Traduzione1

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) Modifica mediante la decisione n. 2/2012 del Consiglio, del 21 giugno 20122, recante emendamento della Convenzione AELS (agricoltura)3 Approvata il 21 giugno 2012 Approvata dall'Assemblea federale il ...4 Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio dell'AELS decide: I La Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; di seguito la «Convenzione») è modificata come segue: Capitolo II, titolo, inserimento della nota a piè di pagina seguente: In virtù dell'unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 5

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

1. I diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole d'origine e la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri sono disciplinati dalla Convenzione regionale del 15 giugno 20115 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (qui appresso Convenzione PEM); ciò vale, mutatis mutandis e impregiudicato il disposto dell'articolo 15, come parte integrante della presente Convenzione.

2. Per i prodotti agricoli di base di cui all'allegato V e i prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato W, conformemente alla nota 3 dell'allegato I della Convenzione PEM il cumulo bilaterale è ammesso esclusivamente tra Stati membri.

1 2

3 4 5

Dal testo originale inglese.

Nella RU e nella RS vengono pubblicate unicamente le modifiche del testo della Convenzione. La decisione nella versione integrale non viene pubblicata né nella RU né nella RS.

La versione originale inglese può essere richiesta all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna ed è disponibile sul sito Internet della Segreteria dell'AELS: www.efta.int/ > Legal Texts > EFTA Convention.

RS 0.632.31 FF 2013 1243 RS 0.946.31

2012-2599

1245

Decisione n. 2/2012 del Consiglio dell'AELS

3. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, gli Stati membri intraprendono senza indugio negoziati relativi a nuove regole d'origine per la presente Convenzione. Fino all'entrata in vigore di tali regole, valgono le regole d'origine contemplate dalla Convenzione PEM e rimangono mutatis mutandis parte integrante della presente Convenzione; è ammesso esclusivamente il cumulo tra Stati membri.

Art. 8

Prodotti agricoli

Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all'agricoltura, gli articoli 2, 3, 4 e 7, il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulle regole in materia di concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli di cui ai capitoli 124 della Convenzione internazionale 14 giugno 19836 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) oppure all'allegato X, fatte salve le disposizioni contemplate: (a) dall'allegato V sui prodotti agricoli di base, oppure (b) dall'allegato W sui prodotti agricoli trasformati.

Art. 9 nonché allegati A, C e D Abrogati II Alla Convenzione sono aggiunti i nuovi allegati V, W e X conformemente alle versioni qui annesse: Allegato V7 (art. 8)

Prodotti agricoli di base Allegato W8 (art. 8)

Prodotti agricoli trasformati

6 7

8

RS 0.632.11 La versione originale inglese dell'allegato V della Convenzione è l'unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell'AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

La versione originale inglese dell'allegato W della Convenzione è l'unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell'AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

1246

Decisione n. 2/2012 del Consiglio dell'AELS

Allegato X9 (art. 8)

Prodotti agricoli non compresi nei capitoli 124 del Sistema armonizzato (SA)10 III Alla Convenzione viene allegata la seguente dichiarazione comune: Dichiarazione comune11 Ulteriore liberalizzazione relativa ai prodotti agricoli di base

9

10 11

La versione originale inglese dell'allegato X della Convenzione è l'unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell'AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

RS 0.632.11 La versione originale inglese della dichiarazione comune è l'unica disponibile.

Può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell'AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

1247

Decisione n. 2/2012 del Consiglio dell'AELS

1248