Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Progetto

(LIOm) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 aprile 20131; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20132, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 lett. d 3

Nel senso della presente legge si considera: d.

«biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili. Il Consiglio federale designa i biocarburanti.

Minoranza (Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann) 3

Nel senso della presente legge si considera: d.

«biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili. Il Consiglio federale designa i biocarburanti avvalendosi di metodi di valutazione o certificazioni riconosciuti a livello internazionale, che non sfavoriscano la produzione indigena.

Art. 12b

Agevolazione fiscale per biocarburanti

Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

1

a.

1 2 3

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti producono notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla benzina fossile;

FF 2013 4963 FF 2013 5007 RS 641.61

2013-1247

5001

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

b.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti inquinano l'ambiente in modo non notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;

c.

la coltivazione di materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici dall'elevato tenore in carbonio o dalla grande biodiversità;

d.

la coltivazione di materie prime è avvenuta su superfici acquistate legalmente;

e.

i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a­d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da:

2

a.

rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni;

b.

prodotti agricoli indigeni di aziende che perseguono obiettivi d'interesse generale, in particolare attraverso organizzazioni agricole, progetti regionali o impianti pilota.

Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può introdurre l'esigenza che la produzione dei biocarburanti non deve avvenire a scapito della sicurezza alimentare. Nel farlo, tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale. Nel farlo, tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

4

Minoranza I (Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann) Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

1

a.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti o la combinazione di biocarburanti indigeni impiegata in sostituzione di carburanti fossili producono notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla benzina fossile;

b.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti o la combinazione di biocarburanti indigeni impiegata in sostituzione di carburanti fossili inquinano l'ambiente in modo non notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;

c.

...

Minoranza II (Girod, Lustenberger, Thorens Goumaz, Vogler) Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

1

f.

5002

la coltivazione delle materie prime non provoca una sostituzione della produzione di materie prime destinate all'alimentazione.

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Minoranza III (Nordmann, Bäumle, Chopard-Acklin, Jans, Semadeni) Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a­d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

2

Minoranza IV (Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) 3

Stralciare

Art. 12c

Prova e tracciabilità dei biocarburanti

Chiunque voglia ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

1

2

La prova contiene: a.

indicazioni comprensibili e verificabili che consentano la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e

b.

documenti che comprovano le indicazioni.

L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

3

Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può prevedere facilitazioni della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

4

Art. 12d (nuovo)

Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti

La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

1

L'autorità fiscale decide sull'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 12e (nuovo)

Neutralità dei proventi

Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

1

Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

2

5003

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Titolo della sezione 4

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta Art. 18 cpv. 3bis (nuovo) Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non si possono fare valere restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 3.

3bis

Art. 20a

Miscele di carburanti

All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:

1

a.

la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;

b.

la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e

c.

la quota di altri carburanti.

Le quote di carburanti che non superano un valore esiguo non devono essere dichiarate separatamente. Il Consiglio federale fissa tale valore.

2

L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Minoranza (Parmelin, Brunner, Grunder, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) Intera cifra II (allegato): stralciare III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020.

Minoranza (Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann) Non entrare in materia 5004

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente La legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 7 cpv. 8 (nuovo) Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

8

Titolo prima dell'art. 35d (nuovo)

Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili Art. 35d (nuovo) Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli oli minerali vengono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

1

2

È esonerato dall'obbligo di omologazione l'etanolo destinato alla combustione.

Il Consiglio federale, tenuto conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, determina:

3

a.

le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;

b.

la procedura di omologazione.

Minoranza (Nordmann, Chopard-Acklin, Girod, Jans, Semadeni, Thorens Goumaz) Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19966 sull'imposizione degli oli minerali vengono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale prevede che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

1

4 5 6

RS 814.01 RS 641.61 RS 641.61

5005

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1­4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

1

Art. 61a, rubrica, cpv. 2­4 e 5 (nuovo) Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l'articolo 35d o ottiene un'omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

2

3

Il tentativo di un'infrazione di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.

4

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1­3 e un'infrazione a un altro atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

5

Art. 62 cpv. 2 Per le infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

2

7

RS 313.0

5006