Variante B Decreto federale Disegno concernente una disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 20131, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 7

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici, obiettivi sociali e servizio universale Capitolo 1: Diritti fondamentali Titolo prima dell'articolo 41

Capitolo 3: Obiettivi sociali e servizio universale Art. 41, rubrica Obiettivi sociali Art. 41a

Servizio universale

La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché tutti abbiano accesso a un servizio universale sufficiente.

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2 Il servizio universale comprende i beni e le prestazioni di usuale necessità, segnatamente quanto ad approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, salute, alloggio, derrate alimentari, trasporto di persone e di merci, servizi postali e di telecomunicazione, formazione, media, cultura, sport e sicurezza.

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FF 2013 2825 RS 101

2013-0656

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Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale. DF

Art. 43a cpv. 4 4 Il servizio universale deve essere accessibile a ognuno in misura comparabile.

Art. 92 cpv. 2 primo periodo La Confederazione provvede affinché nel settore delle poste e delle telecomunicazioni vi sia in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole. ...

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II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

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