Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Disegno

(LSCPT) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 92 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20132, decreta:

Sezione 1:

Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione materiale

La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ordinata e attuata nell'ambito:

1

a.

di un procedimento penale;

b.

dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria;

c.

della ricerca di persone scomparse;

d.

della ricerca di persone condannate a una pena detentiva o nei confronti delle quali è stata disposta una misura privativa della libertà.

Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 17 dicembre 20103 sulle poste (LPO) si applicano le disposizioni sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.

2

Art. 2

Campo d'applicazione personale

La presente legge determina obblighi di collaborazione per le seguenti persone (persone obbligate a collaborare):

1 2 3 4 5

a.

i fornitori di servizi postali secondo la LPO4;

b.

i fornitori di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 3 lettera b della legge del 30 aprile 19975 sulle telecomunicazioni (LTC);

RS 101 FF 2013 2283 RS 783.0 RS 783.0 RS 784.10

2012-2728

2383

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

c.

i fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);

d.

gli esercenti di reti di telecomunicazione interne;

e.

le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;

f.

i rivenditori professionali di carte o altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.

Art. 3

Servizio di sorveglianza

La Confederazione gestisce un Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio) conformemente all'articolo 269 del Codice di procedura penale6 (CPP).

1

Il Servizio svolge i propri compiti autonomamente. Non è vincolato a istruzioni ed è aggregato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto sul piano amministrativo.

2

Le autorità di concessione e le autorità di vigilanza competenti in materia di servizi postali e di telecomunicazione, le autorità di perseguimento penale e il Servizio collaborano all'esecuzione dei compiti di quest'ultimo.

3

Art. 4

Trattamento di dati personali

Il Servizio, le autorità abilitate a ordinare la sorveglianza, le autorità d'approvazione e i fornitori di servizi postali e di telecomunicazione possono trattare i dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui necessitano per ordinare, approvare e attuare la sorveglianza.

Art. 5

Organo consultivo

Il DFGP può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti del DFGP, del Servizio, dei Cantoni, delle autorità di perseguimento penale e dei fornitori di servizi postali e di telecomunicazione.

1

L'organo consultivo consente ai rappresentanti di cui al capoverso 1 di scambiare le loro esperienze e le loro opinioni. Esso valuta revisioni della presente legge, delle disposizioni esecutive e della prassi delle autorità per favorire la buona attuazione delle sorveglianze e lo sviluppo continuo in questo settore. Si esprime sui progetti di revisione e può formulare raccomandazioni autonomamente.

2

3 Il DFGP stabilisce la composizione e l'organizzazione dell'organo consultivo, nonché la procedura che questo deve rispettare.

6

RS 312.0

2384

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Sezione 2: Sistema informatico per il trattamento dei dati nel quadro della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Art. 6

Principio

Il Servizio gestisce un sistema informatico per il trattamento dei dati nel quadro della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni conformemente all'articolo 1 capoverso 1 (sistema di trattamento).

Art. 7

Scopo del sistema di trattamento

Il sistema di trattamento serve a: a.

ricevere i dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e a metterli a disposizione delle autorità legittimate ad accedervi;

b.

mantenere per lungo tempo la leggibilità e la sicurezza dei dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni;

c.

mettere a disposizione informazioni sull'accesso ai servizi di telecomunicazione;

d.

offrire funzioni per il trattamento dei dati registrati nel sistema di trattamento;

e.

sostenere lo svolgimento e il controllo degli affari.

Art. 8

Contenuto del sistema di trattamento

Il sistema di trattamento contiene: a.

il contenuto del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata;

b.

i dati indicanti con chi, quando, per quanto tempo e da dove la persona sorvegliata è stata o è in contatto, e le caratteristiche tecniche della comunicazione in questione (dati secondari delle telecomunicazioni);

c.

i dati sui servizi di telecomunicazione;

d.

i dati, in particolare i dati personali, necessari al Servizio ai fini dello svolgimento e del controllo degli affari.

Art. 9

Accesso al sistema di trattamento

Il Servizio consente all'autorità che ha ordinato la sorveglianza o a quella che in seguito dirige il procedimento, e alle persone da esse designate, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati raccolti nel procedimento in questione.

1

L'autorità di cui al capoverso 1 e le persone da essa designate hanno accesso a tali dati fintanto che l'autorità tiene il fascicolo.

2

Se rimette il fascicolo a un'altra autorità o lo chiude, l'autorità di cui al capoverso 1 ne informa il Servizio. Gli comunica la nuova autorità che tiene il fascicolo.

3

2385

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

All'autorità che ne fa richiesta, i dati raccolti durante la sorveglianza sono inviati per posta, possibilmente in modo criptato, su supporti di dati o documenti se:

4

a.

ne è prevista la trasmissione a un'autorità estera nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale; o

b.

per motivi tecnici non possono essere consultati mediante procedura di richiamo.

Art. 10

Diritto di consultare gli atti e diritto d'accesso ai dati

In relazione ai dati raccolti nel quadro di un procedimento penale o dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:

1

a.

il diritto di consultare gli atti e il diritto d'accesso ai dati nel quadro di un procedimento pendente sono retti dal diritto di procedura applicabile;

b.

il diritto diritto d'accesso ai dati dopo la chiusura del procedimento è retto dalla legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD) se l'autorità incaricata della domanda di assistenza giudiziaria è un'autorità federale oppure dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

Il diritto d'accesso ai dati raccolti durante la ricerca di persone scomparse o di condannati è retto dalla LPD se è un'autorità federale a tenere il fascicolo oppure dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale a farlo. L'articolo 279 CPP8 è applicabile per analogia.

2

La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l'autorità che tiene il fascicolo o, se nessuna autorità lo tiene più, presso l'ultima che lo ha tenuto. Il Servizio non è competente per dare accesso ai dati.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità a garanzia di questi diritti. Garantisce i diritti delle parti in particolare nei casi in cui non è possibile preparare copie degli atti o lo è solo con un onere sproporzionato.

4

Art. 11

Termine di conservazione dei dati

La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti nel quadro di un procedimento penale è retta dalle regole vigenti per i fascicoli secondo il diritto di procedura penale applicabile.

1

I dati raccolti nel quadro dell'esecuzione di una domanda d'assistenza giudiziaria sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.

2

I dati raccolti durante la ricerca di una persona scomparsa sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.

3

La durata della conservazione nel sistema di trattamento dei dati raccolti durante la ricerca di un condannato a una pena detentiva è retta dal diritto di procedura penale

4

7 8

RS 235.1 RS 312.0

2386

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

applicabile. I dati raccolti durante la ricerca di una persona oggetto di una misura privativa della libertà sono conservati nel sistema di trattamento finché necessario per lo scopo perseguito ma al massimo per 30 anni dalla fine della sorveglianza.

5 L'autorità che tiene il fascicolo o, se nessuna autorità lo tiene più, l'ultima che lo ha tenuto, è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capoversi 1­4. Prima della scadenza del termine di conservazione dei dati, informa il Servizio su come procedere con i dati, conformemente al diritto applicabile, prima di eliminarli dal sistema. Trascorsi 30 anni dalla fine di una sorveglianza, il Servizio si informa presso l'autorità menzionata su come procedere con i dati ancora presenti nel sistema di trattamento.

Il Consiglio federale disciplina le modalità concrete del rispetto dei termini; esso disciplina le modalità dell'informazione secondo il capoverso 5.

6

Art. 12 1

Sicurezza

Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento.

Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle misure tecniche e organizzative di protezione, in particolare riguardo all'accesso, alla modifica, alla diffusione e alla distruzione accidentali o non autorizzati dei dati.

2

Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della sicurezza dei dati fino al punto della loro consegna al Servizio. Si conformano alle istruzioni del Servizio quanto alla sicurezza dei dati.

3

Art. 13

Responsabilità

Le autorità che hanno accesso al sistema di trattamento conformemente all'articolo 9 sono considerate detentrici della collezione di dati raccolti durante le sorveglianze di loro competenza.

Art. 14

Interfaccia con la rete dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia

Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 20089 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che : 1

a.

il diritto applicabile consenta il trattamento dei dati in questi sistemi; e

b.

sia garantito che soltanto le persone incaricate del procedimento in questione abbiano accesso ai dati.

Il trasferimento della copia può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto d'accedere al sistema di trattamento secondo la presente legge e d'accedere al sistema d'informazione in questione ai sensi della LSIP.

2

9

RS 361

2387

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Sezione 3:

Compiti del Servizio

Art. 15

Informazioni sui servizi di telecomunicazione

Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui agli articoli 21 e 22 esclusivamente alle autorità seguenti che ne fanno richiesta e solo ai fini indicati:

1

a.

alle autorità della Confederazione e dei Cantoni che possono ordinare o approvare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni o alle autorità da esse designate, al fine di determinare i servizi e le persone da sorvegliare e chi comunica con loro;

b.

all'Ufficio federale di polizia e alle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni, al fine di adempiere compiti di polizia;

c.

alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni, al fine di trattare cause di diritto penale amministrativo.

Il Servizio fornisce informazioni sui dati di cui all'articolo 21 alle autorità seguenti che ne fanno richiesta e solo ai fini indicati:

2

a.

al Servizio delle attività informative della Confederazione, al fine di eseguire la legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

b.

all'autorità della Confederazione competente secondo gli articoli 10 capoverso 3 e 23 della legge federale del 19 dicembre 198611 sulla concorrenza sleale (LCSl), al fine di sporgere querela per un atto di concorrenza sleale secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera u LCD.

Art. 16

Compiti generali nell'ambito della sorveglianza

Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge i seguenti compiti generali:

10 11

a.

prima di trasmettere invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza, contatta senza indugio questa autorità e l'autorità d'approvazione se ritiene che l'ordine di sorveglianza: 1. non riguarda un reato che può essere oggetto di una sorveglianza secondo il diritto applicabile, se la sorveglianza è ordinata nell'ambito di un procedimento penale, 2. non è stato emanato dall'autorità competente, o 3. non è completo né chiaro;

b.

contatta senza indugio l'autorità che ha ordinato la sorveglianza e l'autorità di approvazione se ritiene che la sorveglianza è tecnicamente inadeguata, non fa parte dei tipi di sorveglianza previsti dalla legge e dalle disposizioni esecutive o non è attuabile tecnicamente;

RS 120 RS 241

2388

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

c.

fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per ordinare la sorveglianza; se necessario chiede alle persone obbligate a collaborare di fornirgli queste informazioni;

d.

dà istruzioni alle persone obbligate a collaborare sull'attuazione della sorveglianza, chiede loro di adottare ogni misura necessaria alla sorveglianza e ne controlla l'esecuzione;

e.

attua i provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale ordinati dall'autorità d'approvazione;

f.

verifica che la sorveglianza non si prolunghi oltre la durata autorizzata e vi pone fine al termine del periodo previsto se non le è pervenuta copia della domanda di proroga;

g.

comunica senza indugio all'autorità d'approvazione la fine della sorveglianza;

h.

segue l'evoluzione tecnica nel settore dei servizi postali e di telecomunicazione;

i.

organizza e tiene formazioni per le persone che hanno accesso al sistema di trattamento;

j.

può, su richiesta, dare consigli tecnici, giuridici e operativi sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alle persone obbligate a collaborare.

Art. 17

Compiti nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge inoltre i seguenti compiti: a.

se il servizio di telecomunicazione da sorvegliare è gestito da più fornitori di servizi di telecomunicazione, affida la sorveglianza al fornitore incaricato della gestione del servizio o a quello per il quale l'esecuzione tecnica della sorveglianza comporta l'onere minore. A tal fine il Servizio si basa sulle indicazioni dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza;

b.

riceve le comunicazioni della persona sorvegliata trasmesse dai fornitori dei servizi di telecomunicazione, le registra e ne consente la consultazione all'autorità che ha ordinato la sorveglianza o all'autorità designata da quest'ultima;

c.

se, per motivi tecnici, non è in grado di ricevere le comunicazioni, di registrarle o di consentirne la consultazione, ordina ai fornitori di servizi di telecomunicazione di trasmettere i dati raccolti durante la sorveglianza direttamente all'autorità che ha ordinato la sorveglianza (collegamento diretto) o all'autorità designata da quest'ultima; in tal caso, queste autorità registrano i dati;

2389

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

d.

riceve dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati secondari delle telecomunicazioni, li registra e ne consente la consultazione all'autorità che ha ordinato la sorveglianza o all'autorità designata da quest'ultima;

e.

nei casi in cui le persone obbligate a collaborare devono semplicemente tollerare una sorveglianza e cooperarvi (art. 26 cpv. 6, 27 cpv. 1 e 2, 28 e 29) o se deve essere attuata una sorveglianza non standardizzata (art. 32 cpv. 2), intraprende quanto necessario affinché la sorveglianza possa comunque essere attuata;

f.

verifica la disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 32­34);

g.

su richiesta dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza, compie una cernita per isolare determinati tipi di dati nel flusso di dati.

Art. 18

Controllo della qualità

Il Servizio adotta misure preventive e successive per controllare la qualità dei dati consegnati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

1

Può prendere conoscenza del contenuto dei dati soltanto previo accordo dell'autorità che tiene il fascicolo.

2

Sezione 4: Obblighi nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale Art. 19

Obblighi dei fornitori di servizi postali

Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi postali consegnano all'autorità che ha ordinato la sorveglianza o all'autorità da essa designata:

1

a.

gli invii postali destinati alla persona sorvegliata e quelli da essa inviati;

b.

i dati che indicano con chi, in che momento e da dove la persona sorvegliata è o è stata in corrispondenza, come pure le caratteristiche tecniche dei relativi invii postali (dati postali secondari).

L'ordine di sorveglianza può chiedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano consegnati i dati postali secondari conservati relativi alla corrispondenza passata (sorveglianza retroattiva).

2

Il Consiglio federale precisa i tipi ammissibili di sorveglianza e per ciascuno di essi stabilisce i dati che i diversi fornitori devono consegnare.

3

I fornitori conservano per 12 mesi i dati postali secondari definiti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3.

4

Previo consenso dell'autorità che tiene il fascicolo, gli invii postali consegnati sono restituiti al fornitore, il quale li trasmette alla persona sorvegliata.

5

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Art. 20

Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza

Se il Servizio lo chiede, i fornitori di servizi postali gli forniscono le informazioni necessarie per ordinare una sorveglianza.

Sezione 5: Informazioni relative alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Art. 21

Informazioni sui servizi di telecomunicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano al Servizio i seguenti dati su determinati servizi di telecomunicazione:

1

a.

il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e, se nota, la professione dell'utente;

b.

gli elementi di indirizzo (art. 3 lett. f e g LTC12;

c.

i tipi di servizi;

d.

altri dati sui servizi di telecomunicazione definiti dal Consiglio federale, amministrativi, tecnici o identificativi delle persone;

e.

se il cliente non ha sottoscritto un abbonamento, pure il luogo in cui gli è stato consegnato il mezzo che consente l'accesso al servizio di telecomunicazione, come pure il nome e cognome della persona che glielo ha consegnato.

Indipendentemente dalla sottoscrizione di un abbonamento, essi assicurano che questi dati siano registrati nel momento in cui la relazione commerciale prende avvio e che possano essere consegnati finché tale relazione dura.

2

Art. 22

Informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet

Se sussistono indizi che un reato è stato commesso via Internet, i fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano al Servizio tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore.

1

Il Consiglio federale definisce le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono tenere pronte in ogni momento per poterle consegnare ai fini dell'identificazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano al Servizio ulteriori indicazioni di cui dispongono.

2

I fornitori di servizi di comunicazione derivati e gli esercenti di reti di telecomunicazione interne consegnano al Servizio le indicazioni di cui dispongono.

3

Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o offrono servizi a un gran numero di utenti a tenere pronte e a fornire in tutto o in parte le indicazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono consegnare in virtù del capoverso 2.

4

12

RS 784.10

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Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Art. 23

Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni

Il Consiglio federale disciplina le modalità secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione rilevano i dati di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2, primo periodo.

1

Esso disciplina la forma e le modalità della conservazione delle domande di informazioni.

2

3 Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 abbiano accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22 e che la comunicazione dei dati avvenga gratuitamente e in ogni momento.

Art. 24

Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza

Se il Servizio ne fa richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione gli consegnano le informazioni necessarie per ordinare una sorveglianza.

Art. 25

Informazioni sui servizi

Se il Servizio ne fa richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione lo informano in ogni momento e in modo esaustivo sulla natura e sulle caratteristiche di ogni servizio che hanno messo sul mercato o che hanno intenzione di mettere sul mercato nei sei mesi successivi.

Sezione 6: Obblighi nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Art. 26

Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

Se il Servizio o, secondo l'articolo 17 lettera c, l'autorità che ha ordinato la sorveglianza o l'autorità di approvazione ne fa richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano:

1

2

a.

il contenuto del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata;

b.

i dati secondari delle sue telecomunicazioni.

Sono inoltre tenuti a: a.

fornire le informazioni necessarie per l'attuazione della sorveglianza;

b.

tollerare le sorveglianze eseguite dal Servizio o dalle persone da esso incaricate; a tal fine, devono permettere senza indugio l'accesso alle loro installazioni;

c.

sopprimere i loro criptaggi.

I fornitori di servizi di telecomunicazione che partecipano all'esercizio del servizio di telecomunicazione da sorvegliare consegnano i dati in loro possesso al Servizio o al fornitore incaricato della sorveglianza.

3

2392

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

L'ordine di sorveglianza può chiedere che la sorveglianza sia attuata in tempo reale o che siano consegnati dati secondari conservati relativi al traffico delle telecomunicazioni passate (sorveglianza retroattiva).

4

I fornitori di servizi di telecomunicazione conservano i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni per 12 mesi.

5

Il Consiglio federale può dispensare i fornitori di servizi di telecomunicazione da determinati obblighi legali, in particolare i fornitori che offrono servizi di scarsa importanza economica o che operano nel settore dell'educazione. Non li dispensa né dall'obbligo di fornire, su richiesta, i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni di cui dispongono sulla persona sorvegliata né dagli obblighi di cui al capoverso 2.

6

Art. 27

Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

I fornitori di servizi di comunicazione derivati tollerano la sorveglianza eseguita dal Servizio o dalle persone da esso incaricate riguardante i dati trasmessi o registrati dalla persona sorvegliata utilizzando servizi di comunicazione derivati. A tal fine devono senza indugio: 1

a.

dare accesso ai loro impianti;

b.

fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della sorveglianza.

Su richiesta, forniscono i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata.

2

Se necessario per sorvegliare il traffico delle telecomunicazioni, il Consiglio federale assoggetta in tutto o in parte agli obblighi previsti nell'articolo 26 tutti o una parte dei fornitori di servizi di comunicazione derivati che offrono servizi di grande importanza economica o offrono servizi a un gran numero di utenti. In questo caso le disposizioni della presente legge concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione sono applicabili per analogia.

3

Art. 28

Obblighi degli esercenti di reti di telecomunicazione interne

Gli esercenti di reti di telecomunicazione interne tollerano la sorveglianza eseguita dal Servizio o dalle persone da esso incaricate. A tal fine devono senza indugio:

1

a.

dare accesso ai loro impianti;

b.

fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della sorveglianza.

Su richiesta, forniscono i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata.

2

Art. 29

Obblighi delle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione

1 Le persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione tollerano la sorveglianza eseguita dal Servizio o dalle persone da esso incaricate. A tal fine devono senza indugio:

2393

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

a.

dare accesso ai loro impianti;

b.

fornire le informazioni necessarie all'esecuzione della sorveglianza.

Su richiesta, forniscono i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni della persona sorvegliata.

2

Art. 30

Obblighi dei rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi

I rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione devono registrare i dati di cui all'articolo 21 capoverso 1 e trasmetterli al fornitore di servizi di telecomunicazione alla cui rete il mezzo rivenduto dà accesso.

Sezione 7: Garanzia della disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori di servizi di telecomunicazione Art. 31

Disposizioni esecutive sui tipi di informazioni e di sorveglianza

Il Consiglio federale precisa le informazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono fornire e i tipi di sorveglianza che devono eseguire. Determina i dati da fornire per ciascun tipo d'informazione e di sorveglianza.

1

2

Esso stabilisce i termini di consegna dei dati.

Il DFGP emana le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per la fornitura standardizzata delle informazioni e per l'attuazione standardizzata di tutti i tipi di sorveglianza abituali. Determina in particolare le interfacce e i formati di dati da impiegare per consegnare i dati al Servizio. Si ispira agli standard internazionali in materia.

3

Art. 32

Disponibilità a informare e sorvegliare

Se la fornitura di informazioni o la sorveglianza è standardizzata, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere in grado in ogni momento di fornire conformemente al diritto applicabile le informazioni di cui agli articoli 21, 22, 24 e 26 capoverso 2 lettera a e di sorvegliare i servizi di telecomunicazione da loro proposti.

1

Se sono richieste informazioni o è ordinato un tipo di sorveglianza non standardizzati, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono collaborare con il Servizio conformemente alle sue istruzioni e prendere tutte le misure adeguate per garantire un'esecuzione ineccepibile.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono incaricare terzi di adempiere questi obblighi a condizione di assumerne le spese. Devono accertarsi che i terzi possano garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati. I terzi incaricati di adempiere questi obblighi sono sottoposti alla vigilanza del Servizio.

3

2394

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Art. 33

Prova della disponibilità a informare e sorvegliare

Su richiesta del Servizio, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono dimostrare a loro spese di essere in grado di fornire le informazioni standardizzate e di eseguire i tipi di sorveglianza standardizzati conformemente al diritto applicabile.

1

Il Servizio può ricorrere a terzi per verificare la disponibilità a informare e sorvegliare.

2

Il Servizio definisce in ogni singolo caso i dettagli tecnici e organizzativi della prova.

3

Il Servizio riscuote dal fornitore di servizi di telecomunicazione un emolumento per le spese cagionate dalla verifica. Il Consiglio federale fissa gli emolumenti.

4

Il Servizio può ordinare ai fornitori di prendere misure tecniche e organizzative per colmare le lacune della loro disponibilità a informare e sorvegliare.

5

Il Servizio rilascia un attestato ai fornitori non appena la prova è stata fornita. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto dell'attestato e la sua durata di validità, in particolare in vista di sviluppi tecnici.

6

Art. 34

Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono assumere le spese che insorgono se non possono o non vogliono adempiere i loro obblighi di cui all'articolo 32 e pertanto questi devono essere demandati al Servizio o a terzi.

1

Non devono assumere le spese se non possono adempiere i loro obblighi in uno dei seguenti casi:

2

a.

per il tipo di sorveglianza in questione dispongono di un attestato valido della loro disponibilità a sorvegliare;

b.

hanno fornito la prova della loro disponibilità a sorvegliare ma la prova non è stata esaminata in tempo utile per motivi che non sono loro imputabili.

Sezione 8:

Ricerca d'emergenza e ricerca di condannati

Art. 35

Ricerca d'emergenza

Al di fuori di un procedimento penale, l'autorità competente può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona scomparsa.

1

2

Una persona è considerata scomparsa se: a.

è impossibile o eccessivamente difficile rintracciarla; e

b.

indizi motivati fanno ritenere che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo.

2395

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

L'autorità competente può utilizzare dispositivi tecnici di sorveglianza secondo l'articolo 269bis CPP13 se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 269 CPP adottate fino a quel momento non hanno avuto successo o se queste misure non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la ricerca.

3

L'autorità competente può anche consultare dati relativi a terzi, sempre che le circostanze lo facciano ritenere necessario per ritrovare la persona scomparsa.

4

Art. 36

Ricerca di condannati

Per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o nei cui confronti è stata disposta una misura privativa della libertà con una sentenza passata in giudicato, l'autorità competente può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni al di fuori di un procedimento penale, se le misure di ricerca già adottate non hanno avuto successo o se, senza sorveglianza, le ricerche non avrebbero alcuna possibilità di riuscita o sarebbero eccessivamente complicate.

1

Può utilizzare dispositivi tecnici di sorveglianza secondo l'articolo 269bis CPP14 se le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 269 CPP già adottate non hanno avuto successo o se non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la ricerca.

2

L'autorità competente può anche consultare i dati relativi a terzi, sempre che le condizioni di cui all'articolo 270 CPP siano adempiute per analogia.

3

Art. 37 1

Procedura

La procedura è retta per analogia dagli articoli 274­279 CPP15.

In deroga all'articolo 279 CPP, le persone sorvegliate nell'ambito di una ricerca d'emergenza sono informate non appena possibile.

2

La Confederazione e i Cantoni designano l'autorità che ordina la sorveglianza, l'autorità d'approvazione e l'autorità di ricorso. La sorveglianza necessita dell'approvazione di un'autorità giudiziaria.

3

Sezione 9:

Spese ed emolumenti

Art. 38 Le spese per le installazioni necessarie all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico delle persone obbligate a collaborare.

1

Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese cagionate da ciascuna sorveglianza.

2

13 14 15

RS 312.0 RS 312.0 RS 312.0

2396

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

L'autorità che ha ordinato la sorveglianza versa al Servizio un emolumento complessivo che comprende:

3

4

a.

un emolumento per le prestazioni del Servizio;

b.

un'indennità per le prestazioni delle persone obbligate a collaborare.

Il Consiglio federale fissa le indennità e gli emolumenti.

Sezione 10: Disposizioni penali Art. 39

Contravvenzioni

Sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un'altra legge, è punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

a.

non dà seguito nei termini impartiti a una decisione intimatagli dal Servizio con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo;

b.

non rispetta l'obbligo di conservare i dati secondo gli articoli 19 capoverso 4 e 26 capoverso 5;

c.

non rispetta l'obbligo di registrare i dati richiesti all'avvio di una relazione commerciale e se del caso di trasmetterli (art. 21 cpv. 2 e 30);

d.

non rispetta il segreto della sorveglianza nei confronti di terzi.

2

Il tentativo è punibile.

3

Chi agisce per negligenza è punito con una multa sino a 40 000 franchi.

Art. 40

Giurisdizione

I reati secondo l'articolo 39 sono perseguiti e giudicati conformemente alla legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo (DPA).

1

2

Il Servizio è l'autorità competente per perseguire e giudicare questi reati.

Sezione 11: Vigilanza e tutela giurisdizionale Art. 41

Vigilanza

Il Servizio vigila sul rispetto della legislazione in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

1

Se constata una violazione del diritto, può applicare per analogia ai fornitori di servizi di telecomunicazione le misure previste nell'articolo 58 capoverso 2 lettera a LTC17. Può ordinare provvedimenti cautelari.

2

16 17

RS 313.0 RS 784.10

2397

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Art. 42

Tutela giurisdizionale

Le decisioni del Servizio possono essere impugnate conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia amministrativa federale.

1

Nel ricorso contro le decisioni del Servizio il ricorrente non può far valere che le condizioni per ordinare una sorveglianza non sono adempiute.

2

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che la decisione concerna una prestazione pecuniaria. L'autorità di ricorso può concedere al ricorso l'effetto sospensivo.

3

Sezione 12: Disposizioni finali Art. 43

Esecuzione

Il Consiglio federale e, nella misura in cui sono competenti, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 44

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 45

Disposizioni transitorie

Le sorveglianze in corso nel momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano secondo il nuovo diritto.

1

I ricorsi contro le decisioni del Servizio vanno trattati secondo il diritto applicabile in prima istanza.

2

L'obbligo di cui agli articoli 19 capoverso 4 e 26 capoverso 5 si applica ai dati che al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono rimanere disponibili in virtù del diritto anteriore.

3

L'obbligo di all'articolo 21 capoverso 2 si applica alle informazioni riguardanti carte SIM prepagate e mezzi analoghi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono rimanere disponibili in virtù del diritto anteriore.

4

Le indennità e gli emolumenti per una sorveglianza secondo la presente legge sono retti dal diritto in vigore nel momento in cui la sorveglianza è stata ordinata.

5

Art. 43

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2398

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Allegato (art. 44)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 6 ottobre 200018 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale19 Art. 269 cpv. 2 lett. a La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

CP20: articoli 111­113, 115, 118 numero 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138­ 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 161, 163 numero 1, 180, 181­185, 187, 188 numero 1, 189­ 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

Art. 269bis (nuovo)

Utilizzazione di speciali dispositivi tecnici per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Il pubblico ministero può ordinare l'utilizzazione di speciali dispositivi tecnici di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

18 19 20

RU 2001 3096, 2003 2133 3043, 2004 2149 3693, 2006 2197 5437, 2007 921 5437 RS 312.0 RS 311.0

2399

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

a.

le condizioni di cui all'articolo 269 sono soddisfatte;

b.

le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 269 già adottate non hanno avuto successo, non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la sorveglianza;

c.

le autorizzazioni necessarie per l'utilizzazione di questi dispositivi conformemente al diritto delle telecomunicazioni esistono al momento dell'utilizzazione.

Art. 269ter (nuovo)

Utilizzazione di speciali programmi informatici per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Per intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i dati secondari delle telecomunicazioni non criptati, il pubblico ministero può ordinare l'introduzione di speciali programmi informatici in un sistema di trattamento dei dati se:

2

a.

le condizioni di cui all'articolo 269 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;

b.

si tratta di perseguire i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2;

c.

le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 269 già adottate non hanno avuto successo, non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la sorveglianza.

L'ordine di sorveglianza del pubblico ministero indica: a.

il tipo di dati ricercati; e

b.

i locali non accessibili al pubblico in cui può essere necessario penetrare per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti dai citati programmi informatici devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

3

Art. 270, frase introduttiva e lett. b n. 1 Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni: b.

di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che: 1. l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o un servizio di telecomunicazione,

Art. 271

Salvaguardia del segreto professionale

In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170­173, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui la persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità

1

2400

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.

2

La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se: a.

sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e

b.

ragioni particolari lo esigono.

Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone di cui agli articoli 170­173, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170­173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.

3

Art. 272 cpv. 2, primo periodo, e 3 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). ...

2

Se necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, la sorveglianza di un servizio nell'ambito di un'autorizzazione di massima deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

3

Art. 273

Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza

Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine, un delitto o una contravvenzione a tenore dell'articolo 179septies CP21 e se le condizioni di cui all'articolo 269 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il pubblico ministero può chiedere che gli siano forniti i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del ...22 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i dati secondari postali ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.

1

L'ordine di fornire i dati sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2

L'ordine di fornire i dati può essere dato con effetto retroattivo fino a 12 mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

3

21 22

RS 311.0 RS ... (FF 2013 2383)

2401

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

Art. 274 cpv. 4 4

L'autorizzazione menziona espressamente: a.

i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;

b.

se è possibile penetrare in locali non accessibili al pubblico per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 278 cpv. 1bis 1bis Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT23 vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.

Art. 279 cpv. 3, primo periodo 3 Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure le persone che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393­397. ...

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197924 Art. 70bis (nuovo)

Utilizzazione di speciali dispositivi tecnici per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Il giudice istruttore può ordinare l'utilizzazione di speciali dispositivi tecnici per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni o di identificare o localizzare una persona o una cosa se: a.

le condizioni di cui all'articolo 70 sono soddisfatte;

b.

le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 70 già adottate non hanno avuto successo, non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la sorveglianza;

c.

le autorizzazioni necessarie per l'utilizzazione di questi dispositivi conformemente al diritto delle telecomunicazioni esistono al momento dell'utilizzazione.

Art. 70ter (nuovo)

Utilizzazione di speciali programmi informatici per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Per intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i dati secondari delle telecomunicazioni non criptati, il giudice istruttore può ordinare l'introduzione di speciali programmi informatici in un sistema di trattamento dei dati se: 23 24

RS ... (FF 2013 2383) RS 322.1

2402

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

2

a.

le condizioni do cui all'articolo 70 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;

b.

si tratta di perseguire i reati di cui all'articolo 73a capoverso 1 lettera a o, se il giudizio di un reato di competenza di una giurisdizione civile è delegato a una giurisdizione militare, i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP25;

c.

le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 70 già adottate non hanno avuto successo, non avrebbero alcuna possibilità di successo o complicherebbero eccessivamente la sorveglianza.

L'ordine di sorveglianza del giudice istruttore indica: a.

il tipo di dati ricercati; e

b.

i locali non accessibili al pubblico in cui può essere necessario penetrare per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti da tali programmi informatici devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

3

Art. 70a, frase introduttiva e lett. b n. 1 Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni: b.

di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che: 1. l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o un servizio di telecomunicazione,

Art. 70b

Salvaguardia del segreto professionale

In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione del presidente del tribunale militare. La cernita è effettuata in modo che il giudice istruttore non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati nel procedimento penale.

1

2

La cernita delle informazioni conformemente al capoverso 1 non è necessaria se: a.

sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e

b.

ragioni particolari lo esigono.

Non appena stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone di cui all'articolo 75 lettera b, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona di cui all'articolo 75

3

25

RS 312.0

2403

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

lettera b potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate nel procedimento penale.

Art. 70c cpv. 2, primo periodo, e 3 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il presidente del tribunale militare di cassazione può autorizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima). ...

2

Se necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, la sorveglianza di un servizio nell'ambito di un'autorizzazione di massima deve essere sottoposta per approvazione al presidente del tribunale militare di cassazione.

3

Art. 70d

Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza

Se vi sono gravi sospetti che sia stato commesso un crimine, un delitto o una contravvenzione e se le condizioni di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere b e c sono soddisfatte, il giudice istruttore può chiedere che gli siano forniti i dati secondari del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del ...26 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i dati secondari postali ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.

1

L'ordine di fornire i dati sottostà all'approvazione del presidente del tribunale militare di cassazione.

2

L'ordine di fornire i dati può essere dato con effetto retroattivo fino a 12 mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

3

Art. 70e cpv. 4 4

L'autorizzazione menziona espressamente: a.

i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;

b.

se è possibile penetrare in locali non accessibili al pubblico per introdurre speciali programmi informatici nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 70k

Reclamo

Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono, entro dieci giorni dalla ricezione della 26

RS ... (FF 2013 2383)

2404

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

comunicazione, interporre reclamo al tribunale militare di cassazione censurando la carente legalità o la non proporzionalità del provvedimento.

3. Legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni Art. 6a (nuovo)

Blocco dell'accesso ai servizi di telecomunicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha preso avvio mediante la sottoscrizione di un abbonamento, se all'avvio della relazione commerciale esse:

27 28

a.

hanno utilizzato un'identità inesistente o l'identità di una persona che non aveva precedentemente acconsentito a questa relazione; o

b.

non hanno presentato un documento conforme alle esigenze definite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 della legge federale del ...28 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

RS 784.10 RS ... (FF 2013 2383)

2405

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. LF

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