Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina

Disegno

(LTS) (Risanamento galleria autostradale del San Gottardo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20131, decreta: I La legge federale del 17 giugno 19942 concernente il transito stradale nella regione alpina č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 84 della Costituzione federale3; Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacitā delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a

Galleria autostradale del San Gottardo

Nella galleria autostradale del San Gottardo č consentita la costruzione di una seconda canna.

1

Non č consentito ampliare la capacitā della galleria. In ciascuna canna si potrā circolare su una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli potranno circolare su due corsie, una per ogni direzione.

2

Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria autostradale del San Gottardo occorre predisporre un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade definisce una distanza minima per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

3

1 2 3

FF 2013 6267 RS 725.14 RS 101

2013-1346

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Transito stradale nella regione alpina (Risanamento galleria autostradale del San Gottardo)

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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