Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Tunisina concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 16 ottobre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero, e il Governo della Repubblica Tunisina, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, convinti che questi obiettivi possono essere raggiunti nel rispetto della legislazione relativa alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l'impegno di capitali o di altre risorse, la durata dell'investimento, il conseguimento di un guadagno o di un profitto o l'assunzione di rischi, e che possono prendere le seguenti forme, nella fattispecie: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;

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Dal testo originale francese.

FF 2013 1259

2012-2602

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(d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il knowhow e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti simili conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.

(f) i diritti derivanti da contratti chiavi in mano, da contratti di produzione o di ripartizione dei redditi e altri contratti simili.

(2) Il termine «investitore» designa: (a) per quanto concerne: i. la Confederazione Svizzera: le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza della medesima o hanno lo statuto di dimorante permanente, purché, in quest'ultimo caso, non abbiano contemporaneamente la nazionalità dell'altra Parte contraente; ii. la Repubblica Tunisina: le persone fisiche che, secondo la legislazione tunisina, hanno la cittadinanza della medesima.

Se una persona fisica ha la nazionalità di entrambe le Parti contraenti, quest'ultima è considerata cittadina della Parte contraente nei confronti della quale la nazionalità è dominante ed effettiva.

(b) per quanto concerne entrambe le Parti contraenti: i. le persone giuridiche costituite o organizzate altrimenti in conformità alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente; oppure ii. le persone giuridiche effettivamente controllate da persone fisiche o da persone giuridiche, così come sono definite nelle lettere a e b del presente paragrafo.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, in conformità con il diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente dopo il 1° gennaio 1957. Non si applica, tuttavia, ai crediti o alle controversie risultanti da atti o avvenimenti anteriori alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, o da situazioni che non sussistono più a tale data.

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Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e autorizza tali investimenti in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, i permessi o le autorizzazioni necessari in relazione all'investimento, compresi quelli richiesti per l'esecuzione dei contratti di licenza, o le autorizzazioni richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente godono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda, in contesti simili, agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda, in contesti simili, ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole.

(4) Se una Parte contraente accorda privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo di cooperazione economica regionale o di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Va inteso che il trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi 2 e 3 non comprende i meccanismi di composizione delle controversie relativi agli investimenti previsti da altri accordi internazionali sugli investimenti stipulati dalla Parte contraente interessata.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente, accorda a tali investitori il trasferimento senza limitazione o differimento, in valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

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(a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati a prestiti o ad altri obblighi regolarmente contratti per l'investimento; (c) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettere c, d, e ed f del presente Accordo; (d) dei salari e delle altre remunerazioni del personale regolarmente assunto all'estero in relazione all'investimento; (e) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Salvo non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, se non per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali provvedimenti non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione sia adottata o diventi di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. I criteri di valutazione comprendono il valore di sfruttamento, il valore dell'attivo, compreso il valore fiscale e ogni altro criterio che consenta di determinare l'equo valore di mercato, a seconda del caso.

L'importo dell'indennizzo comprende un interesse al tasso commerciale in vigore calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo, è fissato in una valuta liberamente convertibile e versato senza ritardo, ed è liberamente trasferibile. L'investitore interessato ha diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, a sottoporre tempestivamente il proprio caso e la stima del suo investimento a un'autorità giudiziaria o a un'altra autorità competente e indipendente da tale Parte contraente, conformemente ai principi enunciati nel presente paragrafo.

(2) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore in una parte qualsiasi del proprio territorio e nella quale investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla propria legislazione, che l'indennizzo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sia versato a questi investitori.

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Art. 7

Indennizzo per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o eventi simili sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, beneficiano, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altri pagamenti.

Art. 8

Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi specificamente assunti per scritto per quanto concerne l'investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sul proprio territorio.

Art. 9

Disposizioni più favorevoli

Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente od obblighi di diritto internazionale applicabili alle due Parti contraenti riservano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo qualora siano più favorevoli.

Art. 10

Principio di surrogazione

Qualora un investitore di una Parte contraente riceva un pagamento in virtù di un'assicurazione o di una garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce la surrogazione dell'artefice del pagamento nei diritti dell'investitore.

Art. 11

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente relative a un investimento di quest'ultimo sul territorio della prima e concernenti una presunta inadempienza al presente Accordo sono composte, per quanto possibile, in via amichevole mediante consultazioni.

(2) La domanda di consultazioni, presentata per scritto, riporterà i fatti su cui si basa, la presunta inadempienza e le conclusioni. Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso, l'investitore può scegliere tra:

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(a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati3, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (di seguito la «Convenzione CIRCI»); e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le Parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

(3) Ciascuna Parte contraente acconsente, mediante il presente accordo, a sottoporre qualsiasi controversia sugli investimenti all'arbitrato internazionale, conformemente ai paragrafi 1 e 2 summenzionati.

(4) La scelta della procedura di composizione della controversia operata dall'investitore in virtù del presente Accordo è definitiva ed esclude qualsiasi altra opzione disponibile per comporre la suddetta controversia.

(5) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente che, alla data in cui la controversia è sottoposta all'arbitrato internazionale, era controllata da investitori dell'altra Parte contraente, è considerata società di quest'ultima Parte contraente conformemente all'articolo 25 (2) (b) della Convenzione CIRCI.

(6) Un investitore non può sottoporre una controversia per composizione conformemente al presente articolo se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui ha preso atto o avrebbe dovuto prendere atto dei fatti all'origine della controversia.

(7) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione o di una garanzia, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(8) Nessuna delle Parti contraenti esercita la protezione diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

(9) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 12

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte contra-

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RS 0.975.2

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ente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Qualora, nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia sia impossibilitato a esercitare tale funzione o sia cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, qualora quest'ultimo sia impossibilitato o cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle Parti contraenti.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, tranne che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.

Art. 13

Disposizioni finali

(1) Le due Parti contraenti si notificano per via diplomatica l'adempimento delle formalità legali richieste per l'entrata in vigore di accordi internazionali. Il presente Accordo entra in vigore il giorno di ricevimento della seconda notifica e avrà effetto per una durata iniziale di dieci anni. L'Accordo resta in vigore a tempo indeterminato dopo tale termine, salvo che non sia denunciato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

(2) Allo scadere del periodo iniziale di dieci anni, o in qualsiasi altra data successiva, ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi notificato all'altra Parte contraente.

(3) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

(4) Il presente Accordo abroga e sostituisce il Trattato tra le due Parti contraenti concernente la protezione e il promovimento degli investimenti di capitali, concluso a Berna il 2 dicembre 19614.

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RS 0.975.275.8; RU 1964 67

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tunisi, il 16 ottobre 2012, in due originali, ciascuno dei quali in francese e in arabo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevale il testo francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Tunisina:

Pierre Combernous

Riadh Bettaïeb

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