Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 4 dicembre 2014

Iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata», presentata il 17 maggio 2013; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata», presentata il 17 maggio 2013, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Heer Alfred, General Wille-Strasse 12, 8002 Zürich 2. Huber Gabi, In der Stoffelmatte 2, 6460 Altdorf 3. Lüscher Christian, Avenue de la Roseraie 42, 1205 Genève 4. Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2013-1365

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Iniziativa popolare federale

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Pelli Fulvio, Via Tami 18, 6924 Sorengo Pfister Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri Vogt Hans-Ueli, Sempacherstrasse 31, 8032 Zürich Aeschi Thomas, Büelstrasse 5, 6340 Baar Amstutz Adrian, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil Bigler Hans-Ulrich, Alpenblickweg 13, 8910 Affoltern am Albis Blocher Christoph, Wängirain 53, 8704 Herrliberg Borer Anita, Lorenweg 3, 8610 Uster Bührer Gerold, Dr. Haasstrasse 37, 3074 Muri Egloff Hans, Brunnenzelgstrasse 8, 8904 Aesch Fehr Hans, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau Gössi Petra, Hofstrasse 3, 6403 Küssnacht Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich Humbel Ruth, Bollstrasse 34, 5413 Birmenstorf Leutenegger Filippo, Forchstrasse 234, 8032 Zürich Müller Thomas, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach Pantani Roberta, Via Valdani 2, 6830 Chiasso Rime Jean-François, Rue du Stade 71, 1630 Bulle Schreiner Alain, Schiffländestrasse 24, 8703 Erlenbach Silberschmidt Andri, Breitistrasse 1, 8626 Ottikon Walder Patrick, Usterstrasse 65, 8600 Dübendorf Zeier Maurus, Horwerstrasse 29, 6005 Luzern

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata», Casella postale 23, 8416 Flaach, e pubblicata nel Foglio federale del 4 giugno 2013.

21 maggio 2013

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Sì alla protezione della sfera privata» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 13 1

Protezione della sfera privata

Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.

Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché alla protezione della sua sfera finanziaria privata.

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Ognuno ha diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

In relazione a imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terzi sono autorizzati a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, e che non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell'ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se:

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a.

sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d'imposta si sia fatto uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o

b.

sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un'importante somma d'imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto.

Un tribunale decide se sussiste un sospetto fondato ai sensi del capoverso 4.

Le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 si applicano per analogia alle informazioni che possono essere fornite alle autorità in relazione a imposte indirette.

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La legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite informazioni in relazione a questioni che non rientrano nell'ambito fiscale.

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RS 101

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Iniziativa popolare federale

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 115 (nuovo) 11. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Protezione della sfera privata) L'articolo 13, così come modificato, entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

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L'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoverso 4 è determinante per tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

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Entro tre anni il legislatore adegua le leggi all'articolo 13 capoverso 2, per quanto disciplini la protezione della sfera finanziaria privata, e capoversi 47. Entro un anno il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie relative all'articolo 13 capoversi 4 e 5 che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

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Il numero definitivo della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilito della Cancelleria federale dopo la votazione.

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