ad 13.402 Iniziativa parlamentare Indennità di percorso e di pernottamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 2013 Parere del Consiglio federale del 4 settembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 2013 concernente l'iniziativa parlamentare 13.402 Indennità di percorso e di pernottamento.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2218

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Parere 1

Situazione iniziale

Su incarico della Delegazione amministrativa, l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha riveduto le disposizioni relative alle indennità di percorso e di pernottamento dei parlamentari e propone un adeguamento dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19881 concernente la legge sulle indennità parlamentari. Il 15 febbraio 2013 è stata depositata l'iniziativa parlamentare 13.402 Indennità di percorso e di pernottamento quale iniziativa commissionale, cui l'Ufficio del Consiglio nazionale ha dato la sua approvazione il 4 marzo 2013. Secondo l'iniziativa, l'indennità di pernottamento dovrà essere calcolata in funzione della durata del viaggio effettuato e non più della distanza percorsa con un mezzo di trasporto pubblico tra il luogo di domicilio e il luogo della seduta. Di conseguenza, i parlamentari che devono effettuare uno spostamento di oltre 30 minuti a contare dalla fermata del trasporto pubblico (tram, bus) più vicino al loro domicilio avranno diritto a un'indennità di pernottamento, che attualmente ammonta a 180 franchi, per ogni notte tra due giorni di seduta consecutivi.

Con lettera dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 2013, il Consiglio federale è stato invitato a esprimere il suo parere. In linea di principio il Consiglio federale si esprime con riserva in merito ad affari interni del Parlamento, quindi anche in relazione alla questione delle indennità di percorso e di pernottamento.

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Parere del Consiglio federale

L'abbandono del versamento dell'indennità di pernottamento in base alla distanza percorsa con un mezzo di trasporto pubblico appare opportuno, come pure l'adeguamento dei criteri di calcolo stabiliti nell'articolo 6 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari per l'indennità di percorso. Del resto, soltanto i parlamentari che abitano al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d'aria beneficeranno del nuovo disciplinamento. Questo corrisponde al valore soglia per le spese supplementari stabilito nell'articolo 41 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l'ordinanza sul personale federale. Tale armonizzazione dei rimborsi spese va accolta favorevolmente.

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RS 171.211 RS 172.220.111.31

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