Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20122, decreta: Art. 1 1 La Convenzione del 25 giugno 19983 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) è approvata.

2

L'emendamento del 27 maggio 20054 della Convenzione di Aarhus è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento.

3

4

All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti:

Riserve agli articoli 4, 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 Nell'ambito dell'energia nucleare e della protezione contro le radiazioni:

1 2 3 4 5 6

1.

per le domande di consultazione di documenti contenenti informazioni relative a impianti nucleari, l'articolo 4 della Convenzione di Aarhus si applica con riserva dell'articolo 23 della legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza, che garantisce l'accesso soltanto ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il 1° luglio 2006;

2.

gli articoli 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus si applicano con riserva dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, secondo l'articolo

RS 101 FF 2012 3841 RS ...; FF 2012 3883 FF 2012 3909 RS 152.3 RS 814.01

2009-2195

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento. DF

55 LPAmb, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.

Se le riserve di cui al capoverso 4 sono diventate prive d'oggetto, il Consiglio federale è autorizzato a ritirarle.

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Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell'ambiente Art. 6 Abrogato Art. 7 cpv. 8 Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.

8

Art. 10b cpv. 2 lett. b Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

2

b.

il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;

Titolo dopo l'art. 10d

Capitolo 4: Informazioni ambientali Art. 10e

Informazione e consulenza ambientali

Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:

1

a.

7

pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);

RS 814.01

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento. DF

b.

dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d'interesse generale: 1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), 2. i risultati del controllo di impianti, 3. le informazioni secondo l'articolo 46.

Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

2

3 I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.

4

Art. 10f

Rapporti sull'ambiente

Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell'ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.

Art. 10g

Principio di trasparenza per le informazioni ambientali

Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l'ambiente nell'ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.

1

2 Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 20048 sulla trasparenza (LTras). L'articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.

Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d'esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l'articolo 15 LTras.

3

Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.

4

8 9

RS 152.3 RS 172.021

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento. DF

Art. 29h Abrogato Art. 47, rubrica, cpv. 1 e 2 Segreto d'ufficio 1

e 2 Abrogati

2. Legge federale del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque Art. 50

Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:

1

a.

pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure attuate in virtù della presente legge;

b.

sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), per quanto tali informazioni siano di interesse generale.

Sono fatti salvi gli interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

2

I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati.

Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

3

Art. 52 cpv. 3 Abrogato

3. Legge del 21 marzo 200311 sull'ingegneria genetica Art. 18 cpv. 1 Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dagli articoli 10e capoverso 4 e 10g della legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente.

1

10 11 12

RS 814.20 RS 814.91 RS 814.01

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'articolo 2.

2

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 201313 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

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