13.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012 Estratto: Capitolo I dell'8 marzo 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 marzo 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0558

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2009 P 06.3245

Riforma del governo. Ricomposizione dei dipartimenti in funzione delle priorità a lungo termine (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di estendere le attuali riflessioni alla riorganizzazione dei dipartimenti e di procedere alla completa ricomposizione di questi ultimi. Il Consiglio federale è pregato di studiare in particolare un modello che preveda una nuova organizzazione nonché una chiara espressione di sette priorità per la Svizzera: Dipartimento dell'equilibrio, Dipartimento della sicurezza, Dipartimento dell'apertura, Dipartimento dell'intelligenza, Dipartimento della crescita, Dipartimento della solidarietà e Dipartimento dell'ecologia. La nuova organizzazione deve creare sinergie e contribuire a ridurre le situazioni di stallo fra i dipartimenti.

Nella primavera del 2011 il Consiglio federale ha trattato in maniera approfondita la questione della riorganizzazione dei dipartimenti e il 29 giugno 2011 ha preso diverse decisioni concrete. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) sarà ribattezzato Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e ad esso faranno capo il settore dei PF, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). Quest'ultima andrà a costituire insieme all'UFFT la nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'attuale Ufficio dell'integrazione passerà alla Direzione degli affari europei (DAE) e sarà così subordinato al DFAE. L'Ufficio federale di veterinaria (UFV), che oggi fa parte del DFE, passerà al Dipartimento federale dell'interno (DFI). I lavori di riorganizzazione si sono conclusi e la nuova struttura sarà operativa dal 1° gennaio 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 10.3393

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)

2010 M 10.3632

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di prevedere nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) lo strumento dei comitati tripartiti affinché in tutti gli affari importanti e trasversali creino un equilibrio tra il principio della collegialità e il principio dipartimentale e migliorino le basi decisionali del collegio governativo.

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Nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895) il Consiglio federale ha proposto al Parlamento una modifica dell'articolo 23 LOGA. La modifica prevede che le delegazioni informino regolarmente il Consiglio federale e istituiscano una segreteria presso il dipartimento competente. Il Consiglio federale ha messo in atto i cambiamenti proposti prima ancora delle deliberazioni in Parlamento ed ha altresì ridotto il numero delle delegazioni da diciassette a nove. Il Parlamento ha aderito alle linee generali della proposta del Consiglio federale suggerendo tuttavia che sia la Cancelleria federale (CaF) a fungere da segreteria delle delegazioni. Contro la modifica della LOGA, adottata il 28 settembre 2012 (FF 2012 7243), il termine di referendum scade il 17 gennaio 2013. Al termine dei lavori di attuazione, diretti dalla CaF, il Consiglio federale fisserà al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della modifica della LOGA e delle eventuali disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2010 M 10.3394

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)

2010 M 10.3633

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di decidere o di proporre, nel quadro della riforma del Governo, misure concrete che gli permettano di gestire realmente gli affari importanti, in linea con la responsabilità generale che gli è attribuita in quanto autorità collegiale ed esecutiva suprema.

Nel messaggio aggiuntivo del 13 ottobre 2010 concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895) il Consiglio federale ha proposto di rendere più efficace la gestione dello Stato introducendo due nuove disposizioni nella legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Da un lato, propone di modificare l'articolo 10a LOGA per precisare, nell'interesse di un'attività d'informazione coerente, i compiti del portavoce del Consiglio federale.

Dall'altro, propone di iscrivere nella legge, mediante un nuovo articolo 12a (LOGA), sia l'obbligo dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di informare il Consiglio federale sia il diritto del Collegio governativo di esigere dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione determinate informazioni. Entrambe le disposizioni, il cui obiettivo è precisare l'obbligo di informare rafforzando così il Collegio governativo, sono state riprese praticamente immutate dalle due Camere nel quadro della modifica della LOGA adottata il 28 settembre 2012 (FF 2012 7243). Al termine dei lavori di attuazione diretti dalla Cancelleria federale, il Consiglio federale disporrà l'entrata in vigore di tale modifica, contro la quale il termine di referendum scade il 17 gennaio 2013, e delle eventuali disposizioni d'esecuzione.

Sempre nell'ottica di rendere più efficace la gestione dello Stato, il Consiglio federale aveva già adottato il 30 novembre 2012 una modifica dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). Le due nuove disposizioni prevedono la possibilità di attribuire al presidente della Confederazione la competenza per affari importanti (art.

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1a OLOGA) o di togliergliela in situazioni straordinarie (art. 1b OLOGA). La modifica in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2011 6089).

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2011 M 12.3339

Indicatori della parità tra donne e uomini nel programma di legislatura (N 3.5.12, Commissione del programma di legislatura CN 12.008; S 6.6.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di elaborare indicatori che dovranno essere applicati al nuovo indirizzo politico 7 del programma di legislatura al fine di misurare i progressi realizzati nell'ambito della parità di trattamento tra donne e uomini negli ambienti economici e sul posto di lavoro, nell'educazione, nella ricerca, nella sanità, nella sicurezza sociale e nella conciliazione tra vita professionale e vita privata (indicatori di genere).

Nella seduta del 31 ottobre 2012 il Consiglio federale ha adottato gli obiettivi quantificabili e gli indicatori per l'indirizzo politico 7 sulla parità di trattamento tra donne e uomini. Questi ultimi sono pubblicati nel Portale Statistica svizzera dell'Ufficio federale di statistica (www.indicatori-legislatura.admin.ch).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Dipartimento federale degli affari esteri 2010 M 10.3212

Chiaro orientamento strategico della politica estera (N 18.6.10, Müller Walter; S 9.12.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di elaborare un documento strategico che definisca le priorità della politica estera. Il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla strategia di politica estera 2012­2015 (www.eda.admin.ch > Attualità > Informazioni del DFAE > Strategia di politica estera della Svizzera). Il documento fissa quattro indirizzi strategici per la legislatura in corso: incrementare le relazioni con gli Stati vicini e l'Unione europea, contribuire alla stabilità in Europa e nel mondo nonché rafforzare e diversificare i partenariati strategici e l'impegno multilaterale della Svizzera. Il rapporto si sofferma inoltre sul sostegno offerto ai cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.3880

Vantaggi e svantaggi di un accordo sullo scambio d'informazioni con i Paesi in via di sviluppo (N 28.2.11, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il 4 aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sui vantaggi e gli svantaggi di un accordo sullo scambio d'informazioni con i Paesi in sviluppo, redatto dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri. Il rapporto è stato trasmesso alle Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere federali.

Il rapporto giunge tra l'altro alla conclusione che per la Svizzera potrebbe risultare utile siglare un accordo fiscale con i Paesi in sviluppo. Un simile accordo contribuirebbe infatti a scongiurare flussi finanziari illegali e a rafforzare l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Il rapporto è stato pubblicato il 23 aprile 2012 2410

(efd.admin.ch > Dokumentation > Berichte > Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3228

Cambio di strategia in Nordafrica e nel Vicino Oriente (N 17.6.11, Sommaruga Carlo)

Nella risposta al postulato, il Consiglio federale ha condiviso l'idea dell'autore, secondo il quale la Svizzera dovrebbe riorientare la sua politica estera a seguito dei rivolgimenti in corso in Nordafrica e in Medio Oriente. Per tale ragione, l'11 marzo 2011 il Consiglio federale aveva fissato a grandi linee la sua strategia per il Nordafrica.

La politica estera della Svizzera nel Nordafrica è stata al centro delle conferenze regionali degli ambasciatori e dei capi degli uffici di cooperazione, organizzate in Tunisia nell'aprile 2011 e nell'ottobre 2012. Nel luglio 2012 il Consiglio federale ha preso atto del quadro strategico delle attività svizzere in Nordafrica. Il programma è entrato nella fase attuativa.

Nell'aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato la nuova strategia della Svizzera nel Medio Oriente, basata sulla strategia di politica estera della nuova legislatura 2012­2015 e focalizzata sulla stabilità politica ed economica nel Medio Oriente. In tale ottica la Svizzera s'impegna ad intrattenere relazioni bilaterali equilibrate con tutti gli Stati della regione. Tale impegno riposa su tre pilastri: la cooperazione allo sviluppo, la promozione della pace e la promozione del rispetto del diritto internazionale. Per il Medio Oriente e in particolare per la crisi della Siria sono inoltre stati creati nuovi forum di coordinamento integrati.

La Svizzera continua ad essere pronta a collaborare con tutti gli attori internazionali che sostengono una transizione a vantaggio della popolazione del Nordafrica e del Medio Oriente e coordinerà in modo sistematico il suo programma per il Nordafrica con i partner internazionali impegnati nella regione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 09.3852

Maggiore integrazione civica degli Svizzeri all'estero grazie a una migliore informazione politica (N 11.12.09, Segmüller; S 15.9.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare le misure necessarie per assicurare una più vasta gamma di informazioni politiche ai circa 700 000 cittadini svizzeri all'estero. Nel suo parere del 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha proposto di adottare la mozione, riconoscendo la necessità di esaudire l'esigenza della comunità degli Svizzeri all'estero di ricevere un'informazione politica variata ed equilibrata. Oggi la comunità degli Svizzeri all'estero ha accesso ad una vasta gamma di media stampati, emittenti radiofoniche e televisive e media online, che in parte propongono informazioni politiche specificamente indirizzate a tale target. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ricordano la «Gazzetta Svizzera» e il «Dossier» pubblicato sulla piattaforma swissinfo.ch per la Quinta Svizzera. Inoltre, già oggi ogni cittadino svizzero che s'immatricola presso una rappresentanza all'estero riceve il «Promemoria per i nuovi arrivati», in cui figurano informazioni sui partiti della Svizzera registrati presso la Cancelleria federale. Il materiale informativo che le rappresentanze distribuiscono ai nuovi arrivati contiene inoltre infor-

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mazioni su tutti i canali d'informazione politica di cui possono usufruire gli Svizzeri all'estero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 10.3838

Vino e alcolici svizzeri alle manifestazioni ufficiali svizzere (N 17.12.10, Hurter Thomas; S 15.9.11)

2011 M 10.3820

Obbligo di servire vini svizzeri nelle ambasciate (N 17.12.10, Darbellay; S 15.9.11; N 23.12.11)

Le mozioni, trasmesse dal Parlamento il 23 dicembre 2011, chiedono che quando la Svizzera partecipa a manifestazioni ufficiali all'estero e a grandi eventi finanziati o cofinanziati dalla Confederazione siano serviti vini e alcolici svizzeri.

La trasmissione delle due mozioni ha spinto il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a riconsiderare il principio dell'acquisto e del trasporto di vini svizzeri destinati alle manifestazioni ufficiali nelle rappresentanze all'estero. Onde offrire ai collaboratori all'estero una soluzione ottimale e senza costi amministrativi supplementari, è stata convenuta una stretta collaborazione con la Società degli esportatori di vini svizzeri (SWEA). La SWEA consente di ordinare qualsiasi prodotto presso qualsiasi produttore o distributore del Paese e in tal modo garantisce l'accesso a tutti i produttori svizzeri.

D'ora in poi il personale del DFAE con obblighi di rappresentanza ufficiale potrà effettuare un'ordinazione di vini all'anno. Il nuovo piano diventerà operativo nel primo trimestre del 2013.

Per ciò che concerne la rappresentanza ufficiale della Svizzera curata da Presenza Svizzera in occasione di grandi manifestazioni quali le esposizioni universali (padiglioni svizzeri) e i Giochi olimpici (Case Svizzere) nonché di altri eventi organizzati all'estero nel quadro della comunicazione internazionale, laddove consentito dalle condizioni locali Presenza Svizzera si è sempre sforzata di servire vini e generi alimentari svizzeri. Del resto, come rileva la mozione 10.3838, in occasione dell'esposizione universale di Shanghai del 2010 il padiglione svizzero ha servito vino svizzero.

Si constata tuttavia l'esistenza di un ulteriore potenziale da sfruttare a livello di promozione e percezione all'estero della «Svizzera gastronomica». Presenza Svizzera (PRS) intende sfruttare maggiormente tale potenziale grazie al nuovo piano «Swiss Dining», che ha sviluppato nel corso del 2012 e inaugurato nella Casa Svizzera di Londra in occasione dei Giochi olimpici organizzati nell'estate 2012. Tale piano di comunicazione prevede la degustazione di prodotti gastronomici svizzeri di qualità per farli conoscere ad un pubblico selezionato. L'idea alla base del piano è far scoprire un aspetto finora abbastanza sconosciuto della Svizzera e in tal modo promuovere anche il
turismo svizzero e l'industria alimentare svizzera. Oltre alla partecipazione a grandi manifestazioni quali le esposizioni universali e i Giochi olimpici, in collaborazione con le rappresentanze svizzere PRS organizza anche «serate svizzere» in cui la gastronomia svizzera svolge un ruolo di primo piano.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2412

2011 M 11.3203

Coordinamento dei servizi amministrativi destinati agli svizzeri all'estero (N 16.6.11, Brunschwig Graf; S 15.9.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di assicurare che i servizi dell'Amministrazione federale destinati agli Svizzeri all'estero lavorino in modo coordinato e forniscano prestazioni tramite uno sportello unico. La legge sugli Svizzeri all'estero (basata sull'iniziativa parlamentare Lombardi 11.446 Per una legge sugli Svizzeri all'estero) in corso di elaborazione dovrebbe definire le prestazioni dell'amministrazione a favore delle persone di cittadinanza svizzera che soggiornano all'estero e istituzionalizzare il ruolo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) quale «sportello unico». Oggi tale ruolo è già svolto dalla Direzione consolare (DC) del DFAE. All'interno della DC la Helpline DFAE funge da «single point of contact» per i nostri connazionali all'estero e la DC si è fatta carico delle attività di consulenza in materia di emigrazione dell'Ufficio federale della migrazione. Quest'ultima intrattiene inoltre relazioni con altre unità amministrative per garantire il coordinamento e la collaborazione nel trattamento dei dossier che interessano in modo diretto gli Svizzeri all'estero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 11.3760

Piano strategico per la rete esterna svizzera (S 22.12.11, Commissione della politica estera CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di fornire indicazioni al Parlamento in materia di esigenze, priorità e risorse della politica estera svizzera. Il Consiglio federale ha adempiuto tale mandato nel quadro di due rapporti: Rapporto sulla politica estera 2011: il 18 gennaio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica estera 2011 (FF 2012 2549). Il documento non contiene solo un resoconto delle attività di politica estera della Svizzera, ma presenta anche gli sforzi del DFAE tesi ad utilizzare in modo efficiente le risorse personali e finanziarie disponibili e ad intervenire a scadenze regolari per adeguare le strutture al contesto in continua evoluzione. Il rapporto illustra l'ampia riorganizzazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), volta a garantire una gestione amministrativa più efficiente. Nel 2011 gli sforzi in tal senso sono proseguiti soprattutto all'estero, dove è stato raggiunto un importante traguardo con la creazione di centri consolari regionali che assicurano i servizi consolari per diversi Paesi. Il rapporto sulla politica estera 2011 presenta inoltre i progetti correnti adottati nell'ambito della gestione delle risorse del DFAE (cfr.

n. 2.6 «Supporto alla conduzione della politica estera»).

Rapporto sulla strategia di politica estera 2012­2015: in adempimento della mozione Müller Walter 10.3212 Chiaro orientamento strategico della politica estera, il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla strategia di politica estera della legislatura (www.eda.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pubblicazioni sulla politica estera svizzera > Strategia di politica estera 2012­2015).

Il documento fissa quattro indirizzi strategici per la legislatura in corso: incrementare le relazioni con gli Stati vicini e l'Unione europea, contribuire alla stabilità in Europa e nel mondo nonché rafforzare e diversificare i partenariati strategici e l'impegno multilaterale della Svizzera. Il rapporto si sofferma inoltre sul sostegno ai cittadini svizzeri che vivono o viaggiano all'estero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2012 M 11.3510

Collegare il necessario aiuto al Nordafrica alla politica dei rifugiati (N 28.9.11, gruppo liberale radicale; S 12.3.12)

Nel messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) il Consiglio federale ha tenuto conto degli obiettivi della mozione. Ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di verificare in modo sistematico e precoce e d'intesa con l'Ufficio federale della migrazione se l'impegno svizzero in materia di politica estera ed economica possa essere associato, in linea con quanto auspicato dal messaggio, a progressi in materia di cooperazione in ambito migratorio con i Paesi partner interessati. In tale ottica, laddove possibile e utile, è auspicabile adottare misure concrete o stipulare accordi, soprattutto in materia di riammissione e di lotta alla migrazione illegale.

Nel 2011 il Consiglio federale ha istituito una struttura interdipartimentale di cooperazione in materia di migrazione (Cooperazione internazionale in materia di migrazione/CIM). Tra i principali attori di tale struttura figurano il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il DFAE e la Segreteria di Stato dell'economia. L'obiettivo di tale struttura è assicurare il coordinamento interno e la coerenza della politica migratoria esterna della Svizzera, privilegiando un approccio globale che tenga conto sia delle sfide che delle opportunità della migrazione. Un rapporto elaborato a scadenza annuale nel quadro del vertice di tale struttura interdipartimentale, cioè il Plenum GIM (Seduta plenaria del Gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni delle migrazioni), informa il Consiglio federale sulle attività della politica migratoria esterna della Svizzera.

Nel quadro degli sforzi intrapresi dalla Svizzera per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di migrazione nell'ottica di un approccio globale, il nostro Paese ha istituito partenariati in materia di migrazione con vari Stati, anche nella regione del Nordafrica. L'11 giugno 2012 la Svizzera e la Tunisia hanno concluso un partenariato in materia di migrazione, teso a sostenere il ritorno volontario, lottare contro la migrazione irregolare e migliorare la protezione dei rifugiati e dei migranti vulnerabili in Tunisia. Parallelamente la Tunisia si è impegnata a riammettere nel proprio territorio i cittadini tunisini che non hanno o non hanno più il diritto di
soggiornare in Svizzera. Il partenariato prevede inoltre un dialogo migratorio condotto a scadenza regolare.

Il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia rientra nel quadro del maggiore impegno assunto dalla Svizzera nel Nordafrica in seguito ai rivolgimenti politici degli scorsi anni. L'11 marzo 2011 il Consiglio federale ha adottato una strategia di accompagnamento del processo di transizione politico, che riflette sia la solidarietà della Svizzera che i suoi interessi. La protezione e la migrazione rappresentano uno dei tre settori chiave della strategia per il Nordafrica 2011­ 2016. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, complessivamente 1424 cittadini tunisini sono stati rimpatriati o rinviati in uno Stato Dublino o uno Stato terzo. Tale cifra comprende anche le 8 persone rimpatriate in Tunisia con un volo speciale.

Nello stesso arco di tempo 816 persone sono rientrate autonomamente e tra loro 236 hanno beneficiato del programma di sostegno al ritorno volontario in Tunisia.

Attualmente la Svizzera intrattiene un intenso dialogo sulla migrazione con il Marocco, sempre con l'obiettivo di migliorare la cooperazione nell'ambito del

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ritorno in patria, nel quadro di un approccio globale e in linea con gli obblighi già assunti dalla Svizzera in tale ambito.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Dipartimento federale dell'interno Ufficio federale della sanità pubblica 2007 M 06.3210

Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)

2010 P 09.4170

Nanotecnologia. Analisi della necessità di legiferare (S 9.3.10, Stadler)

Nel piano d'azione Nanomateriali di sintesi (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Prodotti chimici > Piano d'azione Nanomateriali di sintesi), adottato dal Consiglio federale il 9 aprile 2008, sono proposte misure per il periodo 2008­2011 volte a garantire uno sviluppo responsabile nel settore dei nanomateriali di sintesi in Svizzera. Gran parte delle misure proposte sono nel frattempo state realizzate.

Il 25 aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sullo stato d'attuazione e gli effetti del piano d'azione e sulla necessità di disciplinamento. Nel rapporto (www.nanotechnologie.admin.ch > Piano d'azione Nanomateriali) sono illustrati brevemente lo stato d'attuazione e gli effetti del piano d'azione e identificate le misure che la Confederazione dovrà adottare entro il 2015 nel settore delle nanotecnologie. In tal modo sono adempiute le richieste formulate ai punti 1, 3 e 4 della mozione 06.3210, quali l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e la popolazione dalle nanoparticelle e dalle applicazioni nanotecnologiche. L'illustrazione del quadro giuridico, inoltre, adempie la richiesta del postulato 09.4170.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti la mozione e il postulato e propone di toglierli dal ruolo.

2009 P 09.3521

Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (S 17.9.09, Forster)

2009 P 09.3579

Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid Barbara)

In adempimento dei due postulati, il 15 agosto 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (www.bag.admin.ch > Temi > Alcol, tabacco, droghe > Utilizzo problematico di Internet > Pericolosità di Internet e dei giochi in rete). Oltre a tracciare un quadro dell'uso di Internet, il rapporto offre una panoramica degli approcci per prevenire e trattare il consumo eccessivo di Internet. Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato di seguire gli sviluppi in questo ambito mediante i sistemi di monitoraggio in atto e di commissionare una valutazione degli stessi a un gruppo peritale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i due postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2010 P 09.3484

Sans-papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria (N 3.3.10, Heim)

In adempimento del postulato, il 23 marzo 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Sans-papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria» 2415

(www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Attualità > Archivio «Attualità» > 2012 [gennaio-giugno]). Dal rapporto emerge che nella pratica sono pochi i sans-papiers assicurati secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e che l'accesso di questa categoria di persone all'assistenza sanitaria è difficile e diverso da Cantone a Cantone. Il Consiglio federale giunge alla conclusione che sia auspicabile aumentare il livello di copertura assicurativa di queste persone, mentre non ritiene necessario modificare la LAMal poiché il quadro legale, che prevede l'obbligo di assicurazione, è chiaro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3007

Fondi confiscati al narcotraffico per la riabilitazione dei tossicodipendenti (N 28.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.450)

In adempimento del postulato, il 19 dicembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Finanziamento della presa a carico residenziale di tossicodipendenti e fondi confiscati al narcotraffico per il reinserimento dei tossicodipendenti (www.bag.admin.ch > Temi > Alcol, tabacco, droghe > Droghe > Terapie > Finanziamento della presa a carico residenziale di tossicodipendenti). Nel rapporto è analizzata la situazione finanziaria degli istituti residenziali per tossicodipendenti, sono identificati eventuali settori problematici e sono illustrate le opzioni di intervento. Tuttavia, il Consiglio federale non intende modificare l'attuale sistema di finanziamento per l'aiuto stazionario in caso di dipendenza. Inoltre, in base a considerazioni di natura federalistica, tecnica e di politica finanziaria non ritiene opportuno vincolare la destinazione dell'uso di fondi confiscati provenienti dal traffico di droga al finanziamento della riabilitazione dei tossicodipendenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 10.3953

No al risparmio sugli occhiali per bambini (N 19.9.11, Meyer Thérèse; S 27.2.12)

La mozione chiede di reintrodurre nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) una posizione nel capitolo 25 «Mezzi ausiliari per la vista» in modo da consentire di versare un importo annuale pari a 180 franchi per le lenti per occhiali e per le lenti a contatto destinate ai minorenni fino ai 18 anni compiuti, previa prescrizione da parte di un oculista.

Il 12 giugno 2012 il Dipartimento federale dell'interno ha adottato la modifica dell'OPre con cui è reintrodotto l'obbligo di prestazione per le lenti per occhiali e le lenti a contatto destinate ai minorenni fino ai 18 anni compiuti. Pertanto, dal 1° luglio 2012 è versato annualmente un importo di 180 franchi per l'acquisto di tali mezzi ausiliari per la vista. L'obbligo di prestazione è però limitato fino alla fine del 2013: la limitazione riguarda unicamente l'importo, che verrà sottoposto a nuova approfondita verifica nel corso del 2013. L'obbligo di prestazione non è messo in discussione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Ufficio federale di statistica 2011 M 11.3465

Indagine sull'indebitamento privato (N 27.9.11, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 19.12.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di svolgere un'indagine per determinare il numero di economie domestiche e in particolare di giovani adulti indebitati.

L'indagine deve prendere in considerazione anche il tipo di economia domestica, la classe di età e la categoria di reddito delle persone indebitate. L'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita in Svizzera (SILC), realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST), rileva dati sull'indebitamento delle economie domestiche. Nel 2008, nell'ambito di un modulo supplementare, l'indagine ha posto anche domande sull'esistenza di arretrati di pagamento e sul genere di crediti o prestiti concessi alle economie domestiche. I risultati sono stati pubblicati dall'UST (www.bfs.admin.ch > Infoteca > Rilevazioni, fonti > Redditi e condizioni di vita in Svizzera (SILC) > Pubblicazioni) e messi a disposizione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale nel 2011. I risultati pubblicati forniscono le informazioni richieste sul tipo di economia domestica, sulla categoria di reddito e sull'età delle persone che compongono l'economia domestica. L'UST ripeterà il modulo della SILC sull'indebitamento nel 2013, completandolo con domande sull'indebitamento delle persone, e metterà nuovamente a disposizione informazioni aggiornate nel 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3003

Rilevazione statistica dei prezzi degli immobili. Studio di fattibilità (S 12.3.12, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 11.3021)

Lo studio di fattibilità richiesto è stato elaborato da un gruppo di esperti esterno in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (UST). Lo studio, completato nel giugno 2012, contiene essenzialmente informazioni sugli utenti, sulle basi e sugli schemi metodologici, sulle fonti di dati, nonché sui costi di sviluppo e produzione di un eventuale indice dei prezzi degli immobili. I risultati dello studio evidenziano chiaramente l'utilità di una statistica ufficiale dell'andamento dei prezzi degli immobili: tra i principali ambienti interessati figurano la Banca nazionale svizzera, gli organi di vigilanza, le autorità fiscali e il Legislatore. La produzione di queste cifre interessa inoltre numerosi attori economici privati, in particolare le banche, le casse pensioni, le assicurazioni, le associazioni di proprietari immobiliari, le imprese e le associazioni nazionali. Lo studio giunge anche alla conclusione che è sostanzialmente possibile, con certe restrizioni, produrre una statistica ufficiale dei prezzi degli immobili, anche se in alcuni settori sono necessari ulteriori accertamenti.

Il 7 novembre 2012 il Consiglio federale ha approvato lo studio di fattibilità e autorizzato l'UST a pubblicarlo, cosa che è avvenuta il giorno stesso (www.bfs.admin.ch > Attualità > Novità sul Portale > Prezzi degli immobili). Al contempo ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di sviluppare un indice svizzero dei prezzi degli immobili e di introdurlo nel 2017.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2417

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2007 P 07.3725

Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)

In adempimento del postulato, il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?» (www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Famiglie, generazioni e società > Protezione dei minori dalla violenza in famiglia: il Consiglio federale auspica più aiuto all'infanzia e alla gioventù).

Nel rapporto il Consiglio federale definisce le prestazioni di base di un moderno sistema di aiuto all'infanzia e alla gioventù, contribuendo in tal modo a chiarire concetti fondamentali su scala nazionale. Un'offerta di aiuto all'infanzia e alla gioventù ampia e professionale riduce i fattori di rischio che generano maltrattamenti sui minori e permette di intervenire quando il benessere dei minori è in pericolo. Il Consiglio federale intende sostenere gli attori cantonali competenti nello sviluppo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù e ­ sulla base dell'articolo 26 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1) ­ concludere dal 2014 appositi accordi con i Cantoni. Il 18 ottobre 2012 la competente Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha preso atto del rapporto del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2008 P 08.3235

Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)

In adempimento del postulato, il 4 aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto La situazione economica delle persone vedove (www.ufas.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > AVS > Vedove e vedovi: buona la situazione economica generale).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2008 M 07.3430

No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)

La mozione chiede di adeguare la legge affinché gli ospedali pubblici o che beneficiano di sussidi pubblici fatturino ai pazienti dell'AI le stesse tariffe e spese che fatturano ai pazienti dell'assicurazione malattie obbligatoria. Con l'approvazione dell'articolo 14bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20; entrata in vigore: 1.1.2013), avvenuta separatamente dal secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI, la mozione è da considerarsi adempiuta.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2009 P 09.3161

Sicurezza sociale. Esame delle conseguenze degli effetti soglia (S 4.6.09, Hêche)

In adempimento del postulato, il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle perdite di reddito causate alle economie domestiche dall'impostazione delle prestazioni in caso di necessità e delle tasse, basato sul rapporto sugli effetti soglia e gli incentivi negativi elaborato dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale su incarico dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e 2418

della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali. Entrambi i rapporti sono disponibili in Internet (www.bsv.admin.ch > Themen > Alter, Generationen und Gesellschaft > Sozial-/Gesellschaftspolitik: ausgewählte Themen > Einkommenseinbussen aufgrund der Ausgestaltung von Bedarfsleistungen und Abgaben). Nel suo rapporto, il Consiglio federale sostiene che le perdite di reddito dovute al sistema debbano essere evitate nel limite del possibile e rileva che la maggioranza dei Cantoni ha adottato misure per eliminarle. Anche nell'AI si registrano perdite di reddito dovute al sistema, che dovrebbero essere eliminate nel quadro della revisione 6b con l'introduzione di un sistema di rendite lineare.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 09.3655

Assicurazione universale di reddito (N 25.9.09, Schenker Silvia)

In adempimento del postulato, il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Copertura sociale del reddito delle persone in età attiva (www.ufas.admin.ch > Temi > Compendio > Basi). Il rapporto, elaborato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in collaborazione con altri uffici federali, studia il modello di assicurazione universale del reddito e altri tipi di riforma in funzione di criteri di valutazione quali l'efficacia, l'efficienza o la trasparenza. Dal paragone con il sistema di assicurazioni sociali in vigore emerge che nessuna riforma apporterebbe vantaggi decisivi. Le assicurazioni sociali raggiungono i loro obiettivi per la maggior parte delle persone in età attiva e i principi sui quali di fondano sono pertinenti. Si giustificano tuttavia dei miglioramenti per avvicinare i diversi regimi e rafforzarne il coordinamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3357

Copertura della medicina complementare da parte dell'AI (N 30.9.11, Graf-Litscher; S 27.2.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di annullare la decisione del 1° novembre 2005 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e di rentrodurre l'obbligo dell'AI di rimborsare le prestazioni della medicina complementare. Il numero marginale 1209 della circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione nell'AI è stato adeguato in modo che tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017 le procedure di medicina complementare siano rimborsate dall'AI, alle stesse condizioni e restrizioni previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dall'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31). La mozione è pertanto adempiuta.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2000 P 99.3528

Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) ­ in precedenza UFES

Il controprogetto indiretto all'iniziativa «gioventù + musica» è stato accettato nella votazione popolare del 23 settembre 2012.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2419

2006 M 05.3360

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

2006 M 05.3378

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

2006 M 05.3379

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

2006 M 05.3380

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

2006 M 05.3381

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare i dipartimenti e di riunire sotto un unico tetto i settori educazione, ricerca e innovazione. La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca e il settore dei politecnici federali vengono trasferiti dal Dipartimento federale dell'interno al Dipartimento federale dell'economia, di cui fa già parte l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Dopo che alla fine del 2012 sono state adeguate le basi legali, la nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione potrà diventare operativa il 1° gennaio 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le cinque mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2008 M 06.3658

Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein Trix; N 12.3.08; S 2.6.08)

Il 15 giugno 2012 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati (FF 2012 5237), che prevede adeguamenti di legge riguardanti il diritto privato, il diritto privato internazionale, il diritto penale e il diritto in materia di stranieri. La «strategia globale» nell'ambito della protezione alle vittime e della prevenzione chiesta dalla mozione è stata presentata con il rapporto del 14 settembre 2012 all'attenzione delle Camere federali in adempimento della mozione Tschümperlin 09.4229 «Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime» e del postulato Heim 12.3304 Prevenzione dei matrimoni forzati (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012 > Programma di lotta ai matrimoni forzati: intensificare la collaborazione).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2420

2010 M 09.4039

Votazione sull'iniziativa contro l'edificazione di minareti e integrazione (N 3.3.10, Maire; S 1.6.10)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2010 > Il Consiglio federale intende rafforzare l'integrazione) in adempimento delle mozioni Schiesser 06.3445 L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza e Gruppo socialista 06.3765 Piano d'azione «Integrazione», adempiendo in tal modo all'impegno preso nel parere relativo alla presente mozione. Il Consiglio federale ha inoltre preso parte attivamente alla seconda Conferenza nazionale sull'integrazione, tenuta dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) a Soletta il 12 maggio 2011. Nello stesso anno, la CTA e il Consiglio federale hanno deciso di intensificare il dialogo con gli attori privati per approfondire la collaborazione tra pubblico e privato nell'attuazione della politica di integrazione. Il 30 ottobre 2012 è stato avviato il dialogo sulla tematica del lavoro. Nel 2010, la Confederazione sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, coadiuvato dal Dipartimento federale dell'interno e dal Dipartimento federale degli affari esteri, ha condotto il cosiddetto dialogo con i musulmani. Lo scopo era contrastare le paure e i pregiudizi contro l'Islam nella scia della votazione del 29 novembre 2009 sull'iniziativa contro l'edificazione di minareti.

I risultati del dialogo a livello federale sono stati presentati nel rapporto Dialogo con i musulmani 2010, adottato e pubblicato il 16 dicembre 2011 (www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2011 > Il Consiglio federale prende atto del rapporto «Dialogo con i musulmani 2010»).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 09.4229

Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10)

L'Ufficio federale della migrazione ha pubblicato uno studio, affidato all'Università di Neuchâtel, su cause, forme ed entità dei matrimoni forzati in Svizzera («Zwangsheiraten in der Schweiz»: Ursachen, Formen, Ausmass»; www.ufm.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012 > Programma di lotta ai matrimoni forzati: intensificare la collaborazione > Studie «Zwangsheiraten in der Schweiz»). Il 14 settembre 2012 il Consiglio federale ha adottato un rapporto basato su tale studio (rapporto del 14 settembre 2012 all'attenzione delle Camere federali in adempimento della mozione Tschümperlin 09.4229 «Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime» e del postulato Heim 12.3304 Prevenzione dei matrimoni forzati; www.dfgp.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012 > Programma di lotta ai matrimoni forzati: intensificare la collaborazione > Rapporto), che, oltre a presentare i risultati dello studio e gli interventi che risultano necessari, contiene, come richiesto dalla mozione in aggiunta allo studio, un programma improntato a misure nei settori della prevenzione, della consulenza/assistenza e della protezione delle vittime.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2421

2010 P 09.3676

Diritto internazionale pubblico ­ diritto nazionale. Passaggio dal sistema monistico a quello dualistico (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2010 2015) in adempimento dei postulati 07.3764 Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e 08.3765 Iniziative popolari e diritto internazionale della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Il rapporto tocca anche la questione del passaggio da un sistema monistico a uno dualistico. Inoltre il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto complementare al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299). Il Consiglio nazionale ha approvato una richiesta della sua Commissione delle istituzioni politiche che chiede, prima di decidere definitivamente sullo stralcio del postulato, di verificare approfonditamente la risposta alle richieste del postulato data nei rapporti del 5 marzo 2010 e del 30 marzo 2011 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale con i quali il Consiglio federale ha motivato la richiesta di stralcio.

Il Consiglio federale continua a ritenere adempiuto il postulato e a proporre di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3045

Sicurezza interna: chiarire le competenze (N 18.6.10, Malama)

Il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto in adempimento del postulato (FF 2012 3973). In esso si evidenziano determinate lacune nell'ambito della sicurezza interna. Alcune delle insufficienze e delle lacune riscontrate possono essere colmate precisando le rispettive basi legali; per altre è necessario adeguare anche la Costituzione. Il Consiglio federale ha già assegnato gli incarichi necessari per l'adeguamento e la precisazione a livello legislativo. Per quanto riguarda le modifiche costituzionali si attendono gli eventuali incarichi del Parlamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 07.3710

Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle pene (N 3.6.10, Darbellay; S 23.9.10)

Gli obiettivi della mozione sono stati adempiuti con diverse misure nazionali e internazionali. Dal deposito della mozione, la Svizzera ha stipulato ­ in aggiunta ai trattati già esistenti ­ nuovi accordi di trasferimento con Kosovo, Paraguay e Perù.

Vengono inoltre negoziati altri accordi con Paesi (p. es. il Brasile), i cui cittadini sono presenti con frequenza oltre la media nei penitenziari svizzeri. La negoziazione degli accordi di trasferimento resterà un obiettivo a lungo termine della politica svizzera in materia di assistenza giudiziaria.

Contemporaneamente la Svizzera ha invitato gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa a ridurre a tre mesi la durata minima residua dell'esecuzione fissata nella Convenzione sul trasferimento dei condannati. Ha ricevuto al riguardo risposte negative, con riferimento alla durata delle procedure di trasferimento nazionali (incl. ricorso), in particolare nei casi in cui la persona debba essere rimpatriata contro la sua volontà.

Le risposte degli Stati che hanno partecipato alla consultazione sono state quasi unanimi.

2422

Nel diritto penale nazionale, il braccialetto elettronico è stato introdotto definitivamente nel Codice penale (CP; RS 311.0) come forma di esecuzione della sorveglianza elettronica. Il disciplinamento è oggetto dell'articolo 79b (nuovo) CP (cfr.

FF 2012 4199 segg., 4208 seg. e 4220 seg.).

La Svizzera ha inoltre adottato altre misure per adempiere la mozione, da un lato, per quanto riguarda una possibile collaborazione con l'Unione europea (la Svizzera sta riflettendo sulla partecipazione come Stato terzo ai meccanismi di trasferimento interni all'UE); dall'altro in via bilaterale: invitando gli Stati esteuropei non ancora membri del Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (RS 0.343.1) ad aderirvi; cercando di velocizzare le procedure di trasferimento con gli Stati membri del Consiglio d'Europa; portando avanti la stipula di una convenzione di trasferimento con un ulteriore Paese dell'America latina (Repubblica Dominicana).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.3885

Decisione concernente la validità di un'iniziativa popolare prima della raccolta delle firme (N 14.4.11, Commissione delle istituzioni politiche CN 09.521)

Il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto complementare al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299). Il rapporto complementare contiene anche spiegazioni su come si possa decidere della validità di un'iniziativa popolare prima della raccolta delle firme. Si è valutato in particolare se l'Assemblea federale o un'altra autorità sia adatta a condurre questa verifica.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale di polizia 2012 P 12.3006

Combattere l'utilizzo abusivo di armi (N 28.2.12, Commissione della politica di sicurezza CN)

Nella seduta del 5 settembre 2012, il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato 12.3006 Combattere l'utilizzo abusivo di armi (www.fedpol.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012 > Uso abusivo di armi: pubblici ministeri tenuti a segnalare militari potenzialmente violenti). Il rapporto giunge alla conclusione che lo scambio di informazioni tra le autorità civili e militari deve essere migliorato. Nel Codice di procedura penale dovrebbe essere creata una base giuridica che in futuro permetta a pubblico ministero e tribunali militari di segnalare i militari per cui, a causa di un procedimento penale in corso, vi è seriamente da temere che possano mettere in pericolo se stessi o altri con un'arma da fuoco. Il Consiglio federale propone inoltre di utilizzare il sistema d'informazione elettronico in materia di armi (ARMADA) della Confederazione per informare attivamente le autorità militari e civili su autorizzazioni rifiutate o ritirate invece di consentire loro soltanto l'accesso online.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale della migrazione 2004 P 04.3464

Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) ­ in precedenza IMES

Il Consiglio federale ritiene che l'onere per l'esame degli accordi e delle eventuali misure relative a essi non è proporzionale ai benefici potenziali della verifica. Da una parte, la Svizzera ha stipulato convenzioni di domicilio con un numero notevole di Stati, dall'altra, è molto difficile rilevare il numero e l'ambito di applicazione degli accordi eventualmente stipulati dai Cantoni con Stati terzi. Una verifica di questo tipo richiederebbe l'impiego di notevoli risorse. Le convenzioni interessate risalgono in gran parte al periodo della Prima guerra mondiale, quando la Confederazione non era ancora competente per il disciplinamento del diritto in materia di stranieri. Da allora sono state create norme appropriate sia a livello federale sia internazionale, ad esempio con gli accordi sulla libera circolazione delle persone. La situazione delle persone interessate da una convenzione di domicilio è di conseguenza migliore che nel passato. Queste convenzioni sono importanti sia dal punto di vista giuridico che pratico.

Il postulato non richiede soltanto l'elencazione dei rispettivi accordi, ma anche la verifica della validità di ognuno di essi e nel caso questa non sia più data, l'entrata in trattativa con i partner contrattuali. L'avvio di negoziati del genere potrebbe intralciare le relazioni diplomatiche con gli Stati in questione. Dal punto di vista materiale non c'è però nulla da trattare, dal momento che le disposizioni attuali hanno portata più ampia di quelle delle convenzioni in questione. L'avvio di negoziati potrebbe inoltre far nutrire agli Stati coinvolti delle attese che non potrebbero essere soddisfatte. Alcune delle convenzioni portano il titolo di «trattato di amicizia»: alcuni Paesi potrebbero avere l'impressione che la Svizzera voglia rinegoziare l'«amicizia». Inoltre, alcuni degli Stati interessati non esistono più.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2010 P 09.4301

Rapporto sugli effetti della libera circolazione delle persone (N 3.3.10, Girod)

2010 P 09.4311

Conservare la sovranità in materia di migrazione: controllare l'immigrazione e il rimpatrio (N 3.3.10, Bischof)

Con il rapporto del 4 luglio 2012 sulle conseguenze della libera circolazione delle persone e dell'immigrazione in Svizzera (www.ufm.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Comunicati 2012 > Rapporto sulle conseguenze della libera circolazione delle persone e dell'immigrazione), il Consiglio federale ha presentato al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati un'ampia analisi degli effetti dell'immigrazione su diversi settori, individuando diverse possibilità di gestione della politica migratoria.

Nel rapporto, il Consiglio federale costata inoltre che la gestione dell'immigrazione non avviene solo attraverso il diritto degli stranieri e le misure per l'integrazione.

L'immigrazione è influenzata in forte misura dalla situazione economica e dall'attrattiva della Svizzera rispetto agli altri Paesi e può quindi essere considerata indirettamente come il risultato accessorio di una politica locale di successo.

I risultati del rapporto mostrano che negli ultimi anni l'immigrazione ha avuto conseguenze in gran parte positive per lo sviluppo economico della Svizzera, consentendo al nostro Paese di consolidare il proprio benessere. Considerati tutti i 2424

vantaggi e gli svantaggi, il Consiglio federale conclude che il sistema di ammissione duale si è dimostrato valido e che anche per i prossimi anni è in grado di offrire le migliori premesse per affrontare le sfide del futuro.

L'immigrazione comporta però, oltre ai molti vantaggi, una crescita demografica che accresce le sfide e la necessità di procedere a riforme interne nei settori dell'integrazione, del mercato degli alloggi, della pianificazione delle infrastrutture e del territorio nonché della formazione. La forte immigrazione si ripercuote qui come un amplificatore, che potenzia la necessità di riforme interne nei settori summenzionati.

Il Consiglio federale si adopera per mettere in atto le necessarie riforme di politica interna ed esamina a tal fine l'istituzione di una commissione interdipartimentale che si pronunci regolarmente sulle questioni aperte e controverse legate agli effetti dell'immigrazione. Inoltre, si impegna a colmare le attuali lacune evidenziate dal rapporto nel settore della ricerca.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2010 M 08.3616

Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato (N 3.3.10, Barthassat; S 14.9.10)

Il 7 dicembre 2012 il Consiglio federale ha fissato al 1° febbraio 2013 l'entrata in vigore del nuovo articolo 30a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RU 2012 7267). Esso prevede il rilascio di un permesso di dimora ai giovani stranieri ben integrati per consentirgli di acquisire una formazione professionale di base in Svizzera. La OASA disciplina inoltre la proroga del permesso al termine della formazione di base e il rilascio di un permesso di dimora per i genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata nei casi personali di rigore. Questo articolo attua la mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale 2008 P 08.3101

Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick) ­ in precedenza DFGP

2009 M 08.3100

Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet (S 2.6.08, Burkhalter; N 3.6.09) ­ in precedenza DFGP

2010 P 10.3136

Valutazione della minaccia in materia di cyberguerra (S 8.6.10, Recordon)

2011 P 10.3910

Centro di condotta e di coordinamento nell'ambito delle cyberminacce (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale)

2011 P 10.4102

Concetto per la protezione delle infrastrutture digitali della Svizzera ( N 18.3.11, Darbellay)

La mozione incarica il Consiglio federale di sviluppare, in collaborazione con i Cantoni e gli ambienti economici, una strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet, che includa in particolare provvedimenti tesi a impedire lo spionag2425

gio, il furto e l'abuso di dati, come pure gli attacchi asimmetrici finalizzati al terrorismo.

I postulati incaricano il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della sicurezza in Svizzera nell'era digitale, che illustri segnatamente i danni cagionati annualmente dalla criminalità informatica e dalla guerra cibernetica, nonché l'efficacia e l'efficienza degli attuali strumenti di prevenzione e repressione utilizzati in rete. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di esaminare se e come debba essere istituito in seno alla Confederazione un centro di condotta e di coordinamento per una difesa preventiva da tali pericoli.

Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di elaborare una strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici. Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha approvato il documento di base (FF 2013 499). Nel contempo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di coordinare l'attuazione della strategia entro il 2017. Il DFF elabora annualmente un rapporto sull'attuazione della strategia all'attenzione del Consiglio federale. Dopo cinque anni il DFF esamina l'efficacia della strategia e del suo piano di attuazione.

La strategia fornisce informazioni su come si presenta la situazione di minaccia nel cyberspazio, come la Svizzera e i gestori delle infrastrutture critiche sono equipaggiati per fronteggiarla, dove sono le lacune e come rimediarvi nella maniera più efficiente ed efficace.

La strategia identifica i rischi informatici in primo luogo come aspetti attinenti a processi e responsabilità già disciplinati. Di conseguenza, tali rischi devono essere integrati anche nei processi attuali di gestione dei rischi. Il Consiglio federale riconosce che in Svizzera la collaborazione tra autorità ed economia è generalmente consolidata e funziona bene. Rinuncia a istituire un organo centrale di gestione e di coordinamento come invece è attualmente il caso in altri Paesi, dove la collaborazione tra gli attori rilevanti è in parte meno pronunciata.

Il Consiglio federale incarica i dipartimenti di occuparsi dell'attuazione delle misure al loro livello e d'intesa con le autorità cantonali e l'economia. Le
richieste della mozione e dei postulati sono tenute in considerazione e soddisfatte con questa strategia e la sua attuazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e i quattro postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2010 P 10.3688

Rapporto sulla pubblica sicurezza (N 17.12.10, Segmüller)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto sulla pubblica sicurezza che fornisca un quadro globale della situazione relativo alla violenza nella società svizzera, illustri una strategia per prevenire e lottare contro tale violenza e presenti un piano delle misure.

La sicurezza pubblica è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Malama 10.3045 Sicurezza interna: chiarire le competenze (FF 2012 3973) il Consiglio federale ha illustrato, coinvolgendo i Cantoni, in che maniera sono disciplinate le competenze a livello costituzionale. Ha inoltre presentato in modo sistematico i punti cruciali della sicurezza interna (legislazione e prassi, impieghi dell'esercito in servizio d'appoggio, competenze dell'Amministrazione delle dogane, compiti di sicurezza, giudiziari e di 2426

polizia criminale della Confederazione, compresa la questione degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico, sicurezza nel traffico aereo, protezione dello Stato, delega a privati di compiti di sicurezza nonché violenza in occasione di manifestazioni sportive). Il rapporto illustra anche le tesi per una possibile ridefinizione delle competenze ed elenca misure per i singoli ambiti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3754

Lotta contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport (S 27.9.11, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 10.3919)

Con il postulato il Consiglio federale è incaricato di allestire un rapporto sulle possibilità attuali a livello nazionale e internazionale nella lotta contro la corruzione e la manipolazione delle competizioni. Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 7 novembre 2012 (www.baspo.admin.ch > Attualità > Informazioni per i media > 7.11.2012 Il Consiglio federale approva il rapporto sulla corruzione nello sport).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3554

Protezione civile. Equipaggiamento adeguato ai tempi e migliore coordinamento tra Confederazione e Cantoni (N 30.9.11, Segmüller)

Il Consiglio federale è invitato a verificare se e in che maniera può assicurare che la protezione civile disponga dell'equipaggiamento adeguato ai tempi e che la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della protezione della popolazione possa essere migliorata.

Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ (FF 2012 4849). Il rapporto definisce le linee direttive e i principi per l'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile per il periodo successivo al 2015. Il rapporto è stato redatto in collaborazione paritetica con i Cantoni e con il coinvolgimento di tutti i partner rilevanti. Si tratta quindi di un documento di base ampiamente sostenuto e accettato che illustra come poter migliorare la protezione della popolazione e la protezione civile in futuro. Le misure menzionate nel rapporto devono essere elaborate nei dettagli e attuate; a tal fine saranno istituiti gruppi di progetto paritari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Difesa 2000 P 00.3490

Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare, quale logico complemento all'analisi dei costi economici della difesa nazionale, uno studio comparabile scientificamente fondato che illustri in maniera trasparente i benefici della difesa nazionale.

Nell'agosto 2012 è stato pubblicato il rapporto relativo all'importanza dell'esercito per la Svizzera (www.vbs.admin.ch > Das VBS > Organisation > Milizkommission), in cui si è proceduto a un'analisi economica globale dei costi e dei benefici («Die Bedeutung der Armee für die Schweiz ­ eine ganzheitliche volkswirtschaftliche Analyse von Nutzen und Kosten»). Il rapporto è stato elaborato dalla Commissione 2427

di milizia del Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), costituita da ufficiali ed ex ufficiali di stato maggiore generale di milizia il cui compito è analizzare e commentare per conto del DDPS le questioni attuali e fondamentali relative all'esercito da un punto di vista esterno. La Commissione di milizia, coinvolgendo numerosi esperti (dell'economia, della ricerca e dell'Amministrazione), ha allestito un rapporto interdisciplinare nel quale si prefigge di analizzare l'importanza, i costi e i benefici dell'esercito da un prospettiva economica globale, in un modo per quanto possibile trasparente, comprensibile e ampiamente consensuale. Grazie a tale rapporto è stato possibile fornire l'importante lavoro di base per una discussione fondata in merito ai costi e ai benefici dell'esercito.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2000 P 00.3508

Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare in rapporti periodici fondati su indagini scientifiche i benefici diretti e indiretti della difesa nazionale allo scopo di consentire un confronto internazionale.

Nell'agosto 2012 è stato pubblicato il rapporto relativo all'importanza dell'esercito per la Svizzera (www.vbs.admin.ch > Das VBS > Organisation > Milizkommission), in cui si è proceduto a un'analisi economica globale dei costi e dei benefici («Die Bedeutung der Armee für die Schweiz ­ eine ganzheitliche volkswirtschaftliche Analyse von Nutzen und Kosten»). Il rapporto è stato elaborato dalla Commissione di milizia del Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), costituita da ufficiali ed ex ufficiali di stato maggiore generale di milizia il cui compito è analizzare e commentare per conto del DDPS le questioni attuali e fondamentali relative all'esercito da un punto di vista esterno. La Commissione di milizia, coinvolgendo numerosi esperti (dell'economia, della ricerca e dell'Amministrazione), ha allestito un rapporto interdisciplinare nel quale si prefigge di analizzare l'importanza, i costi e i benefici dell'esercito da un prospettiva economica globale, in un modo per quanto possibile trasparente, comprensibile e ampiamente consensuale. Grazie a tale rapporto è stato possibile fornire l'importante lavoro di base per una discussione fondata in merito ai costi e ai benefici dell'esercito.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 09.4167

Maggior sicurezza interna grazie a un migliore coordinamento (N 19.3.10, Segmüller)

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare la possibilità di istituire un gruppo di coordinamento federale per la sicurezza interna.

Nel rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) il Consiglio federale ha prospettato la creazione di un meccanismo di consultazione e di coordinamento nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (MCC RSS) per migliorare la cooperazione in materia di politica di sicurezza tra Confederazione e Cantoni. Questa interessa tutti e quattro i settori della sicurezza, come illustrati nel rapporto sulla politica di sicurezza, quindi anche la sicurezza interna (difesa dai pericoli con mezzi di polizia, protezione dello Stato e perseguimento penale).

2428

Gli organi della MCC RSS (piattaforma politica, comitato direttivo) si sono costituiti a metà 2011 e il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha nominato per la prima volta, d'intesa con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri, un delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

La MCC RSS consente di armonizzare in maniera più efficiente ed efficace le decisioni e le misure a livello politico e operativo, coinvolgendo tutti i partner nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza. A titolo di esempio, è stato elaborato il concetto per la protezione delle rappresentanze straniere, trasmesso dal Consiglio federale alle Camere federali con il messaggio del 2 marzo 2012 a sostegno del decreto federale concernente gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili (FF 2012 3209).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3350

Costi della distribuzione di compresse allo iodio (N 3.6.10, Commissione delle finanze CN 10.007)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto sui costi della distribuzione di compresse allo iodio per la protezione dalle emissioni di iodio radioattivo. L'11 gennaio 2012 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto sui costi della distribuzione di compresse allo iodio (www.vtg.admin.ch > Documentazione > Informazioni per i media > 11.1.2012).

Con il rapporto il Consiglio federale adempie la richiesta contenuta nel postulato.

Nel rapporto sono illustrati i criteri secondo cui il territorio attorno a una centrale nucleare è suddiviso in zone. La suddivisione in zone si ripercuote direttamente sul trasferimento dei costi della distribuzione di compresse allo iodio sugli esercenti degli impianti nucleari. Nel rapporto sono inoltre chiariti gli aspetti giuridici del trasferimento dei costi e sono descritti ulteriori possibili casi di contaminazione nucleare in aggiunta allo scenario di un eventuale incidente in una centrale nucleare.

Il rapporto è stato elaborato dalla Farmacia dell'esercito in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale del personale, l'Ufficio federale della sanità pubblica, i dipartimenti e la Cancelleria federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 10.3790

Impatto e continuità della Patrouille des Glaciers (N 7.6.12, Bourgeois)

Il postulato incarica il Consiglio federale di allestire un rapporto sulla Patrouille des Glaciers in cui siano evidenziati, da un lato, l'impatto sull'immagine del nostro Paese e, dall'altro, le misure previste per dare continuità a questa gara internazionale.

Nella seduta del 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'impatto e la continuità della Patrouille des Glaciers («Bericht des Bundesrates über Auswirkungen und Fortbestand der Patrouille des Glaciers»; www.vbs.admin.ch > Documentazione > Informazioni per i media > 10.10.2012 Impatto e continuità della Patrouille des Glaciers). Il Consiglio federale è pienamente consapevole dell'importanza e dell'immagine positiva della Patrouille des Glaciers e rimanda allo studio dell'Università di Losanna realizzato dal professor Scherly negli anni 2006­ 2429

2007, in cui viene data una risposta alla maggioranza delle domande poste. Contrariamente alla richiesta dell'autore del postulato non è tuttavia possibile fornire alcuna garanzia che la Confederazione assicuri lo svolgimento della Patrouille des Glaciers in futuro; si tratta in linea di principio di una gara militare e se il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ritiene di non essere in grado di continuare a organizzarla come finora dopo il 2014, viste le risorse limitate, la Patrouille des Glaciers dovrà essere organizzata da organi civili.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della protezione della popolazione 2011 M 10.3540

Rapporto sulla protezione della popolazione comprendente un concetto di modernizzazione globale della protezione della popolazione (N 1.10.10, Allemann; S 31.5.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare, in via complementare al nuovo rapporto all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e analogamente a quanto previsto per il rapporto sull'esercito 2010 (FF 2010 7855), un approfondito rapporto sulla protezione della popolazione comprendente un concetto di modernizzazione globale della protezione della popolazione.

Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ (FF 2012 4849). Il rapporto definisce le linee direttive e i principi per l'ulteriore sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile per il periodo dopo il 2015. Il rapporto è stato redatto in collaborazione paritetica con i Cantoni e con il coinvolgimento di tutti i partner rilevanti. Si tratta quindi di un documento di base ampiamente sostenuto e accettato che illustra come poter migliorare la protezione della popolazione e la protezione civile in futuro. Le misure menzionate nel rapporto devono essere elaborate nei dettagli e attuate; a tal fine saranno istituiti gruppi di progetto paritari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Dipartimento federale delle finanze Segreteria generale 2010 M 10.3391

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 9.12.10) ­ in precedenza SFI

2010 M 10.3630

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 9.12.10) ­ in precedenza SFI

Le due mozioni identiche incaricano il Consiglio federale di invitare regolarmente a colloquio il presidente del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Su richiesta del consiglio di amministrazione della FINMA dovrebbero aver luogo altri colloqui tra il presidente del consi-

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glio di amministrazione della FINMA e la giunta economica del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere le mozioni.

Sulla base dell'articolo 21 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1), il Consiglio federale invita una volta all'anno il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA per discutere la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria. Questo scambio è molto apprezzato dal Consiglio federale, poiché gli consente di considerare le condizioni quadro della politica in materia di mercati finanziari nel loro insieme, di individuare tempestivamente eventuali lacune e difetti della legislazione sui mercati finanziari e di intervenire a livello politico nel quadro delle proprie competenze costituzionali. In caso di necessità, il Consiglio federale intende pertanto effettuare più volte all'anno un colloquio con il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA.

Il Governo ritiene inoltre sensato che, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione della FINMA, si tengano colloqui tra la giunta economica del Consiglio federale e il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA anche al di fuori dei regolari incontri istituzionalizzati. Sinora non sono stati richiesti colloqui di questo tipo. Tuttavia, ogni due o tre mesi hanno luogo colloqui tra il Capo del Dipartimento federale delle finanze e il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA o il Direttore della FINMA.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2010 P 10.3628

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054) ­ in precedenza SFI

2010 P 10.3389

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054) ­ in precedenza SFI

I due postulati identici incaricano il Consiglio federale di analizzare il ruolo definito a livello di legge delle imprese di revisione nelle loro verifiche di grandi banche e di presentare un rapporto in merito a possibili misure legali o ad altre misure per rafforzare il ruolo delle imprese di revisione a favore della vigilanza sulle banche.

Il 23 maggio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sullo sviluppo degli strumenti di vigilanza e dell'organizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA; FF 2012 5107), in cui rende conto degli strumenti di vigilanza e dell'organizzazione della FINMA all'indomani della crisi finanziaria e nel quadro della creazione di un'autorità di vigilanza competente in tutti i settori interessati dei mercati finanziari nonché risponde ai postulati in merito al ruolo delle società di audit nell'attività di vigilanza sulle banche.

Il Consiglio federale accoglie favorevolmente le soluzioni adottate dalla FINMA in merito al futuro impiego di società di audit nell'attività di vigilanza. Il previsto potenziamento delle verifiche in ambito di vigilanza mediante i moduli della verifica di base, della verifica supplementare e della verifica ad hoc permette alla FINMA di eseguire controlli più mirati e di garantire la qualità dell'attività di verifica delle società di audit. In futuro il coordinamento tra la propria attività di verifica e quella

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esercitata dalle società di audit richiederà una maggiore attenzione da parte della FINMA, al fine di evitare una commistione delle competenze.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2011 M 10.3946

Risparmi nell'ordine di milioni per le PMI grazie al potenziamento di governo elettronico (N 18.3.11, Gruppo liberale radicale; S 14.9.11) ­ in precedenza SG

Gli obiettivi perseguiti dalla mozione ­ migliorare la collaborazione tra i tre livelli federali, rafforzare il ruolo guida della Confederazione, emanare più direttive in materia di standard ­ sono stati accolti in occasione del rinnovo della convenzione quadro concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico tra la Confederazione e i Cantoni, firmata dal Consiglio federale e dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali alla fine del 2011 e valida fino alla fine del 2015 (www.egovernment.ch > Documentazione di base > Convenzione quadro).

Un elemento centrale della rinnovata convenzione quadro è costituito dal piano d'azione per il promovimento mirato di singoli progetti. Il piano d'azione stabilisce misure a breve, medio e lungo termine riguardanti progetti prioritari scelti. Tali progetti sono sostenuti pariteticamente dalla Confederazione e dai Cantoni mediante contributi finanziari complessivi di 2,4 milioni di franchi all'anno. A cadenza semestrale, il Comitato direttivo del Governo elettronico in Svizzera esamina e aggiorna il piano d'azione, decidendo l'attribuzione dei mezzi finanziari. Il Comitato direttivo, presieduto dal Capo del Dipartimento federale delle finanze, è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

Diretta dall'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) e finanziata dalla Confederazione, la segreteria Governo elettronico Svizzera è l'organo di stato maggiore del Comitato direttivo e sostiene le organizzazioni responsabili nell'attuazione dei progetti prioritari.

La Confederazione sostiene le attività dell'associazione eCH per il promovimento e l'adozione di standard per il Governo elettronico in Svizzera. L'associazione è attualmente diretta dal delegato per la direzione informatica della Confederazione.

Conformemente alla convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni, a livello nazionale sono determinanti gli standard dell'associazione eCH e gli enti pubblici li dichiarano di norma vincolanti, in particolare per gli acquisti e i prodotti sviluppati internamente.

Oltre alle misure stabilite nel piano d'azione, nel 2012 sono stati inclusi nel catalogo dei progetti prioritari della strategia di Governo elettronico in Svizzera diversi nuovi progetti, attuati sotto l'egida
della Confederazione. Ad esempio, è stata approvata e richiesta l'attuazione della strategia di cloud computing delle autorità svizzere elaborata dall'ODIC. Il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di attuare il progetto prioritario «Organizzazione e finanziamento di infrastrutture nazionali di base in ambito di Governo elettronico». Questo progetto prevede la creazione di un'organizzazione, sostenuta congiuntamente da Confederazione e Cantoni, che appoggi progetti infrastrutturali realizzati a diversi livelli statali, garantendone il finanziamento e l'operatività a lungo termine. Nel 2012 sono stati compiuti ulteriori passi importanti nell'attuazione, ad esempio, dei progetti gestiti dalla Confederazione «Fatturazione e disbrigo 2432

elettronici dei pagamenti» e «Infrastruttura nazionale dei geodati». La Segreteria di Stato dell'economia coordina inoltre diversi progetti di Governo elettronico nel quadro delle misure concernenti lo sgravio amministrativo delle imprese.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2007 P 05.3662

Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.03.2007, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica. Il 30 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di analizzare in modo approfondito la fattibilità di una riforma fiscale ecologica. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ha analizzato diverse varianti di riforma fiscale ecologica e incaricato la ditta Ecoplan di valutare, mediante un modello di equilibrio generale, le ripercussioni economiche delle diverse varianti. Nel mese di settembre del 2012 è stato pubblicato il rapporto di ricerca di Ecoplan (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Studio Ecoplan: «Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform»). Sulla base di questi risultati, il 28 settembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare entro la metà del 2014 un progetto da porre in consultazione per introdurre dal 2021 una riforma fiscale ecologica. A partire dal 2021 occorrerà introdurre una tassa sull'energia riscossa su combustibili, carburanti ed energia elettrica. L'importo dell'aliquota di tassa si orienta agli obiettivi della politica energetica e climatica, mentre il suo aumento dovrà avvenire gradualmente e seguendo un percorso predefinito. I proventi della tassa sull'energia dovranno essere compensati con riduzioni di imposte e di tasse e con una ridistribuzione forfettaria tra le economie domestiche e le imprese. L'insieme delle economie domestiche e delle imprese non dovrà quindi pagare nel complesso più imposte rispetto ad oggi, bensì altre imposte. Per quanto concerne le imprese a elevata intensità energetica, si esaminerà come attenuare le ripercussioni derivanti dal passaggio a questo nuovo sistema. La tassa sull'energia dovrà essere introdotta dal 2021 e comprendere l'attuale tassa sul CO2 e il supplemento rete per finanziare la rimunerazione a copertura dei costi per l'imissione in rete di energia elettrica. In una prima fase di transizione i proventi della tassa sull'energia saranno in parte impiegati nella promozione delle misure vigenti nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Dopo il 2020 tali misure di promozione saranno ridotte gradualmente e a seconda del raggiungimento
degli obiettivi della politica energetica e climatica. Quale passo intermedio in vista del progetto da porre in consultazione, d'intesa con i rispettivi uffici specializzati, il DFF elaborerà entro la metà del 2013 un rapporto di consultazione che chiarirà una serie di questioni in sospeso. Il DFF eseguirà questi lavori in stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale dell'interno, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale dell'economia, il DATEC e i Cantoni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2012 M 09.3396

Fatturazione elettronica per i fornitori dell'Amministrazione federale (N 7.3.11, Noser; S 16.6.11; N 14.3.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di prendere i provvedimenti giuridici, organizzativi e tecnici affinché l'Amministrazione federale possa elaborare e ricevere dai suoi fornitori unicamente fatture elettroniche.

Già prima della presentazione della mozione, con il programma «Governo elettronico Finanze» l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) aveva avviato i provvedimenti necessari per ricevere fatture elettroniche. Dapprima sono state valutate mediante un bando OMC l'infrastruttura tecnica (piattaforma d'accesso) nonché i provider di servizi necessari al disbrigo della fatturazione elettronica. Nell'ambito dei provvedimenti organizzativi e tecnici sono stati inoltre effettuati la centralizzazione del ricevimento delle fatture nei cosiddetti centri di elaborazione (al massimo uno per dipartimento), la digitalizzazione delle fatture cartacee ricevute nonché il loro inoltro per approvazione e convalida unicamente mediante un workflow elettronico. D'intesa con i dipartimenti, la soluzione di riferimento sviluppata nel quadro di un progetto pilota è stata accettata come standard e di conseguenza introdotta in tutte le unità amministrative dell'Amministrazione federale nell'ambito di un roll out diretto dall'AFF. In virtù della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) e dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01), dopo una consultazione con gli uffici l'AFF ha definito in un'istruzione le relative disposizioni e le ha pubblicate nell'Intranet.

Grazie ai lavori preliminari eseguiti e all'approccio scelto, l'introduzione nelle unità amministrative è rapida, agevole ed economica. Al momento della presentazione del rapporto, 65 delle complessive 70 unità amministrative della Confederazione sono già abilitate al ricevimento di fatture elettroniche. Nei prossimi mesi seguiranno le restanti unità amministrative. La conclusione del roll out è prevista per la fine del mese di marzo del 2013. Inoltre, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale degli affari esteri hanno trasferito l'intero processo di ricevimento delle fatture al Centro Prestazioni di servizi Finanze del Dipartimento federale delle finanze (DFF)
che già elabora tutte le fatture in entrata del DFF.

Anche se il workflow per l'approvazione elettronica (non cartacea) ha dato buoni risultati, il volume delle fatture elettroniche è ancora basso e per la fine del 2012 ammonta a circa il 10 per cento delle fatture in entrata complessive. In collaborazione con i dipartimenti e le unità amministrative, l'AFF adotterà ulteriori misure al fine di aumentare nei prossimi 3 anni tale volume a oltre il 50 per cento. Al riguardo provvederà inoltre affinché i fornitori non debbano affrontare ostacoli e costi aggiuntivi ma, al contrario, possano usufruire delle nuove possibilità in modo semplice e conveniente. Grazie al miglioramento ottenuto nei processi, gli emittenti delle fatture potranno a loro volta contare su un'elaborazione e un pagamento delle loro fatture nettamente più rapidi.

Nonostante la mozione faccia riferimento al ricevimento delle fatture, nel programma «Governo elettronico Finanze» l'Amministrazione federale ha preso in considerazione anche l'aspetto della fatturazione elettronica e ha introdotto nelle unità amministrative entrambe le procedure in egual misura. Le unità amministrative non hanno quindi solo la possibilità di ricevere fatture elettroniche, ma possono anche inviarle ai loro clienti, se quest'ultimi lo desiderano.

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La procedura utilizzata e il risultato ottenuto fungono da esempio per gli altri livelli federali in Svizzera. Nel quadro della Strategia di e-government Svizzera, l'AFF ha assunto pertanto la direzione del progetto prioritario «Fattura elettronica» volto a introdurre la fattura elettronica su tutti i livelli federali. L'Amministrazione federale mette a disposizione dell'AFF in forma adeguata i suoi risultati e le sue esperienze per favorire l'attuazione del progetto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale del personale 2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

Le due mozioni identiche incaricano il Consiglio federale di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabilità degli Uffici federali, privilegiando, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione del pluriliguismo nell'Amministrazione federale dal 2004 al 2008 (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti). La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni hanno apprezzato gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale provvedere a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale dell'UFPER descrivono l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale (CaF). Il 10 marzo 2011 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'UFPER di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la CaF. Tali misure sono valide dal 2012.

Dal rapporto di valutazione sulla promozione del plurilinguismo 2008­2011 (www.ufper.admin.ch > Documentazione > Fatti e cifre > Rapporti), redatto dall'UFPER e adottato dal Consiglio federale il 30 novembre 2012, emergono i successi ottenuti dalla promozione del plurilinguismo. Il rapporto di valutazione evidenzia come la rappresentanza francofona nell'Amministrazione federale abbia raggiunto in questo quadriennio il 21,2 per cento (+0,8 %), avvicinandosi ulteriormente al valore di riferimento che il Consiglio federale ha fissato al 22 per cento. La rappresentanza delle altre comunità linguistiche si
situa al 71,8 per cento per il personale federale germanofono (valore di riferimento: 70 %), al 6,7 per cento per il personale italofono (valore di riferimento: 7 %) e allo 0,3 per cento per il personale romanciofono (valore di riferimento: 1 %). La percentuale di rappresentanza delle comunità linguistiche tra il personale federale delle classi di stipendio 24­29 ammonta al 73,9 per cento per il tedesco, al 21,1 per cento per il francese, al 4,7 2435

per cento per l'italiano e allo 0,3 per cento per il romancio. Tra il personale federale delle classi di stipendio 30­38 ammonta al 74,6 per cento per il tedesco, al 20,9 per cento per il francese, al 3,8 per cento per l'italiano e allo 0,7 per cento per il romancio.

Il rapporto di valutazione 2008­2011 menziona una serie di attività di promozione del plurilinguismo, tra cui la pubblicazione della Guida per la promozione del plurilinguismo, distribuita a tutte le unità amministrative della Confederazione, e la centralizzazione presso l'UFPER della formazione linguistica destinata al personale federale. L'UFPER ha inoltre intensificato le proprie iniziative di marketing nella Svizzera romanda e italiana per pubblicizzare la Confederazione in veste di datore di lavoro. I dipartimenti e la CaF si sono inoltre dotati di un catalogo di misure di promozione del plurilinguismo. Infine, dal mese di febbraio del 2012 l'Amministrazione federale dispone di uno strumento online che permette di effettuare un bilancio delle competenze linguistiche sulla base del «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue».

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2010 M 09.3619 Ripristino delle attività della Conferenza fiscale svizzera sul piano informale (S 15.9.09, Büttiker; N 18.3.10) L'Amministrazione federale delle contribuzioni in collaborazione con il comitato della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e il comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha esaminato le possibili misure giuridiche per garantire un'attuazione ottimale della mozione. In questo contesto devono essere regolarmente coinvolte le associazioni interessate, in particolare prima dell'emanazione di circolari. Per una migliore collaborazione tra la CSI e la CDCF sono state inoltre adottate le seguenti misure: ­

partecipazione del segretario generale della CDCF alle riunioni del comitato della CSI;

­

presentazione di pubblicazioni della CSI alla CDCF affinché questa prenda posizione in merito;

­

informazione della CDCF sulle attività della CSI, in particolare mediante la presentazione del rapporto di attività annuale della CSI all'assemblea plenaria della CDCF.

Infine, allo scopo di migliorare la trasparenza, la CSI pubblica sul proprio sito Internet (www.steuerkonferenz.ch/it) il suo rapporto di attività annuale.

Riguardo all'ulteriore richiesta contenuta nella mozione, secondo cui la CSI dovrebbe presentare i risultati del suo lavoro alle autorità fiscali cantonali mediante delle proposte e il relativo procedimento dovrebbe essere definito in un regolamento, si rimanda al parere del Consiglio federale del 2 settembre 2009 concernente la mozione. Nel parere viene in particolare osservato che il Consiglio federale non ha la competenza di attuare formalmente le misure richieste dalla mozione. La CSI è un'associazione ai sensi del Codice civile (RS 210) e la Confederazione non può in particolare obbligarla a emanare un regolamento. Nel suo regolamento quadro del 28 settembre 2012 sul metodo di lavoro della Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e delle Conferenze dei direttori cantonali nell'ottica della cooperazione tra Confederazione e Cantoni, al paragrafo 2 del numero 8.2 concernente le altre orga2436

nizzazioni con partecipazione cantonale (di cui fa parte anche la CSI), la CdC stabilisce che i pareri delle altre organizzazioni con partecipazione cantonale si basano sul loro mandato e non avvengono in nome dei Cantoni bensì sempre a nome proprio.

Sulla base delle misure adottate e attuate il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 P 09.4298

Agevolazioni fiscali per le imprese formatrici o che impiegano persone svantaggiate sul mercato del lavoro (N 10.3.10, Hodgers)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla possibilità di introdurre agevolazioni fiscali per le imprese che impiegano persone in tirocinio, persone che beneficiano di una rendita AI o disoccupati di lunga durata.

L'11 maggio 2011, in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha adottato un rapporto (www.dff.admin.ch/i > Dokumentation > Berichte > Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats von Nationalrat Antonio Hodgers [09.4298] vom 11. Dezember 2009) in cui vengono esaminate possibili agevolazioni fiscali. Dal punto di vista del Consiglio federale, per motivi di efficienza occorre però dare la precedenza a misure di promovimento diretto piuttosto che ad agevolazioni fiscali di questo tipo. Le misure di promovimento diretto presentano un effetto di trascinamento sensibilmente minore. L'efficienza e l'effettività delle misure di promovimento diretto sono maggiori rispetto a quelle del promovimento indiretto. Attualmente simili misure di promovimento a favore dei gruppi di persone interessati esistono già. In vista dell'occupazione e dell'integrazione di persone disabili, nel quadro dell'ultima revisione dell'AI (5a e 6a revisione della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20) sono ad esempio state adottate diverse misure.

Inoltre, le imprese possono far valere già oggi le spese per l'occupazione di apprendisti, beneficiari di rendite AI e disoccupati di lunga durata come pure per tutti gli altri dipendenti a titolo di spese per il personale. Di conseguenza ogni franco che viene speso per questi gruppi di persone riduce in misura effettiva l'utile e quindi l'onere fiscale dell'impresa.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2000 P 00.3378

Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Nel quadro del rapporto Mozioni e postulati 2011 del 2 marzo 2012 (FF 2012 3301), il Parlamento ha tolto dal ruolo la mozione Schmied Walter 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine, poiché le richieste principali ivi contenute sono state inserite in nuovi interventi. Per oltre dieci anni anche il postulato non è stato tolto dal ruolo per gli stessi motivi della mozione 99.3626. Di conseguenza, adesso il Consiglio federale ritiene opportuno togliere dal ruolo anche il postulato, benché ciò non sia avvenuto nel quadro del rapporto Mozioni e postulati 2011.

A prescindere da questo, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato. Il 26 gennaio 2011 ha adottato il rapporto sull'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comuni2437

cati stampa dal 2005 > Il Consiglio federale riconosce il maggiore fabbisogno di posti del Corpo delle guardie di confine). Nel suddetto rapporto il Consiglio federale ha riconosciuto al Corpo delle guardie di confine (Cgcf) il maggiore fabbisogno di 35 posti, 11 dei quali sono stati autorizzati nel 2011. Nella sessione invernale 2012, il Parlamento ha deciso di potenziare gli effettivi del Cgcf nel quadro del Preventivo 2013 (FF 2012 7189) mediante i 24 posti restanti.

Anche dal punto di vista retributivo si sono ottenuti miglioramenti. Ad esempio, dal 2009 gli aspiranti vengono assunti direttamente nella classe di stipendio 13.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2007 P 07.3091

Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a presentare regolarmente un rapporto sullo sviluppo nel settore dei carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (carburanti biogeni).

Nel messaggio del 3 maggio 2006 relativo alla modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (FF 2006 3889), il Consiglio federale, a seguito della situazione del mercato di allora e dell'evoluzione tecnica, è partito dal presupposto che il mercato dei carburanti biogeni avrebbe conosciuto uno sviluppo rapido e decisivo. La priorità era di diminuire le emissioni di CO2 nonché l'inquinamento dell'aria nel traffico stradale. Con l'adozione, il 23 marzo 2007, della modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU 2008 579), il Parlamento ha tuttavia deciso di promuovere fiscalmente solo i carburanti biogeni che soddisfano i requisiti minimi sotto il profilo ecologico e sociale. La modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali è entrata in vigore il 1° luglio 2008.

I requisiti minimi sotto il profilo ecologico e sociale per l'esenzione fiscale dei carburanti biogeni decisi dal Parlamento, il prezzo più basso dei carburanti rispetto ad altri Stati europei nonché i dibattiti pubblici sugli effetti potenzialmente nocivi della fabbricazione di carburanti biogeni ne hanno reso difficoltosa l'affermazione sul mercato. A tutt'oggi le quote di mercato dei carburanti biogeni in Svizzera sono molto modeste rispetto a quelle di altri Paesi. L'esiguo sviluppo di questi carburanti non era prevedibile quando è stato presentato il postulato.

Negli ultimi anni, i carburanti biogeni hanno ripetutamente dato adito a interventi e dibattiti a livello politico, in particolare per quanto concerne l'aspetto relativo al diritto all'alimentazione. Nella trattazione dei vari interventi, il Consiglio federale ha seguito in modo costante l'evoluzione del mercato dei carburanti biogeni, l'ha esaminata e illustrata in vari rapporti.

In questa sede va menzionata l'iniziativa parlamentare 09.499 Agrocarburanti.

Tenere conto degli effetti indiretti, depositata nell'ottobre 2009 dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N). Essa chiede da un lato di inasprire i criteri per l'esenzione fiscale;
dall'altro, la possibilità di emanare disposizioni per autorizzare l'immissione sul mercato dei carburanti biogeni al posto dei suddetti criteri. A maggio 2011 la CAPTE-N ha deciso di sospendere il progetto per attendere il rapporto del Consiglio federale concernente il postulato Bourgeois 09.3611 Ridurre le emissioni di CO2 includendo i biocarburanti tra i carburanti, e di inserire i risultati nel disegno di legge. Il 14 settembre 2012 il rapporto del Consiglio federale è stato trasmesso al Parlamento (www.datec.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > 2438

Comunicati stampa del DATEC > Aggiunta di biocarburanti ai carburanti convenzionali: no a incentivi supplementari). Nel rapporto veniva nuovamente presentata la situazione dei carburanti biogeni in Svizzera. Inoltre il Consiglio federale è giunto alla conclusione di rinunciare ad altri incentivi per l'aggiunta di biocarburanti ai carburanti fossili. I lavori nel quadro dell'iniziativa parlamentare della CAPTE-N riprendono a inizio 2013.

Considerando l'attuale situazione del mercato dei carburanti biogeni e dei rapporti redatti a seguito di diversi interventi politici, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato.

Il Consiglio federale propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 09.3737

Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 9.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sull'effettivo del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) sulla base delle esperienze fatte con l'Accordo di Schengen-Dublino del 26 ottobre 2004 (RS 0.362.31). Il 26 gennaio 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'AFD, in adempimento tra l'altro del postulato (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005 > Il Consiglio federale riconosce il maggiore fabbisogno di posti del Corpo delle guardie di confine). Nel suddetto rapporto il Consiglio federale ha riconosciuto al Cgcf il maggiore fabbisogno di 35 posti, 11 dei quali sono stati autorizzati nel 2011. A fine 2011, il Consiglio federale ha pertanto richiesto lo stralcio del postulato, il quale è stato però respinto dal Parlamento.

Nella sessione invernale 2012, il Parlamento ha deciso di potenziare gli effettivi del Cgcf nel quadro del Preventivo 2013 (FF 2012 7189) mediante i 24 posti restanti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 09.3986

IVA: restituzione in caso di esportazione nel traffico turistico (S 17.3.10, Briner; N 16.9.10)

Nella mozione, il Consiglio federale è incaricato di semplificare dal punto di vista amministrativo la regolamentazione della prova dell'esportazione nell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) per i beni acquistati in Svizzera da parte di viaggiatori esteri. Inoltre le possibilità di comprovare l'esportazione devono essere più ampie di quelle utilizzate finora.

A tale proposito, nel 2009 e nel 2010 si sono svolti colloqui tra l'Associazione svizzera dei negozi specializzati in orologeria e oreficeria (Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte, VSGU), l'AFD e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'obiettivo era consentire ai viaggiatori di certificare l'esportazione nel modo più semplice possibile e senza complicazioni amministrative nonché di semplificare la procedura amministrativa sia per i commercianti al dettaglio che per le autorità. Le novità sono state attuate con l'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, dell'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.202.2).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2010 M 09.4209

Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero (N 19.3.10, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.10; punto 1)

La mozione chiede al Consiglio federale di esortare gli spedizionieri privati a utilizzare lo sdoganamento semplificato per le piccole merci, così come fa la Posta svizzera (punto 1). L'autrice della mozione chiede altresì di aumentare da 5 a 10 franchi il limite di franchigia IVA per le merci importate (punto 2), di calcolare l'IVA per gli invii di merce importata solo sul valore della merce (punto 3) nonché di sopprimere la tassa di elaborazione per la restituzione dell'IVA in caso di rispedizioni (punto 4).

Il 24 febbraio 2010, il Consiglio federale ha proposto di accogliere i punti 1 e 2 della mozione e di respingere i punti 3 e 4. Il 19 marzo 2010, il Consiglio nazionale si è allineato alla posizione del Consiglio federale. Il 13 dicembre 2010, il Consiglio degli Stati ha tuttavia espresso parere contrario alla proposta del Consiglio federale e alla decisione del Consiglio nazionale respingendo il punto 2 della mozione.

Il punto 1 della mozione era stato preceduto da diversi reclami inoltrati alla Sorveglianza dei prezzi, con i quali si contestavano gli elevati importi fatturati dalle imprese di logistica. Queste ultime fatturano al destinatario del bene da un lato le spese di sdoganamento e dall'altro l'imposta all'importazione riscossa dall'AFD. Le prime vengono calcolate per le prestazioni di servizio legate allo sdoganamento fornite dalle imprese di logistica. Soprattutto nel caso di piccoli invii, tali spese sono sproporzionate rispetto al valore della merce importata.

Da primavera 2011, l'AFD offre una procedura di dichiarazione semplificata per piccoli invii, che dovrebbe ripercuotersi sull'entità delle spese di sdoganamento delle imprese di logistica. In linea di massima, il ricorso alla procedura semplificata rimane facoltativo. Tuttavia, se la Sorveglianza dei prezzi constata che per lo sdoganamento viene richiesta una controprestazione sproporzionatamente elevata rispetto ad altri offerenti, l'AFD può obbligare le imprese di logistica a utilizzare la dichiarazione doganale semplificata. Grazie a questo articolo, la Sorveglianza dei prezzi e l'AFD dispongono di un mezzo giuridico per intervenire in caso di querela e lottare contro gli abusi.

Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RU 2012 3837).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 08.3510

Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il Corpo delle guardie di confine (N 11.6.09, Fehr Hans; S 9.12.09; N 1.3.11)

Nella versione della mozione modificata dal Consiglio degli Stati, il Consiglio federale non è più incaricato di potenziare gli effettivi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) fino a 300 posti, ma di rafforzarli sufficientemente in modo da garantire un'intensità dei controlli adeguata alla situazione. Il 26 gennaio 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'AFD in adempimento, tra l'altro, della mozione (www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa dal 2005 > Il Consiglio federale riconosce il maggiore fabbisogno di posti del Corpo delle guardie di confine). Nel suddetto rapporto il Consiglio federale ha riconosciuto al Cgcf il maggiore fabbisogno di 35 posti, 11 dei quali sono stati 2440

autorizzati nel 2011. A fine 2011, il Consiglio federale ha pertanto richiesto lo stralcio della mozione, il quale è stato però respinto dal Parlamento.

Nella sessione invernale 2012, il Parlamento ha deciso di potenziare gli effettivi del Cgcf nel quadro del Preventivo 2013 (FF 2012 7189) mediante i 24 posti restanti.

Anche dal punto di vista retributivo sono stati ottenuti miglioramenti. Ad esempio, dal 2009 gli aspiranti vengono assunti direttamente nella classe di stipendio 13.

Inoltre negli ultimi quattro anni alle guardie di confine della regione di Ginevra viene versata un'indennità annua in funzione del mercato del lavoro per garantire una competitività sufficiente sul mercato del lavoro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2003 P 03.3535

Legge sui mercati pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)

Il postulato è stato presentato come mozione e trasmesso in forma di postulato. Esso chiede che l'articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) venga completato, affinché l'obbligo di rilevazione statistica si traduca in rilevazioni suddivise per regioni e Cantoni e affinché vengano rilevate anche le prestazioni di servizi e le commesse edili.

L'articolo 25 LAPub prevede che il committente elabori annualmente una statistica sui suoi acquisti conformemente all'Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422).

Nell'ambito degli acquisti effettuati secondo l'Accordo OMC, la Segreteria di Stato dell'economia elabora, sulla base dei dati della Confederazione, una statistica annuale degli acquisti della Confederazione. Questa statistica rivela il volume degli acquisti effettuati in Svizzera e all'estero nell'arco di un anno.

La statistica degli acquisti si differenzia dalla statistica dei pagamenti degli acquisti, elaborata ogni anno dal 2009 dal Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica). Quest'ultima rivela i pagamenti complessivi che l'Amministrazione federale ha effettuato per acquistare forniture commerciali e prestazioni di servizi, suddivise nelle categorie beni, costruzioni e prestazioni di servizi. I dati dei pagamenti sono completati da un codice CPV (sistema di classificazione dei beni) e da un numero che identifica il fornitore.

Il 1° gennaio 2013 entra in vigore la riveduta ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (RS 172.056.15), che ha in particolare permesso di creare le condizioni giuridiche per istituire ed esercitare un controllo gestionale degli acquisti a livello federale e interdipartimentale conformemente alla decisione del Consiglio federale del 18 aprile 2012. La statistica dei pagamenti degli acquisti ne è un elemento.

Con il controllo gestionale degli acquisti il Consiglio federale persegue gli obiettivi strategici della conformità e della trasparenza, della sostenibilità, della centralizzazione degli acquisti nonché del pilotaggio strategico degli acquisti.

In questo modo è garantito il rilevamento statistico degli acquisti della Confederazione, suddiviso in prestazioni di servizi e commesse edili nonché per Cantoni
e regioni. Il 29 marzo 2012 la Delegazione delle finanze delle Camere federali è stata infatti informata sul numero delle aggiudicazioni per regione svizzera nonché sui

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pagamenti complessivi effettuati dalla Confederazione per forniture commerciali e prestazioni di servizi ai Cantoni negli anni 2009­2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Dipartimento federale dell'economia Organo d'esecuzione del servizio civile 2010 P 10.3723

Integrare le persone inabili o esonerate nella riflessione sul servizio civile (S 1.12.10, Hêche)

Il postulato è stato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 21 marzo 2012 Integrare le persone inabili o esonerate nella riflessione sul servizio civile (www.zivi.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > Comunicati stampa > Downloads), di cui la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ha preso atto il 13 agosto 2012. Nell'ambito dei lavori relativi allo studio «Obbligo di servizio futuro», si terrà debitamente conto del rapporto e delle richieste formulate nel postulato. L'autore del postulato si è astenuto dall'intraprendere altre iniziative.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato dell'economia 2005 P 05.3121

Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola. Inoltre, il Consiglio federale resta favorevole a un'apertura multilaterale dei mercati anche nel settore agricolo, nel quadro dell'OMC, unitamente a una liberalizzazione dell'intera catena di creazione di valore aggiunto della filiera agroalimentare con l'UE (negoziati in vista di un accordo nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica). La lotta ai prezzi elevati in Svizzera è una parte importante della politica di crescita del Consiglio federale, nell'ambito della quale sono state attuate diverse misure negli ultimi anni (tra l'altro l'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti, la revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio [RS 946.51] con il rilancio del principio Cassis-de-Dijon, l'estensione della rete di accordi di libero scambio con Stati che non fanno parte dell'UE).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2006 P 06.3574

TIC: più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

2007 P 06.3543

Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)

L'attuazione della Strategia in materia di Governo elettronico (www.egovernment.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Opuscoli), decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007, contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle 2442

amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nei postulati. Questi provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera, definite nell'ambito della politica di crescita 2008­2011.

Il Consiglio federale ha affrontato il tema nella sua nuova Strategia per una società dell'informazione in Svizzera (www.ufcom.admin.ch > Temi > Società dell'informazione > Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera). Inoltre, la Strategia della Svizzera in materia di Governo elettronico, in atto già dalla seconda legislatura, ha contribuito notevolmente a sgravare l'economia. Per stabilire l'utilità del Governo elettronico e confrontarne l'efficacia è stato istituito un modello di calcolo dell'utilità. Si rinuncia a redigere il rapporto preannunciato poiché queste analisi sono già state effettuate e sono pubblicate sul sito www.egovernment.ch.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2008 P 08.3112

Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)

La Segreteria di Stato dell'economia ha esaminato la diffusione del doping sul posto di lavoro nell'ambito di un sondaggio dettagliato relativo alle condizioni di lavoro («European Working Conditions Survey»). I relativi risultati sono stati pubblicati nel 2011 nel rapporto Lo stress tra la popolazione attiva in Svizzera (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Lavoro > Studio sullo stress 2010).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 08.4047

Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi (S 11.3.09, Savary)

Nell'ambito della quarta revisione parziale della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0) è stata discussa una modifica del sistema assicurativo a favore dei lavoratori indipendenti. La Segreteria di Stato dell'economia ha fornito documenti e informazioni a tale proposito e ha contribuito alle discussioni. In base ai risultati delle discussioni, il Parlamento ha deciso di non dare seguito al postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2009 P 09.3297

Conseguenze del programma congiunturale per le donne (N 14.9.09, Gruppo dei Verdi)

Nella sua seduta del 16 maggio 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Conseguenze del programma congiunturale per le donne, in adempimento del postulato 09.3297 del Gruppo dei Verdi del 20 marzo 2009 (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Lavoro).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 09.4283

Disoccupazione. Conseguenze dell'attuale revisione della LADI per Cantoni e Comuni (N 10.3.10, Fässler)

Il postulato è stato adempiuto con la redazione del rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2010 sulla quarta revisione della LADI e sulle possibili ripercussioni sui costi dell'assistenza sociale, dei Cantoni e dei Comuni (www.seco.admin.ch > 2443

Temi > Lavoro > L'assicurazione disoccupazione > Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI] 2011).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2010 P 10.3076

Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio ­ quali i prossimi passi? (N 18.6.10, Fässler)

2011 P 11.3431

Promozione degli investimenti in capitale di rischio (N 19.9.11, Noser)

2011 P 11.3429

Sicurezza legale per i fondatori di aziende e i business angel (N 20.9.11, Noser) ­ in precedenza DFF

2011 P 11.3430

Ridurre gli oneri amministrativi e fiscali per il finanziamento delle nuove imprese (N 20.9.11, Noser) ­ in precedenza DFGP

I postulati incaricano il Consiglio federale di redigere un rapporto di valutazione sulla legge federale dell'8 ottobre 1999 sulle società d'investimento in capitale di rischio (RS 642.15) e di esaminare diverse misure e miglioramenti per promuovere l'afflusso di capitale di rischio nelle imprese svizzere. Con il rapporto Il capitale di rischio in Svizzera, del 27 giugno 2012, (www.kmu.admin.ch > Pubblicazioni) il Consiglio federale ha fornito una panoramica del mercato del capitale di rischio rispondendo ai postulati in questione. Oltre alla valutazione della legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio, il rapporto illustra i relativi strumenti fiscali e non fiscali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2010 P 10.3622

Stesse condizioni per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea (S 21.9.10, Frick)

Nella sua riunione del 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Stesse condizioni per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea (www.news.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Condizioni quadro per l'industria svizzera degli armamenti nel confronto europeo) in adempimento del postulato 10.3622 presentato dal consigliere agli Stati Bruno Frick il 21 settembre 2010.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2012 P 11.4055

Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Esame di una soluzione legislativa per colmare lacune giuridiche in questo ambito (N 3.5.12, Commissione della gestione CN)

Il 15 giugno 2012 il Parlamento ha adottato la revisione della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20). Nell'ambito di questa revisione è stata istituita la possibilità di sanzionare i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera contravvenendo alle disposizioni relative ai salari minimi obbligatori previste dai contratti normali di lavoro.

Il 14 dicembre 2012 il Parlamento ha adottato il secondo progetto di revisione della LDist, che rafforza la responsabilità solidale esistente.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dell'agricoltura 2009 P 08.3263

Escludere i prodotti agroalimentari dagli accordi di libero scambio (N 03.12.09, Thorens Goumaz)

Il postulato richiede l'esclusione dei prodotti agroalimentari dal campo d'applicazione degli accordi commerciali con la Svizzera, allo scopo di tutelare la sovranità alimentare e consentire a ogni individuo l'accesso al cibo di cui ha bisogno.

La politica commerciale estera del Consiglio federale è chiara e conferma che tutti i settori sono inclusi nelle trattative, agricoltura compresa. Tuttavia, si tiene sempre conto della politica agricola svizzera, che stabilisce il quadro per i negoziati su un'apertura del mercato agli Stati terzi. Finora, le concessioni effettuate dalla Svizzera sono rientrate quasi esclusivamente nell'ambito dei contingenti stabiliti all'Uruguay Round. Tali aperture non hanno avuto conseguenza alcuna sull'agricoltura svizzera, ma hanno causato mutamenti sul mercato a favore dei Paesi partner e a scapito dell'UE. La sovranità alimentare, pertanto, non è compromessa.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 M 09.3318

Protezione delle api. Divieto per la neurotossina clotianidina quale prodotto fitosanitario (N 3.12.09, Graf Maya; S 11.3.10; N 14.9.10)

Con la mozione il Consiglio federale è incaricato di sospendere immediatamente l'omologazione della clotianidina quale prodotto fitosanitario e di valutare l'eventualità di un divieto a lungo termine. Parallelamente si richiede l'introduzione di nuove direttive d'omologazione e nuovi metodi di valutazione dell'innocuità dei pesticidi per le api.

Nel suo rapporto di valutazione del 10 ottobre 2012 (www.blw.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporto di valutazione «Omologazione della clotianidina»), il Consiglio federale stabilisce che l'impiego di insetticidi è necessario per evitare cali di resa e qualità delle colture causati da parassiti. Sottolinea però anche che i prodotti fitosanitari non hanno effetti solo sui parassiti, ma anche su altri esseri viventi, soprattutto insetti, e che per tale motivo sono sottoposti a una severa valutazione del rischio. Dichiara, inoltre, che gli utilizzatori devono essere sensibilizzati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di applicazione. Secondo il Consiglio federale, in Svizzera il numero relativamente basso di casi di intossicazione di api indica che il sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari è efficace e che la maggior parte degli agricoltori rispetta le disposizioni vigenti. Un monitoraggio dei casi di intossicazione è tuttavia fondamentale per ridurli ulteriormente e combatterne le cause. Agroscope è attivo nella ricerca di una soluzione sostenibile a tali problemi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 P 10.3374

Misure di potenziamento degli strumenti del mercato agricolo (N 1.10.10, Bourgeois)

Il Consiglio federale è incaricato, nell'ottica di un mercato agricolo sempre più aperto e in previsione di una prossima revisione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), di stilare un rapporto sulle possibili misure di potenziamento degli strumenti del mercato. Il postulato formula cinque richieste al Consiglio federale, incentrate su tre temi principali: 2445

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le possibilità di migliorare la trasparenza del mercato, la trasmissione dei prezzi e la distribuzione dei margini nel mercato agricolo; le possibilità di dare ampie competenze alle organizzazioni di produttori per creare fondi d'intervento; le possibilità d'incentivare la contrattualizzazione nelle filiere di produzione di derrate alimentari al fine di proteggere i produttori dagli effetti negativi delle fluttuazioni di prezzo sui mercati.

Il 23 marzo 2011, in concomitanza con l'avvio della consultazione sulla Politica agricola 2014­2017, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto (www.blw.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti > Misure di potenziamento degli strumenti del mercato agricolo) in merito alle questioni esposte nel postulato giungendo alle seguenti conclusioni.

I vantaggi dei mercati aperti dove i produttori possono associarsi liberamente, scegliere i loro partner commerciali e rispondere alla domanda dei consumatori in base alle loro cognizioni tecniche e al loro spirito imprenditoriale sono oggi riconosciuti.

Mercati equilibrati si devono pertanto ottenere non per mezzo degli ordinamenti del mercato definiti dallo Stato e ormai superati, bensì per mezzo di soluzioni per le quali la responsabilità spetta in primo luogo alla singola filiera. Dal confronto internazionale effettuato nel rapporto emerge che la Svizzera possiede già un'ampia combinazione di strumenti per tener conto delle richieste dell'autore del postulato, segnatamente nel settore delle organizzazioni di categoria e dell'osservazione dei mercati. Il Consiglio federale è tuttora convinto che il dialogo tra i partner delle singole filiere è il modo migliore per dare seguito alle richieste legittime delle aziende, senza tuttavia bloccare gli sviluppi dei mercati in funzione della domanda dei consumatori. È del parere che le opportunità offerte dall'attuale quadro legale non siano esaurite, soprattutto per quanto concerne la possibilità di sviluppare contratti standard che possano offrire alle aziende la prevedibilità e la sicurezza richieste.

Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario sviluppare nuovi strumenti orizzontali. Tuttavia, è disposto a prendere in considerazione le esigenze specifiche delle singole filiere e a discutere su proposte tecniche concrete scaturite dal dialogo interno alle singole filiere, fermo restando naturalmente l'obiettivo di non reintrodurre, su base privata, strumenti aboliti su mandato del Parlamento nell'ambito delle varie riforme della politica agricola.

Considerate le conclusioni suesposte, il Consiglio federale ha proposto, nell'ambito del messaggio del 1° febbraio 2012 sulla Politica agricola 2014­2017 (FF 2012 1757), adeguate misure di sostegno di una strategia comune della qualità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale di veterinaria 2009 M 08.3675

Obbligo di dichiarazione delle pellicce (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09)

L'ordinanza del 7 dicembre 2012 sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.022), che entrerà in vigore il 1° marzo 2013, istituisce l'obbligo di dichiarare la specie animale, l'origine e il modo di ottenimento del pelame. L'obbligo di dichiarazione vale per il pelame dei mammiferi, ad eccezione di lama e alpaca, nonché di esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina ovina e caprina.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2009 P 08.3696

Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale (N 3.12.09, Graf Maya)

Il Consiglio federale ha illustrato le ripercussioni del libero scambio con l'UE nel settore agricolo sul livello di protezione degli animali e sulla produzione zootecnica rurale nel suo rapporto del 27 giugno 2012. Il rapporto è pubblicato sul sito dell'Ufficio federale di veterinaria (www.ufv.admin.ch > Temi > Protezione degli animali).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2011 M 11.3180

Finanziamento transitorio delle associazioni mantello della formazione continua (S 15.6.11, Gutzwiller; N 13.12.11)

Il finanziamento transitorio delle associazioni mantello della formazione continua è stato garantito per il 2012 mediante la legge federale urgente del 16 marzo 2012 sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua (www.sbfi.admin.ch > Temi > Educazione generale > Formazione continua > Finanziamento delle associazioni mantello) e per gli anni 2013­2016 mediante la legge federale del 28 settembre 2012 sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua (FF 2012 7239).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2006 M 05.3388

Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

Con la legge federale del 20 marzo 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici; RU 2009 5597), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, è stata creata la base legale per l'attuazione della mozione. La modifica concernente i settori ferroviario e della navigazione è costituita dall'adeguamento della legge federale del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (RS 742.41), entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2010. Il 31 ottobre 2012 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (RS 930.111.4) e l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RS 742.412), ed ha altresì adeguato leggermente l'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621). In questo modo la Svizzera recepisce nel diritto nazionale la direttiva UE del 1999 che ha introdotto nuove regole per l'omologazione delle attrezzature a pressione trasportabili e una cosiddetta procedura di valutazione della conformità. Al contempo, il suddetto sistema di valutazione della conformità verrà adottato anche per altri mezzi di contenimento di merci pericolose quali fusti, container e cisterne.

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Uno dei punti centrali della nuova regolamentazione riguarda i controlli previsti dalla normativa nazionale e internazionale, che in futuro non verranno più condotti dall'autorità finora incaricata della loro esecuzione bensì da imprese private. Le imprese che intendono effettuare i controlli sui mezzi di contenimento di merci pericolose dovranno essere accreditate e designate. Per i controlli sulle attrezzature a pressione trasportabili sarà richiesta anche la notifica all'UE. Affinché le imprese svizzere che desiderano operare sul mercato nazionale e internazionale come organismi di valutazione della conformità dispongano del tempo necessario per le procedure di accreditamento, designazione e notifica è stato fissato un periodo transitorio di un anno. Durante questo periodo i controlli continueranno a essere effettuati dall'Ispettorato federale delle merci pericolose.

Con l'introduzione del nuovo sistema di valutazione della conformità vengono conferiti nuovi compiti alle autorità, tra cui la designazione degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza sul mercato. Il primo incarico sarà affidato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, mentre l'Ufficio federale dei trasporti sarà responsabile della vigilanza sugli organismi di valutazione e sul mercato.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Gli organismi designati per la valutazione della conformità potranno iniziare la propria attività dal 1° gennaio 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 09.4013

Raccordo ferroviario per Euro-Airport Basilea-MulhouseFriburgo (S 10.3.10, Janiak; N 15.6.10)

Il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Basilea-Mulhouse rientra nel programma di potenziamento della rete ferroviaria «Raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV)». All'articolo 2 del decreto federale dell'8 marzo 2005 concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV (FF 2005 4637) sono stati fissati i termini per l'inizio (2010) e la fine (2015) dei provvedimenti edili previsti. Il Consiglio federale può prorogare tali termini di cinque anni.

La mozione chiede di prolungare suddetti termini di 5 anni come previsto all'articolo 2 del succitato decreto federale.

A dicembre del 2010 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha presentato domanda al Consiglio federale per il prolungamento di cinque anni delle scadenze fissate. Con il decreto del 17 dicembre 2010 il Consiglio federale ha accolto la richiesta stabilendo che i termini previsti dall'articolo 2 del decreto federale dell'8 marzo 2005 concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV (FF 2010 8117) in merito all'inizio (entro il 2010) e la conclusione (entro il 2015) dei lavori di costruzione relativi ai progetti RAV sono prorogati di cinque anni (2015/2020).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2448

2010 M 10.3010

Trasferimento del traffico merci. Per una riduzione a tappe del traffico pesante attraverso le Alpi (S 10.3.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.6.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento una strategia per la riduzione del transito stradale nella regione alpina.

Nel suo rapporto del 16 dicembre 2011 sul trasferimento del traffico (www.bav.admin.ch > Temi > Il trasferimento del traffico > Di cosa si tratta? > Rapporto sul trasferimento del traffico) il Consiglio federale ha descritto l'evoluzione del traffico transalpino su rotaia e su gomma osservata nel periodo di riferimento (luglio 2009 ­ giugno 2011) e ne ha investigato le possibili cause. Nel 2011 l'obiettivo intermedio di un milione di transiti attraverso le Alpi non ha potuto essere raggiunto. Gli strumenti e le misure supplementari finora adottati continuano ciononostante a fornire un contributo importante nel processo di trasferimento del traffico e devono pertanto essere mantenuti. Nel rapporto succitato il Consiglio federale ha avanzato proposte su come procedere in futuro e su quali misure adottare per raggiungere l'obiettivo prefissato. Il Consiglio federale rimane fedele alla politica di trasferimento del traffico e ai suoi obiettivi ambiziosi e porta avanti il mandato relativo alla conclusione di accordi internazionali per una borsa dei transiti alpini.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno preso atto del rapporto sul trasferimento del traffico (dicembre 2011) rispettivamente il 12 e il 14 giugno 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 P 10.3325

Priorità al trasferimento del trasporto di merci pericolose (N 18.6.10, Schmidt Roberto)

Nel suo rapporto del 16 dicembre 2011 sul trasferimento del traffico (www.bav.admin.ch > Temi > Il trasferimento del traffico > Di cosa si tratta? > Rapporto sul trasferimento del traffico), con il quale ha adempiuto il mandato del postulato, il Consiglio federale ha presentato le proprie conclusioni in merito alla priorità di trasferire dalla strada alla ferrovia il trasporto di merci pericolose. Il Consiglio federale ha affermato la centralità della sicurezza proprio nel settore del trasporto di merci pericolose, sia nazionale che internazionale. Questo tipo di trasporti è soggetto a norme severe, conformi all'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621). Quest'ultimo rappresenta la base anche della normativa svizzera, contemplata nell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Le attuali prescrizioni in materia di merci pericolose sono già molto severe e vengono aggiornate costantemente da comitati internazionali di cui fanno parte anche esperti svizzeri del settore. Per il suo tracciato a cielo aperto, l'asse del Sempione è al momento l'unico tra i valichi alpini svizzeri sul quale i trasporti di merci pericolose non sottostanno alle limitazioni previste nell'SDR e nell'ADR. Da molto tempo, quindi, si riflette attentamente sulle condizioni per la sua sicurezza e sono già state adottate numerose misure quali corsie di emergenza e un'adeguata segnaletica sul tratto in discesa. Nel suo rapporto sul trasferimento del traffico (dicembre 2011) il Consiglio federale ha rinunciato a ulteriori misure restrittive per il trasporto di

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merci pericolose; intende tuttavia impegnarsi in ambito europeo per un adeguato sviluppo della normativa in materia.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2011 P 11.3658

Collegamento aereo Lugano-Berna. Nuovo rilascio della concessione in base a oneri di servizio pubblico come sovvenzione d'avviamento (S 15.12.11, Lombardi)

Nella seduta del 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso, per ragioni di natura politico-finanziaria, di non approvare una sovvenzione d'avviamento del collegamento aereo Berna-Lugano e, di conseguenza, di non avviare una procedura di gara d'appalto pubblica. Il 10 ottobre 2012 ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.admin.ch > Attualità > «Collegamento aereo Berna Lugano. Nuovo rilascio della concessione in base a oneri di servizio pubblico come sovvenzionamento d'avviamento»), spiegando che, a suo parere, il collegamento aereo non potrà essere garantito a lungo termine senza sussidi, di per sé la prerogativa di una sovvenzione d'avviamento. Il Consiglio federale ritiene, inoltre, che l'esercizio della linea aerea non sarà redditizio, in particolare in vista della messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo (prevista per il 2016) che ridurrà sensibilmente i tempi di percorrenza su rotaia tra Berna e Lugano e data la domanda estremamente limitata di un tale collegamento in passato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'energia 2009 P 09.3468

Rapporto complementare sulla politica energetica estera: rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sui potenziali e sulle interazioni tra le energie rinnovabili in Svizzera e all'estero, con particolare riferimento alla redditività delle fonti rinnovabili alla luce della politica in materia di clima, del fabbisogno di energia di compensazione e di centrali idroelettriche di pompaggio come pure della redditività di queste ultime e del loro contributo alla creazione di valore aggiunto. In adempimento del postulato, il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3722

Facilitare la costruzione di impianti di energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati (S 16.12.10, Cramer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di misure volte a eliminare, laddove si rileva un potenziale eolico sfruttabile, gli ostacoli che impediscono la costruzione di impianti eolici nel bosco o in prossimità di pascoli alberati.

Il Consiglio federale dovrà garantire che le nuove procedure si svolgano nel pieno rispetto del paesaggio, dei siti sotto protezione, della fauna e della flora. In adempi2450

mento del postulato, il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2011 M 09.3740

Promuovere l'accoppiamento termo-energetico (N 16.3.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 30.11.10; N 15.3.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre misure e strumenti adeguati che permettano di sfruttare meglio il potenziale dell'accoppiamento termo-energetico. In adempimento della mozione, il 28 settembre 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Basi per una strategia dell'accoppiamento termo-energetico (www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2011 M 11.3304

Partecipazione della Svizzera agli stress test per le centrali nucleari (S 28.9.11, Fetz; N 6.12.11)

A seguito dell'incidente nella centrale nucleare di Fukushima, il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha deciso di verificare i margini di sicurezza di tutte le 132 centrali nucleari europee nell'ambito di una valutazione della sicurezza mirata e trasparente. La Western European Nuclear Regulators Association (WENRA), della quale è membro attivo l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e la cui presidenza nel novembre 2011 è stata assunta dal Direttore dell'IFSN, ha elaborato le condizioni marginali per le verifiche e il successivo processo di revisione tra pari. Le autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea (ENSREG), con il consenso della Commissione UE, hanno approvato la portata e le modalità di questi test per quanto riguarda le riserve di sicurezza delle centrali nucleari in caso di eventi naturali estremi, di perdita dei sistemi di sicurezza e nell'ambito della gestione di gravi incidenti.

La Svizzera ha partecipato volontariamente allo stress test dell'Unione europea. Con decisione del 1º giugno 2011, l'IFSN ha chiesto ai gestori delle centrali nucleari svizzere di partecipare allo stress test dell'UE. A seguito della revisione tra pari UE, il rapporto finale sulla Svizzera attesta che le centrali nucleari elvetiche presentano elevati margini di sicurezza e una buona resistenza ai sismi. Il dossier sullo stress test dell'UE è disponibile sul sito dell'IFSN (www.ensi.ch/it > Dossiers > Stress test UE).

Per determinare il pericolo sismico che corrono i siti delle centrali nucleari svizzere, i gestori di tali centrali hanno elaborato il progetto PEGASOS (analisi probabilistica del pericolo sismico per i siti delle centrali nucleari nazionali). PEGASOS è il primo e finora l'unico studio di questo tipo in Europa. Dai suoi risultati emerge un'ampia gamma di incertezze che conducono pertanto a rischi significativamente maggiori.

Per ridurre tali incertezze mediante nuovi dati (ad es. nuovi studi del sottosuolo) e nuove conoscenze, è stato lanciato il progetto PEGASOS Refinement (PRP). Poiché al momento dell'elaborazione delle esigenze relative allo stress test non erano ancora disponibili, i risultati del PRP non vi sono stati integrati. I risultati PEGASOS sono specifici ai siti oggetto dello studio (centrali nucleari svizzere) e non possono, 2451

pertanto, essere utilizzati a livello internazionale. Attualmente la WENRA sta elaborando nuovi requisiti più severi per la determinazione del rischio sismico nei Paesi europei, supportata dall'IFSN che sta apportando le sue conoscenze tecniche e le esperienze maturate con PEGASOS e il successivo PRP.

Gli stress test dell'UE sono stati effettuati parallelamente alle verifiche richieste dalla legislazione svizzera e disposte dall'IFSN. In particolare, con decisione del 18 marzo 2011, l'IFSN ha disposto un'ulteriore verifica, sulla base di criteri più severi, delle misure di protezione delle centrali nucleari contro le inondazioni e i sismi conformemente all'ordinanza del DATEC del 16 aprile 2008 sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari (RS 732.114.5). L'IFSN ha richiesto che tale verifica del dimensionamento venisse effettuata basandosi sui rischi specifici ai siti, aggiornati secondo lo stato della scienza e della tecnica. I risultati intermedi più recenti del PRP sono stati utilizzati come base per le verifiche nazionali. I gestori delle centrali nucleari svizzere hanno potuto dimostrare che non è soddisfatto alcun criterio per la messa fuori servizio temporanea delle centrali e che, anche in caso di sismi che si verificano ogni 10 000 anni, i limiti di dose, secondo l'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (RS 814.501), sono rispettati. Tutte le informazioni a riguardo sono pubblicate sul sito dell'IFSN (www.ensi.ch/it > Dossiers > Terremoti). Una volta terminato il PRP, dovranno essere nuovamente fornite tutte le prove relative alla sicurezza sulla base dei risultati ottenuti per quanto concerne il pericolo sismico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2007 M 06.3374

Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)

Emanando l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (RS 741.413), il Consiglio federale aveva recepito nel diritto nazionale le prescrizioni comunitarie allora armonizzate conformemente alla direttiva 74/150/CEE. Quest'ultima è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2003/37/CE di portata molto maggiore. Tutte le prescrizioni armonizzate della CE vigenti in materia di esigenze tecniche per i veicoli agricoli vengono così riconosciute in Svizzera.

In merito alle macchine e ai veicoli speciali agricoli non disciplinati nel diritto europeo armonizzato, con i rappresentanti dei fornitori di macchine e apparecchi agricoli l'Ufficio federale delle strade aveva convenuto, come menzionato nel parere del Consiglio federale sulla mozione, che in un primo tempo i fornitori gli presentassero per esame un elenco comprendente le norme svizzere che si discostano da quelle vigenti nei Paesi limitrofi e che sono, in larga misura, responsabili dei costi supplementari. Le richieste nel frattempo espresse sono state tenute in considerazione nella modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) disposta dal Consiglio federale il 2 marzo 2012 ed entrata in vigore il 1° maggio 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2007 M 06.3470

Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)

La richiesta è stata soddisfatta attraverso l'ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (RS 930.111.4) decretata il 31 ottobre 2012. L'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 i contenitori per il trasporto di merci pericolose potranno essere controllati da imprese private (organismi di valutazione della conformità designati).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2007 M 06.3421

Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) ­ in precedenza UFAM

Tra le altre cose, la mozione mira a introdurre controlli regolari che verifichino il rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico ed emissioni acustiche anche da parte dei motocicli e dei ciclomotori, analogamente a quanto già avviene per gli autoveicoli. Il test previsto dovrebbe consentire di accertare se tali veicoli continuano a rispettare i limiti fissati in materia di emissioni acustiche e dei gas di scarico al momento della prima immatricolazione.

Dagli accertamenti svolti risulta che non esiste alcun metodo di misurazione che consenta di effettuare in modo semplice e con costi ragionevoli una verifica attendibile del rumore e dei gas di scarico emessi da motocicli e ciclomotori. I costi per lo sviluppo di un nuovo metodo di misurazione da impiegare anche nelle autofficine sarebbero notevoli. Inoltre, grazie ai progressi tecnologici, il tasso di emissioni rilasciate dai nuovi veicoli in seguito all'invecchiamento e all'usura è oggi minore che in passato. Il 20 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha decretato il progressivo inasprimento (2014, 2017, 2020) delle prescrizioni sui gas di scarico per motocicli.

Le nuove prescrizioni, che porteranno le emissioni di questi veicoli a un livello simile a quello delle automobili, prevedono anche esigenze in materia di durevolezza, di sistemi di diagnostica a bordo, di esami della conformità e di lotta alle modifiche a posteriori ai veicoli («tuning»). Queste esigenze supplementari consentono di contrastare l'aumento delle emissioni dei veicoli messi in circolazione. La causa principale di differenze rilevanti tra lo stato iniziale e quello rilevato sulla strada di motocicli e ciclomotori è da ricercare soprattutto in modifiche volontarie effettuate a posteriori sui veicoli.

Inoltre, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha svolto un'indagine approfondita e su larga scala incentrata sui costi e sui benefici legati alla manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli a motore e, successivamente, ha formulato raccomandazioni per la modifica delle prescrizioni vigenti relative ai veicoli con sistemi di diagnostica «On Board» (OBD).

Data l'analogia tematica, le raccomandazioni del CDF per quanto riguarda la manutenzione del sistema antinquinamento di autoveicoli nonché le misure richieste dalla CAPTE-S nella mozione 06.3421 sono
state in seguito trattate in un pacchetto insieme alla revisione delle disposizioni sulla manutenzione del sistema antinquinamento. In questo contesto l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha proposto di discutere sulla possibilità di rinunciare alla manutenzione del sistema antinquinamento per gli autoveicoli con sistemi OBD e, con riferimento agli accertamenti summenzionati, di rinunciare all'introduzione di test di controllo del rumore e dei gas di scarico per motocicli e ciclomotori. La proposta concernente la rinuncia 2453

a controlli supplementari dei veicoli a due ruote ha riscosso un ampio consenso in sede di indagine conoscitiva: 47 sono stati i pareri positivi, 7 quelli contrari (Cantoni: 18 sì, 5 no).

Il 30 novembre 2012 il Consiglio federale ha deliberato sulla revisione delle disposizioni concernenti la manutenzione dei sistemi antinquinamento fissandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2013. Le disposizioni non contengono nuovi requisiti per quanto riguarda i controlli dei gas di scarico e delle emissioni acustiche per motocicli e ciclomotori.

Gli accertamenti dell'USTRA hanno dimostrato che i test dei gas di scarico e del rumore per motocicli presentano un rapporto costi-benefici molto sfavorevole a causa dei costi elevati dei metodi di controllo da sviluppare e perché, in base alle disposizioni UE applicabili anche in Svizzera, i nuovi modelli di motocicli saranno molto più ecologici in termini di rumore e gas di scarico e il tasso delle emissioni sarà decisamente più stabile nel tempo.

Poiché in futuro saranno richiesti a livello europeo sistemi OBD anche per i motocicli, per questi veicoli il Consiglio federale persegue la stessa procedura prevista per gli autoveicoli con sistemi OBD.

Il Consiglio federale aveva stabilito di introdurre un'etichetta ambientale per i motocicli nel caso in cui l'etichetta ambientale per le automobili avesse prodotto effetti positivi. Il 18 giugno 2010 si è deciso di rinunciare all'introduzione dell'etichetta per le automobili perché troppo complicata e controversa. Di conseguenza anche l'introduzione di un'etichetta per motocicli non può più essere presa in considerazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2008 M 07.3611

Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez; S 26.5.08)

Sulla base dell'ordinanza rivista del 29 marzo 2006 sul registro delle carte per l'odocronografo (RS 822.223), a giugno del 2012 il Consiglio federale ha introdotto, insieme al nuovo registro delle carte per l'odocronografo, la spedizione collettiva di carte del conducente.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 09.3958

Progetti di costruzione di strade: durata dei cantieri e direttive in materia di aggiudicazione (N 11.12.09, Giezendanner; S 10.3.10)

Negli ultimi anni, il trasferimento della rete delle strade nazionali alla Confederazione ha consentito di uniformare a livello nazionale la manutenzione delle strade nazionali. In linea di principio, non è più ammesso ridurre le corsie per progetti di sistemazione e di manutenzione. Nei casi in cui la rinuncia a una riduzione delle corsie comportasse oneri sproporzionati (ad es. in galleria o in corrispondenza di viadotti) vengono disposti lavori notturni. Nei cantieri che causano disagi al traffico si applica senza eccezioni il lavoro a turni. Nei contratti d'appalto vengono inclusi sistematicamente incentivi per accelerare i lavori. Grazie a queste misure, nel 2011 si è registrata, rispetto all'anno precedente, una diminuzione delle ore di coda dovute ai cantieri, anche se nel complesso sono aumentate a causa del generale incremento del traffico.

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Le direttive in materia di aggiudicazione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) sono state volutamente concepite in modo da consentire al maggior numero di imprese di concorrere a una commessa. Dal passaggio di proprietà delle strade nazionali alla Confederazione, nel 2008, circa due terzi di tutti i membri della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori attivi nella costruzione di strade eseguono o hanno eseguito commesse per l'USTRA. Le piccole e medie imprese (PMI) possono partecipare a gare per l'aggiudicazione di commesse più consistenti riunendosi in consorzi ­ soluzione scelta di frequente che in molti casi si rivela vincente.

Ulteriori misure atte a facilitare la partecipazione delle PMI a gare d'appalto dell'USTRA sono rappresentate dalla rinuncia dell'Ufficio a giri di offerte e a garanzie di buona esecuzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 09.3787

Stop alle code e agli intollerabili disagi legati alla costruzione delle strade nazionali (N 10.12.09, Jenny; N 15.6.10; S 28.9.10)

Già dal 2008, quando le strade nazionali sono passate dai Cantoni alla Confederazione, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha cercato di ridurre al minimo la durata dei lavori e di evitare per quanto possibile la riduzione delle corsie. La prassi dell'USTRA è applicata su tutto il territorio nazionale e si basa sulle seguenti regole: in linea di principio, non è più ammesso ridurre le corsie per progetti di sistemazione e di manutenzione; nei casi in cui la rinuncia a una riduzione delle corsie comportasse oneri sproporzionati (ad es. in galleria o in corrispondenza di viadotti) vengono disposti lavori notturni; nei cantieri che causano disagi al traffico si applica senza eccezioni il lavoro a turni. Grazie a queste misure, nel 2011 si è registrata, rispetto all'anno precedente, una diminuzione delle ore di coda dovute ai cantieri, anche se nel complesso sono aumentate a causa del generale incremento del traffico. Le misure adottate hanno dunque dato i risultati sperati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 10.3342

No agli autotreni di 60 tonnellate sulle strade svizzere (S 16.6.10, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 15.12.10)

Il nuovo articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) sancisce ora, oltre al peso totale ammesso dei veicoli, anche la lunghezza complessiva. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 (RU 2012 6291).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2011 P 09.3071

Riserve di frequenze all'interno delle varie zone di copertura svizzere (N 15.3.2011, Leutenegger Filippo)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare le attuali capacità di frequenze OUC all'interno delle varie zone di copertura del Paese e, qualora risultassero frequenze inutilizzate, a redigere un rapporto che esplori la possibilità di adeguare il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze nell'ottica della creazione di altre reti di trasmettitori.

In sintesi, il rapporto Riserve di frequenze OUC, adottato dal Consiglio federale il 26 ottobre 2011 (www.bakom.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai 2455

media > 26.10.2011 > Rapporto del Consiglio federale sulle riserve di frequenze OUC), sancisce che guadagnare frequenze per la diffusione analogica di programmi radiofonici via OUC è teoricamente possibile ma ad un prezzo smisuratamente elevato per tutti gli attori coinvolti. Per questo motivo, contrariamente a quanto è stato chiesto nel postulato, il Consiglio federale rinuncia a intraprendere ampi studi sulla disponibilità delle frequenze OUC, confermando invece la sua strategia per la futura diffusione radiofonica in digitale sul territorio svizzero.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'ambiente 2007 P 07.3131

Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)

La richiesta del postulato è stata concretizzata dal Consiglio federale con la modifica dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01) entrata in vigore il 15 luglio 2012 e più precisamente con il nuovo articolo 4bis OCP «Zone di tranquillità per la selvaggina».

Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2009 P 07.3661

CO2 e corporate governance (N 8.9.09, Zemp)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare in che misura le emissioni di CO2 (gas serra) possano essere dichiarate un elemento obbligatorio della corporate governance e di illustrare i relativi vantaggi e svantaggi. In adempimento del postulato, il 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto CO2 e corporate governance (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale approva il rapporto su CO2 e corporate governance).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2010 P 10.3349

Biocarburanti. Applicazione di criteri di sostenibilità a livello internazionale (S 2.6.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di verificare come sia possibile rafforzare e proseguire il proprio impegno a livello internazionale per lo sviluppo e l'applicazione di criteri di sostenibilità alla produzione di biocarburanti, ai relativi marchi e standard. A tale scopo deve basarsi su direttive ecologiche e sociali. È incaricato altresì di informare al riguardo nel quadro del rapporto d'esercizio.

La domanda globalmente in crescita di energie rinnovabili si ripercuote sull'uomo e sull'ambiente. Nel suo rapporto dell'11 giugno 2009 in adempimento del postulato 09.3611 Bourgeois Ridurre le emissioni di CO2 includendo i biocarburanti tra i carburanti (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 14.9.2012: Aggiunta di biocarburanti ai carburanti convenzionali: no a incentivi supplementari), il Consiglio federale ha illustrato e reiterato che non persegue l'obiettivo di un rafforzamento della promozione dei biocarburanti tenuto conto delle attuali condizioni energetiche, climatiche, ecologiche e sociali. Il bilancio ecologico di alcuni biocarburanti è peggiore di quello dei carburanti fossili.

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Impegno attuale della Confederazione Gli sforzi volti a definire i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e ad applicarli efficacemente si sono intensificati negli ultimi anni. Numerose norme e standard privati sono stati definiti o sono ancora in fase di elaborazione. La Confederazione si è in particolare impegnata nell'ambito di quattro iniziative affinché l'analisi dei biocarburanti avvenga in base al principio del ciclo di vita, secondo cui vanno considerati tutti gli aspetti rilevanti (ecologici, sociali ed economici) e gli effetti indiretti (sicurezza alimentare, conservazione della superficie boschiva, diritti fondiari ecc.)

dei biocarburanti sull'arco del loro intero ciclo di vita. In tale ambito si assicura che le norme e gli standard siano compatibili con la legislazione svizzera e possano, se necessario, facilitare l'esecuzione della legislazione.

La Confederazione partecipa a due processi di normalizzazione. Essa ha incaricato degli esperti di accompagnare attivamente i lavori e di rappresentare i suoi interessi.

La Confederazione è membro del cosiddetto «comitato specchio» dell'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV), che determina la posizione che adotterà la Svizzera in occasione di prese di decisioni e la rappresenta nelle assemblee dei relativi comitati di normalizzazione. Nell'ambito di entrambi i processi, ha commentato in modo dettagliato la bozza delle norme ed ha elaborato dei pareri in collaborazione con il «comitato specchio» svizzero.

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Norma europea sui criteri di sostenibilità per la biomassa nell'ambito di applicazioni energetiche (CEN/TC 383): il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha ripreso singole parti della direttiva dell'Unione europea sulla promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (RED) ed elaborato una norma. Tale norma è concepita quale strumento per applicare la RED in Europa. La Confederazione ha prestato particolare attenzione a che le divergenze dalla legislazione svizzera siano evidenziate in modo chiaro.

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Norma internazionale sui criteri di sostenibilità per la bioenergia (ISO/PC 248): a livello internazionale è stato avviato un processo di normalizzazione che mira alla standardizzazione dei criteri di sostenibilità nella produzione e nell'utilizzo di bioenergia. L'obiettivo è creare una norma di diritto privato dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), che consideri aspetti ecologici, sociali ed economici. Unitamente ad altri Paesi, la Confederazione ha tentato di integrare il tema degli effetti indiretti nel testo della norma, senza tuttavia ottenere la maggioranza necessaria. Dal punto di vista della Svizzera, la prima bozza della norma è troppo poco incisiva, ragione per cui è stata respinta dal «comitato specchio».

La Confederazione partecipa inoltre all'elaborazione di due standard privati e li sostiene collaborando con i rispettivi gruppi di lavoro. Ha inoltre partecipato a numerosi processi consultivi ed elaborato pareri su diversi documenti riguardanti le due iniziative seguenti.

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Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB): RSB è un'iniziativa internazionale di numerosi attori diretta dall'Energy Center del Politecnico federale di Losanna (EPFL), che ha sviluppato uno standard di sostenibilità e un sistema di certificazione per biocarburanti. Dodici principi generali coprono tutti i settori dalla produzione della materia prima all'utilizzo del carburante. I principi sono concretizzati tramite criteri precisi, il cui rispetto può essere verificato in base a indicatori. Lo standard funge da base per un'etichetta che attesta l'adempimento dei requisiti RSB da parte di determinati carbu2457

ranti certificati. RSB è riconosciuta quale prova semplificata del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili secondo l'ordinanza del 3 aprile 2009 sull'ecobilancio dei carburanti (RS 641.611.21).

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Global Bioenergy Partnership (GBEP): GBEP è stata istituita su iniziativa dei Paesi del G8 e riunisce rappresentanti locali e internazionali del settore privato e pubblico. Le sue attività si basano su tre pilastri strategici: sicurezza energetica e alimentare, sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. I lavori sono coordinati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Sono stati elaborati 24 indicatori per l'esame della sostenibilità (8 ciascuno per aspetti ecologici, sociali ed economici). Gli indicatori devono fornire un aiuto ai decisori nell'elaborazione delle relative regolamentazioni.

Mantenimento dell'impegno Viste le risorse finanziarie e di personale disponibili, la Confederazione deve limitarsi all'impegno attuale. Per poter impiegare le risorse in modo efficiente e redditizio, persegue la strategia di concentrarsi, nel caso di iniziative nuove, sull'elaborazione di quelle più promettenti e, nel caso delle iniziative esistenti, di consolidare il proprio impegno in quelle più importanti. La Confederazione manterrà il suo impegno fintanto che disporrà delle risorse necessarie e che i lavori saranno compatibili con i propri interessi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2010 P 10.3377

Strategia di rinuncia alla torba (S 28.9.10, Diener Lenz)

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare le possibili misure per ridurre le importazioni e l'impiego della torba e di elaborare un rapporto in cui figuri un piano di rinuncia alla torba. Il rapporto è stato adottato dal Consiglio federale il 14 dicembre 2012 (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Torba: il Consiglio federale vuole ridurne l'importazione e l'utilizzo).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2010 P 10.3533

Acqua e agricoltura. Le sfide del futuro (N 1.10.10, Walter)

Il postulato chiede l'elaborazione di una strategia che, da un lato, contenga proposte di intervento e di risoluzione di eventi sul breve periodo (p. es. una carenza locale e temporanea di acqua) e, dall'altro, illustri prospettive sul lungo periodo per gestire la penuria generale d'acqua causata ad esempio dai cambiamenti climatici. In adempimento del postulato, il Consiglio federale ha approvato il 14 novembre 2012 il rapporto Gestione della penuria di acqua a livello locale in Svizzera (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Penurie d'acqua a livello locale: il Consiglio federale adotta disposizioni generali).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

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2011 M 09.3812

Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori (N 30.9.10, Schmidt Roberto; S 16.3.11)

2011 M 09.3951

Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica (N 30.9.10, Lustenberger; S 16.3.11)

2011 M 10.3008

Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (N 30.9.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.3.11)

Il contenuto delle mozioni 09.3812 e 09.3951 è stato riassunto dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio nazionale nella mozione 10.3008. Le tre mozioni sono state adempiute dal Consiglio federale nel quadro della revisione dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01) entrata in vigore il 15 luglio 2012. Le richieste delle mozioni sono soddisfatte dalla formulazione più ampia dell'articolo 4 OCP «Regolazione degli effettivi di specie protette» («danni ingenti agli animali da reddito» e «forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia»). Prima dell'entrata in vigore dell'OCP, la CAPTE ha fatto valere il proprio diritto di consultazione ed ha giudicato soddisfacente l'attuazione prevista dal Consiglio federale nel quadro dell'OCP.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le tre mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2011 P 09.3611

Ridurre le emissioni di CO2 includendo i biocarburanti tra i carburanti (N 11.4.11, Bourgeois)

Il postulato pone interrogativi sulla miscelazione di biocarburanti con carburanti convenzionali, sul potenziale di autoapprovvigionamento della Svizzera in materie prime per la produzione di biocarburanti, sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione di CO2 del traffico stradale, sulle analisi delle modifiche legislative necessarie, sulle misure indispensabili per adeguare le infrastrutture agli obiettivi previsti e sulla quota di mercato dei biocarburanti. Il postulato chiede al Consiglio federale l'elaborazione di un rapporto in cui figurino le risposte a questi interrogativi. In adempimento del postulato, il Consiglio federale ha approvato il 14 settembre 2012 un rapporto sulla miscelazione di biocarburanti con carburanti convenzionali (www.ufam.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Aggiunta di biocarburanti ai carburanti convenzionali: no a incentivi supplementari).

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2008 M 07.3507

Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)

Un gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha elaborato e sottoposto all'ARE alla fine del 2011 un progetto di scheda per la valutazione, in un'ottica di pianificazione territoriale, degli impianti di compostaggio ad uso agricolo. Nella primavera del 2012 il progetto di scheda è stato ultimato insieme agli uffici federali interessati (Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale dell'ambiente). Nell'estate del 2012 gli uffici cantonali per la pianificazione del territorio sono stati consultati in merito alla scheda. Al termine della valutazione

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della consultazione, la scheda è stata pubblicata in tre lingue sul sito Internet dell'ARE (www.are.admin.ch > Temi > Diritto > Costruire fuori zone edificabili).

La scheda illustra in particolare quando un impianto di compostaggio nella zona agricola può essere considerato conforme alla zona e autorizzato. La scheda elenca, inoltre, la documentazione che, dal punto di vista della pianificazione territoriale, deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2009 M 08.3083

Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09)

Come annunciato dal Consiglio federale nel suo parere del 21 maggio 2008, la mozione è stata attuata mediante un adeguamento dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). La revisione parziale dell'OPT è stata approvata dal Consiglio federale il 10 ottobre 2012 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2012.

Come chiesto dalla mozione, l'energia termica prodotta in un'azienda agricola può ora essere trasportata, anche su grandi distanze, verso le zone edificabili nell'ambito di una rete di teleriscaldamento. La nuova regolamentazione prevista dall'articolo 34a OPT sostituisce il criterio del «gruppo di edifici» precedentemente vigente. È stato stabilito che le installazioni necessarie devono essere sistemate in edifici esistenti che non sono più utilizzati a scopo agricolo e sono collocati all'interno del nucleo dell'azienda agricola. Se questa condizione è soddisfatta e i criteri di efficienza possono essere rispettati, l'azienda agricola non deve più confinare direttamente con la zona edificabile da approvvigionare.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.3897

Criteri del Consiglio federale per la valutazione della prosperità (S 16.3.11, Stadler)

Le richieste formulate nel postulato sono state attuate nell'ambito di diversi lavori avviati dal Consiglio federale in relazione alla Conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio nel giugno del 2012 (Rio+20). La «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2012­2015» (www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile > Piano d'azione 2012­2015), adottata dal Consiglio federale il 25 gennaio 2012, sottolinea quanto sia importante effettuare una valutazione della sostenibilità dei principali dossier della politica federale, in attuazione dell'articolo 141 capoverso 2 lettera g della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10). Per consentire una più diffusa applicazione di questa metodologia, la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale, pubblicata della Cancelleria federale, è stata modificata all'inizio del 2012. La guida raccomanda ora espressamente di integrare la valutazione della sostenibilità alle basi per la stima delle ripercussioni del progetto legislativo. Le richieste relative al completamento e all'integrazione dei dati riguardanti il prodotto interno lordo con gli indicatori dello sviluppo sostenibile sono state affidate all'Ufficio federale di statistica (UST). Oltre che dal postulato, tali richieste sono emerse anche dalla decisione del Consiglio federale del 13 ottobre 2010 relativa all'«economia verde» e da diversi lavori dell'OCSE. Nel maggio del 2012 l'UST ha pubblicato i primi risultati intermedi, ovvero l'elenco degli indicatori complementari al prodotto interno lordo, che

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sarà regolarmente ampliato e affinato. Secondo il Consiglio federale, per l'attuazione del postulato, non è necessario alcun intervento legislativo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3295

Chiarire le questioni sul diritto transitorio dovute all'iniziativa sulle abitazioni secondarie (N 15.6.12, Brand; S 10.9.12)

2012 M 12.3322

Chiarire le questioni sul diritto transitorio dovute all'iniziativa sulle abitazioni secondarie (S 30.5.12, Schmid Martin; N 24.9.12)

Poco tempo dopo che l'11 marzo 2012 il Popolo e i Cantoni hanno accolto il nuovo articolo costituzionale relativo alla costruzione di abitazioni secondarie (art. 75b Cost.), il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha istituito un gruppo di lavoro nel quale erano rappresentati anche i Cantoni interessati. Il gruppo è stato incaricato di chiarire le questioni più urgenti sollevate dal nuovo enunciato costituzionale. Il 22 agosto 2012 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie (RS 702), redatta sulla base del progetto di ordinanza presentato dal gruppo di lavoro e ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2013. In questo modo ha contribuito in maniera determinante all'eliminazione della grande incertezza giuridica venutasi a creare dopo l'11 marzo 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiute entrambe le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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