Decreto federale concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 13 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54, 99 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 20032 sulla Banca nazionale (LBN); visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20123, decreta: Art. 1 La proroga senza modifiche della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo Monetario internazionale è approvata per ulteriori cinque anni.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a decidere ulteriori proroghe. Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale decide, d'intesa con la Banca nazionale svizzera, di prorogare la partecipazione o di porvi fine.

2

Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

3

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 11 marzo 2013

Consiglio nazionale, 13 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2 3

RS 101 RS 951.11 FF 2012 8459

2012-1606

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Proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. DF

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