Legge sull'energia

Progetto

(LEne) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 gennaio 20131; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20132, decreta: I La legge del 26 giugno 19983 sull'energia è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2bis (nuovo) I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l'energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.

2bis

Art. 7a cpv. 1 primo periodo e 4bis (nuovo) I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l'elettricità prodotta da impianti nuovi mediante l'utilizzazione di energia solare a partire da 10 kW, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali impianti abbiano un'ubicazione appropriata. ...

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4bis I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l'energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.

Art. 7abis (nuovo)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

Gli impianti fotovoltaici nuovi fino a 10 kW possono beneficiare di un contributo unico conformemente all'articolo 7ater (rimunerazione unica). Lo stesso vale per qualsiasi ampliamento di un impianto nuovo che non comporti un aumento della potenza totale a 10 kW o più.

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FF 2013 1467 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 730.0

2013-0312

1487

Legge sull'energia

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Le condizioni di raccordo sono rette dall'articolo 7.

Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica e sono ampliati a 10 kW o più non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo l'articolo 7a.

3

Gli impianti che beneficiano della rimunerazione unica non sono presi in considerazione per definire la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica di cui all'articolo 7a capoverso 2 lettera d.

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Art. 7ater (nuovo)

Calcolo della rimunerazione unica

La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Il Consiglio federale fissa gli importi tenendo conto dei mezzi a disposizione secondo l'articolo 15b capoverso 4, in modo da garantire un versamento senza indugio, e disciplina inoltre:

1

a.

la procedura di presentazione delle domande;

b.

le dimensioni minime di un impianto;

c.

le esigenze relative all'esercizio e al funzionamento dell'impianto;

d.

la restituzione della rimunerazione unica, se dette esigenze non sono soddisfatte;

e.

l'adeguamento periodico degli importi. Questi ultimi non possono superare i maggiori costi non ammortizzabili, risultanti dalla differenza fra i costi di acquisto e i costi di produzione dell'elettricità.

La rimunerazione unica non è né rifiutata né ridotta in presenza di altri aiuti finanziari.

2

Art. 15b cpv. 1 lett. bbis (nuova), nonché 3 e 4 primo periodo La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

1

bbis. i costi della rimunerazione unica di cui all'articolo 7abis; 3

Abrogato

La somma dei supplementi non può superare 1,5 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; al massimo 0,1 centesimi di tale somma sono riservati all'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15abis. ...

4

Minoranza (Knecht, Brunner, Killer Hans, Leutenegger Filippo, Müri, Parmelin, Pezzatti, Pieren, Rösti) 4

Stralciare (= diritto vigente)

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Legge sull'energia

Art.15bbis (nuovo)

Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

I consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso integrale dei supplementi pagati. I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma non superano il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso parziale dei supplementi pagati; l'importo è fissato proporzionalmente al rapporto fra i costi per l'elettricità e il plusvalore lordo.

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2

I supplementi sono rimborsati soltanto se: a.

in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato a: 1. aumentare l'efficienza energetica, 2. investire almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato in misure di efficienza energetica, 3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione;

b.

per l'anno considerato, il consumatore finale ha presentato una domanda entro il termine stabilito dal Consiglio federale;

c.

per l'anno considerato, l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno per il quale è presentata la domanda di rimborso.

3

La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e sullo stato della tecnica. Incluso l'importo di cui al capoverso 2 lettera a numero 2, essa deve essere sostenibile sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza energetica già adottate.

4

I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno assunto nel quadro della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

5

L'Ufficio federale o l'organizzazione privata da esso incaricata verifica se la convenzione sugli obiettivi è rispettata. I consumatori finali devono fornire loro i documenti necessari e garantire loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

6

Il Consiglio federale disciplina in particolare la durata minima e gli elementi principali della convenzione sugli obiettivi, eventuali termini e modalità applicabili all'elaborazione della convenzione, la periodicità del rimborso e la sua esecuzione.

Può delegare a organizzazioni private compiti in relazione all'applicazione della presente disposizione. Disciplina gli emolumenti che queste organizzazioni riscuotono.

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Legge sull'energia

Art. 15bter (nuovo)

Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento pagato anche per altri consumatori finali che, a causa del supplemento, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Art. 24 cpv. 1 primo periodo 1 Le decisioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione, compresi quelli in relazione al rimborso dei supplementi secondo gli articoli 15bbis e 15bter, soggiacciono a una tassa. ...

Art. 28d (nuovo)

Disposizioni transitorie della modifica del ...

L'articolo 15bbis capoverso 3 non si applica nel primo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del ... se un consumatore finale presenta una domanda di rimborso entro il 30 giugno di detto anno e si impegna, al più tardi entro il 31 dicembre dello stesso anno, a sottoporre una proposta di convenzione sugli obiettivi.

1

I consumatori finali che non presentano la domanda o la proposta di convenzione sugli obiettivi entro i termini, oppure che successivamente non concludono la convenzione, non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

2

Per gli anni 2014­2016, la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica è definita in modo tale da consentire un aumento continuo.

3

I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW che non hanno presentato una relativa domanda entro il 31 dicembre 2012 non possono partecipare al sistema di cui all'articolo 7a, ma possono richiedere una rimunerazione unica secondo l'articolo 7abis. I gestori che hanno presentato una domanda entro il 31 dicembre 2012 possono scegliere se mantenere l'iscrizione secondo l'articolo 7a o richiedere una rimunerazione unica.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

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3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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