A Decreto federale sul finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 20142020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20133, decreta: Art. 1 Per finanziare la partecipazione della Svizzera è accordato un credito globale di 4389,3 milioni di franchi negli anni 20142020:
1
2
a.
al programma quadro dell'Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
b.
al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica («programma Euratom») negli anni 20142018 e alla sua possibile continuazione negli anni 20192020;
c.
al progetto ITER connesso al programma Euratom.
Il credito globale è suddiviso tra i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER
b.
contributo per le misure di accompagnamento nazionali
c.
riserva per coprire un eventuale aumento dei contributi di cui alla lettera a in seguito a fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL o in seguito a un aumento del budget da parte dell'UE
3955,3 109,0
325,0 Totale
1 2 3
4389,3
RS 101 RS 420.1 FF 2013 1687
2013-0044
1759
Finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 20142020. DF
Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.
3
4 Il sistema di controlling che misura l'efficienza economica e le ripercussioni positive della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.
Art. 2 Se le disposizioni finanziarie previste dal futuro Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea in vista della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE di ricerca e innovazione entrano in vigore solo dopo il 1° gennaio 2014, i crediti d'impegno possono essere utilizzati, fino all'applicabilità dell'Accordo, per la partecipazione a singoli progetti.
Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
1760