Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania Concluso il 4 settembre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note del ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, in quanto Parti alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all'aviazione civile internazionale; in conformità con i rispettivi regolamenti aeronautici; animati dall'intenzione di migliorare la collaborazione tra loro nel settore dei trasporti aerei e di mettere pace in una decennale controversia riguardante il traffico di avvicinamento e di decollo all'aeroporto di Zurigo; nell'interesse dello sviluppo dell'aviazione internazionale; desiderosi di garantire la sicurezza dell'esercizio aereo internazionale attraverso le frontiere nazionali comuni nell'interesse degli utenti dello spazio aereo e dei passeggeri; desiderosi di proteggere nella maniera più completa possibile le persone, la natura e l'ambiente dalle ripercussioni eccessive del traffico aereo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Traffico in arrivo e in partenza all'aeroporto di Zurigo

Le Parti contraenti si accordano sullo svolgimento del traffico in arrivo e in partenza all'aeroporto di Zurigo al di sopra del territorio tedesco, in base alle seguenti disposizioni:

1

1.

1 2

da lunedì a venerdì tra le 18:00 e le 6:30 (ora locale) e i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg, menzionati nell'appendice 1, tra le 18:00 e le 9:00 (ora locale), gli aerei in fase di avvicinamento alla pista 14 o 16 non sorvolano il territorio tedesco. Fanno eccezione i voli per i quali non ci sono alternative se non l'avvicinamento da nord per ragioni esterne vincolanti. Queste ultime sono motivi di sicurezza (aerei in emergenza o in pericolo), condizioni atmosferiche sfavorevoli, chiusure di piste a

Dal testo originale tedesco.

RS 0.748.0

2012-2136

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Ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania. Accordo con la Germania

seguito di incidenti o per eseguire i necessari servizi invernali, voli del servizio di ricerca e di salvataggio e guasti ai sistemi di navigazione necessari per il volo di avvicinamento. La Confederazione Svizzera ha l'obbligo di annunciare simili casi alla Repubblica federale di Germania. Negli orari di cui al primo periodo, gli aerei in fase di avvicinamento a una pista diversa dalla pista 14 e dalla pista 16 non sono autorizzati a sorvolare il territorio tedesco a un'altezza inferiore al livello di volo 80; 2.

da lunedì a venerdì tra le 6:30 e le 18:00 (ora locale) e il sabato, la domenica e i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg, menzionati nell'appendice 1, tra le 9:00 e le 18:00 (ora locale), gli aerei in fase di avvicinamento alla pista 14 o 16 possono sorvolare il territorio tedesco (avvicinamenti da nord). È escluso l'utilizzo contemporaneo delle piste 14 e 16 per aumentare la capacità;

3.

i decolli devono svolgersi in maniera tale che l'entrata nel territorio tedesco non avvenga al di sotto del livello di volo 120. Da questa regola sono esclusi i voli la cui quota di crociera prevista, in base ai dati riguardanti le prestazioni individuali del relativo aeromobile, è inferiore alla suddetta altezza;

4.

la procedura di attesa al di sopra del punto RILAX è allestita nel seguente modo: la quota di attesa minima è fissata al livello di volo 130. Ne sono esclusi i voli la cui quota di crociera prevista, in base ai dati riguardanti le prestazioni individuali del relativo aeromobile, è inferiore a tale quota di attesa minima; negli orari in cui, di massima, non sono autorizzati i voli di avvicinamento alle piste 14 e 16, in casi eccezionali, è consentito utilizzare la procedura di attesa RILAX d'intesa con la DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) e a partire dal livello di volo 180;

5.

gli aerei equipaggiati di motore a elica che circolano in base alle regole del volo a vista e hanno un peso massimo ammissibile in volo di 8618 kg, nonché elicotteri e voli che non appaiono sull'orario di linea non soggiacciono alle disposizioni sul traffico di arrivo e di partenza.

La Confederazione Svizzera può impostare voli di avvicinamento alle piste 14 e 16 sopra il territorio svizzero senza sfruttare lo spazio aereo tedesco sotto il livello di volo 120 in applicazione delle più moderne procedure di avvicinamento e nel rispetto della massima distanza tecnicamente possibile dal confine di Stato. Tale distanza è fissata congiuntamente dai fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti, DFS e Skyguide.

2

Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano dal momento in cui, grazie agli opportuni interventi di ampliamento, all'aeroporto di Zurigo sono disponibili le necessarie infrastrutture aeroportuali, ma comunque non più tardi del 1° gennaio 2020. La Confederazione Svizzera garantisce che con l'ampliamento della pista 32/14 il punto di atterraggio della pista 14 non viene spostato verso nord.

3

Fino al momento di cui al paragrafo 3 primo periodo, per la Repubblica federale di Germania si applica la «Zweihundertzwanzigste Durchführungsverordnung zur

4

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Luftverkehrs-Ordnung» (duecentoventesima ordinanza di esecuzione relativa al regolamento in materia di traffico aereo) del 10 marzo 20053; nella versione valida al momento della firma del presente accordo, con la seguente disposizione: da lunedì a venerdì tra le 20:00 e le 7:00 (ora locale) e i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg, menzionati nell'appendice 1, tra le 20:00 e le 9:00 (ora locale), gli aerei in fase di avvicinamento non devono sorvolare il territorio tedesco al di sotto del livello di volo 100.

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad adeguare l'ordinanza in ragione di imperativi tecnici e di esercizio. Non possono tuttavia essere modificati i contenuti essenziali dell'ordinanza quanto alle indicazioni riguardanti la procedura di attesa RILAX, i livelli di volo e gli orari dei voli in arrivo e partenza stabiliti.

Art. 2

Gestione congiunta dello spazio aereo

Lo spazio aereo nel settore di avvicinamento e di decollo transfrontaliero dell'aeroporto di Zurigo in territorio tedesco e svizzero viene pianificato congiuntamente e adattato di comune intesa allo spazio aereo tedesco dai fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti, DFS e Skyguide, ai fini dell'attuazione operativa delle regole dell'articolo 1 paragrafo 1.

1

La collaborazione su base contrattuale dei fornitori di servizi di navigazione aerea è stabilita nel quadro di un accordo scritto che si rifà all'articolo 10 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 550/20044 secondo il tenore vigente.

2

I fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti informano la Commissione comune di trasporto aereo istituita sulla base dell'articolo 4 su ogni intenzione di modificare le procedure di avvicinamento e di decollo. La Commissione comune di trasporto aereo è autorizzata a proporre misure volte a proteggere contro il rumore causato dagli aerei. Se ritengono non idonee o non attuabili le misure proposte, i fornitori di servizi di navigazione aerea lo comunicano alla Commissione comune di trasporto aereo indicando i motivi.

3

Art. 3

Procedure relative alla costruzione e all'esercizio

L'autorità aeronautica suprema della Confederazione Svizzera annuncia tempestivamente all'autorità aeronautica suprema della Repubblica federale di Germania tutti i progetti collegati alla costruzione o all'esercizio dell'aeroporto di Zurigo oggetto di una decisione, di una modifica o di un'integrazione. La Commissione comune di trasporto aereo può accordare deroghe all'obbligo di annunciare.

1

In tutte le procedure amministrative federali relative al rilascio, alla modifica o alla soppressione di concessioni e altre autorizzazioni che potrebbero avere effetto sul territorio tedesco, i Distretti e i Comuni eventualmente interessati come pure le

2

3 4

BAnz. 2005 n. 53, pag. 4021 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), GU L 96 del 31.03.2004, pag. 10.

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persone fisiche e giuridiche ivi residenti hanno lo stesso statuto giuridico e lo stesso diritto di partecipare alla procedura che spettano alle collettività territoriali, agli abitanti e alle imprese svizzeri in virtù del diritto svizzero.

Per quanto riguarda eventuali indennizzi per immissioni foniche di aeroplani o diritti a misure di protezione acustica oppure ad altre prestazioni in natura in conseguenza di immissioni foniche di aeroplani, le persone fisiche o giuridiche residenti nella Repubblica federale di Germania hanno gli stessi diritti delle persone fisiche o giuridiche residenti nella Confederazione Svizzera esposte a fattori di inquinamento comparabili. Soggetti giuridici nella Repubblica federale di Germania non devono subire alcun pregiudizio dovuto al fatto che i disciplinamenti in materia secondo il diritto svizzero producano i loro effetti soltanto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3

Art. 4

Commissione comune di trasporto aereo

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione comune di trasporto aereo che si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una Parte contraente la Commissione comune di trasporto aereo può essere convocata anche in seduta straordinaria. La Commissione si dà un proprio regolamento.

1

2

Ogni Parte contraente designa cinque membri che possono avvalersi di altri organi.

La Commissione comune di trasporto aereo tratta tutte le questioni risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo. Essa vigila sulla realizzazione e sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e assume in particolare i compiti che quest'ultimo le attribuisce.

3

La Commissione comune di trasporto aereo è istituita immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e inizia quindi successivamente le sue attività.

4

Art. 5

Consultazioni

Ogni Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento una consultazione per esaminare le modifiche al presente Accordo, dopo che la Commissione comune di trasporto aereo di cui all'articolo 4 se n'è occupata. Questo si applica anche alle questioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo qualora una delle Parti contraenti ritenga che uno scambio di opinioni nella Commissione comune di trasporto aereo non abbia condotto a nessun risultato soddisfacente. La consultazione inizia 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte dell'altra Parte contraente.

Art. 6

Sospensione

Le Parti contraenti possono sospendere gli effetti del presente Accordo qualora si stabilisca che l'altra Parte contraente violi in modo grave i propri obblighi di cui agli articoli 1 e 3, così che ne risulti un immediato pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici e qualora non siano prese adeguate misure correttive entro 15 giorni dalla

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notifica. L'ordine e la revoca della sospensione avvengono per entrambe le Parti per via diplomatica.

Art. 7

Durata e denuncia

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato per scritto da una Parte contraente per via diplomatica. In tal caso l'Accordo perde la sua validità dodici mesi dopo la ricezione della denuncia da parte dell'altra Parte contraente, sempreché la denuncia non sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. È esclusa una denuncia prima del 31 dicembre 2030.

Art. 8

Registrazione

Conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19455, la Repubblica federale di Germania provvede alla registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite dopo la sua entrata in vigore.

L'altra Parte contraente sarà informata dell'avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena la registrazione sarà confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.

Art. 9

Ratifica ed entrata in vigore

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono scambiati il più presto possibile a Berlino.

1

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

2

Fatto a Berna il 4 settembre 2012 in duplice esemplare in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica federale di Germania:

............

............

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RS 0.120

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Appendice 1 (ad art. 1 par. 1) I giorni festivi ufficiali nel Baden-Württemberg attualmente sono: ­

Capodanno

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Epifania (6 gennaio)

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Venerdì santo

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Lunedì di Pasqua

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1° maggio

­

Ascensione

­

Lunedì di Pentecoste

­

Corpus Domini

­

Giornata dell'Unità tedesca (3 ottobre)

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Ognissanti (1° novembre)

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Natale

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Santo Stefano

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