Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Proroga e modifica del 26 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011, del 25 ottobre 2011 e del 6 febbraio 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata sino al 31 dicembre 2014.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1

Adeguamenti salariali

Art. 2

Salari minimi (conformemente all'art. 24 CCL)

Art. 4

Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)

invariato Art. 5

Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)

invariato

1 2

FF 2010 4713, 2011 3257 7669, 2012 1245 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-0340

1943

Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

26 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1944