l'allegato all'accordo in forma di scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 e dell'Istituto Elvetico di Lugano secondo lo scambio di lettere del 4/10 novembre 1999, concluso il 28 giugno 2012, RS 0.413.454.11

A.

Lo scambio di note integra l'accordo in forma di scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 (RS 0.413.454.1) e precisa le modalità di verifica delle conoscenze delle lingue tedesca e francese per gli studenti delle scuole italiane in Svizzera secondo l'allegato all'accordo menzionato.

B.

L'accordo in forma di scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 già contempla modalità per verificare la conoscenza dell'italiano da parte degli alunni delle scuole svizzere in Italia. Lo scambio di note colma dunque una lacuna e garantisce parità di trattamento tra gli allievi delle scuole svizzere in Italia e gli allievi delle scuole italiane in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 giugno 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3776

3.3

Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la cooperazione nell'ambito della valutazione e della notifica di eventi secondo il Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005) dell'OMS, concluso il 2 dicembre 2011, RS 0.818.103.151.4

A.

La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell'ambito della valutazione e della notifica di eventi che potrebbero rappresentare situazioni d'emergenza sanitaria di portata internazionale secondo il RSI 2005, a complemento della legislazione svizzera sulle epidemie applicabile nel Liechtenstein in base al Trattato doganale.

B.

Visto che, per quanto riguarda l'adozione del RSI 2005, il Liechtenstein non dispone delle capacità tecniche necessarie per procedere alla valutazione e alla notifica degli eventi secondo l'articolo 6 RSI, tali valutazioni saranno effettuate dalle autorità svizzere.

C.

Nessuna. I compiti conferiti alle competenti autorità in Svizzera possono essere sbrigati con le risorse umane a disposizione. Se i costi per i compiti svolti dalle autorità competenti della Svizzera sulla base della presente Convenzione dovessero superare il quadro usuale, nel caso singolo può essere fatturato al Liechtenstein un adeguato indennizzo.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La Convenzione è entrata in vigore il 28 marzo 2012. Può essere denunciata per via diplomatica con un preavviso scritto di sei mesi.

3777

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera e la Macedonia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 15 marzo 2012, RS 0.142.115.209

A.

L'accordo prevede la riammissione da parte di uno Stato parte dei propri concittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora dell'altro Stato parte. Inoltre, stabilisce a quali condizioni i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi devono essere riammessi da ogni Stato parte e per quali cittadini di Paesi terzi o apolidi non vale l'obbligo di riammissione. Oltre alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di uno Stato parte. Il presente accordo rimpiazza il precedente accordo del 16 aprile 1998.

B.

L'accordo s'inscrive nelle relazioni con gli Stati balcanici occidentali in materia di politica migratoria e va letto anche in chiave regionale. Gli accordi di riammissione costituiscono un pilastro della collaborazione della Svizzera con gli Stati balcanici occidentali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2012. L'accordo o parte di esso può essere denunciato mediante notifica ufficiale all'altro Stato parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica.

3778

4.2

Convezione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, conclusa il 22 settembre 2011, RS 0.362.11

A.

La convenzione disciplina la partecipazione della Svizzera ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen. È stata stipulata conformemente all'Accordo sotto forma di scambio di lettere del 26 ottobre 2004 tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, approvato nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447).

B.

La convenzione disciplina e precisa in gran parte le disposizioni istituzionali dell'AAS (cfr. le osservazioni in FF 2004 5425 segg.). In deroga a queste disposizioni è previsto che la Svizzera si pronunci, entro trenta giorni dalla notifica da parte della Commissione di un nuovo atto normativo (AAS: 30 giorni successivi all'adozione), in merito all'accettazione del suo contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. In tal modo si tiene conto del fatto che la Svizzera in generale prende conoscenza di un nuovo atto normativo dell'acquis di Schengen soltanto al momento della notifica. Il termine di 30 giorni dovrebbe di norma iniziare a decorrere dalla data della notifica. La convenzione prevede anche una disposizione che obbliga gli Stati associati a partecipare ai costi amministrativi generali in misura superiore a quella stabilita dall'articolo 11 AAS, visti i costi aggiuntivi risultanti dalle sedute dei comitati comitatologia.

C.

20 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA in combinato disposto con l'Accordo sotto forma di scambio di lettere del 26 ottobre 2004 (RS 0.362.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2012.

3779

4.3

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e le Filippine concernente l'accreditamento nelle Filippine dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia, concluso il 25 maggio 2012

A.

L'accordo consente alla Svizzera di accreditare nelle Filippine l'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3780

4.4

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Italia concernente lo stazionamento di un agente di collegamento della Guardia di Finanza in Svizzera, concluso il 19 settembre 2012

A.

L'accordo autorizza lo stazionamento in Svizzera di un agente di collegamento della Guardia di Finanza italiana.

B.

L'accordo definisce le modalità dello stazionamento dell'agente di collegamento e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi conformemente all'articolo 33 dell'accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.351.945.41).

3781

4.5

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, concluso il 7 dicembre 2012 RS 0.142.395.141.1

A.

Il presente accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein definisce le modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/ 2003 (regolamento Dublino).

B.

Secondo l'articolo 23 del regolamento Dublino gli Stati Dublino possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del regolamento Dublino, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Dopo quelli con Austria e Germania, è questo il terzo accordo del genere. La particolarità del presente accordo risiede nella necessità di disciplinare l'ammissione in transito per i casi Dublino, poiché il Liechtenstein non dispone di un aeroporto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2013 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento per scritto. Termina il primo giorno del terzo mese seguente la ricezione della denuncia.

3782

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione militare in materia di istruzione si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

3783

5.1.1

Accordo tra la Svizzera e la Polonia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 9 giugno 2012, RS 0.512.164.91

A.

L'accordo definisce le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

Oltre alle condizioni finanziarie, l'accordo disciplina lo statuto giuridico del personale che si trova in territorio straniero e stabilisce in particolare il diritto applicabile in relazione alle armi, alle munizioni, agli aeromobili e ai veicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

3784

5.1.2

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Russia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari russi a un corso invernale di istruzione alpinistica in Svizzera, concluso il 27 febbraio 2012

A

L'accordo tecnico disciplina gli aspetti organizzativi per l'addestramento bilaterale di specialisti di montagna russi e svizzeri dal 12 al 30 marzo 2012 a Andermatt.

B.

La Russia è interessata a una cooperazione con la Svizzera in materia di istruzione e soccorso alpini.

C.

105 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM e accordo dell'11 aprile 2011 tra Svizzera e Russia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.166.51).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 27 febbraio 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno delle truppe russe partecipanti all'esercitazione.

3785

5.1.3

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Russia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari russi a un corso estivo di istruzione alpinistica in Svizzera, concluso il 6 giugno 2012

A

L'accordo tecnico disciplina gli aspetti organizzativi per l'addestramento bilaterale di specialisti di montagna russi e svizzeri dal 9 al 27 luglio 2012 a Andermatt.

B.

La Russia è interessata a una cooperazione con la Svizzera in materia di istruzione e soccorso alpini.

C.

120 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM e accordo dell'11 aprile 2011 tra Svizzera e Russia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.166.51).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 6 luglio 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno delle truppe russe partecipanti all'esercitazione.

3786

5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di istruzione UAS a Emmen, concluso il 2 marzo 2012

A.

L'accordo tecnico ha consentito a tre ufficiali spagnoli di partecipare a un corso di istruzione per piloti di ricognitori telecomandati durante l'anno 2012.

B.

L'accordo definisce lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera e le modalità della partecipazione al corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 2 marzo 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno degli ufficiali spagnoli in Svizzera.

3787

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2012» ad Albacete in Spagna, concluso il 26 giugno 2012

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di partecipare al «Tactical Leadership Programme 2012» dal 10 settembre al 5 ottobre 2012 ad Albacete in Spagna.

B.

L'accordo definisce lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

264 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 26 giugno 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Spagna.

3788

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione «EPERVIER 2012», concluso il 20 aprile 2012

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree francesi all'esercizio «EPERVIER 2012» del 16­27 aprile 2012 in Svizzera. Questo esercizio si svolge ogni anno alternativamente in Francia e in Svizzera.

B.

L'accordo disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, soprattutto le prestazioni di sostegno logistico delle Forze aeree svizzere a favore delle Forze aeree francesi e le relative ricadute finanziarie.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 20 aprile 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercizio.

3789

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione a un'esercitazione di sopravvivenza nella Guyana francese, concluso il 21 maggio 2012

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione di due istruttori delle Forze aeree svizzere del servizio specialistico sopravvivenza a un'esercitazione di sopravvivenza organizzata dall'Esercito francese nella Guyana francese.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il sostegno logistico fornito dall'Esercito ospite, le ripercussioni finanziarie della partecipazione e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

12 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 21 maggio 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercizio dal 29 aprile al 13 maggio 2012.

3790

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'impiego da parte delle Forze aeree svizzere del simulatore di volo dell'«Aviation legère de l'Armée de terre française», concluso il 19 ottobre 2012

A.

L'accordo tecnico concerne l'impiego di un simulatore di elicottero dell'Esercito francese da parte di membri delle Forze aeree svizzere. Il simulatore in dotazione alle Forze aeree svizzere sarà in effetti inutilizzabile per un lungo periodo a causa di lavori di sviluppo.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei membri delle Forze aeree svizzere interessati e le modalità d'impiego del simulatore di elicottero a Le Luc, in Francia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 19 ottobre 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercizio, ossia retroattivamente dal 27 al 31 agosto 2012.

3791

5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione delle Forze armate svizzere all'esercitazione militare multinazionale «TIGER MEET 2012» in Norvegia, concluso il 9 maggio 2012

A.

L'accordo tecnico consente alle Forze aeree svizzere di partecipare all'esercitazione «TIGER MEET 2012» dal 29 maggio all'8 giugno 2012 a Orland, in Norvegia.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il sostegno logistico da parte dell'Esercito ospite e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

157 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 9 maggio 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Norvegia.

3792

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2012», concluso il 30 ottobre 2012

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare, dal 12 novembre al 7 dicembre 2012, un addestramento intensivo in Norvegia, comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico si basa sull'accordo del 31 gennaio 2005 tra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C.

650 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 30 ottobre 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3793

5.1.11

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione ad addestramenti in Danimarca e in Svizzera nel 2012, concluso il 25 maggio 2012

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione di membri delle forze speciali svizzere a un addestramento in Danimarca, dal 23 aprile al 4 maggio 2012, e di membri dei corpi speciali danesi a un'istruzione alpinistica in Svizzera, dal 6 agosto al 7 settembre 2012.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il sostegno logistico da parte dell'Esercito ospite, le ripercussioni finanziarie della partecipazione e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

8400 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è stato concluso il 25 maggio 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3794

5.1.12

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «NIGHTHAWK 2012», concluso l'8 ottobre 2012

A.

L'accordo concerne la partecipazione di truppe svizzere all'esercitazione «NIGHTHAWK 2012» in Danimarca.

B.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe svizzere, le responsabilità reciproche, il sostegno logistico, l'assistenza medica e la sicurezza dell'informazione.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore l'8 ottobre 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione dal 1° al 12 ottobre 2012.

3795

5.1.13

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito dell'esercitazione finale dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 12 giugno 2012

A.

Il memorandum d'intesa riguarda l'attuazione dell'esercitazione internazionale finale, organizzata sul territorio svizzero nel quadro dei corsi degli osservatori militari dell'ONU.

B.

Il memorandum d'intesa si prefigge di organizzare dal profilo tecnico l'esercitazione internazionale finale dei corsi per osservatori dell'ONU e, in particolare, di determinare le prestazioni in materia di sostegno logistico fornite ai partecipanti.

C.

Cfr. costi d'istruzione generali.

D.

Articolo 48a LM. Sono inoltre applicabili con la Germania l'accordo del 29 settembre 2003 concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione (RS 0.512.113.62) e l'accordo del 7 giugno 2010 concernente il soggiorno temporaneo di membri delle forze armate (RS 0.512.113.63), con l'Austria l'accordo quadro del 15 maggio 2004 concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.116.3) e con i Paesi Bassi l'accordo del 12 aprile 2007 concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.163.62).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 12 giugno 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione dal 21 al 27 giugno 2012.

3796

5.1.14

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente l'esercitazione «TIRO ALTO 2012», concluso il 23 luglio 2012

A

L'accordo disciplina l'attuazione dell'esercitazione di tiro d'artiglieria «TIRO ALTO 2012» sulla piazza d'armi del Sempione dall'11 al 17 novembre 2012.

B.

La Germania è un dei Paesi che più intensamente collabora con la Svizzera in materia istruzione e apprezza la possibilità di svolgere addestramenti in montagna.

C.

7 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM. Si tratta di un accodo di attuazione ai sensi dell'articolo 2 numero 1 dell'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione (RS 0.512.113.62).

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 23 luglio 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei militari germanici in Svizzera per l'esercitazione.

3797

5.1.15

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Svezia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione all'esercitazione «NORDIC AIR MEET 2012», concluso il 9 luglio 2012

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione «NORDIC AIR MEET 2012» in programma dal 24 agosto al 7 settembre a Lulea, alla quale parteciperanno anche le Forze aeree di Svezia, Stati Uniti, Danimarca, Gran Bretagna e Finlandia.

B.

L'accordo tecnico disciplina il sostegno logistico da parte dell'Esercito svedese, lo statuto dei partecipanti svizzeri, le regole d'ingaggio applicabili e le ripercussioni finanziarie della partecipazione.

C.

474 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3798

5.1.16

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Svezia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente lo svolgimento dell'«ISSYS Recurrent Course 2012», concluso il 27 agosto 2012

A.

L'accordo tecnico consente di utilizzare il «North European Aerospace Test Range (NEAT)» di Vidsel, in Svezia, per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated SelfProtection System) con gli elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere dal 5 al 16 novembre 2012.

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione del NEAT di Vidsel e il sostegno logistico da parte della Swedish Material Administration.

C.

402 600 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 27 agosto 2012. La sua validità era limitata alla durata dell'addestramento.

3799

5.1.17

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la frequentazione della Scuola aeronautica di Lecce, concluso il 31 agosto 2012

A.

L'accordo tecnico concerne il volo di navigazione annuale all'estero degli allievi della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere, svoltosi in Italia dal 3 al 7 settembre 2012.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti, le prescrizioni d'addestramento e le ripercussioni finanziarie della visita.

C.

15 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 30 agosto 2012. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno in Italia della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere.

3800

5.1.18

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero della difesa, concernente l'utilizzazione del Centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 24 settembre 2012

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere, dal 16 al 22 settembre 2012, di utilizzare un'istallazione moderna e rispettosa dall'ambiente per esercitare lo spegnimento di aeromobili in fiamme e il salvataggio di equipaggi di volo.

B.

L'accordo disciplina le prestazioni di sostegno logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

108 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è stato concluso il 24 settembre 2012. È entrato in vigore retroattivamente per la durata della formazione.

3801

5.2

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Finlandia concernente la cooperazione relativa all'aviogetto da combattimento F/A-18 C/D, concluso il 10 dicembre 2012

A

L'accordo di attuazione disciplina la collaborazione tra i due Stati per l'elaborazione di un concetto comune di manutenzione e sviluppo continuo delle rispettive flotte di F/A-18 C/D.

B.

L'accordo di attuazione è volto a garantire una gestione economicamente efficiente (ingegneria, logistica) della flotta degli F/A-18 durante il periodo dal 2015 al 2030, visto che diversi altri Paesi prevedono di ritirare progressivamente dalla circolazione le loro flotte di F/A-18A-D.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM; numero 2.2 del Memorandum d'intesa del 19 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Finlandia nel settore della cooperazione in materia di armamento.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 10 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3802

5.2.2

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Ghana sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione nell'invio e nel finanziamento di personale per il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), concluso il 18 luglio 2012, RS 0.512.136.31

A.

Il Memorandum d'intesa prevede disposizioni vincolanti e rientra dunque tra i trattati internazionali (accordo). Disciplina esclusivamente la collaborazione bilaterale con il KAIPTC in materia d'istruzione mediante l'invio e di personale militare e civile dalla Svizzera.

B.

L'accordo fornisce le basi legali per la collaborazione con il KAIPTC in materia d'istruzione. Una collaborazione generale in materia d'istruzione con l'Esercito del Ghana è invece espressamente esclusa. Oltre alle questioni finanziarie e alle responsabilità, l'accordo definisce lo statuto del personale svizzero inviato.

C.

123 000 franchi.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3803

5.2.3

Accordo quadro tra la Svizzera e la Svezia concernente l'acquisizione del sistema Gripen E, concluso il 24 agosto 2012

A.

L'accordo quadro riporta il numero di velivoli che dovrebbero essere acquisiti dalla Svizzera, descrive l'entità della fornitura dell'intero ordine e menziona i prezzi e i termini di consegna vincolanti per i velivoli. Prevede inoltre una cooperazione a lungo termine concernente la manutenzione e lo sviluppo dell'informatica (hardware e software), una collaborazione militare in materia di istruzione per un primo gruppo di piloti svizzeri e l'utilizzazione regolare di installazioni di istruzione svedesi. È infine prevista una soluzione transitoria con il noleggio alla Svizzera di velivoli Gripen C/D.

B.

L'accordo stabilisce le condizioni quadro da inserire nel futuro contratto di compravendita relativo alla prevista acquisizione dell'aviogetto da combattimento Gripen E. Sotto il profilo contenutistico, si tratta di un precontratto in vista dell'acquisizione. Il contratto di compravendita sarà siglato quando gli organi competenti dei due Stati avranno approvato l'operazione.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 agosto 2012. La sua validità è limitata.

3804

5.2.4

Accordo tra la Svizzera e Israele sulla protezione di informazioni classificate, concluso il 2 febbraio 2012, RS 0.514.144.91

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono dal settore militare.

B.

L'accordo contempla le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3805

5.2.5

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla reciproca protezione di informazioni classificate, concluso il 31 maggio 2012, RS 0.514.131.41

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate che provengono dal settore militare.

B.

L'accordo contempla le norme relative alle procedure e all'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, nonché i principi di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3806

5.2.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione per la chiusura, lo smantellamento e la dislocazione del Camp CASABLANCA in Kosovo, concluso il 14 agosto 2012

A.

Il contenuto dell'accordo tecnico disciplina le modalità e gli aspetti finanziari relativi alla collaborazione per la chiusura, lo smantellamento e la dislocazione del Camp CASABLANCA in Kosovo.

B.

Oltre alle modalità generali della collaborazione, l'accordo disciplina anche le basi per lo smantellamento del Camp CASABLANCA, gestito congiuntamente da Svizzera e Austria, e le responsabilità dei due partiti durante questo processo.

C.

Nessuna.

D.

Accordo dell'11 ottobre 2006 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione e l'assistenza reciproca nel quadro della Kosovo Force.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3807

5.2.7

Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente la collaborazione e l'aiuto reciproco nella zona d'impiego in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR), concluso il 18 ottobre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità e gli aspetti finanziari relativi alla collaborazione tra i due Stati nel quadro dell'impegno comune in seno alla KFOR.

B.

Il disciplinamento finanziario di principio concordato è indicativo. Elimina l'incertezza che vi era finora nella contabilità reciproca.

C.

Nessuna.

D.

Accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la collaborazione e l'aiuto reciproco nella zona d'impiego in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

3808

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Convenzione tra la Svizzera e la Russia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera, concluso il 14 dicembre 2011

A.

La convenzione concerne il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera.

B.

La convenzione impedisce che i lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera con impressi i marchi ufficiali del Paese d'esportazione siano punzonati con un nuovo marchio da parte del Paese d'importazione. La convenzione consente di abbassare i costi a carico degli attori economici, di semplificare le procedure amministrative e di evitare che a causa di molteplici punzonature i prodotti perdano valore.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 14 capoverso 1 lettera c della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

E.

La convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notificazione mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente circa l'espletamento delle procedure interne necessarie a tale scopo e previste dalle rispettive legislazioni nazionali. La Svizzera ha proceduto alla notificazione il 20 febbraio 2012, mentre la notificazione russa è attesa. La convenzione è conclusa per una durata indeterminata e può essere denunciata dalle Parti mediante una notifica scritta. È abrogata un anno dopo la notifica della sua denuncia, a meno che le Parti prima della decorrenza di questo termine non dispongano altrimenti.

3809

6.2

Accordo amichevole tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e la Germania, rappresentata dal Ministero federale delle finanze, concernente l'interpretazione del numero 1bis del Protocollo all'articolo 15 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010, concluso il 13 luglio 2012

A.

L'accordo concerne la rinuncia della Germania, conformemente al numero 1bis del protocollo alla convezione, di imporre fiscalmente i redditi da attività lucrativa del personale di volo residente in Svizzera impiegato in una compagnia di navigazione aerea tedesca. L'accordo precisa le ripercussioni della rinuncia a imporre fiscalmente la parte di attività svolte su territorio tedesco e le conseguenze di un cambiamento di datore di lavoro tra compagnie di navigazione aerea tedesche.

B.

Questo accordo amichevole ha consentito di dirimere importanti questioni relative all'applicazione del numero 1bis del protocollo alla convenzione al fine di evitare casi di doppia imposizione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 3 della convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.913.62).

E.

L'accordo amichevole è entrato in vigore il 13 luglio 2012 ed è applicabile dall'anno fiscale 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3810

6.3

Scambio di lettere tra la Svizzera e il Giappone concernente la Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna, concluso il 7 settembre 2012

A.

L'accordo stabilisce il riconoscimento della «Japan Bank for International Cooperation» quale ente governativo secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettera a della Convezione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Giappone.

B.

Con questo accordo gli interessi di fonte svizzera versati alla «Japan Bank for International Cooperation» secondo l'articolo 11 capoverso 3 della Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Giappone sono esentati dall'imposta alla fonte.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 11 capoverso 4 lettera a sottoparagrafo (v) della Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (RS 0.672.946.31).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 settembre 2012 ed è applicabile dal 1° aprile 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3811

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dodici nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro (adesione all'UE il 1° maggio 2004), nonché Romania e Bulgaria (adesione all'UE il 1° gennaio 2007) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è per questa ragione che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

I fondi versati a favore dei nuovi dieci membri sono destinati a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno di ONG. La SECO si concentra su temi quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) e sulla promozione dei settori privato e commerciale, con un accento particolare sulle piccole e medie imprese.

3812

7.1.1

Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Azerbaigian concernente la modernizzazione del mercato dei capitali, concluso il 13 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo di progetto concernono le modalità per modernizzare il mercato dei capitali nel quadro dello sviluppo del settore finanziario.

B.

L'accordo di progetto concerne il cofinanziamento da parte della Svizzera di un progetto della Banca mondiale. Esso disciplina in particolare il cofinanziamento dell'assistenza tecnica per rivedere le condizioni quadro legali e normative dello sviluppo del mercato dei capitali e per stimolare l'offerta mediante l'introduzione di nuovi strumenti.

C.

1,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 13 settembre 2012 e scadrà il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3813

7.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente un progetto per la promozione del turismo sostenibile basato sui valori e sul potenziale naturale della regione di Tibisco, concluso il 14 dicembre 2011

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono la costituzione di una Destination Management Organisation (DMO) basata sui valori e sul potenziale naturale della regione di Tibisco.

B.

L'accordo mira a promuovere il turismo sostenibile e a sviluppare tutti i prodotti d'esportazione in relazione con la DMO (artigianato e prodotti del territorio).

C.

1,049 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3814

7.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Regioni di cura», concluso il 14 dicembre 2011

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono la costituzione di una Destination Management Organisation (DMO), nel Nord dell'Ungheria, basata sul potenziale medico di questa regione.

B.

L'accordo mira a promuovere il turismo sostenibile attorno a terapie mediche dolci e a costituire un centro di competenze mediche riconosciuto.

C.

1,099 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 14 dicembre 2011 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3815

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche», concluso il 12 luglio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche» e le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dall'Ungheria per migliorare la sicurezza e la produttività nei tribunali.

C.

4,23 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 luglio 2012 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3816

7.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Risanamento energetico degli edifici della polizia», concluso il 10 agosto 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Risanamento energetico degli edifici della polizia» e le attività finanziate dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dall'Ungheria per migliorare le condizioni abitative e di lavoro negli edifici della polizia.

C.

5,77 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 10 agosto 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3817

7.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Dlhé nad Cirochou (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione di Dlhé nad Cirochou (fase II)», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

2,798 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3818

7.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Tusice, Tusicka Nova Ves e Horovce (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Tusice, Tusicka Nova Ves e Horovce (fase II)», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

3,04 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 31 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3819

7.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione di Gemerska Poloma (fase I e II)», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione di Gemerska Poloma (fase I e II)», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

5,84 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3820

7.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Velke Ripnany (fase II)», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Velke Ripnany (fase II)», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

4,278 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3821

7.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

5,520 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3822

7.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovacchia, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione per il villaggio di Casta», concluso il 12 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione per il villaggio di Casta», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Slovacchia per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e tutelare l'ambiente.

C.

5,540 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 12 giugno 2012 e copre il periodo dal 14 giugno 2012 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3823

7.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale come unità di coordinamento nazionale, concernente il prestito per il progetto «Programma Inostart», concluso il 25 giugno 2012

A.

L'accordo consente di sostenere, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento dell'UE, il programma Inostart nella Repubblica Ceca. Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'articolo 2 (obiettivi del progetto), l'articolo 3 (contributo svizzero e suo impiego) e l'articolo 9 (rendicontazione).

B.

Questo programma prevede la concessione di prestiti garantiti a start-up innovative in due regioni della Cechia nelle quali il finanziamento alle imprese è assai problematico, anche se si tratta di start-up dal grande potenziale di settori in crescita. La Svizzera contribuisce a Inostart soprattutto garantendo i prestiti. Visto che il contributo all'allargamento è un dono, le garanzie non più necessarie restano nella Repubblica Ceca e sono impiegate, trascorso il periodo del contributo all'allargamento, per garantire nuovi progetti di PMI.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 25 giugno 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3824

7.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik», concluso il 5 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

3,026 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 5 settembre 2012 ed è valido fino al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3825

7.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava», concluso il 5 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

3,473 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2012 ed è valido fino al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3826

7.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti», concluso il 5 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

2,646 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2012 ed è valido fino al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3827

7.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II)», concluso il 12 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II)», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

5,521 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2012 ed è valido fino al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3828

7.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc», concluso il 14 settembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

11,353 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2012 ed è valido fino al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3829

7.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Nodo di trasporto multimodale a Pardubice», concluso il 7 novembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Nodo di trasporto multimodale a Pardubice», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dalla Repubblica Ceca per migliorare il sistema di trasporti pubblici e tutelare l'ambiente.

C.

4,515 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 novembre 2012 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3830

7.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente il progetto «Miglioramento e promozione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici», concluso il 25 maggio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto «Miglioramento dell'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di CO2 e misure di efficienza energetica negli edifici pubblici», finanziato con il contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo consente di sostenere gli sforzi intrapresi dall'Estonia al fine di migliorare l'efficienza energetica negli edifici pubblici ed emanare standard per l'efficienza energetica degli edifici.

C.

6,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2012 ed è valido fino al 30 novembre 2015. In caso di inosservanza, inadempienza o violazione delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3831

7.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Arad, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento dell'85 per cento dei costi di mandati di consulenza per l'introduzione del programma di città dell'energia.

B.

L'accordo consente di garantire che la città di Arad riceva il necessario accompagnamento tecnico da parte di specialisti riconosciuti per sviluppare o verificare il suo piano d'azione sul consumo energetico sostenibile e per introdurre efficacemente il programma di città dell'energia. L'accordo contiene un manuale di implementazione che disciplina l'applicazione di misure di sostegno.

C.

37 411 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2012 ed è valido fino all'11 novembre 2012.

3832

7.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Brasov, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento dell'85 per cento dei costi di mandati di consulenza per l'introduzione del programma di città dell'energia.

B.

L'accordo consente di garantire che la città di Brasov riceva il necessario accompagnamento tecnico da parte di specialisti riconosciuti per sviluppare o verificare il suo piano d'azione sul consumo energetico sostenibile e per introdurre efficacemente il programma di città dell'energia. L'accordo contiene un manuale di implementazione che disciplina l'applicazione di misure di sostegno.

C.

37 411 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2012 ed è valido fino all'11 novembre 2012.

3833

7.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Cluj-Napoca, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento dell'85 per cento dei costi di mandati di consulenza per l'introduzione del programma di città dell'energia.

B.

L'accordo consente di garantire che la città di Cluj-Napoca riceva il necessario accompagnamento tecnico da parte di specialisti riconosciuti per sviluppare o verificare il suo piano d'azione sul consumo energetico sostenibile e per introdurre efficacemente il programma di città dell'energia. L'accordo contiene un manuale di implementazione che disciplina l'applicazione di misure di sostegno.

C.

53 298 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2012 ed è valido fino all'11 novembre 2012.

3834

7.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ministero delle finanze pubbliche della Romania, il Ministero dell'amministrazione e dell'interno della Romania, da un lato, e il Comune di Suceava, dall'altro, concernente il sostegno nel quadro della facilitazione nella preparazione di progetti riguardante l'obiettivo 1 del settore tematico centrale 4 ­ Miglioramento dell'ambiente, concluso il 12 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento dell'85 per cento dei costi di mandati di consulenza per l'introduzione del programma di città dell'energia.

B.

L'accordo consente di garantire che la città di Suceava riceva il necessario accompagnamento tecnico da parte di specialisti riconosciuti per sviluppare o verificare il suo piano d'azione sul consumo energetico sostenibile e per introdurre efficacemente il programma di città dell'energia. L'accordo contiene un manuale di implementazione che disciplina l'applicazione di misure di sostegno.

C.

53 298 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2012 ed è valido fino all'11 novembre 2012.

3835

7.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico a Malbork/Grundziadz, concluso il 27 aprile 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione dei trasporti pubblici a Malbork/Grudziadz.

B.

L'accordo consente di sostenere la promozione dei trasporti pubblici nella regione di Malbork/Grudziadz.

C.

9,042 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3836

7.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico a Legionowo, concluso il 14 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione dei trasporti pubblici a Legionowo.

B.

L'accordo consente di sostenere la promozione dei trasporti pubblici nella regione di Legionowo.

C.

9,635 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 ed è valido fino al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3837

7.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella regione di Lubartow, concluso il 27 aprile 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di smaltimento di materiali contenenti amianto nel consorzio di Comuni di Lubartow.

B.

L'accordo consente di sostenere lo smaltimento di materiali contenenti amianto nella regione di Lubartow.

C.

11,945 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2012 e copre il periodo dal 1° maggio 2012 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3838

7.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, concluso il 1° giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione dei trasporti pubblici a Varsavia.

B.

L'accordo consente di sostenere la promozione dei trasporti pubblici a Varsavia.

C.

19,354 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 ed è valido fino al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3839

7.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la bonifica da amianto nella Piccola Polonia, concluso il 14 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di smaltimento di materiali di rifiuto contenenti amianto nella Piccola Polonia.

B.

L'accordo consente di sostenere la bonifica da amianto nella Piccola Polonia.

C.

10,591 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2012 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3840

7.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Busko, concluso il 16 gennaio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione di energie rinnovabili nella regione di Busko.

B.

L'accordo consente di sostenere la promozione di energie rinnovabili nella regione di Busko.

C.

16,846 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2012 ed è valido fino al 30 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3841

7.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna, concluso il 16 febbraio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione di energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna.

B.

L'accordo consente di sostenere la promozione di energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna.

C.

9,095 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3842

7.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili negli ospedali pubblici, concluso il 1° giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di miglioramento dell'efficienza energetica e di promozione di energie rinnovabili negli ospedali pubblici della Piccola Polonia.

B.

L'accordo consente di sostenere il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili negli ospedali pubblici.

C.

11,207 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 ed è valido fino al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3843

7.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la modernizzazione della rete urbana di teleriscaldamento di Varsavia, concluso il 9 maggio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di modernizzazione della rete di teleriscaldamento di Varsavia.

B.

L'accordo consente di sostenere la città di Varsavia nella modernizzazione della sua rete di teleriscaldamento.

C.

10,623 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3844

7.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella regione di Mazowieckie, concluso il 1° giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione delle energie rinnovabili nella regione di Mazowieckie.

B.

L'accordo consente di sostenere la regione di Mazowieckie nella promozione delle energie rinnovabili.

C.

9,206 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3845

7.1.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wislok, concluso il 1° giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wislok.

B.

L'accordo consente di sostenere i Comuni rivieraschi del fiume Wislok nella promozione delle energie rinnovabili.

C.

18,301 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 ed è valido fino al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3846

7.1.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale concernente la costruzione di una centrale termoelettrica a blocco, concluso il 1° giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono le modalità per realizzare il progetto di costruzione di una centrale termoelettrica a blocco per la rete di teleriscaldamento di Lebork.

B.

L'accordo consente di sostenere il Comune di Lebork nella costruzione di una centrale termoelettrica a blocco per la rete di teleriscaldamento cittadina.

C.

9,893 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2012 ed è valido fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3847

7.1.36

Accordo tra la Svizzera e l'IDA concernente il «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico, concluso il 24 maggio 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento del «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico (Single-Donor Trust Fund).

B.

L'accordo consente di cofinanziare un progetto per migliorare l'amministrazione delle finanze nel Tagikistan. Il sottoprogetto finanziato dalla Svizzera sostiene la riforma della contabilità nel settore pubblico. Il progetto è realizzato dalla BM e cofinanziato dalla Commissione europea e dal Regno Unito.

C.

2,4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2012 ed è valido fino al 31 agosto 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3848

7.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) e messaggio del 1° settembre 2010 concernente la proroga e l'aumento del quarto credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2010 5631) Introduzione

La cooperazione della Svizzera con i Paesi dell'Est ha sempre quale obiettivo prioritario il sostegno alla transizione verso sistemi democratici e pluralistici e il rafforzamento dello sviluppo economico fondato sull'economia di mercato, i principi sociali e il rispetto dell'ambiente. La Svizzera contribuisce alle riforme giuridiche ed economiche che si prefiggono di migliorare la qualità di vita, la stabilità e la sicurezza nei Paesi europei limitrofi mediante progetti mirati in settori importanti per la società come la sicurezza e la governance, le infrastrutture, l'ambiente e lo sviluppo socio-economico. Se si tiene conto dell'impegno internazionale e della ripartizione degli oneri a livello europeo, il contributo svizzero è conforme al principio del «partenariato solidale», un principio esposto esplicitamente nella legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Questa cooperazione si rifà d'altro canto alla moderna concezione di tutela degli interessi nazionali all'estero.

I settori prioritari sono quattro: stabilità e governance, riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi, infrastrutture e risorse naturali, riforme sociali e nuova povertà. Le priorità tematiche e geografiche sono specificate nell'ambito di programmi regionali e strategie nazionali di cooperazione con i Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

3849

7.2.1

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, il Tagikistan e l'OMC concernente l'attuazione delle disposizioni dell'OMC e la sensibilizzazione del settore privato all'adesione del Tagikistan all'OMC, concluso il 9 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni di questo memorandum d'intesa riguardano la promozione degli scambi commerciali il cui obiettivo primo consiste nel sostenere l'attuazione delle riforme interne del Tagikistan in modo che vengano soddisfatti gli obblighi imposti dall'OMC.

B.

Il protocollo d'intesa ha due obiettivi specifici: uno riguarda le autorità regolamentari e l'altro il settore dei servizi. 1) Qui si tratta di promuovere le competenze delle autorità regolamentari nei settori quali la standardizzazione, la garanzia della qualità e l'accreditamento della metrologia, nonché di garantire che vengano rispettati gli obblighi connessi a misure sanitarie o fitosanitarie e a barriere tecniche al commercio. Viene coinvolto anche il settore privato e, parallelamente all'assunzione di obblighi nel quadro del l'adesione all'OMC, viene preparato alla percezione dei propri interessi.

2) Il settore dei servizi viene sostenuto soprattutto nell'acquisizione di conoscenze e competenze migliori nel settore delle disposizioni dell'OMC.

C.

1,197 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2012 ed è valido fino al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3850

7.2.2

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente il progetto «centrale termoelettrica alimentata a biomasse a Padinska Skela», concluso il 19 dicembre 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo riguardano le modalità di attuazione del progetto «centrale termoelettrica alimentata a biomasse a Padinska Skela».

B.

L'accordo sostiene la Repubblica serba nel suo impegno per incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici.

C.

6,42 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2012 e copre il periodo dal 19 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3851

7.3

Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) Introduzione

Il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e il messaggio concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) determinano una strategia unica per l'attuazione della politica di sviluppo della Confederazione. La strategia è articolata secondo tre pilastri: contribuire (1) a ridurre la povertà, (2) a promuovere la sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e a ridurre i rischi in materia di sicurezza, nonché (3) a instaurare una globalizzazione favorevole allo sviluppo.

I provvedimenti di politica economica e commerciale si prefiggono innanzitutto di sostenere l'integrazione duratura dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale e nel favorirne la crescita economica. In tal modo, si intende contribuire a una riduzione permanente della povertà in questi Paesi. La priorità è data al miglioramento delle condizioni quadro economiche, alla promozione della competitività e alla diversificazione del commercio, nonché alla mobilitazione degli investimenti indigeni ed esteri.

Nel quadro della cooperazione con i Paesi in sviluppo, il settore «Cooperazione economica e sviluppo» della SECO si impegna con quattro strumenti nei Paesi in sviluppo più progrediti (Ghana, Sudafrica, Egitto, Colombia, Perù, Vietnam e Indonesia), come pure in programmi globali e regionali. Detti strumenti comprendono il sostegno macroeconomico, il finanziamento delle infrastrutture, la promozione degli scambi commerciali e la promozione del settore privato.

3852

7.3.1

Scambio di note tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto per il rafforzamento della rete di dati ambientali (FORAC II), concluso il 13 gennaio 2012

A.

Le principali disposizioni dello scambio di note concernono l'attuazione del progetto per il rafforzamento della rete colombiana di dati ambientali (FORAC II), stabilito nell'accordo di progetto tra la Svizzera e l'istituto colombiano per l'idrologia, la meteorologia e gli studi ambientali (IDEAM), firmato il 29 novembre 2011.

B.

L'accordo stabilisce in via bilaterale le misure per il sostegno tecnico e organizzativo dell'istituto IDEAM.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 gennaio 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali, vale a dire il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3853

7.3.2

Protocollo tra Svizzera, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Banca africana di sviluppo, Commissione europea, Francia, Svezia e BM (partner tecnici e finanziari) e il Ministero dell'economia e delle finanze del Burkina Faso concernente un quadro per il sostegno organizzativo dell'aiuto budgetario, concluso il 9 marzo 2012

A.

Le principali disposizioni del protocollo per un quadro al sostegno organizzativo dell'aiuto budgetario concernono il sostegno all'attuazione della strategia per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile e in ambiti politici settoriali del Paese tramite un aiuto budgetario generale.

B.

Il protocollo garantisce lo scambio coordinato dei partner tecnici e finanziari con il Burkina Faso secondo le prescrizioni della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 9 marzo 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3854

7.3.3

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto, rappresentato dal Ministero per la salute e la popolazione, concernente la terza fase del progetto svizzero-egiziano per la modernizzazione delle prestazioni radiologiche negli ospedali statali, concluso il 15 maggio 2012

A.

Le principali disposizioni del memorandum d'intesa concernono le modalità di attuazione per introdurre sistemi radiologici digitali e misure di aggiornamento in circa trenta ospedali statali.

B.

Il memorandum d'intesa sostiene l'Egitto nell'attuazione di misure di modernizzazione nel servizio pubblico nel settore della radiologia.

C.

6 milioni di franchi finanziati da una linea di credito mista (suddivisione 50/50 tra la Confederazione e un consorzio di banche svizzere). Aiuto pubblico allo sviluppo per la quota della Confederazione.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 15 maggio 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3855

7.3.4

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Cina concernente la creazione di un parco industrialeecologico svizzero-cinese, concluso il 9 luglio 2012

A.

Le principali disposizioni del protocollo d'intesa concernono il sostegno ufficiale per la creazione di un parco industriale-ecologico svizzero-cinese nella zona di sviluppo Zhenjiang in Cina, nonché l'ancoramento politico di un progetto di cooperazione allo sviluppo economico nei settori dell'efficienza energetica e standard di CO2.

B.

Il protocollo d'intesa disciplina i principi e gli obiettivi del sostegno, nonché i ruoli degli attori pubblici e privati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3856

7.3.5

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'aiuto budgetario generale 2012­2014, concluso il 15 agosto 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'aiuto budgetario generale al Ghana per il periodo 2012­2014.

B.

L'accordo intende fornire un contributo diretto al Ghana per l'attuazione della strategia nazionale di crescita e riduzione della povertà. Il sostegno viene coordinato con il gruppo di donatori che contribuisce all'aiuto budgetario.

C.

30 milioni di franchi al massimo. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2012 e copre il periodo 2012­ 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni,, può essere denunciato con effetto immediato.

3857

7.3.6

Convenzione sull'assistenza alimentare, conclusa il 25 aprile 2012, RS 0.916.111.312

A.

Nella Convenzione le parti contraenti si impegnano a fornire aiuto alimentare in quantità definite annualmente. Oltre al vero e proprio rifornimento di aiuti alimentari possono essere considerati validi per l'adempimento delle condizioni anche altre attività, quali trasferimenti monetari oppure i cosiddetti programmi di buoni di acquisto.

B.

La Convenzione sostituisce la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 che si concentrava principalmente sugli aiuti alimentari a base di cereali e non corrispondeva quindi a un'interpretazione attuale dell'aiuto alimentare, orientata alle necessità del momento.

C.

I rifornimenti di aiuti alimentari sono a carico del credito quadro dell'aiuto umanitario della Confederazione. I mezzi corrispondenti sono stati inseriti dalla DSC nei crediti «Aiuto alimentare in latticini» e «Aiuto alimentare in cereali» e non mutano in seguito al passaggio alla nuova Convenzione sull'assistenza alimentare. I costi per l'amministrazione della Convenzione sono coperti dalle quote di partecipazione dei membri del Consiglio internazionale dei cereali (CIC). Nel caso della Svizzera questo ammonta a 15 000 franchi. I mezzi finanziari necessari sono previsti nel preventivo e nel piano finanziario dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2013. Ciascuna parte contraente può ritirarsi dalla presente Convenzione alla fine di ogni anno con un preavviso di almeno 90 giorni notificando per iscritto il suo recesso al depositario (Segretario generale delle Nazioni Unite) e al Comitato per l'assistenza alimentare.

3858

7.3.7

Convenzione tra la Svizzera e l'UNISO concernente il progetto «Programma globale per una produzione pulita e basata su un uso efficiente delle risorse naturali Fase III», conclusa il 21 maggio 2012

A.

Le principali disposizioni di questa convenzione concernono le condizionalità di pagamento tra la SECO e l'UNISO nell'ambito di questo programma.

B.

La Convenzione intende porre le basi per il finanziamento di questo programma a beneficio della Repubblica Indonesiana nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico della SECO.

C.

4,064 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2012 e copre il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2016.

3859

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), e la Costa d'Avorio, rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'ammortamento dei debiti esterni, concluso il 30 ottobre 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'ammortamento dei debiti esterni della Repubblica di Costa d'Avorio.

B.

L'accordo intende promuovere lo sviluppo economico e sociale della Repubblica di Costa d'Avorio. A tal fine la Svizzera ha approvato un ammortamento dei debiti esterni della Repubblica di Costa d'Avorio.

C.

14,1963 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2012 e non può essere denunciato.

La Svizzera si è dichiarata disposta a pagare un importo unico non rimborsabile.

3860

7.3.9

Accordo tra la Svizzera e la BM concernente il progetto per il sostegno tecnico nel campo della tutela dei consumatori e della conoscenza del mercato finanziario, concluso il 14 agosto 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di realizzazione del sostegno tecnico ai Paesi in via di sviluppo nel campo della tutela dei consumatori e della conoscenza del mercato finanziario.

B.

L'accordo del progetto regola le modalità di realizzazione del sostegno tecnico in diversi Paesi nel campo della tutela dei consumatori e della conoscenza del mercato finanziario.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2012 ed è valido fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3861

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il sostegno tecnico a favore del Ministero dell'economia e delle finanze del Perù, concluso il 20 agosto 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la concessione di sostegno tecnico a favore del Ministero dell'economia e delle finanze del Perù.

B.

L'accordo regola la concessione di sostegno tecnico a favore del Ministero dell'economia e delle finanze del Perù. Verrà offerto un contributo per la realizzazione della pubblicazione «Global Financial Development Report» tramite la BM. Il contenuto della pubblicazione consiste nella descrizione dello sviluppo del settore finanziario e della sfida che rappresenta.

C.

28 815 euro al massimo. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2012 e copre il periodo dal 10 settembre 2012 al 31 ottobre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3862

7.3.11

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il finanziamento del «Global Financial Development Report Externally Financed Output», concluso il 13 aprile 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il finanziamento del «Global Financial Development Report Externally Financed Output».

B.

L'accordo contribuisce alla preparazione della pubblicazione «Global Financial Development Report» della BM. Tale pubblicazione deve mostrare i principali sviluppi e le maggiori sfide riguardanti il settore finanziario.

C.

127 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2012 ed è valido fino al 28 settembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3863

7.3.12

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente la fase IV del Fondo fiduciario multidonatori per il «Public Expenditure and Financial Accountability Program», concluso il 20 giugno 2012

A.

Le principali disposizioni di questo accordo concernono il finanziamento della fase IV del fondo fiduciario multidonatori per il «Public Expenditure and Financial Accountability Program».

B.

L'accordo ha lo scopo di finanziare la quarta fase del PEFA. Il programma sostiene un'iniziativa coordinata per la diagnostica e la riforma delle finanze pubbliche. La BM, il Fondo monetario internazionale, la Commissione europea, la Norvegia, la Francia e il regno Unito fanno parte dell'iniziativa.

C.

3,588 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2012 e scadrà il 1° aprile 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3864

7.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il Fondo fiduciario multidonatori per l'attuazione del programma di riforma del settore finanziario in Indonesia, concluso il 6 dicembre 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il finanziamento di un programma per il rafforzamento del settore finanziario in Indonesia.

B.

L'accordo offre al governo indonesiano un sostegno tecnico nell'attuazione delle riforme mirate a rafforzare la vigilanza sui mercati finanziari e l'espansione del settore finanziario, nonché nel miglioramento dell'accesso ai servizi finanziari da parte di tutte le fasce della popolazione.

C.

4,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3865

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il confinanziamento per l'esecuzione di una «valutazione delle spese pubbliche» in Kirghizistan, concluso il 14 dicembre 2012

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il cofinanziamento di una «Public Expenditure Review».

B.

L'accordo sostiene il Kirghizistan nelle riforme mirate al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche. Il controllo nel settore delle finanze pubbliche consente un orientamento mirato delle riforme.

C.

210 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e scadrà il 31 marzo 2014.

Non sono previste modalità di denuncia.

3866

7.4

Altri accordi internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 21 maggio 2012, RS 0.916.225.14

A.

L'accordo concerne l'applicazione della normativa svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Sostituisce il precedente scambio di note del 25 maggio 2009. Dal punto di vista contenutistico si tratta di una proroga dello scambio di note del 25 maggio 2009 che aveva una durata di tre anni.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti.

Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Dal momento che la normativa in materia di certificati complementari di protezione (SPC) per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive è la stessa di quella per i medicamenti, per ovviare agli inconvenienti economici per le imprese che domandano di omologare prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Svizzera e il Liechtenstein hanno concluso, parallelamente all'accordo del 22 aprile 2005 concernente l'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera dell'11 dicembre 2001 sull'omologazione dei medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.41), un accordo bilaterale sulla legislazione in materia di protezione dei vegetali utilizzabili.

In base agli accordi, le autorizzazioni dell'UFAG per la tutela dei vegetali con nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese subito al Liechtenstein, ma di norma saranno differite di 12 mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° giugno 2012 per un periodo di tre anni. Prima della scadenza le Parti contraenti esamineranno la necessità di eventuali modifiche in previsione di una sua ulteriore applicazione.

3867

7.4.2

Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2011 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 21 maggio 2012, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accordo è una convenzione complementare allo scambio di note concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.4). Sostituisce il precedente scambio di note del 25 maggio 2009. Si tratta dal punto di vista contenutistico di un prolungamento dello scambio di note del 25 maggio 2009 che aveva una durata di tre anni.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Svizzera e il Liechtenstein hanno adeguato il loro accordo bilaterale relativo alla legislazione applicabile ai medicamenti sia per ovviare agli inconvenienti economici per le imprese che richiedono l'omologazione dei medicamenti all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, sia per consentire ai pazienti di accedere quanto prima ai medicamenti innovatori contenenti nuove sostanze.

In base agli accordi, le omologazioni di Swissmedic di medicamenti contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese subito al Liechtenstein, ma di norma saranno differite di 12 mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° giugno 2012 per un periodo di tre anni. Prima della scadenza le Parti contraenti esamineranno la necessità di eventuali modifiche in previsione di una sua ulteriore applicazione.

3868

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Contratto sulla costituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» tra Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, concluso il 2 dicembre 2010

A.

L'accordo quadro regola le relazioni di base tra i sei Stati in relazione all'attuazione del blocco funzionale di spazio aereo (FABEC) secondo il regolamento (CE) n. 1070/2009 applicabile in Svizzera.

B.

L'Accordo rientra nell'ambito della politica della Svizzera in materia di trasporti aerei come definita da Parlamento e Governo. Tale politica prevede in particolare che la Svizzera partecipi allo sviluppo di uno spazio aereo europeo unico e al progetto FABEC che ne è derivato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

Il contratto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il depositario. La Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica il 13 marzo 2012. Il contratto può essere denunciato con un preavviso scritto di 12 mesi..

3869

8.2

Accordo multilaterale M 237 secondo il sottoparagrafo 1.5.1.1. dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2.

ADR, concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo permette, a determinate condizioni, il trasporto di determinati gas in recipienti autorizzati non secondo le disposizioni di costruzione e di esame dell'ADR, bensì secondo le disposizioni del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT).

B.

L'accordo multilaterale facilita l'introduzione di merci pericolose da Stati che non sono parti contraenti dell'ADR e tiene quindi conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 29 giugno 2012 e scadrà il 1° giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei firmatari e, in tal caso, si applicherà fino alla scadenza sopra indicata solo per il trasporto effettuato sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

3870

8.3

Accordo multilaterale M 243 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di carburo di calcio, numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I, concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo permette il trasporto di carburo di calcio numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I, anche in cisterna.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo, in vigore per la Svizzera dal 29 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari e, in tal caso, si applicherà fino alla scadenza sopra indicata solo per il trasporto effettuato sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

3871

8.4

Accordo multilaterale M 244 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente il trasporto di diossido di carbonio, numero ONU 1013, o di azoto compresso, numero ONU 1066, in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 15 Mpa.litro (150 bar.litro) ma al massimo pari a 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo amplifica la libertà di trasporto in bombole contenenti diossido di carbonio o azoto compresso, aumentando il limite del prodotto della pressione di prova per la capacità da 150 bar × litro a 152 bar × litro.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo, in vigore per la Svizzera dal 29 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari e, in tal caso, si applicherà fino alla scadenza sopra indicata solo per il trasporto effettuato sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

3872

8.5

Accordo multilaterale M 245 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente le disposizioni applicabili alle materie pericolose per l'ambiente della classe 7, concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo prevede che le merci pericolose della classe 7 (sostanze radioattive), che soddisfano determinati criteri dell'ADR, non debbano essere classificate tra le sostanze pericolose per l'ambiente.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo, in vigore per la Svizzera dal 29 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, può essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei firmatari e, in tal caso, si applicherà fino alla scadenza sopra indicata solo per il trasporto effettuato sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

3873

8.6

Accordo multilaterale M 249 secondo il paragrafo 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose ADR (RS 0.741.621), concernente la marcatura e l'etichettatura di bombole per gas della classe 2, concluso il 29 giugno 2012

A.

L'accordo consente che venga apposto sulle bombole per gas un marchio di materia pericolosa per l'ambiente nelle stesse dimensioni ridotte previste per le etichette di pericolo.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo, in vigore per la Svizzera dal 29 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, può essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei firmatari e, in tal caso, si applicherà fino alla scadenza sopra indicata solo per il trasporto effettuato sui territori delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

3874

8.7

A.

Accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (RAINWAT), concluso il 18 aprile 2012 L'accordo definisce i principi e le regole comuni in materia di radiocomunicazioni per garantire trasporti sicuri di persone e merci nelle vie di navigazione interna.

Gli Stati contraenti sono i seguenti: Belgio, Bulgaria, Germania*, Francia, Croazia, Lussemburgo, Modavia*, Montenegro*, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania*, Serbia, Slovacchia*, Svizzera, Repubblica ceca e Ungheria.

Da notare che gli Stati contrassegnati con una * non hanno ancora sottoscritto l'accordo.

B.

Questo accordo sostituisce l'Accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna del 6 aprile 2000 (Accordo di Basilea), in quanto è stato necessario apportare aggiornamenti e modifiche dal punto di vista concettuale, tecnico (frequenze) e organizzativo, nonché nuove disposizioni sull'acquisto, il rilascio e il riconoscimento reciproco di certificati di radiocomunicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2012. Tutte le amministrazioni hanno il diritto di denunciare in qualsiasi momento l'accordo dandone avviso al «Comitato RAINWAT». La denuncia diventa effettiva dopo un termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'avviso da parte del «Comitato RAINWAT».

3875

8.8

Accordo tra Germania, Francia e Svizzera sull'utilizzo dei canali DAB, concluso il 5 dicembre 2011

A.

L'accordo concerne l'utilizzo dei canali DAB (digital audio broadcasting) in banda di frequenza VHF tra le amministrazioni delle Parti contraenti.

B.

I canali fissati in precedenza e scambiati permettono ai singoli Paesi di ottimizzare la ricezione delle diverse coperture DAB nazionali e di minimizzare le interferenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2011. Non sono previste modalità di denuncia.

3876

8.9

Convenzione tra le amministrazioni di Svizzera e Francia concernente le ubicazioni della radiotrasmissione sul territorio del Paese limitrofo con l'obiettivo di migliorare la ricezione nazionale, concluso il 3 febbraio 2012

A.

La convenzione quadro concerne l'installazione di stazioni di radiotrasmissione sul territorio del Paese limitrofo al fine di migliorare la ricezione della trasmissione. Questa elenca le ubicazioni corrispondenti e stabilisce il procedimento per la coordinazione delle frequenze e le concessioni armonizzandolo con i procedimenti nazionali e con quelli dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. La convenzione quadro sostituisce una convenzione del 23 febbraio 2007 che era valida esclusivamente per l'emittente OUC «Rouge FM».

B.

Le stazioni di radiotrasmissione sul territorio del Paese limitrofo per il miglioramento della ricezione nazionale eseguono un procedimento speciale che è diverso in tutte le fasi per le Parti contraenti (richiesta, elaborazione, concessioni, frequenze, denuncia/scadenza). L'accordo funge da filo conduttore e da aiuto all'orientamento per emittenti e amministratori.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 3 febbraio 2012. Può essere denunciata senza preavviso. In tal caso le ubicazioni elencate nell'allegato potranno ancora essere utilizzate per 24 mesi.

3877

8.10

Convenzione tra le amministrazioni di Svizzera e Francia sulla coordinazione della trasmissione digitale terrestre nelle bande di frequenza IV eV, concluso l'8 febbraio 2012

A.

La convenzione concerne la coordinazione delle frequenze nelle bande di frequenza per la trasmissione digitale terrestre e completa l'accordo regionale concernente la pianificazione dei servizi di trasmissione del digitale terrestre nella regione 1 (parti della regione 1 a ovest del grado di longitudine 170° O e a nord del grado di latitudine 40° S, esclusa la Mongolia) e nella Repubblica islamica dell'Iran nelle bande di frequenza 174­230 MHz e 470­862 MHz (Ginevra, 2006).

B.

L'accordo stabilisce le caratteristiche distintive e le frequenze per le stazioni di trasmissione con l'obiettivo di ottimizzare la propria ricezione e di ridurre le interferenze nel Paese limitrofo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

La convenzione è entrata in vigore l'8 febbraio 2012. Non sono previste modalità di denuncia.

3878

8.11

Convenzione tra le amministrazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia e Svizzera sul coordinamento delle frequenze comprese tra i 29,7 Mhz e i 43,5 GHz per il Servizio radio fisso e il Servizio mobile terrestre (Accordo HCM), dell'11 giugno 2012

A.

La convenzione precisa la gamma di frequenze e i servizi di trasmissione, nonché i passaggi fondamentali del procedimento per l'utilizzo delle frequenze tra le Parti contraenti. È stata conclusa per la prima volta nel 1959 tra Austria, Germania e Svizzera. Nel corso degli anni si sono aggiunte altre amministrazioni (attualmente 17). La convenzione ha una propria pagina internet che viene gestita dall'amministrazione responsabile (Germania): http://hcm.bundesnetzagentur.de/

B.

L'ampia raccolta di regole consente a tutte le parti contraenti di utilizzare formati di file, dati territoriali, modalità di lavoro e algoritmi di calcolo uniformati. Ciò consente di ottenere, per le questioni principali, risposte e risultati standardizzati e confrontabili.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

La convenzione è regolarmente aggiornata, le ultime volte nel 2005, 2010 e nel giugno 2012 con entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Può essere denunciata con un preavviso di sei mesi. Per aderire alla convenzione è necessario l'accordo unanime delle amministrazioni firmatarie.

3879

8.12

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Cina su una collaborazione nel campo della tutela ambientale, conclusa il 28 giugno 2012

A.

Il protocollo d'intesa crea un quadro per la collaborazione bilaterale in campi concreti della tutela ambientale. La collaborazione viene portata avanti sottoforma di dialogo politico e contiene lo scambio di know-how e di informazioni sulla legislazione rilevante in materia di tutela ambientale e relative tecnologie, tra cui il settore dell'inquinamento dell'aria, la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti e la tutela della natura.

B.

I rapporti bilaterali con la Cina nel settore della tutela ambientale devono riflettere gli interessi principali e le priorità della politica ambientale svizzera e devono rappresentare un valore aggiuntivo per delineare la politica ambientale internazionale e nazionale.

C.

All'inizio l'ammontare delle risorse viene compensato internamente dall'UFAM e vengono utilizzati i forum di collaborazione della SECO e della DSC.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 28 giugno 2012 e scadrà inizialmente dopo 5 anni. In seguito verrà tacitamente prolungato rispettivamente per altri 5 anni, ammesso che una delle Parti contraenti non lo denunci almeno sei mesi prima della sua scadenza.

3880

8.13

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso l'11 novembre 2011, RS 0.741.619.475

A.

L'accordo regola l'accesso al mercato nel traffico su strada di persone e di merci nel territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'accordo rinnova un accordo già esistente con la Repubblica socialista federale di Jugoslavia, firmato nel 1962 e rappresenta un adattamento alla situazione odierna. Il rinnovo è avvenuto su richiesta del Kosovo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr, articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2012. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3881

8.14

Protocollo sulla procedura di reciproco riconoscimento dell'autorizzazione di veicoli ferroviari convenzionali e ad alta velocità tra le autorità di sicurezza ferroviaria di Belgio, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Spagna, concluso il 16 gennaio 2012

A.

Il protocollo concerne il riconoscimento reciproco del procedimento di autorizzazione di veicoli ferroviari tra l'Ufficio federale dei trasporti e le autorità responsabili di Belgio, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo e Spagna.

B.

Il protocollo contiene le condizioni quadro per le richieste di rilascio di autorizzazione per la messa in funzione di veicoli ferroviari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 16 gennaio 2012. È concluso a tempo indeterminato e non prevede modalità di denuncia.

3882

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi legati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e a trasporle se necessario nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/ Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato di diritto internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. Dispone di un termine massimo di due
anni a partire dalla notifica da parte dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo.

Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è stato il caso con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.10-9.16 di questo capitolo).

3883

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 9883 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2012 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 gennaio 2012

A.

Lo scambio di note recepisce la decisione della Commissione che definisce le quote di finanziamenti del Fondo per le frontiere esterne che nell'esercizio finanziario 2012 sono fondamentalmente a disposizione dei singoli Stati Schengen per progetti meritevoli di finanziamento. Alla Svizzera viene concesso un importo di 4,299 milioni di euro in totale, di cui 2,3 milioni sono destinati al settore aeroporti e 1,998 milioni di euro al settore dei centri consolari. L'importo indicativo concesso è un valore di orientamento per definire l'ammontare della quota di fondi a disposizione della Svizzera nel 2011.

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 19 gennaio 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3884

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione C(2011) 9771 definitivo concernente l'approvazione di linee guida per le rettifiche finanziarie della Commissione in applicazione dell'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 gennaio 2012

A.

Lo scambio di note fissa le linee guida della Commissione per tutti i quattro fondi del programma generale dell'UE «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» che stabiliscono i principi, i criteri e le percentuali indicative per tali rettifiche finanziarie. Le linee guida devono mettere la Commissione in grado di controllare la legalità delle spese trasmesse per il cofinanziamento degli Stati Schengen sulla base di compiti concreti e omogenei. Per la Svizzera tali fondi hanno un significato solamente in relazione al Fondo per le frontiere esterne, dal momento che la Svizzera non fa parte degli altri tre fondi (Fondo per i rifugiati, Fondo per il ritorno e Fondo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi).

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 19 gennaio 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3885

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 1152 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Egitto, concluso il 28 marzo 2012

A.

Lo scambio di note precisa le modalità e la portata dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Egitto affinché sia possibile tenere meglio conto delle condizioni locali nelle singole circoscrizioni consolari (Il Cairo e Alessandria) e per garantire un'applicazione uniforme della politica comune dei visti.

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 marzo 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3886

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2012) 1301 definitivo sul recepimento delle specifiche tecniche del sistema di comunicazione VIS-Mail per gli scopi del regolamento VIS, concluso il 28 marzo 2012.

A.

Con lo scambio di note la Svizzera recepisce le nuove specifiche tecniche per l'infrastruttura comunicativa «VIS Mail», tramite cui l'unità centrale del Sistema di informazione visti (VIS) è collegato con le interfacce nazionali. Il VIS Mail serve a garantire tutta la comunicazione necessaria nel quadro del rilascio dei visti tra le autorità consolari e centrali degli Stati Schengen (ad esempio per comunicazioni in relazione alla consultazione delle autorità centrali degli Stati Schengen secondo l'art. 22 del codice dei visti). Non appena il VIS viene installato in tutte le rappresentanze consolari (termine dello sviluppo del VIS in tutte le regioni), il VIS-Mail sostituirà l'infrastruttura comunicativa attuale, la rete di consultazione Schengen (VISION), e consentirà uno scambio sicuro dei dati richiesti concernenti persone e visti.

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

L'attuazione di questo sviluppo del progetto VIS-Mail genererà un costo stimabile a 2,3 milioni di franchi. Tale importo è previsto nel quadro del credito d'impegno Schengen/Dublino per il 2012 e 2013.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 marzo 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3887

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2012/274/UE che determina il secondo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 24 maggio 2012, RS 0.362.380.051

A.

In base alle disposizioni dell'ordinanza VIS, l'entrata in funzione del VIS non avviene in tutti gli Stati terzi contemporaneamente, bensì progressivamente in regioni precedentemente definite. Con lo scambio di note la Svizzera si assume il compito di definire il secondo gruppo di regioni in cui dovrà essere messo in funzione il VIS. Sono definite altre otto regioni (Africa occidentale, Africa centrale, Africa orientale, Africa del sud, Sudamerica, Asia centrale, Sud-est asiatico e territori palestinesi occupati). La Commissione deve ancora stabilire quando esattamente il VIS entrerà in funzione in ognuna di queste regioni.

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 maggio 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3888

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 154/2012 recante modifica del codice dei visti, concluso il 16 luglio 2012, RS 0.362.380.052

A.

Lo scambio di note recepisce il regolamento (UE) n. 154/2012 che modifica il codice dei visti. Con quest'ultimo viene essenzialmente eliminata una formulazione ambigua in una disposizione del codice dei visti al fine di garantire un'interpretazione univoca e uniforme. Nel concreto si tratta di stabilire i presupposti in base ai quali i cittadini di Stati terzi sono esonerati dall'obbligo del visto per il transito in aeroporto. È stato chiarito esplicitamente che tale esonero vige per i cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido di uno Stato membro dell'UE che non applica o non applica completamente le disposizioni dell'aquis Schengen nel settore dei visti (in concreto: Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Romania, Regno Unito e Cipro).

B.

In linea di principio la Svizzera si è impegnata ad adottare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 luglio 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3889

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 4726 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare nel Regno Unito, concluso il 16 agosto 2012

A.

Lo scambio di note precisa il tipo e la quantità di documentazione che i richiedenti il visto devono presentare nel Regno Unito per tenere meglio conto delle circostanze locali particolari nelle singole circoscrizioni consolari (Edimburgo, Londra, Manchester) e per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3890

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 977/2011 che modifica il codice dei visti, concluso il 16 agosto 2012, RS 0.362.380.054

A.

Lo scambio di note recepisce il regolamento (UE) n. 977/2011 che modifica lievemente le condizioni e i procedimenti fissati nel codice dei visti per il rilascio dei visti Schengen. Per semplificare i controlli alle frontiere esterne Schengen, è previsto da adesso che a una vignetta di visto siano applicati diversi codici che diano informazioni sul tipo e sull'avanzamento della registrazione del proprietario del visto, nonché le relative impronte digitali, nel sistema di informazione visti (VIS). Se sulla vignetta di visto viene applicata l'annotazione «VIS», il possessore del visto è registrato nel sistema VIS con tutti i dati richiesti dall'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento VIS. Con l'annotazione «VIS 0», tuttavia, il proprietario del visto è registrato nel sistema VIS, ma le sue impronte digitali non ancora, dal momento che la registrazione delle impronte digitali nella regione interessata non è obbligatoria oppure perché la persona in questione è stata esentata dalla registrazione delle impronte digitali.

B.

La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3891

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2012) 5310 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cile, Kazakistan, Nicaragua e Nigeria, concluso il 6 settembre 2012

A.

Lo scambio di note precisa il tipo e la quantità di documentazione che i richiedenti il visto devono presentare in Cile, Kazakistan (Almaty e Astana), Nicaragua e Nigeria (Abuja e Lagos) per tenere meglio conto delle circostanze locali nelle singole circoscrizioni consolari e per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 6 settembre 2012. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3892

9.10

Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 19 dicembre 2011

A.

L'accordo di esecuzione prevede che la Svizzera rappresenti l'Austria nel rilascio dei visti Schengen a Bogotà (Colombia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 19 dicembre 2011 è stata concordata con l'Austria una rappresentanza in materia di visti Schengen tramite la conclusione di un accordo d'esecuzione, in base a cui a partire dal 1° luglio 2012 la Svizzera rappresenta gli interessi in materia di visti dell'Austria a Bogotà (Colombia). A partire da questa data i richiedenti il visto dalla Colombia che desiderano soggiornare per un breve periodo in Austria potranno inoltrare la propria richiesta di visto all'ambasciata svizzera a Bogotà.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3893

9.11

Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso l'11 aprile 2012

A.

L'accordo di esecuzione prevede che l'Austria rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Dublino (Irlanda) e Kuala Lumpur (Malesia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. L'11 aprile 2012 sono state concordate con l'Austria molteplici rappresentanze in materia di visti Schengen tramite la conclusione di un accordo d'esecuzione, in base a cui, a partire dall'11 aprile 2012 l'Austria rappresenta gli interessi in materia di visti della Svizzera a Dublino (Irlanda) e Kuala Lumpur (Malesia). A partire da questa data i richiedenti il visto da questi Stati terzi che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svizzera potranno inoltrare la propria richiesta di visto presso le rappresentanze all'estero austriache.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3894

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 gennaio 2012

A.

Lo scambio di note prevede che la Svezia rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Gaza.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 30 gennaio 2012 è stato concluso con la Svezia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen tramite uno scambio di note, in base a cui dal 30 gennaio 2012 la Svezia rappresenta gli interessi in materia di visti della Svizzera a Gaza. A partire da questa data i richiedenti il visto da Gaza che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svizzera possono inoltrare la propria richiesta di visto presso il Consolato generale svedese a Gerusalemme.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 gennaio 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3895

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 gennaio 2012

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Svezia nel rilascio dei visti Schengen ad Antananarivo (Madagascar).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 30 gennaio 2012 è stato concluso con la Svezia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen tramite uno scambio di note, in base a cui a partire dal 30 gennaio 2012 la Svizzera rappresenta gli interessi in materia di visti della Svezia ad Antananarivo (Madagascar). A partire da questa data i richiedenti il visto dal Madagascar che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svezia possono inoltrare la propria richiesta di visto presso l'ambasciata svizzera ad Antananarivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 gennaio 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3896

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 31 gennaio 2012

A.

Lo scambio di note prevede che il Belgio rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Cotonou (Benin).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 31 gennaio 2012 è stato concluso con il Belgio un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen tramite uno scambio di note, in base a cui a partire dal 31 gennaio 2012 il Belgio rappresenta gli interessi in materia di visti della Svizzera a Cotonou (Benin). A partire da questa data i richiedenti il visto dal Benin che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svizzera possono inoltrare la propria richiesta di visto presso l'ambasciata belga a Cotonou.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 gennaio 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3897

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 10 aprile 2012

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e i Paesi bassi si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 10 aprile 2012 sono state accordate tramite uno scambio di note diverse rappresentanze in materia di visti Schengen con i Paesi Bassi. A partire dal 1° maggio 2012 la Svizzera rappresenta gli interessi in materia di visti dei Paesi Bassi ad Antananarivo (Madagascar). In compenso, sempre a partire dal 1° maggio 2012, i Paesi Bassi rappresentano la Svizzera ad Aruba, Curaçao e a Paramaribo (Suriname). A partire da questa data i richiedenti il visto degli Stati terzi sopra menzionati che desiderano soggiornare per un breve periodo nei Paesi Bassi o in Svizzera possono inoltrare la propria richiesta di visto alle rispettive rappresentanze all'estero svizzere o olandesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° maggio 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3898

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 9 agosto 2012

A.

Lo scambio di note prevede che la Francia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 9 agosto 2011 sono state concordate tramite uno scambio di note diverse rappresentanze in materia di visti Schengen con la Francia, in base a cui a partire dal 1° ottobre 2012 la Francia rappresenta gli interessi svizzeri in materia di visti a N'Djamena (Ciad), Port Moresby (Papua Nuova Guinea) e Suva (Figi). A partire da questa data i richiedenti il visto degli Stati terzi sopra menzionati che desiderano soggiornare per un breve periodo in Svizzera possono inoltrare la propria richiesta di visto alle rispettive rappresentanze francesi all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° ottobre 2012. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3899

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto «Promozione della salute quale diritto umano per tutti», concluso il 7 aprile 2010

Modifica

14.06.2011 14.06.2011 Art. 10 della legge Aumento del contributo.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

84 988 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il fondo per la promozione di partenariati tra le corporazioni svizzere e quelle ceche nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 25 giugno 2009

Complemento n. 1

16.11.2011 16.11.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

2,5 milioni di franchi

3900

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

I fondi, aumentati di 2,5 milioni di franchi, raggiungono i 5,05 milioni di franchi.

Inoltre, la durata del progetto è stata prorogata di tre anni. Nuovo periodo di validità: dal 25.06.2009 al 30.06.2016.

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011

Primo complemento

20.12.2011 20.12.2011 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

10.1.4

Accordo tra la Svezia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Canada, il PNUS e la Bolivia concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'Ufficio del difensore civico in Bolivia, concluso l'8 febbraio 2007

Addendum

14.11.2011 14.11.2011 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 31.03.2012.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO, concernente il Parco nazionale di Manu in Perù, concluso il 25 giugno 2010

Addendum

09.11.2011 09.11.2011 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 30.11.2012 e una 19 marzo 1976 su modifica del piano dei pagamenti.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3901

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Il budget dettagliato è stato adeguato nel quadro del budget globale approvato per questo progetto.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.6 8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il CAS dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011

Complemento n. 1

02.11.2011 20.12.2011 Art. 10 della legge Contributo supplementare per la rete valutazione.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

50 000 franchi Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il CAS dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011

Complemento n. 2

21.09.2012 04.10.2012 Art. 10 della legge Contributo supplementare ai programmi ambientale e statistico federale del 19 marzo 1976 su per il 2012.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

500 000 franchi Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.8

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di sostegno dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa, concluso il 3 luglio 2008

Complemento

04.04.2012 05.07.2011 Art. 10 della legge Proroga fino al 31.03.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3902

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.9

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di sostegno dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa, concluso il 3 luglio 2008

Complemento

30.05.2012 27.04.2012 Art. 10 della legge Proroga fino al 31.12.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.10 Accordo tra la DSC, che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO in Burkina Faso concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso l'8 giugno 2011

Complemento

30.05.2012 23.11.2011 Art. 10 della legge Proroga fino al 31.01.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3903

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.11 Accordo tra la DSC, che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e la FAO in Burkina Faso concernente il progetto «Assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della malnutrizione e degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, attraverso la valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi nel Burkina Faso», concluso l'8 giugno 2011

Complemento

30.05.2012 03.05.2012 Art. 10 della legge Proroga fino al 15.05.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

6 500 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di contributo al processo elettorale in Tunisia, concluso il 27 settembre 2011

Modifica

28.03.2012 28.03.2012 Art. 10 della legge Proroga dell'accordo.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un partenariato pubblico-privato nel settore della microassicurazione di cui fanno parte la DSC, la Zurich Financial Services Group e l'OIL, concluso il 5 febbraio 2007

Addendum

01.03.2012 01.03.2012 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 31.08.2012 e una 19 marzo 1976 su modifica del piano dei pagamenti.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3904

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto di infrastruttura di geodati, concluso il 15 agosto 2011

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Addendum

15.08.2012 15.08.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

L'addendum ridefinisce la proroga della fase fino al 30.03.2013, il ritmo dei versamenti e le condizioni della consegna del rapporto.

­

10.1.15 Accordo tra la Svizzera e il Complemento Laos concernente un contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, concluso il 29 aprile 2009

05.01.2012 05.01.2012 Art. 10 della legge Proroga dell'accordo fino al 30.06.2012 per permettere di federale del 19 marzo 1976 su concludere tutte le attività.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.16 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente l'Iniziativa povertà e ambiente in Laos, concluso il 12 dicembre 2011

Complemento

27.04.2012 27.04.2012 Art. 10 della legge Proroga dell'accordo fino al federale del 30.06.2012 per permettere di 19 marzo 1976 su concludere tutte le attività.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un Fondo per analisi di impatto focalizzate sulla povertà, concluso il 10 dicembre 2010

Complemento

26.03.2012 26.03.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

3905

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2014: i contributi versati al Fondo sono stati più consistenti di quanto previsto ed è stato necessario scaglionare i progetti su un arco di tempo più lungo.

­

10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 9 settembre 2009

Complemento

07.05.2012 07.05.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al fondo fiduciario per l'ordine pubblico in Afghanistan (LOTFA), concluso il 29 settembre 2010

Complemento

29.09.2010 01.04.2012 Art. 10 della legge Modifica della durata: dall'1.10.2010 al 30.09.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia concernente la cooperazione finanziaria e tecnica del progetto «Ardzagank: Medical Units», concluso il 18 giugno 2010

Modifica

24.02.2012 12.01.2012 Art. 10 della legge Proroga dell'accordo dal 24.02.2012 al 31.12.2013.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3906

Adeguamento e armonizzazione del piano finanziario e delle modalità con gli altri finanziatori del progetto.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappre- Addendum sentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale «AGUASAN», concluso il 22 settembre 2008

Data

Entrata in vigore

Base legale

07.03.2012 07.03.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

L'addendum definisce la proroga della fase fino al 31.12.2013 e comprende un ulteriore sostegno al progetto concernente l'acqua e l'igiene negli insediamenti in villaggi e scuole.

11,482 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.22 Accordo tra la Svezia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Canada, il PNUS e la Bolivia, concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'Ufficio del difensore civico in Bolivia, concluso il 1° giugno 2007

Addendum

14.03.2012 14.03.2012 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 31.07.2012.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.23 Accordo tra la Svizzera e il Tagikistan concernente l'attuazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali della valle di Ferghana, concluso il 26 maggio 2008

Complemento n. 3

02.04.2012 02.04.2012 Art. 13 della legge Proroga della validità al 31.12.2012.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

3907

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di riforma dell'approvvigionamento di acqua in Tagikistan, concluso il 18 marzo 2011

Complemento n. 1

02.04.2012 02.04.2012 Art. 13 della legge Proroga della validità al federale del 31.08.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio di coordinamento della DSC a Dushanbe, e l'ufficio dell'UNICEF in Tagikistan concernente un progetto di riforma del diritto penale minorile in Tagikistan, concluso il 7 gennaio 2010

Complemento n. 2

14.04.2012 14.04.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della validità al 31.03.2014 con contemporaneo aumento del contributo di 1.09 milioni di dollari americani per un totale di 2.18 milioni di dollari americani, con piano finanziario aggiornato.

1,09 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il programma per la salute madrebambino, concluso il 12 luglio 2011

Complemento n. 1

26.09.2012 26.09.2012 Art. 13 della legge Aumento del budget e precisazione dell'art. 15 sulla procedura di federale del bando.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

6 235 167 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3908

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente il miglioramento della salute sessuale dei giovani, concluso il 26 settembre 2011

Complemento n. 1

11.06.2012 11.06.2012 Art. 13 della legge Aumento del budget e proroga retroattiva della validità al federale del 31.05.2014.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

1,78 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.28 Accordo tra la DSC ,che agisce per il tramite dell'Ufficio della cooperazione in Burkina Faso, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'attuazione del programma di sostegno alla scolarizzazione di base, concluso il 29 maggio 2009

Complemento

27.08.2012 11.07.2012 Art. 10 della legge Proroga al 31.12.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.29 Accordo quadro tra la Svizzera e l'Ungheria concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Ungheria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007; (RS 0.973.241.81)

Complemento dell'allegato 1

29.05.2012 13.06.2012 Art. 13 della legge I contributi per i temi prioritari federale del sono stati stabiliti definitivamente.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

3909

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.30 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n.1 sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico», concluso il 15 ottobre 2010

31.08.2012 31.08.2012 Art. 13 della legge La validità del progetto è stata prolungata.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n.

sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente il progetto di revisione dei piani di protezione contro le piene per la Tisza superiore, concluso il 21 marzo 2011

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 della legge La validità del progetto è stata prolungata.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n.

sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente le borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° aprile 2009

18.10.2012 18.10.2012 Art. 13 della legge Il budget è stato aumentato di federale del 1,83 milioni di franchi per un 24 marzo 2006 totale di 4,83 milioni di franchi.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

1,83 milioni di franchi

3910

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n. 1 sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di sostegno di un corpo di polizia di prossimità, concluso il 2 luglio 2012

11.08.2012 11.08.2012 Art. 13 della legge L'allegato 2 dell'accordo è stato adeguato alle lievi modiche delle federale del attività progettuali.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.34 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un contributo ad un progetto forestale comunale, concluso il 27 settembre 2007

Complemento

16.07.2012 16.07.2012 Art. 10 della legge Proroga di un anno dell'accordo federale del al 30.06.2013.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

484 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente il Sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 23 ottobre 2008

Complemento all'accordo

23.07.2012 23.07.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

371 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sviluppo dell'energia idroelettrica per uso produttivo», concluso il 27 maggio 2007

Addendum

22.11.2011 22.11.2011 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 30.06.2012.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

3911

Proroga di quattro mesi dell'accordo fino al 31.10.2012 per permettere di concludere tutte le attività e pianificare la nuova fase progettuale.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUSI, nel settore dello sviluppo di cluster di PMI e del promovimento della responsabilità delle imprese sul piano sociale, concluso il 2 dicembre 2004

Addendum

16.12.2011 16.12.2011 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga della fase al 30.06.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Tribunale per le questioni agricole e ambientali, sull'assistenza strategica dello Stato, concluso il 12 maggio 2012

Complemento n. 1

30.09.2012 30.09.2012 Art. 10 della legge Proroga dell'accordo al 31.03.2013 federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il progetto di sviluppo regionale e di decentralizzazione PDCR III, concluso il 1° gennaio 2008

Addendum

08.10.2012 30.09.2012 Art. 10 della legge L'addendum disciplina la proroga federale del della fase al 30.06.2013.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo, concluso il 7 settembre 2010

Addendum

25.10.2012 26.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

3912

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

L'addendum aumenta di 2,9 milioni di dollari americani il contributo al progetto nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo.

Conseguenze finanziarie

2,9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto per migliorare l'efficacia della gestione della migrazione, concluso il 1° giugno 2012

Complemento n. 1

17.09.2012 17.09.2012 Art. 13 della legge Sono stati definiti maggiori federale del dettagli su singole voci del pre24 marzo 2006 ventivo.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione della sicurezza nella circolazione stradale, concluso il 14 giugno 2012

Complemento n. 1

17.09.2012 17.09.2012 Art. 13 della legge È stato stralciato un articolo federale del dell'accordo.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

Complemento n. 1

25.06.2012 25.06.2012 Art. 13 della legge Aumento del budget di 3,976 milioni di franchi.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

3,976 milioni di franchi

3913

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polaccosvizzero», concluso il 16 dicembre 2009

Complemento n. 5

31.08.2012 31.08.2012 Art. 13 della legge È stato aggiornato il corso dei cambi.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania, concluso il 9 agosto 2011

Complemento n. 1

21.08.2012 21.08.2012 Art. 13 della legge Sono state precisate singole voci federale del del preventivo.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Malta, rappresentata dalla divisione competente in seno all'Ufficio del Primo ministro, concernente il progetto «Installazione di un apparecchio per la tomografia a emissione di positroni (PET) per la diagnosi del cancro» nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'11 giugno 2010

Scambio di lettere

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

3914

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Il progetto è stato prorogato fino al 31.05.2013.

Il budget complessivo è stato ridotto benché il contributo della Svizzera resti invariato. Il cofinanziamento ammonta ora all'85 per cento (prima: 72,8 %).

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il Fondo ONG nel quadro del contributo all'allargamento, concluso il 21 luglio 2010

Complemento n. 2

16.10.2012 16.10.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

10.1.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012

Scambio di note

14.05.2012 14.05.2012 Art. 13 della legge Ridistribuzione dei fondi federale del all'interno del preventivo appro24 marzo 2006 vato.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

10.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappre- Scambio di note sentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma delle borse di studio nel quadro del contributo all'allargamento, concluso il 5 luglio 2010

3915

Entrata in vigore

Base legale

03.07.2012 03.07.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Il budget è stato aumentato di 1,585 milioni di franchi permettendo il finanziamento di ulteriori progetti parziali.

1,585 milioni di franchi

Nell'allegato 1 dell'accordo è stato disposto che le domande per una borsa di studio possono essere d'ora in poi inoltrate due volte all'anno.

­

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Modernizzazione dell'apparato giudiziario in Lettonia», concluso il 25 giugno 2009

Scambio di note

10.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lituania per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 10 febbraio 2009 10.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lituania per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 10 febbraio 2009

3916

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

29.06.2012 29.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il progetto è stato prolungato di un anno fino al 30.06.2013. I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget approvato e sono stati adeguati il rapporto e il piano dei versamenti.

­

Scambio di note

14.05.2012 14.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget approvato conformemente alle esigenze dei progetti convalidati.

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Scambio di note

10.01.2012 10.01.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget approvato conformemente alle esigenze dei progetti convalidati.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma «Ricerca e sviluppo» nel quadro del contributo all'allargamento, concluso il 14 dicembre 2010

Scambio di note

09.10.2012 09.10.2012 Art. 13 della legge Nell'allegato 4 è stata adeguata la Logframe-Matrix.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle cure in perinatologia e neonatologia, concluso il 20 dicembre 2011

Scambio di note

08.05.2012 08.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nell'allegato 2 è stato adeguato l'elenco con gli articoli da acquistare. Nell'allegato 4 è stata adeguata la Logframe-Matrix.

­

10.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto «Sostegno alla Romania per l'adesione a Schengen», concluso il 13 ottobre 2010

Scambio di note

18.06.2012 18.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il progetto è stato prolungato fino al 31.12.2012. Nel quadro del budget approvato sono finanziate ulteriori attività.

­

3917

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia», concluso il 29 settembre 2009

Complemento

07.08.2012 07.08.2012 Art. 13 della legge Ridistribuzione dei fondi federale del all'interno del budget approvato.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.57 Accordo tra la Svizzera e l'Estonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Estonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007, (RS 0.973.233.41)

Complemento n. 2

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 della legge Nell'allegato 1 è stata ridefinita la federale del distribuzione dei fondi tra i 24 marzo 2006 singoli settori tematici.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto «Protezione delle frontiere esterne», concluso il 28 maggio 2009

Complemento n. 1

10.02.2012 10.02.2012 Art. 13 della legge La validità del progetto è stata prorogata fino al 31.12.2014.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

3918

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero di giustizia, concernente il progetto «Protezione delle frontiere esterne», concluso il 28 maggio 2009

Complemento n. 2

15.10.2012 15.10.2012 Art. 13 della legge Ridistribuzione dei fondi federale del all'interno del budget approvato.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009

Complemento

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 della legge Il budget del progetto è stato federale del aumentato di 393 337 franchi.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

393 337 franchi

10.1.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera all'Estonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009

Complemento

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 della legge Il credito è stato ridotto di federale del 150 000 franchi a 85 000 franchi.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

3919

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estornia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia», concluso il 29 settembre 2009

Primo complemento

01.02.2012 01.02.2012 Art. 13 della legge La durata del progetto è stata federale del prorogata fino al 31.05.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno, concernente il progetto «Numeri d'emergenza», concluso il 25 febbraio 2010

Primo complemento

28.02.2012 28.02.2012 Art. 13 della legge La durata del progetto è stata prorogata fino al 31.05.2013.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Rafforzamento della protezione contro gli incendi», concluso il 30 novembre 2010

Complemento

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 della legge Il budget è stato aumentato di federale del 404 425 franchi.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

404 425 franchi

3920

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Rafforzamento della protezione contro gli incendi», concluso il 30 novembre 2010

Complemento

05.11.2012 05.11.2012 Art. 13 della legge Il progetto è stato prorogato fino federale del al 31.12.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

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10.1.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'installazioni di riconoscimento di targhe numeriche nei posti di dogana dei porti estoni, concluso il 25 aprile 2011

Complemento

07.06.2012 07.06.2012 Art. 13 della legge Il budget è stato aumentato di federale del 120 000 franchi.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

120 000 franchi

10.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani, concluso il 3 agosto 2011

Complemento

07.08.2012 07.08.2012 Art. 13 della legge Ridistribuzione dei fondi federale del all'interno del budget approvato.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

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3921

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011

Complemento n. 1

02.11.2011 20.12.2011 Art. 10 della legge Contributo supplementare per la rete valutazione.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

50 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2011 e 2012 per il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, concluso il 7 gennaio 2011

Complemento n. 2

21.09.2012 04.10.2012 Art. 10 della legge Contributo supplementare ai programmi per l'ambiente e la federale del 19 marzo 1976 su statistica per il 2012.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE relativo a un contributo al «Workshop on Results and Mutual Accountability», tenutosi dal 21 al 23 novembre 2012 in Benin

Complemento n. 3

09.11.2012 14.11.2012 Art. 10 della legge Contributo supplementare al workshop in Benin.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

18 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3922

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto democratico per gli affari internazioni a Washington relativo al progetto sul sostegno al rafforzamento delle capacità del Parlamento della Macedonia per le questioni legislative, concluso il 3 aprile 2009

Complemento n. 2

30.08.2012 01.09.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Con il secondo complemento l'importo è stato ridotto a 1,149 milioni di franchi a causa delle minori attività pianificate e dei ritardi nell'attuazione.

10.1.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto democratico per gli affari internazioni a Washington relativo al progetto sul sostegno al rafforzamento delle capacità del Parlamento della Macedonia per le questioni legislative, concluso il 3 aprile 2009

Complemento n. 2

21.12.12

21.12.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) Art. 13 cpv. 2

Con il secondo complemento il contributo è stato aumentato a 1,384 milioni di franchi a causa dell'ampliamento delle attività e della proroga della durata dell'accordo di sei mesi.

10.1.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS relativo alla gestione dei rifiuti biodegradabili nella regione di Prespa, concluso il 29 novembre 2010

Complemento n. 1

12.12.12

12.12.2012 Art. 13 della legge Con il complemento l'accordo è federale del prorogato fino al 31.05.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

3923

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

340 198 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

10.1.74 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia concernente il progetto di sostegno alla costituzione di un istituto parlamentare in Macedonia, concluso il 17 maggio 2010

Complemento

06.12.12

10.1.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS) concernente il progetto di sostegno al censimento della popolazione in Kosovo, concluso l'8 dicembre 2010.

10.1.76 Accordo tra la DSC e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, dell'economia forestale e dello sviluppo rurale, relativo al progetto «Promozione dell'orticoltura in Kosovo», concluso il 26 gennaio 2011

3924

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.12.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Con il complemento le disposizioni del memorandum d'intesa concernenti la procedura di selezione del personale dell'istituto parlamentare sono modificate e la durata è prorogata fino al 31.12.2014.

­

Complemento n. 1

22.07.2012 22.07.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata fino al 31.12.2014 con contemporaneo aumento del contributo a un importo totale di 1,825 milioni di franchi, con piano di pagamento del contributo per l'attuazione del progetto «Censimento della popolazione e degli alloggi nel Kosovo» e anche del censimento dell'agricoltura.

625 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento n. 1

13.03.2012 13.03.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata fino al 31.12.2012 con simultaneo aumento del contributo a un importo totale di 3,9 milioni di franchi

1,3 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alle amministrazioni e alle autorità comunali e al decentramento ­ LOGOS, concluso il 15 dicembre 2010

Complemento n. 1

10.1.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le infrastrutture d'approvvigionamento idrico e d'evacuazione delle acque di scarico nelle zone rurali, concluso il 2 dicembre 2011 10.1.79 Accordo tra la DSC e l'IFRC relativo al programma comune per l'inclusione dei Rom e di gruppi marginalizzati grazie all'istruzione, concluso il 1° gennaio 2009

3925

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.06.2012 06.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata fino al 31.12.2012 con contemporaneo aumento del contributo a un importo totale di 4,8 milioni di franchi

1,65 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento n. 1

03.05.2012 03.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga della durata fino al 31.12.2013 con contemporaneo aumento del contributo a un importo totale di 4,8 milioni di franchi

2,55 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento n. 3

04.04.2012 04.04.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'art. 1. disciplina l'allestimento dei rapporti; l'art. 2 disciplina le modalità di pagamento; l'art. 3 proroga la durata del programma.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.80 Accordo tra la DSC e la Serbia Complemento n. 5 relativo al progetto «Sostegno al miglioramento dell'inclusione sociale in Serbia», concluso il 1° luglio 2009

28.09.2012 28.09.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'art. 1. disciplina l'allestimento dei rapporti; l'art. 2 disciplina le modalità di pagamento; l'art. 3 proroga la durata del programma.

­

10.1.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sostegno all'Agenzia del Kosovo per la proprietà, concluso il 24 giugno 2011

09.11.2012 09.11.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento del contributo a un importo totale di 1,319 milioni di euro (aumento di 89 000 euro), per la copertura del deficit di bilancio 2012 dell'Agenzia del Kosovo per la proprietà.

89 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Complemento n. 1

10.1.82 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n. 2 sentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di sostegno della riforma del diritto penale minorile in Bosnia e Erzegovina, concluso il 1° ottobre 2010

22.11.2012 22.11.2012 Art. 13 della legge Con il complemento la durata del contratto viene prorogata fino al federale del 30.06.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 14 dicembre 2010

20.12.2012 20.12.2012 Art. 10 della legge Proroga della durata del contratto fino al 31.05.2013.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3926

Complemento

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF, concernente il contributo alla pubblicazione «Migrazione, giovani e diritti umani», edito dal Gruppo sulle migrazioni globali, concluso il 18 luglio 2012

Addendum

20.12.2012 20.12.2012 Art. 10 della legge Proroga della durata del contratto fino al 10.05.2013 e aumento del federale del 19 marzo 1976 su budget.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10 700 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.85 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali nello Yemen», concluso il 30 maggio 2011

Addendum

16.11.2012 16.11.2012 Art. 10 della legge Proroga della durata del contratto federale del fino al 31.12.2013.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

10.1.86 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Protezione degli impiegati domestici migranti: collaborazione con il Ministero libanese del lavoro», concluso il 4 aprile 2011

Addendum

02.11.2012 02.11.2012 Art. 10 della legge Proroga della durata del contratto fino al 31.12.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3927

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.87 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un contributo al progetto «Migliorare le basi statistiche in vista della loro utilizzazione nella definizione di politiche e nella promozione di una politica in materia di mercato del lavoro e di migrazioni professionali nello Yemen», concluso il 30 maggio 2011

Addendum

18.10.2012 18.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.1.88 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2011, concluso il 13 settembre 2011

10.1.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentata dal DFID, e la Svezia, rappresentata dalla SIDA, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci al mercato sistemici in favore dei poveri, concluso il 17 novembre 2010

3928

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Proroga della durata del contratto fino al 30.11.2014 e modifica del nome del progetto in «Strategia regionale per la difesa della Convenzione 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici negli Stati arabi».

­

Addendum

03.08.2012 03.08.2012 Art. 10 della legge Proroga della durata del contratto fino al 31.12.2012.

federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

Addendum

12.12.2012 12.12.2012 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga federale del della fase fino al 31.12.2012.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.90 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n. 1 sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero dello sviluppo nazionale, concernente un sistema di previsione delle piene per la Tisza superiore, concluso il 2 febbraio 2011

13.11.2012 13.11.2012 Art. 13 della legge Il termine del progetto è stato prorogato fino al 28.02.2013.

federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.91 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati», concluso l'8 dicembre 2010

Complemento n. 1

25.06.2012 25.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

1,7 milioni di franchi

10.1.92 Accordo quadro tra la Svizzera e il Governo della Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Ceca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007; (RS 0.973.274.31)

Scambio di note

11.06.2012 11.06.2012 Art. 13 della legge Nell'allegato 1 sono stati adattati federale del gli importi dei singoli settori in 24 marzo 2006 base alla clausola di flessibilità.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

3929

Il credito del progetto è stato aumentato di 1,7 milioni di franchi. I criteri per la presentazione dei progetti sono stati modificati in modo da favorire una più ampia gamma di proposte nella seconda tornata della procedura di selezione del progetto.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Complemento

26.04.2012 26.04.2012 Art. 13 della legge Nell'allegato 1 sono stati adattati federale del gli importi dei singoli settori in 24 marzo 2006 base alla clausola di flessibilità.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

Scambio di note 10.1.94 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007; (RS 0.973.269.11)

21.05.2012 21.05.2012 Art. 13 della legge Nell'allegato 1 sono stati adattati federale del gli importi dei singoli settori in 24 marzo 2006 base alla clausola di flessibilità.

sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto d'installazioni di riconoscimento di targhe numeriche nei posti di dogana dei porti estoni, concluso il 25 aprile 2011

17.12.2012 17.06.2012 Art. 13 della legge La durata è stata prorogata fino al federale del 31.03.2013.

24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.1.93 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Slovacca concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Slovacca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007; (RS 0.973.269.01)

3930

Complemento

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Complemento 10.1.96 Accordo tra la Svizzera e la Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007; (RS 0.973.264.92)

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nell'allegato 1 è stata definita in maniera esaustiva la suddivisione dei mezzi per i singoli settori.

Nell'allegato 3 è stata inserita una categoria di progetto supplementare.

­

10.1.97 Accordo tra la Svizzera, rappre- Complemento n. 1 sentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Ufficio dello sviluppo nazionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati e gemellaggi tra città», concluso il 15 dicembre 2010

07.12.2012 07.12.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il budget è stato aumentato di 1 milione di franchi a 4 milioni di franchi. La durata del progetto è stata prorogata fino al 31.3.2015.

La composizione degli organi atti a valutare e approvare i singoli progetti è stata modificata.

1 milione di franchi

15.10.2012 15.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'accordo fino al 30.11.2012 per coprire il ritardo nella pianificazione della fase successiva del progetto.

­

10.1.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente un contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, concluso il 29 aprile 2009

3931

Complemento

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e il Laos concernente il versamento di un contributo volto a migliorare i sistemi di produzione agricola basati sulla coltura del riso, concluso il 23 ottobre 2008

Complemento

17.10.2012 17.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.1.100 Accordo tra la Svezia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi, la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Canada, il PNUS e la Bolivia concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 1° giugno 2007

Addendum

02.07.2012 02.07.2012 Art. 10 della legge L'addendum disciplina la proroga federale del della fase al 31.08.2012.

19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.1.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la gestione del fondo anticorruzione, concluso il 22 marzo 2011

Addendum

28.03.2012 28.03.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

3932

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Termine del contratto prorogato di sei mesi fino al 31.03.2013 per poter concludere attività di progetto in ritardo e aumento del budget.

41 262 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

L'addendum definisce la proroga della fase fino al 30.06.2012 e aumenta il contributo al fondo anticorruzione.

­

109 300 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Norvegia e il PNUS concernente il Fondo anti-corruzione, concluso il 25 marzo 2010

Addendum

02.04.2012 02.04.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'addendum disciplina il cofinanziamento supplementare di 109 300 dollari americani per coprire le spese amministrative per le istituzioni da creare e proroga il termine del contratto al 30.06.2012.

109 300 dollari americani

10.1.103 Scambio di lettere del 13/26 luglio 1979 tra il DFAE e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo su i privilegi e le immunità del Fondo in Svizzera (RS 0.192.122.972.0)

Scambio di lettere (RU 2012 2025)

17.02 2012 01.05.2012 Art. 26 cpv. 2 lett. a legge sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12)

Introduzione dei numeri 3bis e 3ter (esenzione in Svizzera dalle imposte indirette e dai tributi doganali, inclusa l'imposta sul valore aggiunto).

­

10.1.104 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 dicembre 2010

Modifica

26.03.2012 01.06.2012 Art. 100 LStr.

La Svizzera non rappresenta più gli interessi della Slovenia in materia di visti a Montevideo (Uruguay).

­

10.1.105 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 1° marzo 2010

Modifica

10.04.2012 16.04.2012 Art. 100 LStr.

La Svizzera non rappresenta più gli interessi dell'Ungheria in materia di visti a Kuala Lumpur (Malesia).

­

3933

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.06.2012 01.07.2012 Art. 100 LStr.

La Svizzera rappresenta gli interessi dell'Ungheria in materia di visti a Quito (Ecuador) e a Wellington (Nuova Zelanda).

L'Ungheria rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Chongqing (Cina).

­

10.1.107 Accordo del 29 gennaio 2010 Modifica relativo al Trattato tra la Confe- (RU 2012 4101) derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein; (RS 0.641.751.411)

27.06.2012 01.07.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. b LOGA

Adozione da parte del Liechtenstein delle disposizioni svizzere relative alla sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 delle automobili.

­

10.1.108 Accordo del 29 gennaio 2010 Scambio di note relativo al Trattato tra la Confe- (RU 2013 339) derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein; (RS 0.641.751.411)

20.12.2012 20.12.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. b LOGA

Disposizioni transitorie in prospettiva della modifica dell'accordo in seguito alla legislazione svizzera sulla tassa sul CO2 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

­

10.1.109 Accordo tra la Svizzera, rappre- Decisione sentata dal DFAE, operante tramite la DSU, e l'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo (UNIDIR), concernente il contributo al progetto di riduzione della rapidità operativa di armi nucleari: il prossimo passo nel disarmo nucleare, concluso il 25 aprile 2012

10.10.2012 10.10.2012 Art. 8 della legge Aumento del contributo della federale del Svizzera di 1 956 dollari america19 dicembre 2003 ni a 33 457 dollari americani.

su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

10.1.106 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 1° marzo 2010

3934

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Modifica

Entrata in vigore

Base legale

1 956 dollari americani

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Aumento del contributo della Svizzera di 40 000 dollari americani a un totale di 340 000 dollari americani e proroga del termine di scadenza del contratto al 31.01.2013.

40 000 dollari americani

10.1.110 Accordo tra la Svizzera, rappre- Decisione sentata dalla DSU, e il PNUS concernente il progetto Gestione dell'informazione sugli autori presunti di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nella Repubblica democratica del Congo (RDC), concluso il 18 agosto 2011

19.09.2012 07.11.2012 Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

10.1.111 Accordo tra la Svizzera, rappre- Decisione sentata dalla DSU e il Global Forum on Migration and Development (GFMD), rappresentato dalla Repubblica di Mauritius concernente il contributo al GFMD, concluso il 2 febbraio 2012

21.09.2012 21.09.2012 Art. 8 della legge Aumento del contributo della Svizzera di 5 000 franchi a un federale del 19 dicembre 2003 totale di 145 000 franchi.

su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

5 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 7 giugno 2011

13.04.2012 13.04.2012 Art. 10 della legge L'addendum definisce la proroga della fase fino al 31 dicembre federale del 19 marzo 1976 su 2012.

la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

­

3935

Addendum

10.1.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il programma di formazione professionale «Miglioramento delle qualifiche professionali dei giovani in Nicaragua», concluso il 5 luglio 2007

Addendum

31.07.2012 31.07.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'addendum definisce la proroga della fase fino al 31 dicembre 2012 e aumenta il contributo al fondo anticorruzione di 222 000 dollari americani.

222 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di tecnologia (INATEC), concernente il programma di formazione professionale « Miglioramento delle qualifiche professionali dei giovani in Nicaragua», concluso il 1° luglio 2007

Addendum

14.08.2012 14.08.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'addendum definisce la proroga della fase fino al 30 novembre 2012 e aumenta il contributo di 330 000 dollari americani.

330 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3936

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.2.1

Complemento al contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Modifica

03.07.2012 03.07.2012 Art. 16j della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1)

3937

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Adattamento dei contributi a beneficio della Svizzera per l'anno 2011.

­

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.1

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid durante la 26esima riunione straordinaria

09.10.2012 01.01.2013 Art. 10 par. 4 lett. b dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Nizza il 15 giugno 1957 (RS 0.232.112.2); Art. 10 par. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3); Art. 10 par. 2 n. iii del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid (RS 0.232.112.4)

3938

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Modifica delle regole 7.3)b), 24.2)a)i) e 40.5) per tenere conto del ritiro della notifica da parte della Svezia secondo la precedente regola 7.1) e del termine del periodo transitorio concernente il trasferimento delle dichiarazioni sulla concessione di protezione secondo la regola 18ter.1).

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.2

Regolamento d'esecuzione relativo al Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (STLT) (RS 0.232.112.11)

Decisione dell'Assemblea del STLT nel corso della seconda sessione straordinaria

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.4

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

3939

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.10.2012 09. 10.2012 Artt. 22 par.1 lett.

b, 23 par. 2 lett. i e art. 23 par. 6 del STLT del 27 marzo 2006 (RS 0.232.112.11)

Approvazione del modello rivisto del formulario internazionale n. 1 del STLT in seguito alla modifica della regola 3 del regolamento d'esecuzione relativo al STLT che introduce modalità specifiche per la rappresentazione di marchi non tradizionali.

­

Decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (RU 2013 929)

27.06.2012 01.04.2013 Art. 33 par.1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo rivista a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Regola 53 (3): Documenti di priorità. Una traduzione in una delle lingue ufficiali.

­

Decisione dell'Assemblea del PCT (RU 2013 823)

09.10.2012 01.01.2013 Art. 58 par. 2 del Trattato del 19 giugno 1970 sulla PCT (RS 0.232.141.1)

Regola 4.15: firma della richiesta, regola 51bis: esigenze nazionali ammesse, regola 53: richiesta di esame preliminare internazionale, regola 90bis: ritiri.

­

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.4.1

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato

13.11.2012 01.01.2013 Art. 11 par.1 lett. a e b della Convenzione

3940

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Ammesso Formoterol per inalazione fino a 54 µg/giorno, alcune modifiche nella classificazione delle sostanze e ridefinizione di alcune manipolazioni ematiche.

­

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.5.1

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

Decisione n.

3/2012 del Comitato congiunto UE-AELS (RU 2013 81 383)

10.5.2

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

10.5.3

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.06.2012 01.07.2012 Art. 15 par. 3 lett. a e c della Convenzione

Adattamenti tecnici nell'allegato III per l'adesione della Croazia.

­

Decisione n.

4/2012 del Comitato congiunto UE-AELS (RU 2013 827)

26.06.2012 01.12.2012 Art. 15 par. 3 lett. a e c della Convenzione

Adattamenti tecnici nell'allegato III per l'adesione della Turchia.

­

Accordo del 25 giugno 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (RS 0.631.242.05)

Decisione n.

1/2011 del Comitato congiunto facilitazione e sicurezza doganali

11.09.2012 12.09.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Adozione del Regolamento interno per il Comitato congiunto e costituzione di un Gruppo di esperti.

­

10.5.4

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Modifiche (RU 2012 4503)

03.02.2011 13.09.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Modifica degli artt. 1, 8, 10 e 11 concernenti le definizioni, il rilascio dei libretti TIR e la responsabilità delle associazioni garanti.

­

10.5.5

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Modifiche (RU 2012 4567)

03.02.2011 13.09.2012 Art. 241 n. 8 OD (RS 631.01)

Modifica dell'Allegato 6 (Note esplicative).

­

3941

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.5.6

Trattato del 28 ottobre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.295.142)

Accordo (RU 2012 4147)

12.07.2012 17.08.2012 Art. 1 del Trattato del 28 ottobre 1994 (RS 0.641.295.142)

3942

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Revisione totale del Trattato del 28 ottobre 1994.

­

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; (RS 0.916.026.81)

Decisione n.

1/2012 del Comitato misto per l'agricoltura (RU 2012 3263)

10.6.2

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; (RS 0.916.026.81)

10.6.3

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.05.2012 04.05.2012 Art. 177a cpv. 2 LAgr

Nuova strutturazione dell'allegato 7 per armonizzarlo con gli altri accordi internazionali conclusi dall'UE in materia di prodotti vitivinicoli; modifica delle appendici (aggiornamento delle denominazioni protette e degli elenchi delle disposizioni legislative).

­

Decisione n.

2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura (RU 2012 3385)

03.05.2012 04.05.2012 Art. 177a cpv. 2 LAgr

Modifica delle appendici dell'allegato 8 (aggiornamento delle denominazioni controllate e degli elenchi delle disposizioni legislative in materia di bevande spiritose).

­

Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto (RS 0.632.313.211)

Decisione n.

1/2012 del Comitato misto

03.05.2012 13.07.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifiche al Protocollo A sui prodotti agricoli trasformati.

­

10.6.4

Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto (RS 0.632.313.211)

Decisione n.

2/2012 del Comitato misto

03.05.2012 01.05.2013 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifiche al Protocollo B sulle regole d'origine e sui metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.5

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione n.

1/2012 del Comitato misto SvizzeraUE (RU 2012 2561)

15.03.2012 24.03.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Aggiornamento dei prezzi di ­ riferimento nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo.

3943

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.6

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Decisione n.

1/2012 del Comitato misto (RU 2012 2345)

10.6.7

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

10.6.8

10.6.9

3944

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.03.2012 01.04.2012 Art. 7a cpv. 2 LOGA

Aggiornamento dell'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

150,72 milioni di franchi.

+ 10,2 milioni di franchi una tantum

Decisione n.

1/2012 del Consiglio (RU 2012 4873)

02.07.2012 02.07.2012 Art. 177a cpv. 2 LAgr

Modifica delle appendici dell'allegato E (sementi) (aggiornamento della legislazione vigente, autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione e elenco dei Paesi terzi).

­

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n.

1/2012 del comitato nominato dall'allegato I

23.04.2012 23.04.2012 Art. 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)

Modifiche dell'articolo 3 e dell'appendice 1 dell'allegato I sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità.

­

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n.

2/2012 del comitato nominato dall'allegato I

10.10.2012 10.10.2012 Art. 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)

Modifiche dell'appendice 1 dell'allegato I sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità.

­

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.10 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n.

3/2012 del comitato nominato dall'allegato I

29.11.2012 29.11.2012 Art. 14 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)

Modifiche dell'articolo 3 e dell'appendice 1 dell'allegato I sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità.

­

10.6.11 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Decisione n.

1/2012 del Comitato misto

17.12.2012 17.12.2012 Art. 10 cpv. 4 e 5, art. 18 cpv. 2 dell'Accordo

Modifica dell'allegato I, capitolo 3 (Giocattoli) e integrazione di un nuovo capitolo 20 (Esplosivi per scopi civili).

­

10.6.12 Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Svizzera e il Messico (RS 0.632.315.631.11)

Protocollo (RU 2012 4385)

11.10.2011 01.09.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica dell'art. 11 dell'allegato III dell'Accordo agricolo.

­

10.6.13 Accordo tra la Svizzera e il Kosovo concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Support to Water Task Force», concluso il 7 ottobre 2008

Addendum n. 1

07. 8.2012 07. 8.2012

Proroga del termine del contratto fino al 31.12.2012 e aumento del preventivo.

137 050 euro

3945

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Art. 13 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.14 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», concluso il 18 dicembre 2009

Addendum n. 1

10.02.2012 10.02.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo e introduzione di nuove attività.

3,68 milioni di franchi

10.6.15 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso il 3 ottobre 2008

Addendum n. 1

15.10.2012 15.10.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga del termine dell'accordo fino al 30.06.2014

­

10.6.16 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente il prestito per il progetto «Micro Lending Programme», concluso il 21 giugno 2011

Scambio di note

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica degli artt. 3 e 4 e degli 444 078 allegati 3 e 6. Aumento del franchi contributo (nuovo contributo: 7 923 078 franchi).

10.6.17 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso l'11 agosto 2009

Scambio di note

06.03.2012 06.03.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica degli artt. 3 e 9 e degli ­ allegati 3, 4 e 5. Riduzione del contributo (nuovo contributo: 1 867 891 franchi).

3946

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.18 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso l'11 agosto 2009

Scambio di note

14.06.2012 14.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art. 3 e degli allegati 3 e 5. Riduzione del contributo (nuovo contributo: 1 533 827 franchi).

­

10.6.19 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso 23 gennaio 2009

Scambio di note

04.06.2012 04.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'art. 3 e dell'allegato 3. Riduzione del contributo (nuovo contributo: 1,8 milioni di franchi).

­

10.6.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Slovacca concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 16 dicembre 2009

Scambio di note

22.03.2012 22.03.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica degli artt. 1 e 2.

Riduzione del contributo (nuovo contributo: 552 070 franchi).

­

10.6.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico concernente un aiuto budgetario per gli anni 2010­2012, concluso il 30 luglio 2010

Complemento

18.05.2012 18.05.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero per il 2012.

3,75 milioni di franchi

3947

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.22 Accordo tra la Svizzera e il Mozambico concernente il sostegno del think-tank per studi e analisi politiche del ministero per la pianificazione e lo sviluppo, concluso il 29 giugno 2007

Complemento

22.11.2012 22.11.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Autorizzazione dell'uso di fondi non ancora pagati del preventivo del progetto per finanziare attività di ricerca aggiuntive fino alla fine del 2013.

397 200 dollari americani

10.6.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, concluso il 10 novembre 2010

Complemento n. 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 09.01.2016, adeguamento del periodo per l'audit intermedio, del momento per il trasferimento dei rapporti intermedi e adattamento del piano di aggiudicazione degli appalti pubblici

­

10.6.24 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente il progetto di controllo e di miglioramento della qualità dell'aria, concluso il 20 gennaio 2011

Complemento n. 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2014 e introduzione di un audit intermedio nel 2013.

­

10.6.25 Accordo tra la Svizzera e l'Ungheria concernente il progetto di controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle del Danubio, concluso il 20 gennaio 2011

Complemento n. 1

07.05.2012 07.05.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 19.04.2015 e introduzione di un audit intermedio nel 2013.

­

3948

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-AbaújZemplén, concluso il 10 novembre 2010

Scambio di note, modifica degli artt.

10 e 23 e dell'allegato 3

10.6.27 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente un aiuto budgetario per il periodo 2009­2011, concluso il 18 febbraio 2009

10.6.28 Accordo tra la Svizzera e la Romania concernente un aiuto finanziario, concluso il 26 novembre 1992

3949

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.12.2012. 20.12.2012. Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga del termine dell'accordo fino al 30.06.2016.

­

Complemento

22.10.2012 22.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'accordo per garantire l'aiuto budgetario nel 2012.

6 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

Scambio di note

21.12.2012 21.12.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga del termine fino al 31.12.2012.

­

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il cofinanziamento del «Poverty Reduction Support Credit for Vietnam», concluso il 14 dicembre 2009

Complemento

20.06.2012 20.06.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine fino al 30.06.2014, modifica dell'obiettivo di sviluppo del progetto.

­

10.6.30 Accordo tra la Svizzera e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario per finanziare e assicurare i rischi di catastrofe, concluso il 21 giugno 2011

Complemento

15.06.2012 15.06.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero al fondo fiduciario per finanziare e assicurare i rischi di catastrofe.

1,395 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.31 Accordo tra la Svizzera e la Banca mondiale concernente il fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione di rischi, concluso il 21 giugno 2011

Complemento

03.07.2012 03.07.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero al fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione di rischi.

840 000 dollari americani

10.6.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il «Central Asia Energy-Water Develop-ment Program», concluso il 24 aprile 2010 ­ TF n. 071423

Complemento

19.06.2012. 19.06.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga del termine fino al 15.02.2013.

3950

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.33 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il «Central Asia Energy-Water Development Program», concluso il 24 aprile 2010

Complemento

10.6.34 Accordo amministrativo tra la Svizzera e l'International Finance Corporation concernente il finanziamento del progetto «ESMID LAC», concluso il 12 ottobre 2010

10.6.35 Accordo tra la Svizzera, il BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», concluso il 23 aprile 2009

3951

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.02.2013 15.02.2013 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Precisazione delle modalità del trasferimento di denaro dalla SECO alla BM.

­

Complemento

30.04.2012 30.04.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine.

­

Complemento

10.04.2012 30.04.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo della Svizzera al Multi-Donor Treuhandfonds Schulden- FacilityManagement.

2 milioni di dollari americani

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.36 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il fondo fiduciario dei Paesi donatori sulla gestione delle spese pubbliche e del processo di apprendimento grazie al sostegno e allo scambio di informazioni con i Paesi partner (PEMPAL) in Europa e in Asia centrale, concluso il 22 gennaio 2007

Complemento

10.6.37 Accordo del 31 gennaio 2007 tra la Svizzera e la BIRS concernente un fondo fiduciario dei Paesi donatori per una rete di rappresentanti governativi allo scopo di incentivare lo scambio di esperienze riguardo alle riforme nell'amministrazione finanziaria pubblica (PEM PAL) in Europa e nell'Asia centrale 10.6.38 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario dei Paesi donatori dell'iniziativa sulle riforme e sul consolidamento nel settore finanziario, concluso il 29 agosto 2007

3952

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.06.2012 12.06.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero al fondo fiduciario.

1 milione di franchi

Complemento

19.12.2012 19.12.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del contributo svizzero.

4 milioni di franchi

Complemento

21.9.2012

Proroga del termine fino al 31.12.2014.

­

21.9.2012

Base legale

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.39 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario dei Paesi donatori dell'iniziativa sulle riforme e sul consolidamento nel settore finanziario, concluso il 29 agosto 2007

Complemento

21.9.2012

21.9.2012

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine fino al 31.12.2014.

­

10.6.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla «Anti-Corruption Network (ACN)» per l'Europa dell'EST e l'Asia centrale, concluso l'11 gennaio 2010

Modifica dell'accordo

02.02.2012 02.02.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Contributo supplementare alle attività ACN per il 2012.

325 000 euro

10.6.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) durante la crisi finanziaria, concluso il 9 aprile 2010

Complemento

24.10.2012 24.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine dell'accordo fino al 31.12.2016.

­

3953

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno a strutture pubblico-private e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica di PPIAF durante la crisi finanziaria ­ TF N. 053980, concluso il 13 giugno 2006

Complemento

12.04.2012. 12.04.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine dell'accordo fino al 31.12.2016.

10.6.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il sostegno, la consulenza e l'assistenza tecnica alle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati (PPIAF) per i Paesi a reddito medio, concluso il 14 marzo 2010 ­ TF n. 071453

Complemento

24.10.2012 24.10.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine dell'accordo fino al 31.12.2016.

10.6.44 Accordo del 29 agosto 2007 tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario di Paesi donatori per il sostegno alle riforme del settore finanziario in Paesi a reddito medio

Complemento

11.12.2012 11.12.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Rinnovo del contributo svizzero 7,5 milioni di all'iniziativa di riforma del franchi settore finanziario «FIRST».

3954

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

­

N.

Forma/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.45 Accordo del 29 agosto 2007 tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario di Paesi donatori per il sostegno alle riforme del settore finanziario in Paesi a reddito basso

Complemento

11.12.2012 11.12.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Rinnovo del contributo svizzero 7,5 milioni di all'iniziativa di riforma del franchi settore finanziario «FIRST».

10.6.46 Accordo tra la Svizzera il BIRS e l'IDA concernente il «MultiDonor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», concluso il 23 aprile 2009

Complemento

10.11.2012 10.11.2012 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga del termine fino al 31.12.2014.

­

10.6.47 Accordo del 14 luglio 2010 tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario per il sostegno tecnico del controllo finanziario (Chamber of Accounts) in Azerbaigian

Complemento

19.12.2012 28.12.2012 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2015.

­

10.6.48 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», concluso il 19 novembre 2009

Complemento

07.01.2012 07.01.2013 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2014.

­

3955

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.1

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621)

Modifiche

10.7.2

Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 791­821/832­862 MHz, concluso il 26 novembre 2010

10.7.3

Accordo tra le Amministrazioni della Svizzera, della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 2500­2690 MHz, concluso il 26 novembre 2010

3956

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.10.2012 01.01.2013 Art. 106 LCStr

Modifica degli allegati concernenti varie disposizioni del diritto dei trasporti il cui recepimento è indispensabile per il trasporto internazionale delle merci pericolose.

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Modifiche

05.09.2012 05.09.2012 Art. 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)

Modifica al capitolo 3 (Requisiti tecnici). Le modifiche riguardano l'adattamento dei valori limite dell'intensità del campo. I valori sono stati modificati in maniera tale che siano in armonia con le raccomandazioni internazionali e con i valori lungo i territori di confine dei Paesi limitrofi restanti.

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Modifiche

05.09.2012 05.09.2012 Art. 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)

Modifica al capitolo 3 (Requisiti tecnici). Le modifiche riguardano l'adattamento dei valori limite dell'intensità del campo. I valori sono stati modificati in maniera tale che siano in armonia con le raccomandazioni internazionali e con i valori lungo i territori di confine dei Paesi limitrofi restanti.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.4

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto (RU 2012 3699)

10.7.5

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

10.7.6

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.05.2012 15.05.2012 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato dell'accordo concernente le norme applicabili nel settore della sicurezza aerea.

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Decisione n.

2/2012 del Comitato misto (RU 2013 345 433)

30.11.2012 01.02.2013 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato dell'accordo concernente le norme applicabili nel settore della sicurezza aerea.

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Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Decisione n. 1/2012 del Consiglio (RU 2012 2897)

22.03.2012 22.03.2012 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato Q della Convenzione concernente la liberalizzazione, la circolazione aerea e la sicurezza.

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10.7.7

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Decisione n.

4/2012 del Consiglio (RU 2013 961)

06.11.2012 06.11. 2012 Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato Q della Convenzione concernente la liberalizzazione, la circolazione aerea e la sicurezza.

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10.7.8

Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (RS 0.814.03)

Decisione 5 della Conferenza delle Parti (RU 2012 6039)

29.04.2011 27.10.2012 Art. 39 cpv. 2 lett.

abis della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)

Inclusione dell'Endosulfan nell'allegato A della Convenzione.

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10.7.9

Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'AfricaEurasia (RS 0.451.47)

Modifiche alla risoluzione 5.6 dell'Assemblea delle parti a La Rochelle del 14.­18.5.2012

18.5.2012

Modifiche degli allegati 2 e 3 e della tabella 1 in base alla risoluzione 5.6 (precisazione dell'elenco delle specie e del piano di gestione).

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3957

Entrata in vigore

16.8.2012

Base legale

Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.7.10 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

3958

Form/designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto dell'accordo sui trasporti terrestri (RU 2012 3813)

16.05.2012 01.07.2012 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Modifica concernente la concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante (TTPCP) per i veicoli delle classi di emissione EURO VI (art. 40).

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