12.400 Iniziativa parlamentare Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 gennaio 2013

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sull'energia, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

8 gennaio 2013

In nome della Commissione: Il presidente, Eric Nussbaumer

2013-0290

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Compendio La Commissione dell`ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha deciso di rafforzare la promozione della produzione di elettricità proveniente da energie rinnovabili, dimostratasi efficace dal 2009, mediante la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, senza tuttavia gravare ulteriormente le aziende a forte consumo di energia elettrica. Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare ha elaborato un progetto in cui propone un aumento del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione fino a 1,5 centesimi per kWh, allo scopo di sbloccare gran parte dei circa 21 000 progetti, attualmente in lista d'attesa, riguardanti la produzione di elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Le aziende a forte consumo di energia elettrica, vale a dire le aziende con costi dell'elettricità pari almeno al 5 per cento del plusvalore lordo, possono ottenere il rimborso (parziale) dei supplementi pagati per evitare che siano penalizzate di fronte alla concorrenza internazionale. Per ridurre rapidamente la lista dei progetti in attesa, gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW beneficeranno in futuro di un contributo unico pari al 30 per cento dei loro costi d'investimento (cosiddetta «rimunerazione unica»).

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso il 21 febbraio 2012, con 14 voti contro 9 e 2 astensioni, di elaborare una modifica della legge del 26 giugno 19981 sull'energia (LEne) allo scopo di aumentare il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione ­ che serve, fra l'altro, a finanziare i maggiori costi basati sui prezzi di mercato risultanti dalla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) prodotta da fonti rinnovabili ­ e, in pari tempo, di sgravare le aziende a forte consumo di energia elettrica dai supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 3 LEne. Essa ha depositato a tal fine un'iniziativa parlamentare.

La decisione della CAPTE-N è stata sottoposta per approvazione all'omologa commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl). La CAPTE-S se ne è occupata nel corso di tre sedute in marzo, aprile e giugno del 2012.

La CAPTE-S ha discusso a tale proposito in modo approfondito il coordinamento di diversi progetti in corso ­ la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, l'iniziativa parlamentare 11.469 «Grandi consumatori. Esenzione dai supplementi secondo l'articolo 15b LEne» e la presente iniziativa ­ nonché se sia necessario procedere a una rapida revisione della legge e, in caso affermativo, come debba essere affrontata. Il 19 giugno 2012 la CAPTE-S ha approvato, con 8 voti contro 0 e 3 astensioni, la decisione della CAPTE-N di elaborare un progetto di legge. Al riguardo ha proposto di trattare le iniziative 11.469 e 12.400 in modo congiunto, presentando quindi in un unico progetto di legge l'aumento del supplemento rete per il finanziamento della RIC e lo sgravio delle aziende a forte consumo energetico.

In considerazione di questa decisione concorde delle commissioni delle due Camere, conformemente all'articolo 111 capoverso 1 LParl spetta alla CAPTE-N elaborare un progetto entro due anni.

1.2

Lavori della CAPTE-N e della sua sottocommissione

Il 24 aprile 2012 la CAPTE-N ha incaricato una sottocommissione di elaborare un progetto di legge, fatta salva la decisione d'approvazione della CAPTE-S. La sottocommissione era presieduta dal consigliere nazionale Buttet e composta dei consiglieri nazionali Bäumle, Brunner, Girod, Grunder, Killer Hans, Leutenegger Filippo, Müller-Altermatt, Nordmann, Nussbaumer e Rösti. Fra il giugno e l'agosto 2012 si è riunita tre volte e il 16 agosto 2012 ha adottato, con 8 voti contro 3, un progetto preliminare destinato alla CAPTE-N.

1 2

RS 730.0 RS 171.10

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Il 21 agosto 2012, la CAPTE-N ha accolto, con 14 voti contro 7 e 4 astensioni, un progetto preliminare che ha sottoposto a consultazione.

L'8 gennaio 2013, la CAPTE-N ha preso atto dei pareri pervenuti e ha provveduto a completare il progetto preliminare iniziale: per ridurre rapidamente la lista dei progetti in attesa, gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW beneficeranno in futuro di un contributo unico pari al 30 per cento dei loro costi d'investimento (cosiddetta «rimunerazione unica»).

La CAPTE-N ha quindi approvato, con 15 voti contro 7 e 1 astensione, il progetto di legge allegato nella sua versione modificata.

Nei suoi lavori, la CAPTE-N è stata sostenuta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

1.3

Rapporto con la Strategia energetica 2050

Il progetto di legge va essenzialmente nella stessa direzione di una misura proposta dal Consiglio federale e contenuta nel primo pacchetto di misure destinato all'attuazione della Strategia energetica 2050. La CAPTE-N è tuttavia dell'avviso che l'esenzione delle aziende a forte consumo di energia elettrica dal supplemento rete per motivi di competitività debba essere introdotta in maniera anticipata. Il processo decisionale proprio di un'iniziativa parlamentare permette un'introduzione più rapida di tale misura rispetto ai tempi previsti dal messaggio del Consiglio federale sul primo pacchetto di misure per l'attuazione della Strategia energetica.

La soluzione qui proposta dovrebbe applicarsi in linea di massima sino all'introduzione della Strategia energetica 2050, che le subentrerà a partire da quel momento. Riguardo all'esenzione delle aziende a forte consumo di energia elettrica dal supplemento rete, la strategia comporterà per quanto possibile differenze minime rispetto alla soluzione proposta.

Il Consiglio federale ha posto in consultazione la Strategia energetica 2050 il 28 settembre 2012.

2

Consultazione

Il progetto preliminare elaborato dalla CAPTE-N è stato sottoposto per parere a circa 230 organizzazioni e servizi che rappresentano i Cantoni, il settore energetico, l'economia e altre cerchie interessate. Con 118 risposte pervenute, il tasso di risposta è stato elevato: 24 Cantoni, quasi un terzo degli altri destinatari della consultazione e una trentina di organizzazioni hanno espresso il loro parere.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ritiene urgenti le misure previste e approva pertanto una revisione parziale della legge prima della messa in vigore della Strategia energetica 2050. Una buona metà dei partecipanti è inoltre favorevole a un aumento del supplemento per finanziare la RIC; alcuni di essi chiedono tuttavia modifiche supplementari, segnatamente un aumento dei contingenti per il fotovoltaico. Le voci critiche riguardano invece i concomitanti problemi di concorrenza e la necessità di modificare in modo più radicale il sistema. Un terzo dei partecipanti alla consultazione si esprime favorevolmente sul disciplinamento del consumo proprio 1470

proposto nel progetto preliminare, mentre due terzi scarsi potrebbero allinearsi a una soluzione di compromesso che, nella traslazione dei costi di rete, tenga maggiormente conto del principio di causalità ­ una regolamentazione, questa, chiaramente respinta da alcuni altri enti consultati. Un quarto dei pareri pervenuti è infine favorevole allo sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica così come proposto nel progetto preliminare. Alcuni partecipanti alla consultazione auspicherebbero una modifica dei criteri di sgravio o del sistema di rimborso, l'estensione o la riduzione della portata delle convenzioni sugli obiettivi oppure la precisazione della clausola concernente i casi di rigore. Per altri, invece, il supplemento destinato a finanziare la RIC non deve gravare ulteriormente sull'industria in generale e altri ancora ritengono opportuno esaminare se la regolamentazione proposta vada adeguata al diritto europeo in materia di aiuti di Stato; altri partecipanti, infine, chiedono che essa sia concepita in modo tale da poter essere ripresa integralmente nella Strategia energetica 2050. Una minoranza è fondamentalmente contraria alle disposizioni proposte, poiché queste sono contrarie al principio di causalità.

Soddisfatta dell'accoglienza sostanzialmente positiva dimostrata nei confronti del suo progetto preliminare, la CAPTE-N mantiene invariate le proprie proposte. In risposta alla necessità, sottolineata da diverse cerchie, di sottoporre a una revisione più incisiva il sistema della RIC, essa ha tuttavia deciso all'unanimità di integrare nel progetto un sistema di rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

Rafforzamento della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Numerosi progetti riguardanti la promozione della produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili sono in lista d'attesa per beneficiare della RIC: attualmente se ne contano circa 21 000 (stato: fine agosto 2012), che in parte aspettano i contributi di promozione da molti anni. La causa di questa situazione risiede nel tetto massimo complessivo di spesa secondo l'articolo 15b capoverso 4 LEne che limita l'importo del supplemento rete. Dal 1° gennaio 2013, quest'ultimo ammonta al massimo a 1 centesimo per kWh. L'importo include 0,1 centesimi per kWh per l'indennizzo dei proprietari di centrali idroelettriche che devono adottare misure contro i deflussi discontinui e di protezione del bilancio in materiale detritico nelle acque. Senza un aumento del supplemento rete, non vi sarebbe alcuna riduzione significativa della lista d'attesa dopo il 2013 e si arriverebbe a un arresto della progressione. Secondo la CAPTE-N, questa situazione è insoddisfacente alla luce della nuova Strategia energetica. La Commissione ritiene che la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili debba ancora essere oggetto di un'efficace promozione. Essa propone pertanto le seguenti modifiche.

Il supplemento rete massimo proposto di 1,5 centesimi per kWh serve, fra l'altro, al finanziamento dei maggiori costi dovuti alla RIC rispetto all'elettricità acquistata a prezzi di mercato (mercato spot). In questo importo è compreso l'indennizzo dei proprietari di centrali idroelettriche pari al massimo a 0,1 centesimi per kWh. La somma massima delle fideiussioni correnti e delle perdite di fideiussione finanziate dal supplemento rete per la copertura dei rischi della geotermia profonda rimane

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invariata. Il tetto parziale dei costi per le singole tecnologie e per i bandi di concorso di cui all'articolo 7a capoverso 4 LEne rimangono pure invariati.

Come sinora, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) fissa i contingenti di crescita annui per la tecnologia fotovoltaica. Per gli anni 2014­2016, essi sono fissati inizialmente a 130 MW e saranno aumentati in modo continuo al fine di ridurre la lista d'attesa attuale. Per poter sfruttare tali contingenti, gli impianti fotovoltaici dovranno avere la precedenza su tutti gli altri impianti figuranti sulla lista d'attesa, ossia andranno presi in considerazione anche i progetti a tecnologia fotovoltaica annunciati più di recente. Dopo il 2016, i nuovi contingenti andranno fissati sulla base di questi valori in modo tale da garantire una progressione continua. L'aumento del tetto globale dei costi e i contingenti per il fotovoltaico succitati comportano, nella migliore delle ipotesi, lo sblocco di tutti gli impianti presenti sulla lista d'attesa e annunciati prima della fine del 2011 (tutte le tecnologie). A questi si aggiungono tutti gli impianti fotovoltaici in lista d'attesa con una potenza inferiore a 10 kW (cfr.

n. 3.2).

Questa evoluzione dipende dall'ulteriore diminuzione dei prezzi per determinate tecnologie, dall'andamento dei prezzi di mercato e dal ritiro di progetti che hanno già ricevuto un preavviso positivo in materia di RIC ma che non possono progredire (p. es. a causa di autorizzazioni di costruzione mancanti). Se il numero di progetti ritirati è inferiore al previsto, un numero inferiore di nuovi impianti potrà ricevere un preavviso positivo. Va inoltre osservato che attualmente la lista d'attesa si allunga di circa 1000 impianti al mese (per lo più impianti fotovoltaici) e che questi impianti necessiteranno di ulteriori risorse. Una lista d'attesa continuerà quindi a esistere anche in futuro. Perché ciò non sia più il caso, occorrerà abrogare le limitazioni specifiche al tipo di tecnologia.

Nel presente progetto è proposto anche un nuovo disciplinamento sul consumo proprio che conferisce ai produttori un diritto di scelta per quanto riguarda il conteggio dei flussi energetici. Il disciplinamento proposto chiarisce che i produttori possono scegliere se immettere in rete tutta l'energia prodotta o solo l'energia eccedente, una
volta dedotto il consumo proprio. Sebbene già nel diritto vigente non sia sancito l'obbligo di immettere in rete la totalità dell'energia prodotta, nella pratica il consumo proprio non trova pressoché applicazione.

Ora si stabilisce esplicitamente che il disciplinamento del consumo proprio è possibile nel conteggio fra gestori di rete e produttori. Per i produttori ciò significa che acquistano meno energia dai gestori della rete di distribuzione risparmiando così i costi per l'acquisto di elettricità (utilizzazione della rete ed energia), ma nel contempo non ricevono nemmeno la RIC per l'elettricità da essi stessi consumata. Al riguardo, i flussi energetici da e verso il cliente finale saranno rilevati separatamente.

L'energia che in pari tempo è consumata dal produttore stesso (in questo caso anche consumatore finale) è rilevata a scopi statistici per mezzo di calcoli. Per quanto concerne i flussi fisici di elettricità, non vi sono cambiamenti: si tratta unicamente di un chiarimento relativo alla possibilità di conteggio del consumo proprio di energia.

Il disciplinamento del consumo proprio è interessante soprattutto per i piccoli impianti.

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3.2

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Per accelerare la riduzione della lista dei progetti in attesa, in futuro gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW non riceveranno più la RIC, bensì un aiuto agli investimenti unico. La rimunerazione unica pari al 30 per cento dei costi d'investimento e il risparmio sui costi per l'acquisto dell'elettricità reso possibile dal disciplinamento del consumo proprio (cfr. n. 3.1) dovrebbero essere strumenti di promozione sufficientemente importanti da assicurare anche in futuro una progressione continua.

Alle rimunerazioni uniche si applica una modalità di finanziamento (attraverso un fondo) e di esecuzione analoga alla RIC. Dato che il versamento di queste rimunerazioni non si protrae nel tempo, la loro esecuzione risulta più semplice sul piano amministrativo. Inoltre, il regime della rimunerazione unica permetterà di ridurre a lungo termine l'onere per il fondo RIC, poiché gli importi concessi per i piccoli impianti fotovoltaici saranno inferiori a quelli che sarebbero stati versati nel regime della RIC.

Contrariamente agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, per i piccoli impianti fino a 10 kW non sono fissati contingenti di crescita. Per ridurre rapidamente la lista d'attesa, i progetti annunciati sono sbloccati immediatamente (ossia senza scaglionamenti) e possono avere la precedenza rispetto ad altri impianti. In seguito occorrerà approvare una dopo l'altra le domande pervenute, affinché non si riformi più una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (salvo che si raggiunga il tetto massimo complessivo di 1,5 centesimi per kWh).

A titolo transitorio, i gestori che entro il 31 dicembre 2012 hanno provveduto ad annunciare il loro impianto per la RIC e che non l'hanno ancora ricevuta possono scegliere se beneficiare della RIC o della rimunerazione unica.

3.3

Sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica

Oltre a promuovere la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili, occorre sgravare ulteriormente le aziende a forte consumo di energia elettrica concedendo loro il rimborso parziale o totale del supplemento rete, affinché possano mantenere la loro competitività nel contesto internazionale.

Secondo la vigente legislazione sull'energia, le aziende a forte consumo di energia elettrica hanno la possibilità di presentare una domanda di rimborso parziale dei supplementi secondo l'articolo 15b capoverso 3 LEne. Con l'articolo 15bbis qui proposto, la possibilità del rimborso viene estesa.

Si prevede per esempio che il supplemento rete sia rimborsato integralmente, su domanda, ai consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo. In tal modo viene a cadere completamente l'onere attuale, costituito dal supplemento rete pari al 3 per cento dei costi dell'elettricità. I consumatori finali i cui costi dell'elettricità si situano fra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso ridotto; la riduzione è lineare e tiene conto della quota dei costi dell'elettricità compresa fra il 5 e il 10 per cento del plusvalore

1473

lordo. Il rimborso, tuttavia, va effettuato soltanto se nell'anno considerato l'importo da rimborsare ammonta almeno a 20 000 franchi.

La condizione per il rimborso è il rispetto degli obiettivi in materia di efficienza energetica. A questo scopo è conclusa una convenzione sugli obiettivi. Si tratta di un contratto di diritto amministrativo stipulato fra l'azienda che richiede il rimborso e la Confederazione, in cui sono definite le misure che dovranno essere attuate dall'azienda secondo uno scadenzario prestabilito. La Confederazione può incaricare un'organizzazione dell'elaborazione di una simile convenzione sugli obiettivi. Le convenzioni sugli obiettivi vanno impostate in modo tale che, a lungo termine, almeno il 20 per cento della somma presumibile di rimborso sia investito nella realizzazione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, ossia misure che incrementano l'efficienza energetica complessiva dell'azienda e segnatamente anche provvedimenti per la riduzione delle emissioni di CO2.

Nell'elaborazione della corrispondente misura si tiene conto, nell'azienda, dello stato della tecnica e del livello di efficienza energetica. Le risorse supplementari derivanti dal 20 per cento del supplemento rete che verrà presumibilmente rimborsato servono a rendere più efficaci, sotto il profilo economico, misure che, anche se di poco, non lo sono pienamente. Questo importo da investire a titolo supplementare deve essere adeguatamente considerato nel calcolo dell'economicità.

In caso di conclusione di una simile convenzione sugli obiettivi, l'azienda ha diritto al rimborso parziale o totale del supplemento rete da essa pagato, a condizione che i costi dell'elettricità raggiungano la quota percentuale richiesta del plusvalore lordo.

Le misure dovranno essere realizzate secondo una periodicità da definire una volta conclusa la convenzione sugli obiettivi.

L'azienda è tenuta a presentare alla Confederazione, a intervalli regolari, un rapporto sugli obiettivi, le misure di efficienza energetica e i progressi compiuti. La periodicità del rapporto è sancita a livello di ordinanza; si potrebbero prevedere due rapporti su un arco di tempo di tre anni.

Ulteriori dettagli della procedura dovranno pure essere disciplinati a livello di ordinanza. L'UFE o gli specialisti da esso incaricati verificano
durante la procedura di audit se il pacchetto di misure permette di ottenere l'incremento dell'efficacia richiesto (fra l'altro, grazie all'impiego delle risorse supplementari derivanti dal 20 per cento della somma rimborsata). Durante la fase d'attuazione si verificherà inoltre, mediante prove a campione, se le risorse sono state utilizzate in modo confacente. Il controllo si svolge sotto forma di esami della documentazione, così come di colloqui e sopralluoghi nelle aziende interessate. Qualora si constati che le risorse non sono state impiegate in maniera confacente, alle aziende dovrà essere concesso un termine adeguato, al massimo di due anni, per rimediare. Se le risorse non sono impiegate in maniera confacente durante il termine suppletorio, le aziende dovranno restituire l'intera somma del rimborso. Queste risorse (vale a dire l'intera somma del rimborso) confluiranno nel fondo alimentato dal supplemento rete (art. 15b cpv. 5 LEne).

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere un rimborso parziale del supplemento rete anche per i consumatori finali i cui costi dell'elettricità sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo, se dette aziende risultassero notevolmente pregiudicate nella loro competitività a causa del supplemento rete. Un eventuale disciplinamento del Consiglio federale, tuttavia, dovrebbe in ogni caso tenere conto del principio in base al quale i consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammon1474

tano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo hanno diritto al rimborso parziale a titolo di casi di rigore soltanto qualora il supplemento rete comporti un notevole svantaggio rispetto ad aziende concorrenti. In nessun caso il senso e lo scopo del disciplinamento dei casi di rigore sono di compensare, per il tramite del rimborso del supplemento rete, gli svantaggi concorrenziali dovuti a fattori esterni, quali ad esempio le oscillazioni del corso del cambio. Per ottenere un rimborso parziale dei supplementi, le aziende che possono far valere la disposizione sui casi di rigore devono concludere una convenzione sugli obiettivi e presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione, così come tutte le altre aziende aventi diritto al rimborso.

Questa soluzione comporta un notevole sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica, dal momento che consente di esonerare circa 300­600 aziende dai supplementi rete.

Per le attività di esecuzione che rientrano nell'ambito del rimborso del supplemento rete sono riscossi emolumenti. Per quanto riguarda i costi risultanti dalla collaborazione con organizzazioni private, il Consiglio federale può prevedere, per le organizzazioni private, la possibilità di riscuotere emolumenti.

4

Commento alle singole disposizioni

4.1

Rafforzamento della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Art. 7 cpv. 2bis (nuovo) e 7a cpv. 4bis (nuovo) Gli articoli 7 capoverso 2bis e 7a capoverso 4bis sanciscono ora esplicitamente nella legge la possibilità, per tutti i produttori (di seguito denominati anche gestori), di consumare l'energia da essi stessi prodotta. Questa possibilità costituisce la base per l'autoapprovvigionamento elettrico, attualmente di fatto impossibile, ma auspicato da ampie cerchie del settore. Il consumo proprio consente risparmi sul fronte dei costi dell'elettricità e rappresenta quindi un incentivo a produrre autonomamente energia o a installare impianti di produzione. Sebbene già nel diritto vigente fosse previsto l'obbligo di acquisto, ma non l'obbligo di immissione (integrale), ai gestori di impianti era stato in parte de facto vietato nella pratica il consumo dell'energia autoprodotta. Questo perché i gestori di rete conteggiavano come immessa in rete tutta l'energia prodotta, anche se era stata consumata nello stesso luogo senza essere stata fisicamente immessa nella rete (di distribuzione). Ora si chiarisce esplicitamente che il consumo proprio è consentito e che occorre tenerne conto nel conteggio fra gestori di rete e gestori di impianti. Se un produttore opta per il consumo proprio, i flussi energetici prettamente «interni» di un consumatore finale e, nel contempo, gestore d'impianto non vanno più considerati dal punto di vista del gestore di rete; non è più dato «consumo proprio» soltanto se la rete del gestore è utilizzata fra l'impianto di produzione e il punto di consumo. È quindi dato «consumo proprio» anche quando, per esempio, si produce elettricità mediante moduli solari su una proprietà immobiliare in affitto. In questo caso si parla di consumo proprio sebbene l'elettricità sia consumata dall'affittuario e non dal gestore dell'impianto per i propri bisogni. I flussi energetici fra il gestore dell'impianto e il consumatore/affittuario riguardano solo queste parti. Nel conteggio fra il gestore di rete e il gestore dell'impianto sono determinanti unicamente i flussi energetici fisici immessi nella 1475

rete di distribuzione ed emessi dalla stessa, e non qualsivoglia valore bilanciato. In altre parole, il disciplinamento del consumo proprio si applica al consumo proprio simultaneo dall'impianto di produzione.

La conseguenza logica di questa chiara separazione fra elettricità immessa ed elettricità non immessa è che solo per la parte effettivamente immessa in rete è dovuta una rimunerazione.

Già nei vigenti articoli 7 capoverso 3 e 7a capoverso 5 LEne, i produttori che pure acquistano energia godono, per quanto riguarda i prezzi d'acquisto, di una protezione tale che da essi non è possibile esigere prezzi d'acquisto diversi da quelli applicati ad acquirenti equiparabili.

Il divieto è ancora valido e la sua formulazione non subisce modifiche redazionali.

Acquisirà viepiù importanza nell'ottica del consumo proprio, dato che impedisce ai gestori di rete di tentare di compensare mediante tariffe dell'energia più elevate eventuali perdite di cifra d'affari o di utili a causa del consumo proprio. Il disciplinamento va quindi inteso quale concretizzazione dell'adeguatezza della componente tariffaria della fornitura di energia fissata nella legge del 23 marzo 20073 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) per il caso particolare dei clienti finali che pure immettono energia in rete. La sola circostanza dell'immissione in rete non può comportare una tariffa più elevata per gli acquirenti che non operano in un mercato elettrico libero, altrimenti si verifica il caso di un'impostazione tariffale inammissibile e «inadeguata» ai sensi della LAEl.

La LEne non si esprime per contro in merito alla componente tariffaria dell'utilizzazione della rete. A questo riguardo si applica esclusivamente la LAEl. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non può eccedere, secondo l'articolo 14 capoverso 1 LAEl, i costi di rete computabili (precisamente definiti), così come i tributi e le prestazioni all'ente pubblico. Dato che un eventuale consumo proprio (come eventuali perdite di cifra d'affari o di utili a causa del consumo proprio) non influisce sull'ammontare dei costi di rete in una data regione, esso non incide nemmeno sul totale del corrispettivo computabile per l'utilizzazione della rete. Per contro, a causa del venir meno del corrispettivo per l'utilizzazione della rete sinora computato sui flussi teorici
di energia, i costi di rete devono essere ridistribuiti. Per quanto riguarda la distribuzione dei costi di rete occorre osservare che le tariffe per l'utilizzazione della rete devono riflettere i costi causati dai consumatori finali (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), ragione per cui i gestori di rete hanno la possibilità, in materia di tariffa di utilizzazione della rete, di definire diversi gruppi di clienti. In determinati casi di consumo proprio, la formazione di un simile gruppo può rivelarsi giustificata (p. es. se il consumo proprio è molto elevato e la rete, di conseguenza, è poco utilizzata, ma deve comunque essere predisposta per un'immissione o un'emissione massime possibili).

Art. 15b cpv. 4 primo periodo Nell'articolo 15b capoverso 4 cambia unicamente il primo periodo, in cui il limite superiore per la somma dei supplementi è aumentato da 1 centesimo per kWh a 1,5 centesimi per kWh, di cui al massimo 0,1 centesimi per kWh sono ancora riservati all'indennizzo dei proprietari di centrali idroelettriche (cfr. n. 3.1). In tal modo il tetto massimo complessivo di spesa per i supplementi è aumentato.

3

RS 734.7

1476

Secondo una proposta di minoranza, l'articolo 15b capoverso 4 dovrebbe conservare il suo tenore attuale, ossia il supplemento rete massimo che serve, fra l'altro, al finanziamento della RIC non dovrebbe essere aumentato, bensì rimanere fissato, come nel diritto vigente, a 1 centesimo per kWh.

4.2

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

Art. 7a cpv. 1 primo periodo Gli impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni, ossia quelli con una potenza inferiore a 10 kW, beneficeranno in futuro di un aiuto agli investimenti unico (rimunerazione unica) e non più della RIC. Per l'energia solare, il diritto alla RIC secondo il capoverso 1 è limitato agli impianti a partire da 10 kW.

Art. 7abis (nuovo) Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni I gestori di piccoli impianti fotovoltaici fino a 10 kW non possono più partecipare al sistema della RIC. La rimunerazione unica prevista nel quadro del nuovo regime è un aiuto agli investimenti il cui importo è inferiore alla RIC (capitalizzata). Non sussiste un diritto assoluto alla rimunerazione unica, bensì ­ proprio come per la RIC ­ soltanto se i mezzi disponibili in virtù del supplemento secondo l'articolo 15b sono sufficienti.

Analogamente alla RIC, possono beneficiare della rimunerazione unica sia gli impianti di nuova costruzione, sia gli impianti esistenti e ampliati, a condizione che dopo l'ampliamento la loro potenza resti inferiore alla soglia fissata per la RIC (10 kW).

Un gestore che abbia ottenuto la rimunerazione unica e che potenzi il proprio impianto a 10 kW o più non può beneficiare, per questo stesso impianto, della RIC (cpv. 3). Chi progetta un piccolo impianto fotovoltaico deve quindi essere consapevole che il diritto a un'eventuale, successiva partecipazione al sistema della RIC decade non appena viene concessa la rimunerazione unica.

Il capoverso 2 prevede che le condizioni di raccordo secondo l'articolo 7 siano applicabili anche agli impianti che hanno beneficiato della rimunerazione unica. In tal modo si applica quindi il nuovo diritto al consumo proprio sancito esplicitamente nell'articolo 7 capoverso 2bis (e nell'art. 7a cpv. 4bis). Questa precisazione serve a chiarire che il produttore non è obbligato a vendere l'elettricità da esso prodotta. Il rimando all'articolo 7 è importante anche in ragione del suo capoverso 3, che prevede una norma sulla fissazione delle tariffe dell'elettricità per gli acquirenti che nel contempo sono anche produttori (cfr. anche art. 7a cpv. 5 LEne e il n. 4.1).

Capoverso 4: l'UFE fissa i contingenti annui per gli impianti fotovoltaici aventi diritto alla RIC, il che dovrebbe assicurare una progressione
continua (art. 7a cpv. 2 lett. d LEne; art. 3f cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sull'energia [OEn]).

Questi contingenti rimarranno anche in futuro, ma si limiteranno agli impianti (a partire da 10 kW) aventi diritto alla RIC e non comprenderanno né i piccoli impianti fotovoltaici (con una potenza inferiore a 10 kW) né i mezzi ad essi destinati nel 4

RS 730.01

1477

quadro della rimunerazione unica. I fondi necessari all'aiuto agli investimenti per i piccoli impianti fotovoltaici non sono contingentati nemmeno altrove.

Art. 7ater (nuovo) Calcolo della rimunerazione unica La rimunerazione unica ammonta al 30 per cento dei costi d'investimento di un impianto di riferimento e non si basa sui costi effettivi del singolo caso. La quota del 30 per cento costituisce, nel caso di un successivo adeguamento degli importi da parte del Consiglio federale, un tetto massimo di contribuzione. Con la norma fissata nel capoverso 1 lettera e si vuole evitare che, in futuro, siano versati aiuti a impianti che, in ragione di una diminuzione dei prezzi del fotovoltaico e dell'evoluzione dei prezzi dell'elettricità, sono redditizi anche senza sovvenzioni.

Il versamento deve essere effettuato «senza indugio»: i gestori devono ricevere gli importi alla messa in esercizio dell'impianto. Non vi sarà dunque più alcuna lista d'attesa. Inoltre sarà data la precedenza a questo tipo di impianti rispetto ad altri progetti in lista d'attesa per la RIC.

Il Consiglio federale deve disciplinare numerosi dettagli. Può fissare categorie di impianti con le relative aliquote di contribuzione (compresa una dimensione minima dell'impianto) per evitare sovvenzioni di poco conto. A differenza del sistema della RIC, che richiede un monitoraggio per tutta la durata di esercizio dell'impianto ­ ossia per i 25 anni durante i quali è concessa la sovvenzione ­ per l'esecuzione della rimunerazione unica è determinante il lasso di tempo compreso fra la messa in esercizio dell'impianto e il versamento dell'importo. Per quanto concerne il rapporto giuridico in sé, non occorre alcun disciplinamento ulteriore. Ciò nonostante, se nel quadro di controlli a campione si registrassero problemi, dovrà essere possibile rimettere in discussione una decisione di sovvenzionamento anche molto tempo dopo la concessione del contributo. Per esempio occorrerà evitare che impianti cessino di produrre elettricità poco tempo o alcuni anni dopo l'ottenimento della rimunerazione. In questi casi, l'importo versato a titolo di aiuto agli investimenti dovrà essere restituito.

L'esecuzione della rimunerazione unica dovrà essere affidata alla società nazionale di rete. Come nel caso della RIC, questo aspetto sarà disciplinato a livello
di ordinanza (OEn). In caso di controversie decide la Commissione dell'energia elettrica (ElCom), come si evince dall'articolo 25 capoverso 1bis e dal suo rinvio tra parentesi all'articolo 15b LEne. Le decisioni dell'ElCom possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Secondo il capoverso 2, per la rimunerazione unica non si tiene conto di eventuali altri aiuti finanziari già versati o che lo saranno, per esempio, da un Comune.

Art. 15b cpv. 1 lett. bbis (nuova) Come la RIC, anche la rimunerazione unica è finanziata attraverso il supplemento di cui all'articolo 15b. Si tratta di una sorta di indennizzo capitalizzato (seppure inferiore) per l'immissione di elettricità.

Art. 28d cpv. 3 e 4 (nuovi) Disposizioni transitorie della modifica del ...

Secondo il capoverso 3, la progressione della tecnologia fotovoltaica deve poter aumentare in modo costante anche in futuro; i relativi contingenti dell'UFE riguar1478

dano tuttavia soltanto gli impianti fotovoltaici a partire da 10 kW, quindi quelli che beneficiano della RIC.

Il capoverso 4 prevede un diritto di scelta, per i gestori di impianti fotovoltaici, fra la rimunerazione unica (con versamento senza indugio) e la RIC. Nel caso della RIC, versata su un arco di diversi anni, gli importi sono più elevati rispetto alla rimunerazione unica, ma i progetti per i quali è richiesta vengono messi in lista d'attesa. A tale proposito è doveroso precisare che la durata di rimunerazione della RIC inizia a decorrere dal momento della messa in esercizio dell'impianto e comprende anche il suo periodo di permanenza nella lista d'attesa.

Questo diritto di scelta non si applica però a tutti i gestori o promotori di un progetto. Hanno diritto di partecipare al nuovo sistema della rimunerazione unica tutti i gestori che non hanno presentato una domanda di partecipazione alla RIC entro il 31 dicembre 2012. Coloro che già ricevono la RIC restano nel sistema di cui all'articolo 7a. Possono invece scegliere fra la RIC e la rimunerazione unica tutti i gestori che si sono annunciati per la RIC, ovvero che hanno presentato una corrispondente domanda di partecipazione entro la fine del 2012. La maggior parte di essi dovrebbe già essere in possesso, da prima del 31 dicembre 2012, di una decisione d'inclusione nella lista d'attesa. Mediante questa decisione si conferma ai promotori che il progetto per il quale è stata richiesta la RIC soddisfa sostanzialmente tutti i requisiti posti a un impianto nuovo e si comunica loro che per il progetto in questione non sono al momento disponibili i mezzi necessari. Hanno diritto di scegliere fra la RIC e la rimunerazione unica anche i gestori già in possesso di una cosiddetta «decisione positiva»: si tratta di gestori annunciatisi da molto tempo e che sono avanzati progressivamente nella lista d'attesa fino a uscirne e a ricevere la comunicazione che i mezzi necessari al loro progetto sono disponibili ( = decisione positiva). Chi invece avesse già messo in esercizio l'impianto e stesse ricevendo la RIC è escluso dal diritto di scelta: i gestori di questi impianti sono infatti tenuti a restare nel sistema della RIC e non possono beneficiare della rimunerazione unica.

4.3

Sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica

Art. 15b cpv. 3 L'attuale capoverso 3 dell'articolo 15b è abrogato e sostituito da un disciplinamento differenziato negli articoli 15bbis e 15bter.

Art. 15bbis (nuovo) Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione Un rimborso del supplemento rete è ora possibile secondo il capoverso 1 in linea di massima già da un limite del 5 per cento, vale a dire che può essere chiesto in generale da tutte le aziende i cui costi dell'elettricità costituiscono almeno il 5 per cento del plusvalore lordo. Se i costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo, sussiste il diritto al rimborso integrale del supplemento rete.

Alcun diritto non sussiste invece se i costi non raggiungono la soglia del 5 cento. Se i costi si situano fra il 5 e il 10 per cento sussiste il diritto a un rimborso parziale e proporzionale, la cui scala precisa sarà stabilita dal Consiglio federale. La restrizione 1479

attuale secondo cui, anche in presenza di un diritto sostanziale al rimborso, una parte del supplemento rete va sempre pagata (pari al 3% dei costi dell'elettricità) viene a cadere.

In pari tempo, nel capoverso 2 sono fissate nuove condizioni per il diritto al rimborso. Quest'ultimo viene subordinato alla conclusione di una convenzione sugli obiettivi vincolante e si applica a partire da un importo di rimborso di 20 000 franchi; in tal modo sono esclusi casi per i quali il rapporto fra utilità e onere per l'esecuzione appare oggettivamente sproporzionato. Per poter ottenere il rimborso occorre presentare ogni anno una domanda corredata della documentazione comprovante che il consumatore finale ha sopportato, nell'anno considerato, costi per l'elettricità corrispondenti all'ammontare di cui al capoverso 1.

Secondo il capoverso 3, inoltre, la convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno per il quale è presentata la domanda di rimborso. Il rimborso deve essere possibile soltanto per gli anni considerati in una convenzione sugli obiettivi. La disposizione è rilevante soprattutto nella fase iniziale, in caso di prima conclusione di una convenzione, e nella fase successiva, in caso di stipula di una nuova convenzione che non si ricollega direttamente alla precedente.

Il capoverso 4 disciplina l'impostazione della convenzione sugli obiettivi. L'intento è di ottenere a lungo termine che almeno il 20 per cento della somma presumibile di rimborso sia investita nella realizzazione di misure atte ad aumentare l'efficienza energetica complessiva. Di conseguenza l'impegno assunto dalle aziende, tenuto conto del 20 per cento dell'importo del rimborso, deve essere economicamente sopportabile. Una misura è economicamente sopportabile se il rapporto fra la sua utilità e la gravità degli svantaggi che vi possono essere connessi è adeguato e se si può ragionevolmente esigere dalle aziende che sopportino tali svantaggi. Inoltre, secondo il capoverso 4, nell'ambito della convenzione sugli obiettivi occorre considerare in particolare, oltre ai principi generali della LEne, anche le misure di efficienza energetica (e di riduzione delle emissioni di CO2) già attuate, in modo da non escludere dalla possibilità del rimborso i consumatori finali esemplari. Concretamente, ciò significa che per le
aziende con un elevato grado di efficienza energetica i miglioramenti da realizzare saranno meno importanti rispetto alle aziende che non hanno ancora attuato misure di questo tipo. In tale contesto, tenuto conto di possibili doppioni con la legge dell'8 ottobre 19995 sul CO2, occorre adeguatamente considerare in una visione globale anche le misure adottate nell'ambito della legge sul CO2.

Il supplemento rete sarà rimborsato periodicamente a partire dall'assunzione dell'impegno. Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono rispettate integralmente, secondo il capoverso 5 il diritto al rimborso si estingue e tutti i rimborsi già ottenuti devono essere restituiti. Secondo il capoverso 6, l'Ufficio federale o un'organizzazione privata da esso incaricata verifica se la convenzione sugli obiettivi è rispettata: se questi controlli lo richiedono, i consumatori finali devono fornire i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Già oggi le aziende hanno, a diversi livelli (Confederazione, Cantoni), la possibilità di assumere determinati impegni di riduzione ed efficienza nel settore energetico (p. es. articolo sui grandi consumatori dei Cantoni, esenzione dalla tassa sul CO2 ecc.). Gli impegni corrispondenti sono attualmente elaborati dall'Agenzia dell'ener5

RS 641.71

1480

gia per l'economia (AEnEC) e dai Cantoni in collaborazione con le aziende e riconosciuti anche dalle aziende di approvvigionamento energetico. Per l'elaborazione degli impegni occorre quindi coinvolgere anche in futuro organizzazioni private. Il Consiglio federale, cui spetta fra l'altro, secondo il capoverso 7, il disciplinamento di ulteriori modalità in relazione alle convenzioni sugli obiettivi e al rimborso, può prevedere di delegare a organizzazioni private compiti nell'ambito dell'esecuzione.

La decisione sugli impegni e sul rimborso del supplemento rete rimarrà di competenza del Consiglio federale.

Art. 15bter (nuovo) Casi di rigore È mantenuta la possibilità, riservata al Consiglio federale, di prevedere un disciplinamento per i casi di rigore, ovvero per altri consumatori finali che risultassero notevolmente pregiudicati nella loro competitività a causa del supplemento rete. È evidente che nell'emanazione di un eventuale disciplinamento dei casi di rigore occorrerà tenere conto anche dello scopo e dell'idea di fondo del nuovo sistema, secondo cui l'impegno stabilito nella convenzione sugli obiettivi rappresenta una condizione di base centrale per il rimborso. Ciò significa che, con il nuovo sistema, è implicito che anche nell'ambito di un eventuale disciplinamento dei casi di rigore occorrerà prevedere l'obbligo di conclusione di una convenzione per le aziende che usufruiscono del rimborso.

Il disciplinamento dei casi di rigore è previsto, come sinora, esclusivamente per coloro che, a causa del supplemento, subissero un notevole pregiudizio in termini di competitività. Come sinora, altri svantaggi concorrenziali legati a fattori esterni non possono essere compensati in virtù della norma sui casi di rigore.

Art. 24 cpv. 1 primo periodo Nell'articolo 24 capoverso 1 sono ora contemplati anche i lavori (comprese le decisioni) relativi al rimborso del supplemento rete. In tal modo i costi causati alla Confederazione dalla procedura di rimborso potranno essere imputati, per quanto appropriato, alle aziende che usufruiscono del rimborso.

Art. 28d cpv. 1 e 2 (nuovi) Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le disposizioni transitorie dell'articolo 28d riguardano il rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 15bbis. Non si può partire dal presupposto che, all'entrata in vigore
della legge, tutti i consumatori finali abbiano già concluso una convenzione sugli obiettivi. Ciò nonostante, affinché lo sgravio delle aziende a forte consumo di energia elettrica possa diventare effettivo rapidamente, occorre che il rimborso sia possibile subito dopo l'entrata in vigore della legge. In deroga all'articolo 15bbis capoverso 3 e diversamente da quanto prevarrà negli anni successivi, per il primo anno sarà sufficiente che il consumatore finale interessato abbia presentato una domanda entro la metà dell'anno e si sia nel contempo impegnato a sottoporre entro la fine del medesimo anno una proposta di convenzione sugli obiettivi. Chi non presenta la domanda o la proposta di convenzione entro i termini, oppure in seguito non conclude alcuna convenzione, non ha diritto al rimborso.

1481

4.4

Collegamento con l'Iniziativa cleantech

Cifra II La CAPTE-N ritiene che la modifica di legge proposta debba essere pubblicata nel Foglio federale ai fini della sua entrata in vigore non appena l'iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)»6 (12.064) sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare. Fintantoché il progetto non è pubblicato nel Foglio federale, il termine di referendum non inizia a decorrere e la revisione proposta non può entrare in vigore.

La CAPTE-N è dell'avviso che il presente progetto vada nella direzione auspicata dall'Iniziativa cleantech ­ che chiede di sviluppare rapidamente la quota delle energie rinnovabili rispetto al fabbisogno energetico complessivo ­ nella misura in cui, con l'aumento del supplemento destinato a finanziare la RIC e con le misure promozionali proposte, contribuisce chiaramente alla promozione delle energie rinnovabili.

Essa auspica che gli effetti positivi della revisione siano riconosciuti e portino al ritiro dell'iniziativa popolare, di modo che le nuove disposizioni di legge possano entrare in vigore rapidamente.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

L'estensione del rimborso del supplemento rete per le aziende a forte consumo di energia elettrica consentirà a queste ultime di risparmiare, in termini di supplementi, 55­70 milioni di franchi circa. Dato che il fondo destinato alla promozione delle energie rinnovabili disporrà parallelamente di quasi 300 milioni di franchi supplementari generati dall'aumento proposto da 1,0 a 1,5 centesimi per kWh del supplemento rete massimo, l'aumento annuo netto del fondo si aggirerà sui 230 milioni di franchi circa. Il supplemento rete effettivamente riscosso dipenderà segnatamente dal numero di impianti messi in esercizio. Il Consiglio federale ha fissato il supplemento rete a 0,45 centesimi per kWh dal 1° ottobre 2011.

Le esperienze fatte con l'azienda di audit BDO mostrano che i costi dell'analisi dei dati del plusvalore lordo ammontano a circa 2000 franchi per azienda (per 300­600 aziende occorre prevedere circa 600 000­1,2 mio. di fr.). L'UFE dovrà assumere 2 nuovi collaboratori per poter sbrigare l'onere amministrativo interno (fra l'altro, ricevimento delle domande, redazione e invio delle conferme di ricevimento, lavori di copiatura, archiviazione, redazione e invio delle decisioni). Per verificare l'impiego delle risorse non si prevede un aumento del personale, dato che i lavori potranno essere svolti nell'ambito dell'attività regolare di controllo in relazione alla convenzione sugli obiettivi (cfr. n. 5.2). Si può presumere che gran parte delle aziende aventi diritto al rimborso disponga già di una convenzione sugli obiettivi. Si prevedono tuttavia oneri supplementari per i controlli in relazione all'introduzione della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni.

6

FF 2010 1553

1482

5.2

Attuabilità

Per l'esecuzione degli obblighi in materia di efficienza energetica volti a sgravare le aziende a forte consumo di energia elettrica ci si può avvalere di organizzazioni e attori partecipanti al modello di convenzione sugli obiettivi per il CO2. L'onere supplementare per le aziende che dispongono di una convenzione sugli obiettivi risulterà di conseguenza inferiore. Le sinergie fra la legge sull'energia e la legge sul CO2 vanno sfruttate. Per la verifica dell'impiego delle risorse non occorre personale supplementare né interno né esterno. Le convenzioni sugli obiettivi possono essere proseguite senza interruzioni secondo la soluzione adottata. La delimitazione rispetto ad altre misure come ad esempio la tassa sul CO2 è semplice, poiché eventuali doppi conteggi sono tenuti sotto controllo nell'ambito del monitoraggio. Le aziende saranno consigliate, durante l'elaborazione della convenzione sugli obiettivi, da un'organizzazione appositamente incaricata dalla Confederazione.

Per avere il diritto al rimborso, le aziende devono concludere una convenzione sugli obiettivi. Queste devono collaborare con un'organizzazione privata designata dalla Confederazione e versarle un corrispondente indennizzo.

5.3

Altre ripercussioni

Ripercussioni per l'economia Le aziende a forte consumo di energia elettrica che presentano una domanda di rimborso (parziale) dei supplementi e concludono una corrispondente convenzione sugli obiettivi beneficiano di uno sgravio. A breve termine esse avranno quindi a disposizione risorse da impiegare in parte nell'attuazione delle misure di efficienza energetica definite nella convenzione. Ciò comporta soluzioni vantaggiose sia a livello di economia aziendale che di economia pubblica. In questo modo è possibile realizzare le misure convenute e finalizzate a un impiego parsimonioso dell'energia nelle aziende. In seguito alla diminuzione del consumo di energia, per le aziende il rischio legato all'aumento dei prezzi dell'energia si riduce accrescendo, di riflesso, durevolmente e a lungo termine la competitività internazionale.

6

Rapporto con il diritto europeo

In particolare in vista di un eventuale accordo sull'elettricità e sull'energia con l'UE, è importante per la Svizzera evitare di elaborare disciplinamenti incompatibili con quelli dell'UE.

La modifica proposta non dovrebbe in linea di massima dare adito a conflitti con il diritto europeo. Le misure di promozione e sostegno possono certamente essere rilevanti dal profilo dell'assistenza giuridica. In generale è però problematico se determinate misure sono motivate da ragioni di politica economica (attrattiva internazionale della piazza economica e competitività) e non da ragioni di politica ambientale o energetica. Il nuovo disciplinamento del rimborso del supplemento rete a clienti finali con un grande consumo va tuttavia valutato anche da questo profilo e non solo da quello della sua compatibilità con la normativa UE. Rispetto alla situazione attuale, esso rappresenta un miglioramento nel senso che, da un lato, il rimborso dipende ora anche da condizioni di politica ambientale e, dall'altro, un gran 1483

numero di consumatori finali beneficerà del diritto al rimborso, ragione per cui il rimborso diventerà più generalizzato e meno specifico.

Nell'emanazione delle disposizioni esecutive e nell'esecuzione della legge occorrerà continuare a garantire il rispetto della conformità alle regole internazionali, in particolare in materia di assistenza giuridica.

7

Basi giuridiche

7.1

Costituzionalità

Il presente progetto di legge non istituisce norme completamente nuove, bensì introduce piuttosto nuove modalità nel sistema esistente. Queste nuove modalità trovano la loro base, come i disciplinamenti originari, negli articoli 74 (protezione dell'ambiente) e 89 (politica energetica) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19997 (Cost.).

L'articolo 89 capoverso 2 Cost. affida alla Confederazione il compito di emanare la legislazione di base nei settori tematici dell'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e del consumo energetico parsimonioso e razionale. La Confederazione dispone quindi di competenze legislative limitate. Essa è competente per la promulgazione di disposizioni con un elevato grado di astrazione e solo eccezionalmente di disposizioni concrete applicabili al singolo caso, se ciò è necessario per la realizzazione di esigenze centrali.8 L'articolo 74 Cost. conferisce per contro alla Confederazione la competenza generale di adottare tutte le misure necessarie per realizzare l'obiettivo della protezione dell'ambiente.9 Dato che un impiego parsimonioso dell'energia e la promozione delle energie rinnovabili comportano una riduzione dell'inquinamento ambientale, l'articolo sull'ambiente attribuisce alla Confederazione notevoli possibilità di intervento e di gestione strategica nel settore energetico. L'articolo 74 Cost. rappresenta quindi la base costituzionale per tutte le disposizioni della legge sull'energia che mirano da ultimo a evitare o ridurre effetti nocivi o molesti per l'essere umano e per l'ambiente (cfr. art. 74 cpv. 2 Cost.). Le misure volte a promuovere le energie rinnovabili, come pure le relative modalità e gli eventuali limiti, poggiano di conseguenza sull'articolo riguardante la protezione dell'ambiente.

Anche il supplemento rete introdotto nell'ambito dell'adozione della legge sull'approvvigionamento elettrico e interessato dalla presente modifica, come pure la sua applicazione, si basano sulla competenza materiale della Confederazione secondo l'articolo 74 Cost. Il supplemento rete è concepito quale tassa di compensazione a destinazione particolare, con la quale si devono controbilanciare eventuali oneri speciali e relativi svantaggi di natura concorrenziale che i singoli partecipanti al mercato (nello specifico
i gestori di rete) si assumono, o che sono loro imposti, per raggiungere gli obiettivi descritti nella legge o gli obblighi legali (in particolare l'obbligo di acquistare elettricità proveniente da fonti rinnovabili). Per riscuotere una simile tassa di compensazione non è necessaria una base costituzionale esplicita.

7 8 9

RS 101 Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Volume VII, Diritto in materia energetica, n. marg. 1321 seg.

Reto Morell, in: Ehrenzeller et. al., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, n. 14 ad art. 74.

1484

Per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, la rimunerazione unica è uno strumento che sostituisce la RIC: si tratta di una sorta di indennizzo unico capitalizzato per la futura produzione di elettricità.

Il rimborso del supplemento rete alle aziende a forte consumo di energia elettrica può comportare di massima una disparità di trattamento. Le distinzioni introdotte si basano tuttavia su motivi oggettivi. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un atto viola il principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'articolo 8 Cost. se adotta distinzioni giuridiche per le quali, nella fattispecie da disciplinare, non è evidente un motivo ragionevole oppure omette distinzioni che si impongono alla luce delle circostanze date, vale a dire se entità uguali non sono trattate in virtù della loro uguaglianza ed entità diverse non sono oggetto di un trattamento diverso in virtù della loro diversità. Si presuppone che l'uguaglianza o la disparità di trattamento ingiustificate si riferiscano a un fatto essenziale.10 Il disciplinamento proposto deve creare una norma speciale la quale tuteli le aziende che, per il fatto di essere aziende a forte consumo di energia elettrica, sarebbero notevolmente pregiudicate nella loro competitività a causa del supplemento rete. La disparità di trattamento a livello giuridico si fonda quindi su un fatto essenziale e non sussiste una violazione del principio della parità di trattamento.

Il disciplinamento previsto non viola nemmeno il principio della parità di trattamento fra concorrenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo principio vieta le misure che distorcono la concorrenza fra concorrenti diretti o che sono realizzate in modo da incidere sulla concorrenza, in particolare quando sono finalizzate a intervenire per favorire o svantaggiare singoli concorrenti o gruppi di concorrenti.11 Il criterio proposto (la quota dei costi dell'elettricità rispetto al plusvalore lordo) permette di sgravare dal supplemento rete i concorrenti diretti senza che ciò incida sulla concorrenza. In virtù del disciplinamento dei casi di rigore, se particolari circostanze lo richiedono il Consiglio federale potrebbe inoltre equiparare fra loro i concorrenti diretti che non adempiono i requisiti per beneficiare del rimborso del supplemento rete.

7.2

Delega di competenze legislative

Il presente progetto prevede, agli articoli 7ater e 15bbis, deleghe per l'emanazione di norme a livello di ordinanza. La prima delega riguarda i dettagli relativi alla rimunerazione unica, la seconda quelli relativi alle convenzioni sugli obiettivi. Con queste deleghe, il testo di legge è sgravato da disposizioni troppo dettagliate e specifiche.

La legittimazione legislativa si limita a un determinato oggetto da disciplinare ed è sufficientemente concretizzata a livello di contenuto, scopo e portata.12 La portata della convenzione sugli obiettivi che va concretizzata è già disciplinata, quanto ai suoi principi, nella legge. Parimenti, nella determinazione della scala degli importi del rimborso (per i casi in cui le aziende sopportino costi dell'elettricità compresi tra il 5 e il 10% del plusvalore lordo) rimane un margine relativamente esiguo, dal momento che i valori di riferimento sono disciplinati dalla legge stessa.

10 11 12

DTF 125 II 326 consid. 10b DTF 131 II 271 consid. 9.2.2 Cfr. messaggio del 21 agosto 1996 concernente la legge sull'energia, FF 1996 IV 872

1485

7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LParl, l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

1486