Legge federale Disegno sulle misure per agevolare la risoluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 98 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20132, decreta: Art. 1
Autorizzazione delle banche a cooperare
Le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche sono autorizzate ad adempiere a tutti gli obblighi che derivano dalla loro cooperazione con gli Stati Uniti d'America per la risoluzione della controversia fiscale.
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L'autorizzazione concerne anche le informazioni riguardanti relazioni d'affari che si riferiscono a un soggetto statunitense ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 numero 26 dell'Accordo del 14 febbraio 20134 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA5, inclusi i nomi e le funzioni di persone che hanno organizzato, gestito o sorvegliato tali relazioni d'affari all'interno della banca, nonché di terzi che hanno esercitato un'attività analoga connessa a tali relazioni d'affari.
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L'autorizzazione non concerne i dati di clienti e le informazioni sui loro conti. Le banche sono tuttavia autorizzate a mettere a disposizione degli Stati Uniti d'America le informazioni necessarie per una richiesta secondo l'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 19966 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo del 23 settembre 20097 che modifica la Convenzione.
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Art. 2
Protezione dei collaboratori di banca e di terzi
Ogni banca che adempie agli obblighi di cui all'articolo 1 provvede alla massima protezione possibile dei propri collaboratori. Le banche e le associazioni del personale concludono accordi a tal fine.
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RS 101 FF 2013 3283 RS 952.0 FF 2013 2701 Foreign Account Tax Compliance Act RS 0.672.933.61 FF 2010 229; ratificato dalla Svizzera, non ancora in vigore.
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Misure per agevolare la risoluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America. LF
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Un accordo deve: a.
prevedere obblighi di informare in anticipo le persone interessate circa l'entità e il tipo di documenti da trasmettere, nonché il periodo a cui tali documenti risalgono;
b.
concedere ai collaboratori la possibilità di ottenere informazioni su tutti i documenti che li concernono;
c.
stabilire gli obblighi di assistenza nell'ambito del contratto di lavoro e prevedere segnatamente l'assunzione delle spese d'avvocato per la tutela degli interessi dei collaboratori;
d.
prevedere una regolamentazione dei casi di rigore per i collaboratori che, a causa dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1, abbiano a trovarsi in una difficile situazione personale, finanziaria o economica;
e.
prevedere una protezione dalle discriminazioni, in modo che le banche rinuncino segnatamente a porre a candidati a posti vacanti domande concernenti il coinvolgimento di questi ultimi nella trasmissione di dati alle autorità statunitensi;
f.
prevedere la protezione dal licenziamento, se un collaboratore rende credibile una discriminazione connessa a una relazione d'affari con un soggetto statunitense.
Se una banca intende adempiere a obblighi secondo l'articolo 1 che interessano collaboratori, è tenuta ad aderire previamente a un accordo.
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Se una banca intende adempiere a obblighi secondo l'articolo 1 che interessano terzi, è tenuta a rispettare gli obblighi di informare di cui al capoverso 2 lettera a anche nei confronti di tali terzi.
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Art. 3
Disposizione penale
Chiunque intenzionalmente viola l'obbligo di aderire a un accordo secondo l'articolo 2 capoverso 3 o l'obbligo di informare secondo l'articolo 2 capoverso 4 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale.
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Essa entra in vigore il 1° luglio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2014.
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