13.401 Iniziativa parlamentare Competenza della Delegazione amministrativa di conferire il titolo di ambasciatore al responsabile delle relazioni internazionali del Parlamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 17 maggio 2013

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare il progetto allegato.

17 maggio 2013

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Filippo Lombardi

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Le relazioni interstatali e internazionali stanno assumendo un ruolo sempre più importante a livello parlamentare in quanto aprono la strada a scambi di vedute su questioni di ordine tecnico e politico e offrono nel contempo la possibilità di influenzare posizioni e processi decisionali. Le relazioni tra i Parlamenti dei diversi Stati vanno inoltre a integrare le attività internazionali dei Governi. La presenza internazionale dei Parlamenti è dunque sempre più marcata, che sia nell'ambito delle assemblee parlamentari o in una cornice bilaterale. Questa tendenza trova le sue radici anche nel fatto che la Costituzione federale (Cost.; RS 101) ha attribuito all'Assemblea federale diritti di partecipazione più estesi in ambito di politica estera, diritti precisati poi nella legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10): quest'ultima sancisce che l'Assemblea federale coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera, collabora nelle associazioni internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri (art. 24 cpv. 1 e 4 LParl).

Il Servizio Relazioni internazionali dei Servizi del Parlamento organizza le attività internazionali del Parlamento e ne assicura lo svolgimento. Il responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale, che dirige il Servizio, è l'interlocutore numero uno per tutto ciò che concerne tali attività. Sul piano operativo, assume in prima persona il ruolo di intermediario tra l'estero (ovvero le rappresentanze estere accreditate in Svizzera) e le presidenze delle Camere federali, per le quali funge al tempo stesso da consulente. In questa funzione mantiene inoltre stretti contatti con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, all'occorrenza, con altri dipartimenti.

Si è tuttavia constatato che, in determinate situazioni, la funzione del responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale non viene interpretata e percepita in modo univoco all'estero e negli ambienti diplomatici. Non potendo fregiarsi di un idoneo titolo diplomatico, il responsabile si scontra non di rado con difficoltà nello stabilire dei contatti con i suoi interlocutori diretti (che si tratti di un ambasciatore o di un capo missione). La Delegazione amministrativa è pertanto giunta alla conclusione
che è necessario definire in modo chiaro la funzione del responsabile nella gerarchia diplomatica, affinché questa funzione venga riconosciuta in quanto tale da tutti gli uffici esterni.

Per le ragioni menzionate, il 18 febbraio 2011 la Delegazione amministrativa ha chiesto per scritto al Consiglio federale di conferire il titolo d'ambasciatore al responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale, segnalando tra l'altro che alcuni Parlamenti esteri (p. es. quello austriaco, ungherese, greco e russo) hanno adottato soluzioni analoghe.

Con lettera del 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha tuttavia respinto la richiesta adducendo come ragione principale la pratica restrittiva adottata nel conferimento di titoli diplomatici. Il titolo di ambasciatore può essere conferito a un impiegato della Confederazione (che non faccia parte del DFAE) soltanto se sono riuniti determinati criteri, il che non si verifica nel caso del responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale. Nella risposta del 7 ottobre 2011 la Delegazione ammini5670

strativa ha invitato il Consiglio federale a riconsiderare la propria decisione sottolineando il fatto che l'Assemblea federale vanta una competenza esclusiva nel settore della diplomazia parlamentare (art. 166 Cost. e art. 24 cpv. 4 LParl) e che la persona che incarna tale competenza dovrebbe dunque potersi fregiare del titolo appropriato.

Il 30 novembre 2012 il Consiglio federale ha nuovamente respinto la richiesta della Delegazione amministrativa spiegando che i compiti assolti dal responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale sono soprattutto di natura rappresentativa e si limitano per lo più ai rapporti con i Parlamenti esteri.

L'11 dicembre 2012 la Delegazione amministrativa ha preso atto del parere del Consiglio federale. Considerata tuttavia l'importanza politica che, come illustrato sopra, un'adeguata rappresentanza a livello diplomatico riveste per l'Assemblea federale, la Delegazione amministrativa ha chiesto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di adeguare le pertinenti basi legali in modo da poter conferire il titolo di ambasciatore al responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale. Il 15 febbraio 2013 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha pertanto depositato un'iniziativa commissionale al riguardo, che l'Ufficio del Consiglio nazionale ha accolto il 4 marzo 2013.

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Punti essenziali del progetto

Conformemente all'articolo 166 capoverso 1 Cost., l'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

Queste competenze sono precisate nell'articolo 24 LParl, il cui primo capoverso sancisce che l'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera. Oltre ad approvare i trattati internazionali (art. 24 cpv. 2 e 3 LParl), l'Assemblea federale collabora altresì nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri (cpv. 4). Per poter assolvere questi compiti in maniera autonoma e su un piano di parità nel contesto internazionale, è indispensabile che il responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale possa fregiarsi del titolo di ambasciatore negli ambienti diplomatici. La disposizione proposta attribuisce esplicitamente alla Delegazione amministrativa la competenza di conferire tale titolo.

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Commento alla modifica proposta

Art. 20 cpv. 2 lett. bbis La disposizione proposta prevede che alla Delegazione amministrativa sia attribuita la competenza di conferire il titolo di ambasciatore al responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale. In base all'attuale struttura dei Servizi del Parlamento, tale titolo spetterebbe al capo del Servizio Relazioni internazionali. Non è invece previsto che questo titolo possa essere conferito anche al sostituto del responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale o ad altre persone, per esempio nel quadro di missioni speciali.

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Il titolo in questione sarebbe pertanto vincolato alla funzione di responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale; non verrebbe inoltre conferito automaticamente in concomitanza con la nomina di un nuovo responsabile, ma sarebbe oggetto di una decisione a sé stante della Delegazione amministrativa.

Il fatto di potersi fregiare di questo titolo faciliterebbe alla persona che lo detiene lo svolgimento dei propri compiti e l'esercizio delle competenze specifiche attribuite all'Assemblea federale nelle relazioni con l'estero. Il potere decisionale del responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale si limita in ogni caso alle competenze dell'Assemblea federale sancite nell'articolo 166 Cost. e nell'articolo 24 LParl.

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Ripercussioni finanziarie e sul personale

Il presente progetto non ha alcuna ripercussione né a livello finanziario né di personale.

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Basi legali

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), il Consiglio federale è competente per il conferimento dei titoli diplomatici e consolari. L'articolo 70 capoverso 2 LParl specifica che le disposizioni dell'OPers si applicano anche al personale dei Servizi del Parlamento, sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti. Per quanto riguarda il settore dell'amministrazione del Parlamento, le competenze che, secondo le disposizioni esecutive normative, sono attribuite al Consiglio federale sono esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale (art. 70 cpv. 3 LParl). La nuova disposizione consente, sulla scorta dell'articolo 3 OPers, di sancire esplicitamente in un'ordinanza dell'Assemblea federale la competenza della Delegazione amministrativa di conferire il titolo di ambasciatore al responsabile per le relazioni internazionali dell'Assemblea federale. La modifica proposta è retta dall'articolo 70 capoverso 1 LParl.

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