Decreto federale Disegno concernente l'approvazione di una nuova proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale 20 settembre 20132, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli č approvato.

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La durata dell'impiego č limitata a due anni (da febbraio 2014 a gennaio 2016).

Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale ha facoltā d'interrompere o porre fine all'impiego. In tal caso ne dā immediata informazione alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere, conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

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Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 510.10 FF 2013 6253 RS 171.10

2013-2010

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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF

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