Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Allegato (art. 2)

(LPN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20131, decreta: La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale3; in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20104 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19655, Art. 1 frase introduttiva e lett. dbis (nuova) La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 25 della Costituzione federale, intesa a: dbis. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; Art. 3 cpv. 4 Abrogato Art. 7 cpv. 1 Se l'adempimento di un compito è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una com-

1

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FF 2013 2531 RS 451 RS 101 RS ...; FF 2013 2583 FF 1965 III 77

2013-0834

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missione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

Art. 23j cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 23n

Capo IIIc: Risorse genetiche (nuovo) Art. 23n

Obbligo di diligenza

Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

1

a.

l'accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e

b.

questi benefici siano condivisi in modo giusto ed equo.

Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

2

3 L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo di Nagoya, è in accordo con le norme interne in materia di accesso e condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che mette a disposizione le risorse.

Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l'utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione.

4

Il Consiglio federale disciplina le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e inoltrate agli utenti successivi.

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Art. 23o

Obbligo di notifica

Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'autorizzazione di immissione in commercio oppure, se non è richiesta un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sulle risorse genetiche utilizzate.

1

Informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere inoltrate al Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, le risorse genetiche utilizzate, il momento dell'accesso alle stesse nonché la loro fonte sono resi accessibili pubblicamente.

2

Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell'obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

3

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Art. 23p

Conoscenze tradizionali

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità indigene o locali.

Art. 23q

Risorse genetiche in Svizzera

Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un'approvazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

1

La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

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Art. 24a cpv. 2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

2

Titolo prima dell'art. 24f

Capo V: Esecuzione, organizzazione e informazione (nuovo) Art. 24f

Competenze esecutive dei Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché essa non conferisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Art. 24g

Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione

1

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2

Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

Art. 24h

Competenze esecutive della Confederazione

L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di questo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

2

6

RS 172.010

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La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n-23q); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

3

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

4

Art. 25d (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli articoli 23n e 23o si applicano ai casi di accesso a risorse genetiche avvenuti dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni.

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