Concessione rilasciata alla SRG SSR idée suisse (Concessione SSR) Modifica del 1° maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La concessione SSR del 28 novembre 20071 è modificata come segue: Art. 4 cpv. 8 Abrogato Art. 5 cpv. 4 Abrogato Art. 6

Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

Con l'autorizzazione dell'UFCOM, la SSR può effettuare emittenze, la cui durata non eccede 30 giorni all'anno, nonché prove di durata limitata con nuove tecnologie.

Il numero delle emittenze di breve durata è limitato a sedici all'anno.

Art. 9 cpv. 1bis e 2 primo periodo Può diffondere tramite Internet trasmissioni originali concernenti avvenimenti politici, economici, culturali e sportivi che rivestono un'importanza significativa a livello nazionale o di regione linguistica.

1bis

Le altre diffusioni originali devono essere annunciate all'UFCOM almeno un mese in anticipo. ...

2

Art. 10 cpv. 2 Per trasmissioni che sono rese accessibili mediante l'archivio o supporti di dati essa può, per l'utilizzazione non commerciale, chiedere contributi che coprono le spese e, per l'utilizzazione commerciale, prezzi di mercato.

2

1

FF 2011 7089, 2012 7991

2013-0636

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Concessione SSR

Art. 13

Offerte on line

Le offerte on line comprendono principalmente materiale audio e contenuti audiovisivi.

1

I contenuti on line che si riferiscono a una trasmissione presentano, dal punto di vista temporale e tematico, un rapporto diretto con le trasmissioni o parti di trasmissioni redazionali. I contenuti testuali indicano a quale trasmissione si riferiscono.

2

Per i contenuti on line senza riferimento alla trasmissione, i contributi testuali relativi alle informazioni, allo sport e alle attualità regionali e locali non devono superare la lunghezza massima di 1000 caratteri.

3

Il 75 per cento dei contributi testuali che sono stati pubblicati da non oltre 30 giorni presentano un rapporto con materiale audio o contenuti audiovisivi.

4

I forum di discussione e i giochi possono essere offerti solo se, dal punto di vista temporale e tematico, presentano un rapporto diretto con la trasmissione. I mercati on line sono vietati.

5

6 I rimandi relativi a offerte on line di terzi sono proposti unicamente in base a criteri redazionali e non possono essere commercializzati.

Nell'offerta on line è permessa l'autopromozione, per quanto serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La menzione di partner editoriali nel caso di coproduzioni non è considerata sponsorizzazione. Le offerte indipendenti, che trasmettono conoscenze di base e presentano, dal punto di vista temporale e tematico, un rapporto diretto con una trasmissione formativa, possono essere sponsorizzate e contenere pubblicità solo se sono realizzate in collaborazione con organismi terzi senza scopo di lucro; si applicano per analogia le disposizioni della LRTV e dell'ORTV relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione.

7

Art. 33 Abrogato II 1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.

2

L'articolo 4 capoverso 8 entra in vigore il 1° settembre 2013.

1° maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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