Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) L'Ufficio federale della migrazione (UFM), in applicazione degli articoli 104 segg. della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), decide: 1.

Dal 26 agosto 2013, ore 00.00, tutti i voli sulle linee ­ Casablanca (CMN) ­ Svizzera ­ Marrakech (RAK) ­ Svizzera soggiacciono all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr.

2.

Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare all'UFM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato da ogni passeggero; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d'arrivo; f. luogo d'imbarco; g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

3.

Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse all'UFM, conformemente alle specifiche riportate sul sito dell'UFM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure tramite l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

4.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a cancellare i dati rilevati nel quadro del loro obbligo entro 24 ore dall'atterraggio all'aeroporto di destinazione.

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6.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

7.

La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

25 giugno 2013

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Ufficio federale della migrazione