Legge federale sulla protezione delle acque

Disegno

(LPAc) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 60a rubrica Tasse cantonali sulle acque di scarico Art. 60b (nuovo) Tassa federale sulle acque di scarico La Confederazione riscuote presso i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l'indennità corrisposta per le misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a, comprese le spese di esecuzione della Confederazione.

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2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno adottato le misure di cui all'articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il relativo conto finale sugli investimenti effettuati sono esentati dall'obbligo della tassa a decorrere dal successivo anno civile.

L'ammontare della tassa è fissato secondo il numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L'aliquota della tassa per abitante è pari a un massimo di 9 franchi l'anno.

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4 Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa sulla base dei costi previsti e disciplina la procedura da applicare per la riscossione della tassa.

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I detentori delle stazioni imputano la tassa a chi ha causato le misure.

Art. 61 rubrica Eliminazione dell'azoto negli impianti per le acque di scarico

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FF 2013 4767 RS 814.20

2012-0253

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Legge federale sulla protezione delle acque

Art. 61a (nuovo) Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi finanziari disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di:

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a.

impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, purché siano necessari per il rispetto delle disposizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque;

b.

canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

Le indennità sono accordate se la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle installazioni e apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 e prima del [20 anni dopo l'entrata in vigore della disposizione].

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Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.

Art. 84 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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