Legge federale sulla procedura di consultazione

Disegno

(Legge sulla consultazione, LCo)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20131, decreta: I La legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione è modificata come segue: Art. 1 Abrogato Art. 3 1

Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a.

modifiche costituzionali;

b.

progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;

c.

trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;

d.

ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;

e.

ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente tutti i Cantoni o alcuni di essi oppure la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

Una consultazione può essere svolta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

2

1 2

FF 2013 7619 RS 172.061

2012-1801

7653

Legge sulla consultazione

Art. 3a

Rinuncia a una procedura di consultazione

Con una motivazione oggettiva è possibile rinunciare a una procedura di consultazione, se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a.

l'entrata in vigore di un atto normativo o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;

b.

il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;

c.

non sono da attendersi nuove informazioni dato che le posizioni delle cerchie interessate sono conosciute, in particolare poiché è stata già svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto;

d.

il progetto concerne un trattato internazionale che non presenta elementi sostanzialmente nuovi rispetto a trattati già vigenti e generalmente accettati in Svizzera conclusi con altri partner.

Art. 4 cpv. 2 lett. e nonché 4 2

Sono invitati a esprimere il proprio parere: e.

le commissioni extraparlamentari e gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

Per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata. Per i progetti secondo l'articolo 3 capoverso 1 devono essere consultati i Cantoni.

4

Art. 5

Indizione

Le procedure di consultazione su progetti che emanano dall'Amministrazione sono indette:

1

a.

dal Consiglio federale per progetti secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a­d;

b.

dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2;

c.

dall'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

Il dipartimento può delegare la competenza di indire la procedura di consultazione all'unità amministrativa competente per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2.

2

La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

3

La Cancelleria federale coordina le consultazioni. Essa ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

4

7654

Legge sulla consultazione

Art. 6

Organizzazione

L'autorità competente per indire la consultazione, ne prepara la procedura, ne assicura lo svolgimento, raccoglie i risultati e li valuta. Quando la consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

1

Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccogliere i risultati.

2

Art. 7

Forma e termine

La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

1

L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può invitare inoltre le cerchie interessate a sedute di lavoro. Queste sono oggetto di un verbale.

2

Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato:

3

a.

di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;

b.

di due settimane, se la consultazione comprende il periodo fra Natale e Capodanno;

c.

di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può essere abbreviato. L'urgenza deve essere giustificata con motivazione oggettiva ai destinatari della consultazione.

4

Art. 8 cpv. 2 2

I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c 1

Sono accessibili al pubblico: b.

al termine della procedura, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di lavoro secondo l'articolo 7 capoverso 2;

c.

il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10 Abrogato

7655

Legge sulla consultazione

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7656