12.090 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e il Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 21 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione del 21 settembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il 21 settembre 2012 è stata firmata con il Perù una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Questa Convenzione contribuisce all'ulteriore buono sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Sebbene siano previste aliquote residue relativamente elevate (10 % sui dividendi in caso di partecipazione del 10 % e del 15 % in generale, 10 % sugli interessi di mutui bancari e 15 % in generale, 15 % sui canoni), è stato possibile convenire una clausola della nazione più favorita nel caso in cui il Perù accordasse aliquote residue inferiori a un altro Stato. La Convenzione contribuirà in tal modo a mantenere e promuovere gli investimenti svizzeri in Perù senza che gli investitori svizzeri corrano il rischio di un'eventuale svantaggio nei confronti di investitori di altri Stati.

In sostanza, la Convenzione ricalca il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è conforme alla vigente prassi svizzera in materia di convenzioni.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della presente Convenzione.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica svizzera in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni favoriscono l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera e contribuiscono in tal modo al benessere del nostro Paese e dello Stato partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare, nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali, la Svizzera lo standard internazionale dell'OCSE.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Nel mese di gennaio del 2004 Svizzera e Perù hanno avviato a Lima negoziati per concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Nel quadro di questi negoziati è stato possibile convenire un disegno di convenzione comune in cui vi erano ancora alcune questioni aperte da discutere in una seconda tornata. È stato possibile riavviare i negoziati solo nel mese di maggio del 2011 e il 13 maggio 2011 un disegno di convenzione è stato parafato. La Convenzione è stata firmata il 21 settembre 2012 a Lima.

Il Perù ha beneficiato di una solida crescita economica che gli permette di figurare tra le economie più dinamiche a livello mondiale. I numerosi investimenti effettuati per l'ampliamento dell'infrastruttura nazionale (ad es. strade, ferrovia, porti e aeroporti) svolgono un ruolo importante e permettono di rivitalizzare ­ in particolare tutta la parte sud del Paese ­ il commercio, il turismo e l'economia aprendo vie di accesso a un nuovo mercato, il Brasile. Il Perù possiede un importante settore energetico e minerario ed è il terzo Paese al mondo per quanto concerne le riserve di oro, argento, rame e zinco sebbene finora solo 20 per cento del territorio potenzialmente minerario sia stato esplorato.

Il 23 novembre 1993 è entrato in vigore un Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (RS 0.975.264.1).

Il Parlamento svizzero e il Governo peruviano hanno ratificato un Accordo di libero scambio tra la Repubblica del Perù e gli Stati dell'AELS che è entrato in vigore il 363

1° luglio 2011 (RS 0.632.316.411). Nel 2011 la Svizzera era la seconda destinazione (dietro la Cina e davanti agli USA) delle esportazioni peruviane mentre per le importazioni si trovava alla 32a posizione. In materia di investimenti diretti esteri la Svizzera si situa all'ottavo posto.

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Valutazione

La Convenzione con il Perù corrisponde in ampia misura al modello di convenzione dell'OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni. Le soluzioni convenute in particolare per quanto concerne le aliquote residue su dividendi, interessi e canoni nello Stato della fonte hanno dovuto tener conto della rigida politica peruviana in materia di convenzioni. Tuttavia la Svizzera ha ottenuto la clausola della nazione più favorita, conseguendo in questo modo un risultato globale vantaggioso. Queste regole permettono di sviluppare relazioni bilaterali con un Paese che occupa una posizione interessante sul piano regionale ed è in prossimità del grande mercato brasiliano. Dal punto di vista della Svizzera è auspicabile un'entrata in vigore per quanto possibile rapida della Convenzione. Essa permette di rendere concorrenziali le imprese svizzere rispetto alle altre imprese estere attive in Perù. La Convenzione contribuisce inoltre all'estensione della rete svizzera di convenzioni per evitare le doppie imposizioni nell'America del Sud.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione ricalca in ampia misura il modello di convenzione dell'OCSE ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Le spiegazioni che seguono si limitano alle principali particolarità della Convenzione.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio.

In Perù la sovranità fiscale compete soprattutto al Governo centrale e le imposte sono votate a livello nazionale. Tenuto conto della sensibilità del Parlamento peruviano in merito, da parte peruviana non era immaginabile menzionare al paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione altra autorità di riscossione che lo Stato stesso.

Una disposizione del Protocollo precisa dunque che, trattandosi della Svizzera, le imposte riscosse per conto delle proprie suddivisioni politiche e collettività locali sono incluse nella Convenzione.

L'imposta preventiva svizzera sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione materiale conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni in caso di assenza di disposizioni concernenti gli «altri redditi» (cfr. più sotto). In questo caso è applicabile solo il diritto interno dello Stato contraente.

Art. 4

Residente

Il criterio di appartenenza alla sede di direzione effettiva per l'imposizione non è contemplato nel diritto interno peruviano. Per poter decidere nei casi di società con 364

doppia residenza è stata dunque convenuta al paragrafo 3 una soluzione flessibile già adottata in alcune convenzioni svizzere (ad es. Gran Bretagna, Messico). I casi di società con doppia residenza sono disciplinati in procedure amichevoli riferendosi in particolare per l'attribuzione ai criteri della sede di direzione effettiva e del luogo della sua iscrizione o fondazione tenendo conto di tutti i fatti e circostanze pertinenti (n. 4 del Protocollo). Sino a che l'accordo amichevole non è concluso la società non beneficia dei vantaggi della Convezione, eccezion fatta degli articoli relativi alla non discriminazione e alla procedura amichevole.

Art. 5

Stabile organizzazione

La Convenzione prevede una durata di sei mesi per i cantieri di costruzione e per le attività di sorveglianza connesse nonché una durata di nove mesi per prestazioni locali di servizi. Nel caso in cui il Perù dovesse convenire con un altro Stato una durata superiore ai sei mesi per le stabili organizzazioni (o una base fissa nel caso di una professione indipendente), questa disposizione si applicherebbe anche alla Svizzera in virtù della clausola della nazione più favorita (n. 6 del Protocollo). Come nella convenzione tra la Svizzera e il Cile, viene introdotta una disposizione nel Protocollo (n. 5) che mira a evitare gli abusi. Essa prevede che il periodo durante il quale le attività sono esercitate in uno Stato contraente da un'impresa associata a un'altra impresa, non residente di questo Stato contraente, può essere cumulato con il periodo di sei o nove mesi durante il quale le attività sono esercitate dall'impresa associata, sempre che le attività della prima impresa siano collegate a quelle realizzate in questo Stato dalla seconda. Qualsiasi periodo durante il quale due o più imprese associate hanno realizzato attività simultaneamente sarà contato una volta sola.

Art. 7

Utili delle imprese

Questo articolo si base sulle soluzioni raccomandate nel modello di convenzione dell'OCSE, riprese dai negoziatori nel 2004. Il Perù non è ancora pronto a riprendere la nuova versione OCSE dell'articolo 7 introdotta nel mese di luglio del 2010. Esso ha però accettato di prevedere nel numero 7 del Protocollo una disposizione simile a quella della convenzione tra la Svizzera e il Cile secondo cui l'imposizione degli utili di una stabile organizzazione avviene sulla base degli interessi che le sono imputabili fondandosi sul suo ruolo economico effettivamente esercitato. Il numero 15 del Protocollo rimanda alla legislazione peruviana che prevede i cosiddetti accordi di stabilità in cui vengono garantite agli investitori aliquote fisse per una durata determinata. Questo metodo è un'opzione e può essere denunciato ogni anno. La convenzione conclusa con il Cile contiene una disposizione simile.

Art. 8

Navigazione marittima ed aerea

Su richiesta peruviana è stata inserita nel Protocollo (n. 9) una definizione sufficientemente esplicita degli utili provenienti da imprese di navigazione marittima e aerea nonché per alcune delle loro attività accessorie a cui sono applicabili i principi di imposizione dell'attività principale. Questa precisazione è conforme al commentario relativo al modello di convenzione dell'OCSE.

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Art. 9

Imprese associate

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni è stato ripreso il testo del paragrafo 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE in cui viene è esplicitamente menzionato che uno Stato può effettuare un aggiustamento di valore soltanto quando l'altro Stato è d'accordo sulla rettifica e sul suo ammontare.

Art. 10

Dividendi

Il Perù persegue una politica molto rigida nel campo delle aliquote residue accreditate convenzionalmente allo Stato della fonte. L'unico margine di manovra è dato dalla soglia minima della partecipazione. La soluzione scelta prevede un'aliquota del 10 per cento (capitale e diritti di voto) e del 15 per cento in tutti gli altri casi. Una clausola universale (non limitata a Stati terzi membri dell'OCSE) della nazione più favorita garantisce automaticamente un migliore trattamento di quello che il Perù accorderebbe a uno Stato terzo in questo campo (n. 10 lett. a del Protocollo). Gli utili di una stabile organizzazione peruviana imputabili a una società svizzera possono soggiacere a un'imposta supplementare in Perù («Branch Profits Tax»). Conformemente alla prassi applicata nei Paesi emergenti essa è tuttavia limitata al 10 per cento.

Il Protocollo contiene inoltre una disposizione per evitare gli abusi conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni (n. 10 lett. b) che disciplina in maniera accettabile per la Svizzera l'approccio più restrittivo inizialmente immaginato dal Perù. Dal punto di vista peruviano il solo fatto che il contribuente allestisca una struttura per ottenere i vantaggi della Convenzione ne giustifica l'esclusione. Come nella convenzione tra la Svizzera e il Cile le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 su dividendi, interessi e canoni non sono applicabili se esiste un sistema di fruizione abusiva dei benefici («Conduit Arrangement») costituito da un residente di uno Stato terzo con allo scopo di ottenere principalmente i vantaggi della Convenzione. Si considera l'esistenza di un tale sistema quando una persona residente di uno Stato contraente organizza un operazione commerciale il cui scopo principale è di ottenere i vantaggi fiscali a cui non potrebbe fruire secondo una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Questa soluzione corrisponde all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito e con la prassi perseguita dalla Svizzera in relazione alla lotta contro gli abusi di queste convenzioni. Essa mira ad impedire che un residente di uno Stato terzo non contraente possa beneficiare dei vantaggi di una convenzione per evitare le doppie imposizioni utilizzando una persona (nella maggior parte dei casi una società) residente di uno Stato contraente come beneficiaria di vantaggi fiscali previsti da questa convenzione.

Art. 11

Interessi

Malgrado le pressioni della Svizzera per ottenere l'esenzione fiscale per determinate categorie (contro un'aliquota generale del 10 %), la rigidità della politica peruviana ha imposto un'aliquota generale del 15 per cento con alcune eccezioni al 10 per cento per gli interessi in relazione con la vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per gli interessi su crediti bancari. Anche in relazione agli interessi è stato possibile convenire una clausola universale (non limitata a Stati terzi membri dell'OCSE) della nazione più favorita con applicazione automatica.

Una disposizione nel Protocollo (n. 11) prevede che le differenze tra il prezzo di

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vendita e di riacquisto nel caso di transazioni repo o di crediti garantiti da terzi siano trattati come interessi.

Il Protocollo contiene inoltre una disposizione per evitare gli abusi conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni (cfr. le spiegazioni di cui sopra concernenti i dividendi).

Art. 12

Canoni

L'aliquota d'imposta sui canoni è stata trattata dal Perù con la stessa rigidità mostrata per quelle sui dividendi e gli interessi. È stata convenuta un'aliquota del 15 per cento. Il leasing è stato tuttavia escluso da questo ambito e quindi è compreso nell'articolo 7 (n. 8 del Protocollo). La definizione di canoni include anche l'assoggettamento di servizi elettronici forniti tramite Internet e il supporto tecnico.

La rimunerazione di queste prestazioni di servizi soggiace invece a un'aliquota d'imposta del 10 per cento.

Trattandosi del rapporto tra questa imposizione alla fonte dei servizi di supporto elettronico e tecnico e l'imposizione di prestazioni di servizi fornite localmente per un periodo che supera i nove mesi come previsto nella lettera b del paragrafo 3 dell'articolo 5, resta inteso che l'articolo 12 è applicabile fintantoché non è stata costituita una stabile organizzazione. Se esiste una stabile organizzazione a titolo di prestazioni di servizi fornite localmente per un periodo che supera i nove mesi, ai fini dell'imposizione gli articoli 7 e 5 prevalgono sul paragrafo 3 dell'articolo 13. In tal modo l'imposta alla fonte del 10 per cento su remunerazioni per prestazioni di servizi non potrà essere prelevata in aggiunta all'imposizione degli utili di questa stabile organizzazione.

Come per i dividendi e gli interessi è stato possibile convenire una clausola universale (non limitata a Stati terzi membri dell'OCSE) della nazione più favorita con applicazione automatica.

Il Protocollo contiene inoltre una disposizione per evitare gli abusi conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni (cfr. le spiegazioni di cui sopra concernenti i dividendi).

Art. 13

Utili di capitale

Secondo il paragrafo 4 di questa disposizione ­ come in altre convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni ­ gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altre partecipazioni di una società i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Da parte svizzera, nell'articolo concernente i metodi per eliminare la doppia imposizione (art. 22 par. 2 lett. a) è stato stabilito che la Svizzera esenta tali utili unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in Perù.

La richiesta del Perù di introdurre un diritto illimitato a favore dello Stato della fonte riguardo l'imposizione di azioni di altre società è stato ridotto a una clausola (par. 5) che si limita alle azioni quotate sul mercato borsistico peruviano (2,5 % dell'importo netto) o alle transazioni avvenute in Perù (8 % dell'importo netto), nonché alle altre azioni peruviane (15 % dell'importo netto) indipendentemente dal fatto che esse siano detenute direttamente o indirettamente.

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Art. 14

Professioni indipendenti

Come in altre convenzioni svizzere per evitare le doppie imposizioni, anche questa Convenzione contiene, oltre al criterio della stabile organizzazione di cui alla lettera b del paragrafo 1, il criterio del soggiorno di oltre 183 giorni come ulteriore punto di riferimento per l'imposizione dei redditi da attività indipendente nello Stato del luogo di lavoro. Come già considerato nelle spiegazioni all'articolo 5, per questo periodo è stata convenuta una clausola della nazione più favorita nel caso in cui il Perù convenisse con uno Stato terzo membro dell'OCSE altre soluzioni più vantaggiose (n. 6 del Protocollo).

Art. 18

Pensioni

Poiché in Perù le pensioni provenienti da fonti estere non sono assoggettate, la Svizzera ha richiesto l'introduzione di una disposizione nel Protocollo (n.12 lett. b).

Con questa clausola la Svizzera conserva il diritto di imposizione se le pensioni non vengono effettivamente tassate in Perù. Grazie a questa soluzione vengono evitate le doppie esenzioni di pensioni o di prestazioni in capitale della previdenza professionale i cui contributi sono stati dedotti in Svizzera.

Altri redditi Per gli altri redditi il Perù poteva accettare solo il principio dell'imposizione alla fonte. Una disposizione che prevede un assoggettamento generale dei redditi nello Stato della fonte sarebbe stata molto svantaggiosa per la Svizzera poiché avrebbe dovuto rinunciare, a causa della mancanza di una base legale interna, all'esercizio di un diritto di imposizione su determinati tipi di redditi (ad es. sui versamenti di contributi di mantenimento di un residente di Svizzera e un residente del Perù). In considerazione della portata secondaria di questo problema, entrambi gli Stati hanno dunque convenuto di rinunciare all'introduzione di un articolo «Altri redditi» nella Convenzione. Tale fattispecie si è presentata anche in altre convenzioni concluse dalla Svizzera (ad es. Cile). Il numero 1 del Protocollo stabilisce che tutti i redditi non espressamente menzionati nella Convenzione (come le vincite alle lotterie) vengono tassati secondo il diritto interno dei singoli Stati contraenti.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il Perù evita la doppia imposizione applicando il metodo del computo ed eventualmente dell'esenzione. Garantisce pure il computo d'imposta sulla società soggiacente.

Secondo la sua prassi, la Svizzera evita la doppia imposizione con il metodo dell'esenzione con riserva di progressione. Conformemente alla sua politica, la Svizzera mantiene tuttavia il diritto di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di società immobiliari nel caso in cui questi utili non sono stati tassati effettivamente in Perù. Il computo forfettario è previsto per le imposte su dividendi, interessi e canoni.

Art. 24

Procedura amichevole

La proposta della Svizzera di introdurre una clausola arbitrale non è compatibile con la politica peruviana, come pure la proposta di inserire una clausola della nazione 368

più favorita che prevede l'applicazione automatica della clausola nel caso in cui il Perù la conceda in una convenzione con uno Stato terzo. La Svizzera ha tuttavia potuto ottenere la garanzia dell'avvio di negoziati per l'introduzione di una tale clausola (n. 13 del Protocollo) se la politica del Perù un questo ambito dovesse evolversi.

Art. 25

Scambio di informazioni

Con la globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare con la crisi finanziaria, la collaborazione internazionale in ambito fiscale acquista importanza. La Svizzera sostiene gli sforzi in questo settore. Revocando la sua riserva all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a livello politico a riprendere il corrispondente standard internazionale.

L'articolo parafato riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione e all'espressa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione di richieste di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione.

Gli scostamenti sono compatibili con lo standard internazionale in materia di assistenza amministrativa.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente rilevanti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Perù purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. Per mantenere ristretta la cerchia di persone che hanno accesso alle informazioni trasmesse e diminuire in tal
modo il rischio di abuso, nel quadro dei negoziati la Svizzera mira sempre a rinunciare alla trasmissione delle informazioni alle organizzazioni di controllo. Il Perù ha approvato questa deroga.

Il paragrafo prevede inoltre la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

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Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali e dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire quelle che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti e di ricorso delle persone interessate. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa oppure secondo le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiedente. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i rapporti di proprietà di persone giuridiche. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati
contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste.

In considerazione della gerarchia normativa secondo la concezione svizzera e peruviana, il diritto internazionale pubblico prevale sul diritto interno. Per quel che concerne il paragrafo 5 è stata accolta dunque nel Protocollo la proposta del Perù (n. 14 lett. f), in cui gli Stati contraenti tengono conto delle pertinenti restrizioni costituzionali, delle procedure legali e del principio di reciprocità. Il Perù riconosce il segreto bancario e lo protegge a livello costituzionale. I dati concernenti i depositi bancari sono accessibili solo all'amministrazione delle contribuzioni, alle autorità giudiziarie e al Parlamento peruviano. L'Amministrazione delle contribuzioni può richiedere queste informazioni bancarie per via giudiziaria. Il giudice ha tre giorni di tempo per decidere e richiedere l'informazione, la banca ha 10­15 giorni di tempo per trasmettere l'informazione. L'assistenza amministrativa con la Svizzera non viene dunque ostacolata.

Il Protocollo stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 14 lett. a­c).

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Essa stabilisce inoltre in dettaglio i requisiti delle richieste di informazioni (n. 4 lett. b). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto.

Fino a non molto tempo fa lo standard internazionale limitava lo scambio di informazioni a domande concrete concernenti casi specifici. A livello internazionale, le discussioni condotte in seno all'OCSE nel mese di luglio 2012 sono giunte alla conclusione di autorizzare anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente.

La Svizzera risponderà a tali domande solo dopo l'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2012 7281). La Convenzione corrisponde allo standard ampliato.

Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (n. 14 lett. d).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 14 lett. e).

Nel verbale di negoziazione è stato stabilito che non viene dato alcun seguito a domande di assistenza che si basano su dati (bancari) ottenuti illegalmente.

Art. 27 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica concernente la conclusione della procedura interna necessaria per la sua entrata in vigore.

Le sue disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui la Convenzione è entrata in vigore.

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Ripercussioni finanziarie

In ogni Convenzione per evitare le doppie imposizioni, gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso parziale dell'imposta preventiva su dividendi e interessi e dal computo dell'imposta alla fonte peruviana prelevata sui dividendi, sugli interessi e sui canoni.

In mancanza di strumenti adeguati, l'entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia, grazie alla Convenzione, tali perdite saranno parzialmente compensate dal potenziamento dell'attrattiva della piazza economica svizzera; a medio termine dovrebbero pertanto risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Nel suo insieme quest'ultima contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione. Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale i trattati di durata indeterminata e indenunciabili che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. La presente Convenzione, conclusa per un periodo indeterminato, è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Conformemente alla recente politica in materia di convenzioni concernente questo ambito, l'assistenza amministrativa verrà garantita in modo ampliato secondo lo standard internazionale. La Convenzione prevede quindi nuovi importanti obblighi per la Svizzera. Il decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e il Perù sarà sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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